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Decisione

80.2022.213

Doppia imposizione internazionale: convenzione con l’Italia, pensione versata dall’INPS, cessato impiego di natura privatistica, imposizione nello Stato di residenza

7 novembre 2022Italiano10 min

a __________ (Italia), domiciliato a __________, percepisce una rendita pensionistica

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.213

80.2022.214

Lugano

7 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 agosto 2022 contro la decisione del 20 luglio 2022 in materia di IC e IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1, nato il __________

a __________ (Italia), domiciliato a __________, percepisce una rendita pensionistica

erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Nella dichiarazione

d’imposta 2021, il contribuente e la moglie RI 2 hanno dichiarato la rendita

AVS e la pensione della previdenza professionale percepite da quest’ultima.

Con decisione del 4 maggio

2022, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) ha

notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito

imponibile in fr. 87'000.– per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 92'100.–)

e in fr. 84'700.– per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 89'800.–).

Rispetto alla dichiarazione presentata dai contribuenti, aveva in particolar

modo aggiunto al reddito imponibile l’importo di fr. 38'839.–, corrispondente

alla pensione dell’INPS.

B. Con scritto datato 4

maggio 2022, i coniugi RI 1 interponevano reclamo contro la decisione di

tassazione, lamentando il fatto che la rendita versata dall’INPS fosse già

stata assoggettata all’imposta alla fonte italiana con una ritenuta di quasi

12'000 franchi. A loro avviso, tale reddito avrebbe dovuto essere considerato nel

calcolo delle imposte svizzere sul reddito solo per la determinazione

dell’aliquota.

Con email del 20 maggio

2022, su richiesta dell’UT, i contribuenti precisavano che la pensione era erogata

dall’INPS e che l’attività lavorativa del marito era stata alle dipendenze

della __________ SpA.

L’autorità di tassazione

rispondeva lo stesso giorno, informando i reclamanti che la pensione era

imponibile al 100% in Svizzera, non trattandosi di una remunerazione pubblica

secondo l’art. 19 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per

regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul

patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Allegava al messaggio il formulario per

chiedere l’esenzione della rendita dall’imposta alla fonte italiana.

C. Con decisione del 20

luglio 2022, l’UT respingeva il reclamo dei contribuenti, argomentando che

l’art. 19 CDI-I, che prevede l’assoggettamento nello Stato della fonte, non

trovava applicazione poiché il reddito percepito dal reclamante consisteva in “una

pensione privata, INPS, erogata dalla società __________”.

La

rendita pensionistica era pertanto da imporre totalmente in Svizzera.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la

decisione dell’autorità di tassazione, argomentando che la procedura di

rimborso indicata da quest’ultima non “assicura il rimborso delle imposte

pagate” e che “rimane dunque il problema della doppia imposizione del

reddito”.

Diritto

1. Controversa è

l’imposizione dell’importo di fr. 38'839.– che deriva dal pagamento, da parte

dell’INPS, di una pensione a favore di RI 1, che aveva esercitato la propria

attività lavorativa alle dipendenze della società __________ SpA. I ricorrenti

ritengono che questo reddito, già tassato dallo Stato italiano, non sia

soggetto ad una tassazione in Svizzera. L’autorità fiscale cantonale lo ha per

contro assoggettato all’imposta federale e cantonale sul reddito, facendo

riferimento all’art. 19 CDI-I, che prevede l’assoggettamento delle pensioni

private nello Stato di residenza del beneficiario.

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente è

assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua

appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art.

2.

cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è

illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti

d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6

cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT)

(sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3).

La

totalità dei proventi, periodici o unici sottostà all’imposta sul reddito (art.

16.

cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da

attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg.

LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si

trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF

2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017

consid. 5.1. e 5.2.).

2.2

La doppia imposizione

viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di

una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può

creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una

norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).

Il principio dell’effetto

negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali

convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri

impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il

potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto

interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della

competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata

dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale competenza, che

dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari

disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni

di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un

reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la

possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non

imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio

2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, Berna 2014,

p. 49).

2.3

In applicazione

dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella

pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un

primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI

permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che

provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, op. cit., p. 49; sentenza TF

2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).

3.

3.1.

Secondo le normative di

diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutte

le rendite pensionistiche percepite da un contribuente qui domiciliato

(articoli 22 LIFD e 21 LT). In virtù del domicilio in Svizzera, l’insorgente vi

è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte.

Resta quindi da stabilire

unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia eventualmente

limitata dalla CDI-I (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF

143.

II 257, consid. 5.4.).

3.2

Di

principio, le pensioni e le altre rimunerazioni simili pagate ad un residente

da uno Stato contraente in ragione di un precedente rapporto d’impiego sono

imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18 della

Convenzione modello OCSE). Tuttavia le pensioni pagate da uno Stato contraente

(oppure da una delle sue suddivisioni politiche o collettività locali) ad una

persona fisica, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi costituiti

dallo Stato, a titolo di corrispettivo per servizi resi, sono imponibili

unicamente nello Stato che paga le pensioni (Stato della fonte) (art. 19 par. 2

Modello OCSE), a meno che il beneficiario non sia residente dell’altro Stato e

non ne possieda la nazionalità (art. 19 cpv. 2 lett. b Modello OCSE). In

quest’eventualità è nuovamente lo Stato di residenza che ha il diritto di

imporre le pensioni. Le Convenzioni di doppia imposizioni hanno quindi la

tendenza ad attribuire il diritto di imporre allo Stato di residenza per le

pensioni del settore privato e allo Stato della fonte per quelle del settore

pubblico (Oberson, Précis de droit

fiscal international, 5a ed., Berna 2022, n. 712 p. 256).

3.3

Per

quanto concerne la convenzione italo-svizzera, le diverse prestazioni

pensionistiche sono disciplinate agli articoli 18 e 19.

Secondo l’art. 18 CDI-I, fatte

salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni

analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un

cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

L’art. 19 paragrafo 1

CDI-I prevede invece che le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno

Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un

suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo

di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento

da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato

a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, siano imponibili

soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

Per quanto concerne la

delimitazione del campo d’applicazione dell’art. 19, il paragrafo 2 lettera a

precisa che, ai fini di tale articolo l’espressione «persona giuridica o ente

autonomo di diritto pubblico» designa, per quanto riguarda l’Italia:

(1) le

Ferrovie dello Stato (FF.SS.);

(2) l’Amministrazione

delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);

(3) l’Ente

nazionale italiano per il turismo (ENIT);

(4) l’Istituto

nazionale per il Commercio estero (ICE);

Altri enti e persone

giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base

ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti. Un primo

ampliamento della lista risulta dal Protocollo aggiuntivo del 1976, poi variato

dal Protocollo modificativo del 1978. Sono dunque esenti dall'imposizione in

Svizzera anche le remunerazioni pagate da: ACLI, INCA, ITAL, INAS, ENCAL, ENAS,

ENASCO ed ENPAC.

3.4

Gli

insorgenti non pretendono che il marito percepisca la pensione dell’INPS dallo

Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente

locale, “a titolo di servizi resi precedentemente”. Era infatti

dipendente della __________. L’ente erogante non è neppure “una persona

giuridica o un ente autonomo di diritto pubblico” secondo l’art. 19 par. 2

CDI-I. Deve conseguentemente essere condivisa la valutazione dell’autorità di

tassazione, che ha considerato la pensione percepita dal ricorrente come

riferita ad un cessato impiego di natura privatistica.

La rendita litigiosa soggiace

pertanto alla sovranità fiscale svizzera, conformemente a quanto previsto

dall’art. 18 CDI-I. Come indicato dall’autorità di tassazione, il contribuente

può peraltro richiedere l’esenzione dall’imposizione italiana tramite

l’apposito formulario, inviatogli dallo stesso UT.

Il semplice fatto che la

procedura di rimborso “non assicur[i] il rimborso delle imposte pagate” non

giustifica una rinuncia, da parte della Svizzera ad imporre un reddito che

anche in base al diritto internazionale è soggetto alla sovranità fiscale

elvetica.

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: