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Decisione

80.2022.202

Procedura: ricorso, doppia imposizione intercantonale, decisione pregiudiziale di assoggettamento già passata in giudicato, ricorso al TF e istanza all’AFC

20 febbraio 2023Italiano14 min

all’esecuzione di attività finanziarie, promozionali e pubblicitarie, nonché ogni

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.202

Lugano

20 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 agosto 2022 contro la decisione del 13 luglio 2022 in materia di recupero

di imposta cantonale e comunale 2015 e 2016

Fatti

Fatti

A. a.

La RI 1 SA si occupa di

consulenza commerciale e aziendale, nonché

l’assistenza e la consulenza all’investimento in valori mobiliari, la

prestazione di servizi di gestione patrimoniale, la consulenza e l’assistenza

all’esecuzione di attività finanziarie, promozionali e pubblicitarie, nonché ogni

altra attività di servizi. La società può partecipare ad altre imprese in

Svizzera e all’estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività

commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con il

proprio scopo e inoltre acquistare immobili nel rispetto della legislazione

vigente. Essa potrà aprire succursali, sia in Svizzera sia all’estero.

(v.

estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino; ultima

consultazione: 17.01.2023).

Iscritta a Registro

di commercio del Cantone Ticino dal 16 giugno 2011, la RI 1 SA trasferiva la

propria sede da __________ a __________ (GR) a fare tempo dal 23 agosto 2013.

Un mese dopo, il 25 settembre 2013, apriva una succursale a __________. L’allora

presidente del Consiglio di amministrazione con firma individuale era la

signora __________, domiciliata a __________, mentre la signora __________,

domiciliata a __________, ne era membra con firma individuale.

b.

Rispettivamente il 18

gennaio 2017 e il 4 aprile 2017, la RI 1 SA presentava all’__________ (di

seguito: __________) le Dichiarazioni d’imposta delle persone giuridiche 2015 e

2016, Modulo B (Succursali di società con sede in Svizzera, succursali di

società con sede all’estero e assoggettamento all’IFD in un altro Cantone e

aziende municipalizzate, imposta cantonale), dichiarando sia un utile

netto/perdita netta secondo conto economico sia un capitale proprio alla data

di chiusura del bilancio pari a fr. 0.‑. Per entrambi i periodi

fiscali in parola, la documentazione contabile allegata, firmata da __________,

era “in bianco”.

c.

Nel frattempo, il Canton__________

tassava la società per il periodo fiscale 2015 e procedeva al riparto con il

Cantone Ticino in ragione del 20%. L’utile tassato dall’autorità __________

ammontava a fr. 286'393.‑, mentre il capitale imponibile era stato accertato

in fr. 377'482.‑ (v. decisione definitiva datata 28 aprile 2017).

d.

L’11 maggio 2017, l’__________

determinava un’imposta cantonale per i periodi fiscali 2015 e 2016 pari a

fr. 0.‑. A motivo, adduceva “rettifica riservata a seguito di

modifica di fattori imponibili o di quote di riparto da parte del Cantone sede”

(v. decisioni di tassazione IC 2015 e IC 2016). Entrambe le decisioni di

tassazione crescevano incontestate in giudicato.

e.

Con decisione del 21

agosto 2017, l’__________ rivendicava l’assoggettamento illimitato dell’RI 1 SA

“a decorrere dall’anno 2015 […] a seguito del mantenimento della sede

effettiva in Ticino”. Anche tale decisione cresceva incontestata in

giudicato.

B. a.

Il 10 ottobre 2017,

l’RS 1 (di seguito: RS 1) intimava alla RI 1 SA, “succ. di __________, Via __________,

__________”, le “notifiche di apertura” di una procedura di recupero

d’imposta cantonale, comunale e federale e di una procedura per sottrazione

(multa) d’imposta cantonale, comunale e federale per gli anni 2015 e 2016, “richiama[ndo]

la decisione di assoggettamento fiscale del 21 agosto 2017 intimata dall’__________”,

invitandola a prendere posizione nei trenta giorni successivi la notifica.

b.

La RI 1 SA, per mano di __________,

presentava le sue osservazioni il 13 novembre 2017, comunicando che aveva “già

pagato le imposte per gli anni 2015 e 2016 nel Canton __________” e

invitava l’RS 1 a “voler contattare l’Amministrazione imposte del Canton __________

[…] al fine di poter procedere con una ripartizione delle imposte pagate

al Canton __________ iter Cantonale per gli anni summenzionati fra il Canton

Ticino e il Canton __________ (iter Cantonale). Una volta raggiunto l’accordo,

vi chiediamo gentilmente di volerci comunicare la decisione”.

C. Il 28 luglio 2021, l’RS

1 emanava la decisione di tassazione recupero d’imposta per l’IC 2015 e 2016,

per l’ICom (Paradiso) 2015 e 2016 e per l’IFD 2015 per un totale di

fr. 75'496.40, interessi compresi, sostenendo che “da accertamenti

effettuati dall’__________ […] è emerso che la contribuente ha omesso di

dichiarare gli utili e il capitale relativi agli anni 2015 e 2016” e che ‑ allegati

alle DI 2015 e 2016 ‑ la società aveva prodotto “i conti

annuali senza alcun movimento contabile (risultato d’esercizio “0” e capitale

“0”)”. Diversamente, nel Canton__________, per il periodo fiscale 2015 la

contribuente era stata tassata su un utile pari a fr. 296'393.‑ e un

capitale di fr. 377'482.‑, attribuiti in ragione del 20% al Canton

Ticino (decisione di tassazione __________: 28.04.2017). Per il periodo fiscale

2016, invece, l’autorità di tassazione __________ accertava una perdita di

fr. 61'445.‑ e un capitale imponibile pari a fr. 316'037.‑,

attribuendo entrambi i fattori “integralmente al Canton Ticino” (v.

riparto intercomunale del capitale per 31.12.2016 e dell’utile

01.01.2016-31.12.2016 datati 14 marzo 2019).

L’RS

1 riassumeva così gli elementi del recupero d’imposta:

2015

2016

Utile

Capitale

Utile

Capitale

296’393

377’482

316’037

D. Contro tale

decisione, la RI 1 SA presentava reclamo il 21 agosto 2021. Sosteneva di aver

pagato “le tasse per gli anni […] 2015 e 2016” “al Canton __________,

secondo i bilanci depositati” e di non capire perché avrebbe dovuto “pagare

le tasse due volte”, aggiungendo che “se vi è una ripartizione

intercantonale da fare, dovete voi direttamente parlare con l’ufficio di

tassazione del Canton __________ per fare un aggiustamento in tal senso”.

E. L’RS 1 respingeva il

reclamo riprendendo le motivazioni già addotte nella decisione di tassazione

(v. decisione dopo reclamo datata 13 luglio 2022).

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 SA si aggrava contro la

decisione dell’RS 1, affermando che “nel 2017 il Canton Ticino ha richiesto

che la società fosse tassata nel Canton Ticino ma la richiesta è stata respinta

dalla società perché già tassati nel Cantone __________ e quindi avrebbero

dovuto procedere al riparto”.

G. a.

Nelle sue osservazioni,

presentate il 12 settembre 2022, l’PI 1 (di seguito: PI 1) evidenziava che nel

suo gravame la ricorrente lamenta la doppia imposizione ma non contesta i

calcoli relativi alla procedura di recupero d’imposta, confermati nella

decisione impugnata. Sottolineava altresì che la decisione di assoggettamento

del 21 agosto 2017 non era stata impugnata malgrado la decisione di tassazione

2015 del Canton__________ fosse stata emessa 4 mesi prima, ovvero il 28 aprile 2017.

b.

Il 28 settembre 2022,

alfine di poter eventualmente presentare una replica spontanea alla presa di

posizione dell’PI 1, la rappresentante della ricorrente, la RA 1, chiede di

poter accedere agli atti dell’__________, ciò che è avvenuto il 18 ottobre 2022.

Non avendo la RI 1 SA trovato la documentazione che cercava, tramite la sua

rappresentante ha deciso di non presentare alcuna replica.

Diritto

1. Con il suo ricorso,

la RI 1 SA impugna la decisione dopo reclamo relativa al recupero dell’imposta

cantonale, comunale e federale sugli utili e il capitale per gli anni 2015 e

2016, lamentando di aver già “regolarmente pagato le tasse su utili e

capitale” nel Canton__________ e aggravandosi contro la doppia imposizione

che si è generata. Non contesta l’assoggettamento in quanto tale alle imposte

cantonali né il calcolo risultante dalle decisioni di ricupero dell’imposta.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto riguarda

l’assoggettamento alle imposte cantonali, non è stato deciso con la decisione

impugnata.

2.2

Sebbene le leggi che

disciplinano le imposte dirette non prevedano l’adozione di decisioni di

accertamento, con la sola eccezione di eventuali contestazioni sulla ritenuta

d’imposta alla fonte (art. 137 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 49 cpv. 2 LAID),

tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, decisioni di

accertamento possono essere ammesse anche solo per definire l’assoggettamento

fiscale soggettivo e, in base all’art. 108 LIFD, quando è controverso o incerto

il luogo della tassazione. In tal caso, si tratta infatti di evitare una

procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito alla verifica

dell’inadempimento del presupposto per l’imposizione stessa; la decisione è

dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura (DTF 126 II

514; ASA 65 p. 477; RDAF 1998 I 532).

Una volta passata in

giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può

più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di

tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in

effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione (del

periodo fiscale in questione), possa ritornare in ogni momento liberamente su

quanto già statuito (cfr. ad esempio DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza

citata; Paschoud/De Vries Reilingh,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art.

3.

LIFD, p. 101).

2.3

Tornando

al caso in disamina, ritenendo adempiuti i presupposti per

l’assoggettamento della ricorrente alle imposte cantonali per appartenenza

personale (art. 60 LT), l’autorità fiscale ticinese era legittimata ad adottare

una decisione in materia di assoggettamento all’imposta cantonale. Essendo

quest’ultima cresciuta in giudicato, l’assoggettamento non potrebbe più essere

messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di tassazione o,

come nella fattispecie, di recupero d’imposta.

In ogni caso, la RI 1 SA

non ha mai contestato la decisione pregiudiziale di assoggettamento emessa il

21.

agosto 2017, sulla quale l’RS 1 ha fondato le proprie decisioni, calcolando

gli elementi imponibili in funzione di quanto accertato dal Canton __________.

3.

3.1.

L’insorgente non contesta neppure

il calcolo del recupero d’imposta, peraltro definito sulla base degli elementi

di utile e di capitale che la ricorrente stessa ha fornito al Canton __________,

bensì, come evidenziato anche dall’PI 1 nelle sue osservazioni, censura

unicamente la doppia imposizione che si è generata, anche a motivo della

mancata impugnazione della decisione pregiudiziale di assoggettamento.

3.2

Secondo l’art. 236 cpv. 1

LT, l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi

gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza

permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la

tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa

o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.

Il secondo capoverso

prevede che il ricupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di

valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione

completa e precisa degli elementi imponibili.

Di medesimo tenore l’art.

151.

LIFD.

Nell’ambito

della procedura di recupero d’imposta, sono applicabili per analogia le

disposizioni sui principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di

ricorso (art. 238 cpv. 3 LT; art. 153 cpv. 3 LIFD).

Nel

contesto del ricupero di imposta vige il principio secondo cui il fisco è

tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico

impositivo, mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. per

esempio DTF 133 II 153 consid. 4.3.; 121 II 257).

3.3

Nel caso in disamina, all’autorità

di tassazione del Cantone Ticino la ricorrente aveva presentato le DI 2015 e

2016.

relative alla succursale di __________ (Modulo B), senza presentare alcun

dato contabile (“i conti annuali senza alcun movimento contabile [risultato

d’esercizio “0” e capitale “0”]”).

Per entrambi i periodi

fiscali litigiosi, la società è stata imposta sulla base di un utile e un

capitale imponibili pari a zero franchi. Nel contempo, per il periodo fiscale

2015, il Canton__________, a quel momento Cantone di sede della società,

imponeva un utile netto di fr. 296’393.‑ e un capitale di fr. 377'400.‑ ‑ sulla

base degli elementi forniti dalla ricorrente ‑ e procedeva ad

un riparto del 20% a favore del Cantone Ticino.

Accortosi

dell’incongruenza tra la tassazione ticinese e quella __________, l’__________,

dopo aver esperito gli accertamenti del caso, rivendicava l’assoggettamento

illimitato in Ticino della ricorrente a far tempo dal 1° gennaio 2015, in

quanto il trasferimento della sede nel Canton __________ si era rivelato

fittizio. La decisione pregiudiziale di assoggettamento datata 21 agosto 2017 diveniva

definitiva in quanto la RI 1 SA non l’aveva contestata.

Assodato che il domicilio

fiscale della ricorrente era in Ticino e che le tassazioni IC 2015 e 2016 ormai

cresciute in giudicato erano state indebitamente omesse (“dagli accertamenti

effettuati dall’__________ è emerso che la contribuente ha omesso di dichiarare

gli utili e il capitale relativi agli anni 2015 e 2016”), l’autorità di

tassazione si è rivolta all’RS 1 affinché procedesse al ricupero delle imposte

non incassate.

Il 10 ottobre 2017, l’RS 1

notificava l’avvio della procedura di recupero alla contribuente ai sensi degli

articoli 238 cpv. 1 LT e 153 cpv. 1 LIFD, richiamando appunto la decisione

pregiudiziale di assoggettamento emanata dall’__________ il 21 agosto 2017, e

chiedendo alla contribuente di prendere posizione.

Per tutta risposta, la RI

1.

SA invitava l’RS 1 a volersi rivolgere all’Amministrazione imposte del Canton

__________ alfine di trovare un accordo di riparto tra cantoni e, “una volta

raggiunto l’accordo”, di comunicarglielo.

Con decisione del 28

luglio 2021, confermata integralmente dalla decisione impugnata, e sulla base

dei dati accertati dall’autorità cantonale __________, l’RS 1 determinava

l’utile/la perdita e il capitale imponibili per entrambi gli anni fiscali 2015

e 2016, stabilendo altresì l’ammontare complessivo del recupero d’imposta, pari

a fr. 69'525.‑ per IC/ICom/IFD e dei relativi interessi

(fr. 5'971.40 per IC/ICom/IFD).

4.

4.1.

Come ricordato, la

ricorrente lamenta il fatto di essere già stata sottoposta a tassazione nel

Canton __________.

4.2

Per quanto concerne l’imposta

federale diretta, la decisione è limitata al periodo fiscale 2015. Per il

periodo fiscale 2016, la RI 1 SA aveva registrato una perdita di

fr. 61'445.‑.

A questo proposito, si

ricorda che l’art. 105 cpv. 3 LIFD prevede che le autorità cantonali riscuotano

l’imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del

periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno la sede o

l’amministrazione effettiva nel Cantone.

Secondo l’art. 108 cpv. 1

LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, ove entrino in linea di

conto più Cantoni. La decisione dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali

sull’amministrazione della giustizia federale.

L’art. 108 cpv. 2 LIFD

dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto

dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta

federale diretta e dai contribuenti.

In base alle norme

applicabili, spetta ai Cantoni Ticino e __________ accordarsi sulla competenza

per il prelievo dell’imposta federale diretta. In caso di mancato accordo,

deciderà l’Amministrazione federale delle contribuzioni come previsto dall’art.

108.

LIFD.

Non è in ogni caso data la

competenza della Camera di diritto tributario per dirimere il conflitto di

competenza fra i due Cantoni.

4.3

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, il contribuente che lamenta una doppia imposizione in

contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da

quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in

ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un cantone.

Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può

interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le

decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni

di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente

contesta la tassazione di quel cantone del quale ha esaurito tutte le istanze.

Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che

ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che

esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere

al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che

provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).

Ne consegue che questa

Corte non può fare altro che respingere il ricorso della contribuente. Spetterà

poi a quest’ultima semmai di impugnare dinanzi al Tribunale federale questa

decisione cantonale di ultima istanza, coinvolgendo nella procedura anche le

autorità del Canton __________.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’200 .–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricors Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: