80.2022.213
Doppia imposizione internazionale: convenzione con l’Italia, pensione versata dall’INPS, cessato impiego di natura privatistica, imposizione nello Stato di residenza
7 novembre 2022Italiano10 min
a __________ (Italia), domiciliato a __________, percepisce una rendita pensionistica
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.213
80.2022.214
Lugano
7 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 agosto 2022 contro la decisione del 20 luglio 2022 in materia di IC e IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1, nato il __________
a __________ (Italia), domiciliato a __________, percepisce una rendita pensionistica
erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Nella dichiarazione
d’imposta 2021, il contribuente e la moglie RI 2 hanno dichiarato la rendita
AVS e la pensione della previdenza professionale percepite da quest’ultima.
Con decisione del 4 maggio
2022, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) ha
notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito
imponibile in fr. 87'000.– per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 92'100.–)
e in fr. 84'700.– per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 89'800.–).
Rispetto alla dichiarazione presentata dai contribuenti, aveva in particolar
modo aggiunto al reddito imponibile l’importo di fr. 38'839.–, corrispondente
alla pensione dell’INPS.
B. Con scritto datato 4
maggio 2022, i coniugi RI 1 interponevano reclamo contro la decisione di
tassazione, lamentando il fatto che la rendita versata dall’INPS fosse già
stata assoggettata all’imposta alla fonte italiana con una ritenuta di quasi
12'000 franchi. A loro avviso, tale reddito avrebbe dovuto essere considerato nel
calcolo delle imposte svizzere sul reddito solo per la determinazione
dell’aliquota.
Con email del 20 maggio
2022, su richiesta dell’UT, i contribuenti precisavano che la pensione era erogata
dall’INPS e che l’attività lavorativa del marito era stata alle dipendenze
della __________ SpA.
L’autorità di tassazione
rispondeva lo stesso giorno, informando i reclamanti che la pensione era
imponibile al 100% in Svizzera, non trattandosi di una remunerazione pubblica
secondo l’art. 19 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Allegava al messaggio il formulario per
chiedere l’esenzione della rendita dall’imposta alla fonte italiana.
C. Con decisione del 20
luglio 2022, l’UT respingeva il reclamo dei contribuenti, argomentando che
l’art. 19 CDI-I, che prevede l’assoggettamento nello Stato della fonte, non
trovava applicazione poiché il reddito percepito dal reclamante consisteva in “una
pensione privata, INPS, erogata dalla società __________”.
La
rendita pensionistica era pertanto da imporre totalmente in Svizzera.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la
decisione dell’autorità di tassazione, argomentando che la procedura di
rimborso indicata da quest’ultima non “assicura il rimborso delle imposte
pagate” e che “rimane dunque il problema della doppia imposizione del
reddito”.
Diritto
1. Controversa è
l’imposizione dell’importo di fr. 38'839.– che deriva dal pagamento, da parte
dell’INPS, di una pensione a favore di RI 1, che aveva esercitato la propria
attività lavorativa alle dipendenze della società __________ SpA. I ricorrenti
ritengono che questo reddito, già tassato dallo Stato italiano, non sia
soggetto ad una tassazione in Svizzera. L’autorità fiscale cantonale lo ha per
contro assoggettato all’imposta federale e cantonale sul reddito, facendo
riferimento all’art. 19 CDI-I, che prevede l’assoggettamento delle pensioni
private nello Stato di residenza del beneficiario.
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente è
assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua
appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art.
2.
cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è
illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti
d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6
cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT)
(sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3).
La
totalità dei proventi, periodici o unici sottostà all’imposta sul reddito (art.
16.
cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da
attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg.
LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si
trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF
2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017
consid. 5.1. e 5.2.).
2.2
La doppia imposizione
viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di
una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può
creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una
norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).
Il principio dell’effetto
negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali
convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri
impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il
potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto
interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della
competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata
dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale competenza, che
dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari
disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni
di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un
reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la
possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non
imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio
2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, Berna 2014,
p. 49).
2.3
In applicazione
dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella
pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un
primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI
permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che
provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, op. cit., p. 49; sentenza TF
2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).
3.
3.1.
Secondo le normative di
diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutte
le rendite pensionistiche percepite da un contribuente qui domiciliato
(articoli 22 LIFD e 21 LT). In virtù del domicilio in Svizzera, l’insorgente vi
è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte.
Resta quindi da stabilire
unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia eventualmente
limitata dalla CDI-I (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF
143.
II 257, consid. 5.4.).
3.2
Di
principio, le pensioni e le altre rimunerazioni simili pagate ad un residente
da uno Stato contraente in ragione di un precedente rapporto d’impiego sono
imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18 della
Convenzione modello OCSE). Tuttavia le pensioni pagate da uno Stato contraente
(oppure da una delle sue suddivisioni politiche o collettività locali) ad una
persona fisica, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi costituiti
dallo Stato, a titolo di corrispettivo per servizi resi, sono imponibili
unicamente nello Stato che paga le pensioni (Stato della fonte) (art. 19 par. 2
Modello OCSE), a meno che il beneficiario non sia residente dell’altro Stato e
non ne possieda la nazionalità (art. 19 cpv. 2 lett. b Modello OCSE). In
quest’eventualità è nuovamente lo Stato di residenza che ha il diritto di
imporre le pensioni. Le Convenzioni di doppia imposizioni hanno quindi la
tendenza ad attribuire il diritto di imporre allo Stato di residenza per le
pensioni del settore privato e allo Stato della fonte per quelle del settore
pubblico (Oberson, Précis de droit
fiscal international, 5a ed., Berna 2022, n. 712 p. 256).
3.3
Per
quanto concerne la convenzione italo-svizzera, le diverse prestazioni
pensionistiche sono disciplinate agli articoli 18 e 19.
Secondo l’art. 18 CDI-I, fatte
salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
L’art. 19 paragrafo 1
CDI-I prevede invece che le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un
suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo
di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento
da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato
a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, siano imponibili
soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.
Per quanto concerne la
delimitazione del campo d’applicazione dell’art. 19, il paragrafo 2 lettera a
precisa che, ai fini di tale articolo l’espressione «persona giuridica o ente
autonomo di diritto pubblico» designa, per quanto riguarda l’Italia:
(1) le
Ferrovie dello Stato (FF.SS.);
(2) l’Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
(3) l’Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT);
(4) l’Istituto
nazionale per il Commercio estero (ICE);
Altri enti e persone
giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base
ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti. Un primo
ampliamento della lista risulta dal Protocollo aggiuntivo del 1976, poi variato
dal Protocollo modificativo del 1978. Sono dunque esenti dall'imposizione in
Svizzera anche le remunerazioni pagate da: ACLI, INCA, ITAL, INAS, ENCAL, ENAS,
ENASCO ed ENPAC.
3.4
Gli
insorgenti non pretendono che il marito percepisca la pensione dell’INPS dallo
Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente
locale, “a titolo di servizi resi precedentemente”. Era infatti
dipendente della __________. L’ente erogante non è neppure “una persona
giuridica o un ente autonomo di diritto pubblico” secondo l’art. 19 par. 2
CDI-I. Deve conseguentemente essere condivisa la valutazione dell’autorità di
tassazione, che ha considerato la pensione percepita dal ricorrente come
riferita ad un cessato impiego di natura privatistica.
La rendita litigiosa soggiace
pertanto alla sovranità fiscale svizzera, conformemente a quanto previsto
dall’art. 18 CDI-I. Come indicato dall’autorità di tassazione, il contribuente
può peraltro richiedere l’esenzione dall’imposizione italiana tramite
l’apposito formulario, inviatogli dallo stesso UT.
Il semplice fatto che la
procedura di rimborso “non assicur[i] il rimborso delle imposte pagate” non
giustifica una rinuncia, da parte della Svizzera ad imporre un reddito che
anche in base al diritto internazionale è soggetto alla sovranità fiscale
elvetica.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: