Lexipedia

Decisione

80.2022.203

Procedura: ricorso per denegata giustizia, mancata decisione su reclamo, impegno a decidere “nelle prossime settimane” disatteso per due anni

20 dicembre 2024Italiano14 min

peritale 4 aprile 2019 del dr. med. __________ – ripresa, poi, dall’Ufficio federale

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.203

Lugano

20 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 agosto 2022 per denegata/ritardata giustizia.

Fatti

Fatti

A. RI 1, classe 1994,

non ha portato a termine il servizio civile in quanto, con decisione datata 16

maggio 2019, l’Ufficio federale del Servizio Civile CIVI lo ha licenziato

anticipatamente e con effetto immediato, su sua richiesta.

Il RS 1 (RS 1) gli ha notificato

le seguenti decisioni di tassazione.

·

in data 31 marzo 2021, ha commisurato in fr. 32'300.- il reddito

imponibile secondo tassazione IFD e in fr. 469.35 la tassa dovuta per l’anno di

assoggettamento 2019;

·

in data 31 ottobre 2021, ha commisurato in fr. 56'800.- il

reddito imponibile secondo tassazione IFD e in fr. 1'713.70 la tassa dovuta per

l’anno di assoggettamento 2020.

B. Il contribuente è

insorto in data 29 aprile 2021 contro la decisione di tassazione 2019 e in data

30 novembre 2021 contro la decisione di tassazione 2020.

In entrambi i casi, ha contestato

l’assoggettamento alla tassa militare, fondandosi sull’art. 4 cpv. 1 lett. b

della Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo

militare (LTEO; RS 661). Pur ammettendo che “qualche avvisaglia di quelli

che sarebbero stati i problemi di salute (…) si era già manifestata nel

corso del primo periodo d’impiego da [lui]

effettuato (…) tra il

2 febbraio ed il 27 febbraio 2015”, il reclamante ha sostenuto che “è

stato durante ed in conseguenza del periodo di impiego effettuato (…) dal

29 giugno al 31 luglio (2015) (…) che h[a] sviluppato disturbi ossessivi

compulsivi in forma tanto grave da influenzare in modo rilevante la [sua] vita

di tutti i giorni”. I primi incontri col suo allora psichiatra e

psicoterapeuta, __________ sarebbero risaliti al 28 luglio 2015, in

concomitanza col suo secondo impiego nel servizio civile. La stessa valutazione

peritale 4 aprile 2019 del dr. med. __________ – ripresa, poi, dall’Ufficio federale

del Servizio Civile CIVI, per attestare la sua inidoneità e il conseguente

licenziamento dal servizio – avrebbe certificato che il suo disturbo si fosse

manifestato in concomitanza e a causa del suo secondo servizio.

C. Con ricorso del 9

agosto 2022, RI 1 censura una ritardata giustizia nell’evasione dei suoi

reclami, da parte del RS 1. Mentre egli auspica un’esenzione dalla tassa

militare in virtù dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, l’autorità di

tassazione prospetterebbe l’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. a

LTEO. Considerata la scarsa complessità del suo caso, la questione litigiosa

non avrebbe dovuto essere tenuta in sospeso tanto a lungo.

D. Con osservazioni del

12 settembre 2022, la Divisione delle contribuzioni nega l’asserito ritardo.

Dapprima sottolinea come il contribuente, sebbene gli fosse stato già richiesto

a partire dal maggio 2020 di far pervenire la documentazione medica in suo

possesso, abbia consegnato la predetta documentazione solo una volta trovatosi

in sede di reclamo contro la decisione di tassazione 2019, ovvero nell’aprile

2021. Il 30 luglio 2021 questa documentazione sarebbe poi stata girata

all’attenzione dei responsabili AFC – Tassa d’esenzione, “come da prassi”,

e inoltrata poi al Servizio Medico Militare ad Ittingen. La decisione del

Servizio Medico Militare datata 27 settembre 2021 sarebbe stata inoltrata, per

mezzo dell’AFC, al Servizio della tassa militare il 6 ottobre 2021. Il tempo trascorso

dall’inoltro dei reclami non sarebbe irragionevole. Il regolare svolgimento del

procedimento sarebbe inoltre stato rallentato anche da parte del ricorrente.

Infatti, l’AFC avrebbe informato il STM che la verifica dei presupposti

economici per l’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO

presupponeva la compilazione di un apposito formulario, che tuttavia egli si

sarebbe rifiutato di compilare. La Divisione delle contribuzioni ha concluso

affermando che il STM avrebbe comunque proceduto “all’emanazione delle

decisioni nelle prossime settimane, sulla base degli elementi in suo possesso”.

E. Con scritto del 29

novembre 2024, il ricorrente ha trasmesso alla Camera di diritto tributario la

decisione di tassazione del __________ per il periodo fiscale 2023 e il

relativo reclamo da lui interposto contro quest’ultima ed ha sottolineato che i

reclami contro le tassazioni dei periodi precedenti sono tuttora pendenti,

senza che risultino essere stati esperiti ulteriori atti istruttori.

Diritto

1. 1.1.

Nel caso in esame, è

rimproverata all’autorità fiscale una ritardata giustizia, in quanto, dopo i

reclami datati 29 aprile 2021 e 30 novembre 2021, la stessa non ha notificato

le relative decisioni su reclamo.

1.2.

Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad

autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità e equità di

trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa

garanzia costituzionale risulta tra l'altro violata se un'autorità non si

occupa di una domanda che è di per sé competente ad evadere. Un simile

comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib

160 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n. 2C_780/2008

del 15 giugno 2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una decisione entro un

termine ragionevole presuppone, in primo luogo, che l'autorità adita sia

competente a trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo

occorre però anche che l'istante possa esigere l'emanazione di una decisione.

In effetti un'autorità non deve forzatamente agire attraverso un provvedimento

formale ogniqualvolta si esprime su temi che rientrano nella propria sfera di

competenza. In altri termini non vi è un diritto generale ed illimitato ad

ottenere una decisione (DTF 128 II 156 consid. 3b). Questo diritto sussiste

solo se vi è un reale bisogno di tutela giuridica, il quale trova a sua volta

origine nell'esistenza di un interesse degno di protezione al controllo di

un'ingerenza, che si pretende illecita, da parte dello Stato. Chi è toccato da

un provvedimento statale a tal punto che arrischia di essere leso in maniera

inammissibile nei suoi diritti fondamentali deve infatti avere la possibilità

di domandare alla competente autorità di prima istanza una decisione

impugnabile, di regola di accertamento (DTF 135 I 119 consid. 8.2; 133 I 49

consid. 3.2; 128 II 156 consid. 4b). Questa possibilità è d'altronde

generalmente prevista dalle leggi di procedura (cfr. l'art. 25 cpv. 2 della

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS

172.021] e l'art. 41 della Legge ticinese di procedura per le cause

amministrative, del 19 aprile 1966 [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Per converso, chi non

può vantare un interesse legittimo ad un accertamento immediato non può

pretendere di ottenere una decisione (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza

del Tribunale federale n. 2C_912/2008 del 18 settembre 2009 consid. 5.1).

Considerandi

2.

2.1.

A titolo preliminare, deve

essere verificata la competenza di questa Camera in materia di diniego di

giustizia.

2.2

La legge federale del 14

dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e la Legge

tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non

disciplinano il ricorso per diniego di giustizia, men che meno la LTEO.

Dovendo definire

l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo l’art. 46a PA,

il Tribunale federale ha rilevato che si tratta dell’autorità di ricorso che

sarebbe stata competente se la decisione fosse stata regolarmente adottata

(cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale

dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960). Quando però

una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa autorità che avrebbe dovuto

adottare la decisione, il ricorso per denegata giustizia deve essere

direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA,

all’autorità di ricorso. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha riconosciuto

che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era competente a pronunciarsi su

un ricorso per denegata giustizia presentato da un contribuente al quale

l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva negato il rimborso

di un importo versato a titolo di imposta preventiva, rifiutandosi altresì di

notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la qualità di parte

(sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).

2.3

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del 25 giugno 2013 per l’esecuzione della legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare (RTEO RL 651.150) l’Ufficio esazione e

condoni, per il tramite del Servizio della tassa militare, è l’autorità

competente per tutte le decisioni di accertamento e di tassazione ordinaria in

materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Ai sensi dell’art. 30 LTEO

può essere proposto reclamo scritto contro la decisione di tassazione, nel

termine di 30 giorni dalla notificazione, all’autorità di tassazione. Il

ricorso deve essere invece indirizzato alla commissione cantonale di ricorso

ovvero, in Ticino, alla Camera di diritto tributario (articoli 31 LTEO e 7 RTEO).

La Camera di diritto tributario

è allora competente per pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia.

3.

3.1.

Come già accennato, l’art. 29 cpv. 1 Cost. attribuisce ad

ognuno il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Il

carattere ragionevole del termine si valuta secondo le circostanze particolari

della causa, tenuto conto in particolare della sua complessità, del

comportamento dell’istante e di quello delle autorità competenti, come pure del

significato del procedimento per l’interessato (sentenza del Tribunale federale

2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid 7.1, con riferimento a: DTF 135 I 265

consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).

3.2

La controversia che oppone

il ricorrente al STM concerne l’esenzione del pagamento della tassa militare

secondo l’art. 4 LTEO. Nel corso della procedura di reclamo contro le decisioni

di tassazione per gli anni di assoggettamento 2019 e 2020 l’autorità di

tassazione avrebbe prospettato l’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a

LTEO, mentre l’insorgente ritiene applicabile l’art. 4 cpv. 1 lett. b

LTEO.

A differenza di quanto

vale per i casi previsti dall'art. 4 cpv. 1 lett. a-ater

LTEO, l'esonero di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato

all'esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave

o lieve che sia, per portare all'esonero il danno in questione deve però avere

le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un'inabilità

temporanea o definitiva al servizio stesso (sentenza TF 2C_226/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3 3).

Inoltre, diversamente

dall’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, quella prevista

dall’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO presuppone che il contribuente consegua un reddito imponibile che, dopo deduzione

supplementare di prestazioni d’assicurazione di cui all’articolo 12 capoverso 1

lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall’invalidità,

non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in

materia di esecuzione per debiti.

3.3

La

verifica dei presupposti per l’esenzione dall’assoggettamento alla tassa

richiede indiscutibilmente una perizia medica.

Dagli atti emerge una

perizia del 4 aprile 2019 del __________, commissionata dall’Organo

dell’esecuzione del servizio civile ZIVI di Rivera, nella procedura di licenziamento

dall’obbligo di prestare servizio conformemente all’art. 11 cpv. 3 della Legge

federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0).

Questa perizia è giunta presso il Servizio della tassa militare con il primo

reclamo del ricorrente contro la decisione di tassazione 2019, ovvero il 31

aprile 2021.

Il 30 agosto 2021

l’ispettore dell’AFC ha preso posizione in base alla documentazione medica a

disposizione ed ha ritenuto adempiuti i presupposti per l’esenzione secondo

l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO, in particolar modo quello della menomazione

notevole.

Il STM ha allora inviato

al contribuente il questionario sull’esenzione dalla tassa giusta l’art. 4 cpv.

1.

lett. a LTEO, nel quale figurano domande in merito al reddito e alle

spese dell’assoggettato nell’anno di assoggettamento. I moduli in questione,

per i diversi anni di assoggettamento litigiosi, non sono mai stati ritornati

al STM.

3.4

Nelle sue osservazioni al

ricorso, l’autorità di tassazione giustifica il ritardo nell’evasione dei

reclami con il rifiuto, opposto dal contribuente, di compilare e ritornare i

citati questionari, che permetterebbero al STM “di esaminare il criterio

finanziario per un eventuale esonero ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a

LTEO”.

Ora, l’art. 27 cpv. 1 LTEO

prevede che, a richiesta dell’autorità di tassazione, l’assoggettato debba

indicare alla medesima, coscienziosamente, i fatti che possono essere importanti

nell’accertamento dell’obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della

tassa. Per l’art. 29 cpv. 1 dell’Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa

d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO; RS 661.1), inoltre, chiunque contesta

l’obbligo di soggezione alla tassa è purtuttavia tenuto a soddisfare agli

obblighi procedurali. L’art. 29 cpv. 2 OTEO aggiunge che l’assoggettato che non

soddisfa agli obblighi procedurali viene diffidato.

Nel diritto tributario, l’autorità

deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico

impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito

verso l’erario devono essere dimostrati dal contribuente (sentenza TF

2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

Nel caso in esame, compete

chiaramente al ricorrente l’onere di provare l’adempimento dei presupposti per

l’esenzione dalla tassa militare. Per quanto concerne in particolare gli

aspetti economici legati ai suoi redditi e alle sue spese, è nel suo interesse

collaborare con l’autorità nella loro determinazione, trattandosi di condizioni

per l’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO. In caso di mancata

collaborazione, l’autorità può diffidare l’assoggettato alla tassa e, se

persiste nella mancata collaborazione, può anche negargli l’esonero postulato.

La mancata collaborazione del contribuente non giustifica tuttavia la

sospensione sine die della procedura di reclamo, da parte della stessa

autorità.

Nel caso in esame, il

ricorrente si è rifiutato di compilare il modulo sottopostogli dal STM, in

quanto non condivide il proposito di quest’ultimo di esentarlo secondo l’art. 4

cpv. 1 lett. a LTEO, ma ritiene che l’esenzione debba fondarsi sull’art.

4.

cpv. 1 lett. b LTEO e che pertanto le informazioni richieste con il

questionario litigioso siano irrilevanti. In effetti, se la pretesa

dell’insorgente fosse fondata, si rivelerebbe superflua la raccolta di

informazioni in merito ai redditi e alle spese dell’anno di assoggettamento.

Ne consegue che il

semplice fatto che il contribuente non abbia inoltrato il questionario

sottopostogli dal STM non giustifica la mancata adozione di una decisione in

merito ai suoi reclami.

3.5

Nel momento in cui è stato

inoltrato il ricorso alla Camera di diritto tributario, il reclamo contro la

decisione di tassazione 2019 era pendente da un anno e quattro mesi e quello

contro la decisione di tassazione 2020 da 9 mesi. Nelle sue osservazioni al

ricorso, la Divisione delle contribuzioni affermava che il STM avrebbe

proceduto “all’emanazione delle decisioni nelle prossime settimane, sulla

base degli elementi in suo possesso”.

Dalla presentazione del

ricorso sono trascorsi più di due anni quando, con lettera del 29 novembre

2024, il ricorrente ha comunicato che nessuna decisione gli era stata ancora

notificata e che nessun atto istruttorio era stato esperito, ma che invece gli

era stata notificata un’ulteriore decisione di tassazione, per il periodo di

assoggettamento 2023.

In queste circostanze, si

deve riconoscere che il STM è incorso in un caso di ritardata giustizia.

L’autorità competente dovrà pertanto portare a termine celermente l’istruttoria

e notificare quanto prima la decisione su reclamo al contribuente.

Dispositivo

4. Per questi motivi,

il reclamo è accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Al ricorrente, non patrocinato, non si riconoscono ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, è constatata la ritardata giustizia nell’evasione dei reclami

interposti dal ricorrente. Il STM procederà senza indugio alla conclusione

dell’istruttoria e alla notificazione delle decisioni su reclamo.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: