80.2022.194
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, mancata prova della manifesta inesattezza, produzione di una dichiarazione dell’Agenzia delle entrate e di qualche fattura, irricevibile
14 febbraio 2023Italiano18 min
proroghe del termine d’inoltro della Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 (l’ultima
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.194
80.2022.195
Lugano
14 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 luglio 2022 contro la decisione del 29 giugno 2022 in materia di IC e IFD
2019
Fatti
Fatti
A. A partire dal 1.1.2012
RI 1 ha trasferito il domicilio a Uggiate Trevano (CO).
Dopo avergli concesso due
proroghe del termine d’inoltro della Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 (l’ultima
fino al 28 febbraio 2021), averlo richiamato il 15 marzo 2021, diffidato il 13
aprile 2021 ed infine multato per violazione degli obblighi procedurali (decisione
del 18 maggio 2021), con decisione del 28 luglio 2021 l’RS 1 gli ha notificato ‑ presso
la __________ SA in __________ a __________ ‑ la decisione di
tassazione IC/IFD 2019 dopo tassazione d’ufficio.
L’Ufficio di tassazione ha
stimato il “reddito da attività indipendente del contribuente” in fr. 50'000.‑,
aggiungendo “altri redditi” per fr. 250'000.‑ che, nel
riparto internazionale, sono stati attribuiti all’__________ e quindi
considerati solo per la determinazione dell’aliquota. Di conseguenza, il
reddito imponibile è stato stabilito in fr. 67'200.‑ e quello determinante
per l’aliquota in fr. 311'700.‑, sia per l’imposta cantonale sia per
l’imposta federale diretta.
La sostanza imponibile è
stata fissata in fr. 110'000.‑ e quella determinante per l’aliquota
in fr. 2'899'000.‑. Gli “altri elementi sostanza mobiliare”
sono infatti stati stimati in fr. 3'000'000.‑ e attribuiti all’__________.
B. Contro questa
decisione, il 27 agosto 2021, RI 1 ha interposto “ricorso” direttamente alla
Camera di diritto tributario, sostenendo che il reddito percepito nel 2019 ammontava
a fr. 36'000.‑ lordi, come aveva dichiarato all’AVS.
Affermava anche di non aver
beneficiato di “altri redditi”. A tal proposito, produceva un
certificato rilasciato dall’__________ di __________ il 3 maggio 2021 che
attestava che nel 2019 “non [era] stata presentata la dichiarazione
dei redditi e dai dati attualmente in nostro possesso non risulta aver
percepito redditi in __________”.
Con sentenza del __________,
la Camera di diritto tributario ha dichiarato il “ricorso” irricevibile e lo ha
trasmesso per competenza all’RS 1, perché fosse considerato reclamo contro la
decisione di tassazione del 28 luglio 2021
C. Con scritto del 13
aprile 2022, l’RS 1 ha indirizzato al reclamante un’articolata richiesta di documentazione,
inviata per Posta A Plus e recapitata il 15 aprile 2022 (v. tracciamento
postale no. __________).
Nello specifico, l’Ufficio
di tassazione invitava il contribuente a voler riprendere la piena
collaborazione con l’autorità fiscale e ad inviare dei documenti attinenti la
sua attività professionale, in particolare i conti annuali relativi al 2019.
L’RS 1 fissava al
reclamante un termine di risposta con scadenza al 15 maggio 2022, avvertendolo
che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non avendo ricevuto
alcuna risposta, con decisione del 29 giugno 2022, l’Ufficio di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo, con la seguente motivazione:
[c]onsiderato il presentato
reclamo del 27.8.2021 trasmessoci per competenza dalla lodevole Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello, Lugano, richiamato il nostro
scritto del 13 aprile 2022 per il quale si richiedeva al contribuente la
completazione del reclamo contro tassazioni d’ufficio imposta cantonale e
imposta federale diretta sotto comminatoria di irricevibilità in caso di
mancata produzione della necessaria documentazione ed informazioni, preso atto
che nel termine assegnato nulla è pervenuto allo scrivente ufficio si procede
ad evasione dichiarando l’irricevibilità del presente reclamo.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della
suddetta decisione.
Nell’eventualità il suo
“reclamo” non dovesse essere accolto, l’insorgente chiede di essere sentito.
Nel merito, contesta
l’importo del reddito da attività indipendente accertato, postulandone la
riduzione a fr. 10'171.20. Lamenta inoltre l’aggiunta degli “altri
redditi”, richiamando il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate,
e degli “altri elementi della sostanza mobiliare” chiedendo che siano
stralciati, perché “l’importo di CHF. 3'000'000.00 non corrisponde purtroppo
alla realtà”.
Sostiene infine che la
mancata risposta alla richiesta di documentazione inviatagli dall’RS 1, il cui
termine scadeva il 15 maggio 2022, sia da ricondurre a “problemi di salute” che
lo hanno costretto al ricovero ospedaliero dall’8 marzo 2022 al 23 marzo 2022 e,
ancora, dal 12 aprile 2022 al 3 maggio 2022 ed alla successiva dichiarazione di
inabilità lavorativa protrattasi fino al 31 maggio 2022.
E. All’udienza del 31
gennaio 2023 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione
per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la
decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel
caso in esame, con la decisione impugnata l’autorità di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di
conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione
con cui l’autorità fiscale ha constatato l’irricevibilità del reclamo
interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio e non procederà ad
alcun esame del merito.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di
tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la
correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017
del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).
2.2
Giurisprudenza
e dottrina sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr.
ad esempio sentenze del TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e n. 2A.442/2001
del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,
in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 30 ad art. 130
LIFD).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo
di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 372). Detto altrimenti, il
contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (art. 126
LIFD risp. art. 200 LT; Zweifel/Hunziker,
op. cit., n. 46 ad
art. 130 LIFD).
2.3
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che
il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.
sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con
riferimenti giurisprudenziali).
2.4
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza
può essere portata in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente
può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito
alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento
degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata
viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia
l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed
una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non
si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione
personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere
completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente
può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.
sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).
3.
3.1.
Nel
caso in esame, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio
per il periodo fiscale 2019, poiché non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta
per l’anno controverso e ciò, nonostante il richiamo, la diffida e la multa per
violazione degli obblighi procedurali.
Con
il suo reclamo, il contribuente ha contestato, invero in maniera del tutto
generica, la tassazione d’ufficio operata dall’UT. La sola documentazione
prodotta consisteva in una dichiarazione dell’Agenzia delle entrate di Como,
che attestava che il reclamante non aveva presentato la dichiarazione dei
redditi e che “dai dati attualmente in [suo] possesso non risulta[va] aver
percepito redditi in Italia”; in un contratto di cessione di un contratto di
locazione per un appartamento a Uggiate-Trevano (CO); e in un’attestazione
fiscale relativa ad un debito ipotecario gravante un immobile sito a Mezzovico.
Non ha presentato invece una dichiarazione d’imposta.
3.2
Come
già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di
manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente,
deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da
consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla
motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente
inesatta (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017,
consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro
una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a
indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la
tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del
contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre
2021, consid. 5.1.2.).
Nel
caso in discussione, il contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto
alcuna dichiarazione d’imposta né documentazione attendibile in merito alla
propria situazione. In tal modo, non ha adempiuto i presupposti per mettere in
discussione la tassazione d’ufficio.
4.
4.1.
Nel
suo ricorso, il contribuente sostiene peraltro che, a causa di malattia, non
sarebbe stato in grado di dar seguito alla richiesta di documentazione,
indirizzatagli dall’autorità di tassazione il 13 aprile 2022. Produce a tale
riguardo due lettere di dimissione, rilasciategli dall’Ospedale __________,
rispettivamente il 23.3.2022 e il 3.5.2022, al termine di due ricoveri. Allega
inoltre due certificati medici, con i quali il dott. __________, di __________,
attesta “sintomi di malattia per cui necessita di riposo lavorativo al 100%
e cure”, rispettivamente dal 4.5.2022 al 31.5.2022 e dal 1.6.2022 al
30.6.2022
4.2
Come
già accennato, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri
presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,
bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità
non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21
novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie
i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza
attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e
giurisprudenza citata; Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le
sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30
ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.
1.6).
4.3
Il
reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, come già
ricordato, era del tutto inadeguato rispetto ai presupposti di ricevibilità
stabiliti dalla legge. Non erano allegati la dichiarazione d’imposta né la
contabilità relativa alla sua attività lucrativa indipendente e neppure
attestazioni in merito a relazioni bancarie in Svizzera o all’estero.
L’autorità
di tassazione avrebbe pertanto potuto dichiarare irricevibile il reclamo senza
procedere ad ulteriori atti procedurali. L’insorgente conosceva del resto le
condizioni cui era subordinata la ricevibilità del gravame, come pure le
conseguenze della loro inosservanza, non solo perché erano indicate nella
decisione di tassazione d’ufficio ma anche perché nei periodi fiscali
precedenti ne aveva fatto esperienza (per il periodo fiscale 2018, cfr. p. es.
la sentenza CDT n. 80.2021.167/168 del 4.2.2022).
Con
la richiesta di documentazione del 13.4.2022, l’autorità di tassazione ha
voluto offrire al ricorrente ancora una possibilità per riprendere la
collaborazione sempre negata. Non era tuttavia obbligata a farlo. Ragione per
cui l’eventuale malattia del contribuente, che dovesse avergli impedito di
collaborare, non avrebbe un rilievo decisivo.
4.4
In
ogni caso, secondo la giurisprudenza, in sé la malattia potrebbe giustificare
una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una
malattia deve tuttavia essere tale da rendere impossibile il compimento di
qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave
da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di
conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF
2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
Dalla
lettera di dimissione dell’Ospedale Sant’Anna di Como del 3.5.2022 (di cui è
stata prodotta solo la prima pagina di quattro) risulta che il contribuente è
stato ricoverato il 12.4.2022 per una coronaropatia monovasale. Il suo medico
ha poi certificato un’inabilità lavorativa ancora nei mesi di maggio e giugno
del 2022.
Niente
lascia intendere che, dal momento del ricovero fino alla fine del mese di
giugno del 2022 il ricorrente fosse impedito sia di rispondere personalmente
alla richiesta di documentazione sia di conferire mandato ad una persona di sua
fiducia.
4.5
Anche
se si volesse ammettere una restituzione del termine di reclamo, va constatato
che l’insorgente non ha comunque prodotto una dichiarazione d’imposta completa,
con il suo ricorso. Ha solo allegato alcune fatture da lui emesse nel corso del
2019, senza ulteriore documentazione contabile in merito alla sua attività
professionale in Svizzera. Anche per quanto riguarda redditi e beni all’estero,
non ha prodotto alcun giustificativo.
La
decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, è pertanto legittima.
5.
5.1.
Stabilito
che l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una
ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del
contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia
palesemente eccessiva.
5.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19
settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;
inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo
quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa
su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a
tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da
essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza
del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla
sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).
5.3
Anche quando intraprende
una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti
conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione
ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui
dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2
e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve
tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in
particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione
previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se
del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli
elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto
fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127
cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad
inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi
probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o
all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono
ammissibili (Althaus-Houriet, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
5.4
Non da ultimo, l’autorità
fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti
giurisprudenziali).
5.5
Il ricorrente, nonostante
il trasferimento del domicilio in Italia, continua a svolgere attività
lucrativa indipendente nel Canton Ticino. Con il ricorso ha prodotto quattro
“note professionali” per “consulenza aziendale”, emesse nel 2019. Come già
ricordato, non ha mai prodotto un bilancio e un conto economico relativi a tale
attività. Il reddito dell’attività indipendente è stato definito in base a
quanto imposto nei periodi fiscali precedenti.
Rispetto al periodo
precedente, l’autorità di tassazione ha persino rinunciato ad imporre un
reddito immobiliare.
In considerazione
dell’attitudine del ricorrente, la stima intrapresa dall’autorità di tassazione
appare persino prudenziale.
5.6
Per quanto concerne
redditi e sostanza in Italia, come già indicato nella precedente decisione di
questa Corte (sentenza CDT n. 80.2021.167/168 del 4.2.2022 consid. 4.6.2), l’attestazione
dell’Agenzia delle entrate di Como non è atta a dimostrare che le decisioni di
tassazione dell’UT siano palesemente eccessive. Infatti, il documento indica solo
che il ricorrente non ha presentato nemmeno in Italia una dichiarazione dei
redditi e che dai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate non risulta che
il ricorrente abbia percepito redditi in Italia. Tali affermazioni, oltre a non
dimostrare che il contribuente non abbia effettivamente percepito un reddito in
Italia, non provano che l’insorgente non abbia avuto altre entrate in altri
Paesi. Motivo per il quale, non si può ritenere per certo che lo stesso non
abbia conseguito alcun reddito all’estero. Inoltre, la dichiarazione in
questione non si pronuncia sulla situazione patrimoniale del contribuente,
ritenuto anche che in Italia non viene riscossa un’imposta sulla sostanza. È
difficile credere che l’insorgente non disponga neppure di un conto bancario.
5.7
Alla luce di quanto appena
esposto, non si può ritenere che la tassazione per apprezzamento effettuata
dall’autorità fiscale sia manifestamente inesatta ed eccessiva. L’UT non ha
infatti né trascurato né valutato in modo erroneo aspetti essenziali, né
tantomeno è incorsa in errori palesi.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del
ricorrente, che le ha già anticipate.
3. Contro il presente giu Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: