80.2022.190
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della manifesta inesattezza, produzione di documentazione solo sui redditi immobiliari, irricevibile
31 ottobre 2022Italiano15 min
l’autorità di tassazione non sarebbe entrata nel merito del reclamo, dichiarandolo
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.190
80.2022.191
Lugano
31 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 luglio 2022 contro la decisione del 22 giugno 2022 in materia di IC/IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. Dopo aver richiamato
(11.10.2021), diffidato (16.11.2021) e infine multato per fr. 1'500.‑
(multa no. 42974/002 del 14.12.2021) RI 1 per il mancato inoltro della
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, il 2 febbraio 2022, l’RS 1 (di seguito: RS
1) lo ha imposto d’ufficio.
Il reddito imponibile IC
era stato stabilito in fr. 104'400.‑ (parimenti determinante per
l’aliquota) e l’imposta dovuta ammontava a fr. 7'460.‑. Per la sola
imposta cantonale, la sostanza imponibile era stata accertata in
fr. 1'729'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e l’imposta
dovuta era di fr. 4'322.50. Applicando il coefficiente del 97%, il debito
d’imposta cantonale totale dovuto per il 2020 assommava a fr. 11'782.50.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 106'400.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) e l’imposta dovuta era di
fr. 2'067.05, già considerata la deduzione per ogni figlio o persona a
carico di fr. 251.‑.
B. La decisione di
tassazione IC/IFD 2020 era stata ricevuta dal ricorrente il 7 febbraio 2022. Il
reclamo, datato 2 marzo 2022, spedito per lettera raccomandata il 5 marzo 2022
(tracciamento postale no. __________) è stato esibito all’RS 1 il 7 marzo 2022.
Nel suo scritto, il
ricorrente contesta il punto 5.3 (affitti incassati) sostenendo che non
corrispondano a fr. 120'000.‑, come accertato dall’autorità di
tassazione, bensì a fr. 36'650.‑. Allegava le copie di 9 contratti
di locazione con l’indicazione del canone incassato e del numero di mesi di
occupazione da parte degli inquilini.
C. a.
Il 29 marzo 2022, per
Posta A Plus, l’RS 1 informava i contribuenti che il loro reclamo non
rispettava i requisiti formali richiesti per contestare una tassazione
d’ufficio, poiché non ne comprovava la manifesta inesattezza. Rendeva attenti i
reclamanti che avrebbero dovuto apportare la prova della manifesta inesattezza
“motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) e fornendo
i mezzi di prova” e li avvisava che, in mancanza di tale comprova,
l’autorità di tassazione non sarebbe entrata nel merito del reclamo, dichiarandolo
irricevibile e confermando la tassazione d’ufficio.
L’autorità di tassazione
chiedeva altresì ai reclamanti di voler presentare la Dichiarazione d’imposta
2020 entro il 22 aprile 2022, “debitamente compilata e corredata dai relativi
allegati (compresi degli estratti conto dettagliati dal 01.01.2020 al
31.12.2020), motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione
operata d’ufficio”.
La missiva era recapitata
il 30 marzo 2022 (v. tracciamento postale no. __________).
Il termine impartito
dall’autorità di tassazione scadeva infruttuoso.
b.
Il
22 giugno 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo con la motivazione:
sono confermate le tassazioni
d’ufficio intimate ai contribuenti in quanto la nostra richiesta di
documentazione inoltrata in data 29 marzo 2022 per posta A-PLUS è rimasta
lettera morta. In assenza della documentazione, che l’ufficio di tassazione ha
chiesto ai contribuenti di fornire, per dimostrare quanto fatto valere con il
reclamo, non è possibile entrarne nel merito.
Il
reclamo è respinto.
D. Il 22 luglio 2022, RI
1 presenta ricorso contro la suddetta decisione. Sostiene che, per quanto
riguarda la sostanza (punto 29.1 del calcolo dell’imponibile IC 2020 dopo
reclamo), lui e la moglie “non [hanno] titoli e/o capitali
(fr. 300'000 sono da cancellare dal calcolo)”. Per quanto riguarda
invece gli affitti incassati (punto 5.3), non ammonterebbero a fr. 120'000.‑
come accertato bensì a fr. 51'462.‑. Allega nuovamente i contratti
di locazione già prodotti in sede di reclamo, aggiungendone due.
L’insorgente non allega
la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020.
E. Invitato dalla Camera
di diritto tributario a presentare le proprie osservazioni al ricorso, oltre ad
evidenziare che il contribuente è in mora con i pubblici tributi cantonali
(l’lC 2019 di fr. 5'336.65 è allo stadio di precetto esecutivo; stato al
27.07.2022), l’RS 1 propone la reiezione del ricorso. L’autorità di tassazione
sottolinea che il contribuente è già stato tassato d’ufficio per i periodi
fiscali precedenti (2016-2019) e che, in sede di reclamo,
si è limitato a fornire una lista degli affitti
incassati, allegando dei contratti d’affitto. La prova addotta […] a
dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio
sembrerebbe pertanto soltanto parziale. La dichiarazione d’imposta compilata in
maniera completa e veritiera non è stata fornita.
Gli
affitti dichiarati concernerebbero solo una porzione dell’anno 2020 (vedi
contratti). Non è stato dichiarato il valore locativo dell’appartamento in uso
personale. Non sono stati dichiarati eventuali redditi dell’attività lucrativa
e nemmeno relazioni bancarie (conto affitto ecc.) e altri elementi della
sostanza.
Facendo difetto il reclamo di tutti i fattori di
reddito e sostanza del contribuente esaustivamente elencati e documentati,
l’ufficio di tassazione non è stato messo nella possibilità di verificare la
disponibilità finanziaria effettiva del contribuente nel corso dell’anno.
Pertanto gli ha chiesto di compilare la dichiarazione d’imposta 2020 […]
fissando un termine al 22 aprile 2022. L’ufficio di tassazione lo ha informato
che in assenza di una risposta entro il termine assegnato, il reclamo sarebbe
stato dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio
confermata […].
La
richiesta dell’ufficio di tassazione è rimasta lettera morta [e] la
tassazione d’ufficio è stata confermata con decisione dopo reclamo del 22
giugno 2022.
Infine,
l’RS 1 aggiunge che
per un semplice errore di
scrittura, il reclamo è stato dichiarato “respinto”, ma in realtà, come si può
ben evincere dal senso della motivazione, va inteso come irricevibile “[…]
non è possibile entrare nel merito”. Si chiede in questa sede di voler
sanare l’errore di scrittura e di considerare il reclamo del 5.03.2022 irricevibile
come già correttamente anticipato sulla richiesta di documentazione del
29.03.2022.
F. Essendo in mora con
il pagamento di pubblici tributi cantonali, il 29 agosto 2022, la Camera di
diritto tributario ha richiesto al ricorrente il pagamento di fr. 1'500.‑
a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura con la
comminatoria che in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe
stato dichiarato irricevibile. Il versamento è avvenuto tempestivamente.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici
di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio
di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata dichiarata a
torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, dopo
aver informato il contribuente che il suo reclamo non rispettava i requisiti
formali ed avergli concesso un termine di grazia per sanarne i difetti e per
inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2020, non avendo ottenuto risposta,
l’Ufficio di tassazione lo ha respinto, con la motivazione che “non [era]
possibile entrarne nel merito”. Nonostante la formulazione non sia tra
le più felici, ciò che è stato spiegato anche nelle osservazioni al ricorso, l’intenzione
dell’RS 1 era quella di dichiarare irricevibile il reclamo perché non
rispettava i requisiti formali necessari a norma di legge, come peraltro già anticipato
al reclamante nella lettera del 29 marzo 2022.
1.3.
Date le circostanze, la
Camera di diritto tributario si limiterà pertanto a verificare se sia legittima
la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito
delle censure sollevate dai ricorrenti.
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si
può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e
del tenore di vita del contribuente.
2.2
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata
(sentenze TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e n. 2A.442/2001 del 19 giugno
2020; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerichen Steuerrecht, DBG, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 29 e 30 ss ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130
LIFD, p. 1407).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad
art. 130 LIFD, p. 2249).
2.3
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Vi
è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare
la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre
2010.
consid. 2.1).
2.4
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per
la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità
del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel
merito (DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98
consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).
2.5
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in
due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio
contestata viene rimpiazzata da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non
può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il
contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente
eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
2.6
Se
il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla
legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo
dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per
rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 638; cfr. anche
sentenze CDT no. 80.2019.71/72 del 4 novembre 2019; no. 80.2013.230 del 30
ottobre 2013 consid. 2.4 e no. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.
1.6).
3.
3.1.
Come esposto in
narrativa, poiché il reclamo presentato dal ricorrente all’RS 1 il 2 marzo 2020
[recte: 2022] non soddisfaceva i requisiti formali richiesti, in quanto
non comprovava la manifesta inesattezza della valutazione effettuata
dall’ufficio né forniva i documenti e i mezzi di prova adatti a confutare
l’operato dell’autorità di tassazione, l’Ufficio di tassazione ha comunque concesso
all’insorgente un termine di grazia – non necessario ‑ per
sanarne i vizi, senza tuttavia che il contribuente vi abbia dato seguito.
3.2
Come già ricordato, se il
contribuente che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio vuole essere tassato
sulla base della propria esposizione dei fatti e quindi ottenere il ritorno alla
procedura ordinaria, deve documentare in modo completo tutti i fatti rimasti incerti,
cioè comprovare tutti i fattori imponibili che sono stati determinati per
apprezzamento. Il contribuente non può quindi limitarsi a contestare la
tassazione in modo generico o a definire troppo elevate singole posizioni della
tassazione (sentenza TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
Se il contribuente ha
dovuto essere sottoposto a tassazione d’ufficio perché non ha presentato la
dichiarazione d’imposta, violando il suo obbligo (cfr. art. 124 cpv. 2 LIFD),
di solito soddisfa i requisiti formali previsti per la motivazione del reclamo
presentando una dichiarazione d’imposta completamente compilata. Il
contribuente che aveva in precedenza violato i suoi obblighi procedurali rimane
del resto obbligato a inoltrare la dichiarazione d’imposta anche nell’ambito
della procedura di reclamo contro una tassazione d’ufficio (sentenza TF n.
2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).
Sempre secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio,
l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se
l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata
per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza TF n. 2C_579/2008 del 29
aprile 2009 consid. 2.4. e giurisprudenza citata).
3.3
Nel caso in esame, il
contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto né la Dichiarazione
d’imposta 2020 né della documentazione atta ad accertarne la totalità dei
redditi e del patrimonio per il periodo fiscale 2020. Si è infatti limitato a
produrre documentazione concernente i redditi provenienti dalla locazione degli
immobili. In tal modo, non ha adempiuto le condizioni cui la legge subordina la
ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio.
L’autorità di tassazione
ha dunque legittimamente mantenuto la tassazione d’ufficio, non essendo
adempiuti i presupposti per sostituirla con una tassazione ordinaria. La
decisione impugnata, con cui l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, è dunque corretta.
4.
4.1.
Stabilito che l’Ufficio di
tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione ordinaria,
a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente,
resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente
eccessiva (v. supra, consid. 2.5).
4.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 consid. 3.3.1
e giurisprudenza citata; inoltre Fenners/Looser,
op. cit., p. 38).
Una tassazione d’ufficio
non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è
oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima
inadeguati, ma anche quando si scosta a tal punto dalla effettiva capacità
contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da
considerazione penali o fiscali (cfr. sentenza TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio
2017.
consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
4.3
Il
Tribunale federale è vincolato dalla valutazione per apprezzamento dell’autorità
fiscale se questa è basata su un accertamento corretto e completo dei fatti e
su una corretta ponderazione dell’insieme delle circostanze determinanti per la
valutazione: motivo per il quale le autorità competenti hanno diritto ad un
certo margine di manovra per la valutazione “quantitativa” dei risultati degli
accertamenti espletati. Finché la stima rimane nell’ambito di manovra concesso,
il Tribunale federale è vincolato dal potere di apprezzamento dell’autorità di
tassazione (sentenza TF n. 2C_279/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 3.1; Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, Art.
102-222 DBG, Basilea 2015, n. 54 ad art. 132 LIFD, p. 587).
4.4
Nel
caso in disamina, tenuto conto degli scarsissimi elementi di cui disponeva
l’autorità fiscale e considerato anche l’atteggiamento processuale del
ricorrente – si ricorda che è stato ripetutamente tassato d’ufficio
ormai da molti anni ‑ non vi sono chiaramente le condizioni
perché la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione possa essere
considerata arbitraria.
Pertanto, l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato e la
decisione impugnata deve essere confermata.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame,
la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’700.–
sono a carico del
ricorrente, che le ha già anticipate.
3. Contro il presente giu Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: