80.2022.223
Procedura: ricorso, termine, notificazione per posta semplice, ordine di trattenere la corrispondenza, il termine non decorre dal giorno del ritiro della posta giacente
2 febbraio 2023Italiano22 min
un immobile, gravato fino al 2006 da un usufrutto a favore di __________ e __________;
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.223
80.2022.224
Lugano
2 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 agosto 2022 contro la decisione del 13 luglio 2022 in materia di IC e IFD
2021
Fatti
Fatti
A. a.
RI 2, moglie di RI 1, è
proprietaria di sostanza immobiliare situata a __________. Si tratta in
particolare dei fondi __________, __________ e __________ RFD __________,
ricevuti in donazione il 20 marzo 1998 (v. SIFTI, Ufficio Registri di Lugano;
ultima consultazione: 09.01.2023).
La maggior parte del fondo
__________ è ricoperto da prato (1'936 m2), per il resto vi sono due
porcili, un’autorimessa ed una tettoia, che nel periodo fiscale litigioso erano
stati parzialmente locati quali deposito di materiali edili e macchinari da
cantiere (v. Modulo 7, “contratto di deposito, particella __________ RFD
Sezione di __________, Comune di __________” firmato il 27 maggio 2021 da RI 2
e __________ Sagl).
Sul fondo __________ sorge
un immobile, gravato fino al 2006 da un usufrutto a favore di __________ e __________;
mentre il fondo __________ di complessivi 47’070 m2 è intavolato a
Registro fondiario quale selva e bosco (46'192 m2) e prato (v.
SIFTI, Ufficio Registri di Lugano; ultima consultazione: 9.01.2023).
b.
La Dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche 2021 è stata presentata il 30 aprile 2022. Per quanto qui
d’interesse, per i fondi __________, __________ e __________ RFD __________, i coniugi
RI 1 e RI 2 presentavano un unico Modulo 7 (Immobili, determinazione della
sostanza e del reddito immobiliare), sul quale menzionavano un valore locativo
(abitazione primaria) di fr. 14'000.‑ e affitti incassati per
fr. 6’000.‑ con la dicitura “Particella __________ RFD affittata
in parte quale deposito di cantiere da giugno a ottobre (vedi contratto alleg.)”.
Rivendicavano la deduzione delle spese di gestione, amministrazione e
manutenzione effettive in ragione di fr. 17'727.‑. Tra queste spese,
erano annoverati fr. 1'496.‑ per l’acquisto di una motofalciatrice e
fr. 9'360.‑ relative a “Consulenza causa bosco”.
B. Con decisione di
tassazione notificata il 9 giugno 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1), non
ammetteva né le spese per l’acquisto della motofalciatrice né le spese legali
sostenute nella “__________” (v. Modulo Immobili, in: ric., doc. F). A motivo,
l’autorità di tassazione adduceva:
Mapp.
__________ di Lugano: Le spese riguardanti le consulenze notarili nonché
l’eventuale sostituzione di una motofalciatrice non vengono considerate
deducibili fiscalmente, in quanto ritenute spese di gestione”.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale il reddito imponibile era stato stabilito in
fr. 190'600.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e la sostanza
imponibile era stata accertata in fr. 2'631'000.‑ (determinante
anche per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale per il periodo fiscale
2021 si attestava a fr. 24'532.25 (coefficiente: 97%).
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 194'200.‑
(parimenti determinante per l’aliquota) e il debito d’imposta era di
fr. 11'807.95.
C. Contro la
summenzionata decisione, RI 1 presentava reclamo il 13 giugno 2022,
chiedendo ‑ poiché trattavasi “di una problematica piuttosto
complessa” ‑ di essere sentito “verbalmente”.
Nel suo scritto, il
reclamante evidenziava la sua indisponibilità per i giorni “20 e 21 giugno
2022 e durante tutto il mese di luglio”.
In data 27 giugno
2022, l’RS 1 convocava il contribuente. Nell’incarto a disposizione
dell’autorità giudicante non vi è alcun verbale relativo all’avvenuta discussione.
D. Con decisione datata
13 luglio 2022, sia per l’IC sia per l’IFD, l’RS 1 respingeva il reclamo con la
motivazione:
Le tassazioni base sono
confermate per i motivi discussi con il contribuente nell’audizione del 27
giugno 2022.
Come
indicato nel corso dell’incontro, si conferma che la dottrina vigente prevede
tre categorie di deduzioni possibili [tra cui] le deduzioni organiche,
che consistono nelle spese direttamente legate all’acquisizione del reddito
(artt. 25 ss. LT e 26 ss. LIFD) […]
Le
spese di manutenzione (artt. 31 LT e 32 LIFD) rientrano pacificamente nella
prima categoria di deduzioni possibili, ossia quelle organiche, che devono
essere direttamente legate all’acquisizione del reddito.
Trattandosi
di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi degli immobili
può pertanto entrare in considerazione solo se l’immobile di cui si tratta è
produttivo di reddito (valore locativo o affitti). Nel caso di immobili
improduttivi di reddito, non sono da dedurre costi, siccome manca il nesso
causale fra reddito imponibile e spese di manutenzione.
E. Con il ricorso inviato
alla Camera di diritto tributario il 29 agosto 2022 per lettera raccomandata, RI
1 e RI 2 si aggravano nuovamente contro la mancata deduzione delle spese legali
e delle spese per la sostituzione della motofalciatrice quali spese di
manutenzione in relazione ai fondi __________ e __________ RFD __________.
Premettendo che la
decisione impugnata è stata notificata per Posta B durante il periodo compreso
tra il 1° e il 30 luglio 2022 quando “avevano dato ordine alla Posta di
trattenere la corrispondenza” e di aver ritirato la suddetta corrispondenza
il 2 agosto 2022, a loro dire, il termine per interporre ricorso avrebbe
cominciato a “decorrere al più presto dal 3 agosto 2022” con scadenza, “tenendo
contro delle ferie giudiziarie (art. 16 LPAmm), al più tardi il 14 settembre
2022”.
Nel merito, in relazione
al fondo __________ RFD __________, i ricorrenti rivendicano la “deduzione
delle parcelle legali” in ragione di fr. 9'360.‑, affermando che
la “consulenza legale è una necessità obbligata e causata da altri”
(p. 3) e che non rappresenta, come “erroneamente interpretato dall’ufficio
di tassazione”, una spesa di gestione né ordinaria né straordinaria.
Per quanto concerne il
mappale __________ RFD __________, invece, gli insorgenti specificano che “il
fondo durante il 2021 ha prodotto reddito” e richiedono la deduzione dei
costi sopportati per l’acquisto di una nuova motofalciatrice (fr. 1'496.‑),
in sostituzione di quella precedente ormai rotta, necessaria per procedere alla
manutenzione della superficie di “circa 2200 mq”, “coltivata a prato”
e situata in zona edificabile, così come ordinato dall’Ordinanza municipale sulla
manutenzione dei fondi nel Comune di Lugano del 21 novembre 2013.
F. a.
Il 30 agosto 2022, la
Camera di diritto tributario si rivolgeva ai ricorrenti attirando la loro
attenzione sulla tardività del loro ricorso, in quanto né gli “accordi
particolari con la Posta […] permettono di procrastinare la data della
notifica” né “la LIFD né la LT prevedono le ferie giudiziarie”.
La Camera impartiva loro un
termine di 15 giorni per prendere posizione facendo eventualmente valere un
motivo di restituzione in intero del termine giusta gli articoli 192 cpv. 5 LT e
133 cpv. 3 LIFD.
b.
Rispondendo con lettera
raccomandata datata 2 settembre 2022, i ricorrenti affermavano che “la
decisione [era] stata spedita con la procedura posta B […] non
essendo possibile tracciare la consegna della busta, la decisione è da reputare
intimata, ai sensi dell’art. 17, cpv. 3 [LPAmm], il giorno del ritiro
della corrispondenza: «la notificazione è considerata avvenuta quando
l’invio è preso in consegna dal destinatario, …»”; di aver “ritirato
(preso in consegna) la busta il 2 agosto 2022” e che “il termine
fissato in 30 giorni decorre al più presto dal 3 agosto e scade il 1°
settembre, ritenuto che le ferie giudiziarie non sono computabili”. Di
conseguenza, il ricorso “spedito il 29 agosto 2022” deve essere
considerato tempestivo.
Aggiungono altresì che “l’interpretazione
del calcolo dei giorni sulla non tempestività del ricorso avverso la decisione
di tassazione su reclamo (13 luglio 2022) non può essere considerata valida ai
fini della decorrenza dei termini poiché non suffragata da un valido titolo
postale, come sarebbe, per esempio un invio raccomandato […] L’invio per
posta «B» non prova, né quando detto invio è stato inoltrato
all’ufficio postale, né quanto tempo dopo esso è giunto a destinazione”. I
ricorrenti concludono asserendo che “ai fini dell’accoglimento della
presente istanza di restituzione in intero non è quando la decisione è stata
presa, né tantomeno qu[a]ndo è stata spedita, ma quando è giunta
fisicamente nelle mani del destinatario”.
G. a.
Il 13 settembre
2022, l’RS 1 presentava le proprie osservazioni, sostenendo che il ricorso era
verosimilmente tardivo e che, in ogni caso, le spese di manutenzione
rivendicate non sarebbero state ammesse in deduzione in quanto i fondi __________
e __________ RFD __________ non avevano prodotto alcun reddito.
b.
I ricorrenti replicavano
con scritto del 21 settembre 2022 in quanto ritenevano che l’autorità di
tassazione fosse incorsa in un “palese errore”, ovvero che non fosse
corretto affermare che il fondo __________ non aveva mai generato un reddito. A
sostegno della propria tesi producevano un contratto d’affitto (con relativa
disdetta) valido dal 2010 al 2014 e gli estratti della Dichiarazione d’imposta
2010-2014, cui aggiungevano anche il reddito dichiarato nel periodo fiscale
2021 (v. Modulo 7, allegato alla DI 2021).
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata.
1.2.
Nel caso di specie, va
analizzata la tempestività del ricorso spedito il 29 agosto 2022 per lettera
raccomandata contro la decisione IC/IFD 2021 dopo reclamo datata 13 luglio 2022.
1.3.
Dapprima,
gli insorgenti hanno sostenuto la tempestività del loro ricorso in ragione da
un lato delle ferie giudiziarie e dall’altro perché la decisione impugnata è
stata “pres[a] in consegna” solo il 2 agosto 2022, quando hanno
ritirato l’intera corrispondenza del mese di luglio 2022, in giacenza presso
l’Ufficio postale di __________ al quale era stato impartito l’ordine di “Trattenere
la corrispondenza (Lettere e pacchi)” (v. ric.; all. E). I ricorrenti
affermavano che il termine di ricorso avesse cominciato a decorrere a partire
dal 3 agosto 2022 e che – computate le ferie giudiziarie – sarebbe
venuto a scadere “al più tardi il 14 settembre 2022” (v. ric., p. 1).
1.4.
Resi edotti dalla Camera
di diritto tributario che “né la LIFD né la LT prevedono le ferie
giudiziarie”, nella loro presa di posizione del 2 settembre 2022
(intitolata “richiesta di restituzione in intero”), gli insorgenti
“abbandonavano” l’argomento relativo alle ferie giudiziarie (“ritenuto che
le ferie giudiziarie non sono computabili”, p. 2), per rivendicare la
scadenza del termine di ricorso al 1° settembre 2022, sostenendo altresì che il
calcolo della decorrenza dei termini non poteva essere validamente considerato,
mancando un “valido titolo postale”. In effetti, “l’invio per posta «B»
non prova[va] né quando detto invio [era] stato inoltrato
all’ufficio postale, né quanto tempo dopo esso [era] giunto a destinazione”.
Appellandosi all’art. 17 cpv. 3 LPAmm, i ricorrenti affermavano che il termine
di ricorso avesse cominciato a decorrere dal momento in cui la decisione era “giunta
fisicamente nelle mani del destinatario” (p. 2).
Considerandi
2.
2.1.
Sia la Legge tributaria
sia la Legge federale sull’imposta federale diretta prevedono che il
contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT; art. 140 cpv. 1 LIFD
in relazione ad art. 4 cpv. 6 Regolamento di applicazione della legge federale
sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994; RL 642.150).
I termini stabiliti dalla
legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 prima frase LT; art. 119 cpv. 1 LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,
in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza
del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT; art. 113
cpv. 1 LIFD).
La restituzione dei
termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad
altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
192.
cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).
2.2
Nel ricorso del 29 agosto
2022, i contribuenti hanno sostenuto che la decisione del 13 luglio 2022,
intimata per posta B, gli è stata “recapitata” il 2 agosto 2022, in conseguenza
del fatto che “il 21 giugno 2022… avevano dato ordine alla Posta di
trattenere la corrispondenza per il periodo compreso dal 1 luglio al 30 luglio
2022, con ritiro della corrispondenza a decorrere dal 2 agosto 2022”. Hanno
allegato al ricorso un ordine di “trattenere la corrispondenza (lettere e
pacchi)”, valido dal 1° al 30 luglio 2022. La corrispondenza trattenuta avrebbe
potuto essere ritirata a partire dal 2 agosto 2022. Proprio il 2 agosto 2022
avrebbero pertanto ritirato gli invii trattenuti, ragione per cui ritenevano
che il termine di ricorso decorresse dal 3 agosto 2022.
Sempre nel ricorso, gli
insorgenti facevano scadere il termine di ricorso il 14 settembre 2022,
considerando la sospensione per le ferie giudiziarie ex
art. 16 LPAmm.
Dopo che la Camera di
diritto tributario ha fatto loro presente che la data di notificazione della
decisione non può essere prorogata da un ordine di trattenere la corrispondenza
e che il termine di ricorso non è sospeso dalle ferie giudiziarie, con la
lettera del 2 settembre 2022, da loro stessi definita “richiesta di
restituzione in intero”, hanno sostenuto che il termine di ricorso sarebbe scadere
al più tardi il 1° settembre 2022. Infatti, a loro dire, il termine aveva cominciato
a decorrere a partire dal giorno successivo il ritiro della decisione impugnata
dall’Ufficio postale di __________, avvenuto il 2 agosto 2022.
2.3
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,
l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio
postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010
p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è
avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera
adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in
cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto;
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze
concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di
tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di
competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale
2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza
2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
2.4
2.4.1
È vero che non è possibile
risalire al momento esatto della notifica della decisione. Tuttavia, i
ricorrenti non contestano di averla ritirata il 2 agosto 2022, terminato il
mese durante il quale vigeva l’ordine di trattenere la corrispondenza.
Partendo dalla data di
notificazione riportata sulla decisione impugnata, il termine di trenta giorni
sarebbe scaduto al più presto venerdì 12 agosto 2022. Anche volendo prendere in
considerazione quale data della notificazione martedì 19 luglio 2022 ‑ poiché
La Posta recapita gli invii Posta B spediti di giovedì al più tardi il martedì
successivo (v. www.post.ch; Invii singoli per Posta B; sito consultato
l’11.01.2023) – il termine sarebbe giunto a scadenza il 18 agosto 2022.
I ricorrenti ritengono tuttavia
che la notificazione sia avvenuta solo il giorno in cui, scaduto l’ordine di
trattenere, la Posta gli ha consegnato la corrispondenza trattenuta.
2.4.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che gli accordi
particolari stipulati con La Posta non permettono di procrastinare la scadenza
di una notificazione (DTF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432), escludendo che il
momento in cui nascono le conseguenze procedurali della notificazione sia
determinato dalle istruzioni particolari date da un amministrato a La Posta
(DTF 141 II 429, p. 435 consid. 3.3.2 e riferimenti citati).
Secondo l’Alta Corte, richiedendo
a La Posta di trattenere la corrispondenza, i ricorrenti avevano implicitamente
rinunciato alla notifica di ogni invio. Il Tribunale federale ha escluso che,
per confutare la presunzione di notifica (si trattava di un invio raccomandato),
i ricorrenti potessero prevalersi del fatto che, nella loro bucalettere, non
era stato depositato un invito al ritiro dell’atto giudiziario. Neppure potevano
sostenere che era loro praticamente impossibile, mancando un tale invito, conoscere
la data dell’effettiva ricezione dell’invio da parte dell’Ufficio postale. Seco
ndo il Tribunale federale, i ricorrenti sono in effetti tenuti a sopportare i
rischi che sorgono a dipendenza degli accordi particolari intervenuti con La Posta.
Per l’Alta Corte – poiché in casu la presunzione della
notifica non aveva comportato la preclusione bensì un accorciamento del termine
di ricorso – spettava ai ricorrenti informarsi sulla data di consegna
a La Posta, eventualmente anche direttamente presso l’autorità che aveva spedito
il plico (DTF 141 II 429 consid. 3.3.3 p.436 e riferimenti citati).
2.4.3
Tornando al caso in
discussione, avendo i contribuenti ordinato alla Posta di trattenere la
corrispondenza loro inviata nel corso dell’intero mese di luglio, hanno a loro
volta implicitamente rinunciato alla notificazione di ogni invio ed accettato
il rischio di un accorciamento del termine di ricorso. Prendendo in consegna il
2.
agosto 2022 tutta la corrispondenza ricevuta dal 1° al 30 luglio 2022, non
potevano semplicemente ignorare il fatto che la decisione dopo reclamo
dell’Ufficio di tassazione recava la data 13 luglio 2022. Come visto, infatti,
l’ordine di trattenere la corrispondenza non proroga la data della
notificazione. Non potevano pertanto confidare nel fatto che la decisione fosse
stata loro notificata il 2 agosto 2022 solo perché quel giorno avevano ritirato
gli invii trattenuti.
2.5
2.5.1
D’altra parte, il 2 agosto
2022.
il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Camera di diritto
tributario non era ancora scaduto. I ricorrenti avevano ancora una decina di
giorni per poter redigere ed inviare il loro ricorso oppure per incaricare un
rappresentante di farlo in loro vece
2.5.2
Esaminando il caso di un
contribuente ‑ avvocato specializzato in diritto tributario
colpito da infarto il 7 gennaio 2016, che tra il soggiorno in ospedale e in
clinica riabilitativa era rimasto assente da casa fino al 27 febbraio 2016 e
successivamente era stato dichiarato inabile al lavoro fino al 31 marzo
2016.
– che, il 23 marzo 2016, aveva chiesto la restituzione del
termine e presentato ricorso contro la decisione di tassazione dopo reclamo
datata 29 gennaio 2016 – il Tribunale federale ne ha respinto le
richieste stabilendo che, nonostante il “Restfrist” di 4 giorni fosse “zweifelsohne
knapp”, fosse comunque sufficiente per un professionista alfine di
allestire ed inviare tempestivamente il ricorso, che non presentava particolari
questioni giuridiche (v. sentenza TF n. 2C_451/2016 e n. 2C_452/2016 consid.
2).
L’Alta Corte ha
recentemente confermato tale giurisprudenza, analizzando il caso di un
contribuente che richiedeva la restituzione dei termini, in quanto non aveva
ritirato un invio raccomandato da parte del Tribunale cantonale (la sentenza
riportava la data del 31 gennaio 2018, era stata consegnata per invio
raccomandato a La Posta il 6 febbraio 2018 e il contribuente aveva ricevuto
l’invito al ritiro il 7 febbraio 2018) e lo aveva ricevuto solo in un secondo
tempo, quando gli è stato recapitato per Posta A Plus (timbro postale: 5 marzo
2022; ricevuto, a suo dire, l’8 marzo 2018, l’ultimo giorno utile per impugnare
la sentenza). Trattandosi di un invio raccomandato, l’Alta Corte ha stabilito
che il termine per il ricorso avrebbe iniziato a decorrere il 15 febbraio 2018
e sarebbe scaduto venerdì 16 marzo 2018. Anche sostenendo di aver ricevuto
l’invio solo giovedì 8 marzo 2018, il contribuente aveva ancora più di una
settimana a disposizione per allestire ed inoltrare il suo ricorso. La Suprema
Corte ha quindi sentenziato che il “termine restante” (Restfrist)
fosse sufficiente per agire tempestivamente (v. sentenza TF n. 2C_273/2018 del
29.
marzo 2018 consid. 2.3).
2.5.3
Tornando al caso in
disamina, il “termine restante” per poter presentare ricorso era dunque
sufficientemente lungo per poter agire ragionevolmente e tempestivamente: non
vi è quindi alcuno spazio per un’istanza di restituzione dei termini, non
essendoci nemmeno stato un impedimento non colpevole da parte dei ricorrenti. Nella
fattispecie, si tratta piuttosto di un palese errore nel computo dei termini e
del successivo maldestro tentativo di sostenere la tempestività del proprio
gravame, mettendo in dubbio la data di notificazione della decisione impugnata.
Visto quanto precede, il
ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.
3.
3.1.
Va
ancora rilevato che il ricorso sarebbe stato respinto anche nel merito, qualora
fosse stato interposto nei termini.
3.2
3.2.1
Per quanto concerne le
spese legali, relative ad una vertenza con il proprietario di un fondo
confinante con il mapp. n. __________ RFD di __________, come spiegato dall’RS
1.
nelle sue osservazioni, gli art. 32 LIFD e 31 LT contemplano le cosiddette
deduzioni delle spese per l’acquisizione del reddito, in particolare del
reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La deducibilità dei costi fatti
valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per il cui
conseguimento il contribuente li sostiene. Per principio, i redditi non
imponibili sono irrilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo,
ragione per cui le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna
deduzione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 10 agosto 2015 n.
2C_929/2014, in RDAF 2016 II 78 consid. 3.2; inoltre sentenza CDT n.
80.2016.127
del 31 agosto 2016, consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Di
conseguenza, secondo una giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi
di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di
manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte
costitutiva dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata
considerata nel calcolo del valore locativo (cfr. CDT, sentenza n. 80.2016.87
del 10 aprile 2017; sentenza no. 80.2014.215 del 7 maggio 2015, consid. 2.2 e
la citata sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre 1999, pubblicata in:
StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d) o nella pigione stabilita contrattualmente.
Nel
caso in esame, poiché il mapp. n. __________ RFD di __________, ricoperto per
la maggior parte di bosco e selva, è improduttivo di reddito, le spese legali
per esso sostenute non possono essere dedotte.
3.2.2
D’altra parte, in una
recente sentenza, il Tribunale federale ha affermato che sono considerate spese
per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può evitare e
che sono sostanzialmente causate o indotte dalla realizzazione del reddito. Con
riferimento alle spese legali, ha ricordato di aver già affermato che, in linea
di principio, possano costituire spese per il conseguimento del reddito
deducibili, ma ha aggiunto che tuttavia in pratica non le ha mai ammesse in
deduzione, in mancanza di un legame sufficientemente stretto fra le spese
legali chieste in deduzione e il conseguimento di un reddito. Nel caso
concreto, era litigiosa la deducibilità dell’onorario dell’avvocato dal
contributo di mantenimento versato dall’ex coniuge del contribuente (sentenza 2C_382/2021
del 23 settembre 2022, in RF 78/2023 p. 50).
Nella fattispecie in
discussione, manca ogni legame fra le spese legali chieste in deduzione e un
reddito imponibile.
.
3.3
Per
quanto riguarda invece il fondo __________ RFD __________, la spesa sopportata per l’acquisto di una nuova
motofalciatrice per lo sfalcio del prato, non rientra fra le spese di
manutenzione deducibili.
La Suprema Corte ha già
avuto modo di sostenere che i costi per l'acquisto (iniziale) di un tosaerba
non costituiscono, in linea di principio, spese di manutenzione dell’immobile,
perché alla spesa si contrappone l’acquisto di un bene patrimoniale sotto forma
di tosaerba (sentenza 2C_390/2012 del 7 agosto 2012 consid. 2.3 e dottrina
citata). Si tratta in altre parole di una spesa d’acquisto di beni patrimoniali,
la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34 lett. d LIFD e 33 lett. d
LT.
In ogni caso, il legame
con il reddito imponibile sarebbe difficilmente ravvisabile, se si tiene conto
del fatto che il solo reddito dichiarato in relazione al mapp. n. 97 proviene
da un contratto di deposito, relativo a “tre soste coperte e chiuse su tre
lati, due garage chiusi, via di accesso e prato antistante le soste”, per
alcuni mesi del 2021.
3.4
Anche nel merito, quindi,
l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve
essere confermata.
4.
Il ricorso è
dichiarato irricevibile siccome intempestivo.
La tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.‑
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.‑
per un totale di fr. 600.‑
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizi Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: