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Decisione

80.2022.166

Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, dubbi sulla deducibilità del capitale iniziale conferito dal fondatore, questione lasciata aperta, versamento avvenuto solo l’anno seguente

16 maggio 2023Italiano22 min

fr. 0.-. Nel Modulo 5, faceva valere versamenti ed enti di pubblica utilità (__________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.166

80.2022.167

Lugano

16 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 luglio 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di IC

e IFD 2015.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

separata dal marito __________ dal 2014 (dal quale ha divorziato nel 2017) nel

periodo fiscale 2015 dichiarava un reddito ed una sostanza imponibili pari a

fr. 0.-. Nel Modulo 5, faceva valere versamenti ed enti di pubblica utilità (__________,

fr. 15'000.-; __________, fr. 7'000.-; __________ fr. 6'200.-). Nell’elenco

titoli la contribuente indicava, nella sostanza privata, il versamento di fr.

100'000.- a favore della __________, iscritta a Registro di commercio il

22.9.2015 e della quale era Presidente. La Fondazione aveva quale scopo la

promozione e il sostegno di iniziative culturali, formative e didattiche (…).

B. Con decisione del

2.2.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava alla

contribuente la tassazione IC/IFD 2015, nella quale commisurava il reddito imponibile

in fr. 600'500.- per l’IC ed in fr. 613'100.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 0.-. In particolare, l’autorità fiscale non aveva riconosciuto

l’importo di fr. 682'630.- a titolo di spese di manutenzione immobiliare,

ammettendo unicamente l’importo di fr. 25'000.-. Per il resto, i redditi

percepiti dalla contribuente erano costituiti dagli alimenti ricevuti sia per

sé (fr. 450'000.-) sia per i figli minorenni (fr. 60'000.-), nonché fr.

250'000.- da valore locativo / affitti.

C. Con reclamo

2/3.3.2022, la contribuente, patrocinata da __________, impugnava le decisioni

di tassazione IC/IFD 2015 rilevando, tra le altre censure, di aver costituito

una fondazione a scopo benefico, la __________, che, con decisioni del

10.9.2018, era stata esonerata dal pagamento delle imposte di successione e di

donazione nonché dalle imposte sull’utile (IC/IFD) e sul capitale sino al 2023

compreso. La reclamante aveva versato alla fondazione, quale liberalità,

l’importo di fr. 100'000.-, che chiedeva fosse ammesso in deduzione dal reddito

imponibile.

D.

a.

Con scritto 15.3.2022,

l’UT si rivolgeva alla contribuente. In relazione alla liberalità a favore

della __________ – richiesta in deduzione –segnalava che, nella dichiarazione

fiscale, la reclamante aveva indicato nell’elenco titoli di avere un credito di

fr. 100'000.- nei confronti della Fondazione, non facendo valere alcuna

deduzione di cui agli art. 32a LT, rispettivamente 33a LIFD. Veniva richiesta

la produzione, entro il 4.4.2022 dei seguenti documenti:

·

“Copia dell’accredito di CHF

100'000.- a favore della spettabile “__________”;

·

Conti annuali validi per il

periodo fiscale 2015 e 2016 dell’associazione di cui sopra, da cui si evinca la

contabilizzazione della cifra sborsata dalla contribuente;

·

Una vostra presa di posizione in

merito alle argomentazioni proposte dall’autorità fiscale”.

b.

Con e-mail del 2.5.2022, __________

inviava all’autorità fiscale la copia dell’accredito per la costituzione della

Fondazione, nonché il bilancio 2015/2016, dal quale si poteva notare la

contabilizzazione del capitale.

E. Con

decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 del 16.6.2022, il fisco respingeva

il reclamo, con la seguente motivazione:

“Per quanto riguarda il

conferimento di CHF 100'000.- si fa osservare, come già comunicato in occasione

della richiesta di documentazione del 15 marzo 2022, che solo i pagamenti

volontari sono deducibili ai sensi degli art. 32a Legge tributaria,

rispettivamente 33a Legge federale sull’imposta federale diretta. Non è per

contro deducibile il versamento del capitale di dotazione che il fondatore

versa per la costituzione della persona giuridica (è il caso delle fondazioni).

(…)”.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentata da __________,

contesta la mancata deduzione della liberalità di fr. 100'000.- corrisposta a

favore della __________.

A suo avviso, secondo gli

art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, per poter beneficiare della deduzione in

questione occorre, in primo luogo, che l’ente interessato goda dell’esenzione

dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione

sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di

pubblica utilità. Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria sarebbe

che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza controprestazione e senza

obbligo legale, contrattuale, statutario o morale. Inoltre, secondo la dottrina,

anche il capitale iniziale destinato a una fondazione di beneficenza di nuova

costituzione sarebbe considerato una donazione volontaria e gratuita di beni. Anche

dei Tribunali cantonali sarebbero giunti alla stessa conclusione. Per esempio il

Tribunale cantonale del Canton Friborgo nel 2014 avrebbe deciso che il fatto

che l'obbligo di versare il capitale della fondazione sia stabilito per legge

nell'atto di fondazione non esclude - tenuto conto delle circostanze - che la dazione

patrimoniale, associata alla costituzione della fondazione, sia di natura volontaria.

Anche il Tribunale del Canton Argovia sarebbe giunto ad una simile conclusione,

con una decisione risalente al 23 giugno 1995.

La __________ beneficia

dell’esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull’utile e sul capitale a

norma dell’art. 65 lett. f LT, dell’imposta federale sull’utile giusta

l’art. 56 lett. g LIFD e delle imposte di successione e donazione a

norma dell’art. 154 cpv. 3 lett. a LT. Motivo per il quale il versamento

del capitale di dotazione di fr. 100'000.- per la sua costituzione dovrebbe essere

considerato una prestazione volontaria effettuata dalla fondatrice e pertanto

ammessa in deduzione dal reddito imponibile.

G. Con osservazioni

29/30.8.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede di

respingere il ricorso.

L’autorità fiscale fa

notare che, dagli atti inerenti la procedura di riconoscimento della __________

quale fondazione di pubblica utilità, trasmessi all’Ufficio giuridico per il

necessario esame, e in particolare dalla copia autentica dell’Istromento

notarile Rogito No. __________ dell’avvocata __________ datato 21 settembre

2015, si evincerebbe testualmente che “la fondazione è dotata di un capitale

iniziale di CHF 100'000.- (…) depositato su un conto bancario come appare da

accredito bancario allegato al presente quale inserto B”. L’importo di fr.

100'000.- versato da __________ non sarebbe pertanto stato versato liberamente,

ma sarebbe stato eseguito con una finalità precisa ed inderogabile da parte

della contribuente, ossia quella di mettere a disposizione una ben precisa

somma allo scopo di costituire una “propria” fondazione a carattere culturale

(in cui, oltre che fondatrice, la contribuente ha assunto anche il ruolo di

presidente). Detto importo sarebbe stato accreditato e messo a disposizione

affinché la fondazione, per la sua costituzione tramite atto pubblico,

disponesse preventivamente del necessario substrato da destinare al proprio

particolare fine (come richiesto dall’art. 80 CCS). La __________ sarebbe stata

tuttavia validamente costituita, acquisendo così la propria personalità

giuridica, unicamente con l’iscrizione a Registro di commercio, avvenuta il

22.9.2015. Motivo per il quale __________ si era già spossessata della somma di

centomila franchi, messa a disposizione ai fini della costituzione della

fondazione, prima dell’effettiva (giuridicamente valida) costituzione della __________

e del suo successivo riconoscimento quale istituzione di pubblica utilità

esente dal pagamento delle imposte. Un simile versamento non adempirebbe

pertanto le premesse che richiedono le precitate norme di legge per poterlo

dedurre fiscalmente.

Secondo l’autorità

fiscale, decidere altrimenti significherebbe – in pratica – accettare a priori

una ben precisa situazione fattuale “(…) data dall’esistenza di un ente che

è stato riconosciuto di pubblica utilità, così come la sua conseguenza fiscale

dovuta alla diminuzione del reddito imponibile in capo ai fondatori, unicamente

in ragione della deduzione del versamento anticipato per la futura costituzione

di detto ente. Tutto questo però, prima che la summenzionata situazione si

verifichi effettivamente”. Verrebbero pertanto avvantaggiati, dal punto di

vista fiscale, i versamenti di coloro che intendono costituire una fondazione,

indipendentemente dall’effettivo futuro e indispensabile adempimento delle due

basilari condizioni per il valido riconoscimento di tale fatto, ossia

l’effettiva costituzione in maniera giuridicamente vincolante della fondazione

e, successivamente il suo riconoscimento quale ente di pubblica utilità.

La possibilità di poter

dedurre un cosiddetto “Startkapital” di una fondazione, sarebbe possibile

qualora “(…) tale versamento patrimoniale – necessario ad un’effettiva e

completa operatività della fondazione dopo la sua costituzione – avvenga

allorché la fondazione sia stata validamente costituita, adempia i requisiti

per essere posta a beneficio dell’esenzione fiscale e abbia magari perfino già

presentato una debita istanza per il rilascio della stessa, ma detta decisione

– anche soltanto a seguito di mere ragioni amministrative che ne hanno

procrastinato il giudizio – non sia stata ancora formalmente emessa prima che

avvenga il versamento di un simile “Startkapital”. Nel caso in esame non

sarebbe stato seguito un iter simile, motivo per il quale la deduzione non potrebbe

essere accolta.

H. Il 18.4.2023 si è

tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario, in occasione della

quale il rappresentante della contribuente ha ribadito che, secondo la

giurisprudenza di altri Cantoni è deducibile – a titolo di liberalità – anche

lo “Startkapital” di una Fondazione. Un diverso trattamento fiscale nel

Canton Ticino costituirebbe una disparità di trattamento. L’autorità fiscale ha

sostenuto per contro che alla deducibilità dell’importo litigioso si oppone la

circostanza che lo stesso era stato indicato come credito nella dichiarazione

d’imposta. Inoltre, la deduzione presupporrebbe che la Fondazione sia già stata

costituita e non semplicemente da costituire. Infine l’ente beneficiario

dovrebbe già essere al beneficio dell’esenzione fiscale.

Diritto

1. Litigiosa nel caso

di specie è la possibilità di dedurre dai redditi, a titolo di liberalità, il

versamento iniziale operato dalla contribuente a favore della Fondazione __________.

Secondo la ricorrente, la possibilità di dedurre il cosiddetto “Startkapital”

sarebbe stata confermata anche dalla giurisprudenza di altri Cantoni. Di

diverso avviso l’autorità fiscale, la quale ritiene che alla deduzione dell’importo

in questione ostino due diverse problematiche: la prima relativa a quanto indicato

da __________ nella dichiarazione fiscale, in merito alla qualifica di tale

patrimonio (elencato nella sostanza privata), la seconda in relazione al fatto

che la deduzione di un versamento a titolo di liberalità ad una fondazione presupporrebbe

che quest’ultima sia già costituita e non ancora da costituire.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le

prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con

sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo

pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f

LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100

franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le

deduzioni di cui agli articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e

da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in

contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro

stabilimenti (art. 56 lett. a-c LIFD e art. 65 lett. a-c LT) sono

deducibili nella medesima misura.

2.2

Come si evince dalla

lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della deduzione in

discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione

dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione

sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di

pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2017, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare n. 12

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV). Le liberalità sono già deducibili anche

se avvengono prima della decisione formale di esenzione fiscale dell'istituzione

corrispondente, purché i requisiti per l’esenzione fiscale siano soddisfatti al

momento della prestazione volontaria e l'esenzione fiscale sia successivamente

riconosciuta ufficialmente.

A

tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex

art. 56 lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT),

la quale non ha tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è

subordinata - ad esempio - al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi

sono degli enti che, pur non appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti,

beneficiano dell’esenzione dall’imposta

delle persone giuridiche per il fatto di

perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in

denaro o in altri beni - a tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in

deduzione ai sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 e n. 18 ad

art. 33a LIFD, p. 685).

2.3

Condizione

per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a

titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale,

contrattuale, statutario o morale.

Le

quote sociali previste dagli statuti o altri pagamenti sui quali la persona

giuridica ha una pretesa non sono pertanto liberalità (Circolare n. 12

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994).

Sebbene con le loro quote

sociali i membri sostengano l’associazione nel perseguimento dei suoi obiettivi,

si tratta comunque di un contributo dovuto in base agli statuti e come tale non

volontario (Locher,

Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea

2019, n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 1027; v. anche Noël, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 784).

Secondo

un’altra opinione dottrinale, tuttavia, si deve tener conto del fatto che molte

persone diventano membri di un’associazione solo perché, con la loro quota

sociale e con eventuali ulteriori contributi, vogliono sostenere un’attività di

pubblica utilità. Il fatto che, dal profilo strettamente giuridico,

l’associazione vanti una pretesa al pagamento dei contributi statutari non

basta a farne venir meno il carattere volontario. In queste circostanze,

dovrebbe essere ammessa anche la deduzione delle quote sociali (Hunziker/Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 857; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 33a

LIFD, p. 686).

La Camera di diritto

tributario ha stabilito che, nonostante il testo della circolare n. 12 dell’AFC,

si giustifica un trattamento differenziato delle quote sociali, che

conferiscono una pretesa al socio, da quelle che servono unicamente a finanziare

l’attività di pubblica utilità dell’associazione. In quest’ultimo caso, non si

può negare la natura volontaria della prestazione del socio, sebbene l’associazione

abbia una pretesa giuridica. Diverso il caso delle associazioni, che offrono ai

soci sostenitori delle controprestazioni, come nel caso della Guardia aerea

svizzera di soccorso REGA. Questi contributi non sono deducibili dal reddito

imponibile (sentenza CDT n. 80.2019.233/234 del 31.12.2019 consid. 4, in RtiD

I-2020 n. 4t).

2.4

2.4.1

Alcuni autori, basandosi

su sentenze cantonali, sostengono che anche il versamento del capitale iniziale

(“Anfangskapital”) di una fondazione appena costituita, dovrebbe essere

considerato una prestazione volontaria. Il fatto che l’obbligo di versare il

capitale della fondazione abbia il proprio fondamento giuridico nell’atto

pubblico di fondazione non esclude che la destinazione dei beni legata alla

costituzione della fondazione sia di natura volontaria (Locher, op. cit., n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 1027; Hunziker/Mayer-Knobel, n. 9 ad art. 33a

LIFD, p. 857 s.). Le donazioni rilevanti sarebbero deducibili anche se

effettuate prima dell’iscrizione della fondazione nel registro di commercio, a

condizione che l'esenzione fiscale venga concessa successivamente (Locher, op. cit., n. 12 ad art. 33a

LIFD, p. 1028 e giurisprudenza citata).

2.4.2

Gli autori citati fanno in

particolare riferimento ad una sentenza della Corte fiscale del Tribunale cantonale

del Canton Friburgo (Kantonsgericht Freiburg [Steuergerichtshof]) del

20.10.2014

(in StE 2015 B 27.4 n. 20), citata peraltro anche dalla ricorrente

nel proprio gravame.

Nel caso di specie si

trattava di una fondazione – costituita con un atto pubblico nel 2010 – avente

sede legale nel Canton Svitto. L’iscrizione a registro di commercio era

avvenuta il giorno successivo al rogito notarile. Scopo della fondazione era

quello di creare e sostenere opportunità scolastiche e formative per donne e

bambini svantaggiati nei Paesi in via di sviluppo, principalmente in Africa.

Alla fondazione in questione era stato destinato un capitale iniziale di “x”

fr. Il fondatore fungeva da presidente (con firma collettiva a due), ed era

presidente del Consiglio di fondazione che, all’epoca, era composto da quattro

membri. La fondazione era stata esentata, con decisione del 20.1.2012 dell’Autorità

fiscale del Canton Svitto, dal pagamento dell'imposta cantonale sugli utili e

dall'imposta minima, nonché dall'imposta federale diretta a partire dalla data

di costituzione e sino ad un’eventuale revoca.

Il fondatore aveva

richiesto di poter dedurre, nella propria dichiarazione fiscale 2010, quale

liberalità, il capitale iniziale versato alla Fondazione.

Con decisione di

tassazione del 18.5.2012, l’autorità fiscale del Canton Friborgo non aveva

ammesso in deduzione, quale liberalità, il capitale iniziale versato alla

Fondazione, ritenendo in particolare che non costituisse una prestazione

volontaria ai sensi delle disposizioni di legge in materia. Contro tale

decisione il contribuente aveva presentato reclamo, argomentando che il

capitale iniziale rappresentasse un contributo di natura volontaria e che non fosse

oggettivamente giustificato considerarlo non deducibile, a differenza dei

contributi successivi versati alla Fondazione (che era di pubblica utilità).

Il reclamo era stato

respinto con successiva decisione del 25.3.2013, nella quale l’autorità fiscale

cantonale – basandosi sulle circolari in vigore nonché sulla dottrina – aveva

ribadito che le quote associative e i pagamenti a cui la persona giuridica ha

diritto non sono delle liberalità. Inoltre, una prestazione di natura

volontaria dovrebbe essere versata ad una persona giuridica esente da imposte,

mentre nel caso in esame, al momento della donazione del 23.12.2010, non era

ancora stata costituita e non era nemmeno esente dalle imposte. La decisione di

esenzione sarebbe stata ammessa retroattivamente, ma unicamente il 20.1.2012.

Motivo per cui, al momento del versamento del capitale iniziale, non si poteva

garantire con certezza che la fondazione sarebbe stata esentata dal pagamento delle

imposte. Inoltre, con il patrimonio versato dal fondatore, la fondazione deve

essere in grado di garantire la propria esistenza e raggiungere il proprio

scopo. Ragione per la quale l’autorità fiscale riteneva che il versamento del

capitale iniziale della fondazione non dipendesse dalla libera volontà dei

contribuenti.

Il Tribunale cantonale del

Canton Friborgo ha accolto il ricorso del contribuente, sottolineando che, il

requisito essenziale per la deducibilità è il carattere volontario della

prestazione, nozione che tuttavia non è definita in modo dettagliato né nella Circolare

n. 12 dell’AFC né nelle note pratiche della CSI.

La Corte cantonale

friborghese ha indicato che, secondo l'art. 80 del Codice civile svizzero, la

costituzione di una fondazione richiede la destinazione di un patrimonio ad uno

scopo particolare. La fondazione viene costituita mediante atto pubblico o per

disposizione a causa di morte (art. 81 cpv. 1 CC). Acquisisce la personalità

giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio (art. 52 cpv. 1, in combinazione

con l'art. 81 cpv. 2 CC).

Sebbene la destinazione di

beni da parte del fondatore alla fondazione non sia ritenuta una donazione ai

sensi del diritto civile, può essere considerata tale ai fini fiscali e in linea

di principio soggetta all’imposta sulle donazioni. Se la fondazione è costituita

mediante una disposizione per causa di morte, può entrare in gioco l’imposta di

successione. È quindi ovvio adottare questo approccio di diritto fiscale anche

per quanto riguarda le deduzioni e di conseguenza considerare l’adempimento

dell’obbligo (volontariamente assunto) di destinare un capitale alla fondazione

come una donazione volontaria e gratuita di beni. Il fatto che l’obbligo di

versare il capitale di fondazione sia stato legalmente stabilito nell’atto di

fondazione non esclude che la destinazione dei beni dipendente dalla

costituzione della fondazione sia di natura volontaria. Il Tribunale

amministrativo del Canton Argovia si era già pronunciato in tal senso in una

sentenza del 23 giugno 1995 (StE 1996 B 27.4 n. 13), ammettendo la deduzione

del capitale iniziale destinato a una fondazione come donazione volontaria a

un’entità giuridica avente scopo benefico.

2.4.3

Come visto, il Tribunale

friborghese, nelle proprie motivazioni si è altresì basato sulla sentenza del

Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 23.6.1995 (in StE 1996 B 27.4

Nr. 13), nell’ambito della quale è stato analogamente deciso che l’adempimento

dell’obbligo di conferire un capitale iniziale ad una fondazione costituisce un

versamento volontario di beni. Lo stesso è altresì deducibile se è stato

eseguito prima dell’iscrizione nel registro di commercio.

2.5

La dottrina e la

giurisprudenza citate ammettono dunque che anche il capitale iniziale destinato

dal fondatore alla neocostituita fondazione possa essere dedotto dal suo

reddito imponibile quale liberalità.

La questione non necessita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita, dovendo il ricorso essere

respinto per un altro motivo.

3.

3.1.

3.1.1

Ritornando alla

fattispecie sub judice, dagli atti in possesso della Camera risulta che,

con atto pubblico del 21.9.2015 della notaia avv. __________, __________, in

veste di fondatrice, ha costituito la Fondazione __________, ai sensi degli

art. 80 ss. del Codice civile svizzero, con sede a __________. Al punto 3 del

menzionato atto pubblico si legge:

“La Fondazione è dotata di un capitale di CHF

100'000.- (…) depositato su un conto bancario come appare da accredito bancario

allegato al presente quale inserto B. Esso potrà essere successivamente

aumentato per ulteriori devoluzioni e consumato per le spese assunte dalla

Fondazione in conformità degli statuti”.

3.1.2

Quale inserto “A” del

rogito notarile in questione è stato allegato lo “__________”. Al punto 4 del

documento in questione, intitolato “Patrimonio e finanziamento” si legge: “Il

patrimonio iniziale è di CHF 100'000.- (…)”.

Quale inserto B figura un

estratto bancario di __________, del 18.9.2015, il quale menziona quale cliente

“__________” [ed era anche indirizzato a quest’ultima, c/o __________, __________

__________]. Nel documento in questione è indicato:

“Giroconto”, No. di riferimento __________

In data 18 settembre 2015

abbiamo addebitato il suo conto __________ come segue:

Descrizione: Accredito per

costituzione __________

Importo addebitato, data

valuta 18 settembre 2015 CHF 100'000.00

In data 18 settembre 2015

abbiamo accreditato il suo conto __________ Costituzione fondazione (…) come

segue:

Importo accreditato, data

valuta 18 settembre 2015 CHF 100'000.00”

Il 22.9.2015 è stata

iscritta nel Registro di commercio __________, con sede a __________, c/o __________.

3.2

Come visto in precedenza,

l’UT, a seguito del reclamo della contribuente, aveva richiesto di presentare

copia dell’accredito bancario da lei effettuato a favore della Fondazione. È

stato prodotto un documento bancario di __________, datato 21.4.2016, dal quale

emerge che il versamento operato dal conto intestato alla contribuente a quello

intestato alla Fondazione presso Banca Stato è stato eseguito unicamente il

20.4.2016

In effetti, dalla disamina

del documento bancario datato 21.4.2016 si rileva che quale cliente e

beneficiaria dell’accredito è indicata la __________. Risulta inoltre che il 20.4.2016

era stato eseguito un accredito di fr. 100'000.- a favore della __________ su

incarico di “__________”. Nei dettagli del pagamento si legge la causale del

bonifico “Patrimonio iniziale”.

3.3

3.3.1

Nella fattispecie, sottoposta

a giudizio è la tassazione della ricorrente per il periodo fiscale 2015. Nella

dichiarazione fiscale presentata dalla contribuente e meglio dal “Modulo 2”,

nei “Beni non soggetti all’imposta preventiva” veniva esposto, sempre nella

sostanza privata, l’importo di fr. 100'000.- con riferimento “__________”.

Ciò sta a significare che,

nel 2015, __________ non aveva formalmente ancora proceduto a versare alla

Fondazione da lei costituita l’importo in questione. Come visto, dal vaglio

della documentazione bancaria presentata nel 2015 risulta che aveva effettuato unicamente

un “giroconto” (ossia un versamento tra due conti di sua pertinenza). Il

versamento a favore della Fondazione è avvenuto unicamente nel 2016.

3.3.2

Sebbene la Fondazione __________

sia stata costituita il 21.9.2015 e iscritta a Registro di commercio

l’indomani, il capitale è stato messo a sua disposizione dalla fondatrice solo

il 21.4.2016.

Ora, l’atto costitutivo

non comporta ancora il trasferimento dei beni alla fondazione, trattandosi di

un mero negozio obbligatorio (“Verpflichtungsgeschäft”) e non di un

negozio dispositivo (“Verfügungsgeschäft”). L’atto costitutivo consiste

nell’impegno unilaterale del fondatore alla creazione o al trasferimento di

diritti a favore della futura fondazione, la quale acquisisce questo diritto

obbligatorio direttamente e immediatamente dopo l’acquisto della personalità

giuridica (art. 52 cpv. 1 CC), in modo tale che, sulla sua base, essa possa (e

debba) pretendere dal fondatore di essere iscritta nel registro fondiario quale

proprietaria o che le sia trasferito il possesso dei beni (Riemer, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch,

Die Stiftungen, Art. 80-89c ZGB, 2a ed., Berna 2020, n. 16 ad art. 80 CC, p.

362).

3.3.3

Nel caso in esame, appare

incontestabile il fatto che nel 2015 la contribuente non abbia ancora

trasferito il possesso dei beni, destinati alla fondazione con l’atto

costitutivo, ma che vi abbia proceduto unicamente nel mese di aprile del 2016.

Ne consegue che, nel

periodo fiscale 2015, non può essere preso in considerazione un versamento ad

una fondazione avvenuto nel 2016. In effetti, per quanto concerne le liberalità

ammesse in deduzione, entrano in linea di conto unicamente quelle effettuate

durante il periodo fiscale considerato (Bugnon,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 17 ad art. 40 LIFD).

Motivo per il quale, la

censura non può essere vagliata per il periodo fiscale 2015, ma semmai entrare

in linea di conto, laddove vi siano i presupposti, per il 2016, anno per il

quale – ad oggi – è precluso a questa Camera ogni giudizio, siccome non oggetto

del presente contenzioso.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: