80.2022.206
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, invio successivo alla scadenza del termine attribuito con la diffida, incrocio con la multa
26 settembre 2022Italiano8 min
circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) concedeva ai coniugi RI 1 e RI
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.206
Lugano
26 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 agosto 2022 contro la decisione del 15 luglio 2022 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. L’Ufficio
circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) concedeva ai coniugi RI 1 e RI
2 tre proroghe per inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2020. L’ultima proroga, concessa il 3 marzo 2022, scadeva il 31 marzo 2022.
Con scritto del 17 maggio
2022, notificato per posta A Plus, l’UT diffidava i contribuenti a presentare
la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni dalla data di spedizione, ponendo a
loro carico una tassa di CHF 50.-.
Con decisione del 14
giugno 2022, l’UT ha inflitto ai contribuenti una multa di CHF 1'200.- per
violazione di obblighi di procedura.
B. Con reclamo del 4
luglio 2022, l’avv. RI 1 ha impugnato la multa precisando:
La dichiarazione d’imposta
di cui sopra è quindi stata presentata dal sottoscritto e spedita per
raccomandata dalla Posta di __________ il 13.06.2022 (confronta conferma di
ricevuta potale e copia della lettera al vostro Ufficio) e certamente da voi
ricevuta il 14.06.2022, vale a dire il giorno stesso dell’invio della vostra
decisione di multa disciplinare.
Il
contribuente ha così concluso il reclamo:
Visto quanto sopra e così
stando le cose il sottoscritto Avv. RI 1 ritiene che la vostra decisione di
multa disciplinare del 14 giugno 2022 di CHF 1'200. - sia stata prematura e
anche scorretta, per cui la stessa va pertanto annullata.
C. Con decisione del 15
luglio 2022, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando di aver inflitto la
multa ai contribuenti, in quanto non avevano “dato seguito alla diffida”,
e precisando di avere commisurato la sanzione “in base al dovuto d’imposta
cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato,
ossia quella risalente al periodo fiscale 2017 per il quale tale importo era
stato stabilito definitivamente in CHF 67'658.30”. L’autorità fiscale ha
inoltre affermato che la multa non viene inflitta nel caso in cui la
dichiarazione viene presentata “entro il giorno previsto per l’emissione del
provvedimento disciplinare”, mentre invece, se i due invii si incrociano, “il
provvedimento mantiene la sua validità”. Nel caso concreto, l’invio del
contribuente era “giunto all’ufficio successivamente alla data di spedizione
del provvedimento disciplinare”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1, in rappresentanza
altresì della coniuge, chiede l’annullamento della multa, contestando che l’invio
della dichiarazione d’imposta, “avvenuto il 13.06.2022 per raccomandata e
ricevuto dall’Ufficio circondariale di tassazione Lugano il 14.06.2022” sia
“giunto successivamente alla data di spedizione del provvedimento (multa
disciplinare), come considerato erroneamente al punto 3 della decisione su
reclamo dell’Ufficio circondariale di tassazione, bensì il giorno stesso”.
E. Con osservazioni
datate 16 agosto 2022, l’UT si riconferma nella sua decisione su reclamo,
precisando in particolare che, pur avendo attribuito ai contribuenti, con la
diffida del 17 maggio 2022, un termine a 20 giorni per inviare la dichiarazione
d’imposta, aveva atteso ancora fino al 12 giugno 2016 (recte: 2022) prima
di infliggergli la multa.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1
LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali]
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa
in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli
allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni
o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non presta
la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’art. 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.-, mentre nei casi gravi o di recidiva può
arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.-.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
1.2.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni
distinte:
·
la prima, soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione
intenzionale, o anche per semplice negligenza;
·
e la seconda oggettiva, vale a
dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3,
con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,
bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6
marzo 2017, consid. 1.3).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in
disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver
consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
2.2
Secondo l’art. 198 LT, di analogo tenore
all’art. 124 LIFD:
·
i contribuenti sono invitati,
mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono
chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
·
il contribuente deve compilare il
modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli
allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv.
2);
·
il contribuente, che omette di
inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3).
2.3
Giusta l’art. 266 cpv. 1 LT, le multe per violazione
di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità
fiscale competente.
Secondo il capoverso 4 di questa norma, alle procedure
per violazione degli obblighi di procedura e a quelle per sottrazione
d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di
ricorso.
Di tenore analogo è l’art. 182 LIFD.
3.
3.1.
Il ricorrente sostiene che l’invio in
data 13 giugno 2022 della sua dichiarazione d’imposta non è giunto
successivamente alla data di spedizione della multa disciplinare, bensì il
giorno stesso, il 14 giugno 2022. Ciò giustificherebbe l’annullamento della
sanzione.
3.2
Va ricordato all’insorgente che, in data
17.
maggio 2022, era stata notificata a lui e alla moglie una diffida, con cui
veniva loro attribuito un termine di 20 giorni dalla data di spedizione per
inviare la dichiarazione d’imposta, con la comminatoria che, in caso di
inosservanza della diffida, gli sarebbe stata inflitta una multa. Scaduto tale
termine, la violazione degli obblighi procedurali sarebbe stata consumata e l’UT
sarebbe stata legittimata a sanzionare i contribuenti.
In base a quanto si evince dagli atti prodotti dall’UT
e dal ricorrente, il termine ultimo per dare seguito alla richiesta è stato il 7
giugno 2022. L’autorità fiscale afferma di aver atteso comunque ancora “fino al
12.
giugno 2016 (recte: 2022)” prima di punire i contribuenti. Sulla decisione
del 14 giugno 2022, con cui è stata inflitta la multa, si legge infatti che
sono stati considerati i “rientri… fino al: 12.06.2022”.
3.3
Sebbene la spiegazione fornita
dall’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, non sia particolarmente
chiara, lasciando intendere che la multa possa essere evitata anche solo se la
dichiarazione viene inviata il giorno stesso in cui viene adottata la decisione
di multa (“Se l’invio del contribuente giunge all’ufficio entro il giorno
previsto per l’emissione del provvedimento disciplinare quest’ultimo decade”),
il ricorso deve essere respinto.
Come già ricordato, infatti, il
Tribunale federale ha affermato che il contribuente può essere punito per
violazione degli obblighi procedurali anche se compie l’atto ordinato
dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (sentenza del 28
marzo 1996, in RF 51/1996 p. 481 = ASA 66 p. 142 = StE 1997 B 101.1 n. 9,
consid. 3c).
Una volta scaduto il termine attribuito
ai ricorrenti con la diffida, erano pertanto adempiuti i presupposti perché gli
stessi fossero sanzionati per violazione degli obblighi procedurali. Il fatto
che poi l’autorità fiscale abbia atteso ancora una settimana, prima di
considerare punibile l’infrazione, è irrilevante.
La decisione impugnata, con cui
l’autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione degli
obblighi procedurali, è pertanto legittima.
4.
Visto
l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura di cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 380.-
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: