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Decisione

80.2022.212

Riscossione: diffida di pagamento della multa per violazione degli obblighi procedurali, reclamo all’Ufficio esazione e condoni, annullamento della decisione adottata dall’Ufficio di tassazione

7 novembre 2022Italiano9 min

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 entro il 28 febbraio 2022, il ricorrente è stato

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.212

Lugano

7 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 agosto 2022 contro la decisione del 19 luglio 2022 in materia di diffida

di pagamento.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, sposato con __________,

ha chiesto e ottenuto dall’RS 1 (di seguito: RS 1) una prima proroga per

presentare la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 il 27 aprile 2021 e la

seconda il 21 ottobre 2021, dopo aver comunque già ricevuto il richiamo.

Non avendo presentato la

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 entro il 28 febbraio 2022, il ricorrente è stato

diffidato (il 15 marzo 2022) e ‑ non avendo nemmeno in questo

caso rispettato il termine di rientro previsto ‑ il 12 aprile

2022, l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.‑ sia

per l’IC sia per l’IFD (v. decreto no. __________).

b.

Il 13 aprile 2022, l’__________)

inviava al ricorrente il bollettino per pagare la multa disciplinare (importo:

fr. 100.‑), da versare entro 30 giorni. L’__________ informava l’insorgente

che “in relazione al decreto di multa”, avrebbe potuto ottenere

eventuali informazioni direttamente dall’RS 1, evidenziando che “per la

successiva diffida di pagamento [avrebbe percepito] una tassa di

fr. 50.‑”.

c.

Non avendo pagato né la

tassa di diffida (fr. 50.–) né la multa per violazione degli obblighi

procedurali (fr. 100.–), il 22 giugno 2022 l’__________ notificava ad RI 1

una “diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione”, ponendo a suo

carico una tassa di fr. 50.‑ (“che precede la domanda di

esecuzione”).

L’__________ emetteva una

fattura complessiva di fr. 200.‑ e, in calce, evidenziava i rimedi

giuridici per reclamare contro la diffida di pagamento.

B. Il 24 giugno 2022, per

lettera raccomandata, RI 1 interponeva “reclamo avverso il decreto n. __________

dell’RS 1”.

Il reclamante chiedeva di

annullare la diffida di pagamento del 22 giugno 2022 “perché le cause del

mancato inoltro sono esterne alla mia volontà”. Infatti, “come noto al

predetto servizio, […] il sottoscritto è impossibilitato a presentare il

formulario compilato con i dati a causa di una vicenda giudiziaria che mi vede

astretto presso il locale carcere penale della __________ prima e giudiziario

della __________ poi dallo scorso 11 ottobre 2021”.

Aggiungeva che “lo

studio legale __________ […] aveva informato l’UTPF del perdurare della

causa ostativa l’inoltro della dichiarazione d’imposta (mancanza di dati e

divieto di comunicare con l’esterno). Nonostante ciò, l’UTPF ha comminato in

data 15 marzo 2022 una multa [recte: diffida] di CHF 50.00,

aumentata a CHF 100.00 in data 12 aprile 2022, fino ad arrivare alla

diffida – oggi reclamata – con l’importo raddoppiato”.

Concludeva sottolineando

che “in sostanza, la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta

alla base della diffida contestata deriva da una causa di forza maggiore, non

imputabile al sottoscritto, che mi impedisce persino di allegare i documenti

sopra menzionati. Essendo, infatti, la mia posizione giudiziaria tutt’oggi sub

iudice, sono impossibilitato a raccogliere i dati per la compilazione e i

documenti da allegare alla dichiarazione d’imposta (alcuni di natura estera). Potrei

presentare un formulario con tutti i valori nulli e senza allegati, ma in tal

guisa la dichiarazione sarebbe comunque considerata non inoltrata dal prefato

Ufficio”.

Il 27 giugno 2022, l’__________

trasmetteva il suddetto reclamo all’RS 1 “per ragioni di competenza”,

informando nel contempo per scritto il contribuente.

Con decisione del 19

luglio 2022, l’RS 1 dichiarava irricevibile il reclamo “contro la multa

disciplinare del 12.04.2022”, in quanto tardivo.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 presenta ricorso “avverso la

decisione su reclamo 19 luglio 2022 dell’RS 1 […], inerente la diffida __________

datata 22 giugno 22”, postulandone l’accoglimento e il conseguente

annullamento sia della decisione su reclamo del 19 luglio 2022 emessa dall’RS 1

sia della diffida di pagamento del 22 giugno 2022 notificatagli dall’__________.

A motivo, ribadisce

l’impossibilità da un lato di inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2020 e,

dall’altro, di pagare la multa “a causa della detenzione (quindi

dell’isolamento nei contatti con l’esterno e dell’assenza di entrate per pagare

anche il benché minimo importo)”. Ciò che però “non ha impedito

l’ulteriore emissione della diffida in data 22 giugno 2022 […] tempestivamente

reclamata”.

Sostiene che “in

data 23 giugno 2022, lo scrivente […] ha appreso telefonicamente della

diffida del giorno precedente e ha immediatamente reclamato all’ufficio

preposto […] limitandosi ad essa, non potendo più contestare la multa

disciplinare __________ del 12 aprile 2022 perché non più nei termini.

Inspiegabilmente, però,

non solo l’__________, competente per la diffida […] ha trasmesso il

gravame all’RS 1 […] ma quest’ultimo ha trattato il reclamo come se fosse

avverso la multa disciplinare 12 aprile 2022, dichiarandolo irricevibile”.

Conclude affermando che “il

reclamo 24 giugno 2022 dello scrivente era chiaramente rivolto alla diffida del

22 giugno 2022 e non alla multa disciplinare del 12 aprile 2022. Pertanto,

l’Ufficio è incorso in un palese erroneo accertamento dei fatti,

dichiarando irricevibile il gravame perché tardivo, seppur presentato il giorno

dopo la sua intimazione (sic!)”.

D. Nelle sue osservazioni

al ricorso, datate 24 agosto 2022, l’RS 1 afferma di aver ricevuto la comunicazione

della situazione del contribuente da parte dell’avv. __________, sostenendo però

che la stessa, oltre ad essere stata “indirizzata all’__________”,

chiedeva di sospendere ogni richiesta in merito ai pagamenti. “Va da sé che

non è possibile “sospendere” la presentazione della dichiarazione d’imposta, ma

piuttosto va concessa una proroga, per la quale deve essere inoltrata una

richiesta esplicita”. Afferma altresì che “essendo la multa inviata ai

coniugi RI 1, il fatto che il marito fosse in carcerazione non avrebbe impedito

alla moglie, o al suo rappresentante, di inoltrare una nuova richiesta di

proroga che sarebbe stata concessa”.

Infine, afferma che “non

si comprendono […] le contestazioni del contribuente relative

all’ufficio al quale è stato inviato il reclamo. Nel caso il reclamo non fosse

rivolto allo scrivente ufficio, multa e diffida dovrebbero essere considerate

definitive, di conseguenza parrebbe che la contestazione sia rivolta alla sola

diffida di pagamento di Fr. 50 emessa dall’__________”.

Diritto

1. Il ricorrente aveva

presentato reclamo contro la diffida di pagamento all’__________. Quest’ultimo,

ritenendosi incompetente, lo aveva invitato all’RS 1.

RS 1, da parte sua, ha

dichiarato irricevibile per tardività il reclamo, ritenendo che lo stesso si

riferisse alla decisione di multa per violazione degli obblighi procedurali.

Considerandi

2.

2.1.

Non avendo presentato la

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, al ricorrente è stata dapprima notificata

una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali (il 15 marzo 2022; art. 198

cpv. 3-5 LT in relazione ad art. 19 Regolamento LT; RL 640.110) e poi gli è

stata inflitta una multa disciplinare (il 12 aprile 2022; art. 257 cpv. 1 lett.

a e cpv. 2 LT). Entrambe le decisioni sono state adottate dall’RS 1.

Il 22 giugno 2022, l’__________

ha notificato al contribuente una diffida di pagamento di fr. 50.‑,

perché non aveva rispettato il termine di pagamento della tassa di diffida del

15.

marzo 2022 né la multa per violazione degli obblighi procedurali. La fattura

inviatagli ammontava a fr. 200.‑, corrispondenti a fr. 50.‑

per la prima tassa di diffida, fr. 100.‑ di multa disciplinare e fr. 50.‑

relativi alla tassa di diffida di pagamento. Contro quest’ultima, il ricorrente

ha presentato reclamo all’__________ in data 24 giugno 2022.

2.2

Giusta l’art. 242 cpv. 3

LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Contro la diffida (di

pagamento) è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione (in casu:

l’__________) e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini

stabiliti dagli articoli 206 e 227 (art. 242 cpv. 4 LT). A norma dell’art. 21

cpv. 1 Regolamento LT, per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva

i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene

percepita una tassa di fr. 50.‑.

2.3

Nel caso di specie, l’__________

ha trasmesso “per competenza” il reclamo del contribuente all’RS 1.

Tuttavia, in applicazione dell’art. 242 cpv. 4 LT, l’__________ avrebbe dovuto entrare

nel merito del reclamo e adottare una decisione, contro la quale sarebbe stato

possibile presentare ricorso davanti alla Camera di diritto tributario. Dal

tenore del gravame si evince chiaramente che la decisione impugnata è la

diffida del 22 giugno 2022 e non la multa del 12 aprile 2022.

2.4

A tal proposito, si

ricorda che ai sensi dell’art. 192 cpv. 4 LT, un atto presentato a un ufficio

incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale

competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se

quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio

postale svizzero il giorno della scadenza.

Il reclamo avverso la

diffida di pagamento, inviata il 22 giugno 2022, è stato ricevuto dall’__________

il 27 giugno 2022 (v. timbro apposto sullo scritto). Il reclamo era dunque

tempestivo. Lo stesso non doveva pertanto essere trasmesso “per competenza”

all’RS 1 né quest’ultimo avrebbe dovuto adottare una decisione al riguardo.

La pronuncia di una

decisione dopo reclamo senza che il contribuente abbia manifestato la volontà

di reclamare deve essere considerata un vizio tanto grave da comportare la

nullità della decisione dopo reclamo. Non si tratta infatti di una lacuna nel

contenuto della decisione, bensì dell’adozione di una decisione che non avrebbe

dovuto essere presa dall’autorità, in mancanza della condizione del reclamo da

parte del contribuente (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.209/210 del 20 dicembre

2021.

consid. 1.5).

Di conseguenza, gli atti

devono essere ritornati all’__________, affinché entri nel merito del reclamo

ed emani la relativa decisione.

3.

Il ricorso è

conseguentemente accolto.

La decisione dopo reclamo

dell’RS 1 è nulla. Gli atti sono retrocessi all’__________ perché entri nel

merito del reclamo del 24 giugno 2022.

Al ricorrente, avvocato

che agisce in causa propria, non si riconoscono ripetibili (cfr. DTF 129 II 297

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione dopo reclamo emessa dall’RS 1 il 19 luglio 2022 è nulla.

Gli atti sono trasmessi per competenza all’__________ perché si pronunci nel

merito del reclamo del 24 giugno 2022 contro la diffida di pagamento del 22

giugno 2022.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: