80.2022.221
Procedura: revisione, errore nella contabilità di una ditta, errore di dichiarazione, non motivo di revisione
16 giugno 2023Italiano10 min
dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato ai coniugi RI 1 e __________
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Incarti n.
80.2022.221
80.2022.222
Lugano
16 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 agosto 2022 contro la decisione del 25 luglio 2022 in materia di revisione
IC e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è titolare della
ditta __________ di RI 1, Mezzovico.
Nella dichiarazione
d’imposta 2019, presentata insieme alla moglie __________, il contribuente
indicava di aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di
fr. 186'619.–. Alla dichiarazione erano allegati il bilancio e il conto
economico.
Con decisione del 16
dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato ai coniugi RI 1 e __________
la tassazione IC/IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 194'100.–
(fr. 194'000.– reddito determinante per l’aliquota) per l’IC e in fr. 202'000.–
per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolar modo stabilito in fr.
186'619.– il reddito dell’attività indipendente principale del marito, come
dichiarato.
B. Con istanza del 17
giugno 2022 all’UT, RI 1, rappresentato dalla fiduciaria RA 1, ha domandato la
revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2019 in quanto “la fiduciaria
__________ – 6900 Paradiso che seguiva contabilmente la ditta individuale __________
di RI 1 ha erroneamente registrato maggiori ricavi (…)”. Secondo il
contribuente, i seguenti errori erano stati commessi:
a)
Registrato due volte l’importo di
CHF 31'041,50 nei confronti del cliente __________; (vd. Allegato A)
b)
Registrata come fattura anziché
come nota di credito la nota di credito N. 1 del 30.09.2019 emessa nei
confronti della società __________; (vd. Allegato B)
c)
Registrati CHF 35’00 di ricavi in
più per il cliente __________. Tale errore deriva dall’errata ripresa saldi del
debitore __________. Alla data del 01.10.2019 viene ripreso un importo di CHF
75'893,75 anziché CHF 40'893,75 che era il saldo risultante alla data del
30.09.2019. (vd. Allegato C).
Di conseguenza, l’utile
della ditta del contribuente doveva essere ridotto a fr. 111’947.–.
C. Con decisione del 21
giugno 2022, l’UT respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità
fiscale, il contribuente avrebbe dovuto contestare le tassazioni entro i
termini di legge, poiché la revisione non può venir ammessa per rimediare a
delle dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di
imposta. In particolare, argomentava che “il rappresentante si è limitato a
redigere ex-novo un conto economico e un bilancio commerciale, basandosi
tuttavia su documentazione già in possesso dei contribuenti al momento
dell’allestimento dei documenti contabili acclusi alla dichiarazione d’imposta
su cui l’autorità fiscale ha basato la propria decisione di prima istanza.”
D. Con reclamo del 5
luglio 2022, RI 1 è insorto contro la decisione dell’autorità di tassazione. A
mente del reclamante, l’errore commesso dalla società fiduciaria __________ “non
avrebbe potuto essere in nessun modo fatto valere dal contribuente già nella
procedura ordinaria (…) in quanto avrebbe comportato da parte dello stesso la
revisione dell’intera contabilità aziendale di un intero anno”. Sempre
secondo l’insorgente, la «contabilizzazione in doppio di elementi di reddito
sarebbe, inoltre, in contrasto con il “Principio della capacità economica del
contribuente” intesa come manifestazione di produzione di ricchezza (i.e.
reddito) la quale costituisce la giustificazione del prelievo tributario e ne
contiene la misura».
Con scritto del 25 luglio
2022, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando in particolar modo che “il
fatto che la fiduciaria precedente abbia commesso un errore non è considerato
un fatto nuovo, il bilancio presentato deve essere firmato e definitivo (di
conseguenza corretto e completo)”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su
reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione della decisione
fiscale IC/IFD 2019, riproponendo gli argomenti già esposti nell’istanza di
revisione e nel successivo reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, la
fiduciaria __________ era responsabile della contabilità della ditta
individuale __________ di RI 1 e il bilancio allestito era stato utilizzato per
la compilazione della dichiarazione di imposta IC/IFD 2019. Secondo il
ricorrente, gli errori commessi dalla __________, accertati a posteriori dalla
fiduciaria __________ che ha ripreso la contabilità di __________, avrebbero
influito sulla tassazione del contribuente. Il motivo di revisione addotto
consiste dunque nell’errore commesso dalla fiduciaria nella tenuta della
contabilità della ditta individuale di RI 1.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione
sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad
esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di
indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la
dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni
semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o
mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,
rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF
n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza
del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, al contribuente spetta
sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al
momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi
giuridici ordinari.
2.3
Nel caso in esame, alla
dichiarazione d’imposta, presentata il 1° ottobre 2020, i contribuenti avevano
allegato bilancio e conto economico dell’attività lucrativa indipendente del
marito. L’autorità di tassazione ha ripreso l’utile risultante dal bilancio.
D’altra parte, senza disporre delle schede contabili e delle singole fatture,
l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure potuto verificare l’esistenza di
eventuali errori nella registrazione dei ricavi.
Ne consegue che la
fattispecie in esame configura un errore di dichiarazione da parte dei
contribuenti. Firmando la dichiarazione, che commisurava in fr. 186'619.– il
reddito dell’attività lucrativa del marito, i contribuenti hanno confermato che
la stessa era stata compilata “in modo completo e veritiero” (art. 124 cpv. 2
LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si sono in tal modo assunti la responsabilità di
eventuali errori, a loro sfavore o a loro favore.
In queste circostanze,
all’errore commesso nella dichiarazione non può essere posto rimedio mediante
una revisione della decisione di tassazione passata in giudicato (cfr. sentenza
del TF 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.3).
2.4
Gli insorgenti ritengono
che «contabilizzazione in doppio di elementi di reddito sarebbe, inoltre, in
contrasto con il “Principio della capacità economica del contribuente” intesa
come manifestazione di produzione di ricchezza (i.e. reddito) la quale
costituisce la giustificazione del prelievo tributario e ne contiene la misura».
A tale riguardo, la
Suprema Corte si ha già avuto occasione di confrontarsi con la censura di violazione
del principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) da parte
dell’autorità fiscale, nei confronti di un contribuente che lamentava di dover
pagare 53'000 franchi in più di imposta a causa di un errore di dichiarazione.
Secondo il Tribunale federale, la scelta del legislatore federale di introdurre
un numerus clausus di presupposti per riaprire decisioni di tassazione
passate in giudicato non lascia spazio per una revisione non fondata su una
base legale (sentenza del TF 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid.
3.4).
2.5
Neppure il fatto che
l’errore sia stato commesso dal suo precedente contabile e che sia stato
scoperto dal nuovo contabile giustifica una diversa conclusione.
Anche nel diritto
tributario vige infatti il principio secondo cui eventuali errori commessi dal
rappresentante (o ausiliario) del contribuente devono essere imputati
direttamente a quest’ultimo. Di conseguenza, il contribuente è tenuto a
scegliere e istruire con cura il rappresentante contrattuale e a controllare il
risultato del lavoro. Ciò vale in particolare per il controllo della
dichiarazione d’imposta compilata da un terzo (sentenza del TF 2C_978/2019 del
14.
aprile 2020 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).
Anche ammettendo che lo
stesso ricorrente non avrebbe potuto verificare gli errori commessi dal suo
contabile, a meno di procedere alla “revisione dell’intera contabilità
aziendale di un intero anno”, ciò non toglie che egli debba rispondere anche
degli errori commessi dal contabile.
In caso di danno commesso
dal contabile nell’adempimento del suo mandato, il mandante potrebbe del resto
esigere il risarcimento del danno.
3.
Alla luce di quanto precede,
si deve quindi concludere che oltre a non essere dato alcun motivo di revisione,
l’istante non ha ottemperato al proprio obbligo di diligenza, ciò che esclude
la revisione.
Di conseguenza, il ricorso
è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizi
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: