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Decisione

80.2022.17

Imposta di successione: assoggettamento, dimora fiscale nel Cantone al momento del decesso, dimora fittizia secondo il donatario, ruolo del certificato successorio europeo

3 luglio 2023Italiano39 min

__________ __________ (__________), cittadino __________, residente a __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.17

Lugano

3 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 gennaio 2022 contro la decisione del 16 dicembre 2022 in materia di imposte

di successione.

Fatti

Fatti

A.

a.

Il 19.9.2019 decedeva in ____________________,

__________ __________ (__________), cittadino __________, residente a __________

dal 3.3.2014 e a beneficio di un permesso di dimora (B).

b.

Il 25.10.2019 il notaio __________

pubblicava, dinanzi alla Pretura di Lugano, il testamento olografo del defunto __________

__________, che indicava, quale erede istituito, __________ (__________),

cittadino italiano residente a __________ con un permesso di domicilio (C).

c.

Il 14.5.2021, il Pretore

del Distretto di Lugano rilasciava il certificato ereditario e attestava che

erede della successione relitta dal defunto __________, era __________

B. Con inventario

dettagliato, trasmesso a fine maggio 2020, per il tramite dello Studio legale __________,

all’Ufficio delle imposte di successione e donazione (UISD), __________

indicava che, la sostanza netta del de cujus, ammontava a fr.

2'655'996.-.

C. Il 31.8.2021, al

termine di un’udienza tenutasi davanti all’UISD, l’autorità di tassazione, __________

e l’allora suo avvocato, __________, sottoscrivevano un verbale di audizione del

seguente tenore:

Successione __________

già in __________, data decesso 19.09.2019

In data odierna, 31 agosto

2021, compaiono i signori __________ __________, unico erede del signor __________

rappresentato dall’avv. __________ di __________. Per l’autorità, i signori __________

e __________ (UISD). Il presente verbale ha lo scopo di regolare la successione

del signor __________.

Presa visione degli atti,

l’attivo netto successorio ammonta a fr. 2'255'558.-. L’imposta di successione

a carico del signor __________ ammonta a fr. 924'755.-. Il conteggio

definitivo, notifica di tassazione, verrà emesso il 20.09.2021.

D. Con decisione del

23.9.2021, l’UISD notificava all’erede la tassazione dell’imposta di

successione, commisurando l’attivo netto in Ticino in fr. 2'255'558.- e l’imposta

dovuta in fr. 924'755.- (grado di parentela: non parente), con la seguente

motivazione:

“Tassazione

effettuata in base al verbale di audizione del 31.08.2021”.

E. Con reclamo del 20/21.10.2021,

__________, patrocinato dall’avv. __________ contestava la decisione di

tassazione, lamentando, preliminarmente, che il fisco aveva stabilito l’attivo

netto della successione in fr. 2'255'558.- senza operare alcuna deduzione. Nel

seguito, censurava il fatto che l’ultimo domicilio del defunto __________ si

trovasse in Svizzera, mentre era in __________. In particolare sosteneva che __________

non aveva mai avuto l’intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera, paese

nel quale non disponeva di alcuna proprietà immobiliare, ma si era limitato a prendere

in locazione un appartamento modesto a __________ “(…) senza però mai

traslocare a tutti gli effetti”.

Per contro, in __________ __________

sarebbe stato proprietario di un’abitazione “(…) di uno standard consono al

suo patrimonio, sita a __________” e di un veicolo, mai stato trasferito in

Svizzera e munito di targhe __________. Il reclamante indicava inoltre di

essere in grado di dimostrare che il defunto non avesse mai effettivamente

risieduto in Svizzera, come risultava, ad esempio, dalle fatture per il consumo

di elettricità. Inoltre, a comprova del domicilio effettivo in __________ argomentava

che “nell’ambito della successione __________, per il rilascio del

certificato successorio europeo, è stato accertato e confermato che il

domicilio effettivo del defunto era in __________”.

Motivo per il quale, __________

contestava che in Svizzera potesse essere nata un’obbligazione tributaria, dato

che “(…) il defunto che lo ha istituito erede, non aveva domicilio o dimora

fiscale nel Cantone al momento del decesso”.

In ogni caso, secondo

l’insorgente, per l’art. 5 del Trattato di domicilio e consolare tra la

Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), al cittadino

italiano, che è sia il defunto sia l’erede istituito, non si sarebbe potuta

imporre un’imposta diversa o più onerosa di quella che sarebbe richiesta in

Italia o dalla Nazione più favorita. In Italia, per gli eredi istituiti non

parenti, l’imposta sarebbe stata pari all’8% dell’attivo successorio netto. Motivo

per il quale, anche volendo ritenere che il defunto aveva il proprio domicilio

o la dimora fiscale in Svizzera, l’imposta di successione a carico del

reclamante “(…) potrebbe essere pari al massimo dell’8%”.

F.

a.

Con scritto raccomandato del

15.11.2021 l’UISD aggiornava il reclamante, rivolgendosi all’avv. __________,

in relazione al reclamo presentato contro la decisione di tassazione del

23.9.2021.

In primo luogo, il fisco

osservava che il defunto non aveva mai contestato il proprio domicilio nel

Canton Ticino e definiva irrilevanti il fatto che avesse posseduto un veicolo

con targhe __________ come pure il consumo d’elettricità nella casa secondaria

in __________. Neppure inusuale sarebbe stato il fatto di essere proprietario

di una residenza secondaria nello Stato di origine o in uno Stato terzo e di

avere il proprio domicilio primario in un immobile preso in locazione. Era

pertanto innegabile che il defunto fosse illimitatamente assoggettato alle

imposte dirette nel Canton Ticino per appartenenza personale ai sensi dell’art.

2 LT. Dalla data di ottenimento del permesso B, il 3.3.2014, aveva sempre presentato

le proprie dichiarazioni fiscali indicando __________, via __________ __________.

Non aveva neppure mai contestato le decisioni di tassazione pervenutegli né i

riparti internazionali, che indicavano l’__________ come Stato di

assoggettamento per sola appartenenza economica. L’obbligazione tributaria in

merito all’imposta sulle successioni ai sensi dell’art. 147 LT sarebbe stata

pertanto data, in quanto il defunto aveva avuto, dal 3.3.2014, il proprio

domicilio fiscale in Ticino.

L’UISD rilevava inoltre

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’assoggettamento

illimitato può essere ammesso, in base al principio della buona fede, se una

persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di

un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in

Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In simili casi, l’imposizione

può anche fondarsi su un domicilio fittizio.

Inoltre, dalla disamina

degli atti, nulla provava che il defunto non avesse domicilio a __________. Una

simile affermazione era peraltro in palese contrasto con tutta la

documentazione fornita alla Pretura di __________, o alle autorità fiscali. In

particolare, il testamento olografo, datato 13.9.2015, era stato redatto a __________.

Sia la pubblicazione del testamento olografo, avvenuta il 25.10.2019 per mano

del notaio avv. __________, sia tutti i documenti notificati dalla Pretura di __________,

sia il certificato ereditario, indicavano come ultimo domicilio del defunto il

Comune di __________. Pure le grida per la pubblicazione del testamento (FUCT __________,

FUCT __________) indicavano come l’ultimo domicilio del defunto fosse Lugano.

Dai documenti prodotti

unitamente all’inventario, il defunto risultava essere titolare di una

relazione presso la __________, con un saldo, alla data del decesso, di €

2'438.34 e di titoli presso il medesimo istituto bancario per complessivi €

349.23. Detti importi non sembravano indicare una vita abituale in Italia,

Stato nel quale “(…) i pagamenti a contanti sono notariamente limitati”.

Inoltre, dai dati presentati sarebbe stato chiaramente desumibile che i

gioielli e gli altri effetti personali di valore del defunto – da lui

regolarmente dichiarati nelle rispettive dichiarazioni fiscali – si trovassero

a __________.

Quanto al certificato

successorio europeo, secondo l’autorità fiscale “(…) sembra essere stato

rilasciato dall’autorità estera senza i necessari approfondimenti”.

Per quanto concerneva

invece la questione del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e

l’Italia, secondo l’autorità fiscale, l’interpretazione datane dal reclamante non

poteva essere seguita e l’art. 5 del Trattato non poteva trovare applicazione

alla fattispecie. Neppure sarebbe stato violato l’art. 1 del Trattato in

questione (clausola di non discriminazione), poiché anche un erede istituito

con nazionalità elvetica di un defunto con nazionalità elvetica avrebbe sopportato

le stesse condizioni fiscali del reclamante.

L’Ufficio rilevava poi che

era stato sottoscritto, per accettazione dal reclamante, un verbale di

audizione che riportava esattamente gli elementi della notifica di tassazione

del 23.9.2021 e che non si comprendeva la sua censura in merito al mancato riconoscimento

di ogni deduzione.

Da ultimo, l’UISD anticipava

la volontà di rivedere il calcolo dell’imposta, modificando il totale

dell’attivo netto come segue:

·

fr. 2'599'681.- quale totale dell’attivo soggetto a sovranità

fiscale ticinese (come dati forniti a inventario, con deduzione della quota

esente di capitali a risparmio di fr. 50'000.- e con la rettifica del valore

medio dei gioielli a fr. 75'000.-);

·

fr. 209'231.- quale valore complessivo degli immobili all’estero (Italia);

·

fr. 62'532.20 quale importo complessivo dei debiti della persona

defunta ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 lett. a LT (come da dati forniti a

inventario, con mancato riconoscimento della parcella pro forma dello __________

di __________, poiché non supportata da adeguata documentazione giustificativa);

·

fr. 19'579.13 quale importo complessivo dei debiti della

successione ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 lett. b LT.

L’imposta di successione

(41%) veniva quindi determinata in fr. 1'034'711.26. Venivano assegnati 10

giorni di tempo per l’inoltro di eventuali osservazioni.

b.

Con risposta

22/23.11.2021, l’avv. __________ chiedeva una proroga di almeno 15 giorni per

prendere posizione in merito allo scritto dell’autorità fiscale, siccome __________

era assente e non era stato possibile conferire con quest’ultimo.

Con ulteriore scritto

26/29.11.2021, l’avv. __________, preso atto della comunicazione verbale

dell’autorità fiscale secondo la quale non veniva concessa la proroga,

informava l’UISD che entro la fine della settimana seguente, al rientro del suo

assistito, avrebbe dato riscontro alla presa di posizione dell’autorità

fiscale.

G. Con decisione su

reclamo del 16.12.2021, l’Ufficio imposte di successione e donazione, riformava

a svantaggio del contribuente la precedente decisione, elevando l’attivo netto

della successione a fr. 2'523'686.- ed il totale dell’imposta dovuta a fr.

1'034'676.-, con la seguente motivazione:

“Imposizione dopo reclamo sulla base della

comunicazione intimata il 15.11.2021, ritirata il 16.11.2021”.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, patrocinato dall’avv. __________

contesta la decisione su reclamo dell’UISD. Nega nuovamente che nel Canton

Ticino sia nato un obbligo fiscale ai sensi dell’art. 147 LT, dato che il

defunto non aveva domicilio o dimora fiscali al momento del decesso, ma aveva

ottenuto un permesso di dimora in Svizzera a 76 anni, dopo una vita trascorsa a

__________. L’autorità fiscale svizzera sarebbe stata da sempre informata della

residenza abituale del defunto, tramite le comunicazioni della di lui

consulente, avv. __________. Il fatto che il de cujus disponesse di un

veicolo targato __________ costituirebbe una “prova lampante” del

domicilio effettivo dell’interessato in __________, siccome vi è un obbligo

legale di targare il proprio veicolo in Svizzera entro un anno dal

trasferimento. In __________ non avrebbe avuto una residenza secondaria, bensì

la propria abitazione principale.

Irrilevante, per la

questione del domicilio, sarebbe l’ottenimento del permesso di dimora. A suo

avviso, se l’Ufficio della migrazione avesse esperito “i necessari

accertamenti”, gli avrebbe revocato il permesso di dimora. Anche l’entità

degli importi sui conti italiani sarebbe irrilevante: il defunto, poteva

accedere in via telematica e con le carte di credito ai propri conti in

Svizzera. Neppure la procedura relativa alla pubblicazione del testamento

dimostrerebbe in alcun modo che __________ avesse il proprio domicilio

effettivo in Svizzera. L’affermazione del fisco, secondo cui il rilascio del

certificato successorio europeo non sarebbe stato preceduto dai necessari

approfondimenti, sarebbe infondata e denoterebbe poco rispetto per l’autorità

che lo ha emanato.

A prescindere dalla

questione del domicilio del de cujus, la corretta applicazione del “Trattato

di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia” non consentirebbe di

imporre a carico del ricorrente un’imposta di successione superiore ad un

importo pari all’8% dell’attivo successorio netto. La sentenza del TF,

menzionata dall’autorità fiscale e concernente un caso del Canton Grigioni, non

avrebbe alcuna attinenza con il caso in esame in quanto “(…) in quella fattispecie

non è stata valutata l’applicazione del trattato e soprattutto è stato ritenuto

il domicilio in Svizzera del cittadino straniero deceduto”.

I. Con osservazioni

27/28.1.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni si

riconferma nella decisione impugnata e chiede che il ricorso venga respinto.

L. Con scritto

15/19.4.2022, l’avv. __________ chiede, appellandosi all’art. 6 CEDU di essere

convocato ad una pubblica udienza. Viene inoltre postulata l’assunzione di

determinate prove:

·

l’audizione dell’avv. __________ (dello Studio legale __________)

in relazione all’informazione data all’autorità fiscale sulla residenza in __________

del defunto;

·

l’audizione del teste __________, che ha personalmente conosciuto

e frequentato il de cujus;

·

il richiamo dall’__________ delle fatture emesse per il consumo

dell’elettricità;

·

l’acquisizione agli atti della copia della carta d’identità del

defunto, emessa dopo il rilascio del permesso B, dalla quale risulta la

residenza effettiva a __________.

M. Il 24.5.2023 si è

tenuta un’udienza alla Camera di diritto tributario, alla quale hanno preso

parte l’Ufficio di tassazione delle imposte di successione e donazione

rappresentato da __________ e __________ ed il ricorrente, accompagnato dal

proprio patrocinatore, avv. __________, e dal proprio partner registrato, Simone

__________.

Il ricorrente ha ribadito

che la situazione del defunto avrebbe rappresentato un caso scolastico di

revoca del permesso B e che non vi sarebbero unicamente degli indizi circa la

residenza in __________ del de cujus ma delle vere e proprie prove. In __________,

__________ disponeva di due appartamenti a __________, uno dei quali di 300 mq

di superficie, ed aveva alle sue dipendenze del personale domestico. A __________,

aveva invece preso in locazione un appartamento già arredato.

In merito alla residenza

in __________, il ricorrente ha sottolineato il rilascio del certificato

ereditario europeo, richiesto fra l’altro dalla stessa autorità fiscale

cantonale.

All’udienza è inoltre

intervenuto __________, che avrebbe conosciuto bene il defunto e che ha

confermato che il legame di __________ con la Svizzera era essenzialmente

limitato alle relazioni bancarie esistenti. Non ha saputo spiegare perché

avesse preso in locazione un appartamento arredato. I loro incontri avvenivano

sempre nel Canton Ticino, quando il defunto annunciava la sua prossima venuta.

Per sua parte, l’autorità

fiscale ha ritenuto invece determinante il rilascio, da parte del Pretore, del

certificato ereditario, nel quale è indicato l’ultimo domicilio del de cujus.

Lo stesso non è stato contestato. Ha rilevato inoltre che il defunto aveva

sempre presentato, tramite la fiduciaria __________i, le sue dichiarazioni

d’imposta, a partire dal 2014, e che aveva ricevuto le relative decisioni di

tassazione, nelle quali era considerato assoggettato per appartenenza

personale, senza mai contestare il proprio domicilio.

Diritto

1. Nel caso sub

judice, il ricorrente contesta, in via preliminare, la competenza

dell’autorità fiscale elvetica, per l’imposizione della successione del defunto

__________, argomentando che il de cujus aveva il proprio domicilio in __________.

In via subordinata,

l’insorgente postula l’applicazione, alla fattispecie, del Trattato di

domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 1868, che imporrebbe

l’applicazione di un’aliquota massima dell’8% alla successione netta, per calcolare

l’imposta.

L’autorità fiscale,

ritiene per contro che il domicilio del de cujus fosse in Svizzera, come

attestato dal permesso di dimora (B) ottenuto da __________ a partire dal 2014,

dalle dichiarazioni d’imposta presentate da quest’ultimo nel corso degli anni,

nonché dal certificato ereditario rilasciato dalla Pretura di Lugano, il quale

attesta, quale ultimo domicilio del defunto Lugano.

In relazione

all’applicabilità del Trattato tra Svizzera ed Italia, l’UISD rileva che lo

stesso non conferisce la possibilità di scelta, alle persone fisiche di

nazionalità italiana domiciliate in Svizzera, se essere imposte secondo la

legislazione del Cantone di domicilio oppure, qualora più favorevole, secondo

il diritto tributario dello Stato italiano.

Considerandi

2.

2.1.

Si tratta preliminarmente

di verificare la competenza dell’autorità fiscale ticinese ad imporre la

successione del defunto __________, ritenuto come il ricorrente sostiene che

l’ultimo domicilio del de cujus fosse in __________.

2.2

La doppia imposizione

viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di

una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può

creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una

norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).

Il principio dell’effetto

negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali

convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri

impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il

potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto

interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della

competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è

disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale

competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate

particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo,

per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di

imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una

convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del

tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal

international, Berna 2014, p. 49).

2.3

Nell’ambito di imposta

sulle successioni, la Svizzera ha concluso unicamente 8 Convenzioni per evitare

la doppia imposizione. In assenza di una Convenzione per evitare le doppie

imposizioni, si applica unicamente il diritto cantonale in materia d’imposte

sulle successioni (Suter, in:

Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Erbschafts-und Schenkungssteuerrecht, Basilea

2020, § 60, n. 7, p. 853).

Con l’Italia, in

particolare, la Svizzera non ha sottoscritto alcuna CDI in ambito di

successioni e donazioni. Nei rapporti con tale Stato, si applica pertanto il

diritto interno e quindi, per quel concerne il Canton Ticino, le norme

contenute nella Legge tributaria (Primi,

Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 28).

Occorre pertanto esaminare

la fattispecie alla luce del diritto interno.

3.

3.1.

Secondo l’art. 141 lett. b

LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni, le trasmissioni di beni e di

diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente

mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto

successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o

donazione.

Giusta l’art. 147 LT l’obbligazione

tributaria nasce quando:

a) il defunto aveva

domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;

b) la successione

si è aperta nel Cantone.

3.2

I trasferimenti di

patrimonio, in virtù della successione legale o di una disposizione per causa

di morte, sono sottoposti all’imposta di successione nel Cantone nel quale il

defunto aveva il suo ultimo domicilio. Ad eccezione della sostanza immobiliare situata

in altri Cantoni (in base all’art. 127 cpv. 3 Cost e alla relativa

giurisprudenza), la sovranità fiscale del Cantone dell’ultimo domicilio del defunto

si estende all’insieme della successione (assoggettamento fiscale illimitato),

e quindi anche alla sostanza mobiliare posta in altri Cantoni o all’estero,

riservata l’applicazione di disposizioni unilaterali specifiche del diritto

cantonale oppure delle Convenzioni di doppia imposizione (Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a

cura di], Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2020, § 9, n. 9, p.

57).

Talune disposizioni

cantonali fanno espressamente riferimento all’ultimo domicilio fiscale (il

domicilio fiscale principale), mentre altre rinviano agli art. 23 e seguenti

del Codice civile svizzero. La maggior parte delle leggi cantonali menzionano

tuttavia l’ultimo domicilio senza ulteriori differenziazioni né definizioni (Hunziker, op. cit., § 9, n. 11, p.

58).

La legge tributaria

ticinese, all’art. 147 lett. a, fa espressamente riferimento al

domicilio fiscale. Ora, il domicilio fiscale nel Cantone è dato allorquando una

persona vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il

diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2

LT). In base all’art. 147 lett. a LT l’obbligazione tributaria nasce

quando il de cujus era già imposto, prima del decesso, quale

contribuente illimitatamente imponibile nel Cantone (Primi, op. cit., p. 39).

3.3

3.3.1

Nella pratica la

determinazione dell’ultimo domicilio del de cujus si fonda sul domicilio

fiscale definito dal diritto dell’imposta sul reddito e dalla giurisprudenza

del Tribunale federale relativa al domicilio fiscale principale delle persone

fisiche. Per quanto concerne la definizione del domicilio fiscale, la stessa si

ispira strettamente alla nozione di domicilio del diritto civile, giusta gli

art. 23 e segg. Di conseguenza, il domicilio fiscale, coincide, nella maggior

parte dei casi con il domicilio civile secondo gli art. 23 e segg. CC, sicché

le differenze nelle normative applicabili non hanno conseguenze pratiche (Hunziker, op. cit., § 9, n. 12, p. 58).

Il domicilio fiscale

(principale) si trova, in regola generale, nel luogo in cui il contribuente

risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, cioè nel luogo nel quale

si trova il centro dei suoi interessi vitali (Hunziker,

op. cit., § 9, n. 13, p. 59).

Il domicilio presuppone,

in primo luogo, la dimora fisica in un luogo determinato, mentre la semplice

volontà di costituire un domicilio non è sufficiente. Il soggiorno in un luogo

dev’essere di durata indeterminata oppure di lunga durata e non dev’essere di

natura puramente temporanea. Una volta che il domicilio è costituito, eventuali

interruzioni nella dimora non lo fanno venir meno (Hunziker, op. cit., § 9, n. 14, p. 59).

In secondo luogo, il

domicilio è legato all’intenzione di stabilirsi in maniera durevole al luogo di

dimora. Tale intenzione dipende dalla finalità del soggiorno e si manifesta nei

confronti dell’esterno secondo comportamenti fattuali nonché economici, ossia

fatti di natura oggettiva. Semplici dichiarazioni di volontà (sentimenti,

desideri, preferenze affettive per uno piuttosto che per un altro luogo) del

contribuente come anche degli atti puramente formali, quali gli annunci di

arrivo e di partenza, i permessi di soggiorno, l’esercizio del diritto di voto,

l’iscrizione nel registro di commercio, non sono di per sé determinanti. Ad

ogni modo, in caso di incertezza sulle circostanze di fatto, tali elementi

possono costituire degli indizi dell’intenzione di stabilirsi durevolmente, sempreché

anche il rimanente comportamento del contribuente ne dia conferma (Hunziker, op. cit., § 9, n. 15, p. 59).

3.3.2

Se le condizioni del

domicilio fiscale principale di una persona sono adempiute simultaneamente in

più luoghi, è il luogo con il quale i legami intrattenuti sono più forti che

determina il domicilio fiscale principale. I legami più forti sono quelli con

il luogo nel quale si trova il centro degli interessi vitali. Per determinare la

sovranità fiscale, ci si basa sull’insieme delle circostanze oggettive ed

esterne, che consentono di individuare tali interessi, e non su quanto dichiara

di auspicare il contribuente. La questione con quale luogo di dimora il

contribuente intrattiene le relazioni più strette richiede una considerazione e

una ponderazione accurata dell’insieme delle circostanze professionali,

famigliari e di vita del singolo caso esaminato (Hunziker, op. cit., § 9, n. 16, p. 60).

3.3.3

Nei

rapporti internazionali, la costante giurisprudenza del Tribunale federale si

fonda sul principio della permanenza del domicilio: se una persona che, fino ad

allora, aveva il proprio domicilio fiscale in Svizzera trasferisce il proprio

domicilio all’estero, il domicilio in Svizzera sussiste fino a che sia provata

la costituzione di un nuovo domicilio all’estero (rémanence du domicile,

sentenza TF 2C_510/2016 del 29 agosto 2016 consid. 2.3).

3.3.4

Per quanto concerne

l’onere della prova, siccome il domicilio è un fatto “generatore d’imposta”, di

principio è all’autorità fiscale che incombe l’onere della prova dei fatti

costitutivi del domicilio. Quando, secondo l’esperienza generale della vita,

l’insieme delle circostanze permette di ammettere che l’ultimo domicilio del

defunto di trovava un un luogo determinato, compete al contribuente di capovolgere

tale presunzione (Hunziker, op.

cit., § 9, n. 28, p. 64).

4.

4.1.

Ritornando al caso che qui

ci occupa, il de cujus, nato il 12.12.1938, cittadino __________, si è

trasferito in Svizzera, da __________ (in ____________________) il 3.3.2014. A

partire da tale data, egli era in possesso di un permesso di dimora (B) con

prima scadenza al 1.3.2021. In Ticino, era domiciliato a __________, in via __________.

In relazione all’ente

locato, si rileva che, __________ aveva preso in locazione, all’arrivo in

Svizzera, un appartamento di 2.5. locali, in via __________ a __________. Da

metà aprile 2018, il contribuente aveva sottoscritto, sempre al medesimo

indirizzo e nel medesimo edificio, un altro contratto di locazione di durata

indeterminata (in sostituzione di quello precedente) con l’__________, per un

appartamento più grande, di 3.5. locali, al 1° piano, già ammobiliato, della

grandezza di 225.45 mq (doc. 14 allegato all’inventario successorio). La

pigione mensile era pari a fr. 1'680.-, alla quale si aggiungevano fr. 200.- di

spese accessorie (per complessivi fr. 1'880.- mensili).

Dal momento del suo arrivo

in Svizzera, nel 2014, al momento del decesso, occorso il 19.9.2019 nella

località di __________, sono trascorsi 5 anni.

4.2

4.2.1

Dalla

disamina delle dichiarazioni fiscali presentate nel periodo 2014 – 2019 si può

ritenere quanto segue in merito alla situazione personale del de cujus.

Egli era celibe, pensionato e non svolgeva alcuna attività lucrativa. Le sue

entrate erano costituite da redditi da sostanza mobiliare nonché dal valore

locativo degli immobili di sua proprietà. I suoi averi patrimoniali erano, per

la maggior parte, depositati presso la __________ a __________: il de cujus

li aveva trasferiti nel corso del 2014, al suo arrivo in Svizzera (cfr. Modulo

2, “data acquisto” e documenti giustificativi allegati alla DF 2014). Nel

Modulo 1, __________ ha sempre indicato __________. La documentazione

giustificativa, in particolare quella bancaria, indicava: “Domiciliazione: Sig.

__________, via __________, __________”. Rappresentante fiscale del de cujus

era la __________ di __________. Per il periodo fiscale 2019, rappresentante

fiscale dell’erede era lo Studio __________, __________. In Svizzera, oltre

agli averi mobiliari, il de cujus deteneva i propri effetti personali e

gioielli, come risulta dalle dichiarazioni fiscali compilate. Deteneva inoltre

delle monete d’oro del valore di quasi fr. 300'000.-, depositate in una

cassetta di sicurezza alla __________ di __________.

__________ era assicurato

contro le malattie in Svizzera e pagava i relativi premi alla __________, per i

quali faceva valere la relativa deduzione dai redditi.

4.2.2

Dalla disamina, per

esempio, del riparto relativo al periodo fiscale 2018, emerge chiaramente

l’imposizione illimitata in Svizzera: in __________, il de cujus dichiarava

unicamente il possesso delle residenze secondarie, una a __________ e una __________

(__________).

4.3

Per quanto concerne le

relazioni sociali del defunto, si rileva, per quanto emerge dagli atti, che lo

stesso aveva un legame di amicizia con l’erede, __________ e il di lui

compagno, __________. Gli incontri avvenivano “(…) sempre nel Canton Ticino,

quando il defunto annunciava la sua prossima venuta” (verbale di udienza

del 23.5.2023).

Dal testamento olografo,

si deduce che il de cujus non aveva alcun legame con i “cugini ancora

esistenti”, avendo deciso di estrometterli dal proprio asse ereditario. Si

può dedurre inoltre che a __________ avesse, con tutta verosimiglianza, un

legame – di natura spirituale – con le suore __________. Inoltre, nel suo

testamento aveva designato come esecutore testamentario un avvocato di __________.

In merito al centro degli

interessi del de cujus occorre altresì esaminare il suo testamento.

5.

5.1.

Agli atti vi è il

testamento del defunto __________, sottoscritto, a __________, il 13.9.2015. La

volontà testamentaria iniziava con la seguente premessa:

“Io sottoscritto __________ nato a __________ (__________)

il __________, residente in via __________, __________ __________ (CH), nelle

mie piene facoltà mentali e fisiche (…)”.

Esecutore

testamentario veniva nominato l’avv. __________ (dello Studio legale __________).

Nelle disposizioni finali,

il de cujus, indicava:

“Nota importante: desidero riposare 72 ore dopo la

mia morte in un luogo silenzioso con l’impegno di dire il rosario, dalle __________

e conseguente funzione mortuaria per poi eseguire le mie ultime volontà

espresse al paragrafo (…)”.

5.2

Il 25.10.2019, il notaio

avv. __________ ha pubblicato dinanzi alla Pretura di __________, Giudice __________,

il testamento olografo __________. Il 29.10.2019 ed il 5.11.2019 avveniva la

pubblicazione del testamento del de cujus: si indicava che il notaio

avv. __________ aveva pubblicato il testamento olografo del defunto dinanzi

alla Pretura di __________. In merito a __________ veniva espressamente

indicato: “nato il __________, sesso maschile, non coniugato, cittadino __________,

con ultimo domicilio in __________, deceduto a __________ il __________”.

Il 6.4.2020, il Pretore

emanava una decisione di pubblicazione di grida relativa alla procedura di

ricerca degli eredi del defunto __________. La pubblicazione avveniva tramite

il Foglio Ufficiale Cantonale e il Foglio Ufficiale Svizzero di commercio per mano

della Pretura, mentre la pubblicazione in __________ veniva effettuata direttamente

dalla parte istante.

Il 14.5.2021, la Pretura

di Lugano rilasciava il certificato ereditario al nome di __________, qdm. __________

nato il 12.12.1938, cittadino __________, con ultimo domicilio in __________” a

__________.

5.3

5.3.1

Agli

atti vi è anche un Certificato successorio europeo”.

Il

9.1.2020, dinanzi al notaio __________ di __________, __________ ha chiesto al

pubblico ufficiale italiano – in presenza di __________ - di “ricevere un

Atto di notorietà sulla successione del signor __________ nato a __________ il __________,

in vita residente in __________ con permesso di dimora B (…) e domiciliato a __________

in via del __________, deceduto in __________ il __________” secondo il

quale con il testamento “il de cuius ha devoluto tutti i suoi beni al signor

__________ comparente soprageneralizzato”.

5.3.2

Il 4.3.2020, l’avv. __________,

notaio a __________, rilasciava il certificato successorio europeo “quale

autorità competente ai sensi dell’art. 32 della legge 30 ottobre 2014 n. 16”.

Al punto 4.2 del

certificato s’indicava:

“Il defunto era cittadino __________, nell’asse

ereditario sono compresi beni siti in __________ e la residenza abituale del

defunto, secondo quanto attestato ex DPR 445/2000 dall’erede, si trovava in __________”.

Al

punto 6.8. “Indirizzo al momento della morte”, si indica “Lugano, Svizzera”.

Al punto 8 (“Legge

applicabile alla successione”) si legge:

“8.1. La legge applicabile alla successione è quella

del seguente Stato (…): __________;

8.2.1

Il defunto aveva la

propria residenza abituale in quello Stato al momento della morte (articolo 21

del regolamento (UE) n. 650/2012) secondo quanto attestato ex DPR 445/2000

dall’erede. L’autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per

informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che al

momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano

alcun elemento”.

5.3.3

Il Regolamento UE n.

650/2012 ha istituito il Certificato Successorio Europeo valevole per le

successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Il Regolamento

si applica fra tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione della Danimarca e

dell'Irlanda (https://e-justice.europa.eu/478/IT/european_certificate_of_succession,

sito consultato il 31.5.2023). Il presupposto è rappresentato dall’apertura di

una successione che presenti aspetti di internazionalità. Il citato Regolamento

prevede, quale criterio di collegamento generale, ai fini della determinazione

sia della competenza sia del diritto applicabile, la residenza abituale del

defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale,

l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere ad una

valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni

precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli

elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del

soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni

dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un

collegamento stretto e stabile con l

5.3.4

Secondo l’art. 96 cpv. 1 della

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP;

RS 291) le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione,

come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono

riconosciuti in Svizzera se:

a. sono

stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato

d’ultimo domicilio dell’ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il

diritto o

b. concernono

fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti

nello Stato di situazione dei medesimi.

Se la competenza dello

Stato membro dell’UE si basa sull’art. 4 del Regolamento UE n. 650/2012, che

attribuisce la competenza a decidere sull’intera successione agli organi

giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza

abituale al momento della morte, allora il certificato successorio può essere

riconosciuto in Svizzera secondo l’art. 96 cpv. 1 LDIP, poiché l’ultima

residenza abituale corrisponderà perlopiù con l’ultimo domicilio (Weiss/Bigler, Die EU Erbrechtsverordnung

– Neue Herausforderungen für die internationale Nachlassplanung aus Schweizer

Sicht, successio 2014, p. 163 ss., p. 192).

Il riconoscimento è invece

escluso nel caso in cui vi sia una competenza svizzera concorrente. L’art. 27

cpv. 2 lett. c LDIP esclude che una decisione straniera sia riconosciuta

qualora una parte provi che una causa tra le stesse parti e sullo stesso

oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera. Dal momento che, secondo

il diritto svizzero, il procedimento successorio si considera avviato al

momento del decesso, è difficilmente ipotizzabile che un'autorità straniera si

sia occupata della questione ereditaria prima dell'autorità svizzera. Pertanto,

in questi casi il riconoscimento deve essere rifiutato (Weiss/Bigler, op. cit., p. 193).

5.3.5

Nella fattispecie, il

Certificato successorio europeo indica l’Italia quale “residenza abituale

del defunto, secondo quanto attestato ex DPR 445/2000 dall’erede”. Tale

indicazione è in contrasto con l’ultimo domicilio del defunto secondo il

diritto svizzero. Ne consegue che il Certificato successorio europeo non può

essere riconosciuto.

6.

6.1.

Ora, dalla lettura dell’insieme

degli elementi indicati, appare indiscutibile che il domicilio del de cujus,

al momento del decesso, si trovasse a __________, in __________.

Ciò emerge da tutta una

serie di elementi già passati in rassegna: anzitutto, il permesso di dimora

richiesto dal defunto e a lui rilasciato dall’autorità cantonale e il fatto che

il de cujus fosse illimitatamente assoggettato alle imposte ordinarie

dal suo arrivo in Svizzera, nel 2014. Inoltre, la stragrande maggioranza dei

suoi averi patrimoniali (ed i redditi generati) erano depositati presso una

Banca a __________ (li aveva trasferiti al momento del suo arrivo in Svizzera),

come anche i suoi effetti personali, nonché delle monete d’oro, custodite in

una cassetta di sicurezza a __________. Sempre in Ticino, il de cujus

aveva incontrato il suo erede, __________, e aveva stretto amicizia con il

compagno di quest’ultimo __________ __________. Benché__________, risiedono

entrambi in Svizzera.

A testimonianza della sua

intenzione di risiedere durevolmente in Svizzera, __________ aveva trovato, nello

stesso immobile in cui abitava in precedenza, un appartamento più grande, di

3.5

locali e di una superficie di oltre 200 metri quadri, al costo di fr.

1'880.- mensili. In Svizzera corrispondeva i cospicui premi della cassa malati.

Sempre a __________, il de

cujus aveva conosciuto e probabilmente stabilito un rapporto di stima con

le suore __________ ed era entrato in contatto con diversi professionisti per

le sue pratiche amministrative. Sempre in Svizzera il de cujus aveva

redatto e depositato il proprio testamento.

6.2

6.2.1

Ancora in sede di udienza,

il ricorrente ha ribadito che il domicilio in Ticino di __________ sarebbe

stato chiaramente fittizio. Ora ciò non traspare dagli atti. Ma anche se fosse

il caso, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di

riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento

illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se

una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il

rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora

(fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili,

l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal

fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione

non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il

principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire

contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei

Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di],

Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).

6.2.2

Il de cujus non ha

mai sostenuto di non essere domiciliato in Ticino e di non essere

illimitatamente imponibile in Svizzera, ma ha sempre dichiarato il contrario.

Questa tesi è stata per la prima volta esposta alle autorità fiscali, per

evidenti interessi fiscali, da parte di __________, che ha sostenuto che __________

__________ aveva il centro degli interessi vitali a __________, luogo in cui

disponeva di due appartamenti, uno dei quali dell’ampiezza di 300 mq di

superficie e con personale domestico. Ora, il fatto che il de cujus

avesse alle dipendenze del personale domestico presso l’abitazione __________

non è stato comprovato e non è neppure verosimile, se si pensa che la quasi

totalità delle sue relazioni bancarie erano state trasferite in Svizzera e non

risulta che dai conti in questione venissero versati stipendi per il personale.

La presenza in __________ del de cujus è, per il resto, limitata al

momento della morte, occorsa in località __________, dove il contribuente,

pensionato, aveva una residenza di vacanza. Dalla lettura del testamento

risulta invero chiaro il fatto che il de cujus avesse invece ipotizzato

di spirare in Svizzera, visto che desiderava venisse recitato un rosario da

parte delle suore __________ di __________. Inoltre, dal momento che era pensionato,

non gli era certo preclusa la facoltà di soggiornare nelle sue residenze di

vacanza a __________ e al __________.

L’erede e __________ hanno

tra l’altro precisato, in sede di udienza, di aver sempre incontrato il de

cujus in Ticino.

6.3

In merito ad un domicilio

in __________, agli atti non vi è alcuna prova, se non le dichiarazioni rese

dallo stesso erede, __________, e poi riportate – senza ulteriori

approfondimenti specifici – nell’atto notorio del notaio __________ e nel Certificato

successorio europeo, sulla base delle affermazioni dell’erede medesimo.

In merito a quest’ultimo

documento, come già indicato in precedenza, lo stesso è disciplinato da un

Regolamento europeo che si applica tra Stati membri dell’UE e serve per

determinare, in fattispecie che denotano aspetti di internazionalità, l’ultimo

luogo di residenza del de cujus.

Nella fattispecie,

tuttavia, lo stesso non può prevalere sul certificato ereditario rilasciato dal

Pretore di Lugano, basato sull’accertamento dell’ultimo domicilio del defunto.

6.4

Oltre a tutto quanto

esposto in precedenza, l’erede – che sostiene che l’ultimo domicilio di __________

si trovava in __________ – neppure ha mai sostenuto o comprovato di aver

segnalato all’Agenzia delle entrate italiana di aver ricevuto della sostanza

mobiliare da parte del de cujus, tramite la dichiarazione di successione

(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-successione/a-chi-interessa,

sito consultato il 1°.6.2023), cosa che si sarebbe imposta se, la residenza

abituale del de cujus al momento del decesso si fosse situata in Italia.

6.5

L’UISD

ha pertanto correttamente stabilito che il defunto __________, aveva, al

momento del decesso, il suo domicilio fiscale nel Canton Ticino (art. 147 lett.

a LT).

7.

7.1.

Si tratta infine di

valutare quali siano le conseguenze dell’eventuale applicazione alla

fattispecie del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia

del 1868.

Nel proprio gravame il

ricorrente ritiene infatti, in applicazione del Trattato in parola, che

l’imposizione della successione non debba essere diversa o più onerosa di

quella che sarebbe richiesta in Italia per la medesima successione e postula di

conseguenza che l’imposta sia calcolata applicando un’aliquota dell’8% all’attivo

netto della successione.

7.2

Tra la Svizzera e l’Italia

è a tutt’oggi in vigore il Trattato di domicilio e consolare del 1868, il quale

è da osservare nella misura in cui è applicabile dal punto di vista

territoriale, personale e materiale. Nel caso in cui non sia applicabile, la

competenza ed il diritto applicabili sono determinati dalle rispettive norme di

conflitto (Wüstemann/ Marolda Martinez,

Der schweizerisch-italienische Erbfall, successio 1/11, p. 62).

Secondo l’art. 5 del

Trattato:

“Nè in tempo di pace nè in tempo di

guerra non si potrà, in nessuna circostanza, nè imporre nè esigere per le

sostanze di un cittadino dell’uno de due paesi nel territorio dell’altro,

tasse, diritti, contribuzioni o gravami diversi o più gagliardi di quelli che

sarebbero imposti od esatti per la medesima proprietà se questa appartenesse a

un cittadino del paese o a un cittadino della nazione la più favorita. Resta

altresì inteso che da un cittadino dell’uno dei due Stati che si troverà sul

territorio dell’altro non potrà riscuotersi né esigersi alcuna imposta qualsia

diversa né maggiore di quelle che potranno essere imposte o riscosse a carico

di un cittadino del paese o della nazione la più favorita”.

Ora, l’art. 5 prevede

l’applicazione del principio di non discriminazione sulla base della

nazionalità, nella duplice accezione dell’obbligo del trattamento nazionale e

della clausola della “nazione più favorita”.

Nei trattati

internazionali in materia economica, il principio del trattamento nazionale

viene utilizzato per impedire la nascita di distorsioni economiche e del protezionismo

fra due Stati. Per gli Stati che si considerano quali Stati di diritto, tale

principio contribuisce ad evitare la discriminazione. Il trattamento nazionale

implica che lo Stato in causa non applichi un trattamento meno favorevole agli

stranieri ed ai prodotti di origine straniera rispetto ai cittadini e ai

prodotti nazionali (Ziegler, Droit

international économique, 2a ed., Berna 2017, n. 333, p. 112).

La clausola della nazione

più favorita si applica tra partner commerciali ed economici e rappresenta un

aspetto del principio di non discriminazione nella sua accezione moderna e,

conseguentemente, costituisce un mezzo per impedire le distorsioni di mercato.

Questo principio è la garanzia, tra lo Stato A e lo Stato B, che se lo Stato C

beneficia di un trattamento di favore per le sue attività economiche

(commercio, investimenti, ecc.), nelle sue relazioni con lo Stato A o B, un

trattamento simile oppure equivalente sarà allora applicato anche nelle sue

relazioni con gli Stati A e B (Ziegler,

op. cit., n. 330-331, p. 111).

7.3

Nella fattispecie, con

l’imposizione contestata il principio di non discriminazione non è stato

violato. Con ogni evidenza, l’erede non può richiedere l’applicazione

dell’aliquota più favorevole applicabile in __________. Come visto, l’ultima

residenza del de cujus si trovava in Svizzera ed è secondo le normative

fiscali del Canton Ticino che dev’essere considerata ed imposta la successione.

L’imposizione sarebbe la medesima anche se il de cujus ed il suo erede

fossero stati entrambi di cittadinanza elvetica. Né l’insorgente avrebbe potuto

beneficiare di un’aliquota più favorevole se fosse stato applicabile un

trattato in vigore con un altro Stato.

8.

8.1.

Con scritto 15/19.4.2022,

l’avv. __________ ha richiesto di procedere all’assunzione di determinare

prove:

·

l’audizione dell’avv. __________ (dello Studio legale __________)

in relazione all’informazione data all’autorità fiscale sulla residenza in __________

del defunto;

·

l’audizione del teste, __________, __________, che ha

personalmente conosciuto e frequentato il de cujus;

·

il richiamo dall’__________ delle fatture emesse per il consumo

dell’elettricità;

·

l’acquisizione agli atti della copia della carta d’identità del

defunto, emessa dopo il rilascio del permesso B, dalla quale risulta la

residenza effettiva a __________.

8.2

Secondo

gli articoli 115 LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere

ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la

tassazione.

Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte

interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative

risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di

far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia

pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo

fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti.

D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale

garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine

all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una

propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento

anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero

condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014

del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).

8.3

8.3.1

Per quanto concerne la

prova testimoniale di __________, quest’ultimo ha avuto modo di essere presente

durante l’udienza dinanzi a questa Camera ed esprimere il suo rapporto con il de

cujus.

8.3.2

Per quanto attiene all’audizione

dell’avv. __________, dello __________, si rileva che la stessa non sarebbe

determinante per stabilire l’ultimo domicilio fiscale del de cujus: non

si comprende in effetti quali informazioni avrebbe dato la legale all’autorità

fiscale in relazione alla residenza di __________ in __________. Si rileva a

tal proposito che le dichiarazioni fiscali presentate dal de cujus

indicavano sempre il domicilio a __________ e non è mai stata contestata, in

vita, l’imposizione illimitata. Anche nell’inventario successorio, presentato

per mano dell’avv. __________, nel primo Modulo (compilato dall’autorità

fiscale), si indica “già domiciliato a __________”, senza osservazioni

di sorta.

8.3.3

Per quanto concerne invece

il richiamo delle fatture dell’__________, le stesse si rilevano senza portata

probatoria. Il de cujus non ha mai messo in discussione la sua

imposizione illimitata alle imposte ordinarie a far tempo dal suo trasferimento

in Svizzera. Il fatto che trascorresse– verosimilmente – del tempo nelle

abitazioni secondarie in __________, o anche viaggiando all’estero, non è

incompatibile con il fatto che il centro dei suoi interessi si trovasse in

Ticino, per i motivi già evocati in precedenza.

8.3.4

Da ultimo, il ricorrente

ha prodotto, con scritto del 15/19.4.2022, la copia della carta d’identità del de

cujus, rilasciata a quest’ultimo, a __________ il 7.4.2014. La stessa

riporta “Residenza: __________, via __________”.

Come detto in precedenza, __________

ha notificato il suo arrivo in Ticino il 3.3.2014. Non è noto quando abbia

proceduto a richiedere l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti

all’estero). L’iscrizione all’AIRE è, di per sé, obbligatoria per i cittadini

che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12

mesi (https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/service-info.sco?serviceId=92,

sito consultato il 6.6.2023). Per i cittadini non iscritti all’AIRE la

competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune di residenza.

Chi non è ancora registrato all’AIRE deve prima regolarizzare la propria

iscrizione anagrafica, di preferenza tramite un portale

elettronico ed attendere conferma dal Comune italiano competente dell’avvenuta

iscrizione prima di poter domandare un appuntamento col servizio Carte di

Identità. (https://consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/i_servizi/per_i_cittadini/carta_identita/carta-identita.html,

sito consultato il 6.6.2023). Ora nel caso di specie non è dato sapere quando __________

abbia avviato la procedura per richiedere la carta d’identità. È pertanto

altamente probabile che ciò sia avvenuto prima del trasferimento del domicilio

in Svizzera e, in ogni caso, prima dell’iscrizione all’AIRE.

Motivo per il quale, anche

quanto riportato dalla carta d’identità non è suscettibile, nelle precitate

circostanze, di determinare un’altra conclusione circa il domicilio del de

cujus al momento della sua scomparsa. Ad ogni modo si rileva che il documento

è del 2014 e il de cujus è venuto a mancare nel 2019. Il documento in

questione non è pertanto utile per determinare il domicilio fiscale al momento

della scomparsa di __________, avvenuta oltre cinque anni dopo il suo rilascio.

9.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 2’300.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: