Lexipedia

Decisione

80.2022.190

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della manifesta inesattezza, produzione di documentazione solo sui redditi immobiliari, irricevibile

31 ottobre 2022Italiano15 min

l’autorità di tassazione non sarebbe entrata nel merito del reclamo, dichiarandolo

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.190

80.2022.191

Lugano

31 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 luglio 2022 contro la decisione del 22 giugno 2022 in materia di IC/IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. Dopo aver richiamato

(11.10.2021), diffidato (16.11.2021) e infine multato per fr. 1'500.‑

(multa no. 42974/002 del 14.12.2021) RI 1 per il mancato inoltro della

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, il 2 febbraio 2022, l’RS 1 (di seguito: RS

1) lo ha imposto d’ufficio.

Il reddito imponibile IC

era stato stabilito in fr. 104'400.‑ (parimenti determinante per

l’aliquota) e l’imposta dovuta ammontava a fr. 7'460.‑. Per la sola

imposta cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in

fr. 1'729'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e l’imposta

dovuta era di fr. 4'322.50. Applicando il coefficiente del 97%, il debito

d’imposta cantonale totale dovuto per il 2020 assommava a fr. 11'782.50.

Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 106'400.‑

(parimenti determinante per l’aliquota) e l’imposta dovuta era di

fr. 2'067.05, già considerata la deduzione per ogni figlio o persona a

carico di fr. 251.‑.

B. La decisione di

tassazione IC/IFD 2020 era stata ricevuta dal ricorrente il 7 febbraio 2022. Il

reclamo, datato 2 marzo 2022, spedito per lettera raccomandata il 5 marzo 2022

(tracciamento postale no. __________) è stato esibito all’RS 1 il 7 marzo 2022.

Nel suo scritto, il

ricorrente contesta il punto 5.3 (affitti incassati) sostenendo che non

corrispondano a fr. 120'000.‑, come accertato dall’autorità di

tassazione, bensì a fr. 36'650.‑. Allegava le copie di 9 contratti

di locazione con l’indicazione del canone incassato e del numero di mesi di

occupazione da parte degli inquilini.

C. a.

Il 29 marzo 2022, per

Posta A Plus, l’RS 1 informava i contribuenti che il loro reclamo non

rispettava i requisiti formali richiesti per contestare una tassazione

d’ufficio, poiché non ne comprovava la manifesta inesattezza. Rendeva attenti i

reclamanti che avrebbero dovuto apportare la prova della manifesta inesattezza

“motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) e fornendo

i mezzi di prova” e li avvisava che, in mancanza di tale comprova,

l’autorità di tassazione non sarebbe entrata nel merito del reclamo, dichiarandolo

irricevibile e confermando la tassazione d’ufficio.

L’autorità di tassazione

chiedeva altresì ai reclamanti di voler presentare la Dichiarazione d’imposta

2020 entro il 22 aprile 2022, “debitamente compilata e corredata dai relativi

allegati (compresi degli estratti conto dettagliati dal 01.01.2020 al

31.12.2020), motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione

operata d’ufficio”.

La missiva era recapitata

il 30 marzo 2022 (v. tracciamento postale no. __________).

Il termine impartito

dall’autorità di tassazione scadeva infruttuoso.

b.

Il

22 giugno 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo con la motivazione:

sono confermate le tassazioni

d’ufficio intimate ai contribuenti in quanto la nostra richiesta di

documentazione inoltrata in data 29 marzo 2022 per posta A-PLUS è rimasta

lettera morta. In assenza della documentazione, che l’ufficio di tassazione ha

chiesto ai contribuenti di fornire, per dimostrare quanto fatto valere con il

reclamo, non è possibile entrarne nel merito.

Il

reclamo è respinto.

D. Il 22 luglio 2022, RI

1 presenta ricorso contro la suddetta decisione. Sostiene che, per quanto

riguarda la sostanza (punto 29.1 del calcolo dell’imponibile IC 2020 dopo

reclamo), lui e la moglie “non [hanno] titoli e/o capitali

(fr. 300'000 sono da cancellare dal calcolo)”. Per quanto riguarda

invece gli affitti incassati (punto 5.3), non ammonterebbero a fr. 120'000.‑

come accertato bensì a fr. 51'462.‑. Allega nuovamente i contratti

di locazione già prodotti in sede di reclamo, aggiungendone due.

L’insorgente non allega

la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020.

E. Invitato dalla Camera

di diritto tributario a presentare le proprie osservazioni al ricorso, oltre ad

evidenziare che il contribuente è in mora con i pubblici tributi cantonali

(l’lC 2019 di fr. 5'336.65 è allo stadio di precetto esecutivo; stato al

27.07.2022), l’RS 1 propone la reiezione del ricorso. L’autorità di tassazione

sottolinea che il contribuente è già stato tassato d’ufficio per i periodi

fiscali precedenti (2016-2019) e che, in sede di reclamo,

si è limitato a fornire una lista degli affitti

incassati, allegando dei contratti d’affitto. La prova addotta […] a

dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio

sembrerebbe pertanto soltanto parziale. La dichiarazione d’imposta compilata in

maniera completa e veritiera non è stata fornita.

Gli

affitti dichiarati concernerebbero solo una porzione dell’anno 2020 (vedi

contratti). Non è stato dichiarato il valore locativo dell’appartamento in uso

personale. Non sono stati dichiarati eventuali redditi dell’attività lucrativa

e nemmeno relazioni bancarie (conto affitto ecc.) e altri elementi della

sostanza.

Facendo difetto il reclamo di tutti i fattori di

reddito e sostanza del contribuente esaustivamente elencati e documentati,

l’ufficio di tassazione non è stato messo nella possibilità di verificare la

disponibilità finanziaria effettiva del contribuente nel corso dell’anno.

Pertanto gli ha chiesto di compilare la dichiarazione d’imposta 2020 […]

fissando un termine al 22 aprile 2022. L’ufficio di tassazione lo ha informato

che in assenza di una risposta entro il termine assegnato, il reclamo sarebbe

stato dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio

confermata […].

La

richiesta dell’ufficio di tassazione è rimasta lettera morta [e] la

tassazione d’ufficio è stata confermata con decisione dopo reclamo del 22

giugno 2022.

Infine,

l’RS 1 aggiunge che

per un semplice errore di

scrittura, il reclamo è stato dichiarato “respinto”, ma in realtà, come si può

ben evincere dal senso della motivazione, va inteso come irricevibile “[…]

non è possibile entrare nel merito”. Si chiede in questa sede di voler

sanare l’errore di scrittura e di considerare il reclamo del 5.03.2022 irricevibile

come già correttamente anticipato sulla richiesta di documentazione del

29.03.2022.

F. Essendo in mora con

il pagamento di pubblici tributi cantonali, il 29 agosto 2022, la Camera di

diritto tributario ha richiesto al ricorrente il pagamento di fr. 1'500.‑

a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura con la

comminatoria che in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe

stato dichiarato irricevibile. Il versamento è avvenuto tempestivamente.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici

di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione

che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio

di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata dichiarata a

torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione

di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, dopo

aver informato il contribuente che il suo reclamo non rispettava i requisiti

formali ed avergli concesso un termine di grazia per sanarne i difetti e per

inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2020, non avendo ottenuto risposta,

l’Ufficio di tassazione lo ha respinto, con la motivazione che “non [era]

possibile entrarne nel merito”. Nonostante la formulazione non sia tra

le più felici, ciò che è stato spiegato anche nelle osservazioni al ricorso, l’intenzione

dell’RS 1 era quella di dichiarare irricevibile il reclamo perché non

rispettava i requisiti formali necessari a norma di legge, come peraltro già anticipato

al reclamante nella lettera del 29 marzo 2022.

1.3.

Date le circostanze, la

Camera di diritto tributario si limiterà pertanto a verificare se sia legittima

la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito

delle censure sollevate dai ricorrenti.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione

coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si

può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e

del tenore di vita del contribuente.

2.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione

d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai

suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti

attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata

(sentenze TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e n. 2A.442/2001 del 19 giugno

2020; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerichen Steuerrecht, DBG, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 29 e 30 ss ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130

LIFD, p. 1407).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo

scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,

il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad

art. 130 LIFD, p. 2249).

2.3

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente

inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Vi

è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare

la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre

2010.

consid. 2.1).

2.4

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per

la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità

del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel

merito (DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98

consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

2.5

Secondo la giurisprudenza

della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in

due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio

contestata viene rimpiazzata da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non

può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il

contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente

eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

2.6

Se

il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla

legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo

dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per

rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra

Gamboni, La tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 638; cfr. anche

sentenze CDT no. 80.2019.71/72 del 4 novembre 2019; no. 80.2013.230 del 30

ottobre 2013 consid. 2.4 e no. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.

1.6).

3.

3.1.

Come esposto in

narrativa, poiché il reclamo presentato dal ricorrente all’RS 1 il 2 marzo 2020

[recte: 2022] non soddisfaceva i requisiti formali richiesti, in quanto

non comprovava la manifesta inesattezza della valutazione effettuata

dall’ufficio né forniva i documenti e i mezzi di prova adatti a confutare

l’operato dell’autorità di tassazione, l’Ufficio di tassazione ha comunque concesso

all’insorgente un termine di grazia – non necessario ‑ per

sanarne i vizi, senza tuttavia che il contribuente vi abbia dato seguito.

3.2

Come già ricordato, se il

contribuente che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio vuole essere tassato

sulla base della propria esposizione dei fatti e quindi ottenere il ritorno alla

procedura ordinaria, deve documentare in modo completo tutti i fatti rimasti incerti,

cioè comprovare tutti i fattori imponibili che sono stati determinati per

apprezzamento. Il contribuente non può quindi limitarsi a contestare la

tassazione in modo generico o a definire troppo elevate singole posizioni della

tassazione (sentenza TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.2 e

giurisprudenza citata).

Se il contribuente ha

dovuto essere sottoposto a tassazione d’ufficio perché non ha presentato la

dichiarazione d’imposta, violando il suo obbligo (cfr. art. 124 cpv. 2 LIFD),

di solito soddisfa i requisiti formali previsti per la motivazione del reclamo

presentando una dichiarazione d’imposta completamente compilata. Il

contribuente che aveva in precedenza violato i suoi obblighi procedurali rimane

del resto obbligato a inoltrare la dichiarazione d’imposta anche nell’ambito

della procedura di reclamo contro una tassazione d’ufficio (sentenza TF n.

2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).

Sempre secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio,

l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se

l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata

per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza TF n. 2C_579/2008 del 29

aprile 2009 consid. 2.4. e giurisprudenza citata).

3.3

Nel caso in esame, il

contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto né la Dichiarazione

d’imposta 2020 né della documentazione atta ad accertarne la totalità dei

redditi e del patrimonio per il periodo fiscale 2020. Si è infatti limitato a

produrre documentazione concernente i redditi provenienti dalla locazione degli

immobili. In tal modo, non ha adempiuto le condizioni cui la legge subordina la

ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio.

L’autorità di tassazione

ha dunque legittimamente mantenuto la tassazione d’ufficio, non essendo

adempiuti i presupposti per sostituirla con una tassazione ordinaria. La

decisione impugnata, con cui l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, è dunque corretta.

4.

4.1.

Stabilito che l’Ufficio di

tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione ordinaria,

a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente,

resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente

eccessiva (v. supra, consid. 2.5).

4.2

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 consid. 3.3.1

e giurisprudenza citata; inoltre Fenners/Looser,

op. cit., p. 38).

Una tassazione d’ufficio

non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è

oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima

inadeguati, ma anche quando si scosta a tal punto dalla effettiva capacità

contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da

considerazione penali o fiscali (cfr. sentenza TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio

2017.

consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

4.3

Il

Tribunale federale è vincolato dalla valutazione per apprezzamento dell’autorità

fiscale se questa è basata su un accertamento corretto e completo dei fatti e

su una corretta ponderazione dell’insieme delle circostanze determinanti per la

valutazione: motivo per il quale le autorità competenti hanno diritto ad un

certo margine di manovra per la valutazione “quantitativa” dei risultati degli

accertamenti espletati. Finché la stima rimane nell’ambito di manovra concesso,

il Tribunale federale è vincolato dal potere di apprezzamento dell’autorità di

tassazione (sentenza TF n. 2C_279/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 3.1; Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, Art.

102-222 DBG, Basilea 2015, n. 54 ad art. 132 LIFD, p. 587).

4.4

Nel

caso in disamina, tenuto conto degli scarsissimi elementi di cui disponeva

l’autorità fiscale e considerato anche l’atteggiamento processuale del

ricorrente – si ricorda che è stato ripetutamente tassato d’ufficio

ormai da molti anni ‑ non vi sono chiaramente le condizioni

perché la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione possa essere

considerata arbitraria.

Pertanto, l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato e la

decisione impugnata deve essere confermata.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame,

la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’700.–

sono a carico del

ricorrente, che le ha già anticipate.

3. Contro il presente giu Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: