80.2022.175
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, pretesa negligenza di un terzo cui era affidata la pratica fiscale
3 ottobre 2022Italiano7 min
contribuente dato seguito all’invito a giustificare il ritardo nella sua presentazione.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.175
80.2022.176
Lugano
3 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni, segretaria
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 luglio 2022 contro la decisione del 27 giugno 2022 in materia di IC-IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 2
marzo 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito UT) ha
notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020, allestita d’ufficio, non avendo il
contribuente presentato la dichiarazione d’imposta, malgrado una multa
disciplinare per violazione degli obblighi procedurali di fr. 540.- (inflitta
con decisione del 14 dicembre 2022).
B. In data 26 aprile
2022, il contribuente ha presentato la dichiarazione d’imposta 2020. L’UT ha
considerato l’inoltro della dichiarazione come un reclamo contro la decisione
di tassazione d’ufficio e, con scritto del 10 maggio 2022, ha attribuito al
reclamante un termine fino al 20 maggio 2022 per giustificare e documentare i
motivi della presentazione tardiva del reclamo, avvertendolo che altrimenti lo
stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con decisione del 27
giugno 2022, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, non avendo il
contribuente dato seguito all’invito a giustificare il ritardo nella sua presentazione.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente chiede comprensione
e la possibilità di rimediare all’errore da lui commesso e, di conseguenza,
essere tassato correttamente. Ammette di non aver rispettato i termini, ma
sostiene di essersi “affidato alle consulenze di una persona vicina che
purtroppo [lo] ha mal consigliato e al quale [ha] affidato la totale gestione
della pratica”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha
dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente contro la
decisione di tassazione d’ufficio del 2 marzo 2022, poiché tardivo. La Camera
si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni
caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT et art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
2.2
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Gli articoli 192 cpv. 5 LT
e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
2.3
Nella fattispecie, il
ricorrente è stato tassato d’ufficio poiché non ha inoltrato la Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2020, neppure dopo che, il 14 dicembre 2021, gli era stata
inflitta una multa di fr. 540.- per violazione degli obblighi procedurali
datata.
Secondo l’autorità di
tassazione, la decisione di tassazione d’ufficio è stata notificata al
contribuente il 2 marzo 2022. Il ricorrente non contesta tale circostanza.
Presentando la
dichiarazione fiscale 2020 in data 26 aprile 2022, il contribuente ha interposto
– di fatto – reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio. Se la
decisione è stata notificata il 2 marzo 2022, il termine di reclamo è scaduto
il 1° aprile 2022. Di conseguenza, il reclamo era tardivo.
3.
3.1.
Invitato dall’UT a
giustificare il ritardo, il ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta.
Non essendoci dunque alcun motivo di restituzione del termine, l’UT ha dunque
legittimatamene dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal ricorrente.
Pertanto, la decisione impugnata merita conferma.
4.
4.1.
Con lettera del 10 maggio
2022, l’Ufficio di tassazione ha attribuito al reclamante un termine di dieci
giorni per giustificare e documentare i motivi dell’inosservanza del termine di
reclamo.
4.2
Secondo l’art. 192 cpv. 5
LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli
stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad
assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante.
Per
l’imposta federale diretta, l’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra
nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per
servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi
rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro
30.
giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.
Entro
il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è
cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei
termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato
tempestivamente (Locher, Kommentar
DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133
LIFD).
Di
principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è
l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del
17.12.2013, consid. 7.1.).
4.3
Come ricordato, il
contribuente non ha dato seguito alla richiesta dell’Ufficio di tassazione di
giustificare il ritardo nell’inoltro del reclamo. In queste circostanze,
l’autorità fiscale non poteva fare altro che dichiararlo irricevibile in quanto
intempestivo.
In ogni caso, anche il
motivo addotto con il ricorso alla Camera di diritto tributario non
giustificherebbe una restituzione del termine. Il ricorrente afferma infatti di
non aver potuto adempiere ai suoi obblighi procedurali, avendo “affidato la
totale gestione della pratica” ad una “persona vicina che purtroppo [lo]
ha mal consigliato”. A parte il fatto che non ha fornito alcuna prova del
mandato che avrebbe conferito ad una terza persona, il contribuente non ha mai
informato l’autorità dell’esistenza di una rappresentanza contrattuale. Se lo
avesse fatto, l’UT si sarebbe rivolto direttamente al suo rappresentante.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di
procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: