80.2022.186
Imposta sul capitale delle persone giuridiche: riduzione per partecipazione, considerazione del valore degli attivi in base al valore determinante ai fini dell’imposta sull’utile, accantonamento, disposizioni transitorie in seguito all’abolizione del regime privilegiato holding
28 marzo 2023Italiano30 min
del valore di fr. 13'451'790.- e nell’elenco debiti anche la posizione “transitori
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.186
80.2022.187
Lugano
28 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 luglio 2022 contro la decisione del 23 giugno 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. La __________
(attualmente in liquidazione a seguito della decisione dell’assemblea generale
del 20.9.2022) aveva quale scopo sociale la partecipazione a imprese di ogni
tipo, in particolare a imprese attive nel campo finanziario, dei servizi
dell’industria e del commercio. La società può costituire imprese, assumere
partecipazioni maggioritarie o minoritarie in imprese esistenti e concedere
finanziamenti alle stesse. Nel periodo fiscale sub judice,
amministratore unico __________, cittadino svizzero, domiciliato a __________.
La società deteneva, quale
attivo principale, il 50% della partecipazione “__________
Sino al periodo fiscale
2019, la contribuente beneficiava del regime fiscale privilegiato destinato
alle società di tipo “holding”
B. Con dichiarazione fiscale
IC/IFD 2020, trasmessa all’Ufficio delle persone giuridiche (di seguito UTPG)
nel settembre 2021, faceva valere una perdita d’esercizio di fr. – 13'196.-
alla quale si aggiungevano le perdite dei 7 precedenti periodi fiscali, cifrate
in fr. – 10'744'887.-. Il capitale proprio imponibile nel Canton Ticino era di
fr. 12'000'000.-. Nell’elenco titoli, la società dichiarava una partecipazione
del valore di fr. 13'451'790.- e nell’elenco debiti anche la posizione “transitori
passivi e accantonamenti”, per un importo pari a fr. 13'451'789.-.
Nell’allegato al bilancio
2020 in relazione alla partecipazione “__________” (quota capitale del 50%), si
indicava che la stessa aveva un valore di fr. 14'575'000.- ed inoltre: “A
seguito del cattivo andamento degli affari e della revoca della licenza
bancaria e del relativo inizio di procedura di bancarotta è stato incrementato
ulteriormente l’accantonamento a copertura della svalutazione della __________”.
C. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2020 del 7.10.2021, l’autorità fiscale accertava un capitale
imponibile pari a fr. 12'000'000.-. L’imposta cantonale sull’utile veniva
stabilita in fr. 17'460.-. Per l’IFD l’imposta era pari a fr. 0.-.
D.
a.
Con reclamo 28.10.2021 la __________,
rappresentata da __________, impugnava la decisione di tassazione relativa
all’imposta cantonale 2020, contestando la “mancata applicazione della
riduzione per partecipazione sull’imposta sul capitale (art. 87a LT)”. La
società aveva beneficiato della tassazione holding ai sensi dell’art. 91 LT, in
quanto deteneva quale attivo principale il 50% della partecipazione __________].
A seguito del cattivo andamento degli affari di __________, della revoca della
licenza bancaria e del relativo inizio di procedura di bancarotta, nel 2019 __________,
aveva deciso di incrementare ulteriormente l’accantonamento sulla
partecipazione __________ a copertura di una probabile svalutazione, sicché, al
31.12.2020, il valore contabile prudenziale di __________ ammontava a fr. 1.-.
Secondo la reclamante, ai
fini cantonali non era mai stato accertato l’accantonamento, in quanto era al
beneficio della tassazione quale “holding”. Inoltre, pur essendo stata
aperta una procedura di bancarotta, il valore venale della __________ “corrisponde
ad almeno il 50% del suo equity”, ed è quindi verosimilmente superiore a
fr. 1.-. A partire dal 1.1.2020, per le società che beneficiavano della
tassazione privilegiata per le holding, era stato introdotto l’art. 87a LT, che
prevede una riduzione dell’imposta sul capitale imponibile nella proporzione
esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai
valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile. La partecipazione
nella __________ doveva a suo avviso essere considerata al valore di equity
della stessa, ai fini del calcolo della riduzione per partecipazioni per
l’imposta sul capitale.
b.
Con complemento al reclamo
29.11.2021, la reclamante ribadiva che nel 2019 era stato incrementato
ulteriormente l’accantonamento di __________ ma che “tuttavia, si ritiene
più corretto, ai fini fiscali aggiungere all’utile imponibile gli
accantonamenti ammessi negli anni precedenti e non più giustificabili”.
L’insorgente chiedeva di voler considerare, quale valore fiscale di __________
la “quota parte di equity detenuta da __________ sulla base del bilancio al
14.8.2020 (ultimo a disposizione) e del conteggio allegati”. Secondo la
reclamante, considerando un valore fiscale di__________ di fr. 386'232.-,
doveva essere applicata la riduzione dell’imposta sul capitale imponibile del
99.5%.
c.
Con e-mail del 27.4.2022, __________
confermava che il costo d’investimento della partecipazione alla fine del
periodo fiscale 2019 ammontava a fr. 1.-. Con il suo reclamo per l’anno 2020, aveva
fatto valere le proprie argomentazioni tali per cui il valore venale/fiscale
della partecipazione ammontava a fr. 386'232.- (ossia la quota di equity da essa
detenuta). Tale rivalutazione ai fini fiscali avrebbe dovuto beneficiare della
riduzione per partecipazioni, poiché “(…) il nuovo costo d’investimento da
considerare è di CHF 1 (…)”.
E. Con decisione IC 2020
del 23.6.2022 il reclamo veniva parzialmente ammesso. In primo luogo,
l’autorità di tassazione ricordava la disposizione transitoria introdotta con
l’abolizione del regime privilegiato per le holding (art. 314d LT). Se avesse
voluto assoggettare all’imposta cantonale le riserve occulte esistenti al
momento della perdita del privilegio holding, la reclamante avrebbe dovuto inoltrare
l’apposito formulario unitamente alla dichiarazione fiscale 2019, pena la
decadenza della facoltà di richiedere l’applicazione dell’art. 314d stesso
(art. 314d cpv. 3 LT nonché punto D 1 della Circolare 29/2020 della Divisione
delle contribuzioni). Inoltre, rimarcava la limitazione della compensazione
delle perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria (art. 314d
cpv. 6 LT e punto 3.1.3 della Circolare 29/2020).
Non avendo la contribuente
chiesto al fisco cantonale la quantificazione delle riserve occulte prevista
dall’art. 314d LT ed essendo la tassazione IC/IFD 2019 passata in giudicato, il
costo di investimento della quota del 50% della __________, detenuta dalla
contribuente, doveva essere quantificato in fr. 13'451'790.- ed un eventuale
recupero degli ammortamenti non poteva beneficiare della tassazione separata
prevista dall’art. 314d LT. Fino al 31.12.2019 la contribuente era stata
tassata ai sensi dell’art. 91 LT e quindi, dato che era totalmente esente, ai
sensi dell’art. 314d cpv. 6 LT ai fini dell’imposta cantonale non vi erano
perdite computabili.
In merito agli articoli 71
cpv. 4 LT e 62 cpv. 4 LIFD, che prevedono che siano aggiunti agli utili
imponibili, per quanto non siano più giustificati, le rettifiche di valore e
gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che
adempiono le condizioni dell’articolo 77 capoverso 5 lettera b, l’UTPG
argomentava che tuttavia la Circolare 27/2009 dell’AFC subordina queste riprese
alla condizione che le rettifiche di valore e gli ammortamenti sulle
partecipazioni non siano più giustificati e si sia registrata una durevole
ripresa di valore della partecipazione. Secondo l’UTPG, visto il cattivo
andamento degli affari della __________, l’intervenuta revoca della licenza
bancaria e il relativo inizio della procedura di bancarotta, non si comprendeva
“come vi possa essere una durevole ripresa di valore”.
Secondo il fisco, la
richiesta di considerare quale valore venale della partecipazione “almeno il
50% del suo equity” appariva funzionale all’ottenimento della riduzione per
partecipazione dell’imposta sul capitale ai sensi dell’art. 87a LT. Motivo per
il quale il valore contabile/fiscale della quota di partecipazione in __________
veniva quantificato in fr. 1.- ed il valore contabile/fiscale degli attivi in
fr. 1'780.-. Veniva concessa una riduzione per partecipazioni dell’imposta
dello 0.0562% (CHF 1/ CHF 1'780 * 100).
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la __________, rappresentata da __________, contesta
la decisione dell’UTPG.
In merito alla
disposizione transitoria (art. 314d LT) sostiene di non aver richiesto la
quantificazione delle riserve occulte, siccome dai conti della società
emergevano delle perdite d’esercizio. A suo avviso, per quanto attiene alla
quantificazione di un’eventuale riduzione del costo di investimento delle
partecipazioni a seguito dell’abrogazione degli art. 91-93 LT, la legge non prevedrebbe
l’obbligo di inoltrare richiesta al fisco. Motivo per il quale chiede di
fissare il costo di investimento della partecipazione nella __________ al
31.12.2019 in fr. 1.-, che corrisponde al valore contabile accettato dall’UTPG
in sede di tassazione 2019.
La ricorrente contesta la
decisione dell’UTPG, che ha calcolato il valore della partecipazione, per determinare
la riduzione per partecipazione, deducendo dal valore che figurava a bilancio,
pari a fr. 13'451'790.-, l’intero accantonamento di fr. 13'451'789.-, ottenendo
un valore contabile/fiscale corrispondente a fr. 1.-. Sottolinea che il valore della
partecipazione che figura a bilancio ammonta a fr. 13'451'790.- ed in quanto
tale va considerato per il calcolo della riduzione per partecipazioni di cui
all’art. 87a LT.
Ad ogni modo, l’UTPG
avrebbe escluso in modo del tutto affrettato e senza giustificazione oggettiva
una ripresa di valore durevole della partecipazione. Il fatto che nei confronti
della __________ sia stata aperta una procedura di fallimento non esclude a
priori la possibilità che la società ed il relativo valore delle partecipazioni
possano riprendersi durevolmente. L’accantonamento di fr. 13'451'789 a titolo
“prudenziale e temporaneo” non andrebbe considerato un “ammortamento” secondo
la Circolare 17/2009 dell’AFC. In queste circostanze, la contribuente postula,
in via subordinata, che il valore contabile della partecipazione nella __________
al 31.12.2020 corrisponda alla parte di equity detenuta dalla ricorrente, cioè
fr. 386'232.-.
G. L’UTPG ha presentato
le proprie osservazioni al ricorso chiedendo di accoglierlo parzialmente.
Per quanto concerne
l’applicabilità dell’art. 87a LT, osserva innanzitutto che il valore contabile
di un cespite è quello risultante dal conto annuale, secondo gli art. 959 cpv.
1 CO, 960 cpv. 3 CO e 960a cpv. 3 CO. Motivo per il quale, l’autorità fiscale ritiene
che la contribuente non possa essere seguita laddove sostiene che “nel
bilancio al 31.12.2020 (…) il valore contabile della partecipazione __________
ammonta a CHF 13'451’790”, ovvero senza dedurre dalla voce “partecipazioni”
la rettifica di valore di fr. 13'451'789.- esposta tra i passivi di bilancio
alla voce “accantonamenti”. Il valore contabile della __________ ammonta, sia
al 31.12.2019 che al 31.12.2020 a 1.-.
Per quanto attiene al
valore determinante ai fini dell’imposta sull’utile (valore contabile –
fiscale) di un cespite (nel caso concreto di una partecipazione), esso
corrisponde alla somma del valore contabile e delle riserve occulte imposte
come utile (Circolare 27 AFC, punto 2.5.1.). A tal proposito l’autorità fiscale
rileva che, da un ulteriore esame dell’incarto della contribuente – effettuato
in occasione del ricorso – è emerso che nell’esercizio 2002 la contribuente
aveva contabilizzato, direttamente a carico della voce “partecipazioni” un
ammortamento di fr. 67'500.-, il quale era stato oggetto di una ripresa con
riserva tassata. A partire dall’esercizio 2015, nonostante la riserva tassata
non fosse stata oggetto di uno scioglimento con effetto sull’utile imponibile,
erroneamente la stessa non era più stata esposta nel bilancio fiscale della
contribuente. Di conseguenza, il valore determinante ai fini dell’imposta
sull’utile al 31.12.2020 delle azioni della __________ detenute dalla __________
ammonterebbe a fr. 67'501.- e il valore contabile-fiscale degli attivi a fr.
69'281.-.
Per quanto concerne il
costo di investimento della partecipazione in __________, l’UTPG rileva la
seguente evoluzione: 2001 partecipazione all’aumento di capitale (fr.
4'417'500.-), 2003 acquisto azioni (fr. 2'171'790.-), 2005 partecipazione
all’aumento di capitale (fr. 6'930'000.-). Il valore ammonta pertanto a
fr. 13'519'290.-.
In merito alla
disposizione transitoria dell’art. 314d LT, introdotta in occasione
dell’abolizione dei regimi fiscali privilegiati, il fisco cantonale rileva che
la richiesta della persona giuridica, intenzionata ad ottenere una tassazione
separata delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente,
deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo
fiscale 2019, pena la decadenza di tale diritto. In assenza di un’azione da
parte del contribuente, intesa a comprovare il valore venale della
partecipazione, l’autorità fiscale non poteva “(…) modificarne autonomamente
il costo di investimento”.
L’autorità fiscale è
pertanto dell’avviso che, in considerazione del fatto che la contribuente non ha
fatto uso della possibilità offerta dall’art. 314d LT, sia ai fini IC che ai
fini dell’IFD, al 31.12.2020, il valore contabile-fiscale della partecipazione __________
al 31.12.2020 debba essere quantificato in fr. 67'501.-, il valore
contabile-fiscale degli attivi in fr. 69'280.- e la riduzione dell’imposta sul
capitale imponibile sia quantificata nel 97.4321%. Il costo d’investimento
ammonterebbe a fr. 13'519'290.-. Inoltre, a norma dell’art. 314d cpv. 6 LT, ai
fini dell’imposta cantonale sul risultato fiscale dell’esercizio 2020 non potrebbe
essere compensata alcuna perdita realizzata dalla contribuente prima del
passaggio a tassazione ordinaria.
Diritto
1. 1.1.
Con ricorso 22/25.7.2022, __________
impugna la decisione di tassazione IC/IFD 2020. Per quanto concerne il debito
dell’imposta federale diretta (IFD), lo stesso è stato accertato in fr. 0.-,
mentre quello per l’imposta cantonale (IC) in fr. 17'450.20. Si tratta
innanzitutto di verificare se per l’IFD vi è o meno un interesse legittimo
all’impugnazione della decisione.
1.2.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli si toccato in modo particolare e
diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro
(Dubey/Zufferey, op. cit. e
giurisprudenza citata).
1.3.
Con la decisione di
tassazione del 23 giugno 2022, in relazione all’imposta federale diretta,
l’UTPG ha commisurato l’utile imponibile e l’imposta in fr. 0.-. Ne consegue
che la contribuente non aveva alcun interesse attuale degno di tutela ad
ottenere una pronuncia dell’autorità di tassazione sul suo reclamo in ambito di
IFD (cfr. anche Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153;
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a
cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna,
2009, n.17 ad § 192, p. 1870), così come non ne ha ad interporre ricorso.
Motivo per il quale, il
ricorso, in quanto presentato contro la decisione relativa all’IFD, è
irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
__________, contesta i
valori presi in considerazione dall’UTPG per il calcolo della riduzione per
partecipazioni di cui all’art. 87a LT: postula in via principale che il costo
di investimento della partecipazione __________ al 31.12.2019 sia stabilito in
fr. 1.-, mentre che, il valore contabile, figurante a bilancio della
partecipazione __________ in fr. 13'451'790.-.
Di diversa opinione l’autorità
fiscale la quale, dopo aver preliminarmente accennato all’abolizione dei regimi
fiscali privilegiati dal 1.1.2020 nonché all’introduzione di una norma
transitoria (l’art. 78g LAID, implementata a livello ticinese all’art. 314d
LT), ha ricordato alla contribuente che avrebbe dovuto far valere la
possibilità offerta dall’art. 314d LT entro i termini impartiti (e meglio
l’inoltro della DF 2019), al fine di comprovare il valore della partecipazione __________.
Diversamente l’autorità fiscale non avrebbe la facoltà di modificare
autonomamente il costo di investimento, valore da utilizzare nell’applicazione
dell’art. 87a LT.
2.2
Secondo l’art. 87a LT
(riduzione per partecipazione):
L’imposta sul capitale imponibile di una società di
capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste
essenzialmente nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non
esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione
esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai
valori fino a quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile se, a
lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano
almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi
qualificati:
a)
le partecipazioni in ragione di
almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società;
b) le
partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve
di un’altra società; o
c) la
detenzione di diritti di partecipazione pari ad un valore venale di almeno un
milione di franchi.
2.3
L’art. 87a LT è entrato in
vigore il 1.1.2018 (BU 2018, 213).
Nel Messaggio numero 7417
del 15.9.2017 del Consiglio di Stato (“Riforma
cantonale fiscale e sociale”; https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=119295, sito visualizzato il 2.3.2023), in relazione
all’introduzione della riduzione per partecipazioni ai fini dell’imposta sul
capitale (pag. 13, punto 2.1.2.) si legge quanto segue (cfr. anche Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, in RtiD II 2018, p. 579 s.):
“(…). Per contenere l’aggravio fiscale sul capitale
a seguito del passaggio a tassazione ordinaria delle società la cui attività è
prettamente legata alla detenzione di partecipazioni, proponiamo di estendere
il meccanismo della riduzione per partecipazioni – attualmente presente
unicamente ai fini dell’imposta sull’utile (cfr. art. 77 LT: l’imposta
sull’utile è ridotta della proporzione tra l’utile da partecipazioni
qualificate e l’utile complessivo, con conseguente diminuzione dell’importo
dell’imposta sull’utile da computare nell’imposta sul capitale) – anche
all’imposta sul capitale, attraverso l’adozione del nuovo art. 83 LT. Questa
forma particolare di sgravio – già conosciuta in forme diverse nei Cantoni di
Argovia, Appenzello Esterno, Lucerna, San Gallo e Sciaffusa - permetterà quindi
di ridurre il capitale imponibile nella proporzione esistente tra il valore
contabile fiscale delle partecipazioni qualificate e il valore contabile
fiscale degli attivi complessivi, contribuendo così ad accrescere la
concorrenzialità fiscale del Cantone in quest’ambito specifico. Per tutelare il
gettito fiscale cantonale e comunale e mitigare gli effetti della tripla
imposizione economica anche ai fini dell’imposta sul capitale, si propone di
limitare la concessione della riduzione per partecipazioni (1.) unicamente alle
società tassate ordinariamente il cui scopo statutario è la detenzione di
partecipazioni (requisito formale) e (2.) le cui partecipazioni qualificate
rappresentano almeno 2/3 degli attivi o dei ricavi complessivi (requisito
materiale). Questa misura è finalizzata ad evitare la delocalizzazione di tutta
una serie di società di partecipazione, strategiche per il nostro Cantone, e
anticipa una delle possibili misure cantonali d’accompagnamento del “Progetto
fiscale 17”.
2.4
La norma è conforme con il
diritto federale dell’armonizzazione. Infatti, in occasione dell’adozione della
Legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il
finanziamento dell’AVS (RFFA), il legislatore federale ha introdotto l’art. 29
cpv. 3 LAID, che consente ai Cantoni di prevedere una riduzione dell’imposta
per il capitale proprio ascrivibile, fra l’altro, ai diritti di partecipazione
secondo l’articolo 28 capoverso 1. Secondo l’intenzione del Consiglio federale,
“questa misura permette di eliminare un onere economico multiplo a carico
del gruppo” (Messaggio del Consiglio federale n. 18.031 del 21 marzo 2018
concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 [PF17], in FF 2018 2079,
n. 1.2.3.1, p. 2119).
Lo scopo della
disposizione, che ha una formulazione potestativa, consiste nell’evitare una
multipla imposizione economica del capitale, quando una partecipazione sociale
è detenuta da un’altra società di capitali. Per il fatto che il legislatore
federale non ha voluto introdurre un simile sgravio sulle partecipazioni nel
calcolo dell’imposta sulla sostanza (Messaggio cit., FF 2018 2079, n. 2.3, p.
2140), si deve concludere che l’art. 29 cpv. 3 LAID non è stato concepito allo
scopo di prevenire la doppia imposizione economica, ma solo l’imposizione economica
multipla che va al di là del doppio (Simonek/Müller/Opel/Egli,
Unternehmensrecht I – Gründung und Aufbau, Sanierung und Liquidation, 3a
ed., Zurigo 2021, cap. 4, n. 65, p. 152).
2.5
Già in precedenza, nel
diritto cantonale e anche in quello federale erano in vigore disposizioni che
prevedevano la riduzione per partecipazioni nel calcolo dell’imposta sull’utile
delle persone giuridiche. L’art. 77 cpv. 1 ha il seguente tenore:
L’imposta sull’utile di una società di capitali o di
una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo
netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la società:
a) partecipa
in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra
società;
b) partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli
utili e alle riserve di un’altra società; o
c) detiene diritti di partecipazione pari a un valore
venale di almeno un milione di franchi.
Rispetto
all’art. 77 LT, l’art. 87a LT subordina il riconoscimento della riduzione per
partecipazioni ai fini dell’imposta sul capitale a due ulteriori condizioni. Le
società devono adempiere i seguenti requisiti:
·
il loro scopo statutario è la detenzione di partecipazioni e non
esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera (requisito formale);
·
le loro partecipazioni qualificate rappresentano almeno due terzi
degli attivi o dei ricavi complessivi (requisito materiale).
Soddisfatti tali requisiti
d’entrata, per ottenere il beneficio della riduzione per partecipazioni la
società deve comunque adempiere i requisiti – alternativi tra loro – identici a
quelli indicati all’art. 77 cpv. 1 lett. a-b-c LT (Vorpe, op. cit., p. 579 s.).
3.
3.1.
Si tratta di chiarire preliminarmente
come si debba determinare, per l’applicazione dell’art. 87a, LT il valore degli
attivi qualificati e degli attivi complessivi “valutati ai valori fino a
quel momento determinanti ai fini dell’imposta sull’utile”.
3.2
Secondo gli articoli 58
cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT, vige il principio di derivazione («Massgeblichkeit»)
del bilancio fiscale dal bilancio commerciale allestito conformemente alle
regole del diritto commerciale, riservate le prescrizioni correttive del
diritto tributario come pure le prescrizioni imperative del diritto commerciale
(cfr. DTF 141 II 83, consid. 3.1, con riferimento a: DTF 137 II 353 consid. 6.2
p. 359 s.; 136 II 88 consid. 3.1 p. 92; 132 I 175 consid. 2.2 p. 177 s.; 119 Ib
111.
consid. 2c).
Il principio di
derivazione del bilancio fiscale da quello commerciale ha anche ripercussioni
di carattere procedurale: la società contribuente deve lasciarsi imputare la
rappresentazione dello stato patrimoniale e del risultato annuale che emerge
dai libri contabili che essa tiene regolarmente (cfr. la sentenza 2C_515/2010
del 13 settembre 2011 consid. 2.2, in: StE 2011 B 23.41 n. 5, RF 66/2011 p.
954, con riferimenti).
Se l'autorità di tassazione
si discosta dal bilancio commerciale, in considerazione di una delle
disposizioni correttive previste dal diritto tributario, può verificarsi una
divaricazione fra bilancio commerciale e bilancio fiscale. In particolare, se
l’autorità di tassazione non riconosce la giustificazione di ammortamenti o
accantonamenti che risultano dal bilancio fiscale, ne consegue che l’utile
imponibile dei periodi successivi non deve più essere stabilito sulla base dei
valori contabili del bilancio commerciale. Saranno invece determinanti i valori
contabili così come corretti fiscalmente. Nel caso delle imprese personali,
questi valori si definiscono valori determinanti per l’imposta sul reddito,
nel caso delle persone giuridiche valori determinanti per l’imposta
sull’utile (Reich, Steuerrecht,
3a ed., § 15, n. 121, p. 407).
Ne consegue che i valori
determinanti ai fini dell’imposta sull’utile corrispondono ai valori contabili,
risultanti dal bilancio commerciale, a meno che questi ultimi non siano stati modificati
dall’autorità di tassazione in applicazione di disposizioni correttive previste
dalle leggi fiscali.
3.3
3.3.1
Secondo l’art. 959 cpv. 1
CO, il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa
alla data in cui è chiuso. È suddiviso in attivi e passivi. Per quanto concerne
la valutazione degli elementi di bilancio, secondo l’art. 960 cpv. 1 CO, gli
attivi ed i debiti sono di norma valutati singolarmente. Secondo il capoverso
3, qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che
gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se
del caso adeguati.
3.3.2
Per l’art. 960a cpv. 1 CO,
alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al
loro costo di acquisto o di produzione.
Nelle valutazioni
successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di
acquisto o di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole
categorie di attivi (art. 960a cpv. 2 CO).
Le perdite di valore
dovute all’utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno
contabilizzate procedendo rispettivamente ad ammortamenti e a rettifiche di
valore. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere effettuati in
conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio. Devono essere
direttamente o indirettamente imputati agli attivi in questione, a carico del conto
economico; non possono essere iscritti nei passivi (art. 960a cpv. 3 CO).
Possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a
fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa.
Per gli stessi motivi, l’impresa può rinunciare a sciogliere ammortamenti e
rettifiche di valore che non sono più giustificati.
3.3.3
Per quanto concerne la
valutazione delle partecipazioni non quotate in borsa – in assenza di
disposizione specifica applicabile alle partecipazioni – si applica la regola
generale dell’art. 960a cpv. 2 CO: il valore dell’attivo non può essere
superiore al suo costo di acquisto o di produzione. Motivo per il quale è il
costo di acquisto della partecipazione che è determinante per la sua valutazione.
Le partecipazioni non sono oggetto di ammortamento, ma possono vedersi imputare
delle correzioni di valore in caso di perdite persistenti della società
detenuta. La stima della correzione di valore si basa sulle tecniche di stima applicate
nell’ambito della fiscalità d’impresa e prende in considerazione il valore
intrinseco della società detenuta. Si può far riferimento alle regole fiscali,
in particolare alla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (Bucheler, Abrégé de droit comptable, 2a
ed., Basilea 2018, p. 218).
3.4
3.4.1
Nelle osservazioni al
ricorso, in merito al costo di acquisto della partecipazione __________ e da
parte della contribuente l’UTPG ha così riassunto l’evoluzione del valore di
quest’ultima, che si attestava a fr. 13'519'290.-:
·
2001: partecipazione all’aumento di capitale, fr. 4'417'500.-;
·
2003: acquisto azioni, fr. 2'171'790.-;
·
2005: Partecipazione all’aumento di capitale fr. 6'930'000.-.
Nel 2002, la contribuente
aveva contabilizzato – a carico della voce “partecipazioni” – un ammortamento
di fr. 67'500.-, il quale “(…) è stato oggetto di una ripresa con riserva
tassata”. Dall’esercizio 2015 la stessa non era più stata esposta nel
bilancio fiscale della contribuente (osservazioni al ricorso UTPG, p. 4).
3.4.2
Sempre dalla disamina dei
bilanci si osserva che, nel 2019, __________ ha operato una “rettifica di
valore su attivi fissi” pari a fr. -10'003'012.-. Nell’allegato al bilancio si
indicava: “A seguito del cattivo andamento degli affari e della revoca della
licenza bancaria e del relativo inizio di procedura di bancarotta è stato
incrementato ulteriormente l’accantonamento a copertura della svalutazione
della __________, __________”. Motivo per il quale, il valore contabile
della partecipazione veniva indicato nella DF dalla contribuente in fr.
13'451'790.- controbilanciato da “transitori passivi ed accantonamenti” per fr.
13'451'789.-. Nel periodo fiscale 2018, dalla DF si evince che i “transitori
passivi e accantonamenti” erano pari a fr. 3'448'777.-.
3.4.3
Per tale ragione, nelle sue
osservazioni al ricorso, l’UTPG ha indicato che il valore determinante al
31.12.2020
ai fini dell’imposta sull’utile delle azioni di __________ detenute
da __________ ammonta a fr. 67'501.- ed il valore contabile-fiscale di tutti
gli attivi (considerando cioè la liquidità per fr. 1'779.-) complessivi era di
fr. 69'281.-. L’UTPG ritiene pertanto che la riduzione per partecipazioni
dell’imposta sul capitale è pertanto quantificabile nella percentuale del
97.4321%.
4.
4.1.
Come visto, sia in sede di
reclamo che in sede ricorsuale, la contribuente riconosce che il valore
contabile prudenziale della partecipazione __________ al 31.12.2020 ammontava a
fr. 1.-, tuttavia ritiene che sarebbe “(…) più corretto ai fini fiscali
aggiungere all’utile imponibile gli accantonamenti ammessi negli anni
precedenti e non più giustificabili. Oltremodo ai fini cantonali non è mai
stato accertato l’accantonamento __________ in quanto __________ era al
beneficio della tassazione holding”. In via subordinata, la ricorrente
chiede di valutare la partecipazione __________ quantomeno al suo valore di equity,
in base alla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte, come
risulta dal bilancio al 14.8.2020, cioè sulla base di un valore di fr. 386'232.-
(con una conseguente riduzione per partecipazioni pari al 99.5%).
L’UTPG ritiene per contro
che, se la ricorrente avesse voluto far valere delle riserve occulte, esistenti
sulla partecipazione litigiosa, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione in
tal senso nel momento in cui ha perso il beneficio della tassazione
privilegiata quale holding. Non avendolo fatto, il valore della partecipazione
determinante per l’imposta sull’utile corrisponde a quello risultante dal
bilancio al 31.12.2020.
4.2
I regimi fiscali
privilegiati (società holding, società di amministrazione e società ausiliaria)
definiti agli articoli 91-93 della Legge tributaria e articoli correlati (artt.
67.
cpv. 1 lett. c, secondo periodo LT, 70 cpv. 3, secondo periodo LT, 81 cpv. 2
LT, 94 LT e 101 cpv. 3 LT), sono stati aboliti e le relative disposizioni
legali abrogate a partire dal 1.1.2020 con l’entrata in vigore della Legge
federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS del 28
settembre 2018 (RFFA) e con le modifiche adottate dal legislatore cantonale con
la legge del 4 novembre 2019. Oltre ad abolire i predetti regimi fiscali, la
RFFA ha introdotto una serie di disposizioni tra cui una norma transitoria
(art. 78g LAID).
L’art. 78g cpv. 1 LAID fa
riferimento all’uscita dal regime fiscale privilegiato, imposto dalla RFFA, e stabilisce
che, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa
imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate
separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino
a quel momento.
La fine dell’imposizione
come società con statuto speciale fa sì che le riserve occulte sinora non
imponibili, compreso il valore aggiunto generato internamente, siano ora
soggette all’imposta, ma a un’aliquota separata per evitare una sovrimposizione.
Non sono invece tassati all’aliquota separata i ricavi delle partecipazioni,
soggetti all’esenzione indiretta e quindi all’aliquota ordinaria (Messaggio
cit., FF 2018 2079, p. 2145).
Per l’art. 78g cpv. 2 LAID,
l’importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso
il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione
dall’autorità di tassazione. Nei cinque anni successivi la realizzazione di
riserve occulte (reali, contabili o dovute alla sistematica fiscale) sarà
tassata separatamente fino a concorrenza del valore massimo stabilito. Con la
dichiarazione d’imposta per l’ultimo periodo secondo il diritto anteriore, le
imprese devono dichiarare le riserve occulte esistenti, compreso il valore
aggiunto generato internamente. Se la società non fa valere riserve occulte,
non ci sono decisioni da emanare. In futuro tutti gli utili realizzati saranno
imponibili all’aliquota ordinaria. Se vengono fatte valere riserve occulte,
queste devono essere verificate dalle autorità di tassazione e stabilite
mediante decisione (Messaggio cit., FF 2018 2079, p. 2146).
4.3
4.3.1
L’art. 78g LAID è stato
implementato, a livello ticinese, all’art. 314d LT (“Disposizione transitoria a
seguito dell’abrogazione degli art. 91-93”). Il capoverso 1 prevede quanto
segue:
Se una
persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto
anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve
occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto
generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La
tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era
imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su
partecipazioni ai sensi dell’art. 77. L’aliquota applicabile all’importo da
imporre separatamente è del 1 per cento.
L’art. 314d cpv. 3 LT
stabilisce che:
L’importo delle riserve
occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e
comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità
di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata
congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del
passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di
tale diritto.
L’art. 314d cpv. 6 LT
prevede che:
Le perdite realizzate prima del passaggio a
tassazione ordinaria possono essere compensate sull’utile netto solo per la
quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.
4.3.2
La Divisione delle contribuzioni
ha pubblicato la Circolare 29/2020 “Trattamento fiscale delle riserve occulte a
seguito dell’abolizione degli statuti fiscali privilegiati – art. 314d LT
(implementazione cantonale dell’art. 78g LAID della RFFA)”. Secondo la
Circolare (Punto 1.1.): “Il contribuente che vuole usufruire della normativa
transitoria di cui all’art. 314d LT deve compilare (con tutti i dati e il
calcolo della valutazione delle riserve) l’apposito formulario scaricabile dal
sito internet della Divisione delle contribuzioni, nella sezione à Moduli), firmarlo e inoltrarlo al fisco
congiuntamente alla dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, pena
la decadenza della facoltà di chiedere l’applicazione dell’art. 314d LT stesso”.
La Circolare (punto
1.1.1.) precisa che, per riserve occulte, s’intendono la “differenza tra il
valore venale e il valore contabile fiscale di un attivo materiale o
immateriale, compreso il valore aggiunto generato internamente (Goodwill) come
pure le sopravvalutazioni di posizioni del passivo di bilancio. Per il calcolo
delle riserve occulte erano possibili due metodi: la valutazione dei singoli
attivi / passivi (senza il goodwill) e la valutazione aziendale (incluso il
goodwill)”.
Più nello specifico, per
quanto attiene alle riserve occulte sulle partecipazioni, a pagina 6 della
Circolare si legge che “(…) le riserve occulte su questo tipo di
partecipazioni, che beneficiano della riduzione su partecipazioni sugli utili
in capitale, possono essere considerate per l’art. 314d LT solo per la parte
relativa alla ripresa dell’ammortamento, ossia la differenza tra il valore
d’investimento e il valore contabile (più basso) oppure, quando il valore
d’investimento è superiore al valore venale, per la differenza tra il valore
venale ed il valore contabile. In quest’ultimo caso, il costo d’investimento
della partecipazione, al passaggio di sistema, deve essere ridotto sino a
concorrenza del valore venale”.
4.4
Ora – entro il termine
perentorio indicato dall’art. 314d cpv. 3 LT – la ricorrente non ha chiesto di
poter usufruire della norma transitoria. Motivo per il quale i dati che devono
essere presi in considerazione per il calcolo della riduzione per
partecipazioni ai fini dell’imposta sull’utile devono basarsi giocoforza sul
bilancio presentato nel 2020 e devono essere stabiliti così come accertato in
sede di osservazioni al ricorso da parte dell’UTPG:
Costo di investimento
13'519'290.-
Partecipazioni
13'451'790.-
Accantonamenti (rettifica di valore)
13'451'789.-
Valore contabile
1.-
Riserve occulte imposte come utile
67'500.-
Valore contabile-fiscale
67'501.-
5.
Il calcolo proposto
nelle osservazioni al ricorso, nel quale l’autorità di tassazione ha stabilito
la riduzione per partecipazione sulla base di un valore contabile fiscale di
fr. 67'501.-, è legittimo.
Il suddetto valore si
fonda infatti sul bilancio presentato dalla stessa ricorrente e considera anche
la riserva tassata di fr. 67'500.-, determinata dalla ripresa di un ammortamento
intrapreso nell’esercizio 2002.
L’insorgente non può
pretendere né che sia ignorata la correzione di valore, che ha praticamente
azzerato il valore contabile della partecipazione, né che sia attribuito alla
partecipazione un valore di fr. 386'232.-. Nessuna delle due varianti di
calcolo sarebbe infatti compatibile con la disposizione legale applicabile, che
considera determinanti i “valori fino a quel momento determinanti ai fini
dell’imposta sull’utile”.
Le considerazioni proposte
dalla ricorrente, in merito alla necessità di distinguere tra loro
accantonamento e ammortamento, sono prive di rilevanza ai fini della decisione
litigiosa. In ogni caso, la rettifica di valore della partecipazione in
discussione, intrapresa nel bilancio della ricorrente, ha comportato una
riduzione del suo valore contabile. La legislazione fiscale tiene conto del carattere
provvisorio dell’accantonamento, sottolineato nel ricorso, prevedendo che gli
accantonamenti ammessi negli anni precedenti siano aggiunti all’utile imponibile
nella misura in cui non sono più giustificati (art. 72 cpv. 2 LT).
Motivo per il quale la
riduzione dell’imposta sul capitale imponibile è stata quantificata
correttamente nella percentuale del 97.4321%: ([67'501.- * 100]/69'280.-).
6.
Il ricorso è parzialmente
accolto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente
proporzionalmente alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il ricorso
in materia di IFD è irricevibile.
1.2. Il ricorso in
materia di IC è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dopo reclamo del 23 giugno 2022 è riformata nel senso
che la riduzione dell’imposta sul capitale imponibile è quantificata nella percentuale
del 97.4321 %.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 250.–
per un totale di fr. 2’500.–
sono a carico della
ricorrente in ragione di 4/5 (fr. 2'000.–).
3. Contro il presente giu Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: