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Decisione

80.2022.186

Imposta sul capitale delle persone giuridiche: riduzione per partecipazione, considerazione del valore degli attivi in base al valore determinante ai fini dell’imposta sull’utile, accantonamento, disposizioni transitorie in seguito all’abolizione del regime privilegiato holding

28 marzo 2023Italiano30 min

del valore di fr. 13'451'790.- e nell’elenco debiti anche la posizione “transitori

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.186

80.2022.187

Lugano

28 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 luglio 2022 contro la decisione del 23 giugno 2022 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. La __________

(attualmente in liquidazione a seguito della decisione dell’assemblea generale

del 20.9.2022) aveva quale scopo sociale la partecipazione a imprese di ogni

tipo, in particolare a imprese attive nel campo finanziario, dei servizi

dell’industria e del commercio. La società può costituire imprese, assumere

partecipazioni maggioritarie o minoritarie in imprese esistenti e concedere

finanziamenti alle stesse. Nel periodo fiscale sub judice,

amministratore unico __________, cittadino svizzero, domiciliato a __________.

La società deteneva, quale

attivo principale, il 50% della partecipazione “__________

Sino al periodo fiscale

2019, la contribuente beneficiava del regime fiscale privilegiato destinato

alle società di tipo “holding”

B. Con dichiarazione fiscale

IC/IFD 2020, trasmessa all’Ufficio delle persone giuridiche (di seguito UTPG)

nel settembre 2021, faceva valere una perdita d’esercizio di fr. – 13'196.-

alla quale si aggiungevano le perdite dei 7 precedenti periodi fiscali, cifrate

in fr. – 10'744'887.-. Il capitale proprio imponibile nel Canton Ticino era di

fr. 12'000'000.-. Nell’elenco titoli, la società dichiarava una partecipazione

del valore di fr. 13'451'790.- e nell’elenco debiti anche la posizione “transitori

passivi e accantonamenti”, per un importo pari a fr. 13'451'789.-.

Nell’allegato al bilancio

2020 in relazione alla partecipazione “__________” (quota capitale del 50%), si

indicava che la stessa aveva un valore di fr. 14'575'000.- ed inoltre: “A

seguito del cattivo andamento degli affari e della revoca della licenza

bancaria e del relativo inizio di procedura di bancarotta è stato incrementato

ulteriormente l’accantonamento a copertura della svalutazione della __________”.

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2020 del 7.10.2021, l’autorità fiscale accertava un capitale

imponibile pari a fr. 12'000'000.-. L’imposta cantonale sull’utile veniva

stabilita in fr. 17'460.-. Per l’IFD l’imposta era pari a fr. 0.-.

D.

a.

Con reclamo 28.10.2021 la __________,

rappresentata da __________, impugnava la decisione di tassazione relativa

all’imposta cantonale 2020, contestando la “mancata applicazione della

riduzione per partecipazione sull’imposta sul capitale (art. 87a LT)”. La

società aveva beneficiato della tassazione holding ai sensi dell’art. 91 LT, in

quanto deteneva quale attivo principale il 50% della partecipazione __________].

A seguito del cattivo andamento degli affari di __________, della revoca della

licenza bancaria e del relativo inizio di procedura di bancarotta, nel 2019 __________,

aveva deciso di incrementare ulteriormente l’accantonamento sulla

partecipazione __________ a copertura di una probabile svalutazione, sicché, al

31.12.2020, il valore contabile prudenziale di __________ ammontava a fr. 1.-.

Secondo la reclamante, ai

fini cantonali non era mai stato accertato l’accantonamento, in quanto era al

beneficio della tassazione quale “holding”. Inoltre, pur essendo stata

aperta una procedura di bancarotta, il valore venale della __________ “corrisponde

ad almeno il 50% del suo equity”, ed è quindi verosimilmente superiore a

fr. 1.-. A partire dal 1.1.2020, per le società che beneficiavano della

tassazione privilegiata per le holding, era stato introdotto l’art. 87a LT, che

prevede una riduzione dell’imposta sul capitale imponibile nella proporzione

esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai

valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile. La partecipazione

nella __________ doveva a suo avviso essere considerata al valore di equity

della stessa, ai fini del calcolo della riduzione per partecipazioni per

l’imposta sul capitale.

b.

Con complemento al reclamo

29.11.2021, la reclamante ribadiva che nel 2019 era stato incrementato

ulteriormente l’accantonamento di __________ ma che “tuttavia, si ritiene

più corretto, ai fini fiscali aggiungere all’utile imponibile gli

accantonamenti ammessi negli anni precedenti e non più giustificabili”.

L’insorgente chiedeva di voler considerare, quale valore fiscale di __________

la “quota parte di equity detenuta da __________ sulla base del bilancio al

14.8.2020 (ultimo a disposizione) e del conteggio allegati”. Secondo la

reclamante, considerando un valore fiscale di__________ di fr. 386'232.-,

doveva essere applicata la riduzione dell’imposta sul capitale imponibile del

99.5%.

c.

Con e-mail del 27.4.2022, __________

confermava che il costo d’investimento della partecipazione alla fine del

periodo fiscale 2019 ammontava a fr. 1.-. Con il suo reclamo per l’anno 2020, aveva

fatto valere le proprie argomentazioni tali per cui il valore venale/fiscale

della partecipazione ammontava a fr. 386'232.- (ossia la quota di equity da essa

detenuta). Tale rivalutazione ai fini fiscali avrebbe dovuto beneficiare della

riduzione per partecipazioni, poiché “(…) il nuovo costo d’investimento da

considerare è di CHF 1 (…)”.

E. Con decisione IC 2020

del 23.6.2022 il reclamo veniva parzialmente ammesso. In primo luogo,

l’autorità di tassazione ricordava la disposizione transitoria introdotta con

l’abolizione del regime privilegiato per le holding (art. 314d LT). Se avesse

voluto assoggettare all’imposta cantonale le riserve occulte esistenti al

momento della perdita del privilegio holding, la reclamante avrebbe dovuto inoltrare

l’apposito formulario unitamente alla dichiarazione fiscale 2019, pena la

decadenza della facoltà di richiedere l’applicazione dell’art. 314d stesso

(art. 314d cpv. 3 LT nonché punto D 1 della Circolare 29/2020 della Divisione

delle contribuzioni). Inoltre, rimarcava la limitazione della compensazione

delle perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria (art. 314d

cpv. 6 LT e punto 3.1.3 della Circolare 29/2020).

Non avendo la contribuente

chiesto al fisco cantonale la quantificazione delle riserve occulte prevista

dall’art. 314d LT ed essendo la tassazione IC/IFD 2019 passata in giudicato, il

costo di investimento della quota del 50% della __________, detenuta dalla

contribuente, doveva essere quantificato in fr. 13'451'790.- ed un eventuale

recupero degli ammortamenti non poteva beneficiare della tassazione separata

prevista dall’art. 314d LT. Fino al 31.12.2019 la contribuente era stata

tassata ai sensi dell’art. 91 LT e quindi, dato che era totalmente esente, ai

sensi dell’art. 314d cpv. 6 LT ai fini dell’imposta cantonale non vi erano

perdite computabili.

In merito agli articoli 71

cpv. 4 LT e 62 cpv. 4 LIFD, che prevedono che siano aggiunti agli utili

imponibili, per quanto non siano più giustificati, le rettifiche di valore e

gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che

adempiono le condizioni dell’articolo 77 capoverso 5 lettera b, l’UTPG

argomentava che tuttavia la Circolare 27/2009 dell’AFC subordina queste riprese

alla condizione che le rettifiche di valore e gli ammortamenti sulle

partecipazioni non siano più giustificati e si sia registrata una durevole

ripresa di valore della partecipazione. Secondo l’UTPG, visto il cattivo

andamento degli affari della __________, l’intervenuta revoca della licenza

bancaria e il relativo inizio della procedura di bancarotta, non si comprendeva

“come vi possa essere una durevole ripresa di valore”.

Secondo il fisco, la

richiesta di considerare quale valore venale della partecipazione “almeno il

50% del suo equity” appariva funzionale all’ottenimento della riduzione per

partecipazione dell’imposta sul capitale ai sensi dell’art. 87a LT. Motivo per

il quale il valore contabile/fiscale della quota di partecipazione in __________

veniva quantificato in fr. 1.- ed il valore contabile/fiscale degli attivi in

fr. 1'780.-. Veniva concessa una riduzione per partecipazioni dell’imposta

dello 0.0562% (CHF 1/ CHF 1'780 * 100).

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la __________, rappresentata da __________, contesta

la decisione dell’UTPG.

In merito alla

disposizione transitoria (art. 314d LT) sostiene di non aver richiesto la

quantificazione delle riserve occulte, siccome dai conti della società

emergevano delle perdite d’esercizio. A suo avviso, per quanto attiene alla

quantificazione di un’eventuale riduzione del costo di investimento delle

partecipazioni a seguito dell’abrogazione degli art. 91-93 LT, la legge non prevedrebbe

l’obbligo di inoltrare richiesta al fisco. Motivo per il quale chiede di

fissare il costo di investimento della partecipazione nella __________ al

31.12.2019 in fr. 1.-, che corrisponde al valore contabile accettato dall’UTPG

in sede di tassazione 2019.

La ricorrente contesta la

decisione dell’UTPG, che ha calcolato il valore della partecipazione, per determinare

la riduzione per partecipazione, deducendo dal valore che figurava a bilancio,

pari a fr. 13'451'790.-, l’intero accantonamento di fr. 13'451'789.-, ottenendo

un valore contabile/fiscale corrispondente a fr. 1.-. Sottolinea che il valore della

partecipazione che figura a bilancio ammonta a fr. 13'451'790.- ed in quanto

tale va considerato per il calcolo della riduzione per partecipazioni di cui

all’art. 87a LT.

Ad ogni modo, l’UTPG

avrebbe escluso in modo del tutto affrettato e senza giustificazione oggettiva

una ripresa di valore durevole della partecipazione. Il fatto che nei confronti

della __________ sia stata aperta una procedura di fallimento non esclude a

priori la possibilità che la società ed il relativo valore delle partecipazioni

possano riprendersi durevolmente. L’accantonamento di fr. 13'451'789 a titolo

“prudenziale e temporaneo” non andrebbe considerato un “ammortamento” secondo

la Circolare 17/2009 dell’AFC. In queste circostanze, la contribuente postula,

in via subordinata, che il valore contabile della partecipazione nella __________

al 31.12.2020 corrisponda alla parte di equity detenuta dalla ricorrente, cioè

fr. 386'232.-.

G. L’UTPG ha presentato

le proprie osservazioni al ricorso chiedendo di accoglierlo parzialmente.

Per quanto concerne

l’applicabilità dell’art. 87a LT, osserva innanzitutto che il valore contabile

di un cespite è quello risultante dal conto annuale, secondo gli art. 959 cpv.

1 CO, 960 cpv. 3 CO e 960a cpv. 3 CO. Motivo per il quale, l’autorità fiscale ritiene

che la contribuente non possa essere seguita laddove sostiene che “nel

bilancio al 31.12.2020 (…) il valore contabile della partecipazione __________

ammonta a CHF 13'451’790”, ovvero senza dedurre dalla voce “partecipazioni”

la rettifica di valore di fr. 13'451'789.- esposta tra i passivi di bilancio

alla voce “accantonamenti”. Il valore contabile della __________ ammonta, sia

al 31.12.2019 che al 31.12.2020 a 1.-.

Per quanto attiene al

valore determinante ai fini dell’imposta sull’utile (valore contabile –

fiscale) di un cespite (nel caso concreto di una partecipazione), esso

corrisponde alla somma del valore contabile e delle riserve occulte imposte

come utile (Circolare 27 AFC, punto 2.5.1.). A tal proposito l’autorità fiscale

rileva che, da un ulteriore esame dell’incarto della contribuente – effettuato

in occasione del ricorso – è emerso che nell’esercizio 2002 la contribuente

aveva contabilizzato, direttamente a carico della voce “partecipazioni” un

ammortamento di fr. 67'500.-, il quale era stato oggetto di una ripresa con

riserva tassata. A partire dall’esercizio 2015, nonostante la riserva tassata

non fosse stata oggetto di uno scioglimento con effetto sull’utile imponibile,

erroneamente la stessa non era più stata esposta nel bilancio fiscale della

contribuente. Di conseguenza, il valore determinante ai fini dell’imposta

sull’utile al 31.12.2020 delle azioni della __________ detenute dalla __________

ammonterebbe a fr. 67'501.- e il valore contabile-fiscale degli attivi a fr.

69'281.-.

Per quanto concerne il

costo di investimento della partecipazione in __________, l’UTPG rileva la

seguente evoluzione: 2001 partecipazione all’aumento di capitale (fr.

4'417'500.-), 2003 acquisto azioni (fr. 2'171'790.-), 2005 partecipazione

all’aumento di capitale (fr. 6'930'000.-). Il valore ammonta pertanto a

fr. 13'519'290.-.

In merito alla

disposizione transitoria dell’art. 314d LT, introdotta in occasione

dell’abolizione dei regimi fiscali privilegiati, il fisco cantonale rileva che

la richiesta della persona giuridica, intenzionata ad ottenere una tassazione

separata delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente,

deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo

fiscale 2019, pena la decadenza di tale diritto. In assenza di un’azione da

parte del contribuente, intesa a comprovare il valore venale della

partecipazione, l’autorità fiscale non poteva “(…) modificarne autonomamente

il costo di investimento”.

L’autorità fiscale è

pertanto dell’avviso che, in considerazione del fatto che la contribuente non ha

fatto uso della possibilità offerta dall’art. 314d LT, sia ai fini IC che ai

fini dell’IFD, al 31.12.2020, il valore contabile-fiscale della partecipazione __________

al 31.12.2020 debba essere quantificato in fr. 67'501.-, il valore

contabile-fiscale degli attivi in fr. 69'280.- e la riduzione dell’imposta sul

capitale imponibile sia quantificata nel 97.4321%. Il costo d’investimento

ammonterebbe a fr. 13'519'290.-. Inoltre, a norma dell’art. 314d cpv. 6 LT, ai

fini dell’imposta cantonale sul risultato fiscale dell’esercizio 2020 non potrebbe

essere compensata alcuna perdita realizzata dalla contribuente prima del

passaggio a tassazione ordinaria.

Diritto

1. 1.1.

Con ricorso 22/25.7.2022, __________

impugna la decisione di tassazione IC/IFD 2020. Per quanto concerne il debito

dell’imposta federale diretta (IFD), lo stesso è stato accertato in fr. 0.-,

mentre quello per l’imposta cantonale (IC) in fr. 17'450.20. Si tratta

innanzitutto di verificare se per l’IFD vi è o meno un interesse legittimo

all’impugnazione della decisione.

1.2.

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082ss., p. 733 ss.).

In altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli si toccato in modo particolare e

diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro

(Dubey/Zufferey, op. cit. e

giurisprudenza citata).

1.3.

Con la decisione di

tassazione del 23 giugno 2022, in relazione all’imposta federale diretta,

l’UTPG ha commisurato l’utile imponibile e l’imposta in fr. 0.-. Ne consegue

che la contribuente non aveva alcun interesse attuale degno di tutela ad

ottenere una pronuncia dell’autorità di tassazione sul suo reclamo in ambito di

IFD (cfr. anche Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153;

Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,Kommentar zum harmonisierten Zürcher

Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a

cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna,

2009, n.17 ad § 192, p. 1870), così come non ne ha ad interporre ricorso.

Motivo per il quale, il

ricorso, in quanto presentato contro la decisione relativa all’IFD, è

irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

__________, contesta i

valori presi in considerazione dall’UTPG per il calcolo della riduzione per

partecipazioni di cui all’art. 87a LT: postula in via principale che il costo

di investimento della partecipazione __________ al 31.12.2019 sia stabilito in

fr. 1.-, mentre che, il valore contabile, figurante a bilancio della

partecipazione __________ in fr. 13'451'790.-.

Di diversa opinione l’autorità

fiscale la quale, dopo aver preliminarmente accennato all’abolizione dei regimi

fiscali privilegiati dal 1.1.2020 nonché all’introduzione di una norma

transitoria (l’art. 78g LAID, implementata a livello ticinese all’art. 314d

LT), ha ricordato alla contribuente che avrebbe dovuto far valere la

possibilità offerta dall’art. 314d LT entro i termini impartiti (e meglio

l’inoltro della DF 2019), al fine di comprovare il valore della partecipazione __________.

Diversamente l’autorità fiscale non avrebbe la facoltà di modificare

autonomamente il costo di investimento, valore da utilizzare nell’applicazione

dell’art. 87a LT.

2.2

Secondo l’art. 87a LT

(riduzione per partecipazione):

L’imposta sul capitale imponibile di una società di

capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste

essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non

esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione

esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai

valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile se, a

lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano

almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi

qualificati:

a)

le partecipazioni in ragione di

almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società;

b) le

partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve

di un’altra società; o

c) la

detenzione di diritti di partecipazione pari ad un valore venale di almeno un

milione di franchi.

2.3

L’art. 87a LT è entrato in

vigore il 1.1.2018 (BU 2018, 213).

Nel Messaggio numero 7417

del 15.9.2017 del Consiglio di Stato (“Riforma

cantonale fiscale e sociale”; https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=119295, sito visualizzato il 2.3.2023), in relazione

all’introduzione della riduzione per partecipazioni ai fini dell’imposta sul

capitale (pag. 13, punto 2.1.2.) si legge quanto segue (cfr. anche Vorpe, Novità legislative nel campo del

diritto tributario, in RtiD II 2018, p. 579 s.):

“(…). Per contenere l’aggravio fiscale sul capitale

a seguito del passaggio a tassazione ordinaria delle società la cui attività è

prettamente legata alla detenzione di partecipazioni, proponiamo di estendere

il meccanismo della riduzione per partecipazioni – attualmente presente

unicamente ai fini dell’imposta sull’utile (cfr. art. 77 LT: l’imposta

sull’utile è ridotta della proporzione tra l’utile da partecipazioni

qualificate e l’utile complessivo, con conseguente diminuzione dell’importo

dell’imposta sull’utile da computare nell’imposta sul capitale) – anche

all’imposta sul capitale, attraverso l’adozione del nuovo art. 83 LT. Questa

forma particolare di sgravio – già conosciuta in forme diverse nei Cantoni di

Argovia, Appenzello Esterno, Lucerna, San Gallo e Sciaffusa - permetterà quindi

di ridurre il capitale imponibile nella proporzione esistente tra il valore

contabile fiscale delle partecipazioni qualificate e il valore contabile

fiscale degli attivi complessivi, contribuendo così ad accrescere la

concorrenzialità fiscale del Cantone in quest’ambito specifico. Per tutelare il

gettito fiscale cantonale e comunale e mitigare gli effetti della tripla

imposizione economica anche ai fini dell’imposta sul capitale, si propone di

limitare la concessione della riduzione per partecipazioni (1.) unicamente alle

società tassate ordinariamente il cui scopo statutario è la detenzione di

partecipazioni (requisito formale) e (2.) le cui partecipazioni qualificate

rappresentano almeno 2/3 degli attivi o dei ricavi complessivi (requisito

materiale). Questa misura è finalizzata ad evitare la delocalizzazione di tutta

una serie di società di partecipazione, strategiche per il nostro Cantone, e

anticipa una delle possibili misure cantonali d’accompagnamento del “Progetto

fiscale 17”.

2.4

La norma è conforme con il

diritto federale dell’armonizzazione. Infatti, in occasione dell’adozione della

Legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il

finanziamento dell’AVS (RFFA), il legislatore federale ha introdotto l’art. 29

cpv. 3 LAID, che consente ai Cantoni di prevedere una riduzione dell’imposta

per il capitale proprio ascrivibile, fra l’altro, ai diritti di partecipazione

secondo l’articolo 28 capoverso 1. Secondo l’intenzione del Consiglio federale,

“questa misura permette di eliminare un onere economico multiplo a carico

del gruppo” (Messaggio del Consiglio federale n. 18.031 del 21 marzo 2018

concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 [PF17], in FF 2018 2079,

n. 1.2.3.1, p. 2119).

Lo scopo della

disposizione, che ha una formulazione potestativa, consiste nell’evitare una

multipla imposizione economica del capitale, quando una partecipazione sociale

è detenuta da un’altra società di capitali. Per il fatto che il legislatore

federale non ha voluto introdurre un simile sgravio sulle partecipazioni nel

calcolo dell’imposta sulla sostanza (Messaggio cit., FF 2018 2079, n. 2.3, p.

2140), si deve concludere che l’art. 29 cpv. 3 LAID non è stato concepito allo

scopo di prevenire la doppia imposizione economica, ma solo l’imposizione economica

multipla che va al di là del doppio (Simonek/Müller/Opel/Egli,

Unternehmensrecht I – Gründung und Aufbau, Sanierung und Liquidation, 3a

ed., Zurigo 2021, cap. 4, n. 65, p. 152).

2.5

Già in precedenza, nel

diritto cantonale e anche in quello federale erano in vigore disposizioni che

prevedevano la riduzione per partecipazioni nel calcolo dell’imposta sull’utile

delle persone giuridiche. L’art. 77 cpv. 1 ha il seguente tenore:

L’imposta sull’utile di una società di capitali o di

una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo

netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la società:

a) partecipa

in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra

società;

b) partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli

utili e alle riserve di un’altra società; o

c) detiene diritti di partecipazione pari a un valore

venale di almeno un milione di franchi.

Rispetto

all’art. 77 LT, l’art. 87a LT subordina il riconoscimento della riduzione per

partecipazioni ai fini dell’imposta sul capitale a due ulteriori condizioni. Le

società devono adempiere i seguenti requisiti:

·

il loro scopo statutario è la detenzione di partecipazioni e non

esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera (requisito formale);

·

le loro partecipazioni qualificate rappresentano almeno due terzi

degli attivi o dei ricavi complessivi (requisito materiale).

Soddisfatti tali requisiti

d’entrata, per ottenere il beneficio della riduzione per partecipazioni la

società deve comunque adempiere i requisiti – alternativi tra loro – identici a

quelli indicati all’art. 77 cpv. 1 lett. a-b-c LT (Vorpe, op. cit., p. 579 s.).

3.

3.1.

Si tratta di chiarire preliminarmente

come si debba determinare, per l’applicazione dell’art. 87a, LT il valore degli

attivi qualificati e degli attivi complessivi “valutati ai valori fino a

quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile”.

3.2

Secondo gli articoli 58

cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT, vige il principio di derivazione («Massgeblichkeit»)

del bilancio fiscale dal bilancio commerciale allestito conformemente alle

regole del diritto commerciale, riservate le prescrizioni correttive del

diritto tributario come pure le prescrizioni imperative del diritto commerciale

(cfr. DTF 141 II 83, consid. 3.1, con riferimento a: DTF 137 II 353 consid. 6.2

p. 359 s.; 136 II 88 consid. 3.1 p. 92; 132 I 175 consid. 2.2 p. 177 s.; 119 Ib

111.

consid. 2c).

Il principio di

derivazione del bilancio fiscale da quello commerciale ha anche ripercussioni

di carattere procedurale: la società contribuente deve lasciarsi imputare la

rappresentazione dello stato patrimoniale e del risultato annuale che emerge

dai libri contabili che essa tiene regolarmente (cfr. la sentenza 2C_515/2010

del 13 settembre 2011 consid. 2.2, in: StE 2011 B 23.41 n. 5, RF 66/2011 p.

954, con riferimenti).

Se l'autorità di tassazione

si discosta dal bilancio commerciale, in considerazione di una delle

disposizioni correttive previste dal diritto tributario, può verificarsi una

divaricazione fra bilancio commerciale e bilancio fiscale. In particolare, se

l’autorità di tassazione non riconosce la giustificazione di ammortamenti o

accantonamenti che risultano dal bilancio fiscale, ne consegue che l’utile

imponibile dei periodi successivi non deve più essere stabilito sulla base dei

valori contabili del bilancio commerciale. Saranno invece determinanti i valori

contabili così come corretti fiscalmente. Nel caso delle imprese personali,

questi valori si definiscono valori determinanti per l’imposta sul reddito,

nel caso delle persone giuridiche valori determinanti per l’imposta

sull’utile (Reich, Steuerrecht,

3a ed., § 15, n. 121, p. 407).

Ne consegue che i valori

determinanti ai fini dell’imposta sull’utile corrispondono ai valori contabili,

risultanti dal bilancio commerciale, a meno che questi ultimi non siano stati modificati

dall’autorità di tassazione in applicazione di disposizioni correttive previste

dalle leggi fiscali.

3.3

3.3.1

Secondo l’art. 959 cpv. 1

CO, il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa

alla data in cui è chiuso. È suddiviso in attivi e passivi. Per quanto concerne

la valutazione degli elementi di bilancio, secondo l’art. 960 cpv. 1 CO, gli

attivi ed i debiti sono di norma valutati singolarmente. Secondo il capoverso

3, qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che

gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se

del caso adeguati.

3.3.2

Per l’art. 960a cpv. 1 CO,

alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al

loro costo di acquisto o di produzione.

Nelle valutazioni

successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di

acquisto o di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole

categorie di attivi (art. 960a cpv. 2 CO).

Le perdite di valore

dovute all’utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno

contabilizzate procedendo rispettivamente ad ammortamenti e a rettifiche di

valore. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere effettuati in

conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio. Devono essere

direttamente o indirettamente imputati agli attivi in questione, a carico del conto

economico; non possono essere iscritti nei passivi (art. 960a cpv. 3 CO).

Possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a

fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa.

Per gli stessi motivi, l’impresa può rinunciare a sciogliere ammortamenti e

rettifiche di valore che non sono più giustificati.

3.3.3

Per quanto concerne la

valutazione delle partecipazioni non quotate in borsa – in assenza di

disposizione specifica applicabile alle partecipazioni – si applica la regola

generale dell’art. 960a cpv. 2 CO: il valore dell’attivo non può essere

superiore al suo costo di acquisto o di produzione. Motivo per il quale è il

costo di acquisto della partecipazione che è determinante per la sua valutazione.

Le partecipazioni non sono oggetto di ammortamento, ma possono vedersi imputare

delle correzioni di valore in caso di perdite persistenti della società

detenuta. La stima della correzione di valore si basa sulle tecniche di stima applicate

nell’ambito della fiscalità d’impresa e prende in considerazione il valore

intrinseco della società detenuta. Si può far riferimento alle regole fiscali,

in particolare alla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (Bucheler, Abrégé de droit comptable, 2a

ed., Basilea 2018, p. 218).

3.4

3.4.1

Nelle osservazioni al

ricorso, in merito al costo di acquisto della partecipazione __________ e da

parte della contribuente l’UTPG ha così riassunto l’evoluzione del valore di

quest’ultima, che si attestava a fr. 13'519'290.-:

·

2001: partecipazione all’aumento di capitale, fr. 4'417'500.-;

·

2003: acquisto azioni, fr. 2'171'790.-;

·

2005: Partecipazione all’aumento di capitale fr. 6'930'000.-.

Nel 2002, la contribuente

aveva contabilizzato – a carico della voce “partecipazioni” – un ammortamento

di fr. 67'500.-, il quale “(…) è stato oggetto di una ripresa con riserva

tassata”. Dall’esercizio 2015 la stessa non era più stata esposta nel

bilancio fiscale della contribuente (osservazioni al ricorso UTPG, p. 4).

3.4.2

Sempre dalla disamina dei

bilanci si osserva che, nel 2019, __________ ha operato una “rettifica di

valore su attivi fissi” pari a fr. -10'003'012.-. Nell’allegato al bilancio si

indicava: “A seguito del cattivo andamento degli affari e della revoca della

licenza bancaria e del relativo inizio di procedura di bancarotta è stato

incrementato ulteriormente l’accantonamento a copertura della svalutazione

della __________, __________”. Motivo per il quale, il valore contabile

della partecipazione veniva indicato nella DF dalla contribuente in fr.

13'451'790.- controbilanciato da “transitori passivi ed accantonamenti” per fr.

13'451'789.-. Nel periodo fiscale 2018, dalla DF si evince che i “transitori

passivi e accantonamenti” erano pari a fr. 3'448'777.-.

3.4.3

Per tale ragione, nelle sue

osservazioni al ricorso, l’UTPG ha indicato che il valore determinante al

31.12.2020

ai fini dell’imposta sull’utile delle azioni di __________ detenute

da __________ ammonta a fr. 67'501.- ed il valore contabile-fiscale di tutti

gli attivi (considerando cioè la liquidità per fr. 1'779.-) complessivi era di

fr. 69'281.-. L’UTPG ritiene pertanto che la riduzione per partecipazioni

dell’imposta sul capitale è pertanto quantificabile nella percentuale del

97.4321%.

4.

4.1.

Come visto, sia in sede di

reclamo che in sede ricorsuale, la contribuente riconosce che il valore

contabile prudenziale della partecipazione __________ al 31.12.2020 ammontava a

fr. 1.-, tuttavia ritiene che sarebbe “(…) più corretto ai fini fiscali

aggiungere all’utile imponibile gli accantonamenti ammessi negli anni

precedenti e non più giustificabili. Oltremodo ai fini cantonali non è mai

stato accertato l’accantonamento __________ in quanto __________ era al

beneficio della tassazione holding”. In via subordinata, la ricorrente

chiede di valutare la partecipazione __________ quantomeno al suo valore di equity,

in base alla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte, come

risulta dal bilancio al 14.8.2020, cioè sulla base di un valore di fr. 386'232.-

(con una conseguente riduzione per partecipazioni pari al 99.5%).

L’UTPG ritiene per contro

che, se la ricorrente avesse voluto far valere delle riserve occulte, esistenti

sulla partecipazione litigiosa, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione in

tal senso nel momento in cui ha perso il beneficio della tassazione

privilegiata quale holding. Non avendolo fatto, il valore della partecipazione

determinante per l’imposta sull’utile corrisponde a quello risultante dal

bilancio al 31.12.2020.

4.2

I regimi fiscali

privilegiati (società holding, società di amministrazione e società ausiliaria)

definiti agli articoli 91-93 della Legge tributaria e articoli correlati (artt.

67.

cpv. 1 lett. c, secondo periodo LT, 70 cpv. 3, secondo periodo LT, 81 cpv. 2

LT, 94 LT e 101 cpv. 3 LT), sono stati aboliti e le relative disposizioni

legali abrogate a partire dal 1.1.2020 con l’entrata in vigore della Legge

federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS del 28

settembre 2018 (RFFA) e con le modifiche adottate dal legislatore cantonale con

la legge del 4 novembre 2019. Oltre ad abolire i predetti regimi fiscali, la

RFFA ha introdotto una serie di disposizioni tra cui una norma transitoria

(art. 78g LAID).

L’art. 78g cpv. 1 LAID fa

riferimento all’uscita dal regime fiscale privilegiato, imposto dalla RFFA, e stabilisce

che, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa

imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate

separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino

a quel momento.

La fine dell’imposizione

come società con statuto speciale fa sì che le riserve occulte sinora non

imponibili, compreso il valore aggiunto generato internamente, siano ora

soggette all’imposta, ma a un’aliquota separata per evitare una sovrimposizione.

Non sono invece tassati all’aliquota separata i ricavi delle partecipazioni,

soggetti all’esenzione indiretta e quindi all’aliquota ordinaria (Messaggio

cit., FF 2018 2079, p. 2145).

Per l’art. 78g cpv. 2 LAID,

l’importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso

il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione

dall’autorità di tassazione. Nei cinque anni successivi la realizzazione di

riserve occulte (reali, contabili o dovute alla sistematica fiscale) sarà

tassata separatamente fino a concorrenza del valore massimo stabilito. Con la

dichiarazione d’imposta per l’ultimo periodo secondo il diritto anteriore, le

imprese devono dichiarare le riserve occulte esistenti, compreso il valore

aggiunto generato internamente. Se la società non fa valere riserve occulte,

non ci sono decisioni da emanare. In futuro tutti gli utili realizzati saranno

imponibili all’aliquota ordinaria. Se vengono fatte valere riserve occulte,

queste devono essere verificate dalle autorità di tassazione e stabilite

mediante decisione (Messaggio cit., FF 2018 2079, p. 2146).

4.3

4.3.1

L’art. 78g LAID è stato

implementato, a livello ticinese, all’art. 314d LT (“Disposizione transitoria a

seguito dell’abrogazione degli art. 91-93”). Il capoverso 1 prevede quanto

segue:

Se una

persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto

anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve

occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto

generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La

tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era

imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su

partecipazioni ai sensi dell’art. 77. L’aliquota applicabile all’importo da

imporre separatamente è del 1 per cento.

L’art. 314d cpv. 3 LT

stabilisce che:

L’importo delle riserve

occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e

comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità

di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata

congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del

passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di

tale diritto.

L’art. 314d cpv. 6 LT

prevede che:

Le perdite realizzate prima del passaggio a

tassazione ordinaria possono essere compensate sull’utile netto solo per la

quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.

4.3.2

La Divisione delle contribuzioni

ha pubblicato la Circolare 29/2020 “Trattamento fiscale delle riserve occulte a

seguito dell’abolizione degli statuti fiscali privilegiati – art. 314d LT

(implementazione cantonale dell’art. 78g LAID della RFFA)”. Secondo la

Circolare (Punto 1.1.): “Il contribuente che vuole usufruire della normativa

transitoria di cui all’art. 314d LT deve compilare (con tutti i dati e il

calcolo della valutazione delle riserve) l’apposito formulario scaricabile dal

sito internet della Divisione delle contribuzioni, nella sezione à Moduli), firmarlo e inoltrarlo al fisco

congiuntamente alla dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, pena

la decadenza della facoltà di chiedere l’applicazione dell’art. 314d LT stesso”.

La Circolare (punto

1.1.1.) precisa che, per riserve occulte, s’intendono la “differenza tra il

valore venale e il valore contabile fiscale di un attivo materiale o

immateriale, compreso il valore aggiunto generato internamente (Goodwill) come

pure le sopravvalutazioni di posizioni del passivo di bilancio. Per il calcolo

delle riserve occulte erano possibili due metodi: la valutazione dei singoli

attivi / passivi (senza il goodwill) e la valutazione aziendale (incluso il

goodwill)”.

Più nello specifico, per

quanto attiene alle riserve occulte sulle partecipazioni, a pagina 6 della

Circolare si legge che “(…) le riserve occulte su questo tipo di

partecipazioni, che beneficiano della riduzione su partecipazioni sugli utili

in capitale, possono essere considerate per l’art. 314d LT solo per la parte

relativa alla ripresa dell’ammortamento, ossia la differenza tra il valore

d’investimento e il valore contabile (più basso) oppure, quando il valore

d’investimento è superiore al valore venale, per la differenza tra il valore

venale ed il valore contabile. In quest’ultimo caso, il costo d’investimento

della partecipazione, al passaggio di sistema, deve essere ridotto sino a

concorrenza del valore venale”.

4.4

Ora – entro il termine

perentorio indicato dall’art. 314d cpv. 3 LT – la ricorrente non ha chiesto di

poter usufruire della norma transitoria. Motivo per il quale i dati che devono

essere presi in considerazione per il calcolo della riduzione per

partecipazioni ai fini dell’imposta sull’utile devono basarsi giocoforza sul

bilancio presentato nel 2020 e devono essere stabiliti così come accertato in

sede di osservazioni al ricorso da parte dell’UTPG:

Costo di investimento

13'519'290.-

Partecipazioni

13'451'790.-

Accantonamenti (rettifica di valore)

13'451'789.-

Valore contabile

1.-

Riserve occulte imposte come utile

67'500.-

Valore contabile-fiscale

67'501.-

5.

Il calcolo proposto

nelle osservazioni al ricorso, nel quale l’autorità di tassazione ha stabilito

la riduzione per partecipazione sulla base di un valore contabile fiscale di

fr. 67'501.-, è legittimo.

Il suddetto valore si

fonda infatti sul bilancio presentato dalla stessa ricorrente e considera anche

la riserva tassata di fr. 67'500.-, determinata dalla ripresa di un ammortamento

intrapreso nell’esercizio 2002.

L’insorgente non può

pretendere né che sia ignorata la correzione di valore, che ha praticamente

azzerato il valore contabile della partecipazione, né che sia attribuito alla

partecipazione un valore di fr. 386'232.-. Nessuna delle due varianti di

calcolo sarebbe infatti compatibile con la disposizione legale applicabile, che

considera determinanti i “valori fino a quel momento determinanti ai fini

dell’imposta sull’utile”.

Le considerazioni proposte

dalla ricorrente, in merito alla necessità di distinguere tra loro

accantonamento e ammortamento, sono prive di rilevanza ai fini della decisione

litigiosa. In ogni caso, la rettifica di valore della partecipazione in

discussione, intrapresa nel bilancio della ricorrente, ha comportato una

riduzione del suo valore contabile. La legislazione fiscale tiene conto del carattere

provvisorio dell’accantonamento, sottolineato nel ricorso, prevedendo che gli

accantonamenti ammessi negli anni precedenti siano aggiunti all’utile imponibile

nella misura in cui non sono più giustificati (art. 72 cpv. 2 LT).

Motivo per il quale la

riduzione dell’imposta sul capitale imponibile è stata quantificata

correttamente nella percentuale del 97.4321%: ([67'501.- * 100]/69'280.-).

6.

Il ricorso è parzialmente

accolto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente

proporzionalmente alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il ricorso

in materia di IFD è irricevibile.

1.2. Il ricorso in

materia di IC è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione dopo reclamo del 23 giugno 2022 è riformata nel senso

che la riduzione dell’imposta sul capitale imponibile è quantificata nella percentuale

del 97.4321 %.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’250.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 250.–

per un totale di fr. 2’500.–

sono a carico della

ricorrente in ragione di 4/5 (fr. 2'000.–).

3. Contro il presente giu Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: