80.2022.18
Doppia imposizione intercantonale: ripartizione degli elementi imponibili, errori nei valori risultanti dalla ripartizione allestita da un altro cantone
27 aprile 2022Italiano30 min
dichiarazione fiscale per il periodo 2018, i contribuenti attribuivano agli immobili
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.18
80.2022.19
Lugano
27 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 gennaio 2022 contro la decisione del 22 dicembre 2021 in materia di IC
e IFD 2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e __________,
__________sono proprietari dei seguenti beni immobiliari:
·
part. __________/__________ RFD di ____________________;
·
part. __________ RFD di Lugano-Breganzona;
·
PPP __________/__________ + part. __________ RFD di __________;
·
Immobile sito in loc. __________, in __________ Italia;
·
part. __________ e __________ RFD di __________ (due quote di
comproprietà del 25% ciascuna);
·
part. __________ RFD di __________ (quota di comproprietà del 50%).
B. Nella
dichiarazione fiscale per il periodo 2017, i contribuenti attribuivano agli
immobili situati nel Canton Ticino il valore locativo e le spese di
manutenzione seguenti:
__________ __________
__________
__________ __________
Valore locativo
24'000
Pigioni
46'570
28’670
Deduzione spese effettive
11’679
Deduzione spese forfetarie
4'800
9'314
Reddito netto
19'200
37'256
16’991
Nella
dichiarazione fiscale per il periodo 2018, i contribuenti attribuivano agli immobili
situati nel Canton Ticino il valore locativo e le spese di manutenzione
seguenti:
__________ __________
__________
__________ __________
Valore locativo
26'000
Pigioni
25’200
27’941
Deduzione spese effettive
13’188
8’803
Deduzione spese forfetarie
5’040
Reddito netto
19'200
20’160
19’138
C. a.
Con due decisioni del 24
febbraio 2021, l’Ufficio di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) ha notificato
ai contribuenti le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2017 e 2018.
b.
Per quanto concerne il
periodo 2017, il reddito imponibile è stato stabilito in fr. 492'000.- per l’IC
e in fr. 532'000.- per l’IFD e quello determinante per l’aliquota in
fr. 510'000.- per l’IC e in fr. 531'700.- per l’IFD. La sostanza
imponibile ai soli fini dell’IC è stata determinata in fr. 873'000.- e quella
determinante per l’aliquota in fr. 1'067'000.-.
L’autorità fiscale
aveva aumentato il valore locativo della casa primaria (part. __________ RFD di
Lugano) da fr. 24'000.- a fr. 26'000.-. Per il resto, aveva ripreso i
redditi e le spese immobiliari dichiarati.
c.
Per quanto concerne il
periodo 2018, il reddito imponibile è stato stabilito in fr. 362'500.- per l’IC
e in fr. 401'000.- per l’IFD e quello determinante per l’aliquota in fr.
379'000.- per l’IC e di fr. 400'700.- per l’IFD. La sostanza imponibile ai
soli fini dell’IC è stata determinata in fr. 772'000.- e quella determinante
per l’aliquota in fr. 951'000.–.
L’autorità fiscale aveva
ridotto le spese di manutenzione degli immobili a complessivi fr. 18'206.-,
argomentando che per il mapp. n. __________ non erano state ammesse in
deduzione le “spese di manutenzione giardino e bagno turco secondo le
disposizioni in vigore”.
D. Con reclamo del 24
marzo 2021, i contribuenti hanno impugnato le decisioni di tassazione IC/IFD
2017 e IC/IFD 2018.
Oltre ad una censura
concernente una ripresa sul reddito da attività indipendente, i reclamanti hanno
contestato l’aumento dei redditi immobiliari, ipotizzando una ripresa errata
dei redditi relativi agli immobili situati nel Canton Grigioni, cosa che
avrebbe provocato una doppia imposizione intercantonale. Per il periodo fiscale
2018, lamentavano inoltre la mancata deduzione integrale delle spese di
manutenzione dell’immobile di __________. Un’ulteriore censura concerneva
l’imposizione di un immobile che era intestato all’avv. RI 1 solo a titolo
fiduciario.
In seguito a una richiesta
di documentazione inviata loro il 27 ottobre 2021, con scritto del 6 dicembre
2021, i reclamanti hanno trasmesso le decisioni di tassazione del Canton
Grigioni per i periodi fiscali 2017 e 2018, oltre a documenti contabili
dell’attività indipendente.
E. Con decisioni del 22
dicembre 2021, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo.
Se, da un lato, ha
stralciato l’immobile detenuto dal reclamante a titolo fiduciario, dall’altro,
l’autorità ha confermato il reddito dell’attività lucrativa indipendente.
Per quanto concerne la
deduzione delle spese immobiliari relative agli immobili di Lugano, ha aumentato
quelle del periodo fiscale 2018 da fr. 18'206.- a fr. 19'054.-, rettificando
poi i valori relativi agli immobili situati nel Canton Grigioni, riprendendoli
dal riparto intercantonale allestito dall’autorità di tassazione di quel
Cantone.
F.
a.
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le decisioni di
tassazione IC/IFD 2017 e 2018, chiedendo “di modificare sia l’imponibile sia
la cifra determinante per l’aliquota sia per l’IC che per l’IFD, ed anche per i
calcoli delle aliquote e riparti intercantonali”.
b.
Riguardo
alla tassazione IC/IFD 2017, il ricorrente dichiara di avere erroneamente
indicato una “deduzione forfettaria dal reddito (locativo) dell’immobile
part. __________ RFD __________” e allega pertanto la distinta delle spese
effettive pari a fr. 7'600.- invece delle spese forfettarie di
fr. 4'800.-. Inoltre, lamenta che, nel calcolo del reddito immobiliare
grigionese ai fini dell’aliquota, l’UT si sia distanziato dagli accertamenti
dell’autorità fiscale grigionese e chiede che i redditi derivanti dagli
immobili di __________ e __________ siano ridotti da fr. 18'530.- a fr. 13'900.-.
c.
Riguardo alla tassazione
IC/IFD 2018, secondo il ricorrente l’autorità fiscale avrebbe “ingiustamente
decurtato senza motivazione dalle spese richieste in deduzione (complessive
CHF 21'991) dal reddito degli immobili di __________”. Inoltre, egli
stesso dichiara di avere “dimenticato di indicare il costo
dell’assicurazione immobiliare dell’immobile part. __________ RFD __________,
che invece allega al presente ricorso, chiedendone pure la deduzione”.
Inoltre, chiede che i
redditi derivanti dagli immobili grigionesi siano ridotti da fr. 18'343.- a fr.
15'600.-, conformemente alla decisione di riparto allestita dal fisco del
Cantone di situazione degli immobili. per l’aliquota ticinese”.
G. Con osservazioni del
25 gennaio 2022, l’UT si è così espresso:
Relativamente alle spese di manutenzione immobili 2017
e 2018 aggiuntive chieste in sede di ricorso non presentiamo osservazioni
particolari rimettendoci alla decisione che la camera vorrà prendere,
proponiamo però l’applicazione dell’art. 231 cpv. 3 LT.
Per quanto riguarda le spese di manutenzione 2018 non
sono state concesse le spese relative alla manutenzione giardino (Fr. 2519) e
l’abbonamento annuale di gestione caldaia (Fr. 418). In considerazione della
natura degli abbonamenti di gestione/manutenzione proponiamo di concedere spese
aggiuntive per Fr. 208 (ovvero il 50% di Fr. 418 della spesa per
l’abbonamento). A questo importo andrà eventualmente aggiunta la quota di spese
chieste in sede di ricorso.
Infine a proposito degli elementi utili alla
determinazione dell’aliquota riteniamo che il contribuente abbia frainteso
l’applicazione delle norme in questione, infatti non è possibile aggiungere il
reddito imponibile derivante dal calcolo dell’altro cantone, ma va considerato
l’insieme degli elementi imponibili in base alle decisioni del cantone di
situazione dell’immobile, quindi applicate le norme e le deduzioni cantonali ed
infine applicate le regole di riparto intercantonale. Cosa che è stata fatta in
maniera corretta, infatti reddito e sostanza degli immobili del Canton Grigioni
corrispondono ai valori dei riparti forniti, dati che si evincono in maniera
chiara dal riparto intercantonale.
Diritto
I. Spese di manutenzione degli
immobili
1. 1.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione
da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la LT
ha recepito questa modifica a partire dal 1° gennaio 2020).
La Divisione delle
contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta
“prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come risulta dalla
Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011.
1.2.
Per
costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,
senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano
l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p.
787);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais
de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe
e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione
servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde
alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego
limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire
l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle
esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno
deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di
comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.
Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi
o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la
medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT
II-1997 n. 4t).
1.3.
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le
spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali
(cfr. art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e
spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese
che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore
dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese
volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a
salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la
prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una
suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.
7/2020 dell’aprile 2020, in vigore dal 1.1.2020).
Fanno eccezione unicamente
gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione
dell’ambiente (art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti
che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di
energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS
642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno
sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad
incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012
del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318). In sintesi, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la
situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest’ultimo. In
base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l’immobile
ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito
dell’intervento (sentenze TF 2C_450/2020 del 15.9.2020 consid. 4.1.; 2C_1166/2016
e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 2; 2C_251/2016 del 30.12.2016 consid.
3.2.; sentenze 2C_558/2016 e 2C_559/2016 del 24.10.2017 consid. 2).
1.4.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).
La deduzione complessiva ammonta:
·
al 10% del reddito lordo delle pigioni
e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale
al massimo a 10 anni prima;
·
al 20% del reddito lordo delle pigioni
e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più
di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
2. 2.1.
In primo luogo, il
ricorrente chiede che vengano dedotte le spese effettive, sostenute per la
manutenzione del mapp. n. __________ RFD di __________. I contribuenti stessi
avevano tuttavia fatto valere la deduzione forfetaria, nella dichiarazione
d’imposta, e neppure con il reclamo avevano postulato la deduzione delle spese
effettive.
2.2.
2.2.1.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione.
L’art. 230 LT precisa poi
che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito
in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte
delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta.
Per quanto attiene
all’imposta federale diretta, anche l’art. 142 cpv. 4 LIFD dispone che,
nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso abbia le medesime
attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
Per l’art. 229 cpv. 1
LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi
sui risultati dell’inchiesta.
2.2.2.
Nella misura in cui la
Camera di diritto tributario dispone di un pieno potere cognitivo, nuove
allegazioni di fatto, come pure nuovi mezzi di prova sono, di principio,
ammissibili (Casanova/Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 13 ad art. 142 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Besuch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,
n. 9 e segg. ad art. 142 LIFD).
La Camera di diritto
tributario può pertanto entrare nel merito della richiesta del contribuente,
espressa unicamente in sede di ricorsuale, di poter dedurre le spese di
manutenzione effettive.
2.3.
2.3.1.
Nel caso in esame, le
spese di manutenzione devono essere distinte dalle spese di gestione.
2.3.2.
Le spese di gestione di un
immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il
riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e
la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente,
alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su
una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come
si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e
riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi
accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel
quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito
compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la
propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.
es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 e giurisprudenza e
dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005,
n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502
consid. 2.5).
2.3.3.
Anche
la Circolare n. 7/2020 della Divisione cantonale delle contribuzioni distingue,
nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza
privata destinati all’abitazione primaria o secondaria del contribuente (e
quindi imposti in base al valore locativo) e immobili locati a terzi (e quindi
imposti in base al reddito conseguito): in caso di imposizione del valore
locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché costituiscono spese
per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia. Ma anche nel caso in
cui l’immobile è locato a terzi, le spese in questione non dovrebbero più
figurare fra le spese chieste in deduzione dal proprietario dell’immobile. Di
regola infatti le spese accessorie non sono incluse nella pigione ma vengono
pagate separatamente dagli inquilini.
La deduzione è ammessa solo se le spese
accessorie sono comprese nella pigione (pigione “tutto compreso”). La Circolare
menziona in particolare le spese di gestione seguenti:
- le
spese d’acqua potabile e d’acqua industriale;
- le
spese per le revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio
revisione impianti (ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento,
bruciatore, climatizzazione, lavatrice, ecc.);
- le
spese per la disinfezione e disinfestazione;
- le
spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione;
- le
spese di illuminazione e pulizia scale e vani comuni;
- le
spese per la manutenzione corrente del giardino;
- le
spese per l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento e le spese per il
riscaldamento in genere;
- le
spese di servizio di portineria e di custodia;
- le
spese per lo sgombero della neve;
- le
spese d’elettricità;
- le
spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle
piscine;
- le
spese di mantenimento corrente dell’appartamento (sostituzione di lampadine,
pulizia, mobilio,...).
(cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020,
cifra 3.3).
2.3.4.
Nel caso di specie, l’immobile
sito sul mapp. __________ RFD __________ è l’abitazione primaria del ricorrente
e della sua famiglia. È pertanto esclusa la deduzione delle spese di gestione.
2.4.
Oltre a ciò, di regola
sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il
principio della periodicità. Anche nel caso in cui la durata del lavoro si
estenda su diversi periodi, di regola è la data di pagamento della fattura ad
essere determinante. Poco importa invece che si tratti di fatture d’acconto per
lavori eseguiti l’anno successivo, solo gli acconti liberi (versati all’infuori
di una fattura) non sono deducibili nel relativo periodo di computo (sentenza
CDT n. 80.2015.202 del 23 agosto 2016, consid. 1.3).
2.5.
Per l’anno fiscale 2017, i
ricorrenti hanno fatto valere la deduzione delle spese di manutenzione
effettive per il mapp. __________ RFD __________ (costruito nel 2001). Nella
dichiarazione d’imposta era stato indicato un valore forfettario di spese di
manutenzione e gestione di fr. 4'800.-, mentre, secondo i contribuenti, le
spese effettive ammontano a fr. 7'600.-.
Le
spese effettive fatte valere sono le seguenti:
·
Premio assicurazione stabile (__________
SA, Basilea)
1'543.00
·
Intervento di sostituzione
sifone lavabo e pulizia dello scarico (__________, Vezia)
140.90
·
Abbonamento annuale caldaia (__________,
Vilters-Wangs)
410.50
·
Lavori di manutenzione giardino,
quali taglio siepi, sgombero vegetali, taglio erba e potatura (__________
Sagl, Ponte Capriasca)
3'048.85
·
Intervento per riempire e
spurgare l’impianto di riscaldamento (__________, Vezia)
86.40
·
Lavori di manutenzione giardino,
quali taglio siepi, sgombero vegetali (__________ Sagl, Ponte Capriasca)
2'164.30
·
“Elettrodo d7x95 D3 45° +
isolamento” (__________, Vilters-Wangs):
97.35
·
Pulizia focolare e canna fumaria
(__________ SA, Breganzona)
108.00
2.6.
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili
dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del
contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.
4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto
concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure
documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).
2.7.
2.7.1.
Si tratta di verificare se
le spese fatte valere dal ricorrente siano deducibili quali spese di
manutenzione dell’immobile.
2.7.2.
Premio assicurazione
stabile
I ricorrenti allegano
costi di fr. 1'543.60.- legati alla stipulazione di un contratto di assicurazione
dello stabile con __________ SA, Basilea. La fattura allegata datata 28 luglio
2017 è corredata da una ricevuta di pagamento.
Secondo la Circolare
7/2020, i premi per l’assicurazione di stabili sono spese di manutenzione
deducibili dal reddito immobiliare.
Questa spesa deve pertanto
essere riconosciuta.
2.7.3.
Intervento di
sostituzione sifone lavabo e pulizia dello scarico
La fattura di __________,
Vezia, di fr. 140.90, indica la data 21 dicembre 2016. I contribuenti non
hanno allegato i giustificativi di pagamento che indichino che il pagamento è
stato effettuato nel 2017 (nessuna ricevuta di pagamento).
Dovendosi attenere alla
data indicata sulla fattura, la spesa non rientra nel periodo fiscale 2017 e
non può essere presa in considerazione a titolo di deduzione.
2.7.4.
Abbonamento annuale
caldaia
La fattura di __________,
Vilters-Wangs, di fr. 410.50 datata 6 luglio 2017, indica un abbonamento
annuale per la revisione della caldaia.
Secondo la Circolare
7/2020, la revisione del bruciatore e della caldaia (compresi gli abbonamenti
di revisione e controllo fumi) sono spese di gestione e pertanto non sono
deducibili nel caso di specie.
2.7.5.
2.7.5.1.
Lavori di manutenzione
giardino
Le fatture dei lavori di __________
Sagl, Ponte Capriasca, datate 13 gennaio 2017 e 1° settembre 2017, di totali
fr. 5'213.15 comprendono lavori di taglio siepi private, sgombero
vegetali, taglio erba scarpate, taglio erba, potatura olivi e pulizia aiola
entrata, tosasiepi e saldatura pergola. I ricorrenti hanno allegato le ricevute
di pagamento.
2.7.5.2.
Secondo
la circolare 7/2020, i lavori di manutenzione ricorrente, falciatura dell’erba,
potatura annua delle piante, concimazione, sostituzione dei fiori sono spese di
gestione non sono pertanto deducibili.
Nello stesso senso si è
espresso anche il Tribunale federale, sottolineando come i costi per la
manutenzione del giardino rientrino fra i costi per il mantenimento personale e
non siano pertanto costi per il conseguimento del reddito, nella misura in cui
non servono alla manutenzione di un immobile bensì ad abbellire il giardino e
quindi a soddisfare esigenze personali del contribuente (sentenza n. 2C_279/2015
del 30.10.2015 consid. 3 4.2).
2.7.5.3.
Dalla fattura prodotta
dall’insorgente non emergono interventi che siano serviti alla manutenzione in
senso stretto dell’immobile, come per esempio alla riparazione di muri o
recinzioni. I relativi costi non sono pertanto deducibili. Il risultato non
cambierebbe anche volendo ammettere che la voce “saldatura pergola” si
riferisca a una riparazione, qualificabile come manutenzione in senso stretto.
In ogni caso, infatti, come si dirà, le spese effettive sono inferiori rispetto
alla deduzione forfetaria.
2.7.6.
Intervento per riempire
e spurgare l’impianto di riscaldamento
Dalla fattura allegata
emessa da __________, Lugano, del 23 gennaio 2017, di fr. 86.40, non
sembra trattarsi di una riparazione, ma piuttosto di un semplice intervento
periodico per garantire il funzionamento dell’impianto.
In considerazione
dell’ammontare della spesa, la stessa può essere ammessa in deduzione.
2.7.7.
Elettrodo d7x95 D3 45°
+ isolamento
La fattura di __________,
Vilters-Wangs, di fr. 97.35, datata 10 ottobre 2017, indica un intervento nominato
come “ELETTRODO D7X95 D3 45° + ISOLAMENTO”. L’intervento non è compreso nel
contratto di abbonamento della caldaia. Dalla fattura non è chiaro che tipo di
intervento sia stato fatto, eventualmente si potrebbe pensare che sia la
riparazione/sostituzione di un elettrodo.
Anche in questo caso,
visto l’ammontare della spesa, la stessa può essere dedotta senza ulteriori
approfondimenti.
2.7.8.
Pulizia
focolare e canna fumaria
La
fattura di __________ SA, Breganzona, datata 27 novembre 2017, di
fr. 108.-, indica lavori di pulizia del focolare e della canna fumaria.
Secondo la Circolare
7/2020 le prestazioni dello spazzacamino sono spese di gestione e non possono
essere dedotte in questo caso.
2.7.9.
La quota di spese effettive
deducibili comprende pertanto l’intervento per riempire e spurgare l’impianto
di riscaldamento (fr. 86.40), l’elettrodo d7x95 D3 45° + isolamento (fr. 97.35)
e l’assicurazione dello stabile (fr. 1'543.60), per un totale di fr. 1'727.35.
Questo importo è nettamente inferiore alle spese forfettarie ammesse dall’UT
(fr. 5'200.–). Per economia procedurale, si rinuncia ad interpellare
l’insorgente, per verificare la sua volontà di fruire comunque della deduzione
delle spese effettive.
La deduzione delle spese
richieste dai contribuenti è pertanto respinta e il reddito immobiliare netto
Considerandi
II di fr. 37’791.- per gli immobili di Lugano, calcolato dall’UT, è
confermato.
3.
3.1.
I ricorrenti censurano
inoltre il mancato accoglimento di tutte le “spese richieste in deduzione
(complessive CHF 21'991) dal reddito degli immobili di Lugano per l’anno
fiscale 2018”. Inoltre i ricorrenti indicano di aver dimenticato di
indicare il costo dell’assicurazione immobiliare dell’immobile sito sulla part.
__________ RFD di __________.
3.2
Per
quanto concerne il mapp. n. __________ di __________, i contribuenti avevano
fatto valere i seguenti costi:
·
Lavori di pittura (__________ Sagl,
Pambio-Noranco):
7’162
·
Manutenzione aria condizionata (__________
SA, Bioggio):
243.
·
Manutenzione pannello solare e
manutenzione luci esterne (__________ SA, Lugano):
326.
·
Manutenzione pannello solare (__________,
Vilters-Wangs):
489.
·
Manutenzione caldaia (__________ AG, Vilters-Wangs):
418.
·
Manutenzione caldaia (__________
AG, Vilters-Wangs):
279.
·
Manutenzione lavatrice (__________,
Lamone):
143.
·
Manutenzione tapparelle (__________,
Vezia):
182.
·
Lavori di manutenzione giardino,
quali taglio siepi, sgombero vegetali, taglio erba e potatura (__________
Sagl, Ponte Capriasca):
2'519
·
Manutenzione vasca idromassaggio
e sostituzione del rubinetto del giardino (__________, Vezia):
1'427
Totale
13’188
Con la decisione
impugnata, l’UT ha ammesso in deduzione tutte le spese in questione, ad
eccezione di quelle per l’abbonamento generale di gestione della caldaia (fr.
418.-) e per la manutenzione del giardino (fr. 2'519.-), per un totale di fr.
10'251.-.
3.3
Abbonamento annuale
caldaia e manutenzione caldaia
La fattura di __________
AG, Vilters-Wangs, di fr. 417.55 datata 11 luglio 2018, indica un
abbonamento annuale per la revisione della caldaia.
Secondo la Circolare
7/2020, la revisione del bruciatore e della caldaia (compresi gli abbonamenti
di revisione e controllo fumi) sono spese di gestione e pertanto non sono
deducibili nel caso di specie (v. anche supra, consid. 2.7.4).
Lavori di manutenzione
giardino
La fattura dei lavori di __________
Sagl, Ponte Capriasca, datata 28 maggio 2018, di fr. 5'213.15 comprende
lavori di taglio siepi, sgombero vegetali, taglio erba e potatura olivi.
Secondo la Circolare
7/2020, i lavori di manutenzione ricorrente, falciatura dell'erba, potatura
annua delle piante, concimazione, sostituzione dei fiori sono spese di gestione
non sono pertanto deducibili.
Premio assicurazione
stabile
I ricorrenti allegano
costi di fr. 1'541.20 legati alla stipulazione di un contratto di assicurazione
dello stabile con __________ SA, Basilea. La fattura è datata 21 luglio 2018.
Secondo la Circolare
7/2020, i premi per l’assicurazione di stabili sono spese di manutenzione
deducibili dal reddito immobiliare.
Questa spesa deve pertanto
essere riconosciuta (v. anche supra, consid. 2.7.2).
3.2
Rispetto alle spese
ammesse dall’autorità di tassazione, può essere dedotto anche il premio per l’assicurazione
dello stabile (fr. 1'541.20). Ne consegue che le spese effettive ammesse
in deduzione ammontano a fr. 11'792.-.
Le spese di manutenzione degli
immobili di Lugano si elevano di conseguenza a fr. 20'595.-. A quelle del mapp.
n. __________ devono infatti essere aggiunte le spese relative alla
manutenzione del mapp. __________, che corrispondono a fr. 8'803.-, come
richiesto dagli stessi contribuenti nella dichiarazione d’imposta presentata.
II. Reddito degli immobili
situati nel Canton Grigioni
4.
4.1.
I ricorrenti censurano
anche una difformità fra i redditi degli immobili siti nel Canton Grigioni,
secondo la ripartizione intrapresa dal fisco ticinese e quella delle autorità
grigionesi. Per l’anno fiscale 2017 l’autorità fiscale grigionese avrebbe commisurato
in fr. 13'900.- “i redditi derivanti dagli immobili di __________ e __________”,
mentre l’autorità fiscale ticinese avrebbe stabilito un valore di
fr. 18'530.-. Per l’anno fiscale 2018, il reddito secondo la decisione del
Canton Grigioni ammonterebbe a fr. 15'600.- e quello stabilito
dall’autorità fiscale ticinese a fr. 18'343.-.
4.2
Le persone fisiche sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT).
Secondo l’art. 5 cpv. 1
LT, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso
non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi
siti fuori Cantone. L’art. 5 cpv. 3 LT prevede che, nelle relazioni
intercantonali e internazionali, siano applicabili i principi del diritto
federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.
Nella misura in cui il
diritto tributario cantonale non contiene disposizioni che delimitino il
diritto di imporre del Cantone di domicilio, sono le norme di conflitto
elaborate dal Tribunale federale nell'ambito dell’articolo 127 cpv. 3 Cost. a
determinare quando e in quale misura il Cantone di domicilio debba rinunciare
alla sua pretesa fiscale, in sé illimitata, a favore di una pretesa fiscale
limitata di un altro Cantone. In caso di collisione tra le pretese fiscali del Cantone
del domicilio e del Cantone di situazione degli immobili, si applica la regola
secondo cui gli immobili e i relativi redditi sono riservati all'imposizione
esclusiva del Cantone di situazione degli immobili. Quest’ultimo deve ammettere
in deduzione le spese direttamente legate ai redditi e agli utili
dell'immobile, come pure una quota proporzionale dei debiti e degli interessi
passivi. Gli altri redditi e le altre spese del contribuente devono essere
presi in considerazione solo per la determinazione dell'aliquota, senza
tuttavia che ne derivi un vantaggio o uno svantaggio per il contribuente (sentenza
TF 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
4.3
Nella fattispecie,
l’autorità fiscale ticinese ha ripreso dalle decisioni di tassazione del
Cantone di situazione degli immobili sia i redditi sia le spese di manutenzione
relativi agli immobili di __________ e di __________. Il fatto che il reddito
immobiliare netto differisca dipende dalla diversa ripartizione degli interessi
passivi, che risulta dal confronto fra le ripartizioni degli elementi
imponibili intraprese dal fisco ticinese e da quello grigionese.
Non compete certamente
all’autorità fiscale né a quella giudiziaria ticinesi la verifica della
legalità delle decisioni adottate dal fisco del Canton Grigioni. Ci si limiterà
pertanto ad accertare la conformità alla legge e alla giurisprudenza delle
decisioni dell’autorità fiscale del Canton Ticino.
4.4
Periodo fiscale 2017
4.4.1
Gli attivi imponibili nel
Canton Ticino avevano un valore di ripartizione al 31.12.2017 di fr.
3'095'781.-, quelli nel Canton Grigioni di fr. 753'250.- e quelli in
Italia di fr. 41'000.-. La proporzione era pertanto la seguente: il 79.58%
degli attivi sono stati attribuiti al Canton Ticino, il 19.37% al Canton
Grigioni e il 1.05% all’Italia.
Va ricordato in questo
contesto che la sostanza immobiliare è generalmente presa in considerazione per
il suo valore di ripartizione: fondandosi su dichiarazioni e dati statistici
raccolti nei Cantoni, la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) fissa
regolarmente dei coefficienti per la valutazione degli immobili nell’ambito della
ripartizione intercantonale. Il valore preso in considerazione a tal fine
(chiamato valore di ripartizione) rappresenta in generale una percentuale del
valore fiscale cantonale. La presa in considerazione del valore di ripartizione
ha come scopo un’identica valutazione degli immobili, al fine di garantire una
ripartizione completa di tutti gli interessi passivi e di tutti i debiti (de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 227 ss.).
Nel caso in esame, i
valori di stima dei Cantoni Ticino e Grigioni sono stati convertiti in valori
di ripartizione, applicando un coefficiente del 115%.
Per motivi non conosciuti,
l’Amministrazione fiscale del Canton Grigioni, nella sua ripartizione degli
elementi imponibili, ha attribuito agli immobili siti nel Canton Ticino un
valore di stima di fr. 1'704'225.- e un valore di ripartizione di fr.
1'959'859.-. È tuttavia inevitabile che ciò abbia comportato una diversa
ripartizione dei debiti e degli interessi passivi.
4.4.2
Gli interessi passivi sono
stati ripartiti in base al valore degli attivi.
Va sottolineato che
l’ammontare dei debiti al 31.12.2017 (fr. 2'453'974.-) e degli interessi pagati
nel corso del 2017 (fr. 30'306.-) corrispondono ai valori indicati dagli stessi
contribuenti nella loro dichiarazione d’imposta. Non è noto per quale ragione
la decisione adottata dall’Amministrazione fiscale del Canton Grigioni abbia
quantificato i debiti in fr. 1'400'000.- e gli interessi passivi in fr. 41'723.-.
È evidente tuttavia che anche tale divergenza si ripercuota sulla ripartizione
degli interessi passivi.
Secondo la decisione
dell’autorità ticinese, gli interessi sono stati così ripartiti:
fr. 24'118.- (il 79.58% di 30'306.-) al Canton Ticino, fr. 5'870.-
(il 19.37% di 30'306.-) al Canton Grigioni e fr.318.- (il 1.05% di
30'306.-) all’Italia.
Nel Canton Ticino, i
proventi da sostanza ammontavano di conseguenza a fr. 79'317.-, nel Canton
Grigioni a fr. 24'400.- e in Italia a fr. 0.-.
Il reddito da sostanza
netto corrisponde pertanto a fr. 55'199.- per il Canton Ticino, a
fr. 18'530.- per il Canton Grigioni e a fr. 318.- per l’Italia.
4.4.3
Alla luce di ciò, il
reddito netto della sostanza immobiliare situata nel Canton Grigioni, ai fini
dell’aliquota ticinese, è stato correttamente calcolato dall’autorità fiscale
in fr. 18'530.–.
4.5
Periodo fiscale 2018
Gli attivi imponibili nel
Canton Ticino avevano un valore di ripartizione al 31.12.2018 di fr. 2'979’980.-,
quelli nel Canton Grigioni di fr. 753’250.- e quelli in Italia di
fr. 41'000.-. La proporzione era pertanto la seguente: il 78.95% degli
attivi sono stati attribuiti al Canton Ticino, il 19.96% al Canton Grigioni e
il 1.09% all’Italia. Come per il periodo fiscale precedente, l’Amministrazione
fiscale del Canton Grigioni, nella sua ripartizione degli elementi imponibili,
ha attribuito agli immobili siti nel Canton Ticino un valore di stima di fr.
1'704'225.- e un valore di ripartizione di fr. 1'959'859.-, cosa che spiega la
diversa ripartizione dei debiti e degli interessi passivi.
Gli interessi passivi sono
stati ripartiti in base al valore degli attivi.
Va sottolineato che
l’ammontare dei debiti al 31.12.2018 (fr. 2'454’002.-) e degli interessi pagati
nel corso del 2018 (fr. 28’534.-) corrispondono ai valori indicati dagli stessi
contribuenti nella loro dichiarazione d’imposta. Diversi gli importi risultanti
dalla decisione del fisco grigionese: debiti fr. 1'200'000.- e interessi
passivi fr. 35'000.-.
Secondo la decisione
dell’autorità ticinese, gli interessi sono stati così ripartiti:
fr. 22’528.- (il 78.95% di 28’534.-) al Canton Ticino, fr. 5'695.-
(il 19.96% di 28’534.-) al Canton Grigioni e fr.311.- (il 1.09% di 28’534.-)
all’Italia.
Nel Canton Ticino, i
proventi da sostanza ammontavano di conseguenza a fr. 59’073.-, nel Canton
Grigioni a fr. 24'400.- e in Italia a fr. 0.-.
Il reddito da sostanza
netto corrisponde pertanto a fr. 36’544.- per il Canton Ticino, a
fr. 18'706.- per il Canton Grigioni e a fr. 311.- per l’Italia.
Alla luce di ciò, il
reddito netto della sostanza immobiliare situata nel Canton Grigioni, ai fini
dell’aliquota ticinese, è stato correttamente calcolato dall’autorità fiscale in
fr. 18'706.-.
4.6
In merito alla
commisurazione del reddito della sostanza immobiliare sita nel Canton Grigioni,
il ricorso è conseguentemente respinto.
5.
Il ricorso è accolto
in misura molto parziale.
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2017, è totalmente respinto. In relazione al periodo fiscale
2018, alle spese di manutenzione del mapp. n. __________ già ammesse in
deduzione dall’autorità fiscale, è aggiunto il premio per l’assicurazione dello
stabile (fr. 1'541.20). Per il resto, le decisioni impugnate sono confermate.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente. Infatti,
le spese di manutenzione aggiunte a quelle già dedotte sono state fatte valere
per la prima volta con il ricorso. Si applica pertanto l’art. 231 cpv. 3 LT,
secondo cui la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste totalmente
o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli
obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella
procedura di tassazione o di reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne il periodo fiscale 2017 il ricorso è respinto.
1.2. Nella
misura in cui concerne il periodo fiscale 2018 il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dopo reclamo del 22 dicembre 2021 è riformata nel
senso che la deduzione delle spese di manutenzione degli immobili situati a __________
è aumentata a fr. 20'595.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 3’080.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: