80.2022.212
Riscossione: diffida di pagamento della multa per violazione degli obblighi procedurali, reclamo all’Ufficio esazione e condoni, annullamento della decisione adottata dall’Ufficio di tassazione
7 novembre 2022Italiano9 min
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 entro il 28 febbraio 2022, il ricorrente è stato
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.212
Lugano
7 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 agosto 2022 contro la decisione del 19 luglio 2022 in materia di diffida
di pagamento.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, sposato con __________,
ha chiesto e ottenuto dall’RS 1 (di seguito: RS 1) una prima proroga per
presentare la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 il 27 aprile 2021 e la
seconda il 21 ottobre 2021, dopo aver comunque già ricevuto il richiamo.
Non avendo presentato la
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 entro il 28 febbraio 2022, il ricorrente è stato
diffidato (il 15 marzo 2022) e ‑ non avendo nemmeno in questo
caso rispettato il termine di rientro previsto ‑ il 12 aprile
2022, l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.‑ sia
per l’IC sia per l’IFD (v. decreto no. __________).
b.
Il 13 aprile 2022, l’__________)
inviava al ricorrente il bollettino per pagare la multa disciplinare (importo:
fr. 100.‑), da versare entro 30 giorni. L’__________ informava l’insorgente
che “in relazione al decreto di multa”, avrebbe potuto ottenere
eventuali informazioni direttamente dall’RS 1, evidenziando che “per la
successiva diffida di pagamento [avrebbe percepito] una tassa di
fr. 50.‑”.
c.
Non avendo pagato né la
tassa di diffida (fr. 50.–) né la multa per violazione degli obblighi
procedurali (fr. 100.–), il 22 giugno 2022 l’__________ notificava ad RI 1
una “diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione”, ponendo a suo
carico una tassa di fr. 50.‑ (“che precede la domanda di
esecuzione”).
L’__________ emetteva una
fattura complessiva di fr. 200.‑ e, in calce, evidenziava i rimedi
giuridici per reclamare contro la diffida di pagamento.
B. Il 24 giugno 2022, per
lettera raccomandata, RI 1 interponeva “reclamo avverso il decreto n. __________
dell’RS 1”.
Il reclamante chiedeva di
annullare la diffida di pagamento del 22 giugno 2022 “perché le cause del
mancato inoltro sono esterne alla mia volontà”. Infatti, “come noto al
predetto servizio, […] il sottoscritto è impossibilitato a presentare il
formulario compilato con i dati a causa di una vicenda giudiziaria che mi vede
astretto presso il locale carcere penale della __________ prima e giudiziario
della __________ poi dallo scorso 11 ottobre 2021”.
Aggiungeva che “lo
studio legale __________ […] aveva informato l’UTPF del perdurare della
causa ostativa l’inoltro della dichiarazione d’imposta (mancanza di dati e
divieto di comunicare con l’esterno). Nonostante ciò, l’UTPF ha comminato in
data 15 marzo 2022 una multa [recte: diffida] di CHF 50.00,
aumentata a CHF 100.00 in data 12 aprile 2022, fino ad arrivare alla
diffida – oggi reclamata – con l’importo raddoppiato”.
Concludeva sottolineando
che “in sostanza, la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta
alla base della diffida contestata deriva da una causa di forza maggiore, non
imputabile al sottoscritto, che mi impedisce persino di allegare i documenti
sopra menzionati. Essendo, infatti, la mia posizione giudiziaria tutt’oggi sub
iudice, sono impossibilitato a raccogliere i dati per la compilazione e i
documenti da allegare alla dichiarazione d’imposta (alcuni di natura estera). Potrei
presentare un formulario con tutti i valori nulli e senza allegati, ma in tal
guisa la dichiarazione sarebbe comunque considerata non inoltrata dal prefato
Ufficio”.
Il 27 giugno 2022, l’__________
trasmetteva il suddetto reclamo all’RS 1 “per ragioni di competenza”,
informando nel contempo per scritto il contribuente.
Con decisione del 19
luglio 2022, l’RS 1 dichiarava irricevibile il reclamo “contro la multa
disciplinare del 12.04.2022”, in quanto tardivo.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 presenta ricorso “avverso la
decisione su reclamo 19 luglio 2022 dell’RS 1 […], inerente la diffida __________
datata 22 giugno 22”, postulandone l’accoglimento e il conseguente
annullamento sia della decisione su reclamo del 19 luglio 2022 emessa dall’RS 1
sia della diffida di pagamento del 22 giugno 2022 notificatagli dall’__________.
A motivo, ribadisce
l’impossibilità da un lato di inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2020 e,
dall’altro, di pagare la multa “a causa della detenzione (quindi
dell’isolamento nei contatti con l’esterno e dell’assenza di entrate per pagare
anche il benché minimo importo)”. Ciò che però “non ha impedito
l’ulteriore emissione della diffida in data 22 giugno 2022 […] tempestivamente
reclamata”.
Sostiene che “in
data 23 giugno 2022, lo scrivente […] ha appreso telefonicamente della
diffida del giorno precedente e ha immediatamente reclamato all’ufficio
preposto […] limitandosi ad essa, non potendo più contestare la multa
disciplinare __________ del 12 aprile 2022 perché non più nei termini.
Inspiegabilmente, però,
non solo l’__________, competente per la diffida […] ha trasmesso il
gravame all’RS 1 […] ma quest’ultimo ha trattato il reclamo come se fosse
avverso la multa disciplinare 12 aprile 2022, dichiarandolo irricevibile”.
Conclude affermando che “il
reclamo 24 giugno 2022 dello scrivente era chiaramente rivolto alla diffida del
22 giugno 2022 e non alla multa disciplinare del 12 aprile 2022. Pertanto,
l’Ufficio è incorso in un palese erroneo accertamento dei fatti,
dichiarando irricevibile il gravame perché tardivo, seppur presentato il giorno
dopo la sua intimazione (sic!)”.
D. Nelle sue osservazioni
al ricorso, datate 24 agosto 2022, l’RS 1 afferma di aver ricevuto la comunicazione
della situazione del contribuente da parte dell’avv. __________, sostenendo però
che la stessa, oltre ad essere stata “indirizzata all’__________”,
chiedeva di sospendere ogni richiesta in merito ai pagamenti. “Va da sé che
non è possibile “sospendere” la presentazione della dichiarazione d’imposta, ma
piuttosto va concessa una proroga, per la quale deve essere inoltrata una
richiesta esplicita”. Afferma altresì che “essendo la multa inviata ai
coniugi RI 1, il fatto che il marito fosse in carcerazione non avrebbe impedito
alla moglie, o al suo rappresentante, di inoltrare una nuova richiesta di
proroga che sarebbe stata concessa”.
Infine, afferma che “non
si comprendono […] le contestazioni del contribuente relative
all’ufficio al quale è stato inviato il reclamo. Nel caso il reclamo non fosse
rivolto allo scrivente ufficio, multa e diffida dovrebbero essere considerate
definitive, di conseguenza parrebbe che la contestazione sia rivolta alla sola
diffida di pagamento di Fr. 50 emessa dall’__________”.
Diritto
1. Il ricorrente aveva
presentato reclamo contro la diffida di pagamento all’__________. Quest’ultimo,
ritenendosi incompetente, lo aveva invitato all’RS 1.
RS 1, da parte sua, ha
dichiarato irricevibile per tardività il reclamo, ritenendo che lo stesso si
riferisse alla decisione di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Considerandi
2.
2.1.
Non avendo presentato la
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, al ricorrente è stata dapprima notificata
una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali (il 15 marzo 2022; art. 198
cpv. 3-5 LT in relazione ad art. 19 Regolamento LT; RL 640.110) e poi gli è
stata inflitta una multa disciplinare (il 12 aprile 2022; art. 257 cpv. 1 lett.
a e cpv. 2 LT). Entrambe le decisioni sono state adottate dall’RS 1.
Il 22 giugno 2022, l’__________
ha notificato al contribuente una diffida di pagamento di fr. 50.‑,
perché non aveva rispettato il termine di pagamento della tassa di diffida del
15.
marzo 2022 né la multa per violazione degli obblighi procedurali. La fattura
inviatagli ammontava a fr. 200.‑, corrispondenti a fr. 50.‑
per la prima tassa di diffida, fr. 100.‑ di multa disciplinare e fr. 50.‑
relativi alla tassa di diffida di pagamento. Contro quest’ultima, il ricorrente
ha presentato reclamo all’__________ in data 24 giugno 2022.
2.2
Giusta l’art. 242 cpv. 3
LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Contro la diffida (di
pagamento) è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione (in casu:
l’__________) e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini
stabiliti dagli articoli 206 e 227 (art. 242 cpv. 4 LT). A norma dell’art. 21
cpv. 1 Regolamento LT, per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva
i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene
percepita una tassa di fr. 50.‑.
2.3
Nel caso di specie, l’__________
ha trasmesso “per competenza” il reclamo del contribuente all’RS 1.
Tuttavia, in applicazione dell’art. 242 cpv. 4 LT, l’__________ avrebbe dovuto entrare
nel merito del reclamo e adottare una decisione, contro la quale sarebbe stato
possibile presentare ricorso davanti alla Camera di diritto tributario. Dal
tenore del gravame si evince chiaramente che la decisione impugnata è la
diffida del 22 giugno 2022 e non la multa del 12 aprile 2022.
2.4
A tal proposito, si
ricorda che ai sensi dell’art. 192 cpv. 4 LT, un atto presentato a un ufficio
incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale
competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se
quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio
postale svizzero il giorno della scadenza.
Il reclamo avverso la
diffida di pagamento, inviata il 22 giugno 2022, è stato ricevuto dall’__________
il 27 giugno 2022 (v. timbro apposto sullo scritto). Il reclamo era dunque
tempestivo. Lo stesso non doveva pertanto essere trasmesso “per competenza”
all’RS 1 né quest’ultimo avrebbe dovuto adottare una decisione al riguardo.
La pronuncia di una
decisione dopo reclamo senza che il contribuente abbia manifestato la volontà
di reclamare deve essere considerata un vizio tanto grave da comportare la
nullità della decisione dopo reclamo. Non si tratta infatti di una lacuna nel
contenuto della decisione, bensì dell’adozione di una decisione che non avrebbe
dovuto essere presa dall’autorità, in mancanza della condizione del reclamo da
parte del contribuente (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.209/210 del 20 dicembre
2021.
consid. 1.5).
Di conseguenza, gli atti
devono essere ritornati all’__________, affinché entri nel merito del reclamo
ed emani la relativa decisione.
3.
Il ricorso è
conseguentemente accolto.
La decisione dopo reclamo
dell’RS 1 è nulla. Gli atti sono retrocessi all’__________ perché entri nel
merito del reclamo del 24 giugno 2022.
Al ricorrente, avvocato
che agisce in causa propria, non si riconoscono ripetibili (cfr. DTF 129 II 297
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dopo reclamo emessa dall’RS 1 il 19 luglio 2022 è nulla.
Gli atti sono trasmessi per competenza all’__________ perché si pronunci nel
merito del reclamo del 24 giugno 2022 contro la diffida di pagamento del 22
giugno 2022.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: