Lexipedia

Decisione

80.2022.168

Imposta preventiva: rimborso, presupposti, mancata produzione di attestazione bancaria, importo inferiore a 200 franchi Imposta sulla sostanza: imponibile, immobile gravato da diritto di abitazione vita natural durante

12 gennaio 2023Italiano13 min

cui il mappale no. __________ RFD __________ gravato sia da usufrutto sia da diritto

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.168

80.2022.169

Lugano

12 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 giugno/5 luglio 2022 contro la decisione del 25 maggio 2022 in materia

di IC e IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 e RI 2 presentavano

la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2020 chiedendo in particolare

il rimborso dell’imposta preventiva in ragione di fr. 155.‑ ed

esponendo una sostanza immobiliare, costituita da più fondi, del valore di

fr. 811'511.‑ (stato al 31.12.2020).

Allegavano rispettivamente

il Modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali) debitamente

compilato e cinque Moduli 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del

reddito immobiliare) per altrettanti beni. Tre di questi immobili ‑ tra

cui il mappale no. __________ RFD __________ gravato sia da usufrutto sia da diritto

d’abitazione ‑ appartenevano a delle comunioni ereditarie.

B. Il 30 marzo 2022, l’RS

1 (di seguito: RS 1) notificava ai coniugi RI 1 la decisione di tassazione

IC/IFD 2020.

Rispetto alla

Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2020 presentata, l’autorità di

tassazione modificava il valore della sostanza immobiliare da fr. 811'511.‑

a fr. 824'212.‑, “come alle risultanze del catasto”.

Inoltre, l’autorità di

tassazione respingeva parzialmente l’istanza di rimborso dell’imposta

preventiva, accordando ai contribuenti unicamente fr. 108.50, invece dei

fr. 155.‑ richiesti (a motivo: “istanza di rimborso respinta in

parte”).

Di conseguenza, il reddito

imponibile IC 2020 era stato stabilito in fr. 115'300.‑ (parimenti

determinante per l’aliquota) e, per la sola imposta cantonale sulla sostanza,

la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 802'000.‑

(parimenti determinante per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale

complessivo ammontava a fr. 10'260.40 (coefficiente: 97%).

Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato fissato a fr. 106'200.‑

(parimenti determinante per l’aliquota) e il debito d’imposta ammontava a

fr. 2'306.05.

C. Il 29 aprile 2022, RI

1 e RI 2 presentavano reclamo contro la suddetta decisione. Si aggravavano in

particolare contro il parziale rimborso dell’imposta preventiva e contro

l’aumento di fr. 12'701.‑ del valore della sostanza immobiliare.

D. Con decisione notificata

il 25 maggio 2022, l’RS 1 confermava integralmente la sua decisione di prima

istanza.

Riguardo al parziale

rimborso dell’imposta preventiva, l’autorità di tassazione spiegava che:

L’importo di imposta

preventiva stabilito con l’accertamento è dato dallo stralcio o modifica delle

seguenti voci indicate dai contribuenti come soggette ad imposta preventiva:

__________:

reddito Fr. 106.87 è rubrica B e non rubrica A

__________,

il reddito rubrica A è Fr. 17.70 e non 126.56

Conto

__________ il reddito di Fr. 25.65 è rubrica B e non rubrica A

I

redditi __________ sono stati imposti correttamente gi[à] nella decisione di

prima sede.

L’aumento del valore dei

beni immobili, invece, era così giustificato:

Il dettaglio delle stime è

come segue:

__________

Fr. 250'036; __________ Fr. 515'530.‑; __________

Fr. 8'372; __________ Fr. 552 (mapp. __________); __________

Fr. 49'722 (mapp. __________).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 lamentano nuovamente il

mancato rimborso dell’imposta preventiva. A tal proposito, allegano un Elenco

titoli nuovamente compilato e aggiornato conformemente alle informazioni

ricevute dalla stessa autorità di tassazione. La pretesa dell’imposta

preventiva ammonta ora a fr. 117.26.

I ricorrenti contestano

altresì il calcolo del valore di stima dei beni di __________, spiegando che un

appartamento del mappale __________ e il mappale __________ sono stati dati in

usufrutto a __________. All’atto di ricorso allegano la relativa documentazione

inviata all’__________, i cui importi sono stati riconosciuti agli altri membri

della comunione ereditaria __________.

F. In data 14 luglio

2022, la Camera di diritto tributario invitava l’RS 1 ad esprimersi in merito

al ricorso. Ad oggi, l’autorità di tassazione non ha presentato alcuna

osservazione.

Diritto

1. Le censure sollevate

dai coniugi RI 1 riguardano, da un lato, il mancato rimborso dell’imposta

preventiva pretesa ‑ fr. 108.50 ammessi a fronte di

fr. 117.26 richiesti ‑ e, dall’altro, il valore da

attribuire agli attivi immobiliari ed in particolare al mappale no. __________

RFD __________, di proprietà degli eredi di __________.

I. Rimborso dell’imposta

preventiva

2. 2.1.

Nel caso in disamina, nell’Elenco

dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Modulo 2) allegato alla

Dichiarazione d’imposta 2020, tra i beni patrimoniali, gli insorgenti

dichiaravano 16 poste, per una sostanza imponibile totale pari a

fr. 312'020.‑ (stato al 31.12.2020).

Quale diritto al recupero

dell’imposta preventiva facevano valere il 35% del totale della Colonna A,

ovvero fr. 154.75 (che riportati a pagina 1 della DI 2020, casella 999,

diventavano fr. 155.‑).

Dall’ET 2020 presentato e

dalla documentazione annessa, si evince che tra i beni soggetti all’imposta

preventiva (reddito lordo), Colonna A, erano stati annoverati tra gli altri:

·

un conto risparmio __________ il cui saldo era di fr. 120'712.11

e che nel 2020 aveva fruttato un “interesse creditore (esente da imposta

preventiva)” pari a fr. 106.87;

·

due fondi __________ (Fonds 2 e 3) per un prezzo di mercato

complessivo pari a fr. 27'565.62, che avevano fruttato un reddito lordo

pari a fr. 126.56 (imposta preventiva trattenuta: fr. 44.29);

·

capitali da indivisioni “U.tass__________ 1/6” per un

importo complessivo pari a fr. 29'796.‑, il cui reddito lordo era

pari a fr. 25.65 (senza giustificativi);

·

11 azioni nominative __________ AG per un valore di mercato di fr. 4'536.‑,

un dividendo distribuito pari a fr. 165.‑ (fr. 15.‑ x 11

azioni) e un’imposta preventiva trattenuta di fr. 57.75 (v. giustificativo

fornito con il reclamo).

2.2.

L’autorità di tassazione

concedeva unicamente un rimborso pari a fr. 108.50, motivando la sua

decisione con la dicitura “istanza di rimborso respinta in parte”.

Tale importo è stato

integralmente confermato pure nella decisione impugnata. Infatti, l’autorità preposta

all’evasione del reclamo aveva ritenuto che il reddito proveniente da due

investimenti a termine dell’indivisione non fosse soggetto all’imposta

preventiva (“Conto u.[T]ass.__________ il reddito di Fr. 25.65 è

rubrica B e non rubrica A”).

2.3.

In sede di ricorso, gli

insorgenti ripresentavano il Modulo 2, annoverando il suddetto reddito lordo di

fr. 106.87 tra i beni non soggetti all’imposta preventiva (reddito lordo),

colonna B, come spiegato loro dall’RS 1, nella motivazione della decisione

impugnata.

Il diritto al recupero

dell’imposta preventiva (35% del totale della Colonna A) rivendicato dai ricorrenti

si riduceva a fr. 117.26.

Nel contempo, gli

insorgenti suddividevano in maniera più chiara e precisa alcuni capitali e

redditi, tra cui quelli provenienti da capitali da indivisioni (partecipazione

di 1/6).

Allegavano altresì un documento

intitolato “Dichiarazione Imposte 2020, dati da inserire da ogni fratelli e

sorella nella dichiarazione in aggiunta ai loro dati”, nel quale sono

menzionati due investimenti a termine l’uno di fr. 130'000.‑ e

l’altro di fr. 45'000.‑ – entrambi da suddividere tra i sei

coeredi, tra cui la ricorrente – che hanno generato interessi

rispettivamente per fr. 119.15 e fr. 33.75 (totale: fr. 152.90; 1/6

= fr. 25.48). Su questi redditi, i ricorrenti hanno calcolato una pretesa

di rimborso dell’imposta preventiva pari a fr. 8.90 (v. allegato A), che

corrisponde grossomodo alla differenza tra fr. 117.26 (richiesti) e

fr. 108.50 (concessi).

Con l’atto di ricorso, gli

insorgenti hanno prodotto anche due attestazioni di __________ relative ad

altrettanti fondi (“Fondi self-service __________ Fonds 2 e 3”),

intestati alla ricorrente (allegati B e C), che – come si evince dal

Modulo 2 – non concernono i capitali da indivisioni litigiosi.

3. 3.1.

La Confederazione può

riscuotere “un'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva) sul

reddito di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni di assicurazioni”

(v. FF 1963 1541), disciplinando l'esecuzione dell’art. 132 cpv. 2 prima frase

Cost. (RS 101).

L’imposta preventiva sui

redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti

di utile e tutti gli altri redditi da averi di clienti (art. 4 cpv. 1 lett. d

LIP). Tra gli averi di clienti sono annoverati i crediti generati da depositi presso

una banca o una cassa di risparmio svizzere. Possono, ad esempio, essere averi

di clienti, gli averi a risparmio, a deposito e in conto corrente, i depositi a

termine, i prestiti giorno per giorno, i conti salario, i mutui di azionisti (v.

Circolare AFC no. 34 “Averi di clienti” del 26 luglio 2011; v. anche Arnold, in:

Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, VSt, 2a ediz., Basilea 2012, n. 71 s. ad art. 5 LIP, p.

344 ss).

Eccezionalmente, non sono

soggetti all’imposta preventiva gli interessi degli averi di clienti, se

l’importo degli interessi non eccede per un anno civile 200 franchi (art. 5

cpv. 1 lett. c LIP, in vigore dal 1° gennaio 2010).

3.2.

Nella fattispecie, per

quanto attiene agli investimenti operati dalla comunione ereditaria di cui fa

parte la ricorrente in ragione di 1/6, non è stata prodotta alcuna attestazione

bancaria a comprova del conseguimento dei redditi e della ritenuta dell’imposta

preventiva. Dallo scritto presentato dai contribuenti sembrerebbe che la

comunione ereditaria abbia impiegato parte della liquidità in due “investimenti

a termine”, l’uno di fr. 130'000.‑ e l’altro di fr. 45'000.‑.

Sempre sulla base dell’allegato A, nel corso del 2020, tali investimenti avrebbero

generano degli interessi complessivi pari a fr. 152.90.

Come anticipato, i

contribuenti non hanno presentato alcuna attestazione bancaria a comprova

dell’imposta preventiva effettivamente trattenuta dai redditi in questione. In

ogni caso, tale importo è al di sotto della soglia minima di fr. 200.‑

(art. 5 cpv. 1 lett. c LIP). Anche se la motivazione data dall’__________

non è delle più comprensibili e trasparenti (“Conto u.Fass.__________ il

reddito di Fr. 25.65 è rubrica B e non rubrica A”), è verosimile che

questa sia la ragione per cui l’autorità di tassazione non ha concesso il

rimborso dell’imposta preventiva pari a fr. 8.76.

La decisione impugnata è

dunque legittima. Pertanto, su questo aspetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

II. Sostanza immobiliare

4.

4.1.

I ricorrenti lamentano

altresì un aumento della sostanza immobiliare di fr. 12’701.‑

rispetto a quanto da loro dichiarato.

4.2

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1

LAID). Il secondo capoverso della medesima norma prevede che la sostanza

gravata da usufrutto sia computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13

cpv. 2 LAID).

Gli immobili e i loro

accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 prima

frase LT; v. anche art. 1 Legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare; RL 215.600).

4.3

Tornando al caso in

disamina, i ricorrenti dichiarano della sostanza immobiliare per un valore pari

a fr. 811'511.‑ (stato al 31.12.2020).

Dai Moduli 7, prodotti con

la DI 2020, si evince che il valore della sostanza immobiliare dichiarata era

cos.composta:

mapp.

__________ __________ RI 1 (100%) fr. 250'035.00

mapp.

__________ __________ RI 1 (100%) fr. 515'530.00

mapp.

__________ __________ CE RI 1 (1/10) fr. 8'371.60

mapp.

__________ __________ CE RI 1 (1/11) fr. 284.00

mapp.

__________ __________ CE RI 2 (1/6) fr. 37'290.00

Per quest’ultimo immobile,

dai dati estratti dal Registro Fondiario Definitivo del Comune di __________,

si evince che il fondo era gravato da un usufrutto vita natural durante a

favore di __________ d. __________, deceduta il 28 marzo 2004 (v. Movpop,

Ufficio dello stato civile; ultima consultazione 6.12.2022) e da un diritto

d’abitazione a favore sia della suddetta signora sia di __________ (1956),

concesso anch’esso vita natural durante.

In più, sia dalla

motivazione del reclamo, sia dall’atto di ricorso si evince che vi è un altro

mappale ad __________ (mapp. __________), di cui la ricorrente è proprietaria

in ragione di 1/6, anch’esso gravato da un usufrutto concesso vita natural

durante a favore di __________ (v. SIFTI, mapp. __________ __________; ultima

consultazione: 6.12.2022), per cui non è stato presentato alcun Modulo 7.

4.4

L’autorità di prime cure ha

modificato il valore della sostanza immobiliare dichiarata, accertando un

importo totale di fr. 824'212.‑ (maggiorazione di fr. 12'701.‑)

con la motivazione “valore di stima rettificato come alle risultanze del

catasto”.

Tale decisione è stata confermata

anche in sede di reclamo, fornendo, a motivo, il “dettaglio delle stime”.

Verosimilmente, dato che l’RS

1.

non ha presentato alcuna osservazione al ricorso, la differenza è da

ricercare nella suddivisione del valore di stima globale del fondo no. __________

di __________ tra i 6 comproprietari. Verosimilmente perché la differenza tra il

valore maggiore accertato dall’RS 1 e la divisione matematica del valore di

stima (fr. 298'330.‑) del suddetto mappale tra i 6 comproprietari comporta

una leggera differenza (fr. 270.‑) a sfavore dei ricorrenti.

Secondo i ricorrenti,

invece, la quota parte di sostanza della ricorrente dovrebbe essere di 1/8

(fr. 37'290.‑), mentre la quota di reddito (mai contestata) è di 1/6

(fr. 2'850.‑).

Dai dati estratti dal

Registro fondiario definitivo contestualmente al mappale no. __________ __________

emerge che la quota di comproprietà di RI 2 è di 1/6, che corrisponde ad un

valore di stima dell’immobile pari a fr. 49'722.‑ (v. SIFTI, ultima

consultazione: 5.12.2022) e che l’immobile è gravato da un diritto d’abitazione

concesso vita natural durante a favore di __________.

4.5

Sia come sia, come

poc’anzi anticipato, la sostanza gravata da usufrutto deve essere computata

all’usufruttuario. Il diritto d’abitazione e l’usufrutto sono trattati

fiscalmente allo stesso modo e il reddito e la sostanza gravati da usufrutto

vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell’usufruttuario (v. Dzamko-Locher/Teuscher, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ss

ad art. 13 LAID, p. 446 ss; v. anche Circolare DDC no. 1/2003 del gennaio 2003,

no. 2, p. 2, valida fino al PF 2019; dal PF 2020 abrogata e in corso di

aggiornamento).

Ora, poiché tale sostanza

immobiliare è gravata da un diritto d’abitazione, l’RS 1 non avrebbe dovuto

computare fr. 49'722.‑ in capo agli insorgenti, bensì al

beneficiario del diritto d’abitazione.

Di conseguenza, la

decisione impugnata deve essere riformata nel senso che dalla sostanza

immobiliare accertata (e dal relativo reddito) deve essere dedotta la quota

parte di sostanza (e di reddito) gravata dal diritto d’abitazione a favore di __________.

4.6

Ciò vale anche per il

fondo no. __________ RFD __________, che non è stato dichiarato dai ricorrenti,

il cui valore di sostanza avrebbe dovuto essere esposto nella partita fiscale

di __________, usufruttuario (v. SIFTI, ultima consultazione: 6.12.2022).

5.

Di conseguenza, per

quanto attiene al rimborso dell’imposta preventiva, il ricorso è respinto.

Per quanto concerne invece

il valore della sostanza imponibile, il ricorso è accolto. La decisione

impugnata deve essere riformata nel senso che la sostanza immobiliare dovrà

essere diminuita della sostanza gravata da diritto d’abitazione e/o diritto

d’usufrutto, da computare al beneficiario e non al nudo proprietario. Anche il

relativo reddito deve essere computato a __________, usufruttuario.

Visto l’esito del gravame,

la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti, in ragione di metà.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2020 è riformata nel senso che

la sostanza immobiliare deve essere diminuita della sostanza gravata dal

diritto d’abitazione e/o diritto d’usufrutto a favore di __________ e del

relativo reddito.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico dei

ricorrenti in ragione di metà (fr. 350.‑).

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: