Lexipedia

Decisione

80.2022.175

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, pretesa negligenza di un terzo cui era affidata la pratica fiscale

3 ottobre 2022Italiano7 min

contribuente dato seguito all’invito a giustificare il ritardo nella sua presentazione.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.175

80.2022.176

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni, segretaria

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 luglio 2022 contro la decisione del 27 giugno 2022 in materia di IC-IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 2

marzo 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito UT) ha

notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020, allestita d’ufficio, non avendo il

contribuente presentato la dichiarazione d’imposta, malgrado una multa

disciplinare per violazione degli obblighi procedurali di fr. 540.- (inflitta

con decisione del 14 dicembre 2022).

B. In data 26 aprile

2022, il contribuente ha presentato la dichiarazione d’imposta 2020. L’UT ha

considerato l’inoltro della dichiarazione come un reclamo contro la decisione

di tassazione d’ufficio e, con scritto del 10 maggio 2022, ha attribuito al

reclamante un termine fino al 20 maggio 2022 per giustificare e documentare i

motivi della presentazione tardiva del reclamo, avvertendolo che altrimenti lo

stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con decisione del 27

giugno 2022, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, non avendo il

contribuente dato seguito all’invito a giustificare il ritardo nella sua presentazione.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente chiede comprensione

e la possibilità di rimediare all’errore da lui commesso e, di conseguenza,

essere tassato correttamente. Ammette di non aver rispettato i termini, ma

sostiene di essersi “affidato alle consulenze di una persona vicina che

purtroppo [lo] ha mal consigliato e al quale [ha] affidato la totale gestione

della pratica”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UT ha

dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente contro la

decisione di tassazione d’ufficio del 2 marzo 2022, poiché tardivo. La Camera

si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni

caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT et art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

2.2

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio

postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

Gli articoli 192 cpv. 5 LT

e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

2.3

Nella fattispecie, il

ricorrente è stato tassato d’ufficio poiché non ha inoltrato la Dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2020, neppure dopo che, il 14 dicembre 2021, gli era stata

inflitta una multa di fr. 540.- per violazione degli obblighi procedurali

datata.

Secondo l’autorità di

tassazione, la decisione di tassazione d’ufficio è stata notificata al

contribuente il 2 marzo 2022. Il ricorrente non contesta tale circostanza.

Presentando la

dichiarazione fiscale 2020 in data 26 aprile 2022, il contribuente ha interposto

– di fatto – reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio. Se la

decisione è stata notificata il 2 marzo 2022, il termine di reclamo è scaduto

il 1° aprile 2022. Di conseguenza, il reclamo era tardivo.

3.

3.1.

Invitato dall’UT a

giustificare il ritardo, il ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta.

Non essendoci dunque alcun motivo di restituzione del termine, l’UT ha dunque

legittimatamene dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal ricorrente.

Pertanto, la decisione impugnata merita conferma.

4.

4.1.

Con lettera del 10 maggio

2022, l’Ufficio di tassazione ha attribuito al reclamante un termine di dieci

giorni per giustificare e documentare i motivi dell’inosservanza del termine di

reclamo.

4.2

Secondo l’art. 192 cpv. 5

LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli

stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad

assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il

suo rappresentante.

Per

l’imposta federale diretta, l’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra

nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per

servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi

rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro

30.

giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

Entro

il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è

cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei

termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato

tempestivamente (Locher, Kommentar

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133

LIFD).

Di

principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è

l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del

17.12.2013, consid. 7.1.).

4.3

Come ricordato, il

contribuente non ha dato seguito alla richiesta dell’Ufficio di tassazione di

giustificare il ritardo nell’inoltro del reclamo. In queste circostanze,

l’autorità fiscale non poteva fare altro che dichiararlo irricevibile in quanto

intempestivo.

In ogni caso, anche il

motivo addotto con il ricorso alla Camera di diritto tributario non

giustificherebbe una restituzione del termine. Il ricorrente afferma infatti di

non aver potuto adempiere ai suoi obblighi procedurali, avendo “affidato la

totale gestione della pratica” ad una “persona vicina che purtroppo [lo]

ha mal consigliato”. A parte il fatto che non ha fornito alcuna prova del

mandato che avrebbe conferito ad una terza persona, il contribuente non ha mai

informato l’autorità dell’esistenza di una rappresentanza contrattuale. Se lo

avesse fatto, l’UT si sarebbe rivolto direttamente al suo rappresentante.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di

procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: