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Decisione

80.2022.22

Violazione degli obblighi di procedura: multa per aver inoltrato di dichiarazione d’imposta dopo la scadenza del termine, inoltro in forma elettronica, decisivo l’invio della ricevuta cartacea firmata

23 febbraio 2022Italiano9 min

contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione in forma elettronica; il 15 novembre

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.22

Lugano

23 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 gennaio 2022 contro la decisione del 22 dicembre 2021 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. In data 12 ottobre

2021 l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli (in seguito UT) ha

inviato a RI 1 e RI 2 una diffida a presentare la dichiarazione fiscale IC/IFD

2020, avvertendoli che, in caso di mancata collaborazione entro 20 giorni, gli

avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.

Il 7 novembre 2021 i

contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione in forma elettronica; il 15 novembre

2021 hanno consegnato manualmente la ricevuta di invio elettronico e gli

allegati.

Con decisione del 16

novembre 2021, l’UT ha infitto loro una multa di fr. 100.- per violazione

degli obblighi procedurali, in applicazione degli artt. 257 LT e 174 LIFD.

Veniva inoltre rinnovata la diffida a presentare la dichiarazione fiscale entro

20 giorni con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, si sarebbe

potuti procedere con la tassazione d’ufficio secondo gli artt. 204 LT e 130

LIFD.

B. Con reclamo del 7

dicembre 2021, i contribuenti hanno contestato la decisione di multa,

affermando che la dichiarazione di imposta 2020 era stata inoltrata per via

elettronica l’8 novembre 2021, mentre “l’incarto con gli allegati” era stato “depositato

nella cassetta che si trova presso” l’UT. Essi hanno poi dichiarato quanto

segue:

Pur ammettendo che la diffida pervenutaci il 15

ottobre ci concedeva ulteriori 20 giorni e gli stessi terminavano il 4

novembre, ci permettiamo di inoltrare reclamo e, confidando nella vostra

comprensione, chiediamo che ci venga tolta la multa in oggetto.

Con decisione notificata

ai reclamanti mediante invio APlus in data 22 dicembre 2021, l’UT ha respinto

il gravame, in quanto .l contribuente ha omesso in modo negligente di

consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020 e gli

allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del

11.10.2021, con cui l’autorità di tassazione ha lo invitava a collaborare”. La

multa sarebbe stata “calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativa

all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella

risalente al periodo fiscale 2019 per il quale tale importo era stato stabilito

definitivamente in CHF 415.60”.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente la

multa per violazione degli obblighi procedurali e ribadiscono di aver

presentato la dichiarazione in formato elettronico l’8 novembre 2021. In

particolare indicano quanto segue:

Avrei compreso una multa per ritardo nell’inoltro ma

se, come scritto, la multa ci viene data per mancato inoltro e, come da loro

stessi dichiarato, rientri considerati fino al 14 novembre, allora non posso

considerarla ammissibile.

D. Con osservazioni 28

gennaio 2022, l’UT di Biasca e Valli chiede che la multa disciplinare per la

mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2020 venga confermata per i

seguenti motivi:

-

Dichiarazione d’imposta inoltrata

l’8 novembre 2021 in modo elettronico;

-

Consegna manuale, nella bucalettere

dell’ufficio di tassazione, della ricevuta e degli allegati in data 15 novembre

2021;

-

Registrato rientro della

dichiarazione il 16 novembre 2021 (vedi allegato);

-

I rientri di tassazione sono stati

considerati sino al 14 novembre 2021 prima di emettere la multa disciplinare.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce come

contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso

alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206

e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

1.3.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

1.4.

L’art. 266 cpv. 1 LT

stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.

257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,

alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per

analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in disamina, i

ricorrenti contestano la multa disciplinare di fr. 100.-, inflittagli con

decisione dell’UT del 16 novembre 2021, in quanto, a loro dire, la

dichiarazione d’imposta sarebbe stata inoltrata l’8 novembre 2021 per via

elettronica e il 15 novembre 2021 brevi

manu. A mente dei

ricorrenti, infatti, l’UT avrebbe dichiarato che i rientri erano considerati

fino al 14 novembre 2021 e pertanto non sarebbe giustificato il rimprovero di

non aver dato seguito alla diffida.

L’autorità fiscale

ritiene, per contro, che la multa disciplinare sia da confermare in quanto la

dichiarazione è stata registrata solamente in data 16 novembre 2021.

2.2

Come già ricordato, la

contravvenzione prevista dagli articoli 174 LIFD e 257 LT è punibile anche

quando il contribuente compie l’atto procedurale solo dopo la scadenza del

termine che l’autorità gli ha attribuito (v. supra, consid. 1.3; inoltre

Locher, Kommentar DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 7 ad art. 174 LIFD, p. 1108 e giurisprudenza citata).

Nel caso in esame, ai

ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato la

dichiarazione di tassazione all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine di 20

giorni, impartitogli con la diffida del 12 ottobre 2021. I ricorrenti

dichiarano di aver ricevuto la quest’ultima in data 15 ottobre 2021 (cfr.

reclamo contro la decisione di multa del 7 dicembre 2021).

Il termine di 20 giorni,

iniziato a decorrere il giorno successivo alla notifica, ossia il 16 ottobre

2021, giungeva a scadenza giovedì 4 novembre 2021 (come pure riconosciuto dai

ricorrenti in sede di reclamo sulla decisione di multa del 7 dicembre 2021)

Ne consegue che, anche

volendo considerare determinante la data dell’invio elettronico della

dichiarazione (7.11.2021), lo stesso sarebbe avvenuto dopo la scadenza del

termine attribuito ai contribuenti con la diffida.

2.3

Nelle sue osservazioni al

ricorso, l’UT afferma tuttavia di aver considerato “i rientri… sino al 14

novembre 2021 prima di emettere la multa disciplinare”.

L’autorità fiscale ha

dunque adottato una prassi più favorevole ai contribuenti, concedendo loro una

sorta di termine di grazia, fra la scadenza del termine previsto dalla diffida

e l’adozione del provvedimento punitivo. Tale prassi non implica tuttavia che

la consumazione della fattispecie penale della violazione degli obblighi

procedurali sia differita fino al giorno in cui l’autorità decide di sanzionare

il contribuente. Quest’ultimo non conosce peraltro il giorno in cui il fisco

procederà a punirlo.

In ogni caso, non potrebbe

essere censurata la decisione dell’UT di considerare adempiuti gli obblighi

procedurali solo con la consegna del documento cartaceo, contenente la ricevuta

di invio elettronico, tanto più che nella fattispecie a quest’ultima erano pure

allegati le attestazioni dei redditi dei contribuenti e gli elenchi dei debiti

e dei titoli. Il semplice invio elettronico del formulario per la dichiarazione

rappresenta tutt’al più un adempimento parziale degli obblighi procedurali dei

contribuenti.

Nel Canton Ticino, del

resto, non è ancora prevista la facoltà per il contribuente di adempiere i suoi

obblighi procedurali solo in forma elettronica, senza cioè inoltrare almeno la

ricevuta dell’invio in forma cartacea. Resta in particolare l’obbligo per il

contribuente di “firmare personalmente” la dichiarazione (articoli 124 cpv. 2

LIFD e 198 cpv. 2 LT). In queste circostanze, la dichiarazione d’imposta si può

considerare validamente presentata solo nel momento in cui all’autorità fiscale

perviene la ricevuta firmata (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea

2016, n. 43a ad art. 124 DBG, p. 2173).

La circostanza che i

ricorrenti abbiano depositato nella bucalettere dell’UT i documenti cartacei il

giorno precedente la notificazione della decisione con cui è stata loro

inflitta la multa non basta pertanto per giustificarne l’annullamento.

3.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: