Lexipedia

Decisione

80.2022.18

Doppia imposizione intercantonale: ripartizione degli elementi imponibili, errori nei valori risultanti dalla ripartizione allestita da un altro cantone

27 aprile 2022Italiano30 min

dichiarazione fiscale per il periodo 2018, i contribuenti attribuivano agli immobili

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.18

80.2022.19

Lugano

27 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 gennaio 2022 contro la decisione del 22 dicembre 2021 in materia di IC

e IFD 2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e __________,

__________sono proprietari dei seguenti beni immobiliari:

·

part. __________/__________ RFD di ____________________;

·

part. __________ RFD di Lugano-Breganzona;

·

PPP __________/__________ + part. __________ RFD di __________;

·

Immobile sito in loc. __________, in __________ Italia;

·

part. __________ e __________ RFD di __________ (due quote di

comproprietà del 25% ciascuna);

·

part. __________ RFD di __________ (quota di comproprietà del 50%).

B. Nella

dichiarazione fiscale per il periodo 2017, i contribuenti attribuivano agli

immobili situati nel Canton Ticino il valore locativo e le spese di

manutenzione seguenti:

__________ __________

__________

__________ __________

Valore locativo

24'000

Pigioni

46'570

28’670

Deduzione spese effettive

11’679

Deduzione spese forfetarie

4'800

9'314

Reddito netto

19'200

37'256

16’991

Nella

dichiarazione fiscale per il periodo 2018, i contribuenti attribuivano agli immobili

situati nel Canton Ticino il valore locativo e le spese di manutenzione

seguenti:

__________ __________

__________

__________ __________

Valore locativo

26'000

Pigioni

25’200

27’941

Deduzione spese effettive

13’188

8’803

Deduzione spese forfetarie

5’040

Reddito netto

19'200

20’160

19’138

C. a.

Con due decisioni del 24

febbraio 2021, l’Ufficio di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) ha notificato

ai contribuenti le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2017 e 2018.

b.

Per quanto concerne il

periodo 2017, il reddito imponibile è stato stabilito in fr. 492'000.- per l’IC

e in fr. 532'000.- per l’IFD e quello determinante per l’aliquota in

fr. 510'000.- per l’IC e in fr. 531'700.- per l’IFD. La sostanza

imponibile ai soli fini dell’IC è stata determinata in fr. 873'000.- e quella

determinante per l’aliquota in fr. 1'067'000.-.

L’autorità fiscale

aveva aumentato il valore locativo della casa primaria (part. __________ RFD di

Lugano) da fr. 24'000.- a fr. 26'000.-. Per il resto, aveva ripreso i

redditi e le spese immobiliari dichiarati.

c.

Per quanto concerne il

periodo 2018, il reddito imponibile è stato stabilito in fr. 362'500.- per l’IC

e in fr. 401'000.- per l’IFD e quello determinante per l’aliquota in fr.

379'000.- per l’IC e di fr. 400'700.- per l’IFD. La sostanza imponibile ai

soli fini dell’IC è stata determinata in fr. 772'000.- e quella determinante

per l’aliquota in fr. 951'000.–.

L’autorità fiscale aveva

ridotto le spese di manutenzione degli immobili a complessivi fr. 18'206.-,

argomentando che per il mapp. n. __________ non erano state ammesse in

deduzione le “spese di manutenzione giardino e bagno turco secondo le

disposizioni in vigore”.

D. Con reclamo del 24

marzo 2021, i contribuenti hanno impugnato le decisioni di tassazione IC/IFD

2017 e IC/IFD 2018.

Oltre ad una censura

concernente una ripresa sul reddito da attività indipendente, i reclamanti hanno

contestato l’aumento dei redditi immobiliari, ipotizzando una ripresa errata

dei redditi relativi agli immobili situati nel Canton Grigioni, cosa che

avrebbe provocato una doppia imposizione intercantonale. Per il periodo fiscale

2018, lamentavano inoltre la mancata deduzione integrale delle spese di

manutenzione dell’immobile di __________. Un’ulteriore censura concerneva

l’imposizione di un immobile che era intestato all’avv. RI 1 solo a titolo

fiduciario.

In seguito a una richiesta

di documentazione inviata loro il 27 ottobre 2021, con scritto del 6 dicembre

2021, i reclamanti hanno trasmesso le decisioni di tassazione del Canton

Grigioni per i periodi fiscali 2017 e 2018, oltre a documenti contabili

dell’attività indipendente.

E. Con decisioni del 22

dicembre 2021, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo.

Se, da un lato, ha

stralciato l’immobile detenuto dal reclamante a titolo fiduciario, dall’altro,

l’autorità ha confermato il reddito dell’attività lucrativa indipendente.

Per quanto concerne la

deduzione delle spese immobiliari relative agli immobili di Lugano, ha aumentato

quelle del periodo fiscale 2018 da fr. 18'206.- a fr. 19'054.-, rettificando

poi i valori relativi agli immobili situati nel Canton Grigioni, riprendendoli

dal riparto intercantonale allestito dall’autorità di tassazione di quel

Cantone.

F.

a.

Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le decisioni di

tassazione IC/IFD 2017 e 2018, chiedendo “di modificare sia l’imponibile sia

la cifra determinante per l’aliquota sia per l’IC che per l’IFD, ed anche per i

calcoli delle aliquote e riparti intercantonali”.

b.

Riguardo

alla tassazione IC/IFD 2017, il ricorrente dichiara di avere erroneamente

indicato una “deduzione forfettaria dal reddito (locativo) dell’immobile

part. __________ RFD __________” e allega pertanto la distinta delle spese

effettive pari a fr. 7'600.- invece delle spese forfettarie di

fr. 4'800.-. Inoltre, lamenta che, nel calcolo del reddito immobiliare

grigionese ai fini dell’aliquota, l’UT si sia distanziato dagli accertamenti

dell’autorità fiscale grigionese e chiede che i redditi derivanti dagli

immobili di __________ e __________ siano ridotti da fr. 18'530.- a fr. 13'900.-.

c.

Riguardo alla tassazione

IC/IFD 2018, secondo il ricorrente l’autorità fiscale avrebbe “ingiustamente

decurtato senza motivazione dalle spese richieste in deduzione (complessive

CHF 21'991) dal reddito degli immobili di __________”. Inoltre, egli

stesso dichiara di avere “dimenticato di indicare il costo

dell’assicurazione immobiliare dell’immobile part. __________ RFD __________,

che invece allega al presente ricorso, chiedendone pure la deduzione”.

Inoltre, chiede che i

redditi derivanti dagli immobili grigionesi siano ridotti da fr. 18'343.- a fr.

15'600.-, conformemente alla decisione di riparto allestita dal fisco del

Cantone di situazione degli immobili. per l’aliquota ticinese”.

G. Con osservazioni del

25 gennaio 2022, l’UT si è così espresso:

Relativamente alle spese di manutenzione immobili 2017

e 2018 aggiuntive chieste in sede di ricorso non presentiamo osservazioni

particolari rimettendoci alla decisione che la camera vorrà prendere,

proponiamo però l’applicazione dell’art. 231 cpv. 3 LT.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione 2018 non

sono state concesse le spese relative alla manutenzione giardino (Fr. 2519) e

l’abbonamento annuale di gestione caldaia (Fr. 418). In considerazione della

natura degli abbonamenti di gestione/manutenzione proponiamo di concedere spese

aggiuntive per Fr. 208 (ovvero il 50% di Fr. 418 della spesa per

l’abbonamento). A questo importo andrà eventualmente aggiunta la quota di spese

chieste in sede di ricorso.

Infine a proposito degli elementi utili alla

determinazione dell’aliquota riteniamo che il contribuente abbia frainteso

l’applicazione delle norme in questione, infatti non è possibile aggiungere il

reddito imponibile derivante dal calcolo dell’altro cantone, ma va considerato

l’insieme degli elementi imponibili in base alle decisioni del cantone di

situazione dell’immobile, quindi applicate le norme e le deduzioni cantonali ed

infine applicate le regole di riparto intercantonale. Cosa che è stata fatta in

maniera corretta, infatti reddito e sostanza degli immobili del Canton Grigioni

corrispondono ai valori dei riparti forniti, dati che si evincono in maniera

chiara dal riparto intercantonale.

Diritto

I. Spese di manutenzione degli

immobili

1. 1.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione

di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione

da parte di terzi.

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina

espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la LT

ha recepito questa modifica a partire dal 1° gennaio 2020).

La Divisione delle

contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta

“prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come risulta dalla

Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011.

1.2.

Per

costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,

senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano

l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p.

787);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais

de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe

e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione

servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde

alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego

limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire

l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle

esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno

deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di

comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.

Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi

o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la

medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT

II-1997 n. 4t).

1.3.

Ai fini della

determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le

spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali

(cfr. art. 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e

spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese

che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore

dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese

volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a

salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la

prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una

suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di

manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.

7/2020 dell’aprile 2020, in vigore dal 1.1.2020).

Fanno eccezione unicamente

gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente (art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti

che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di

energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS

642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno

sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad

incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012

del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318). In sintesi, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la

situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest’ultimo. In

base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l’immobile

ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito

dell’intervento (sentenze TF 2C_450/2020 del 15.9.2020 consid. 4.1.; 2C_1166/2016

e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 2; 2C_251/2016 del 30.12.2016 consid.

3.2.; sentenze 2C_558/2016 e 2C_559/2016 del 24.10.2017 consid. 2).

1.4.

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).

La deduzione complessiva ammonta:

·

al 10% del reddito lordo delle pigioni

e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale

al massimo a 10 anni prima;

·

al 20% del reddito lordo delle pigioni

e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più

di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).

2. 2.1.

In primo luogo, il

ricorrente chiede che vengano dedotte le spese effettive, sostenute per la

manutenzione del mapp. n. __________ RFD di __________. I contribuenti stessi

avevano tuttavia fatto valere la deduzione forfetaria, nella dichiarazione

d’imposta, e neppure con il reclamo avevano postulato la deduzione delle spese

effettive.

2.2.

2.2.1.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, secondo l’art. 228 cpv. 1 LT, nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione.

L’art. 230 LT precisa poi

che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito

in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte

delle parti ed alla tassazione impugnata (cpv. 1). Essa prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

Per quanto attiene

all’imposta federale diretta, anche l’art. 142 cpv. 4 LIFD dispone che,

nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso abbia le medesime

attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

Per l’art. 229 cpv. 1

LIFD, la commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi

sui risultati dell’inchiesta.

2.2.2.

Nella misura in cui la

Camera di diritto tributario dispone di un pieno potere cognitivo, nuove

allegazioni di fatto, come pure nuovi mezzi di prova sono, di principio,

ammissibili (Casanova/Dubey, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,

Basilea 2017, n. 13 ad art. 142 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Besuch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 9 e segg. ad art. 142 LIFD).

La Camera di diritto

tributario può pertanto entrare nel merito della richiesta del contribuente,

espressa unicamente in sede di ricorsuale, di poter dedurre le spese di

manutenzione effettive.

2.3.

2.3.1.

Nel caso in esame, le

spese di manutenzione devono essere distinte dalle spese di gestione.

2.3.2.

Le spese di gestione di un

immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il

riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e

la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente

e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente,

alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su

una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come

si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e

riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi

accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel

quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito

compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la

propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.

es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 e giurisprudenza e

dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 luglio 2005,

n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502

consid. 2.5).

2.3.3.

Anche

la Circolare n. 7/2020 della Divisione cantonale delle contribuzioni distingue,

nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza

privata destinati all’abitazione primaria o secondaria del contribuente (e

quindi imposti in base al valore locativo) e immobili locati a terzi (e quindi

imposti in base al reddito conseguito): in caso di imposizione del valore

locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché costituiscono spese

per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia. Ma anche nel caso in

cui l’immobile è locato a terzi, le spese in questione non dovrebbero più

figurare fra le spese chieste in deduzione dal proprietario dell’immobile. Di

regola infatti le spese accessorie non sono incluse nella pigione ma vengono

pagate separatamente dagli inquilini.

La deduzione è ammessa solo se le spese

accessorie sono comprese nella pigione (pigione “tutto compreso”). La Circolare

menziona in particolare le spese di gestione seguenti:

- le

spese d’acqua potabile e d’acqua industriale;

- le

spese per le revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio

revisione impianti (ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento,

bruciatore, climatizzazione, lavatrice, ecc.);

- le

spese per la disinfezione e disinfestazione;

- le

spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione;

- le

spese di illuminazione e pulizia scale e vani comuni;

- le

spese per la manutenzione corrente del giardino;

- le

spese per l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento e le spese per il

riscaldamento in genere;

- le

spese di servizio di portineria e di custodia;

- le

spese per lo sgombero della neve;

- le

spese d’elettricità;

- le

spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle

piscine;

- le

spese di mantenimento corrente dell’appartamento (sostituzione di lampadine,

pulizia, mobilio,...).

(cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020,

cifra 3.3).

2.3.4.

Nel caso di specie, l’immobile

sito sul mapp. __________ RFD __________ è l’abitazione primaria del ricorrente

e della sua famiglia. È pertanto esclusa la deduzione delle spese di gestione.

2.4.

Oltre a ciò, di regola

sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il

principio della periodicità. Anche nel caso in cui la durata del lavoro si

estenda su diversi periodi, di regola è la data di pagamento della fattura ad

essere determinante. Poco importa invece che si tratti di fatture d’acconto per

lavori eseguiti l’anno successivo, solo gli acconti liberi (versati all’infuori

di una fattura) non sono deducibili nel relativo periodo di computo (sentenza

CDT n. 80.2015.202 del 23 agosto 2016, consid. 1.3).

2.5.

Per l’anno fiscale 2017, i

ricorrenti hanno fatto valere la deduzione delle spese di manutenzione

effettive per il mapp. __________ RFD __________ (costruito nel 2001). Nella

dichiarazione d’imposta era stato indicato un valore forfettario di spese di

manutenzione e gestione di fr. 4'800.-, mentre, secondo i contribuenti, le

spese effettive ammontano a fr. 7'600.-.

Le

spese effettive fatte valere sono le seguenti:

·

Premio assicurazione stabile (__________

SA, Basilea)

1'543.00

·

Intervento di sostituzione

sifone lavabo e pulizia dello scarico (__________, Vezia)

140.90

·

Abbonamento annuale caldaia (__________,

Vilters-Wangs)

410.50

·

Lavori di manutenzione giardino,

quali taglio siepi, sgombero vegetali, taglio erba e potatura (__________

Sagl, Ponte Capriasca)

3'048.85

·

Intervento per riempire e

spurgare l’impianto di riscaldamento (__________, Vezia)

86.40

·

Lavori di manutenzione giardino,

quali taglio siepi, sgombero vegetali (__________ Sagl, Ponte Capriasca)

2'164.30

·

“Elettrodo d7x95 D3 45° +

isolamento” (__________, Vilters-Wangs):

97.35

·

Pulizia focolare e canna fumaria

(__________ SA, Breganzona)

108.00

2.6.

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili

dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del

contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.

4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto

concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure

documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

2.7.

2.7.1.

Si tratta di verificare se

le spese fatte valere dal ricorrente siano deducibili quali spese di

manutenzione dell’immobile.

2.7.2.

Premio assicurazione

stabile

I ricorrenti allegano

costi di fr. 1'543.60.- legati alla stipulazione di un contratto di assicurazione

dello stabile con __________ SA, Basilea. La fattura allegata datata 28 luglio

2017 è corredata da una ricevuta di pagamento.

Secondo la Circolare

7/2020, i premi per l’assicurazione di stabili sono spese di manutenzione

deducibili dal reddito immobiliare.

Questa spesa deve pertanto

essere riconosciuta.

2.7.3.

Intervento di

sostituzione sifone lavabo e pulizia dello scarico

La fattura di __________,

Vezia, di fr. 140.90, indica la data 21 dicembre 2016. I contribuenti non

hanno allegato i giustificativi di pagamento che indichino che il pagamento è

stato effettuato nel 2017 (nessuna ricevuta di pagamento).

Dovendosi attenere alla

data indicata sulla fattura, la spesa non rientra nel periodo fiscale 2017 e

non può essere presa in considerazione a titolo di deduzione.

2.7.4.

Abbonamento annuale

caldaia

La fattura di __________,

Vilters-Wangs, di fr. 410.50 datata 6 luglio 2017, indica un abbonamento

annuale per la revisione della caldaia.

Secondo la Circolare

7/2020, la revisione del bruciatore e della caldaia (compresi gli abbonamenti

di revisione e controllo fumi) sono spese di gestione e pertanto non sono

deducibili nel caso di specie.

2.7.5.

2.7.5.1.

Lavori di manutenzione

giardino

Le fatture dei lavori di __________

Sagl, Ponte Capriasca, datate 13 gennaio 2017 e 1° settembre 2017, di totali

fr. 5'213.15 comprendono lavori di taglio siepi private, sgombero

vegetali, taglio erba scarpate, taglio erba, potatura olivi e pulizia aiola

entrata, tosasiepi e saldatura pergola. I ricorrenti hanno allegato le ricevute

di pagamento.

2.7.5.2.

Secondo

la circolare 7/2020, i lavori di manutenzione ricorrente, falciatura dell’erba,

potatura annua delle piante, concimazione, sostituzione dei fiori sono spese di

gestione non sono pertanto deducibili.

Nello stesso senso si è

espresso anche il Tribunale federale, sottolineando come i costi per la

manutenzione del giardino rientrino fra i costi per il mantenimento personale e

non siano pertanto costi per il conseguimento del reddito, nella misura in cui

non servono alla manutenzione di un immobile bensì ad abbellire il giardino e

quindi a soddisfare esigenze personali del contribuente (sentenza n. 2C_279/2015

del 30.10.2015 consid. 3 4.2).

2.7.5.3.

Dalla fattura prodotta

dall’insorgente non emergono interventi che siano serviti alla manutenzione in

senso stretto dell’immobile, come per esempio alla riparazione di muri o

recinzioni. I relativi costi non sono pertanto deducibili. Il risultato non

cambierebbe anche volendo ammettere che la voce “saldatura pergola” si

riferisca a una riparazione, qualificabile come manutenzione in senso stretto.

In ogni caso, infatti, come si dirà, le spese effettive sono inferiori rispetto

alla deduzione forfetaria.

2.7.6.

Intervento per riempire

e spurgare l’impianto di riscaldamento

Dalla fattura allegata

emessa da __________, Lugano, del 23 gennaio 2017, di fr. 86.40, non

sembra trattarsi di una riparazione, ma piuttosto di un semplice intervento

periodico per garantire il funzionamento dell’impianto.

In considerazione

dell’ammontare della spesa, la stessa può essere ammessa in deduzione.

2.7.7.

Elettrodo d7x95 D3 45°

+ isolamento

La fattura di __________,

Vilters-Wangs, di fr. 97.35, datata 10 ottobre 2017, indica un intervento nominato

come “ELETTRODO D7X95 D3 45° + ISOLAMENTO”. L’intervento non è compreso nel

contratto di abbonamento della caldaia. Dalla fattura non è chiaro che tipo di

intervento sia stato fatto, eventualmente si potrebbe pensare che sia la

riparazione/sostituzione di un elettrodo.

Anche in questo caso,

visto l’ammontare della spesa, la stessa può essere dedotta senza ulteriori

approfondimenti.

2.7.8.

Pulizia

focolare e canna fumaria

La

fattura di __________ SA, Breganzona, datata 27 novembre 2017, di

fr. 108.-, indica lavori di pulizia del focolare e della canna fumaria.

Secondo la Circolare

7/2020 le prestazioni dello spazzacamino sono spese di gestione e non possono

essere dedotte in questo caso.

2.7.9.

La quota di spese effettive

deducibili comprende pertanto l’intervento per riempire e spurgare l’impianto

di riscaldamento (fr. 86.40), l’elettrodo d7x95 D3 45° + isolamento (fr. 97.35)

e l’assicurazione dello stabile (fr. 1'543.60), per un totale di fr. 1'727.35.

Questo importo è nettamente inferiore alle spese forfettarie ammesse dall’UT

(fr. 5'200.–). Per economia procedurale, si rinuncia ad interpellare

l’insorgente, per verificare la sua volontà di fruire comunque della deduzione

delle spese effettive.

La deduzione delle spese

richieste dai contribuenti è pertanto respinta e il reddito immobiliare netto

Considerandi

II di fr. 37’791.- per gli immobili di Lugano, calcolato dall’UT, è

confermato.

3.

3.1.

I ricorrenti censurano

inoltre il mancato accoglimento di tutte le “spese richieste in deduzione

(complessive CHF 21'991) dal reddito degli immobili di Lugano per l’anno

fiscale 2018”. Inoltre i ricorrenti indicano di aver dimenticato di

indicare il costo dell’assicurazione immobiliare dell’immobile sito sulla part.

__________ RFD di __________.

3.2

Per

quanto concerne il mapp. n. __________ di __________, i contribuenti avevano

fatto valere i seguenti costi:

·

Lavori di pittura (__________ Sagl,

Pambio-Noranco):

7’162

·

Manutenzione aria condizionata (__________

SA, Bioggio):

243.

·

Manutenzione pannello solare e

manutenzione luci esterne (__________ SA, Lugano):

326.

·

Manutenzione pannello solare (__________,

Vilters-Wangs):

489.

·

Manutenzione caldaia (__________ AG, Vilters-Wangs):

418.

·

Manutenzione caldaia (__________

AG, Vilters-Wangs):

279.

·

Manutenzione lavatrice (__________,

Lamone):

143.

·

Manutenzione tapparelle (__________,

Vezia):

182.

·

Lavori di manutenzione giardino,

quali taglio siepi, sgombero vegetali, taglio erba e potatura (__________

Sagl, Ponte Capriasca):

2'519

·

Manutenzione vasca idromassaggio

e sostituzione del rubinetto del giardino (__________, Vezia):

1'427

Totale

13’188

Con la decisione

impugnata, l’UT ha ammesso in deduzione tutte le spese in questione, ad

eccezione di quelle per l’abbonamento generale di gestione della caldaia (fr.

418.-) e per la manutenzione del giardino (fr. 2'519.-), per un totale di fr.

10'251.-.

3.3

Abbonamento annuale

caldaia e manutenzione caldaia

La fattura di __________

AG, Vilters-Wangs, di fr. 417.55 datata 11 luglio 2018, indica un

abbonamento annuale per la revisione della caldaia.

Secondo la Circolare

7/2020, la revisione del bruciatore e della caldaia (compresi gli abbonamenti

di revisione e controllo fumi) sono spese di gestione e pertanto non sono

deducibili nel caso di specie (v. anche supra, consid. 2.7.4).

Lavori di manutenzione

giardino

La fattura dei lavori di __________

Sagl, Ponte Capriasca, datata 28 maggio 2018, di fr. 5'213.15 comprende

lavori di taglio siepi, sgombero vegetali, taglio erba e potatura olivi.

Secondo la Circolare

7/2020, i lavori di manutenzione ricorrente, falciatura dell'erba, potatura

annua delle piante, concimazione, sostituzione dei fiori sono spese di gestione

non sono pertanto deducibili.

Premio assicurazione

stabile

I ricorrenti allegano

costi di fr. 1'541.20 legati alla stipulazione di un contratto di assicurazione

dello stabile con __________ SA, Basilea. La fattura è datata 21 luglio 2018.

Secondo la Circolare

7/2020, i premi per l’assicurazione di stabili sono spese di manutenzione

deducibili dal reddito immobiliare.

Questa spesa deve pertanto

essere riconosciuta (v. anche supra, consid. 2.7.2).

3.2

Rispetto alle spese

ammesse dall’autorità di tassazione, può essere dedotto anche il premio per l’assicurazione

dello stabile (fr. 1'541.20). Ne consegue che le spese effettive ammesse

in deduzione ammontano a fr. 11'792.-.

Le spese di manutenzione degli

immobili di Lugano si elevano di conseguenza a fr. 20'595.-. A quelle del mapp.

n. __________ devono infatti essere aggiunte le spese relative alla

manutenzione del mapp. __________, che corrispondono a fr. 8'803.-, come

richiesto dagli stessi contribuenti nella dichiarazione d’imposta presentata.

II. Reddito degli immobili

situati nel Canton Grigioni

4.

4.1.

I ricorrenti censurano

anche una difformità fra i redditi degli immobili siti nel Canton Grigioni,

secondo la ripartizione intrapresa dal fisco ticinese e quella delle autorità

grigionesi. Per l’anno fiscale 2017 l’autorità fiscale grigionese avrebbe commisurato

in fr. 13'900.- “i redditi derivanti dagli immobili di __________ e __________”,

mentre l’autorità fiscale ticinese avrebbe stabilito un valore di

fr. 18'530.-. Per l’anno fiscale 2018, il reddito secondo la decisione del

Canton Grigioni ammonterebbe a fr. 15'600.- e quello stabilito

dall’autorità fiscale ticinese a fr. 18'343.-.

4.2

Le persone fisiche sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT).

Secondo l’art. 5 cpv. 1

LT, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso

non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi

siti fuori Cantone. L’art. 5 cpv. 3 LT prevede che, nelle relazioni

intercantonali e internazionali, siano applicabili i principi del diritto

federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Nella misura in cui il

diritto tributario cantonale non contiene disposizioni che delimitino il

diritto di imporre del Cantone di domicilio, sono le norme di conflitto

elaborate dal Tribunale federale nell'ambito dell’articolo 127 cpv. 3 Cost. a

determinare quando e in quale misura il Cantone di domicilio debba rinunciare

alla sua pretesa fiscale, in sé illimitata, a favore di una pretesa fiscale

limitata di un altro Cantone. In caso di collisione tra le pretese fiscali del Cantone

del domicilio e del Cantone di situazione degli immobili, si applica la regola

secondo cui gli immobili e i relativi redditi sono riservati all'imposizione

esclusiva del Cantone di situazione degli immobili. Quest’ultimo deve ammettere

in deduzione le spese direttamente legate ai redditi e agli utili

dell'immobile, come pure una quota proporzionale dei debiti e degli interessi

passivi. Gli altri redditi e le altre spese del contribuente devono essere

presi in considerazione solo per la determinazione dell'aliquota, senza

tuttavia che ne derivi un vantaggio o uno svantaggio per il contribuente (sentenza

TF 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).

4.3

Nella fattispecie,

l’autorità fiscale ticinese ha ripreso dalle decisioni di tassazione del

Cantone di situazione degli immobili sia i redditi sia le spese di manutenzione

relativi agli immobili di __________ e di __________. Il fatto che il reddito

immobiliare netto differisca dipende dalla diversa ripartizione degli interessi

passivi, che risulta dal confronto fra le ripartizioni degli elementi

imponibili intraprese dal fisco ticinese e da quello grigionese.

Non compete certamente

all’autorità fiscale né a quella giudiziaria ticinesi la verifica della

legalità delle decisioni adottate dal fisco del Canton Grigioni. Ci si limiterà

pertanto ad accertare la conformità alla legge e alla giurisprudenza delle

decisioni dell’autorità fiscale del Canton Ticino.

4.4

Periodo fiscale 2017

4.4.1

Gli attivi imponibili nel

Canton Ticino avevano un valore di ripartizione al 31.12.2017 di fr.

3'095'781.-, quelli nel Canton Grigioni di fr. 753'250.- e quelli in

Italia di fr. 41'000.-. La proporzione era pertanto la seguente: il 79.58%

degli attivi sono stati attribuiti al Canton Ticino, il 19.37% al Canton

Grigioni e il 1.05% all’Italia.

Va ricordato in questo

contesto che la sostanza immobiliare è generalmente presa in considerazione per

il suo valore di ripartizione: fondandosi su dichiarazioni e dati statistici

raccolti nei Cantoni, la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) fissa

regolarmente dei coefficienti per la valutazione degli immobili nell’ambito della

ripartizione intercantonale. Il valore preso in considerazione a tal fine

(chiamato valore di ripartizione) rappresenta in generale una percentuale del

valore fiscale cantonale. La presa in considerazione del valore di ripartizione

ha come scopo un’identica valutazione degli immobili, al fine di garantire una

ripartizione completa di tutti gli interessi passivi e di tutti i debiti (de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 227 ss.).

Nel caso in esame, i

valori di stima dei Cantoni Ticino e Grigioni sono stati convertiti in valori

di ripartizione, applicando un coefficiente del 115%.

Per motivi non conosciuti,

l’Amministrazione fiscale del Canton Grigioni, nella sua ripartizione degli

elementi imponibili, ha attribuito agli immobili siti nel Canton Ticino un

valore di stima di fr. 1'704'225.- e un valore di ripartizione di fr.

1'959'859.-. È tuttavia inevitabile che ciò abbia comportato una diversa

ripartizione dei debiti e degli interessi passivi.

4.4.2

Gli interessi passivi sono

stati ripartiti in base al valore degli attivi.

Va sottolineato che

l’ammontare dei debiti al 31.12.2017 (fr. 2'453'974.-) e degli interessi pagati

nel corso del 2017 (fr. 30'306.-) corrispondono ai valori indicati dagli stessi

contribuenti nella loro dichiarazione d’imposta. Non è noto per quale ragione

la decisione adottata dall’Amministrazione fiscale del Canton Grigioni abbia

quantificato i debiti in fr. 1'400'000.- e gli interessi passivi in fr. 41'723.-.

È evidente tuttavia che anche tale divergenza si ripercuota sulla ripartizione

degli interessi passivi.

Secondo la decisione

dell’autorità ticinese, gli interessi sono stati così ripartiti:

fr. 24'118.- (il 79.58% di 30'306.-) al Canton Ticino, fr. 5'870.-

(il 19.37% di 30'306.-) al Canton Grigioni e fr.318.- (il 1.05% di

30'306.-) all’Italia.

Nel Canton Ticino, i

proventi da sostanza ammontavano di conseguenza a fr. 79'317.-, nel Canton

Grigioni a fr. 24'400.- e in Italia a fr. 0.-.

Il reddito da sostanza

netto corrisponde pertanto a fr. 55'199.- per il Canton Ticino, a

fr. 18'530.- per il Canton Grigioni e a fr. 318.- per l’Italia.

4.4.3

Alla luce di ciò, il

reddito netto della sostanza immobiliare situata nel Canton Grigioni, ai fini

dell’aliquota ticinese, è stato correttamente calcolato dall’autorità fiscale

in fr. 18'530.–.

4.5

Periodo fiscale 2018

Gli attivi imponibili nel

Canton Ticino avevano un valore di ripartizione al 31.12.2018 di fr. 2'979’980.-,

quelli nel Canton Grigioni di fr. 753’250.- e quelli in Italia di

fr. 41'000.-. La proporzione era pertanto la seguente: il 78.95% degli

attivi sono stati attribuiti al Canton Ticino, il 19.96% al Canton Grigioni e

il 1.09% all’Italia. Come per il periodo fiscale precedente, l’Amministrazione

fiscale del Canton Grigioni, nella sua ripartizione degli elementi imponibili,

ha attribuito agli immobili siti nel Canton Ticino un valore di stima di fr.

1'704'225.- e un valore di ripartizione di fr. 1'959'859.-, cosa che spiega la

diversa ripartizione dei debiti e degli interessi passivi.

Gli interessi passivi sono

stati ripartiti in base al valore degli attivi.

Va sottolineato che

l’ammontare dei debiti al 31.12.2018 (fr. 2'454’002.-) e degli interessi pagati

nel corso del 2018 (fr. 28’534.-) corrispondono ai valori indicati dagli stessi

contribuenti nella loro dichiarazione d’imposta. Diversi gli importi risultanti

dalla decisione del fisco grigionese: debiti fr. 1'200'000.- e interessi

passivi fr. 35'000.-.

Secondo la decisione

dell’autorità ticinese, gli interessi sono stati così ripartiti:

fr. 22’528.- (il 78.95% di 28’534.-) al Canton Ticino, fr. 5'695.-

(il 19.96% di 28’534.-) al Canton Grigioni e fr.311.- (il 1.09% di 28’534.-)

all’Italia.

Nel Canton Ticino, i

proventi da sostanza ammontavano di conseguenza a fr. 59’073.-, nel Canton

Grigioni a fr. 24'400.- e in Italia a fr. 0.-.

Il reddito da sostanza

netto corrisponde pertanto a fr. 36’544.- per il Canton Ticino, a

fr. 18'706.- per il Canton Grigioni e a fr. 311.- per l’Italia.

Alla luce di ciò, il

reddito netto della sostanza immobiliare situata nel Canton Grigioni, ai fini

dell’aliquota ticinese, è stato correttamente calcolato dall’autorità fiscale in

fr. 18'706.-.

4.6

In merito alla

commisurazione del reddito della sostanza immobiliare sita nel Canton Grigioni,

il ricorso è conseguentemente respinto.

5.

Il ricorso è accolto

in misura molto parziale.

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2017, è totalmente respinto. In relazione al periodo fiscale

2018, alle spese di manutenzione del mapp. n. __________ già ammesse in

deduzione dall’autorità fiscale, è aggiunto il premio per l’assicurazione dello

stabile (fr. 1'541.20). Per il resto, le decisioni impugnate sono confermate.

Visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente. Infatti,

le spese di manutenzione aggiunte a quelle già dedotte sono state fatte valere

per la prima volta con il ricorso. Si applica pertanto l’art. 231 cpv. 3 LT,

secondo cui la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste totalmente

o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli

obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella

procedura di tassazione o di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne il periodo fiscale 2017 il ricorso è respinto.

1.2. Nella

misura in cui concerne il periodo fiscale 2018 il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione dopo reclamo del 22 dicembre 2021 è riformata nel

senso che la deduzione delle spese di manutenzione degli immobili situati a __________

è aumentata a fr. 20'595.–.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 3’080.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: