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Decisione

80.2022.185

Tariffa per le operazioni a Registro fondiario: calcolo, tributo misto, non limitato dal principio della copertura dei costi

10 febbraio 2023Italiano9 min

si aggiudicava ad un’asta giudiziaria il mapp. __________ RFD __________ (__________)

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.185

Lugano

10 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 luglio 2022 contro la decisione del 20 giugno 2022 in materia di tassa

di iscrizione a registro fondiario.

Fatti

Fatti

A. Il 24.8.2021 la __________,

Zugo, rappresentata da __________ (membro del Consiglio di amministrazione con

diritto di firma individuale, www.zefix.ch,)

si aggiudicava ad un’asta giudiziaria il mapp. __________ RFD __________ (__________)

al prezzo di fr. 6'402'000.-.

Il trapasso è stato

iscritto a Registro fondiario il 13.10.2021.

Con decisione del

2.12.2021, l’PI 1 ha posto a carico della società aggiudicataria una tassa di

iscrizione di fr. 79'226.– e una tassa per l’aggiornamento di titoli ipotecari

di fr. 150.–.

B. Con reclamo del

13.1.2022, la società aggiudicataria ha contestato le tassa di iscrizione posta

a suo carico dall’Ufficio dei registri, chiedendone l’annullamento o in via

subordinata la riduzione a fr. 19'206.–, applicando un’aliquota del 3‰. A suo

avviso, trattandosi di una tassa e non di un’imposta, il tributo non poteva

eccedere la copertura dei costi.

L’autorità di tassazione

ha respinto il reclamo, con decisione del 1.2.2022, nella quale ha indicato che

l’aliquota prevista dalla legge è dell’11‰ sul valore fino a fr. 2'000'000.– e

del 13‰ per il valore eccedente. Ha poi ricordato che l’aggiudicazione rientra

nel campo d’applicazione della legge e che il tributo litigioso è di natura

mista e risulta dalla combinazione di una tassa e di un’imposta.

C. La società

aggiudicataria ha impugnato la suddetta decisione, con ricorso del 4.3.2022 al RS

1.

In primo luogo, ha

censurato carenze formali, argomentando che il Canton Ticino, così come la

Confederazione, sarebbe stato segretamente privatizzato, con la conseguenza che

le autorità e gli uffici sarebbero stati privati del potere di compiere atti

sovrani.

Nel merito, pur ammettendo

che si tratti di un tributo misto, ritiene eccessivo l’importo richiesto.

Il ricorso è stato

respinto dalla RS 1 con decisione del 20.6.2022, nella quale è stata ribadita

la natura di tributo misto della tassa litigiosa ed è stato ricordato come il

Cantone sia libero di fissare anche tasse progressive.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta nuovamente la tassa

di iscrizione posta a suo carico, riproponendo gli argomenti già sottoposti al RS

1 con il precedente ricorso. Lamenta in particolare che l’autorità

dipartimentale non si sia pronunciata in merito alla censura formale. Sostiene

inoltre che nel calcolo del tributo si sarebbe dovuto considerare il fatto che

il fondo acquistato era gravato da pegni per fr. 2'200'000.–, con la

conseguenza che il valore economico era di soli fr. 4'000'000.–.

Diritto

1. Per l’art. 954 cpv.

1 CC i Cantoni hanno il diritto di prelevare tasse per le iscrizioni a registro

fondiario e per le relative operazioni geometriche. In questo ambito, essi

godono di un'ampia libertà e possono prevedere il prelievo di semplici tasse di

cancelleria, volte a permettere il recupero dei costi che derivano all'ente

pubblico dall'esecuzione dell'operazione catastale richiesta, oppure di tasse

amministrative, così da coprire i costi complessivi cagionati dalla gestione

del registro fondiario.

Tale norma non limita nel

contempo la sovranità fiscale dei Cantoni, i quali sono liberi di prevedere in

questo ambito anche il prelievo di tributi misti, risultanti dalla combinazione

di una tassa in senso proprio con un'imposta (sentenza del Tribunale federale

2C_1060/2012 del 30.1.2013 con rinvii).

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 11 cpv. 1 della Legge

del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF;

RL 216.200) prevede che, per l’iscrizione di un trapasso di immobili a titolo

oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa legge, siano applicate

le seguenti aliquote:

a) per le

operazioni dal valore imponibile inferiore a fr. 2’000’000.– viene applicata

una tassa pari all’11‰;

b) per le

operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2’000’000.– viene applicata

una tassa pari al 13‰.

2.2

Come riconosciuto dalla

Suprema Corte, siccome gli introiti complessivi provenienti da un tributo quale

quello previsto dall'art. 11 LTRF superano notevolmente i costi generati dalla

tenuta del registro fondiario, la contribuzione in questione è un tributo

misto, che ha dunque contemporaneamente il carattere di una tassa e di un’imposta

(sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.3).

In base alla

giurisprudenza, per la parte che eccede la tassa, un tributo quale quello in

discussione dev’essere dunque considerato un’imposta sui trasferimenti immobiliari

(Handänderungssteuer), il cui oggetto va di principio individuato nel

trasferimento civilistico di diritti su di un fondo o su di una parte di esso,

non per contro dalle conseguenze economiche che derivano da tale operazione,

come ad esempio è il caso per l'imposta sugli utili immobiliari, la quale

colpisce l'aumento del valore del fondo realizzato al momento della sua

alienazione. Il tributo in questione non costituisce in altre parole un'imposta

speciale sul reddito, quanto piuttosto un’imposta indiretta sul traffico

giuridico (Rechtsverkehrssteuer) intesa a colpire il trasferimento della

proprietà immobiliare in quanto tale, senza riguardo alle cause giuridiche che

lo hanno determinato (sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del

30.1.2013

consid. 3.4, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

3.

3.1.

Per quanto riguarda la

censura formale, questa Corte si è già espressa sulla questione in una sentenza

che concerne la stessa ricorrente (sentenza CDT n. 80.2022.198 del 26.10.2022

consid. 3). La sua tesi è fondata sul fatto che al Canton Ticino e alle sue

unità amministrative è stato attribuito un numero unico d’identificazione delle

imprese (IDI).

3.2

Il numero unico

d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca

le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei

processi amministrativi e statistici (art. 1 Legge federale del 18 giugno 2010

sul numero d’identificazione delle imprese [LIDI; RS 431.03]). L’Ufficio

federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni

unità IDI (art. 4 cpv. 1 LIDI). Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. c cifra 7 LIDI,

si considerano unità IDI anche le unità amministrative della Confederazione,

dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate a causa dei loro

compiti amministrativi o per motivi statistici.

In Svizzera, in particolar

modo dopo la trasformazione delle FFS e de La Posta in società anonime, si sono

diffuse teorie secon-do cui sarebbe in atto un processo segreto di

“privatizzazione” dello Stato, nell’ambito del quale Cantoni e Comuni sarebbero

stati trasformati in imprese, senza alcuna legittimazione giuridi-ca. Di

conseguenza, la Confederazione, i Cantoni e tutti gli or-gani e uffici statali

non sarebbero più in grado di esercitare la lo-ro sovranità (cfr. p. es. https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/10/Italo-Seiten.pdf).

Sulla base di simili

teorie, dei cittadini hanno anche già conte-stato, perlomeno dinanzi a

tribunali cantonali, la legittimità di decisioni adottate da autorità cantonali

penali (p. es. le sentenze SK 21 70 del 6.10.2021 e SK 22 10 del 25.2.2022 del

Tribunale cantonale del Canton Grigioni) e esecutive (p. es. la sentenza

ZKBES.2017.27 del 10.3. 2017 della Camera civile del Tribunale d’appello del

Canton Soletta). Recentemente, anche il Tribunale federale ha respinto censure

fondate su queste teorie (sentenze 2C_816/2022 del 13.10.2022 consid. 2.2 e

2C_821/2022 del 13.10.2022 consid. 2.2).

3.3

Nel

caso in esame, la decisione impugnata è fondata su una legge cantonale e le

autorità che sono intervenute nella procedura sono competenti secondo il

diritto cantonale.

Le motivazioni ricorsuali

– ispirate a teorie palesemente complottiste – non sono pertanto fondate e non

meritano neppure di essere vagliate oltre, ritenuto il chiaro quadro normativo

esistente. La decisione impugnata merita piena tutela.

4.

4.1.

Nel merito, pur

riconoscendo nel ricorso che il tributo posto a suo carico rientra fra i

tributi misti, avendo anche una componente puramente fiscale, la ricorrente pretenderebbe

tuttavia che lo stesso fosse stabilito nel rispetto del principio della

copertura dei costi e pertanto ridotto ad un’aliquota massima del 3‰.

Proprio perché si tratta

di un tributo misto, la tassa di iscrizione ticinese non è limitata dai

principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (Opel, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt [a cura di],

Immobiliensteuern, Basilea 2021, § 1, n. 25, p. 12), ma deve conformarsi ai

principi costituzionali previsti per le imposte (Opel, op. cit., n. 53, p. 20).

L’insorgente non può

pertanto esigere che il tributo sia calcolato nel rispetto del principio della

copertura dei costi né che si tenga conto del fatto che “è necessario al

massimo un giorno intero di lavoro”.

4.2

La ricorrente ritiene poi

che sia inammissibile una tassa di iscrizione calcolata con un’aliquota

progressiva, che non sarebbe prevista in nessun cantone.

Vi sono Cantoni che

conoscono una tassa di iscrizione calcolata con una tariffa progressiva, con

un’aliquota che cresce con l’incremento della base imponibile (Laganà/Bär, in:

Zweifel/Beusch/Oesterhelt [a cura di], Immobiliensteuern, Basilea 2021, § 21,

n. 15 p. 599 e tabella al n. 28, p. 602 ss.)

La legge ticinese prevede,

per l’iscrizione di trapassi a titolo oneroso, due aliquote: fino a fr.

2’000’000.– l’11‰; sopra fr. 2’000’000.– il 13‰.

L’insorgente non dimostra

perché una simile, limitata, progressione sia inammissibile, tenuto conto della

natura mista del tributo.

Anche su questo aspetto,

il ricorso è respinto.

4.3

Infine,

non si comprende per quale motivo il valore del “trasferimento economico”

ammonterebbe a soli fr. 4'000'000.– per il fatto che la ricorrente aveva “già

pegni sulla proprietà per CHF 2'200'000 e crediti per interessi in precedenza”.

È evidentemente escluso che avesse ipotecato la proprietà prima di acquistarla.

Se poi avesse contratto un debito per acquistare l’immobile, si tratta di una

circostanza che non influisce in alcun modo sul calcolo della tassa di

iscrizione.

5.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (a

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: