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Decisione

80.2022.192

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, contratto collettivo per l’edilizia, nessun indennizzo per trasferte entro 10 km, deduzione fiscale ammessa

11 novembre 2022Italiano23 min

a __________ ed è stato dipendente della __________ SA con sede a __________ fino

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.192

80.2022.193

Lugano

11 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 luglio 2022 contro le decisioni del 29 giugno 2022 in materia di IC e IFD

2020 e 2021

Fatti

Fatti

A. RI 1, macchinista, è domiciliato

a __________ ed è stato dipendente della __________ SA con sede a __________ fino

all’aprile 2022.

B. a.

Presentando la

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, il ricorrente chiedeva in deduzione

fr. 7'696.‑ quali spese professionali, di cui fr. 4'620.‑

a titolo di spese di trasporto con il veicolo privato dal proprio domicilio al

luogo di lavoro. Affermava di aver percorso 7'700 km nel corso del 2020 (35 km

al giorno; v. Modulo 4, annesso alla DI 2020).

b.

La decisione di

tassazione IC/IFD 2020 è stata emessa il 5 maggio 2021 dall’RS 1 (di seguito: RS

1).

Per l’IC, l’Ufficio di

tassazione ammetteva in deduzione per il veicolo privato unicamente

fr. 2'640.‑, con la motivazione “distanza luogo lavoro-domicilio

rettificata secondo km effettivi. Le spese di trasporto causate dall’esercizio

dell’attività professionale sono a carico del datore di lavoro e pertanto non

deducibili”.

Per l’IFD, l’RS 1 non

concedeva alcuna deduzione, senza tuttavia spiegarne i motivi.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 53'700.‑

(parimenti determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 158'000.‑

(parimenti determinante per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale totale

era di fr. 3’411.05 (coefficiente del 97%).

Per l’IFD, il reddito

imponibile e determinante per l’aliquota era stato accertato in fr. 60'400.‑

e il debito d’imposta era di fr. 736.65.

c.

Il 18 maggio 2021, RI 1 presentava

reclamo, aggravandosi contro la decisione di tassazione IC/IFD 2020 ed in

particolare contro il mancato riconoscimento di parte delle spese riferite al “veicolo

privato”. Affermava che “il tragitto domicilio-lavoro non è da __________

alla sede della ditta __________ SA di __________ bensì da __________ al luogo

del cantiere che varia di volta in volta”.

A comprova delle sue

allegazioni, da un lato, produceva una lettera del datore di lavoro a conferma

del fatto che usasse l’automobile privata per recarsi dal suo domicilio “sui

diversi cantieri nel raggio dei primi 10 km e non passa[sse] dalla sede

della __________” e che i costi generati fossero a suo carico. D’altro

canto, forniva uno scritto dell’RS 1 nel quale si affermava che “considerata

la casistica particolare circa le spese professionali […] le confermo

che a partire dall’anno fiscale 2019, verranno concessi in deduzione i

chilometri effettivi percorsi”.

C. a.

Nella

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere una

deduzione per spese professionali dei dipendenti pari a fr. 7'309.‑,

di cui fr. 4'356.‑ relativi alle spese di trasporto con l’automobile

privata da __________ ai diversi cantieri. Calcolava di aver percorso 7'260 km nel

corso dell’anno (33 km al giorno; v. Modulo 4, annesso alla DI 2021).

b.

Nella decisione di

tassazione IC/IFD 2021, emessa il 25 maggio 2022, l’RS 1 ammetteva in deduzione

per l’IC unicamente fr. 2'640.‑ con la motivazione “deduzione

rettificata tenuto conto della sede di lavoro contrattuale”.

Per l’IFD, l’autorità di

tassazione concedeva invece fr. 3'000.‑ (senza alcuna motivazione).

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in

fr. 49'300.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e la sostanza

imponibile in fr. 175'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota).

Il dovuto d’imposta cantonale totale era di fr. 2'941.45 (coefficiente del

97%).

Per l’IFD, il reddito

imponibile e determinante per l’aliquota era stato accertato in

fr. 53'000.‑ e il debito d’imposta era di fr. 524.10.

c.

Il 1° giugno 2022, RI 1

presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021 ed in

particolare contro il mancato riconoscimento di parte delle spese riferite al “veicolo

privato” da lui rivendicate. Come per il periodo fiscale precedente, affermava

che “il tragitto domicilio-lavoro non [era] da __________ alla sede

della ditta __________ SA di __________ bensì da __________ (domicilio) al

luogo del cantiere che varia[va] di volta in volta”. A comprova

produceva i medesimi documenti allegati al reclamo 2020.

D. Il

29 giugno 2022, l’RS 1 respingeva entrambi i reclami confermando integralmente

le decisioni di prima istanza e motivando il proprio operato in materia di IC e

di IFD così:

Sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio

a quello in cui lavora.

Secondo

la giurisprudenza non possono essere dedotti a titolo di spese di trasporto

private, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine

del datore di lavoro.

Si

tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del

datore di lavoro.

Le

trasferte supplementari per gli spostamenti da e per i cantieri non possono

essere considerate quali spese professionali.

Nell’attestazione

del datore di lavoro si conferma che si sposta direttamente da casa sui diversi

cantieri nel raggio dei primi 10 Km e non passa dalla sede del datore di

lavoro.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il

riconoscimento della totalità della deduzione per l’uso del veicolo privato in

ragione di fr. 4'620.‑ per il 2020 e di fr. 4'356.‑ per

il 2021, con la seguente argomentazione:

gli

importi indicati […] si riferiscono ai chilometri effettuali al netto

dei primi 10 (vedi dichiarazione allegata del datore di lavoro), dal domicilio

(__________) al luogo del cantiere. Il luogo del cantiere varia più volte

all’anno a seconda dei mandati della ditta […]. Negli ultimi anni,

inoltre, a seguito della drastica diminuzione del personale, in qualità di capo

cantiere, ho dovuto spesso fare [la] spola da un cantiere all’altro,

aumentando di conseguenza gli spostamenti durante lo stesso giorno, utilizzando

sempre il mio veicolo privato.

Richiamando “la

dichiarazione del datore di lavoro nella quale viene confermato che non vengono

riconosciuti i costi di tali trasferte (trasferte comunque necessarie per

recarmi sul luogo di lavoro e svolgere regolarmente la mia attività!), ritenuto

che ho dovuto comunque sostenere tali spese” e rifacendosi allo

“scritto

[…] dell’RS 1 del 30 agosto 2019, nel quale cito: «considerata la

casistica particolare […] le confermo che a partire dall’anno fiscale 2019, verranno

concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi»”, rivendica le

summenzionate deduzioni.

Inoltre, documenta che “negli

anni precedenti i chilometri esposti sono stati interamente riconosciuti e che

il tipo di attività negli anni successivi non è cambiato” (v. calcolo dell’imponibile

IC/IFD 2013-2016; allegati al ricorso).

F. Nelle sue

osservazioni al ricorso, l’RS 1, riferendosi alla lettera del datore di lavoro

del 18 maggio 2019, specifica che “considerato che i costi di trasporto

dalla sede della ditta al cantiere sono a carico del datore di lavoro si

considera che i soli km a carico del contribuente siano 10km x 2 (andata e

ritorno) x 220 giorni lavorativi”. L’autorità di tassazione non ritiene quindi

“ammissibile una deduzione maggiore rispetto al tragitto domicilio-luogo di

lavoro”.

Aggiunge inoltre che

“le spese […] professionali secondo gli articoli 25 cpv. 1 […] LT

e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con le spese che il datore di lavoro è

obbligato a rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti CO”.

Diritto

1. Nel

suo ricorso, l’insorgente si aggrava contro il mancato riconoscimento della

totalità delle spese di trasporto da lui richieste, sostenendo che il luogo di

lavoro non coincide con la sede della ditta bensì con l’ubicazione dei cantieri

e che necessitava del suo veicolo privato per spostarsi da un cantiere

all’altro durante la giornata lavorativa, non disponendo la __________ SA di

veicoli aziendali adatti.

I. Imposta cantonale

2. 2.1.

Secondo l’art. 25 cpv. 1

lett. a LT rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di

trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

2.2.

Per costante

giurisprudenza, le spese per l’acquisizione del reddito sono quelle spese che

il contribuente non può evitare e che sono essenzialmente dovute o causate

dalla realizzazione di tale reddito. È indispensabile che le spese siano

economicamente necessarie all’ottenimento del reddito e che non si possa

esigere dal contribuente che vi rinunci. La condizione della necessità deve

essere compresa in senso lato: il Tribunale federale non esige che il

contribuente non possa acquisire il suo reddito da lavoro senza le spese

professionali di cui richiede la deduzione. L’esistenza di un legame

sufficientemente stretto tra la spesa di cui è richiesta la deduzione e il

reddito imponibile, ovvero il rapporto di causalità diretta che ne discende,

deve essere esaminata in funzione dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.

p. es. sentenza TF n. 2C_877/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2; art. 1 O sulle

spese professionali; Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48

DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 789).

2.3.

Ai sensi del Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido

rispettivamente per il periodo fiscale 2020 (RL 640.210) e 2021 (RL 640.220),

di principio “il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le

spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di

causalità diretta con quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 del medesimo

Decreto precisa che “sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite […] per l’uso di un’automobile privata: le

spese del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DEimpPF-2020

e DEimpPF-2021). Solo “eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a

disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza

notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una

deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le automobili” (art. 3 cpv. 2

DEimpPF-2020 e DEimpPF-2021).

3. 3.1.

Venendo al caso in esame,

non è oggetto di discussione il fatto che il contribuente si serva del proprio

veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e che i

relativi costi siano di conseguenza deducibili. Controverso è piuttosto

l’ammontare di tale deduzione.

Mentre il contribuente

rivendicava la deduzione per le spese di trasporto effettivamente sostenute

(fr. 4'620.‑ per il 2020 e fr. 4’356.‑ per il 2021) ‑ anche

sulla scorta di un messaggio di posta elettronica dell’RS 1 nel quale si

asseriva che “considerata la casistica particolare circa le spese

professionali del contribuente […] a partire dall’anno fiscale 2019,

verranno concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi” (v. email

del 30.08.2019, agli atti) ‑ l’RS 1, per l’imposta cantonale,

gli concedeva unicamente fr. 2'460.‑ per entrambi i periodi fiscali.

Per l’IFD, invece,

l’autorità di tassazione non aveva ammesso alcuna deduzione per il 2020 e

fr. 3'000.‑ per il 2021.

Tali importi sono stati

integralmente confermati in sede di reclamo.

3.2.

Nel settore delle

costruzioni, i lavoratori sono perlopiù occupati in un luogo diverso dalla sede

dell’impresa. Questa particolarità si ripercuote anche sulla definizione di

“durata del lavoro”. Infatti, in generale il tempo per recarsi al lavoro e per

ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro (art. 13 cpv. 1

dell’Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS

822.111]). Tuttavia, se il lavoro deve essere svolto al di fuori del luogo di

lavoro in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, per cui la durata

del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale

durata del tragitto è considerata tempo di lavoro (art. 13 cpv. 2 OLL 1). Nel

settore delle costruzioni, il luogo di lavoro è normalmente il cantiere.

Siccome il lavoratore si reca in un luogo di lavoro diverso per ordine del

datore di lavoro, il tempo supplementare dedicato al viaggio è a carico del

datore di lavoro (SECO, Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la

legge sul lavoro, p. 113-2).

Secondo l’art. 23 cpv. 1

del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera CNM

2019–2022 del 3 dicembre 2018, per orario di lavoro si intende il tempo in cui

il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Per l’art. 23

cpv. 2 lett. a CNM, non è considerato orario di lavoro il tragitto di

andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si

applica l’art. 54 CNM.

L’art. 54 cpv. 1 CNM, da

parte sua, prevede che il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da

e verso il posto di raccolta non sia computato all’orario di lavoro annuale

giusta l’art. 24 CNM. Se supera i 30 minuti al giorno, deve tuttavia essere indennizzato

con il salario base.

Il posto di raccolta non

coincide con il luogo di lavoro. Si parla di posto di raccolta quando il datore

di lavoro riunisce i lavoratori in un punto stabilito dal contratto e poi li

trasporta insieme in un cantiere più distante. Mentre il percorso per e dal

luogo di lavoro non rientra nella durata del lavoro e non deve pertanto essere

indennizzato, il percorso tra posto di raccolta e luogo di lavoro costituisce

invece parzialmente tempo di lavoro, precisamente se il percorso dura oltre 30

minuti. In tal caso, il lavoratore deve essere indennizzato con il salario base

(UNIA, Kommentar zum Landesmantelvertrag für das schweizerische Bauhauptgewerbe

2012-2015, p. 141).

3.3.

Per quanto concerne le

spese di trasferta, l’art. 60 cpv. 1 CNM dispone che i lavoratori occupati

fuori dal luogo di lavoro abbiano diritto al rimborso delle spese sostenute

(art. 327a e 327b CO). Per l’art. 60 cpv. 3 CNM, se il

lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura,

ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.60 per ogni chilometro di servizio.

Il Contratto collettivo di

lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL), che completa le

disposizioni del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in

Svizzera (CNM) ed è valevole a partire dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre

2022, disciplina le indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto

all’art. 26, così formulato:

1 Se il lavoratore,

su esplicita indicazione del datore di lavoro, usa un mezzo di trasporto di sua

proprietà, avrà diritto, per ogni chilometro di servizio, almeno alle seguenti

indennità:

a.

autovettura cts. 60 al km;

b.

motocicletta cts. 30 al km;

c.

ciclomotore cts. 20 al km.

2 L’utente

dell’autovettura è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.

3 È considerato

lavoro fuori sede quello eseguito al di fuori del raggio normale di attività

per il quale l’operaio viene assunto.

4 Per raggio

normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla

sede dell’impresa o dal cantiere di assunzione. Pertanto, il diritto

all’indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto inizia a partire dal

decimo chilometro.

5 Non si ha diritto

a questa indennità se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve

abitualmente percorrere per raggiungere la località dove ha sede l’impresa.

3.4.

Come spiegato nelle

osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente una

deduzione che corrisponde a 20 km (10 km x 2 [andata e ritorno]) per 220 giorni

annui per fr. 0.60, fondandosi su quanto scritto dal datore di lavoro,

ovvero che l’insorgente “si sposta direttamente da casa sui diversi cantieri

nel raggio dei primi 10km e non passa dalla sede della __________. Tali costi

(trasferta auto) come da CCL sono a carico diretto dell’interessato” (v.

scritto del 18 maggio 2019, agli atti). Ammettendo la necessità di utilizzare

il veicolo privato da parte del ricorrente (art. 3 cpv. 2 LT), per l’imposta

cantonale, l’RS 1 ha dunque concesso in deduzione fr. 2'640.‑ per

entrambi i periodi fiscali qui litigiosi.

Il ricorrente sostiene

però di aver sopportato spese maggiori quando doveva raggiungere quei cantieri che

erano situati oltre il raggio di 10 km dal luogo di domicilio e ne rivendica la

deduzione (“[g]li importi indicati al punto 2.2. […] si riferiscono

ai chilometri effettuati al netto dei primi 10 (vedi dichiarazione […]

del datore di lavoro) dal domicilio (__________) al luogo del cantiere).

Alla luce delle

disposizioni del CNM e del CCL applicabili, la decisione dell’autorità di

tassazione appare più che generosa. Infatti, le disposizioni contrattuali

obbligano il datore di lavoro non solo a indennizzare le eventuali spese di

trasferta pagate ai lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro, come

peraltro già previsto dall’art. 327b CO, ma persino a indennizzarlo con

il salario base, se il percorso dal punto di raccolta al luogo di lavoro dura

oltre 30 minuti. La dichiarazione rilasciata all’insorgente dal suo datore di

lavoro non ha alcun valore, limitandosi a riprendere quanto già stabilito

dall’art. 26 CCL, in particolare in relazione al mancato indennizzo delle

trasferte entro il raggio di 10 km. La dichiarazione in questione non permette

per contro di concludere che ogni giorno il ricorrente debba percorrere almeno 10

km. D’altronde, il cantiere potrebbe anche situarsi ad una distanza inferiore

dal domicilio rispetto alla sede dell’impresa. In ogni caso, conferma che

vengono indennizzate le trasferte che superano i 10 km. Ciò è peraltro

confermato anche dal certificato di salario, nel quale il datore di lavoro ha

crociato la riga 13.1.1, confermando in tal modo di aver indennizzato le spese

effettive per viaggio, vitto e alloggio. Fra le spese indennizzate dal datore

di lavoro devono rientrare anche quelle che il ricorrente avrebbe sostenuto “in

qualità di capo cantiere, [facendo la] spola da un cantiere all’altro,

aumentando di conseguenza gli spostamenti durante lo stesso giorno, utilizzando

sempre il [suo] veicolo privato”.

In ogni caso, il

contribuente non ha minimamente comprovato di aver percorso giornalmente e

regolarmente 33 km dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e ritorno, come

indicato nel modulo 4 allegato alla dichiarazione.

Considerandi

II. Imposta

federale diretta

4.

4.1.

Con l’approvazione, nel

2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013

concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria

(nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema

per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento

dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato

modificato nel senso che sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi (testo

in vigore dal 1° gennaio 2016).

4.2

Il 6 marzo 2015 è stata

modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente

ai fini dell’imposta federale diretta (O sulle spese professionali; RS

642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella versione in vigore dal 1.1.2016, prevede

che, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a

quello di lavoro il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3000

franchi.

L’art. 5 cpv. 2 precisa

che sono considerati costi deducibili:

a. le

spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b. i

costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo

privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è

ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

4.3

Per il periodo fiscale

2020, l’autorità di tassazione non ha concesso alcuna deduzione per le spese di

trasporto mentre per il periodo fiscale successivo ha ammesso fr. 3'000.‑.

Come visto, per l’imposta cantonale, ha invece ammesso la necessità da parte

del ricorrente di utilizzare il veicolo privato per l’esercizio della propria

professione. Non vi è motivo per discostarsene nell’ambito dell’imposta

federale diretta.

La deduzione per l’uso di

un veicolo privato è fissata dal Dipartimento federale delle finanze

nell’Appendice dell’Ordinanza (art. 3 O sulle spese professionali) ed equivale

a fr. 0.70 al km per l’uso di un’automobile.

Per entrambi i periodi

litigiosi, l’RS 1 avrebbe dovuto concedere all’insorgente la deduzione massima

di fr. 3'000.‑ (2 [andata e ritorno] x 10 km x 220 giorni x

fr. 0.70 = fr. 3'080.‑). Ciò che però non è avvenuto per il

2020.

Di conseguenza, la decisione di tassazione IFD 2020 dopo reclamo del 29

giugno 2022 dovrà essere riformata nel senso che al ricorrente dovrà essere

concessa la deduzione massima per le spese di trasporto pari a fr. 3'000.‑.

La decisione IFD 2021 impugnata invece è confermata.

III. Buona fede

5.

5.1.

Il ricorrente sostiene di

avere diritto alla deduzione litigiosa per il fatto che ciò sarebbe stato

garantito in un’email inviata ad una sua rappresentante da una funzionaria

dello stesso Ufficio di tassazione (“come da accordo telefonico di qualche

istante fa, considerata la casistica particolare circa le spese professionali

del contribuente citato in epigrafe, le confermo che dall’anno fiscale 2019, verranno

concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi”) ed anche perché la

stessa gli sarebbe stata concessa nelle tassazioni dei periodi precedenti.

In sostanza, invoca il

principio della buona fede.

5.2

Il principio della buona

fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme

dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento

indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua

condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato

dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).

Secondo la giurisprudenza,

un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare

quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in

contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:

·

che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;

·

che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che

concerne persone determinate;

·

che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente

per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;

·

che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente

dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;

·

che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia

adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;

·

che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui

l’informazione è stata rilasciata;

·

che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo

non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento

(sentenza TF n. 2C_486/2014

e n. 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

In considerazione del

rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio

della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in

conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con riferimenti).

5.3

È

escluso che il messaggio di posta elettronica, inviato da una funzionaria al

contribuente il 30 agosto 2019, imponga all’autorità di riconoscergli la

deduzione delle spese di trasporto, nel rispetto del principio della buona

fede.

In

primo luogo, il contribuente ha prodotto solo la risposta della funzionaria, ma

non anche la domanda che le era stata sottoposta. Non è noto pertanto in quali

termini fosse stata esposta la fattispecie.

Indipendentemente

da tale aspetto, la risposta non contiene affatto la promessa al contribuente

di poter dedurre le spese per 35 chilometri al giorno, bensì “i chilometri

effettivi percorsi”. Il messaggio non si pronuncia in merito ai criteri per

determinare i chilometri effettivi.

In

terzo luogo, la funzionaria si pronuncia con riferimento ai periodi fiscali “a

partire dall’anno fiscale 2019”. Non è ipotizzabile che la promessa potesse

estendersi sine die a tutti i periodi fiscali futuri.

L’aspetto decisivo è

comunque rappresentato dal fatto che il ricorrente non ha certamente adottato

disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio, confidando

nelle informazioni ricevute. Infatti, non ha chiesto al fisco di garantirgli

quali sarebbero stati gli effetti fiscali di un atto che stava per compiere e

che successivamente non avrebbe più potuto revocare senza danni. Al contrario,

il suo rapporto di lavoro era preesistente e le sue condizioni erano stabilite

dal CNM e dal CCL. In seguito alla comunicazione ricevuta, non ha adottato

alcun provvedimento irrevocabile.

È pertanto escluso che il

principio della buona fede imponga all’autorità fiscale di riconoscere al

ricorrente la deduzione delle spese di trasporto contestate.

5.4

Una diversa conclusione

non discende neppure dalla semplice circostanza che la deduzione in questione

sia stata concessa nella tassazione dei periodi precedenti.

La giurisprudenza del

Tribunale federale esclude che un contribuente possa pretendere di ottenere un

trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9

Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della

legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di

legalità (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di

tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi

imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere

vincolata da eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni

analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza TF n. 2C_260/2008 del 6

agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno

2005, in: RtiD II-2005 n. 10t consid. 6.3; n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,

in: RDAT II-2003 n. 15t consid. 5.3; n. 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA

69.

p. 793 consid. 2).

Se nei periodi fiscali

precedenti il ricorrente ha beneficiato della deduzione litigiosa, ha

semplicemente ottenuto un vantaggio che la legge non prevede. Se, da un lato,

le decisioni di tassazione passate in giudicato non possono più essere

modificate, dall’altro, il contribuente non può pretendere di continuare a

godere di una deduzione cui non ha diritto.

6.

Di

conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto.

La

decisione di tassazione IFD 2020 dopo reclamo è riformata nel senso che al

contribuente è concessa la deduzione di fr. 3'000.‑ quali spese di

trasporto.

Le decisioni di tassazione

IC 2020 e IC/IFD 2021 dopo reclamo sono confermate.

Visto l’esito del gravame,

la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del

ricorrente in ragione di tre quarti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Per

l’imposta federale diretta 2020 il ricorso è accolto.

§

Di conseguenza, la decisione dopo reclamo del 29 giugno 2022 è riformata nel

senso che per l’IFD sono ammesse le spese di trasporto con il veicolo privato

in ragione di fr. 3'000.‑.

1.2. Per

le imposte cantonali 2020 e 2021 e per l’imposta federale diretta 2021, il

ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 800.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di tre quarti (fr. 600.-).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: