80.2022.166
Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, dubbi sulla deducibilità del capitale iniziale conferito dal fondatore, questione lasciata aperta, versamento avvenuto solo l’anno seguente
16 maggio 2023Italiano22 min
fr. 0.-. Nel Modulo 5, faceva valere versamenti ed enti di pubblica utilità (__________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.166
80.2022.167
Lugano
16 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 luglio 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di IC
e IFD 2015.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
separata dal marito __________ dal 2014 (dal quale ha divorziato nel 2017) nel
periodo fiscale 2015 dichiarava un reddito ed una sostanza imponibili pari a
fr. 0.-. Nel Modulo 5, faceva valere versamenti ed enti di pubblica utilità (__________,
fr. 15'000.-; __________, fr. 7'000.-; __________ fr. 6'200.-). Nell’elenco
titoli la contribuente indicava, nella sostanza privata, il versamento di fr.
100'000.- a favore della __________, iscritta a Registro di commercio il
22.9.2015 e della quale era Presidente. La Fondazione aveva quale scopo la
promozione e il sostegno di iniziative culturali, formative e didattiche (…).
B. Con decisione del
2.2.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2015, nella quale commisurava il reddito imponibile
in fr. 600'500.- per l’IC ed in fr. 613'100.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 0.-. In particolare, l’autorità fiscale non aveva riconosciuto
l’importo di fr. 682'630.- a titolo di spese di manutenzione immobiliare,
ammettendo unicamente l’importo di fr. 25'000.-. Per il resto, i redditi
percepiti dalla contribuente erano costituiti dagli alimenti ricevuti sia per
sé (fr. 450'000.-) sia per i figli minorenni (fr. 60'000.-), nonché fr.
250'000.- da valore locativo / affitti.
C. Con reclamo
2/3.3.2022, la contribuente, patrocinata da __________, impugnava le decisioni
di tassazione IC/IFD 2015 rilevando, tra le altre censure, di aver costituito
una fondazione a scopo benefico, la __________, che, con decisioni del
10.9.2018, era stata esonerata dal pagamento delle imposte di successione e di
donazione nonché dalle imposte sull’utile (IC/IFD) e sul capitale sino al 2023
compreso. La reclamante aveva versato alla fondazione, quale liberalità,
l’importo di fr. 100'000.-, che chiedeva fosse ammesso in deduzione dal reddito
imponibile.
D.
a.
Con scritto 15.3.2022,
l’UT si rivolgeva alla contribuente. In relazione alla liberalità a favore
della __________ – richiesta in deduzione –segnalava che, nella dichiarazione
fiscale, la reclamante aveva indicato nell’elenco titoli di avere un credito di
fr. 100'000.- nei confronti della Fondazione, non facendo valere alcuna
deduzione di cui agli art. 32a LT, rispettivamente 33a LIFD. Veniva richiesta
la produzione, entro il 4.4.2022 dei seguenti documenti:
·
“Copia dell’accredito di CHF
100'000.- a favore della spettabile “__________”;
·
Conti annuali validi per il
periodo fiscale 2015 e 2016 dell’associazione di cui sopra, da cui si evinca la
contabilizzazione della cifra sborsata dalla contribuente;
·
Una vostra presa di posizione in
merito alle argomentazioni proposte dall’autorità fiscale”.
b.
Con e-mail del 2.5.2022, __________
inviava all’autorità fiscale la copia dell’accredito per la costituzione della
Fondazione, nonché il bilancio 2015/2016, dal quale si poteva notare la
contabilizzazione del capitale.
E. Con
decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 del 16.6.2022, il fisco respingeva
il reclamo, con la seguente motivazione:
“Per quanto riguarda il
conferimento di CHF 100'000.- si fa osservare, come già comunicato in occasione
della richiesta di documentazione del 15 marzo 2022, che solo i pagamenti
volontari sono deducibili ai sensi degli art. 32a Legge tributaria,
rispettivamente 33a Legge federale sull’imposta federale diretta. Non è per
contro deducibile il versamento del capitale di dotazione che il fondatore
versa per la costituzione della persona giuridica (è il caso delle fondazioni).
(…)”.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentata da __________,
contesta la mancata deduzione della liberalità di fr. 100'000.- corrisposta a
favore della __________.
A suo avviso, secondo gli
art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, per poter beneficiare della deduzione in
questione occorre, in primo luogo, che l’ente interessato goda dell’esenzione
dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione
sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di
pubblica utilità. Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria sarebbe
che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza controprestazione e senza
obbligo legale, contrattuale, statutario o morale. Inoltre, secondo la dottrina,
anche il capitale iniziale destinato a una fondazione di beneficenza di nuova
costituzione sarebbe considerato una donazione volontaria e gratuita di beni. Anche
dei Tribunali cantonali sarebbero giunti alla stessa conclusione. Per esempio il
Tribunale cantonale del Canton Friborgo nel 2014 avrebbe deciso che il fatto
che l'obbligo di versare il capitale della fondazione sia stabilito per legge
nell'atto di fondazione non esclude - tenuto conto delle circostanze - che la dazione
patrimoniale, associata alla costituzione della fondazione, sia di natura volontaria.
Anche il Tribunale del Canton Argovia sarebbe giunto ad una simile conclusione,
con una decisione risalente al 23 giugno 1995.
La __________ beneficia
dell’esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull’utile e sul capitale a
norma dell’art. 65 lett. f LT, dell’imposta federale sull’utile giusta
l’art. 56 lett. g LIFD e delle imposte di successione e donazione a
norma dell’art. 154 cpv. 3 lett. a LT. Motivo per il quale il versamento
del capitale di dotazione di fr. 100'000.- per la sua costituzione dovrebbe essere
considerato una prestazione volontaria effettuata dalla fondatrice e pertanto
ammessa in deduzione dal reddito imponibile.
G. Con osservazioni
29/30.8.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede di
respingere il ricorso.
L’autorità fiscale fa
notare che, dagli atti inerenti la procedura di riconoscimento della __________
quale fondazione di pubblica utilità, trasmessi all’Ufficio giuridico per il
necessario esame, e in particolare dalla copia autentica dell’Istromento
notarile Rogito No. __________ dell’avvocata __________ datato 21 settembre
2015, si evincerebbe testualmente che “la fondazione è dotata di un capitale
iniziale di CHF 100'000.- (…) depositato su un conto bancario come appare da
accredito bancario allegato al presente quale inserto B”. L’importo di fr.
100'000.- versato da __________ non sarebbe pertanto stato versato liberamente,
ma sarebbe stato eseguito con una finalità precisa ed inderogabile da parte
della contribuente, ossia quella di mettere a disposizione una ben precisa
somma allo scopo di costituire una “propria” fondazione a carattere culturale
(in cui, oltre che fondatrice, la contribuente ha assunto anche il ruolo di
presidente). Detto importo sarebbe stato accreditato e messo a disposizione
affinché la fondazione, per la sua costituzione tramite atto pubblico,
disponesse preventivamente del necessario substrato da destinare al proprio
particolare fine (come richiesto dall’art. 80 CCS). La __________ sarebbe stata
tuttavia validamente costituita, acquisendo così la propria personalità
giuridica, unicamente con l’iscrizione a Registro di commercio, avvenuta il
22.9.2015. Motivo per il quale __________ si era già spossessata della somma di
centomila franchi, messa a disposizione ai fini della costituzione della
fondazione, prima dell’effettiva (giuridicamente valida) costituzione della __________
e del suo successivo riconoscimento quale istituzione di pubblica utilità
esente dal pagamento delle imposte. Un simile versamento non adempirebbe
pertanto le premesse che richiedono le precitate norme di legge per poterlo
dedurre fiscalmente.
Secondo l’autorità
fiscale, decidere altrimenti significherebbe – in pratica – accettare a priori
una ben precisa situazione fattuale “(…) data dall’esistenza di un ente che
è stato riconosciuto di pubblica utilità, così come la sua conseguenza fiscale
dovuta alla diminuzione del reddito imponibile in capo ai fondatori, unicamente
in ragione della deduzione del versamento anticipato per la futura costituzione
di detto ente. Tutto questo però, prima che la summenzionata situazione si
verifichi effettivamente”. Verrebbero pertanto avvantaggiati, dal punto di
vista fiscale, i versamenti di coloro che intendono costituire una fondazione,
indipendentemente dall’effettivo futuro e indispensabile adempimento delle due
basilari condizioni per il valido riconoscimento di tale fatto, ossia
l’effettiva costituzione in maniera giuridicamente vincolante della fondazione
e, successivamente il suo riconoscimento quale ente di pubblica utilità.
La possibilità di poter
dedurre un cosiddetto “Startkapital” di una fondazione, sarebbe possibile
qualora “(…) tale versamento patrimoniale – necessario ad un’effettiva e
completa operatività della fondazione dopo la sua costituzione – avvenga
allorché la fondazione sia stata validamente costituita, adempia i requisiti
per essere posta a beneficio dell’esenzione fiscale e abbia magari perfino già
presentato una debita istanza per il rilascio della stessa, ma detta decisione
– anche soltanto a seguito di mere ragioni amministrative che ne hanno
procrastinato il giudizio – non sia stata ancora formalmente emessa prima che
avvenga il versamento di un simile “Startkapital”. Nel caso in esame non
sarebbe stato seguito un iter simile, motivo per il quale la deduzione non potrebbe
essere accolta.
H. Il 18.4.2023 si è
tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario, in occasione della
quale il rappresentante della contribuente ha ribadito che, secondo la
giurisprudenza di altri Cantoni è deducibile – a titolo di liberalità – anche
lo “Startkapital” di una Fondazione. Un diverso trattamento fiscale nel
Canton Ticino costituirebbe una disparità di trattamento. L’autorità fiscale ha
sostenuto per contro che alla deducibilità dell’importo litigioso si oppone la
circostanza che lo stesso era stato indicato come credito nella dichiarazione
d’imposta. Inoltre, la deduzione presupporrebbe che la Fondazione sia già stata
costituita e non semplicemente da costituire. Infine l’ente beneficiario
dovrebbe già essere al beneficio dell’esenzione fiscale.
Diritto
1. Litigiosa nel caso
di specie è la possibilità di dedurre dai redditi, a titolo di liberalità, il
versamento iniziale operato dalla contribuente a favore della Fondazione __________.
Secondo la ricorrente, la possibilità di dedurre il cosiddetto “Startkapital”
sarebbe stata confermata anche dalla giurisprudenza di altri Cantoni. Di
diverso avviso l’autorità fiscale, la quale ritiene che alla deduzione dell’importo
in questione ostino due diverse problematiche: la prima relativa a quanto indicato
da __________ nella dichiarazione fiscale, in merito alla qualifica di tale
patrimonio (elencato nella sostanza privata), la seconda in relazione al fatto
che la deduzione di un versamento a titolo di liberalità ad una fondazione presupporrebbe
che quest’ultima sia già costituita e non ancora da costituire.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le
prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con
sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo
pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f
LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100
franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le
deduzioni di cui agli articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e
da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in
contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro
stabilimenti (art. 56 lett. a-c LIFD e art. 65 lett. a-c LT) sono
deducibili nella medesima misura.
2.2
Come si evince dalla
lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della deduzione in
discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda dell’esenzione
dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione
sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di
pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea
2017, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare n. 12
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV). Le liberalità sono già deducibili anche
se avvengono prima della decisione formale di esenzione fiscale dell'istituzione
corrispondente, purché i requisiti per l’esenzione fiscale siano soddisfatti al
momento della prestazione volontaria e l'esenzione fiscale sia successivamente
riconosciuta ufficialmente.
A
tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex
art. 56 lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT),
la quale non ha tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è
subordinata - ad esempio - al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi
sono degli enti che, pur non appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti,
beneficiano dell’esenzione dall’imposta
delle persone giuridiche per il fatto di
perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in
denaro o in altri beni - a tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in
deduzione ai sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 e n. 18 ad
art. 33a LIFD, p. 685).
2.3
Condizione
per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a
titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale,
contrattuale, statutario o morale.
Le
quote sociali previste dagli statuti o altri pagamenti sui quali la persona
giuridica ha una pretesa non sono pertanto liberalità (Circolare n. 12
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994).
Sebbene con le loro quote
sociali i membri sostengano l’associazione nel perseguimento dei suoi obiettivi,
si tratta comunque di un contributo dovuto in base agli statuti e come tale non
volontario (Locher,
Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea
2019, n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 1027; v. anche Noël, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 784).
Secondo
un’altra opinione dottrinale, tuttavia, si deve tener conto del fatto che molte
persone diventano membri di un’associazione solo perché, con la loro quota
sociale e con eventuali ulteriori contributi, vogliono sostenere un’attività di
pubblica utilità. Il fatto che, dal profilo strettamente giuridico,
l’associazione vanti una pretesa al pagamento dei contributi statutari non
basta a farne venir meno il carattere volontario. In queste circostanze,
dovrebbe essere ammessa anche la deduzione delle quote sociali (Hunziker/Mayer-Knobel, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 9 ad art. 33a LIFD, p. 857; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 33a
LIFD, p. 686).
La Camera di diritto
tributario ha stabilito che, nonostante il testo della circolare n. 12 dell’AFC,
si giustifica un trattamento differenziato delle quote sociali, che
conferiscono una pretesa al socio, da quelle che servono unicamente a finanziare
l’attività di pubblica utilità dell’associazione. In quest’ultimo caso, non si
può negare la natura volontaria della prestazione del socio, sebbene l’associazione
abbia una pretesa giuridica. Diverso il caso delle associazioni, che offrono ai
soci sostenitori delle controprestazioni, come nel caso della Guardia aerea
svizzera di soccorso REGA. Questi contributi non sono deducibili dal reddito
imponibile (sentenza CDT n. 80.2019.233/234 del 31.12.2019 consid. 4, in RtiD
I-2020 n. 4t).
2.4
2.4.1
Alcuni autori, basandosi
su sentenze cantonali, sostengono che anche il versamento del capitale iniziale
(“Anfangskapital”) di una fondazione appena costituita, dovrebbe essere
considerato una prestazione volontaria. Il fatto che l’obbligo di versare il
capitale della fondazione abbia il proprio fondamento giuridico nell’atto
pubblico di fondazione non esclude che la destinazione dei beni legata alla
costituzione della fondazione sia di natura volontaria (Locher, op. cit., n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 1027; Hunziker/Mayer-Knobel, n. 9 ad art. 33a
LIFD, p. 857 s.). Le donazioni rilevanti sarebbero deducibili anche se
effettuate prima dell’iscrizione della fondazione nel registro di commercio, a
condizione che l'esenzione fiscale venga concessa successivamente (Locher, op. cit., n. 12 ad art. 33a
LIFD, p. 1028 e giurisprudenza citata).
2.4.2
Gli autori citati fanno in
particolare riferimento ad una sentenza della Corte fiscale del Tribunale cantonale
del Canton Friburgo (Kantonsgericht Freiburg [Steuergerichtshof]) del
20.10.2014
(in StE 2015 B 27.4 n. 20), citata peraltro anche dalla ricorrente
nel proprio gravame.
Nel caso di specie si
trattava di una fondazione – costituita con un atto pubblico nel 2010 – avente
sede legale nel Canton Svitto. L’iscrizione a registro di commercio era
avvenuta il giorno successivo al rogito notarile. Scopo della fondazione era
quello di creare e sostenere opportunità scolastiche e formative per donne e
bambini svantaggiati nei Paesi in via di sviluppo, principalmente in Africa.
Alla fondazione in questione era stato destinato un capitale iniziale di “x”
fr. Il fondatore fungeva da presidente (con firma collettiva a due), ed era
presidente del Consiglio di fondazione che, all’epoca, era composto da quattro
membri. La fondazione era stata esentata, con decisione del 20.1.2012 dell’Autorità
fiscale del Canton Svitto, dal pagamento dell'imposta cantonale sugli utili e
dall'imposta minima, nonché dall'imposta federale diretta a partire dalla data
di costituzione e sino ad un’eventuale revoca.
Il fondatore aveva
richiesto di poter dedurre, nella propria dichiarazione fiscale 2010, quale
liberalità, il capitale iniziale versato alla Fondazione.
Con decisione di
tassazione del 18.5.2012, l’autorità fiscale del Canton Friborgo non aveva
ammesso in deduzione, quale liberalità, il capitale iniziale versato alla
Fondazione, ritenendo in particolare che non costituisse una prestazione
volontaria ai sensi delle disposizioni di legge in materia. Contro tale
decisione il contribuente aveva presentato reclamo, argomentando che il
capitale iniziale rappresentasse un contributo di natura volontaria e che non fosse
oggettivamente giustificato considerarlo non deducibile, a differenza dei
contributi successivi versati alla Fondazione (che era di pubblica utilità).
Il reclamo era stato
respinto con successiva decisione del 25.3.2013, nella quale l’autorità fiscale
cantonale – basandosi sulle circolari in vigore nonché sulla dottrina – aveva
ribadito che le quote associative e i pagamenti a cui la persona giuridica ha
diritto non sono delle liberalità. Inoltre, una prestazione di natura
volontaria dovrebbe essere versata ad una persona giuridica esente da imposte,
mentre nel caso in esame, al momento della donazione del 23.12.2010, non era
ancora stata costituita e non era nemmeno esente dalle imposte. La decisione di
esenzione sarebbe stata ammessa retroattivamente, ma unicamente il 20.1.2012.
Motivo per cui, al momento del versamento del capitale iniziale, non si poteva
garantire con certezza che la fondazione sarebbe stata esentata dal pagamento delle
imposte. Inoltre, con il patrimonio versato dal fondatore, la fondazione deve
essere in grado di garantire la propria esistenza e raggiungere il proprio
scopo. Ragione per la quale l’autorità fiscale riteneva che il versamento del
capitale iniziale della fondazione non dipendesse dalla libera volontà dei
contribuenti.
Il Tribunale cantonale del
Canton Friborgo ha accolto il ricorso del contribuente, sottolineando che, il
requisito essenziale per la deducibilità è il carattere volontario della
prestazione, nozione che tuttavia non è definita in modo dettagliato né nella Circolare
n. 12 dell’AFC né nelle note pratiche della CSI.
La Corte cantonale
friborghese ha indicato che, secondo l'art. 80 del Codice civile svizzero, la
costituzione di una fondazione richiede la destinazione di un patrimonio ad uno
scopo particolare. La fondazione viene costituita mediante atto pubblico o per
disposizione a causa di morte (art. 81 cpv. 1 CC). Acquisisce la personalità
giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio (art. 52 cpv. 1, in combinazione
con l'art. 81 cpv. 2 CC).
Sebbene la destinazione di
beni da parte del fondatore alla fondazione non sia ritenuta una donazione ai
sensi del diritto civile, può essere considerata tale ai fini fiscali e in linea
di principio soggetta all’imposta sulle donazioni. Se la fondazione è costituita
mediante una disposizione per causa di morte, può entrare in gioco l’imposta di
successione. È quindi ovvio adottare questo approccio di diritto fiscale anche
per quanto riguarda le deduzioni e di conseguenza considerare l’adempimento
dell’obbligo (volontariamente assunto) di destinare un capitale alla fondazione
come una donazione volontaria e gratuita di beni. Il fatto che l’obbligo di
versare il capitale di fondazione sia stato legalmente stabilito nell’atto di
fondazione non esclude che la destinazione dei beni dipendente dalla
costituzione della fondazione sia di natura volontaria. Il Tribunale
amministrativo del Canton Argovia si era già pronunciato in tal senso in una
sentenza del 23 giugno 1995 (StE 1996 B 27.4 n. 13), ammettendo la deduzione
del capitale iniziale destinato a una fondazione come donazione volontaria a
un’entità giuridica avente scopo benefico.
2.4.3
Come visto, il Tribunale
friborghese, nelle proprie motivazioni si è altresì basato sulla sentenza del
Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 23.6.1995 (in StE 1996 B 27.4
Nr. 13), nell’ambito della quale è stato analogamente deciso che l’adempimento
dell’obbligo di conferire un capitale iniziale ad una fondazione costituisce un
versamento volontario di beni. Lo stesso è altresì deducibile se è stato
eseguito prima dell’iscrizione nel registro di commercio.
2.5
La dottrina e la
giurisprudenza citate ammettono dunque che anche il capitale iniziale destinato
dal fondatore alla neocostituita fondazione possa essere dedotto dal suo
reddito imponibile quale liberalità.
La questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, dovendo il ricorso essere
respinto per un altro motivo.
3.
3.1.
3.1.1
Ritornando alla
fattispecie sub judice, dagli atti in possesso della Camera risulta che,
con atto pubblico del 21.9.2015 della notaia avv. __________, __________, in
veste di fondatrice, ha costituito la Fondazione __________, ai sensi degli
art. 80 ss. del Codice civile svizzero, con sede a __________. Al punto 3 del
menzionato atto pubblico si legge:
“La Fondazione è dotata di un capitale di CHF
100'000.- (…) depositato su un conto bancario come appare da accredito bancario
allegato al presente quale inserto B. Esso potrà essere successivamente
aumentato per ulteriori devoluzioni e consumato per le spese assunte dalla
Fondazione in conformità degli statuti”.
3.1.2
Quale inserto “A” del
rogito notarile in questione è stato allegato lo “__________”. Al punto 4 del
documento in questione, intitolato “Patrimonio e finanziamento” si legge: “Il
patrimonio iniziale è di CHF 100'000.- (…)”.
Quale inserto B figura un
estratto bancario di __________, del 18.9.2015, il quale menziona quale cliente
“__________” [ed era anche indirizzato a quest’ultima, c/o __________, __________
__________]. Nel documento in questione è indicato:
“Giroconto”, No. di riferimento __________
In data 18 settembre 2015
abbiamo addebitato il suo conto __________ come segue:
Descrizione: Accredito per
costituzione __________
Importo addebitato, data
valuta 18 settembre 2015 CHF 100'000.00
In data 18 settembre 2015
abbiamo accreditato il suo conto __________ Costituzione fondazione (…) come
segue:
Importo accreditato, data
valuta 18 settembre 2015 CHF 100'000.00”
Il 22.9.2015 è stata
iscritta nel Registro di commercio __________, con sede a __________, c/o __________.
3.2
Come visto in precedenza,
l’UT, a seguito del reclamo della contribuente, aveva richiesto di presentare
copia dell’accredito bancario da lei effettuato a favore della Fondazione. È
stato prodotto un documento bancario di __________, datato 21.4.2016, dal quale
emerge che il versamento operato dal conto intestato alla contribuente a quello
intestato alla Fondazione presso Banca Stato è stato eseguito unicamente il
20.4.2016
In effetti, dalla disamina
del documento bancario datato 21.4.2016 si rileva che quale cliente e
beneficiaria dell’accredito è indicata la __________. Risulta inoltre che il 20.4.2016
era stato eseguito un accredito di fr. 100'000.- a favore della __________ su
incarico di “__________”. Nei dettagli del pagamento si legge la causale del
bonifico “Patrimonio iniziale”.
3.3
3.3.1
Nella fattispecie, sottoposta
a giudizio è la tassazione della ricorrente per il periodo fiscale 2015. Nella
dichiarazione fiscale presentata dalla contribuente e meglio dal “Modulo 2”,
nei “Beni non soggetti all’imposta preventiva” veniva esposto, sempre nella
sostanza privata, l’importo di fr. 100'000.- con riferimento “__________”.
Ciò sta a significare che,
nel 2015, __________ non aveva formalmente ancora proceduto a versare alla
Fondazione da lei costituita l’importo in questione. Come visto, dal vaglio
della documentazione bancaria presentata nel 2015 risulta che aveva effettuato unicamente
un “giroconto” (ossia un versamento tra due conti di sua pertinenza). Il
versamento a favore della Fondazione è avvenuto unicamente nel 2016.
3.3.2
Sebbene la Fondazione __________
sia stata costituita il 21.9.2015 e iscritta a Registro di commercio
l’indomani, il capitale è stato messo a sua disposizione dalla fondatrice solo
il 21.4.2016.
Ora, l’atto costitutivo
non comporta ancora il trasferimento dei beni alla fondazione, trattandosi di
un mero negozio obbligatorio (“Verpflichtungsgeschäft”) e non di un
negozio dispositivo (“Verfügungsgeschäft”). L’atto costitutivo consiste
nell’impegno unilaterale del fondatore alla creazione o al trasferimento di
diritti a favore della futura fondazione, la quale acquisisce questo diritto
obbligatorio direttamente e immediatamente dopo l’acquisto della personalità
giuridica (art. 52 cpv. 1 CC), in modo tale che, sulla sua base, essa possa (e
debba) pretendere dal fondatore di essere iscritta nel registro fondiario quale
proprietaria o che le sia trasferito il possesso dei beni (Riemer, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch,
Die Stiftungen, Art. 80-89c ZGB, 2a ed., Berna 2020, n. 16 ad art. 80 CC, p.
362).
3.3.3
Nel caso in esame, appare
incontestabile il fatto che nel 2015 la contribuente non abbia ancora
trasferito il possesso dei beni, destinati alla fondazione con l’atto
costitutivo, ma che vi abbia proceduto unicamente nel mese di aprile del 2016.
Ne consegue che, nel
periodo fiscale 2015, non può essere preso in considerazione un versamento ad
una fondazione avvenuto nel 2016. In effetti, per quanto concerne le liberalità
ammesse in deduzione, entrano in linea di conto unicamente quelle effettuate
durante il periodo fiscale considerato (Bugnon,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 17 ad art. 40 LIFD).
Motivo per il quale, la
censura non può essere vagliata per il periodo fiscale 2015, ma semmai entrare
in linea di conto, laddove vi siano i presupposti, per il 2016, anno per il
quale – ad oggi – è precluso a questa Camera ogni giudizio, siccome non oggetto
del presente contenzioso.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: