80.2022.22
Violazione degli obblighi di procedura: multa per aver inoltrato di dichiarazione d’imposta dopo la scadenza del termine, inoltro in forma elettronica, decisivo l’invio della ricevuta cartacea firmata
23 febbraio 2022Italiano9 min
contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione in forma elettronica; il 15 novembre
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.22
Lugano
23 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 gennaio 2022 contro la decisione del 22 dicembre 2021 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. In data 12 ottobre
2021 l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli (in seguito UT) ha
inviato a RI 1 e RI 2 una diffida a presentare la dichiarazione fiscale IC/IFD
2020, avvertendoli che, in caso di mancata collaborazione entro 20 giorni, gli
avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Il 7 novembre 2021 i
contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione in forma elettronica; il 15 novembre
2021 hanno consegnato manualmente la ricevuta di invio elettronico e gli
allegati.
Con decisione del 16
novembre 2021, l’UT ha infitto loro una multa di fr. 100.- per violazione
degli obblighi procedurali, in applicazione degli artt. 257 LT e 174 LIFD.
Veniva inoltre rinnovata la diffida a presentare la dichiarazione fiscale entro
20 giorni con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, si sarebbe
potuti procedere con la tassazione d’ufficio secondo gli artt. 204 LT e 130
LIFD.
B. Con reclamo del 7
dicembre 2021, i contribuenti hanno contestato la decisione di multa,
affermando che la dichiarazione di imposta 2020 era stata inoltrata per via
elettronica l’8 novembre 2021, mentre “l’incarto con gli allegati” era stato “depositato
nella cassetta che si trova presso” l’UT. Essi hanno poi dichiarato quanto
segue:
Pur ammettendo che la diffida pervenutaci il 15
ottobre ci concedeva ulteriori 20 giorni e gli stessi terminavano il 4
novembre, ci permettiamo di inoltrare reclamo e, confidando nella vostra
comprensione, chiediamo che ci venga tolta la multa in oggetto.
Con decisione notificata
ai reclamanti mediante invio APlus in data 22 dicembre 2021, l’UT ha respinto
il gravame, in quanto .l contribuente ha omesso in modo negligente di
consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020 e gli
allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del
11.10.2021, con cui l’autorità di tassazione ha lo invitava a collaborare”. La
multa sarebbe stata “calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativa
all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella
risalente al periodo fiscale 2019 per il quale tale importo era stato stabilito
definitivamente in CHF 415.60”.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente la
multa per violazione degli obblighi procedurali e ribadiscono di aver
presentato la dichiarazione in formato elettronico l’8 novembre 2021. In
particolare indicano quanto segue:
Avrei compreso una multa per ritardo nell’inoltro ma
se, come scritto, la multa ci viene data per mancato inoltro e, come da loro
stessi dichiarato, rientri considerati fino al 14 novembre, allora non posso
considerarla ammissibile.
D. Con osservazioni 28
gennaio 2022, l’UT di Biasca e Valli chiede che la multa disciplinare per la
mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2020 venga confermata per i
seguenti motivi:
-
Dichiarazione d’imposta inoltrata
l’8 novembre 2021 in modo elettronico;
-
Consegna manuale, nella bucalettere
dell’ufficio di tassazione, della ricevuta e degli allegati in data 15 novembre
2021;
-
Registrato rientro della
dichiarazione il 16 novembre 2021 (vedi allegato);
-
I rientri di tassazione sono stati
considerati sino al 14 novembre 2021 prima di emettere la multa disciplinare.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come
contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso
alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206
e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
1.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per
analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in disamina, i
ricorrenti contestano la multa disciplinare di fr. 100.-, inflittagli con
decisione dell’UT del 16 novembre 2021, in quanto, a loro dire, la
dichiarazione d’imposta sarebbe stata inoltrata l’8 novembre 2021 per via
elettronica e il 15 novembre 2021 brevi
manu. A mente dei
ricorrenti, infatti, l’UT avrebbe dichiarato che i rientri erano considerati
fino al 14 novembre 2021 e pertanto non sarebbe giustificato il rimprovero di
non aver dato seguito alla diffida.
L’autorità fiscale
ritiene, per contro, che la multa disciplinare sia da confermare in quanto la
dichiarazione è stata registrata solamente in data 16 novembre 2021.
2.2
Come già ricordato, la
contravvenzione prevista dagli articoli 174 LIFD e 257 LT è punibile anche
quando il contribuente compie l’atto procedurale solo dopo la scadenza del
termine che l’autorità gli ha attribuito (v. supra, consid. 1.3; inoltre
Locher, Kommentar DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 7 ad art. 174 LIFD, p. 1108 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, ai
ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato la
dichiarazione di tassazione all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine di 20
giorni, impartitogli con la diffida del 12 ottobre 2021. I ricorrenti
dichiarano di aver ricevuto la quest’ultima in data 15 ottobre 2021 (cfr.
reclamo contro la decisione di multa del 7 dicembre 2021).
Il termine di 20 giorni,
iniziato a decorrere il giorno successivo alla notifica, ossia il 16 ottobre
2021, giungeva a scadenza giovedì 4 novembre 2021 (come pure riconosciuto dai
ricorrenti in sede di reclamo sulla decisione di multa del 7 dicembre 2021)
Ne consegue che, anche
volendo considerare determinante la data dell’invio elettronico della
dichiarazione (7.11.2021), lo stesso sarebbe avvenuto dopo la scadenza del
termine attribuito ai contribuenti con la diffida.
2.3
Nelle sue osservazioni al
ricorso, l’UT afferma tuttavia di aver considerato “i rientri… sino al 14
novembre 2021 prima di emettere la multa disciplinare”.
L’autorità fiscale ha
dunque adottato una prassi più favorevole ai contribuenti, concedendo loro una
sorta di termine di grazia, fra la scadenza del termine previsto dalla diffida
e l’adozione del provvedimento punitivo. Tale prassi non implica tuttavia che
la consumazione della fattispecie penale della violazione degli obblighi
procedurali sia differita fino al giorno in cui l’autorità decide di sanzionare
il contribuente. Quest’ultimo non conosce peraltro il giorno in cui il fisco
procederà a punirlo.
In ogni caso, non potrebbe
essere censurata la decisione dell’UT di considerare adempiuti gli obblighi
procedurali solo con la consegna del documento cartaceo, contenente la ricevuta
di invio elettronico, tanto più che nella fattispecie a quest’ultima erano pure
allegati le attestazioni dei redditi dei contribuenti e gli elenchi dei debiti
e dei titoli. Il semplice invio elettronico del formulario per la dichiarazione
rappresenta tutt’al più un adempimento parziale degli obblighi procedurali dei
contribuenti.
Nel Canton Ticino, del
resto, non è ancora prevista la facoltà per il contribuente di adempiere i suoi
obblighi procedurali solo in forma elettronica, senza cioè inoltrare almeno la
ricevuta dell’invio in forma cartacea. Resta in particolare l’obbligo per il
contribuente di “firmare personalmente” la dichiarazione (articoli 124 cpv. 2
LIFD e 198 cpv. 2 LT). In queste circostanze, la dichiarazione d’imposta si può
considerare validamente presentata solo nel momento in cui all’autorità fiscale
perviene la ricevuta firmata (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea
2016, n. 43a ad art. 124 DBG, p. 2173).
La circostanza che i
ricorrenti abbiano depositato nella bucalettere dell’UT i documenti cartacei il
giorno precedente la notificazione della decisione con cui è stata loro
inflitta la multa non basta pertanto per giustificarne l’annullamento.
3.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: