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Decisione

80.2022.194

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della manifesta inesattezza, produzione di una dichiarazione dell’Agenzia delle entrate e di qualche fattura, irricevibile

14 febbraio 2023Italiano18 min

proroghe del termine d’inoltro della Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 (l’ultima

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.194

80.2022.195

Lugano

14 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 29 luglio 2022 contro la decisione del 29 giugno 2022 in materia di IC e IFD

2019

Fatti

Fatti

A. A partire dal 1.1.2012

RI 1 ha trasferito il domicilio a Uggiate Trevano (CO).

Dopo avergli concesso due

proroghe del termine d’inoltro della Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 (l’ultima

fino al 28 febbraio 2021), averlo richiamato il 15 marzo 2021, diffidato il 13

aprile 2021 ed infine multato per violazione degli obblighi procedurali (decisione

del 18 maggio 2021), con decisione del 28 luglio 2021 l’RS 1 gli ha notificato ‑ presso

la __________ SA in __________ a __________ ‑ la decisione di

tassazione IC/IFD 2019 dopo tassazione d’ufficio.

L’Ufficio di tassazione ha

stimato il “reddito da attività indipendente del contribuente” in fr. 50'000.‑,

aggiungendo “altri redditi” per fr. 250'000.‑ che, nel

riparto internazionale, sono stati attribuiti all’__________ e quindi

considerati solo per la determinazione dell’aliquota. Di conseguenza, il

reddito imponibile è stato stabilito in fr. 67'200.‑ e quello determinante

per l’aliquota in fr. 311'700.‑, sia per l’imposta cantonale sia per

l’imposta federale diretta.

La sostanza imponibile è

stata fissata in fr. 110'000.‑ e quella determinante per l’aliquota

in fr. 2'899'000.‑. Gli “altri elementi sostanza mobiliare”

sono infatti stati stimati in fr. 3'000'000.‑ e attribuiti all’__________.

B. Contro questa

decisione, il 27 agosto 2021, RI 1 ha interposto “ricorso” direttamente alla

Camera di diritto tributario, sostenendo che il reddito percepito nel 2019 ammontava

a fr. 36'000.‑ lordi, come aveva dichiarato all’AVS.

Affermava anche di non aver

beneficiato di “altri redditi”. A tal proposito, produceva un

certificato rilasciato dall’__________ di __________ il 3 maggio 2021 che

attestava che nel 2019 “non [era] stata presentata la dichiarazione

dei redditi e dai dati attualmente in nostro possesso non risulta aver

percepito redditi in __________”.

Con sentenza del __________,

la Camera di diritto tributario ha dichiarato il “ricorso” irricevibile e lo ha

trasmesso per competenza all’RS 1, perché fosse considerato reclamo contro la

decisione di tassazione del 28 luglio 2021

C. Con scritto del 13

aprile 2022, l’RS 1 ha indirizzato al reclamante un’articolata richiesta di documentazione,

inviata per Posta A Plus e recapitata il 15 aprile 2022 (v. tracciamento

postale no. __________).

Nello specifico, l’Ufficio

di tassazione invitava il contribuente a voler riprendere la piena

collaborazione con l’autorità fiscale e ad inviare dei documenti attinenti la

sua attività professionale, in particolare i conti annuali relativi al 2019.

L’RS 1 fissava al

reclamante un termine di risposta con scadenza al 15 maggio 2022, avvertendolo

che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Non avendo ricevuto

alcuna risposta, con decisione del 29 giugno 2022, l’Ufficio di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo, con la seguente motivazione:

[c]onsiderato il presentato

reclamo del 27.8.2021 trasmessoci per competenza dalla lodevole Camera di

diritto tributario del Tribunale d’appello, Lugano, richiamato il nostro

scritto del 13 aprile 2022 per il quale si richiedeva al contribuente la

completazione del reclamo contro tassazioni d’ufficio imposta cantonale e

imposta federale diretta sotto comminatoria di irricevibilità in caso di

mancata produzione della necessaria documentazione ed informazioni, preso atto

che nel termine assegnato nulla è pervenuto allo scrivente ufficio si procede

ad evasione dichiarando l’irricevibilità del presente reclamo.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della

suddetta decisione.

Nell’eventualità il suo

“reclamo” non dovesse essere accolto, l’insorgente chiede di essere sentito.

Nel merito, contesta

l’importo del reddito da attività indipendente accertato, postulandone la

riduzione a fr. 10'171.20. Lamenta inoltre l’aggiunta degli “altri

redditi”, richiamando il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate,

e degli “altri elementi della sostanza mobiliare” chiedendo che siano

stralciati, perché “l’importo di CHF. 3'000'000.00 non corrisponde purtroppo

alla realtà”.

Sostiene infine che la

mancata risposta alla richiesta di documentazione inviatagli dall’RS 1, il cui

termine scadeva il 15 maggio 2022, sia da ricondurre a “problemi di salute” che

lo hanno costretto al ricovero ospedaliero dall’8 marzo 2022 al 23 marzo 2022 e,

ancora, dal 12 aprile 2022 al 3 maggio 2022 ed alla successiva dichiarazione di

inabilità lavorativa protrattasi fino al 31 maggio 2022.

E. All’udienza del 31

gennaio 2023 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata

pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione

per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la

decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel

caso in esame, con la decisione impugnata l’autorità di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di

conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione

con cui l’autorità fiscale ha constatato l’irricevibilità del reclamo

interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio e non procederà ad

alcun esame del merito.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di

tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la

correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017

del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

2.2

Giurisprudenza

e dottrina sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione

d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai

suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti

attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr.

ad esempio sentenze del TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e n. 2A.442/2001

del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,

in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 30 ad art. 130

LIFD).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo

di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 372). Detto altrimenti, il

contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (art. 126

LIFD risp. art. 200 LT; Zweifel/Hunziker,

op. cit., n. 46 ad

art. 130 LIFD).

2.3

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT).

Le

norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della

“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che

il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.

sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con

riferimenti giurisprudenziali).

2.4

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza

può essere portata in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente

può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito

alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento

degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata

viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia

l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed

una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non

si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione

personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere

completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente

può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.

sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

3.

3.1.

Nel

caso in esame, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio

per il periodo fiscale 2019, poiché non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta

per l’anno controverso e ciò, nonostante il richiamo, la diffida e la multa per

violazione degli obblighi procedurali.

Con

il suo reclamo, il contribuente ha contestato, invero in maniera del tutto

generica, la tassazione d’ufficio operata dall’UT. La sola documentazione

prodotta consisteva in una dichiarazione dell’Agenzia delle entrate di Como,

che attestava che il reclamante non aveva presentato la dichiarazione dei

redditi e che “dai dati attualmente in [suo] possesso non risulta[va] aver

percepito redditi in Italia”; in un contratto di cessione di un contratto di

locazione per un appartamento a Uggiate-Trevano (CO); e in un’attestazione

fiscale relativa ad un debito ipotecario gravante un immobile sito a Mezzovico.

Non ha presentato invece una dichiarazione d’imposta.

3.2

Come

già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di

manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente,

deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da

consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla

motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente

inesatta (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017,

consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro

una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a

indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la

tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del

contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre

2021, consid. 5.1.2.).

Nel

caso in discussione, il contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto

alcuna dichiarazione d’imposta né documentazione attendibile in merito alla

propria situazione. In tal modo, non ha adempiuto i presupposti per mettere in

discussione la tassazione d’ufficio.

4.

4.1.

Nel

suo ricorso, il contribuente sostiene peraltro che, a causa di malattia, non

sarebbe stato in grado di dar seguito alla richiesta di documentazione,

indirizzatagli dall’autorità di tassazione il 13 aprile 2022. Produce a tale

riguardo due lettere di dimissione, rilasciategli dall’Ospedale __________,

rispettivamente il 23.3.2022 e il 3.5.2022, al termine di due ricoveri. Allega

inoltre due certificati medici, con i quali il dott. __________, di __________,

attesta “sintomi di malattia per cui necessita di riposo lavorativo al 100%

e cure”, rispettivamente dal 4.5.2022 al 31.5.2022 e dal 1.6.2022 al

30.6.2022

4.2

Come

già accennato, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri

presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,

bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità

non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21

novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie

i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per

apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza

attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e

giurisprudenza citata; Filippini/Balestra

Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le

sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30

ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.

1.6).

4.3

Il

reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, come già

ricordato, era del tutto inadeguato rispetto ai presupposti di ricevibilità

stabiliti dalla legge. Non erano allegati la dichiarazione d’imposta né la

contabilità relativa alla sua attività lucrativa indipendente e neppure

attestazioni in merito a relazioni bancarie in Svizzera o all’estero.

L’autorità

di tassazione avrebbe pertanto potuto dichiarare irricevibile il reclamo senza

procedere ad ulteriori atti procedurali. L’insorgente conosceva del resto le

condizioni cui era subordinata la ricevibilità del gravame, come pure le

conseguenze della loro inosservanza, non solo perché erano indicate nella

decisione di tassazione d’ufficio ma anche perché nei periodi fiscali

precedenti ne aveva fatto esperienza (per il periodo fiscale 2018, cfr. p. es.

la sentenza CDT n. 80.2021.167/168 del 4.2.2022).

Con

la richiesta di documentazione del 13.4.2022, l’autorità di tassazione ha

voluto offrire al ricorrente ancora una possibilità per riprendere la

collaborazione sempre negata. Non era tuttavia obbligata a farlo. Ragione per

cui l’eventuale malattia del contribuente, che dovesse avergli impedito di

collaborare, non avrebbe un rilievo decisivo.

4.4

In

ogni caso, secondo la giurisprudenza, in sé la malattia potrebbe giustificare

una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una

malattia deve tuttavia essere tale da rendere impossibile il compimento di

qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave

da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di

conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF

2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

Dalla

lettera di dimissione dell’Ospedale Sant’Anna di Como del 3.5.2022 (di cui è

stata prodotta solo la prima pagina di quattro) risulta che il contribuente è

stato ricoverato il 12.4.2022 per una coronaropatia monovasale. Il suo medico

ha poi certificato un’inabilità lavorativa ancora nei mesi di maggio e giugno

del 2022.

Niente

lascia intendere che, dal momento del ricovero fino alla fine del mese di

giugno del 2022 il ricorrente fosse impedito sia di rispondere personalmente

alla richiesta di documentazione sia di conferire mandato ad una persona di sua

fiducia.

4.5

Anche

se si volesse ammettere una restituzione del termine di reclamo, va constatato

che l’insorgente non ha comunque prodotto una dichiarazione d’imposta completa,

con il suo ricorso. Ha solo allegato alcune fatture da lui emesse nel corso del

2019, senza ulteriore documentazione contabile in merito alla sua attività

professionale in Svizzera. Anche per quanto riguarda redditi e beni all’estero,

non ha prodotto alcun giustificativo.

La

decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, è pertanto legittima.

5.

5.1.

Stabilito

che l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una

ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del

contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia

palesemente eccessiva.

5.2

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19

settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;

inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,

p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo

quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa

su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a

tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da

essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza

del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla

sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).

5.3

Anche quando intraprende

una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti

conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione

ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui

dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2

e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve

tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in

particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione

previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se

del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli

elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto

fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127

cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad

inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi

probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o

all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono

ammissibili (Althaus-Houriet, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 23 ad

art. 130 LIFD).

5.4

Non da ultimo, l’autorità

fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere

obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a

scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si

deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli

elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica

debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica

per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla

violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti

giurisprudenziali).

5.5

Il ricorrente, nonostante

il trasferimento del domicilio in Italia, continua a svolgere attività

lucrativa indipendente nel Canton Ticino. Con il ricorso ha prodotto quattro

“note professionali” per “consulenza aziendale”, emesse nel 2019. Come già

ricordato, non ha mai prodotto un bilancio e un conto economico relativi a tale

attività. Il reddito dell’attività indipendente è stato definito in base a

quanto imposto nei periodi fiscali precedenti.

Rispetto al periodo

precedente, l’autorità di tassazione ha persino rinunciato ad imporre un

reddito immobiliare.

In considerazione

dell’attitudine del ricorrente, la stima intrapresa dall’autorità di tassazione

appare persino prudenziale.

5.6

Per quanto concerne

redditi e sostanza in Italia, come già indicato nella precedente decisione di

questa Corte (sentenza CDT n. 80.2021.167/168 del 4.2.2022 consid. 4.6.2), l’attestazione

dell’Agenzia delle entrate di Como non è atta a dimostrare che le decisioni di

tassazione dell’UT siano palesemente eccessive. Infatti, il documento indica solo

che il ricorrente non ha presentato nemmeno in Italia una dichiarazione dei

redditi e che dai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate non risulta che

il ricorrente abbia percepito redditi in Italia. Tali affermazioni, oltre a non

dimostrare che il contribuente non abbia effettivamente percepito un reddito in

Italia, non provano che l’insorgente non abbia avuto altre entrate in altri

Paesi. Motivo per il quale, non si può ritenere per certo che lo stesso non

abbia conseguito alcun reddito all’estero. Inoltre, la dichiarazione in

questione non si pronuncia sulla situazione patrimoniale del contribuente,

ritenuto anche che in Italia non viene riscossa un’imposta sulla sostanza. È

difficile credere che l’insorgente non disponga neppure di un conto bancario.

5.7

Alla luce di quanto appena

esposto, non si può ritenere che la tassazione per apprezzamento effettuata

dall’autorità fiscale sia manifestamente inesatta ed eccessiva. L’UT non ha

infatti né trascurato né valutato in modo erroneo aspetti essenziali, né

tantomeno è incorsa in errori palesi.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico del

ricorrente, che le ha già anticipate.

3. Contro il presente giu Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: