80.2022.192
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, contratto collettivo per l’edilizia, nessun indennizzo per trasferte entro 10 km, deduzione fiscale ammessa
11 novembre 2022Italiano23 min
a __________ ed è stato dipendente della __________ SA con sede a __________ fino
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.192
80.2022.193
Lugano
11 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 luglio 2022 contro le decisioni del 29 giugno 2022 in materia di IC e IFD
2020 e 2021
Fatti
Fatti
A. RI 1, macchinista, è domiciliato
a __________ ed è stato dipendente della __________ SA con sede a __________ fino
all’aprile 2022.
B. a.
Presentando la
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, il ricorrente chiedeva in deduzione
fr. 7'696.‑ quali spese professionali, di cui fr. 4'620.‑
a titolo di spese di trasporto con il veicolo privato dal proprio domicilio al
luogo di lavoro. Affermava di aver percorso 7'700 km nel corso del 2020 (35 km
al giorno; v. Modulo 4, annesso alla DI 2020).
b.
La decisione di
tassazione IC/IFD 2020 è stata emessa il 5 maggio 2021 dall’RS 1 (di seguito: RS
1).
Per l’IC, l’Ufficio di
tassazione ammetteva in deduzione per il veicolo privato unicamente
fr. 2'640.‑, con la motivazione “distanza luogo lavoro-domicilio
rettificata secondo km effettivi. Le spese di trasporto causate dall’esercizio
dell’attività professionale sono a carico del datore di lavoro e pertanto non
deducibili”.
Per l’IFD, l’RS 1 non
concedeva alcuna deduzione, senza tuttavia spiegarne i motivi.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 53'700.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 158'000.‑
(parimenti determinante per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale totale
era di fr. 3’411.05 (coefficiente del 97%).
Per l’IFD, il reddito
imponibile e determinante per l’aliquota era stato accertato in fr. 60'400.‑
e il debito d’imposta era di fr. 736.65.
c.
Il 18 maggio 2021, RI 1 presentava
reclamo, aggravandosi contro la decisione di tassazione IC/IFD 2020 ed in
particolare contro il mancato riconoscimento di parte delle spese riferite al “veicolo
privato”. Affermava che “il tragitto domicilio-lavoro non è da __________
alla sede della ditta __________ SA di __________ bensì da __________ al luogo
del cantiere che varia di volta in volta”.
A comprova delle sue
allegazioni, da un lato, produceva una lettera del datore di lavoro a conferma
del fatto che usasse l’automobile privata per recarsi dal suo domicilio “sui
diversi cantieri nel raggio dei primi 10 km e non passa[sse] dalla sede
della __________” e che i costi generati fossero a suo carico. D’altro
canto, forniva uno scritto dell’RS 1 nel quale si affermava che “considerata
la casistica particolare circa le spese professionali […] le confermo
che a partire dall’anno fiscale 2019, verranno concessi in deduzione i
chilometri effettivi percorsi”.
C. a.
Nella
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere una
deduzione per spese professionali dei dipendenti pari a fr. 7'309.‑,
di cui fr. 4'356.‑ relativi alle spese di trasporto con l’automobile
privata da __________ ai diversi cantieri. Calcolava di aver percorso 7'260 km nel
corso dell’anno (33 km al giorno; v. Modulo 4, annesso alla DI 2021).
b.
Nella decisione di
tassazione IC/IFD 2021, emessa il 25 maggio 2022, l’RS 1 ammetteva in deduzione
per l’IC unicamente fr. 2'640.‑ con la motivazione “deduzione
rettificata tenuto conto della sede di lavoro contrattuale”.
Per l’IFD, l’autorità di
tassazione concedeva invece fr. 3'000.‑ (senza alcuna motivazione).
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in
fr. 49'300.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e la sostanza
imponibile in fr. 175'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota).
Il dovuto d’imposta cantonale totale era di fr. 2'941.45 (coefficiente del
97%).
Per l’IFD, il reddito
imponibile e determinante per l’aliquota era stato accertato in
fr. 53'000.‑ e il debito d’imposta era di fr. 524.10.
c.
Il 1° giugno 2022, RI 1
presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021 ed in
particolare contro il mancato riconoscimento di parte delle spese riferite al “veicolo
privato” da lui rivendicate. Come per il periodo fiscale precedente, affermava
che “il tragitto domicilio-lavoro non [era] da __________ alla sede
della ditta __________ SA di __________ bensì da __________ (domicilio) al
luogo del cantiere che varia[va] di volta in volta”. A comprova
produceva i medesimi documenti allegati al reclamo 2020.
D. Il
29 giugno 2022, l’RS 1 respingeva entrambi i reclami confermando integralmente
le decisioni di prima istanza e motivando il proprio operato in materia di IC e
di IFD così:
Sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio
a quello in cui lavora.
Secondo
la giurisprudenza non possono essere dedotti a titolo di spese di trasporto
private, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine
del datore di lavoro.
Si
tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del
datore di lavoro.
Le
trasferte supplementari per gli spostamenti da e per i cantieri non possono
essere considerate quali spese professionali.
Nell’attestazione
del datore di lavoro si conferma che si sposta direttamente da casa sui diversi
cantieri nel raggio dei primi 10 Km e non passa dalla sede del datore di
lavoro.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il
riconoscimento della totalità della deduzione per l’uso del veicolo privato in
ragione di fr. 4'620.‑ per il 2020 e di fr. 4'356.‑ per
il 2021, con la seguente argomentazione:
gli
importi indicati […] si riferiscono ai chilometri effettuali al netto
dei primi 10 (vedi dichiarazione allegata del datore di lavoro), dal domicilio
(__________) al luogo del cantiere. Il luogo del cantiere varia più volte
all’anno a seconda dei mandati della ditta […]. Negli ultimi anni,
inoltre, a seguito della drastica diminuzione del personale, in qualità di capo
cantiere, ho dovuto spesso fare [la] spola da un cantiere all’altro,
aumentando di conseguenza gli spostamenti durante lo stesso giorno, utilizzando
sempre il mio veicolo privato.
Richiamando “la
dichiarazione del datore di lavoro nella quale viene confermato che non vengono
riconosciuti i costi di tali trasferte (trasferte comunque necessarie per
recarmi sul luogo di lavoro e svolgere regolarmente la mia attività!), ritenuto
che ho dovuto comunque sostenere tali spese” e rifacendosi allo
“scritto
[…] dell’RS 1 del 30 agosto 2019, nel quale cito: «considerata la
casistica particolare […] le confermo che a partire dall’anno fiscale 2019, verranno
concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi»”, rivendica le
summenzionate deduzioni.
Inoltre, documenta che “negli
anni precedenti i chilometri esposti sono stati interamente riconosciuti e che
il tipo di attività negli anni successivi non è cambiato” (v. calcolo dell’imponibile
IC/IFD 2013-2016; allegati al ricorso).
F. Nelle sue
osservazioni al ricorso, l’RS 1, riferendosi alla lettera del datore di lavoro
del 18 maggio 2019, specifica che “considerato che i costi di trasporto
dalla sede della ditta al cantiere sono a carico del datore di lavoro si
considera che i soli km a carico del contribuente siano 10km x 2 (andata e
ritorno) x 220 giorni lavorativi”. L’autorità di tassazione non ritiene quindi
“ammissibile una deduzione maggiore rispetto al tragitto domicilio-luogo di
lavoro”.
Aggiunge inoltre che
“le spese […] professionali secondo gli articoli 25 cpv. 1 […] LT
e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con le spese che il datore di lavoro è
obbligato a rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti CO”.
Diritto
1. Nel
suo ricorso, l’insorgente si aggrava contro il mancato riconoscimento della
totalità delle spese di trasporto da lui richieste, sostenendo che il luogo di
lavoro non coincide con la sede della ditta bensì con l’ubicazione dei cantieri
e che necessitava del suo veicolo privato per spostarsi da un cantiere
all’altro durante la giornata lavorativa, non disponendo la __________ SA di
veicoli aziendali adatti.
I. Imposta cantonale
2. 2.1.
Secondo l’art. 25 cpv. 1
lett. a LT rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
2.2.
Per costante
giurisprudenza, le spese per l’acquisizione del reddito sono quelle spese che
il contribuente non può evitare e che sono essenzialmente dovute o causate
dalla realizzazione di tale reddito. È indispensabile che le spese siano
economicamente necessarie all’ottenimento del reddito e che non si possa
esigere dal contribuente che vi rinunci. La condizione della necessità deve
essere compresa in senso lato: il Tribunale federale non esige che il
contribuente non possa acquisire il suo reddito da lavoro senza le spese
professionali di cui richiede la deduzione. L’esistenza di un legame
sufficientemente stretto tra la spesa di cui è richiesta la deduzione e il
reddito imponibile, ovvero il rapporto di causalità diretta che ne discende,
deve essere esaminata in funzione dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.
p. es. sentenza TF n. 2C_877/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2; art. 1 O sulle
spese professionali; Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48
DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 789).
2.3.
Ai sensi del Decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido
rispettivamente per il periodo fiscale 2020 (RL 640.210) e 2021 (RL 640.220),
di principio “il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le
spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di
causalità diretta con quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 del medesimo
Decreto precisa che “sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite […] per l’uso di un’automobile privata: le
spese del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DEimpPF-2020
e DEimpPF-2021). Solo “eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una
deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le automobili” (art. 3 cpv. 2
DEimpPF-2020 e DEimpPF-2021).
3. 3.1.
Venendo al caso in esame,
non è oggetto di discussione il fatto che il contribuente si serva del proprio
veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e che i
relativi costi siano di conseguenza deducibili. Controverso è piuttosto
l’ammontare di tale deduzione.
Mentre il contribuente
rivendicava la deduzione per le spese di trasporto effettivamente sostenute
(fr. 4'620.‑ per il 2020 e fr. 4’356.‑ per il 2021) ‑ anche
sulla scorta di un messaggio di posta elettronica dell’RS 1 nel quale si
asseriva che “considerata la casistica particolare circa le spese
professionali del contribuente […] a partire dall’anno fiscale 2019,
verranno concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi” (v. email
del 30.08.2019, agli atti) ‑ l’RS 1, per l’imposta cantonale,
gli concedeva unicamente fr. 2'460.‑ per entrambi i periodi fiscali.
Per l’IFD, invece,
l’autorità di tassazione non aveva ammesso alcuna deduzione per il 2020 e
fr. 3'000.‑ per il 2021.
Tali importi sono stati
integralmente confermati in sede di reclamo.
3.2.
Nel settore delle
costruzioni, i lavoratori sono perlopiù occupati in un luogo diverso dalla sede
dell’impresa. Questa particolarità si ripercuote anche sulla definizione di
“durata del lavoro”. Infatti, in generale il tempo per recarsi al lavoro e per
ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro (art. 13 cpv. 1
dell’Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS
822.111]). Tuttavia, se il lavoro deve essere svolto al di fuori del luogo di
lavoro in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, per cui la durata
del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale
durata del tragitto è considerata tempo di lavoro (art. 13 cpv. 2 OLL 1). Nel
settore delle costruzioni, il luogo di lavoro è normalmente il cantiere.
Siccome il lavoratore si reca in un luogo di lavoro diverso per ordine del
datore di lavoro, il tempo supplementare dedicato al viaggio è a carico del
datore di lavoro (SECO, Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la
legge sul lavoro, p. 113-2).
Secondo l’art. 23 cpv. 1
del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera CNM
2019–2022 del 3 dicembre 2018, per orario di lavoro si intende il tempo in cui
il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Per l’art. 23
cpv. 2 lett. a CNM, non è considerato orario di lavoro il tragitto di
andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si
applica l’art. 54 CNM.
L’art. 54 cpv. 1 CNM, da
parte sua, prevede che il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da
e verso il posto di raccolta non sia computato all’orario di lavoro annuale
giusta l’art. 24 CNM. Se supera i 30 minuti al giorno, deve tuttavia essere indennizzato
con il salario base.
Il posto di raccolta non
coincide con il luogo di lavoro. Si parla di posto di raccolta quando il datore
di lavoro riunisce i lavoratori in un punto stabilito dal contratto e poi li
trasporta insieme in un cantiere più distante. Mentre il percorso per e dal
luogo di lavoro non rientra nella durata del lavoro e non deve pertanto essere
indennizzato, il percorso tra posto di raccolta e luogo di lavoro costituisce
invece parzialmente tempo di lavoro, precisamente se il percorso dura oltre 30
minuti. In tal caso, il lavoratore deve essere indennizzato con il salario base
(UNIA, Kommentar zum Landesmantelvertrag für das schweizerische Bauhauptgewerbe
2012-2015, p. 141).
3.3.
Per quanto concerne le
spese di trasferta, l’art. 60 cpv. 1 CNM dispone che i lavoratori occupati
fuori dal luogo di lavoro abbiano diritto al rimborso delle spese sostenute
(art. 327a e 327b CO). Per l’art. 60 cpv. 3 CNM, se il
lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura,
ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.60 per ogni chilometro di servizio.
Il Contratto collettivo di
lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL), che completa le
disposizioni del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in
Svizzera (CNM) ed è valevole a partire dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre
2022, disciplina le indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto
all’art. 26, così formulato:
1 Se il lavoratore,
su esplicita indicazione del datore di lavoro, usa un mezzo di trasporto di sua
proprietà, avrà diritto, per ogni chilometro di servizio, almeno alle seguenti
indennità:
a.
autovettura cts. 60 al km;
b.
motocicletta cts. 30 al km;
c.
ciclomotore cts. 20 al km.
2 L’utente
dell’autovettura è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.
3 È considerato
lavoro fuori sede quello eseguito al di fuori del raggio normale di attività
per il quale l’operaio viene assunto.
4 Per raggio
normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla
sede dell’impresa o dal cantiere di assunzione. Pertanto, il diritto
all’indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto inizia a partire dal
decimo chilometro.
5 Non si ha diritto
a questa indennità se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve
abitualmente percorrere per raggiungere la località dove ha sede l’impresa.
3.4.
Come spiegato nelle
osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente una
deduzione che corrisponde a 20 km (10 km x 2 [andata e ritorno]) per 220 giorni
annui per fr. 0.60, fondandosi su quanto scritto dal datore di lavoro,
ovvero che l’insorgente “si sposta direttamente da casa sui diversi cantieri
nel raggio dei primi 10km e non passa dalla sede della __________. Tali costi
(trasferta auto) come da CCL sono a carico diretto dell’interessato” (v.
scritto del 18 maggio 2019, agli atti). Ammettendo la necessità di utilizzare
il veicolo privato da parte del ricorrente (art. 3 cpv. 2 LT), per l’imposta
cantonale, l’RS 1 ha dunque concesso in deduzione fr. 2'640.‑ per
entrambi i periodi fiscali qui litigiosi.
Il ricorrente sostiene
però di aver sopportato spese maggiori quando doveva raggiungere quei cantieri che
erano situati oltre il raggio di 10 km dal luogo di domicilio e ne rivendica la
deduzione (“[g]li importi indicati al punto 2.2. […] si riferiscono
ai chilometri effettuati al netto dei primi 10 (vedi dichiarazione […]
del datore di lavoro) dal domicilio (__________) al luogo del cantiere).
Alla luce delle
disposizioni del CNM e del CCL applicabili, la decisione dell’autorità di
tassazione appare più che generosa. Infatti, le disposizioni contrattuali
obbligano il datore di lavoro non solo a indennizzare le eventuali spese di
trasferta pagate ai lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro, come
peraltro già previsto dall’art. 327b CO, ma persino a indennizzarlo con
il salario base, se il percorso dal punto di raccolta al luogo di lavoro dura
oltre 30 minuti. La dichiarazione rilasciata all’insorgente dal suo datore di
lavoro non ha alcun valore, limitandosi a riprendere quanto già stabilito
dall’art. 26 CCL, in particolare in relazione al mancato indennizzo delle
trasferte entro il raggio di 10 km. La dichiarazione in questione non permette
per contro di concludere che ogni giorno il ricorrente debba percorrere almeno 10
km. D’altronde, il cantiere potrebbe anche situarsi ad una distanza inferiore
dal domicilio rispetto alla sede dell’impresa. In ogni caso, conferma che
vengono indennizzate le trasferte che superano i 10 km. Ciò è peraltro
confermato anche dal certificato di salario, nel quale il datore di lavoro ha
crociato la riga 13.1.1, confermando in tal modo di aver indennizzato le spese
effettive per viaggio, vitto e alloggio. Fra le spese indennizzate dal datore
di lavoro devono rientrare anche quelle che il ricorrente avrebbe sostenuto “in
qualità di capo cantiere, [facendo la] spola da un cantiere all’altro,
aumentando di conseguenza gli spostamenti durante lo stesso giorno, utilizzando
sempre il [suo] veicolo privato”.
In ogni caso, il
contribuente non ha minimamente comprovato di aver percorso giornalmente e
regolarmente 33 km dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e ritorno, come
indicato nel modulo 4 allegato alla dichiarazione.
Considerandi
II. Imposta
federale diretta
4.
4.1.
Con l’approvazione, nel
2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013
concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema
per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato
modificato nel senso che sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi (testo
in vigore dal 1° gennaio 2016).
4.2
Il 6 marzo 2015 è stata
modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
ai fini dell’imposta federale diretta (O sulle spese professionali; RS
642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella versione in vigore dal 1.1.2016, prevede
che, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a
quello di lavoro il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3000
franchi.
L’art. 5 cpv. 2 precisa
che sono considerati costi deducibili:
a. le
spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i
costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
4.3
Per il periodo fiscale
2020, l’autorità di tassazione non ha concesso alcuna deduzione per le spese di
trasporto mentre per il periodo fiscale successivo ha ammesso fr. 3'000.‑.
Come visto, per l’imposta cantonale, ha invece ammesso la necessità da parte
del ricorrente di utilizzare il veicolo privato per l’esercizio della propria
professione. Non vi è motivo per discostarsene nell’ambito dell’imposta
federale diretta.
La deduzione per l’uso di
un veicolo privato è fissata dal Dipartimento federale delle finanze
nell’Appendice dell’Ordinanza (art. 3 O sulle spese professionali) ed equivale
a fr. 0.70 al km per l’uso di un’automobile.
Per entrambi i periodi
litigiosi, l’RS 1 avrebbe dovuto concedere all’insorgente la deduzione massima
di fr. 3'000.‑ (2 [andata e ritorno] x 10 km x 220 giorni x
fr. 0.70 = fr. 3'080.‑). Ciò che però non è avvenuto per il
2020.
Di conseguenza, la decisione di tassazione IFD 2020 dopo reclamo del 29
giugno 2022 dovrà essere riformata nel senso che al ricorrente dovrà essere
concessa la deduzione massima per le spese di trasporto pari a fr. 3'000.‑.
La decisione IFD 2021 impugnata invece è confermata.
III. Buona fede
5.
5.1.
Il ricorrente sostiene di
avere diritto alla deduzione litigiosa per il fatto che ciò sarebbe stato
garantito in un’email inviata ad una sua rappresentante da una funzionaria
dello stesso Ufficio di tassazione (“come da accordo telefonico di qualche
istante fa, considerata la casistica particolare circa le spese professionali
del contribuente citato in epigrafe, le confermo che dall’anno fiscale 2019, verranno
concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi”) ed anche perché la
stessa gli sarebbe stata concessa nelle tassazioni dei periodi precedenti.
In sostanza, invoca il
principio della buona fede.
5.2
Il principio della buona
fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme
dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento
indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua
condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato
dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).
Secondo la giurisprudenza,
un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare
quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in
contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:
·
che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;
·
che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che
concerne persone determinate;
·
che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente
per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;
·
che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente
dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;
·
che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia
adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;
·
che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui
l’informazione è stata rilasciata;
·
che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo
non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento
(sentenza TF n. 2C_486/2014
e n. 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
In considerazione del
rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio
della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in
conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con riferimenti).
5.3
È
escluso che il messaggio di posta elettronica, inviato da una funzionaria al
contribuente il 30 agosto 2019, imponga all’autorità di riconoscergli la
deduzione delle spese di trasporto, nel rispetto del principio della buona
fede.
In
primo luogo, il contribuente ha prodotto solo la risposta della funzionaria, ma
non anche la domanda che le era stata sottoposta. Non è noto pertanto in quali
termini fosse stata esposta la fattispecie.
Indipendentemente
da tale aspetto, la risposta non contiene affatto la promessa al contribuente
di poter dedurre le spese per 35 chilometri al giorno, bensì “i chilometri
effettivi percorsi”. Il messaggio non si pronuncia in merito ai criteri per
determinare i chilometri effettivi.
In
terzo luogo, la funzionaria si pronuncia con riferimento ai periodi fiscali “a
partire dall’anno fiscale 2019”. Non è ipotizzabile che la promessa potesse
estendersi sine die a tutti i periodi fiscali futuri.
L’aspetto decisivo è
comunque rappresentato dal fatto che il ricorrente non ha certamente adottato
disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio, confidando
nelle informazioni ricevute. Infatti, non ha chiesto al fisco di garantirgli
quali sarebbero stati gli effetti fiscali di un atto che stava per compiere e
che successivamente non avrebbe più potuto revocare senza danni. Al contrario,
il suo rapporto di lavoro era preesistente e le sue condizioni erano stabilite
dal CNM e dal CCL. In seguito alla comunicazione ricevuta, non ha adottato
alcun provvedimento irrevocabile.
È pertanto escluso che il
principio della buona fede imponga all’autorità fiscale di riconoscere al
ricorrente la deduzione delle spese di trasporto contestate.
5.4
Una diversa conclusione
non discende neppure dalla semplice circostanza che la deduzione in questione
sia stata concessa nella tassazione dei periodi precedenti.
La giurisprudenza del
Tribunale federale esclude che un contribuente possa pretendere di ottenere un
trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9
Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della
legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata
limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di
legalità (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di
tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi
imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere
vincolata da eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni
analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza TF n. 2C_260/2008 del 6
agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno
2005, in: RtiD II-2005 n. 10t consid. 6.3; n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,
in: RDAT II-2003 n. 15t consid. 5.3; n. 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA
69.
p. 793 consid. 2).
Se nei periodi fiscali
precedenti il ricorrente ha beneficiato della deduzione litigiosa, ha
semplicemente ottenuto un vantaggio che la legge non prevede. Se, da un lato,
le decisioni di tassazione passate in giudicato non possono più essere
modificate, dall’altro, il contribuente non può pretendere di continuare a
godere di una deduzione cui non ha diritto.
6.
Di
conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto.
La
decisione di tassazione IFD 2020 dopo reclamo è riformata nel senso che al
contribuente è concessa la deduzione di fr. 3'000.‑ quali spese di
trasporto.
Le decisioni di tassazione
IC 2020 e IC/IFD 2021 dopo reclamo sono confermate.
Visto l’esito del gravame,
la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del
ricorrente in ragione di tre quarti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per
l’imposta federale diretta 2020 il ricorso è accolto.
§
Di conseguenza, la decisione dopo reclamo del 29 giugno 2022 è riformata nel
senso che per l’IFD sono ammesse le spese di trasporto con il veicolo privato
in ragione di fr. 3'000.‑.
1.2. Per
le imposte cantonali 2020 e 2021 e per l’imposta federale diretta 2021, il
ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico del
ricorrente in ragione di tre quarti (fr. 600.-).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: