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Decisione

80.2022.206

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, invio successivo alla scadenza del termine attribuito con la diffida, incrocio con la multa

26 settembre 2022Italiano8 min

circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) concedeva ai coniugi RI 1 e RI

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.206

Lugano

26 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 10 agosto 2022 contro la decisione del 15 luglio 2022 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. L’Ufficio

circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) concedeva ai coniugi RI 1 e RI

2 tre proroghe per inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2020. L’ultima proroga, concessa il 3 marzo 2022, scadeva il 31 marzo 2022.

Con scritto del 17 maggio

2022, notificato per posta A Plus, l’UT diffidava i contribuenti a presentare

la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni dalla data di spedizione, ponendo a

loro carico una tassa di CHF 50.-.

Con decisione del 14

giugno 2022, l’UT ha inflitto ai contribuenti una multa di CHF 1'200.- per

violazione di obblighi di procedura.

B. Con reclamo del 4

luglio 2022, l’avv. RI 1 ha impugnato la multa precisando:

La dichiarazione d’imposta

di cui sopra è quindi stata presentata dal sottoscritto e spedita per

raccomandata dalla Posta di __________ il 13.06.2022 (confronta conferma di

ricevuta potale e copia della lettera al vostro Ufficio) e certamente da voi

ricevuta il 14.06.2022, vale a dire il giorno stesso dell’invio della vostra

decisione di multa disciplinare.

Il

contribuente ha così concluso il reclamo:

Visto quanto sopra e così

stando le cose il sottoscritto Avv. RI 1 ritiene che la vostra decisione di

multa disciplinare del 14 giugno 2022 di CHF 1'200. - sia stata prematura e

anche scorretta, per cui la stessa va pertanto annullata.

C. Con decisione del 15

luglio 2022, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando di aver inflitto la

multa ai contribuenti, in quanto non avevano “dato seguito alla diffida”,

e precisando di avere commisurato la sanzione “in base al dovuto d’imposta

cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato,

ossia quella risalente al periodo fiscale 2017 per il quale tale importo era

stato stabilito definitivamente in CHF 67'658.30”. L’autorità fiscale ha

inoltre affermato che la multa non viene inflitta nel caso in cui la

dichiarazione viene presentata “entro il giorno previsto per l’emissione del

provvedimento disciplinare”, mentre invece, se i due invii si incrociano, “il

provvedimento mantiene la sua validità”. Nel caso concreto, l’invio del

contribuente era “giunto all’ufficio successivamente alla data di spedizione

del provvedimento disciplinare”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1, in rappresentanza

altresì della coniuge, chiede l’annullamento della multa, contestando che l’invio

della dichiarazione d’imposta, “avvenuto il 13.06.2022 per raccomandata e

ricevuto dall’Ufficio circondariale di tassazione Lugano il 14.06.2022” sia

“giunto successivamente alla data di spedizione del provvedimento (multa

disciplinare), come considerato erroneamente al punto 3 della decisione su

reclamo dell’Ufficio circondariale di tassazione, bensì il giorno stesso”.

E. Con osservazioni

datate 16 agosto 2022, l’UT si riconferma nella sua decisione su reclamo,

precisando in particolare che, pur avendo attribuito ai contribuenti, con la

diffida del 17 maggio 2022, un termine a 20 giorni per inviare la dichiarazione

d’imposta, aveva atteso ancora fino al 12 giugno 2016 (recte: 2022) prima

di infliggergli la multa.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1

LT e 174 LIFD.

Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali]

chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un

obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa

in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli

allegati;

b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni

o comunicazioni;

c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o

terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non presta

la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’art. 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è al massimo di fr. 1'000.-, mentre nei casi gravi o di recidiva può

arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.-.

Di tenore sostanzialmente

uguale è l’art. 174 LIFD.

1.2.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni

distinte:

·

la prima, soggettiva, che consiste

nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione

intenzionale, o anche per semplice negligenza;

·

e la seconda oggettiva, vale a

dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente

invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3,

con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione,

bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6

marzo 2017, consid. 1.3).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in

disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver

consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

2.2

Secondo l’art. 198 LT, di analogo tenore

all’art. 124 LIFD:

·

i contribuenti sono invitati,

mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono

chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

·

il contribuente deve compilare il

modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli

allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv.

2);

·

il contribuente, che omette di

inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è

diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3).

2.3

Giusta l’art. 266 cpv. 1 LT, le multe per violazione

di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità

fiscale competente.

Secondo il capoverso 4 di questa norma, alle procedure

per violazione degli obblighi di procedura e a quelle per sottrazione

d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di

ricorso.

Di tenore analogo è l’art. 182 LIFD.

3.

3.1.

Il ricorrente sostiene che l’invio in

data 13 giugno 2022 della sua dichiarazione d’imposta non è giunto

successivamente alla data di spedizione della multa disciplinare, bensì il

giorno stesso, il 14 giugno 2022. Ciò giustificherebbe l’annullamento della

sanzione.

3.2

Va ricordato all’insorgente che, in data

17.

maggio 2022, era stata notificata a lui e alla moglie una diffida, con cui

veniva loro attribuito un termine di 20 giorni dalla data di spedizione per

inviare la dichiarazione d’imposta, con la comminatoria che, in caso di

inosservanza della diffida, gli sarebbe stata inflitta una multa. Scaduto tale

termine, la violazione degli obblighi procedurali sarebbe stata consumata e l’UT

sarebbe stata legittimata a sanzionare i contribuenti.

In base a quanto si evince dagli atti prodotti dall’UT

e dal ricorrente, il termine ultimo per dare seguito alla richiesta è stato il 7

giugno 2022. L’autorità fiscale afferma di aver atteso comunque ancora “fino al

12.

giugno 2016 (recte: 2022)” prima di punire i contribuenti. Sulla decisione

del 14 giugno 2022, con cui è stata inflitta la multa, si legge infatti che

sono stati considerati i “rientri… fino al: 12.06.2022”.

3.3

Sebbene la spiegazione fornita

dall’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, non sia particolarmente

chiara, lasciando intendere che la multa possa essere evitata anche solo se la

dichiarazione viene inviata il giorno stesso in cui viene adottata la decisione

di multa (“Se l’invio del contribuente giunge all’ufficio entro il giorno

previsto per l’emissione del provvedimento disciplinare quest’ultimo decade”),

il ricorso deve essere respinto.

Come già ricordato, infatti, il

Tribunale federale ha affermato che il contribuente può essere punito per

violazione degli obblighi procedurali anche se compie l’atto ordinato

dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (sentenza del 28

marzo 1996, in RF 51/1996 p. 481 = ASA 66 p. 142 = StE 1997 B 101.1 n. 9,

consid. 3c).

Una volta scaduto il termine attribuito

ai ricorrenti con la diffida, erano pertanto adempiuti i presupposti perché gli

stessi fossero sanzionati per violazione degli obblighi procedurali. Il fatto

che poi l’autorità fiscale abbia atteso ancora una settimana, prima di

considerare punibile l’infrazione, è irrilevante.

La decisione impugnata, con cui

l’autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione degli

obblighi procedurali, è pertanto legittima.

4.

Visto

l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura di cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.-

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.-

per un totale di fr. 380.-

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: