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Decisione

80.2022.173

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito, irrilevanza del giorno del ritiro

7 settembre 2022Italiano10 min

A. Con decisione datata

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.173

80.2022.174

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 luglio 2022 contro la decisione del 10 giugno 2022 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. Con decisione datata

10 giugno 2022, notificata per Posta A Plus, l’RS 1 (UTPG) ha parzialmente

accolto un reclamo, interposto dalla RI 1 contro la decisione di tassazione IC

e IFD 2019 del 23 settembre 2021.

B. Con ricorso del 14

luglio 2022 alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede l’annullamento

della decisione dopo reclamo del 10 giugno 2022, che sostiene di aver ricevuto

il 15 giugno 2022.

C. Con scritto del 15

luglio 2022, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un

termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla questione della

tempestività del ricorso. Alla lettera è stato allegato il tracciamento postale

dell’invio della decisione impugnata, da cui risulta che quest’ultima è stata

inviata l’8 giugno 2022 ed è stata recapitata al destinatario il 9 giugno 2022.

L’insorgente ha risposto

con scritto del 25 luglio 2022, sostenendo di avere la certezza che la

decisione sia stata trovata nella sua casella postale il 15 giugno 2022, “in

quanto su tutta la corrispondenza viene indicato il giorno del ritiro

(giornalmente)”. Ha pertanto ribadito di ritenere tempestivo il suo

ricorso.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

Nel

caso in esame, la decisione impugnata, sebbene rechi la data 10 giugno 2022, è

stata spedita dall’UTPG per Posta A Plus l’8 giugno 2022. Dal tracciamento

postale dell’invio si evince che è stata recapitata al destinatario il giorno

successivo, cioè il 9 giugno 2022. Deve pertanto essere preliminarmente

esaminata la questione della tempestività del ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1

LT).

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,

in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza

del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).

Quando l’invio di un atto

avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta

svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192

cpv. 3 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il

contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una

commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

L’art. 133 cpv. 1 LIFD

(applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv.

4.

LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla

notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di

tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della

scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto

festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per l’art. 133 cpv. 3

LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati.

2.3

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre

RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,

l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio

postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010

p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

2.4

Nel

sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e,

analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A

differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata

dal destinatario. Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è

informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata

elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella

cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di

tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera

è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di

influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track

& Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata

effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la

Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna

dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che

la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella

postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track

& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano

dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III

599.

consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26

novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

2.5

Come

ha ricordato ancora recentemente, in una sentenza che concerneva un

contribuente ticinese, il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte

con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a)

la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è

il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che

la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la

corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3

dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.6

Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata trami-te invio postale A

Plus. Dal tracciamento dell’invio (Track & Tra-ce) risulta che la

decisione dell’UTPG, datata 10 giugno 2022, è stata spedita l’8 giugno 2022 e

recapitata nella casella postale del destinatario il 9 giugno 2022.

Come

indicato nella lettera del 15 luglio 2022, con cui la Camera di diritto

tributario ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per

prendere posizione sulla tempestività del ricorso, il termine è venuto a

scadere sabato 9 luglio 2022 ed è stato prorogato, per effetto degli articoli

192.

cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD, a lunedì 11 luglio 2022.

Ne

consegue che il ricorso, consegnato alla Posta solo il 15 luglio 2022, è

irrimediabilmente tardivo. Per le ragioni già evocate, è del tutto irrilevante

la circostanza, addotta dalla ricorrente, di aver ritirato la decisione dalla

casella postale solo il 15 giugno 2022.

2.7

Neppure il fatto che la

decisione impugnata fosse postdatata (di due giorni), rispetto alla data

dell’effettivo invio, consente di ritenere tempestivo il ricorso.

È vero, infatti, che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per impedimento non colpevole

di compiere un atto di procedura, che come tale giustifica una restituzione dei

termini, si intende non solamente l’impossibilità oggettiva oppure la forza

maggiore, ma pure l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali

oppure un errore scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando

discende da un’informazione errata sulla quale l’amministrato avrebbe potuto

fondarsi in considerazione delle circostanze, conformemente al diritto alla

tutela della buona fede. La giurisprudenza ha ammesso che, per calcolare il

termine di ricorso, il destinatario di una decisione possa, in linea di

principio, fondarsi sulla data alla quale quest’ultima è stata adottata e

considerare, in buona fede, che la stessa non abbia potuto essergli spedita

prima di questa data. Se, tenendo conto del termine di spedizione dell’invio

tramite la Posta svizzera, il termine di ricorso è stato mancato di un giorno

perché la decisione è stata postdatata di un giorno, l’errore è scusabile.

Nella fattispecie in esame, secondo la Suprema Corte, la ricorrente aveva

considerato, a ragione, che una decisione spedita per raccomandata l’11.7.2006,

e che era stata oggetto di un invito a ritirare l’invio all’ufficio postale

competente, non potesse essere stata ritirata prima del 13.7.2006 (sentenza

8C_50/2007 del 4 settembre 2007).

Nel caso in esame, la

ricorrente non poteva in buona fede ritenere che il termine di ricorso

decorresse dalla data in cui aveva ritirato la decisione dalla casella postale.

A parte il fatto che la data di distribuzione di un invio per Posta A Plus è

facilmente determinabile attraverso il numero che si trova sulla busta

(sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.3 e giurisprudenza citata)

se non addirittura sulla stessa decisione, come nel caso concreto, l’insorgente

sapeva che la decisione era datata 10 giugno 2022. Non si vede su quali basi

potesse ritenere che la stessa fosse stata recapitata solo il 15 giugno 2022,

cioè ben cinque giorni dopo, per il solo fatto che l’aveva ritirata dalla

casella postale solo quel giorno. In queste circostanze, non si può certo

ritenere che sia stata indotta in errore dalla postdatazione della decisione.

3.

Il ricorso si rivela

conseguentemente irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: