80.2022.168
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, mancata produzione di attestazione bancaria, importo inferiore a 200 franchi Imposta sulla sostanza: imponibile, immobile gravato da diritto di abitazione vita natural durante
12 gennaio 2023Italiano13 min
cui il mappale no. __________ RFD __________ gravato sia da usufrutto sia da diritto
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.168
80.2022.169
Lugano
12 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 giugno/5 luglio 2022 contro la decisione del 25 maggio 2022 in materia
di IC e IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1 e RI 2 presentavano
la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2020 chiedendo in particolare
il rimborso dell’imposta preventiva in ragione di fr. 155.‑ ed
esponendo una sostanza immobiliare, costituita da più fondi, del valore di
fr. 811'511.‑ (stato al 31.12.2020).
Allegavano rispettivamente
il Modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali) debitamente
compilato e cinque Moduli 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del
reddito immobiliare) per altrettanti beni. Tre di questi immobili ‑ tra
cui il mappale no. __________ RFD __________ gravato sia da usufrutto sia da diritto
d’abitazione ‑ appartenevano a delle comunioni ereditarie.
B. Il 30 marzo 2022, l’RS
1 (di seguito: RS 1) notificava ai coniugi RI 1 la decisione di tassazione
IC/IFD 2020.
Rispetto alla
Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2020 presentata, l’autorità di
tassazione modificava il valore della sostanza immobiliare da fr. 811'511.‑
a fr. 824'212.‑, “come alle risultanze del catasto”.
Inoltre, l’autorità di
tassazione respingeva parzialmente l’istanza di rimborso dell’imposta
preventiva, accordando ai contribuenti unicamente fr. 108.50, invece dei
fr. 155.‑ richiesti (a motivo: “istanza di rimborso respinta in
parte”).
Di conseguenza, il reddito
imponibile IC 2020 era stato stabilito in fr. 115'300.‑ (parimenti
determinante per l’aliquota) e, per la sola imposta cantonale sulla sostanza,
la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 802'000.‑
(parimenti determinante per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale
complessivo ammontava a fr. 10'260.40 (coefficiente: 97%).
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato fissato a fr. 106'200.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) e il debito d’imposta ammontava a
fr. 2'306.05.
C. Il 29 aprile 2022, RI
1 e RI 2 presentavano reclamo contro la suddetta decisione. Si aggravavano in
particolare contro il parziale rimborso dell’imposta preventiva e contro
l’aumento di fr. 12'701.‑ del valore della sostanza immobiliare.
D. Con decisione notificata
il 25 maggio 2022, l’RS 1 confermava integralmente la sua decisione di prima
istanza.
Riguardo al parziale
rimborso dell’imposta preventiva, l’autorità di tassazione spiegava che:
L’importo di imposta
preventiva stabilito con l’accertamento è dato dallo stralcio o modifica delle
seguenti voci indicate dai contribuenti come soggette ad imposta preventiva:
__________:
reddito Fr. 106.87 è rubrica B e non rubrica A
__________,
il reddito rubrica A è Fr. 17.70 e non 126.56
Conto
__________ il reddito di Fr. 25.65 è rubrica B e non rubrica A
I
redditi __________ sono stati imposti correttamente gi[à] nella decisione di
prima sede.
L’aumento del valore dei
beni immobili, invece, era così giustificato:
Il dettaglio delle stime è
come segue:
__________
Fr. 250'036; __________ Fr. 515'530.‑; __________
Fr. 8'372; __________ Fr. 552 (mapp. __________); __________
Fr. 49'722 (mapp. __________).
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 lamentano nuovamente il
mancato rimborso dell’imposta preventiva. A tal proposito, allegano un Elenco
titoli nuovamente compilato e aggiornato conformemente alle informazioni
ricevute dalla stessa autorità di tassazione. La pretesa dell’imposta
preventiva ammonta ora a fr. 117.26.
I ricorrenti contestano
altresì il calcolo del valore di stima dei beni di __________, spiegando che un
appartamento del mappale __________ e il mappale __________ sono stati dati in
usufrutto a __________. All’atto di ricorso allegano la relativa documentazione
inviata all’__________, i cui importi sono stati riconosciuti agli altri membri
della comunione ereditaria __________.
F. In data 14 luglio
2022, la Camera di diritto tributario invitava l’RS 1 ad esprimersi in merito
al ricorso. Ad oggi, l’autorità di tassazione non ha presentato alcuna
osservazione.
Diritto
1. Le censure sollevate
dai coniugi RI 1 riguardano, da un lato, il mancato rimborso dell’imposta
preventiva pretesa ‑ fr. 108.50 ammessi a fronte di
fr. 117.26 richiesti ‑ e, dall’altro, il valore da
attribuire agli attivi immobiliari ed in particolare al mappale no. __________
RFD __________, di proprietà degli eredi di __________.
I. Rimborso dell’imposta
preventiva
2. 2.1.
Nel caso in disamina, nell’Elenco
dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2) allegato alla
Dichiarazione d’imposta 2020, tra i beni patrimoniali, gli insorgenti
dichiaravano 16 poste, per una sostanza imponibile totale pari a
fr. 312'020.‑ (stato al 31.12.2020).
Quale diritto al recupero
dell’imposta preventiva facevano valere il 35% del totale della Colonna A,
ovvero fr. 154.75 (che riportati a pagina 1 della DI 2020, casella 999,
diventavano fr. 155.‑).
Dall’ET 2020 presentato e
dalla documentazione annessa, si evince che tra i beni soggetti all’imposta
preventiva (reddito lordo), Colonna A, erano stati annoverati tra gli altri:
·
un conto risparmio __________ il cui saldo era di fr. 120'712.11
e che nel 2020 aveva fruttato un “interesse creditore (esente da imposta
preventiva)” pari a fr. 106.87;
·
due fondi __________ (Fonds 2 e 3) per un prezzo di mercato
complessivo pari a fr. 27'565.62, che avevano fruttato un reddito lordo
pari a fr. 126.56 (imposta preventiva trattenuta: fr. 44.29);
·
capitali da indivisioni “U.tass__________ 1/6” per un
importo complessivo pari a fr. 29'796.‑, il cui reddito lordo era
pari a fr. 25.65 (senza giustificativi);
·
11 azioni nominative __________ AG per un valore di mercato di fr. 4'536.‑,
un dividendo distribuito pari a fr. 165.‑ (fr. 15.‑ x 11
azioni) e un’imposta preventiva trattenuta di fr. 57.75 (v. giustificativo
fornito con il reclamo).
2.2.
L’autorità di tassazione
concedeva unicamente un rimborso pari a fr. 108.50, motivando la sua
decisione con la dicitura “istanza di rimborso respinta in parte”.
Tale importo è stato
integralmente confermato pure nella decisione impugnata. Infatti, l’autorità preposta
all’evasione del reclamo aveva ritenuto che il reddito proveniente da due
investimenti a termine dell’indivisione non fosse soggetto all’imposta
preventiva (“Conto u.[T]ass.__________ il reddito di Fr. 25.65 è
rubrica B e non rubrica A”).
2.3.
In sede di ricorso, gli
insorgenti ripresentavano il Modulo 2, annoverando il suddetto reddito lordo di
fr. 106.87 tra i beni non soggetti all’imposta preventiva (reddito lordo),
colonna B, come spiegato loro dall’RS 1, nella motivazione della decisione
impugnata.
Il diritto al recupero
dell’imposta preventiva (35% del totale della Colonna A) rivendicato dai ricorrenti
si riduceva a fr. 117.26.
Nel contempo, gli
insorgenti suddividevano in maniera più chiara e precisa alcuni capitali e
redditi, tra cui quelli provenienti da capitali da indivisioni (partecipazione
di 1/6).
Allegavano altresì un documento
intitolato “Dichiarazione Imposte 2020, dati da inserire da ogni fratelli e
sorella nella dichiarazione in aggiunta ai loro dati”, nel quale sono
menzionati due investimenti a termine l’uno di fr. 130'000.‑ e
l’altro di fr. 45'000.‑ – entrambi da suddividere tra i sei
coeredi, tra cui la ricorrente – che hanno generato interessi
rispettivamente per fr. 119.15 e fr. 33.75 (totale: fr. 152.90; 1/6
= fr. 25.48). Su questi redditi, i ricorrenti hanno calcolato una pretesa
di rimborso dell’imposta preventiva pari a fr. 8.90 (v. allegato A), che
corrisponde grossomodo alla differenza tra fr. 117.26 (richiesti) e
fr. 108.50 (concessi).
Con l’atto di ricorso, gli
insorgenti hanno prodotto anche due attestazioni di __________ relative ad
altrettanti fondi (“Fondi self-service __________ Fonds 2 e 3”),
intestati alla ricorrente (allegati B e C), che – come si evince dal
Modulo 2 – non concernono i capitali da indivisioni litigiosi.
3. 3.1.
La Confederazione può
riscuotere “un'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva) sul
reddito di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni di assicurazioni”
(v. FF 1963 1541), disciplinando l'esecuzione dell’art. 132 cpv. 2 prima frase
Cost. (RS 101).
L’imposta preventiva sui
redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti
di utile e tutti gli altri redditi da averi di clienti (art. 4 cpv. 1 lett. d
LIP). Tra gli averi di clienti sono annoverati i crediti generati da depositi presso
una banca o una cassa di risparmio svizzere. Possono, ad esempio, essere averi
di clienti, gli averi a risparmio, a deposito e in conto corrente, i depositi a
termine, i prestiti giorno per giorno, i conti salario, i mutui di azionisti (v.
Circolare AFC no. 34 “Averi di clienti” del 26 luglio 2011; v. anche Arnold, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, VSt, 2a ediz., Basilea 2012, n. 71 s. ad art. 5 LIP, p.
344 ss).
Eccezionalmente, non sono
soggetti all’imposta preventiva gli interessi degli averi di clienti, se
l’importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi (art. 5
cpv. 1 lett. c LIP, in vigore dal 1° gennaio 2010).
3.2.
Nella fattispecie, per
quanto attiene agli investimenti operati dalla comunione ereditaria di cui fa
parte la ricorrente in ragione di 1/6, non è stata prodotta alcuna attestazione
bancaria a comprova del conseguimento dei redditi e della ritenuta dell’imposta
preventiva. Dallo scritto presentato dai contribuenti sembrerebbe che la
comunione ereditaria abbia impiegato parte della liquidità in due “investimenti
a termine”, l’uno di fr. 130'000.‑ e l’altro di fr. 45'000.‑.
Sempre sulla base dell’allegato A, nel corso del 2020, tali investimenti avrebbero
generano degli interessi complessivi pari a fr. 152.90.
Come anticipato, i
contribuenti non hanno presentato alcuna attestazione bancaria a comprova
dell’imposta preventiva effettivamente trattenuta dai redditi in questione. In
ogni caso, tale importo è al di sotto della soglia minima di fr. 200.‑
(art. 5 cpv. 1 lett. c LIP). Anche se la motivazione data dall’__________
non è delle più comprensibili e trasparenti (“Conto u.Fass.__________ il
reddito di Fr. 25.65 è rubrica B e non rubrica A”), è verosimile che
questa sia la ragione per cui l’autorità di tassazione non ha concesso il
rimborso dell’imposta preventiva pari a fr. 8.76.
La decisione impugnata è
dunque legittima. Pertanto, su questo aspetto, il ricorso è respinto.
Considerandi
II. Sostanza immobiliare
4.
4.1.
I ricorrenti lamentano
altresì un aumento della sostanza immobiliare di fr. 12’701.‑
rispetto a quanto da loro dichiarato.
4.2
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1
LAID). Il secondo capoverso della medesima norma prevede che la sostanza
gravata da usufrutto sia computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13
cpv. 2 LAID).
Gli immobili e i loro
accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 prima
frase LT; v. anche art. 1 Legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare; RL 215.600).
4.3
Tornando al caso in
disamina, i ricorrenti dichiarano della sostanza immobiliare per un valore pari
a fr. 811'511.‑ (stato al 31.12.2020).
Dai Moduli 7, prodotti con
la DI 2020, si evince che il valore della sostanza immobiliare dichiarata era
cos.composta:
mapp.
__________ __________ RI 1 (100%) fr. 250'035.00
mapp.
__________ __________ RI 1 (100%) fr. 515'530.00
mapp.
__________ __________ CE RI 1 (1/10) fr. 8'371.60
mapp.
__________ __________ CE RI 1 (1/11) fr. 284.00
mapp.
__________ __________ CE RI 2 (1/6) fr. 37'290.00
Per quest’ultimo immobile,
dai dati estratti dal Registro Fondiario Definitivo del Comune di __________,
si evince che il fondo era gravato da un usufrutto vita natural durante a
favore di __________ d. __________, deceduta il 28 marzo 2004 (v. Movpop,
Ufficio dello stato civile; ultima consultazione 6.12.2022) e da un diritto
d’abitazione a favore sia della suddetta signora sia di __________ (1956),
concesso anch’esso vita natural durante.
In più, sia dalla
motivazione del reclamo, sia dall’atto di ricorso si evince che vi è un altro
mappale ad __________ (mapp. __________), di cui la ricorrente è proprietaria
in ragione di 1/6, anch’esso gravato da un usufrutto concesso vita natural
durante a favore di __________ (v. SIFTI, mapp. __________ __________; ultima
consultazione: 6.12.2022), per cui non è stato presentato alcun Modulo 7.
4.4
L’autorità di prime cure ha
modificato il valore della sostanza immobiliare dichiarata, accertando un
importo totale di fr. 824'212.‑ (maggiorazione di fr. 12'701.‑)
con la motivazione “valore di stima rettificato come alle risultanze del
catasto”.
Tale decisione è stata confermata
anche in sede di reclamo, fornendo, a motivo, il “dettaglio delle stime”.
Verosimilmente, dato che l’RS
1.
non ha presentato alcuna osservazione al ricorso, la differenza è da
ricercare nella suddivisione del valore di stima globale del fondo no. __________
di __________ tra i 6 comproprietari. Verosimilmente perché la differenza tra il
valore maggiore accertato dall’RS 1 e la divisione matematica del valore di
stima (fr. 298'330.‑) del suddetto mappale tra i 6 comproprietari comporta
una leggera differenza (fr. 270.‑) a sfavore dei ricorrenti.
Secondo i ricorrenti,
invece, la quota parte di sostanza della ricorrente dovrebbe essere di 1/8
(fr. 37'290.‑), mentre la quota di reddito (mai contestata) è di 1/6
(fr. 2'850.‑).
Dai dati estratti dal
Registro fondiario definitivo contestualmente al mappale no. __________ __________
emerge che la quota di comproprietà di RI 2 è di 1/6, che corrisponde ad un
valore di stima dell’immobile pari a fr. 49'722.‑ (v. SIFTI, ultima
consultazione: 5.12.2022) e che l’immobile è gravato da un diritto d’abitazione
concesso vita natural durante a favore di __________.
4.5
Sia come sia, come
poc’anzi anticipato, la sostanza gravata da usufrutto deve essere computata
all’usufruttuario. Il diritto d’abitazione e l’usufrutto sono trattati
fiscalmente allo stesso modo e il reddito e la sostanza gravati da usufrutto
vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell’usufruttuario (v. Dzamko-Locher/Teuscher, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ss
ad art. 13 LAID, p. 446 ss; v. anche Circolare DDC no. 1/2003 del gennaio 2003,
no. 2, p. 2, valida fino al PF 2019; dal PF 2020 abrogata e in corso di
aggiornamento).
Ora, poiché tale sostanza
immobiliare è gravata da un diritto d’abitazione, l’RS 1 non avrebbe dovuto
computare fr. 49'722.‑ in capo agli insorgenti, bensì al
beneficiario del diritto d’abitazione.
Di conseguenza, la
decisione impugnata deve essere riformata nel senso che dalla sostanza
immobiliare accertata (e dal relativo reddito) deve essere dedotta la quota
parte di sostanza (e di reddito) gravata dal diritto d’abitazione a favore di __________.
4.6
Ciò vale anche per il
fondo no. __________ RFD __________, che non è stato dichiarato dai ricorrenti,
il cui valore di sostanza avrebbe dovuto essere esposto nella partita fiscale
di __________, usufruttuario (v. SIFTI, ultima consultazione: 6.12.2022).
5.
Di conseguenza, per
quanto attiene al rimborso dell’imposta preventiva, il ricorso è respinto.
Per quanto concerne invece
il valore della sostanza imponibile, il ricorso è accolto. La decisione
impugnata deve essere riformata nel senso che la sostanza immobiliare dovrà
essere diminuita della sostanza gravata da diritto d’abitazione e/o diritto
d’usufrutto, da computare al beneficiario e non al nudo proprietario. Anche il
relativo reddito deve essere computato a __________, usufruttuario.
Visto l’esito del gravame,
la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti, in ragione di metà.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2020 è riformata nel senso che
la sostanza immobiliare deve essere diminuita della sostanza gravata dal
diritto d’abitazione e/o diritto d’usufrutto a favore di __________ e del
relativo reddito.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico dei
ricorrenti in ragione di metà (fr. 350.‑).
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: