80.2022.185
Tariffa per le operazioni a Registro fondiario: calcolo, tributo misto, non limitato dal principio della copertura dei costi
10 febbraio 2023Italiano9 min
si aggiudicava ad un’asta giudiziaria il mapp. __________ RFD __________ (__________)
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.185
Lugano
10 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 luglio 2022 contro la decisione del 20 giugno 2022 in materia di tassa
di iscrizione a registro fondiario.
Fatti
Fatti
A. Il 24.8.2021 la __________,
Zugo, rappresentata da __________ (membro del Consiglio di amministrazione con
diritto di firma individuale, www.zefix.ch,)
si aggiudicava ad un’asta giudiziaria il mapp. __________ RFD __________ (__________)
al prezzo di fr. 6'402'000.-.
Il trapasso è stato
iscritto a Registro fondiario il 13.10.2021.
Con decisione del
2.12.2021, l’PI 1 ha posto a carico della società aggiudicataria una tassa di
iscrizione di fr. 79'226.– e una tassa per l’aggiornamento di titoli ipotecari
di fr. 150.–.
B. Con reclamo del
13.1.2022, la società aggiudicataria ha contestato le tassa di iscrizione posta
a suo carico dall’Ufficio dei registri, chiedendone l’annullamento o in via
subordinata la riduzione a fr. 19'206.–, applicando un’aliquota del 3‰. A suo
avviso, trattandosi di una tassa e non di un’imposta, il tributo non poteva
eccedere la copertura dei costi.
L’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 1.2.2022, nella quale ha indicato che
l’aliquota prevista dalla legge è dell’11‰ sul valore fino a fr. 2'000'000.– e
del 13‰ per il valore eccedente. Ha poi ricordato che l’aggiudicazione rientra
nel campo d’applicazione della legge e che il tributo litigioso è di natura
mista e risulta dalla combinazione di una tassa e di un’imposta.
C. La società
aggiudicataria ha impugnato la suddetta decisione, con ricorso del 4.3.2022 al RS
1.
In primo luogo, ha
censurato carenze formali, argomentando che il Canton Ticino, così come la
Confederazione, sarebbe stato segretamente privatizzato, con la conseguenza che
le autorità e gli uffici sarebbero stati privati del potere di compiere atti
sovrani.
Nel merito, pur ammettendo
che si tratti di un tributo misto, ritiene eccessivo l’importo richiesto.
Il ricorso è stato
respinto dalla RS 1 con decisione del 20.6.2022, nella quale è stata ribadita
la natura di tributo misto della tassa litigiosa ed è stato ricordato come il
Cantone sia libero di fissare anche tasse progressive.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta nuovamente la tassa
di iscrizione posta a suo carico, riproponendo gli argomenti già sottoposti al RS
1 con il precedente ricorso. Lamenta in particolare che l’autorità
dipartimentale non si sia pronunciata in merito alla censura formale. Sostiene
inoltre che nel calcolo del tributo si sarebbe dovuto considerare il fatto che
il fondo acquistato era gravato da pegni per fr. 2'200'000.–, con la
conseguenza che il valore economico era di soli fr. 4'000'000.–.
Diritto
1. Per l’art. 954 cpv.
1 CC i Cantoni hanno il diritto di prelevare tasse per le iscrizioni a registro
fondiario e per le relative operazioni geometriche. In questo ambito, essi
godono di un'ampia libertà e possono prevedere il prelievo di semplici tasse di
cancelleria, volte a permettere il recupero dei costi che derivano all'ente
pubblico dall'esecuzione dell'operazione catastale richiesta, oppure di tasse
amministrative, così da coprire i costi complessivi cagionati dalla gestione
del registro fondiario.
Tale norma non limita nel
contempo la sovranità fiscale dei Cantoni, i quali sono liberi di prevedere in
questo ambito anche il prelievo di tributi misti, risultanti dalla combinazione
di una tassa in senso proprio con un'imposta (sentenza del Tribunale federale
2C_1060/2012 del 30.1.2013 con rinvii).
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 11 cpv. 1 della Legge
del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF;
RL 216.200) prevede che, per l’iscrizione di un trapasso di immobili a titolo
oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa legge, siano applicate
le seguenti aliquote:
a) per le
operazioni dal valore imponibile inferiore a fr. 2’000’000.– viene applicata
una tassa pari all’11‰;
b) per le
operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2’000’000.– viene applicata
una tassa pari al 13‰.
2.2
Come riconosciuto dalla
Suprema Corte, siccome gli introiti complessivi provenienti da un tributo quale
quello previsto dall'art. 11 LTRF superano notevolmente i costi generati dalla
tenuta del registro fondiario, la contribuzione in questione è un tributo
misto, che ha dunque contemporaneamente il carattere di una tassa e di un’imposta
(sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.3).
In base alla
giurisprudenza, per la parte che eccede la tassa, un tributo quale quello in
discussione dev’essere dunque considerato un’imposta sui trasferimenti immobiliari
(Handänderungssteuer), il cui oggetto va di principio individuato nel
trasferimento civilistico di diritti su di un fondo o su di una parte di esso,
non per contro dalle conseguenze economiche che derivano da tale operazione,
come ad esempio è il caso per l'imposta sugli utili immobiliari, la quale
colpisce l'aumento del valore del fondo realizzato al momento della sua
alienazione. Il tributo in questione non costituisce in altre parole un'imposta
speciale sul reddito, quanto piuttosto un’imposta indiretta sul traffico
giuridico (Rechtsverkehrssteuer) intesa a colpire il trasferimento della
proprietà immobiliare in quanto tale, senza riguardo alle cause giuridiche che
lo hanno determinato (sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del
30.1.2013
consid. 3.4, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
3.
3.1.
Per quanto riguarda la
censura formale, questa Corte si è già espressa sulla questione in una sentenza
che concerne la stessa ricorrente (sentenza CDT n. 80.2022.198 del 26.10.2022
consid. 3). La sua tesi è fondata sul fatto che al Canton Ticino e alle sue
unità amministrative è stato attribuito un numero unico d’identificazione delle
imprese (IDI).
3.2
Il numero unico
d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca
le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei
processi amministrativi e statistici (art. 1 Legge federale del 18 giugno 2010
sul numero d’identificazione delle imprese [LIDI; RS 431.03]). L’Ufficio
federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni
unità IDI (art. 4 cpv. 1 LIDI). Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. c cifra 7 LIDI,
si considerano unità IDI anche le unità amministrative della Confederazione,
dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate a causa dei loro
compiti amministrativi o per motivi statistici.
In Svizzera, in particolar
modo dopo la trasformazione delle FFS e de La Posta in società anonime, si sono
diffuse teorie secon-do cui sarebbe in atto un processo segreto di
“privatizzazione” dello Stato, nell’ambito del quale Cantoni e Comuni sarebbero
stati trasformati in imprese, senza alcuna legittimazione giuridi-ca. Di
conseguenza, la Confederazione, i Cantoni e tutti gli or-gani e uffici statali
non sarebbero più in grado di esercitare la lo-ro sovranità (cfr. p. es. https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/10/Italo-Seiten.pdf).
Sulla base di simili
teorie, dei cittadini hanno anche già conte-stato, perlomeno dinanzi a
tribunali cantonali, la legittimità di decisioni adottate da autorità cantonali
penali (p. es. le sentenze SK 21 70 del 6.10.2021 e SK 22 10 del 25.2.2022 del
Tribunale cantonale del Canton Grigioni) e esecutive (p. es. la sentenza
ZKBES.2017.27 del 10.3. 2017 della Camera civile del Tribunale d’appello del
Canton Soletta). Recentemente, anche il Tribunale federale ha respinto censure
fondate su queste teorie (sentenze 2C_816/2022 del 13.10.2022 consid. 2.2 e
2C_821/2022 del 13.10.2022 consid. 2.2).
3.3
Nel
caso in esame, la decisione impugnata è fondata su una legge cantonale e le
autorità che sono intervenute nella procedura sono competenti secondo il
diritto cantonale.
Le motivazioni ricorsuali
– ispirate a teorie palesemente complottiste – non sono pertanto fondate e non
meritano neppure di essere vagliate oltre, ritenuto il chiaro quadro normativo
esistente. La decisione impugnata merita piena tutela.
4.
4.1.
Nel merito, pur
riconoscendo nel ricorso che il tributo posto a suo carico rientra fra i
tributi misti, avendo anche una componente puramente fiscale, la ricorrente pretenderebbe
tuttavia che lo stesso fosse stabilito nel rispetto del principio della
copertura dei costi e pertanto ridotto ad un’aliquota massima del 3‰.
Proprio perché si tratta
di un tributo misto, la tassa di iscrizione ticinese non è limitata dai
principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (Opel, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt [a cura di],
Immobiliensteuern, Basilea 2021, § 1, n. 25, p. 12), ma deve conformarsi ai
principi costituzionali previsti per le imposte (Opel, op. cit., n. 53, p. 20).
L’insorgente non può
pertanto esigere che il tributo sia calcolato nel rispetto del principio della
copertura dei costi né che si tenga conto del fatto che “è necessario al
massimo un giorno intero di lavoro”.
4.2
La ricorrente ritiene poi
che sia inammissibile una tassa di iscrizione calcolata con un’aliquota
progressiva, che non sarebbe prevista in nessun cantone.
Vi sono Cantoni che
conoscono una tassa di iscrizione calcolata con una tariffa progressiva, con
un’aliquota che cresce con l’incremento della base imponibile (Laganà/Bär, in:
Zweifel/Beusch/Oesterhelt [a cura di], Immobiliensteuern, Basilea 2021, § 21,
n. 15 p. 599 e tabella al n. 28, p. 602 ss.)
La legge ticinese prevede,
per l’iscrizione di trapassi a titolo oneroso, due aliquote: fino a fr.
2’000’000.– l’11‰; sopra fr. 2’000’000.– il 13‰.
L’insorgente non dimostra
perché una simile, limitata, progressione sia inammissibile, tenuto conto della
natura mista del tributo.
Anche su questo aspetto,
il ricorso è respinto.
4.3
Infine,
non si comprende per quale motivo il valore del “trasferimento economico”
ammonterebbe a soli fr. 4'000'000.– per il fatto che la ricorrente aveva “già
pegni sulla proprietà per CHF 2'200'000 e crediti per interessi in precedenza”.
È evidentemente escluso che avesse ipotecato la proprietà prima di acquistarla.
Se poi avesse contratto un debito per acquistare l’immobile, si tratta di una
circostanza che non influisce in alcun modo sul calcolo della tassa di
iscrizione.
5.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (a
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: