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Decisione

80.2022.221

Procedura: revisione, errore nella contabilità di una ditta, errore di dichiarazione, non motivo di revisione

16 giugno 2023Italiano10 min

dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato ai coniugi RI 1 e __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.221

80.2022.222

Lugano

16 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 agosto 2022 contro la decisione del 25 luglio 2022 in materia di revisione

IC e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è titolare della

ditta __________ di RI 1, Mezzovico.

Nella dichiarazione

d’imposta 2019, presentata insieme alla moglie __________, il contribuente

indicava di aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di

fr. 186'619.–. Alla dichiarazione erano allegati il bilancio e il conto

economico.

Con decisione del 16

dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato ai coniugi RI 1 e __________

la tassazione IC/IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 194'100.–

(fr. 194'000.– reddito determinante per l’aliquota) per l’IC e in fr. 202'000.–

per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolar modo stabilito in fr.

186'619.– il reddito dell’attività indipendente principale del marito, come

dichiarato.

B. Con istanza del 17

giugno 2022 all’UT, RI 1, rappresentato dalla fiduciaria RA 1, ha domandato la

revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2019 in quanto “la fiduciaria

__________ – 6900 Paradiso che seguiva contabilmente la ditta individuale __________

di RI 1 ha erroneamente registrato maggiori ricavi (…)”. Secondo il

contribuente, i seguenti errori erano stati commessi:

a)

Registrato due volte l’importo di

CHF 31'041,50 nei confronti del cliente __________; (vd. Allegato A)

b)

Registrata come fattura anziché

come nota di credito la nota di credito N. 1 del 30.09.2019 emessa nei

confronti della società __________; (vd. Allegato B)

c)

Registrati CHF 35’00 di ricavi in

più per il cliente __________. Tale errore deriva dall’errata ripresa saldi del

debitore __________. Alla data del 01.10.2019 viene ripreso un importo di CHF

75'893,75 anziché CHF 40'893,75 che era il saldo risultante alla data del

30.09.2019. (vd. Allegato C).

Di conseguenza, l’utile

della ditta del contribuente doveva essere ridotto a fr. 111’947.–.

C. Con decisione del 21

giugno 2022, l’UT respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità

fiscale, il contribuente avrebbe dovuto contestare le tassazioni entro i

termini di legge, poiché la revisione non può venir ammessa per rimediare a

delle dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di

imposta. In particolare, argomentava che “il rappresentante si è limitato a

redigere ex-novo un conto economico e un bilancio commerciale, basandosi

tuttavia su documentazione già in possesso dei contribuenti al momento

dell’allestimento dei documenti contabili acclusi alla dichiarazione d’imposta

su cui l’autorità fiscale ha basato la propria decisione di prima istanza.”

D. Con reclamo del 5

luglio 2022, RI 1 è insorto contro la decisione dell’autorità di tassazione. A

mente del reclamante, l’errore commesso dalla società fiduciaria __________ “non

avrebbe potuto essere in nessun modo fatto valere dal contribuente già nella

procedura ordinaria (…) in quanto avrebbe comportato da parte dello stesso la

revisione dell’intera contabilità aziendale di un intero anno”. Sempre

secondo l’insorgente, la «contabilizzazione in doppio di elementi di reddito

sarebbe, inoltre, in contrasto con il “Principio della capacità economica del

contribuente” intesa come manifestazione di produzione di ricchezza (i.e.

reddito) la quale costituisce la giustificazione del prelievo tributario e ne

contiene la misura».

Con scritto del 25 luglio

2022, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando in particolar modo che “il

fatto che la fiduciaria precedente abbia commesso un errore non è considerato

un fatto nuovo, il bilancio presentato deve essere firmato e definitivo (di

conseguenza corretto e completo)”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su

reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione della decisione

fiscale IC/IFD 2019, riproponendo gli argomenti già esposti nell’istanza di

revisione e nel successivo reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, la

fiduciaria __________ era responsabile della contabilità della ditta

individuale __________ di RI 1 e il bilancio allestito era stato utilizzato per

la compilazione della dichiarazione di imposta IC/IFD 2019. Secondo il

ricorrente, gli errori commessi dalla __________, accertati a posteriori dalla

fiduciaria __________ che ha ripreso la contabilità di __________, avrebbero

influito sulla tassazione del contribuente. Il motivo di revisione addotto

consiste dunque nell’errore commesso dalla fiduciaria nella tenuta della

contabilità della ditta individuale di RI 1.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione

sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad

esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di

indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni

semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o

mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,

rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF

n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza

del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, al contribuente spetta

sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al

momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi

giuridici ordinari.

2.3

Nel caso in esame, alla

dichiarazione d’imposta, presentata il 1° ottobre 2020, i contribuenti avevano

allegato bilancio e conto economico dell’attività lucrativa indipendente del

marito. L’autorità di tassazione ha ripreso l’utile risultante dal bilancio.

D’altra parte, senza disporre delle schede contabili e delle singole fatture,

l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure potuto verificare l’esistenza di

eventuali errori nella registrazione dei ricavi.

Ne consegue che la

fattispecie in esame configura un errore di dichiarazione da parte dei

contribuenti. Firmando la dichiarazione, che commisurava in fr. 186'619.– il

reddito dell’attività lucrativa del marito, i contribuenti hanno confermato che

la stessa era stata compilata “in modo completo e veritiero” (art. 124 cpv. 2

LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si sono in tal modo assunti la responsabilità di

eventuali errori, a loro sfavore o a loro favore.

In queste circostanze,

all’errore commesso nella dichiarazione non può essere posto rimedio mediante

una revisione della decisione di tassazione passata in giudicato (cfr. sentenza

del TF 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.3).

2.4

Gli insorgenti ritengono

che «contabilizzazione in doppio di elementi di reddito sarebbe, inoltre, in

contrasto con il “Principio della capacità economica del contribuente” intesa

come manifestazione di produzione di ricchezza (i.e. reddito) la quale

costituisce la giustificazione del prelievo tributario e ne contiene la misura».

A tale riguardo, la

Suprema Corte si ha già avuto occasione di confrontarsi con la censura di violazione

del principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) da parte

dell’autorità fiscale, nei confronti di un contribuente che lamentava di dover

pagare 53'000 franchi in più di imposta a causa di un errore di dichiarazione.

Secondo il Tribunale federale, la scelta del legislatore federale di introdurre

un numerus clausus di presupposti per riaprire decisioni di tassazione

passate in giudicato non lascia spazio per una revisione non fondata su una

base legale (sentenza del TF 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid.

3.4).

2.5

Neppure il fatto che

l’errore sia stato commesso dal suo precedente contabile e che sia stato

scoperto dal nuovo contabile giustifica una diversa conclusione.

Anche nel diritto

tributario vige infatti il principio secondo cui eventuali errori commessi dal

rappresentante (o ausiliario) del contribuente devono essere imputati

direttamente a quest’ultimo. Di conseguenza, il contribuente è tenuto a

scegliere e istruire con cura il rappresentante contrattuale e a controllare il

risultato del lavoro. Ciò vale in particolare per il controllo della

dichiarazione d’imposta compilata da un terzo (sentenza del TF 2C_978/2019 del

14.

aprile 2020 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

Anche ammettendo che lo

stesso ricorrente non avrebbe potuto verificare gli errori commessi dal suo

contabile, a meno di procedere alla “revisione dell’intera contabilità

aziendale di un intero anno”, ciò non toglie che egli debba rispondere anche

degli errori commessi dal contabile.

In caso di danno commesso

dal contabile nell’adempimento del suo mandato, il mandante potrebbe del resto

esigere il risarcimento del danno.

3.

Alla luce di quanto precede,

si deve quindi concludere che oltre a non essere dato alcun motivo di revisione,

l’istante non ha ottemperato al proprio obbligo di diligenza, ciò che esclude

la revisione.

Di conseguenza, il ricorso

è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizi

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: