80.2022.17
Imposta di successione: assoggettamento, dimora fiscale nel Cantone al momento del decesso, dimora fittizia secondo il donatario, ruolo del certificato successorio europeo
3 luglio 2023Italiano39 min
__________ __________ (__________), cittadino __________, residente a __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.17
Lugano
3 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 gennaio 2022 contro la decisione del 16 dicembre 2022 in materia di imposte
di successione.
Fatti
Fatti
A.
a.
Il 19.9.2019 decedeva in ____________________,
__________ __________ (__________), cittadino __________, residente a __________
dal 3.3.2014 e a beneficio di un permesso di dimora (B).
b.
Il 25.10.2019 il notaio __________
pubblicava, dinanzi alla Pretura di Lugano, il testamento olografo del defunto __________
__________, che indicava, quale erede istituito, __________ (__________),
cittadino italiano residente a __________ con un permesso di domicilio (C).
c.
Il 14.5.2021, il Pretore
del Distretto di Lugano rilasciava il certificato ereditario e attestava che
erede della successione relitta dal defunto __________, era __________
B. Con inventario
dettagliato, trasmesso a fine maggio 2020, per il tramite dello Studio legale __________,
all’Ufficio delle imposte di successione e donazione (UISD), __________
indicava che, la sostanza netta del de cujus, ammontava a fr.
2'655'996.-.
C. Il 31.8.2021, al
termine di un’udienza tenutasi davanti all’UISD, l’autorità di tassazione, __________
e l’allora suo avvocato, __________, sottoscrivevano un verbale di audizione del
seguente tenore:
Successione __________
già in __________, data decesso 19.09.2019
In data odierna, 31 agosto
2021, compaiono i signori __________ __________, unico erede del signor __________
rappresentato dall’avv. __________ di __________. Per l’autorità, i signori __________
e __________ (UISD). Il presente verbale ha lo scopo di regolare la successione
del signor __________.
Presa visione degli atti,
l’attivo netto successorio ammonta a fr. 2'255'558.-. L’imposta di successione
a carico del signor __________ ammonta a fr. 924'755.-. Il conteggio
definitivo, notifica di tassazione, verrà emesso il 20.09.2021.
D. Con decisione del
23.9.2021, l’UISD notificava all’erede la tassazione dell’imposta di
successione, commisurando l’attivo netto in Ticino in fr. 2'255'558.- e l’imposta
dovuta in fr. 924'755.- (grado di parentela: non parente), con la seguente
motivazione:
“Tassazione
effettuata in base al verbale di audizione del 31.08.2021”.
E. Con reclamo del 20/21.10.2021,
__________, patrocinato dall’avv. __________ contestava la decisione di
tassazione, lamentando, preliminarmente, che il fisco aveva stabilito l’attivo
netto della successione in fr. 2'255'558.- senza operare alcuna deduzione. Nel
seguito, censurava il fatto che l’ultimo domicilio del defunto __________ si
trovasse in Svizzera, mentre era in __________. In particolare sosteneva che __________
non aveva mai avuto l’intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera, paese
nel quale non disponeva di alcuna proprietà immobiliare, ma si era limitato a prendere
in locazione un appartamento modesto a __________ “(…) senza però mai
traslocare a tutti gli effetti”.
Per contro, in __________ __________
sarebbe stato proprietario di un’abitazione “(…) di uno standard consono al
suo patrimonio, sita a __________” e di un veicolo, mai stato trasferito in
Svizzera e munito di targhe __________. Il reclamante indicava inoltre di
essere in grado di dimostrare che il defunto non avesse mai effettivamente
risieduto in Svizzera, come risultava, ad esempio, dalle fatture per il consumo
di elettricità. Inoltre, a comprova del domicilio effettivo in __________ argomentava
che “nell’ambito della successione __________, per il rilascio del
certificato successorio europeo, è stato accertato e confermato che il
domicilio effettivo del defunto era in __________”.
Motivo per il quale, __________
contestava che in Svizzera potesse essere nata un’obbligazione tributaria, dato
che “(…) il defunto che lo ha istituito erede, non aveva domicilio o dimora
fiscale nel Cantone al momento del decesso”.
In ogni caso, secondo
l’insorgente, per l’art. 5 del Trattato di domicilio e consolare tra la
Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), al cittadino
italiano, che è sia il defunto sia l’erede istituito, non si sarebbe potuta
imporre un’imposta diversa o più onerosa di quella che sarebbe richiesta in
Italia o dalla Nazione più favorita. In Italia, per gli eredi istituiti non
parenti, l’imposta sarebbe stata pari all’8% dell’attivo successorio netto. Motivo
per il quale, anche volendo ritenere che il defunto aveva il proprio domicilio
o la dimora fiscale in Svizzera, l’imposta di successione a carico del
reclamante “(…) potrebbe essere pari al massimo dell’8%”.
F.
a.
Con scritto raccomandato del
15.11.2021 l’UISD aggiornava il reclamante, rivolgendosi all’avv. __________,
in relazione al reclamo presentato contro la decisione di tassazione del
23.9.2021.
In primo luogo, il fisco
osservava che il defunto non aveva mai contestato il proprio domicilio nel
Canton Ticino e definiva irrilevanti il fatto che avesse posseduto un veicolo
con targhe __________ come pure il consumo d’elettricità nella casa secondaria
in __________. Neppure inusuale sarebbe stato il fatto di essere proprietario
di una residenza secondaria nello Stato di origine o in uno Stato terzo e di
avere il proprio domicilio primario in un immobile preso in locazione. Era
pertanto innegabile che il defunto fosse illimitatamente assoggettato alle
imposte dirette nel Canton Ticino per appartenenza personale ai sensi dell’art.
2 LT. Dalla data di ottenimento del permesso B, il 3.3.2014, aveva sempre presentato
le proprie dichiarazioni fiscali indicando __________, via __________ __________.
Non aveva neppure mai contestato le decisioni di tassazione pervenutegli né i
riparti internazionali, che indicavano l’__________ come Stato di
assoggettamento per sola appartenenza economica. L’obbligazione tributaria in
merito all’imposta sulle successioni ai sensi dell’art. 147 LT sarebbe stata
pertanto data, in quanto il defunto aveva avuto, dal 3.3.2014, il proprio
domicilio fiscale in Ticino.
L’UISD rilevava inoltre
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’assoggettamento
illimitato può essere ammesso, in base al principio della buona fede, se una
persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di
un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in
Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In simili casi, l’imposizione
può anche fondarsi su un domicilio fittizio.
Inoltre, dalla disamina
degli atti, nulla provava che il defunto non avesse domicilio a __________. Una
simile affermazione era peraltro in palese contrasto con tutta la
documentazione fornita alla Pretura di __________, o alle autorità fiscali. In
particolare, il testamento olografo, datato 13.9.2015, era stato redatto a __________.
Sia la pubblicazione del testamento olografo, avvenuta il 25.10.2019 per mano
del notaio avv. __________, sia tutti i documenti notificati dalla Pretura di __________,
sia il certificato ereditario, indicavano come ultimo domicilio del defunto il
Comune di __________. Pure le grida per la pubblicazione del testamento (FUCT __________,
FUCT __________) indicavano come l’ultimo domicilio del defunto fosse Lugano.
Dai documenti prodotti
unitamente all’inventario, il defunto risultava essere titolare di una
relazione presso la __________, con un saldo, alla data del decesso, di €
2'438.34 e di titoli presso il medesimo istituto bancario per complessivi €
349.23. Detti importi non sembravano indicare una vita abituale in Italia,
Stato nel quale “(…) i pagamenti a contanti sono notariamente limitati”.
Inoltre, dai dati presentati sarebbe stato chiaramente desumibile che i
gioielli e gli altri effetti personali di valore del defunto – da lui
regolarmente dichiarati nelle rispettive dichiarazioni fiscali – si trovassero
a __________.
Quanto al certificato
successorio europeo, secondo l’autorità fiscale “(…) sembra essere stato
rilasciato dall’autorità estera senza i necessari approfondimenti”.
Per quanto concerneva
invece la questione del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e
l’Italia, secondo l’autorità fiscale, l’interpretazione datane dal reclamante non
poteva essere seguita e l’art. 5 del Trattato non poteva trovare applicazione
alla fattispecie. Neppure sarebbe stato violato l’art. 1 del Trattato in
questione (clausola di non discriminazione), poiché anche un erede istituito
con nazionalità elvetica di un defunto con nazionalità elvetica avrebbe sopportato
le stesse condizioni fiscali del reclamante.
L’Ufficio rilevava poi che
era stato sottoscritto, per accettazione dal reclamante, un verbale di
audizione che riportava esattamente gli elementi della notifica di tassazione
del 23.9.2021 e che non si comprendeva la sua censura in merito al mancato riconoscimento
di ogni deduzione.
Da ultimo, l’UISD anticipava
la volontà di rivedere il calcolo dell’imposta, modificando il totale
dell’attivo netto come segue:
·
fr. 2'599'681.- quale totale dell’attivo soggetto a sovranità
fiscale ticinese (come dati forniti a inventario, con deduzione della quota
esente di capitali a risparmio di fr. 50'000.- e con la rettifica del valore
medio dei gioielli a fr. 75'000.-);
·
fr. 209'231.- quale valore complessivo degli immobili all’estero (Italia);
·
fr. 62'532.20 quale importo complessivo dei debiti della persona
defunta ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 lett. a LT (come da dati forniti a
inventario, con mancato riconoscimento della parcella pro forma dello __________
di __________, poiché non supportata da adeguata documentazione giustificativa);
·
fr. 19'579.13 quale importo complessivo dei debiti della
successione ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 lett. b LT.
L’imposta di successione
(41%) veniva quindi determinata in fr. 1'034'711.26. Venivano assegnati 10
giorni di tempo per l’inoltro di eventuali osservazioni.
b.
Con risposta
22/23.11.2021, l’avv. __________ chiedeva una proroga di almeno 15 giorni per
prendere posizione in merito allo scritto dell’autorità fiscale, siccome __________
era assente e non era stato possibile conferire con quest’ultimo.
Con ulteriore scritto
26/29.11.2021, l’avv. __________, preso atto della comunicazione verbale
dell’autorità fiscale secondo la quale non veniva concessa la proroga,
informava l’UISD che entro la fine della settimana seguente, al rientro del suo
assistito, avrebbe dato riscontro alla presa di posizione dell’autorità
fiscale.
G. Con decisione su
reclamo del 16.12.2021, l’Ufficio imposte di successione e donazione, riformava
a svantaggio del contribuente la precedente decisione, elevando l’attivo netto
della successione a fr. 2'523'686.- ed il totale dell’imposta dovuta a fr.
1'034'676.-, con la seguente motivazione:
“Imposizione dopo reclamo sulla base della
comunicazione intimata il 15.11.2021, ritirata il 16.11.2021”.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, patrocinato dall’avv. __________
contesta la decisione su reclamo dell’UISD. Nega nuovamente che nel Canton
Ticino sia nato un obbligo fiscale ai sensi dell’art. 147 LT, dato che il
defunto non aveva domicilio o dimora fiscali al momento del decesso, ma aveva
ottenuto un permesso di dimora in Svizzera a 76 anni, dopo una vita trascorsa a
__________. L’autorità fiscale svizzera sarebbe stata da sempre informata della
residenza abituale del defunto, tramite le comunicazioni della di lui
consulente, avv. __________. Il fatto che il de cujus disponesse di un
veicolo targato __________ costituirebbe una “prova lampante” del
domicilio effettivo dell’interessato in __________, siccome vi è un obbligo
legale di targare il proprio veicolo in Svizzera entro un anno dal
trasferimento. In __________ non avrebbe avuto una residenza secondaria, bensì
la propria abitazione principale.
Irrilevante, per la
questione del domicilio, sarebbe l’ottenimento del permesso di dimora. A suo
avviso, se l’Ufficio della migrazione avesse esperito “i necessari
accertamenti”, gli avrebbe revocato il permesso di dimora. Anche l’entità
degli importi sui conti italiani sarebbe irrilevante: il defunto, poteva
accedere in via telematica e con le carte di credito ai propri conti in
Svizzera. Neppure la procedura relativa alla pubblicazione del testamento
dimostrerebbe in alcun modo che __________ avesse il proprio domicilio
effettivo in Svizzera. L’affermazione del fisco, secondo cui il rilascio del
certificato successorio europeo non sarebbe stato preceduto dai necessari
approfondimenti, sarebbe infondata e denoterebbe poco rispetto per l’autorità
che lo ha emanato.
A prescindere dalla
questione del domicilio del de cujus, la corretta applicazione del “Trattato
di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia” non consentirebbe di
imporre a carico del ricorrente un’imposta di successione superiore ad un
importo pari all’8% dell’attivo successorio netto. La sentenza del TF,
menzionata dall’autorità fiscale e concernente un caso del Canton Grigioni, non
avrebbe alcuna attinenza con il caso in esame in quanto “(…) in quella fattispecie
non è stata valutata l’applicazione del trattato e soprattutto è stato ritenuto
il domicilio in Svizzera del cittadino straniero deceduto”.
I. Con osservazioni
27/28.1.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni si
riconferma nella decisione impugnata e chiede che il ricorso venga respinto.
L. Con scritto
15/19.4.2022, l’avv. __________ chiede, appellandosi all’art. 6 CEDU di essere
convocato ad una pubblica udienza. Viene inoltre postulata l’assunzione di
determinate prove:
·
l’audizione dell’avv. __________ (dello Studio legale __________)
in relazione all’informazione data all’autorità fiscale sulla residenza in __________
del defunto;
·
l’audizione del teste __________, che ha personalmente conosciuto
e frequentato il de cujus;
·
il richiamo dall’__________ delle fatture emesse per il consumo
dell’elettricità;
·
l’acquisizione agli atti della copia della carta d’identità del
defunto, emessa dopo il rilascio del permesso B, dalla quale risulta la
residenza effettiva a __________.
M. Il 24.5.2023 si è
tenuta un’udienza alla Camera di diritto tributario, alla quale hanno preso
parte l’Ufficio di tassazione delle imposte di successione e donazione
rappresentato da __________ e __________ ed il ricorrente, accompagnato dal
proprio patrocinatore, avv. __________, e dal proprio partner registrato, Simone
__________.
Il ricorrente ha ribadito
che la situazione del defunto avrebbe rappresentato un caso scolastico di
revoca del permesso B e che non vi sarebbero unicamente degli indizi circa la
residenza in __________ del de cujus ma delle vere e proprie prove. In __________,
__________ disponeva di due appartamenti a __________, uno dei quali di 300 mq
di superficie, ed aveva alle sue dipendenze del personale domestico. A __________,
aveva invece preso in locazione un appartamento già arredato.
In merito alla residenza
in __________, il ricorrente ha sottolineato il rilascio del certificato
ereditario europeo, richiesto fra l’altro dalla stessa autorità fiscale
cantonale.
All’udienza è inoltre
intervenuto __________, che avrebbe conosciuto bene il defunto e che ha
confermato che il legame di __________ con la Svizzera era essenzialmente
limitato alle relazioni bancarie esistenti. Non ha saputo spiegare perché
avesse preso in locazione un appartamento arredato. I loro incontri avvenivano
sempre nel Canton Ticino, quando il defunto annunciava la sua prossima venuta.
Per sua parte, l’autorità
fiscale ha ritenuto invece determinante il rilascio, da parte del Pretore, del
certificato ereditario, nel quale è indicato l’ultimo domicilio del de cujus.
Lo stesso non è stato contestato. Ha rilevato inoltre che il defunto aveva
sempre presentato, tramite la fiduciaria __________i, le sue dichiarazioni
d’imposta, a partire dal 2014, e che aveva ricevuto le relative decisioni di
tassazione, nelle quali era considerato assoggettato per appartenenza
personale, senza mai contestare il proprio domicilio.
Diritto
1. Nel caso sub
judice, il ricorrente contesta, in via preliminare, la competenza
dell’autorità fiscale elvetica, per l’imposizione della successione del defunto
__________, argomentando che il de cujus aveva il proprio domicilio in __________.
In via subordinata,
l’insorgente postula l’applicazione, alla fattispecie, del Trattato di
domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 1868, che imporrebbe
l’applicazione di un’aliquota massima dell’8% alla successione netta, per calcolare
l’imposta.
L’autorità fiscale,
ritiene per contro che il domicilio del de cujus fosse in Svizzera, come
attestato dal permesso di dimora (B) ottenuto da __________ a partire dal 2014,
dalle dichiarazioni d’imposta presentate da quest’ultimo nel corso degli anni,
nonché dal certificato ereditario rilasciato dalla Pretura di Lugano, il quale
attesta, quale ultimo domicilio del defunto Lugano.
In relazione
all’applicabilità del Trattato tra Svizzera ed Italia, l’UISD rileva che lo
stesso non conferisce la possibilità di scelta, alle persone fisiche di
nazionalità italiana domiciliate in Svizzera, se essere imposte secondo la
legislazione del Cantone di domicilio oppure, qualora più favorevole, secondo
il diritto tributario dello Stato italiano.
Considerandi
2.
2.1.
Si tratta preliminarmente
di verificare la competenza dell’autorità fiscale ticinese ad imporre la
successione del defunto __________, ritenuto come il ricorrente sostiene che
l’ultimo domicilio del de cujus fosse in __________.
2.2
La doppia imposizione
viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di
una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può
creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una
norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).
Il principio dell’effetto
negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali
convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri
impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il
potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto
interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della
competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è
disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale
competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate
particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo,
per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di
imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una
convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del
tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal
international, Berna 2014, p. 49).
2.3
Nell’ambito di imposta
sulle successioni, la Svizzera ha concluso unicamente 8 Convenzioni per evitare
la doppia imposizione. In assenza di una Convenzione per evitare le doppie
imposizioni, si applica unicamente il diritto cantonale in materia d’imposte
sulle successioni (Suter, in:
Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Erbschafts-und Schenkungssteuerrecht, Basilea
2020, § 60, n. 7, p. 853).
Con l’Italia, in
particolare, la Svizzera non ha sottoscritto alcuna CDI in ambito di
successioni e donazioni. Nei rapporti con tale Stato, si applica pertanto il
diritto interno e quindi, per quel concerne il Canton Ticino, le norme
contenute nella Legge tributaria (Primi,
Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 28).
Occorre pertanto esaminare
la fattispecie alla luce del diritto interno.
3.
3.1.
Secondo l’art. 141 lett. b
LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni, le trasmissioni di beni e di
diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente
mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto
successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o
donazione.
Giusta l’art. 147 LT l’obbligazione
tributaria nasce quando:
a) il defunto aveva
domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;
b) la successione
si è aperta nel Cantone.
3.2
I trasferimenti di
patrimonio, in virtù della successione legale o di una disposizione per causa
di morte, sono sottoposti all’imposta di successione nel Cantone nel quale il
defunto aveva il suo ultimo domicilio. Ad eccezione della sostanza immobiliare situata
in altri Cantoni (in base all’art. 127 cpv. 3 Cost e alla relativa
giurisprudenza), la sovranità fiscale del Cantone dell’ultimo domicilio del defunto
si estende all’insieme della successione (assoggettamento fiscale illimitato),
e quindi anche alla sostanza mobiliare posta in altri Cantoni o all’estero,
riservata l’applicazione di disposizioni unilaterali specifiche del diritto
cantonale oppure delle Convenzioni di doppia imposizione (Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a
cura di], Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2020, § 9, n. 9, p.
57).
Talune disposizioni
cantonali fanno espressamente riferimento all’ultimo domicilio fiscale (il
domicilio fiscale principale), mentre altre rinviano agli art. 23 e seguenti
del Codice civile svizzero. La maggior parte delle leggi cantonali menzionano
tuttavia l’ultimo domicilio senza ulteriori differenziazioni né definizioni (Hunziker, op. cit., § 9, n. 11, p.
58).
La legge tributaria
ticinese, all’art. 147 lett. a, fa espressamente riferimento al
domicilio fiscale. Ora, il domicilio fiscale nel Cantone è dato allorquando una
persona vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il
diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2
LT). In base all’art. 147 lett. a LT l’obbligazione tributaria nasce
quando il de cujus era già imposto, prima del decesso, quale
contribuente illimitatamente imponibile nel Cantone (Primi, op. cit., p. 39).
3.3
3.3.1
Nella pratica la
determinazione dell’ultimo domicilio del de cujus si fonda sul domicilio
fiscale definito dal diritto dell’imposta sul reddito e dalla giurisprudenza
del Tribunale federale relativa al domicilio fiscale principale delle persone
fisiche. Per quanto concerne la definizione del domicilio fiscale, la stessa si
ispira strettamente alla nozione di domicilio del diritto civile, giusta gli
art. 23 e segg. Di conseguenza, il domicilio fiscale, coincide, nella maggior
parte dei casi con il domicilio civile secondo gli art. 23 e segg. CC, sicché
le differenze nelle normative applicabili non hanno conseguenze pratiche (Hunziker, op. cit., § 9, n. 12, p. 58).
Il domicilio fiscale
(principale) si trova, in regola generale, nel luogo in cui il contribuente
risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, cioè nel luogo nel quale
si trova il centro dei suoi interessi vitali (Hunziker,
op. cit., § 9, n. 13, p. 59).
Il domicilio presuppone,
in primo luogo, la dimora fisica in un luogo determinato, mentre la semplice
volontà di costituire un domicilio non è sufficiente. Il soggiorno in un luogo
dev’essere di durata indeterminata oppure di lunga durata e non dev’essere di
natura puramente temporanea. Una volta che il domicilio è costituito, eventuali
interruzioni nella dimora non lo fanno venir meno (Hunziker, op. cit., § 9, n. 14, p. 59).
In secondo luogo, il
domicilio è legato all’intenzione di stabilirsi in maniera durevole al luogo di
dimora. Tale intenzione dipende dalla finalità del soggiorno e si manifesta nei
confronti dell’esterno secondo comportamenti fattuali nonché economici, ossia
fatti di natura oggettiva. Semplici dichiarazioni di volontà (sentimenti,
desideri, preferenze affettive per uno piuttosto che per un altro luogo) del
contribuente come anche degli atti puramente formali, quali gli annunci di
arrivo e di partenza, i permessi di soggiorno, l’esercizio del diritto di voto,
l’iscrizione nel registro di commercio, non sono di per sé determinanti. Ad
ogni modo, in caso di incertezza sulle circostanze di fatto, tali elementi
possono costituire degli indizi dell’intenzione di stabilirsi durevolmente, sempreché
anche il rimanente comportamento del contribuente ne dia conferma (Hunziker, op. cit., § 9, n. 15, p. 59).
3.3.2
Se le condizioni del
domicilio fiscale principale di una persona sono adempiute simultaneamente in
più luoghi, è il luogo con il quale i legami intrattenuti sono più forti che
determina il domicilio fiscale principale. I legami più forti sono quelli con
il luogo nel quale si trova il centro degli interessi vitali. Per determinare la
sovranità fiscale, ci si basa sull’insieme delle circostanze oggettive ed
esterne, che consentono di individuare tali interessi, e non su quanto dichiara
di auspicare il contribuente. La questione con quale luogo di dimora il
contribuente intrattiene le relazioni più strette richiede una considerazione e
una ponderazione accurata dell’insieme delle circostanze professionali,
famigliari e di vita del singolo caso esaminato (Hunziker, op. cit., § 9, n. 16, p. 60).
3.3.3
Nei
rapporti internazionali, la costante giurisprudenza del Tribunale federale si
fonda sul principio della permanenza del domicilio: se una persona che, fino ad
allora, aveva il proprio domicilio fiscale in Svizzera trasferisce il proprio
domicilio all’estero, il domicilio in Svizzera sussiste fino a che sia provata
la costituzione di un nuovo domicilio all’estero (rémanence du domicile,
sentenza TF 2C_510/2016 del 29 agosto 2016 consid. 2.3).
3.3.4
Per quanto concerne
l’onere della prova, siccome il domicilio è un fatto “generatore d’imposta”, di
principio è all’autorità fiscale che incombe l’onere della prova dei fatti
costitutivi del domicilio. Quando, secondo l’esperienza generale della vita,
l’insieme delle circostanze permette di ammettere che l’ultimo domicilio del
defunto di trovava un un luogo determinato, compete al contribuente di capovolgere
tale presunzione (Hunziker, op.
cit., § 9, n. 28, p. 64).
4.
4.1.
Ritornando al caso che qui
ci occupa, il de cujus, nato il 12.12.1938, cittadino __________, si è
trasferito in Svizzera, da __________ (in ____________________) il 3.3.2014. A
partire da tale data, egli era in possesso di un permesso di dimora (B) con
prima scadenza al 1.3.2021. In Ticino, era domiciliato a __________, in via __________.
In relazione all’ente
locato, si rileva che, __________ aveva preso in locazione, all’arrivo in
Svizzera, un appartamento di 2.5. locali, in via __________ a __________. Da
metà aprile 2018, il contribuente aveva sottoscritto, sempre al medesimo
indirizzo e nel medesimo edificio, un altro contratto di locazione di durata
indeterminata (in sostituzione di quello precedente) con l’__________, per un
appartamento più grande, di 3.5. locali, al 1° piano, già ammobiliato, della
grandezza di 225.45 mq (doc. 14 allegato all’inventario successorio). La
pigione mensile era pari a fr. 1'680.-, alla quale si aggiungevano fr. 200.- di
spese accessorie (per complessivi fr. 1'880.- mensili).
Dal momento del suo arrivo
in Svizzera, nel 2014, al momento del decesso, occorso il 19.9.2019 nella
località di __________, sono trascorsi 5 anni.
4.2
4.2.1
Dalla
disamina delle dichiarazioni fiscali presentate nel periodo 2014 – 2019 si può
ritenere quanto segue in merito alla situazione personale del de cujus.
Egli era celibe, pensionato e non svolgeva alcuna attività lucrativa. Le sue
entrate erano costituite da redditi da sostanza mobiliare nonché dal valore
locativo degli immobili di sua proprietà. I suoi averi patrimoniali erano, per
la maggior parte, depositati presso la __________ a __________: il de cujus
li aveva trasferiti nel corso del 2014, al suo arrivo in Svizzera (cfr. Modulo
2, “data acquisto” e documenti giustificativi allegati alla DF 2014). Nel
Modulo 1, __________ ha sempre indicato __________. La documentazione
giustificativa, in particolare quella bancaria, indicava: “Domiciliazione: Sig.
__________, via __________, __________”. Rappresentante fiscale del de cujus
era la __________ di __________. Per il periodo fiscale 2019, rappresentante
fiscale dell’erede era lo Studio __________, __________. In Svizzera, oltre
agli averi mobiliari, il de cujus deteneva i propri effetti personali e
gioielli, come risulta dalle dichiarazioni fiscali compilate. Deteneva inoltre
delle monete d’oro del valore di quasi fr. 300'000.-, depositate in una
cassetta di sicurezza alla __________ di __________.
__________ era assicurato
contro le malattie in Svizzera e pagava i relativi premi alla __________, per i
quali faceva valere la relativa deduzione dai redditi.
4.2.2
Dalla disamina, per
esempio, del riparto relativo al periodo fiscale 2018, emerge chiaramente
l’imposizione illimitata in Svizzera: in __________, il de cujus dichiarava
unicamente il possesso delle residenze secondarie, una a __________ e una __________
(__________).
4.3
Per quanto concerne le
relazioni sociali del defunto, si rileva, per quanto emerge dagli atti, che lo
stesso aveva un legame di amicizia con l’erede, __________ e il di lui
compagno, __________. Gli incontri avvenivano “(…) sempre nel Canton Ticino,
quando il defunto annunciava la sua prossima venuta” (verbale di udienza
del 23.5.2023).
Dal testamento olografo,
si deduce che il de cujus non aveva alcun legame con i “cugini ancora
esistenti”, avendo deciso di estrometterli dal proprio asse ereditario. Si
può dedurre inoltre che a __________ avesse, con tutta verosimiglianza, un
legame – di natura spirituale – con le suore __________. Inoltre, nel suo
testamento aveva designato come esecutore testamentario un avvocato di __________.
In merito al centro degli
interessi del de cujus occorre altresì esaminare il suo testamento.
5.
5.1.
Agli atti vi è il
testamento del defunto __________, sottoscritto, a __________, il 13.9.2015. La
volontà testamentaria iniziava con la seguente premessa:
“Io sottoscritto __________ nato a __________ (__________)
il __________, residente in via __________, __________ __________ (CH), nelle
mie piene facoltà mentali e fisiche (…)”.
Esecutore
testamentario veniva nominato l’avv. __________ (dello Studio legale __________).
Nelle disposizioni finali,
il de cujus, indicava:
“Nota importante: desidero riposare 72 ore dopo la
mia morte in un luogo silenzioso con l’impegno di dire il rosario, dalle __________
e conseguente funzione mortuaria per poi eseguire le mie ultime volontà
espresse al paragrafo (…)”.
5.2
Il 25.10.2019, il notaio
avv. __________ ha pubblicato dinanzi alla Pretura di __________, Giudice __________,
il testamento olografo __________. Il 29.10.2019 ed il 5.11.2019 avveniva la
pubblicazione del testamento del de cujus: si indicava che il notaio
avv. __________ aveva pubblicato il testamento olografo del defunto dinanzi
alla Pretura di __________. In merito a __________ veniva espressamente
indicato: “nato il __________, sesso maschile, non coniugato, cittadino __________,
con ultimo domicilio in __________, deceduto a __________ il __________”.
Il 6.4.2020, il Pretore
emanava una decisione di pubblicazione di grida relativa alla procedura di
ricerca degli eredi del defunto __________. La pubblicazione avveniva tramite
il Foglio Ufficiale Cantonale e il Foglio Ufficiale Svizzero di commercio per mano
della Pretura, mentre la pubblicazione in __________ veniva effettuata direttamente
dalla parte istante.
Il 14.5.2021, la Pretura
di Lugano rilasciava il certificato ereditario al nome di __________, qdm. __________
nato il 12.12.1938, cittadino __________, con ultimo domicilio in __________” a
__________.
5.3
5.3.1
Agli
atti vi è anche un Certificato successorio europeo”.
Il
9.1.2020, dinanzi al notaio __________ di __________, __________ ha chiesto al
pubblico ufficiale italiano – in presenza di __________ - di “ricevere un
Atto di notorietà sulla successione del signor __________ nato a __________ il __________,
in vita residente in __________ con permesso di dimora B (…) e domiciliato a __________
in via del __________, deceduto in __________ il __________” secondo il
quale con il testamento “il de cuius ha devoluto tutti i suoi beni al signor
__________ comparente soprageneralizzato”.
5.3.2
Il 4.3.2020, l’avv. __________,
notaio a __________, rilasciava il certificato successorio europeo “quale
autorità competente ai sensi dell’art. 32 della legge 30 ottobre 2014 n. 16”.
Al punto 4.2 del
certificato s’indicava:
“Il defunto era cittadino __________, nell’asse
ereditario sono compresi beni siti in __________ e la residenza abituale del
defunto, secondo quanto attestato ex DPR 445/2000 dall’erede, si trovava in __________”.
Al
punto 6.8. “Indirizzo al momento della morte”, si indica “Lugano, Svizzera”.
Al punto 8 (“Legge
applicabile alla successione”) si legge:
“8.1. La legge applicabile alla successione è quella
del seguente Stato (…): __________;
8.2.1
Il defunto aveva la
propria residenza abituale in quello Stato al momento della morte (articolo 21
del regolamento (UE) n. 650/2012) secondo quanto attestato ex DPR 445/2000
dall’erede. L’autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per
informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che al
momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano
alcun elemento”.
5.3.3
Il Regolamento UE n.
650/2012 ha istituito il Certificato Successorio Europeo valevole per le
successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Il Regolamento
si applica fra tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione della Danimarca e
dell'Irlanda (https://e-justice.europa.eu/478/IT/european_certificate_of_succession,
sito consultato il 31.5.2023). Il presupposto è rappresentato dall’apertura di
una successione che presenti aspetti di internazionalità. Il citato Regolamento
prevede, quale criterio di collegamento generale, ai fini della determinazione
sia della competenza sia del diritto applicabile, la residenza abituale del
defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale,
l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere ad una
valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni
precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli
elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del
soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni
dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un
collegamento stretto e stabile con l
5.3.4
Secondo l’art. 96 cpv. 1 della
Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP;
RS 291) le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione,
come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono
riconosciuti in Svizzera se:
a. sono
stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato
d’ultimo domicilio dell’ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il
diritto o
b. concernono
fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti
nello Stato di situazione dei medesimi.
Se la competenza dello
Stato membro dell’UE si basa sull’art. 4 del Regolamento UE n. 650/2012, che
attribuisce la competenza a decidere sull’intera successione agli organi
giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza
abituale al momento della morte, allora il certificato successorio può essere
riconosciuto in Svizzera secondo l’art. 96 cpv. 1 LDIP, poiché l’ultima
residenza abituale corrisponderà perlopiù con l’ultimo domicilio (Weiss/Bigler, Die EU Erbrechtsverordnung
– Neue Herausforderungen für die internationale Nachlassplanung aus Schweizer
Sicht, successio 2014, p. 163 ss., p. 192).
Il riconoscimento è invece
escluso nel caso in cui vi sia una competenza svizzera concorrente. L’art. 27
cpv. 2 lett. c LDIP esclude che una decisione straniera sia riconosciuta
qualora una parte provi che una causa tra le stesse parti e sullo stesso
oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera. Dal momento che, secondo
il diritto svizzero, il procedimento successorio si considera avviato al
momento del decesso, è difficilmente ipotizzabile che un'autorità straniera si
sia occupata della questione ereditaria prima dell'autorità svizzera. Pertanto,
in questi casi il riconoscimento deve essere rifiutato (Weiss/Bigler, op. cit., p. 193).
5.3.5
Nella fattispecie, il
Certificato successorio europeo indica l’Italia quale “residenza abituale
del defunto, secondo quanto attestato ex DPR 445/2000 dall’erede”. Tale
indicazione è in contrasto con l’ultimo domicilio del defunto secondo il
diritto svizzero. Ne consegue che il Certificato successorio europeo non può
essere riconosciuto.
6.
6.1.
Ora, dalla lettura dell’insieme
degli elementi indicati, appare indiscutibile che il domicilio del de cujus,
al momento del decesso, si trovasse a __________, in __________.
Ciò emerge da tutta una
serie di elementi già passati in rassegna: anzitutto, il permesso di dimora
richiesto dal defunto e a lui rilasciato dall’autorità cantonale e il fatto che
il de cujus fosse illimitatamente assoggettato alle imposte ordinarie
dal suo arrivo in Svizzera, nel 2014. Inoltre, la stragrande maggioranza dei
suoi averi patrimoniali (ed i redditi generati) erano depositati presso una
Banca a __________ (li aveva trasferiti al momento del suo arrivo in Svizzera),
come anche i suoi effetti personali, nonché delle monete d’oro, custodite in
una cassetta di sicurezza a __________. Sempre in Ticino, il de cujus
aveva incontrato il suo erede, __________, e aveva stretto amicizia con il
compagno di quest’ultimo __________ __________. Benché__________, risiedono
entrambi in Svizzera.
A testimonianza della sua
intenzione di risiedere durevolmente in Svizzera, __________ aveva trovato, nello
stesso immobile in cui abitava in precedenza, un appartamento più grande, di
3.5
locali e di una superficie di oltre 200 metri quadri, al costo di fr.
1'880.- mensili. In Svizzera corrispondeva i cospicui premi della cassa malati.
Sempre a __________, il de
cujus aveva conosciuto e probabilmente stabilito un rapporto di stima con
le suore __________ ed era entrato in contatto con diversi professionisti per
le sue pratiche amministrative. Sempre in Svizzera il de cujus aveva
redatto e depositato il proprio testamento.
6.2
6.2.1
Ancora in sede di udienza,
il ricorrente ha ribadito che il domicilio in Ticino di __________ sarebbe
stato chiaramente fittizio. Ora ciò non traspare dagli atti. Ma anche se fosse
il caso, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di
riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento
illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se
una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il
rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora
(fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili,
l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal
fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione
non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il
principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire
contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei
Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di],
Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).
6.2.2
Il de cujus non ha
mai sostenuto di non essere domiciliato in Ticino e di non essere
illimitatamente imponibile in Svizzera, ma ha sempre dichiarato il contrario.
Questa tesi è stata per la prima volta esposta alle autorità fiscali, per
evidenti interessi fiscali, da parte di __________, che ha sostenuto che __________
__________ aveva il centro degli interessi vitali a __________, luogo in cui
disponeva di due appartamenti, uno dei quali dell’ampiezza di 300 mq di
superficie e con personale domestico. Ora, il fatto che il de cujus
avesse alle dipendenze del personale domestico presso l’abitazione __________
non è stato comprovato e non è neppure verosimile, se si pensa che la quasi
totalità delle sue relazioni bancarie erano state trasferite in Svizzera e non
risulta che dai conti in questione venissero versati stipendi per il personale.
La presenza in __________ del de cujus è, per il resto, limitata al
momento della morte, occorsa in località __________, dove il contribuente,
pensionato, aveva una residenza di vacanza. Dalla lettura del testamento
risulta invero chiaro il fatto che il de cujus avesse invece ipotizzato
di spirare in Svizzera, visto che desiderava venisse recitato un rosario da
parte delle suore __________ di __________. Inoltre, dal momento che era pensionato,
non gli era certo preclusa la facoltà di soggiornare nelle sue residenze di
vacanza a __________ e al __________.
L’erede e __________ hanno
tra l’altro precisato, in sede di udienza, di aver sempre incontrato il de
cujus in Ticino.
6.3
In merito ad un domicilio
in __________, agli atti non vi è alcuna prova, se non le dichiarazioni rese
dallo stesso erede, __________, e poi riportate – senza ulteriori
approfondimenti specifici – nell’atto notorio del notaio __________ e nel Certificato
successorio europeo, sulla base delle affermazioni dell’erede medesimo.
In merito a quest’ultimo
documento, come già indicato in precedenza, lo stesso è disciplinato da un
Regolamento europeo che si applica tra Stati membri dell’UE e serve per
determinare, in fattispecie che denotano aspetti di internazionalità, l’ultimo
luogo di residenza del de cujus.
Nella fattispecie,
tuttavia, lo stesso non può prevalere sul certificato ereditario rilasciato dal
Pretore di Lugano, basato sull’accertamento dell’ultimo domicilio del defunto.
6.4
Oltre a tutto quanto
esposto in precedenza, l’erede – che sostiene che l’ultimo domicilio di __________
si trovava in __________ – neppure ha mai sostenuto o comprovato di aver
segnalato all’Agenzia delle entrate italiana di aver ricevuto della sostanza
mobiliare da parte del de cujus, tramite la dichiarazione di successione
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-successione/a-chi-interessa,
sito consultato il 1°.6.2023), cosa che si sarebbe imposta se, la residenza
abituale del de cujus al momento del decesso si fosse situata in Italia.
6.5
L’UISD
ha pertanto correttamente stabilito che il defunto __________, aveva, al
momento del decesso, il suo domicilio fiscale nel Canton Ticino (art. 147 lett.
a LT).
7.
7.1.
Si tratta infine di
valutare quali siano le conseguenze dell’eventuale applicazione alla
fattispecie del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia
del 1868.
Nel proprio gravame il
ricorrente ritiene infatti, in applicazione del Trattato in parola, che
l’imposizione della successione non debba essere diversa o più onerosa di
quella che sarebbe richiesta in Italia per la medesima successione e postula di
conseguenza che l’imposta sia calcolata applicando un’aliquota dell’8% all’attivo
netto della successione.
7.2
Tra la Svizzera e l’Italia
è a tutt’oggi in vigore il Trattato di domicilio e consolare del 1868, il quale
è da osservare nella misura in cui è applicabile dal punto di vista
territoriale, personale e materiale. Nel caso in cui non sia applicabile, la
competenza ed il diritto applicabili sono determinati dalle rispettive norme di
conflitto (Wüstemann/ Marolda Martinez,
Der schweizerisch-italienische Erbfall, successio 1/11, p. 62).
Secondo l’art. 5 del
Trattato:
“Nè in tempo di pace nè in tempo di
guerra non si potrà, in nessuna circostanza, nè imporre nè esigere per le
sostanze di un cittadino dell’uno de due paesi nel territorio dell’altro,
tasse, diritti, contribuzioni o gravami diversi o più gagliardi di quelli che
sarebbero imposti od esatti per la medesima proprietà se questa appartenesse a
un cittadino del paese o a un cittadino della nazione la più favorita. Resta
altresì inteso che da un cittadino dell’uno dei due Stati che si troverà sul
territorio dell’altro non potrà riscuotersi né esigersi alcuna imposta qualsia
diversa né maggiore di quelle che potranno essere imposte o riscosse a carico
di un cittadino del paese o della nazione la più favorita”.
Ora, l’art. 5 prevede
l’applicazione del principio di non discriminazione sulla base della
nazionalità, nella duplice accezione dell’obbligo del trattamento nazionale e
della clausola della “nazione più favorita”.
Nei trattati
internazionali in materia economica, il principio del trattamento nazionale
viene utilizzato per impedire la nascita di distorsioni economiche e del protezionismo
fra due Stati. Per gli Stati che si considerano quali Stati di diritto, tale
principio contribuisce ad evitare la discriminazione. Il trattamento nazionale
implica che lo Stato in causa non applichi un trattamento meno favorevole agli
stranieri ed ai prodotti di origine straniera rispetto ai cittadini e ai
prodotti nazionali (Ziegler, Droit
international économique, 2a ed., Berna 2017, n. 333, p. 112).
La clausola della nazione
più favorita si applica tra partner commerciali ed economici e rappresenta un
aspetto del principio di non discriminazione nella sua accezione moderna e,
conseguentemente, costituisce un mezzo per impedire le distorsioni di mercato.
Questo principio è la garanzia, tra lo Stato A e lo Stato B, che se lo Stato C
beneficia di un trattamento di favore per le sue attività economiche
(commercio, investimenti, ecc.), nelle sue relazioni con lo Stato A o B, un
trattamento simile oppure equivalente sarà allora applicato anche nelle sue
relazioni con gli Stati A e B (Ziegler,
op. cit., n. 330-331, p. 111).
7.3
Nella fattispecie, con
l’imposizione contestata il principio di non discriminazione non è stato
violato. Con ogni evidenza, l’erede non può richiedere l’applicazione
dell’aliquota più favorevole applicabile in __________. Come visto, l’ultima
residenza del de cujus si trovava in Svizzera ed è secondo le normative
fiscali del Canton Ticino che dev’essere considerata ed imposta la successione.
L’imposizione sarebbe la medesima anche se il de cujus ed il suo erede
fossero stati entrambi di cittadinanza elvetica. Né l’insorgente avrebbe potuto
beneficiare di un’aliquota più favorevole se fosse stato applicabile un
trattato in vigore con un altro Stato.
8.
8.1.
Con scritto 15/19.4.2022,
l’avv. __________ ha richiesto di procedere all’assunzione di determinare
prove:
·
l’audizione dell’avv. __________ (dello Studio legale __________)
in relazione all’informazione data all’autorità fiscale sulla residenza in __________
del defunto;
·
l’audizione del teste, __________, __________, che ha
personalmente conosciuto e frequentato il de cujus;
·
il richiamo dall’__________ delle fatture emesse per il consumo
dell’elettricità;
·
l’acquisizione agli atti della copia della carta d’identità del
defunto, emessa dopo il rilascio del permesso B, dalla quale risulta la
residenza effettiva a __________.
8.2
Secondo
gli articoli 115 LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere
ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la
tassazione.
Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte
interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative
risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di
far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia
pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo
fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti.
D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale
garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine
all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una
propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento
anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero
condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014
del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).
8.3
8.3.1
Per quanto concerne la
prova testimoniale di __________, quest’ultimo ha avuto modo di essere presente
durante l’udienza dinanzi a questa Camera ed esprimere il suo rapporto con il de
cujus.
8.3.2
Per quanto attiene all’audizione
dell’avv. __________, dello __________, si rileva che la stessa non sarebbe
determinante per stabilire l’ultimo domicilio fiscale del de cujus: non
si comprende in effetti quali informazioni avrebbe dato la legale all’autorità
fiscale in relazione alla residenza di __________ in __________. Si rileva a
tal proposito che le dichiarazioni fiscali presentate dal de cujus
indicavano sempre il domicilio a __________ e non è mai stata contestata, in
vita, l’imposizione illimitata. Anche nell’inventario successorio, presentato
per mano dell’avv. __________, nel primo Modulo (compilato dall’autorità
fiscale), si indica “già domiciliato a __________”, senza osservazioni
di sorta.
8.3.3
Per quanto concerne invece
il richiamo delle fatture dell’__________, le stesse si rilevano senza portata
probatoria. Il de cujus non ha mai messo in discussione la sua
imposizione illimitata alle imposte ordinarie a far tempo dal suo trasferimento
in Svizzera. Il fatto che trascorresse– verosimilmente – del tempo nelle
abitazioni secondarie in __________, o anche viaggiando all’estero, non è
incompatibile con il fatto che il centro dei suoi interessi si trovasse in
Ticino, per i motivi già evocati in precedenza.
8.3.4
Da ultimo, il ricorrente
ha prodotto, con scritto del 15/19.4.2022, la copia della carta d’identità del de
cujus, rilasciata a quest’ultimo, a __________ il 7.4.2014. La stessa
riporta “Residenza: __________, via __________”.
Come detto in precedenza, __________
ha notificato il suo arrivo in Ticino il 3.3.2014. Non è noto quando abbia
proceduto a richiedere l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti
all’estero). L’iscrizione all’AIRE è, di per sé, obbligatoria per i cittadini
che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12
mesi (https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/service-info.sco?serviceId=92,
sito consultato il 6.6.2023). Per i cittadini non iscritti all’AIRE la
competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune di residenza.
Chi non è ancora registrato all’AIRE deve prima regolarizzare la propria
iscrizione anagrafica, di preferenza tramite un portale
elettronico ed attendere conferma dal Comune italiano competente dell’avvenuta
iscrizione prima di poter domandare un appuntamento col servizio Carte di
Identità. (https://consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/i_servizi/per_i_cittadini/carta_identita/carta-identita.html,
sito consultato il 6.6.2023). Ora nel caso di specie non è dato sapere quando __________
abbia avviato la procedura per richiedere la carta d’identità. È pertanto
altamente probabile che ciò sia avvenuto prima del trasferimento del domicilio
in Svizzera e, in ogni caso, prima dell’iscrizione all’AIRE.
Motivo per il quale, anche
quanto riportato dalla carta d’identità non è suscettibile, nelle precitate
circostanze, di determinare un’altra conclusione circa il domicilio del de
cujus al momento della sua scomparsa. Ad ogni modo si rileva che il documento
è del 2014 e il de cujus è venuto a mancare nel 2019. Il documento in
questione non è pertanto utile per determinare il domicilio fiscale al momento
della scomparsa di __________, avvenuta oltre cinque anni dopo il suo rilascio.
9.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 2’300.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: