80.2022.229
Procedura: reclamo, decisione, motivazione, diritto di essere sentito, annullamento e rinvio degli atti all’autorità di tassazione
16 settembre 2024Italiano14 min
sotto la Rubrica B “Beni non soggetti all’imposta preventiva”, figurava “sostanza
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.229
80.2022.230
Lugano
16 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 agosto 2022 contro la decisione del 27 luglio 2022 in materia di IC e IFD
2015.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, industriale, ha
esercitato diverse funzioni nella società anonima __________, prima di
diventarne presidente con firma individuale nel 1996, ruolo che ha ricoperto
fino alla sua morte avvenuta nel febbraio 2023.
La moglie, RI 2, è
casalinga.
Nel periodo fiscale 2015,
i coniugi __________ erano domiciliati a __________.
b.
Il 15 marzo 2017 (stampata
l’8.03.2017 alle 15:56), la __________ ‑ che rappresentava i
coniugi __________ ‑ introduceva una prima Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2015 a nome e per conto dei contribuenti, esponendo ‑ per
quanto qui d’interesse ‑ fr. 9.‑ quali reddito della
sostanza mobiliare (titoli e capitali) e fr. 1'353'238.‑ quale
sostanza mobiliare (titoli e capitali al 31.12.2015). Il Modulo non era firmato
dai contribuenti, bensì per procura (“p.p.”) dalla fiduciaria.
Nell’Elenco dei titoli,
sotto la Rubrica B “Beni non soggetti all’imposta preventiva”, figurava “sostanza
da quantificare in sede di autodenuncia”, il cui valore imponibile era di
fr. 1.‑ (stato al 31.12.2015) e per il cui reddito lordo non era
compilata la casella di riferimento.
I contribuenti non
richiedevano alcun rimborso dell’imposta preventiva.
c.
Neanche un mese dopo, il
10 aprile 2017 rientrava presso l’RS 1 (di seguito: UT) una nuova Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2015, firmata personalmente dal contribuente il 24 marzo 2017
(stampata il 23.03.2017 alle 18:51). Sempre per quanto qui d’interesse, i
contribuenti dichiaravano fr. 1’609.‑ quali redditi da sostanza
mobiliare e fr. 1'353'239.‑ quali titoli e capitali (stato al
31.12.2015). Quali altri redditi della sostanza mobiliare erano stati esposti “vantaggi
da partecipazioni societarie da quantificare” in ragione di fr. 1'000.‑.
Nell’Elenco dei titoli,
questa volta sotto la Rubrica A “Beni soggetti all’imposta preventiva”, figurava
“sostanza da quantificare in sede di autodenuncia”, il cui valore
imponibile era di fr. 1.‑ (stato al 31.12.2015) e per il cui reddito
lordo non era compilata la casella di riferimento.
Il Modulo 8
(“Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”) riportava la
partecipazione in __________ e società controllate da quantificare in
particolare __________” il cui valore fiscale era di fr. 1.‑
(stato al 31.12.2015) e il reddito lordo, come già anticipato, di
fr. 1'000.‑.
I contribuenti non
richiedevano alcun rimborso dell’imposta preventiva.
d.
L’11
aprile 2017, dopo aver effettuato una verifica fiscale presso la __________,
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) notificava
alla rappresentante, la RA 1, il conteggio delle prestazioni valutabili in
denaro, royalties passive non riconosciute e spese di natura privata
concesse dalla società nel corso degli esercizi dal 2011 al 2015. In
particolare, per l’esercizio 2015, l’AFC aveva accertato una prestazione
imponibile pari a fr. 98'160.‑, cui si applicava l’imposta
preventiva del 35%. Nel suo scritto, l’AFC, oltre a sottolineare che “in
virtù dell’art. 14 cpv. 1 LIP, l’imposta preventiva d[oveva] essere addossata
ai beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro”, richiedeva alla
società il pagamento dell’imposta preventiva entro trenta giorni.
L’AFC specificava altresì
che avrebbe informato del conteggio l’amministrazione cantonale competente in
materia di IFD, “al più tardi non appena [avesse] ricevuto il versamento
dell’imposta preventiva”.
e.
I coniugi __________
firmavano una nuova Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2015 nell’ottobre 2017. Il
Modulo 1, comprensivo degli allegati, “rientra[va]” presso l’UT il 10
novembre 2017 (v. prima pagina in basso). La lettera d’accompagnamento
evidenziava che la dichiarazione 2015 era stata “completata in seguito
all’autodenuncia presentata nel 2016 e al verbale di audizione del 22 agosto
2017”.
Per quanto qui d’interesse,
i contribuenti dichiaravano redditi da titoli e capitali pari a
fr. 72'820.‑ e, per la sostanza, esponevano titoli e capitali in
ragione di fr. 21'206'347.‑ (stato al 31.12.2015).
Dall’Elenco dei titoli ed
in particolare dal Modulo 8, si evince che il contribuente aveva beneficiato di
una prestazione valutabile in denaro da parte della __________ di
fr. 98'160.‑ e che tale reddito veniva dichiarato tra le
partecipazioni i cui redditi erano soggetti all’imposta preventiva.
I contribuenti chiedevano
il rimborso dell’imposta preventiva complessiva in ragione di
fr. 37'144.80.
B. Con decisione dell’11
giugno 2020, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2015, nella
quale commisurava il reddito da titoli e capitali in fr. 112'084.‑ e
gli altri redditi della sostanza mobiliare in fr. 8'800.‑. A motivo,
l’autorità di tassazione adduceva rispettivamente “valori rettificati in
base agli importi effettivi” e “aggiunta di vantaggi goduti in ambito
societario”.
Per la determinazione
della sostanza, l’UT aveva aggiunto fr. 19'853'109.‑ a quanto
dichiarato quali titoli e capitali, argomentando che i “valori [erano stati]
rettificati in base agli importi effettivi”, e fr. 500'000.‑
quali altri elementi della sostanza mobiliare, con la motivazione “situazione
al 31.12.2015 o a fine imponibilità”.
Di conseguenza, il reddito
imponibile era di fr. 661'800.‑ per l’IC (fr. 873'400.‑
determinanti per l’aliquota) e di fr. 685'900.‑ per l’IFD
(determinanti per l’aliquota: fr. 878'800.‑). Per la sola imposta
cantonale, la sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 19'294'000.‑
(determinanti per l’aliquota: fr. 23'144'000.‑). L’imposta dovuta ammontava
a fr. 157'145.45 per l’IC e a fr. 78'678.90 per l’IFD.
A titolo di rimborso
dell’imposta preventiva, l’UT riconosceva unicamente fr. 2'788.80,
respingendo la “istanza di rimborso […] in tutto o in parte”.
C. Il 25 giugno 2020, la
RA 1 presentava reclamo contro la suddetta decisione, lamentando sia il mancato
riconoscimento del rimborso dell’imposta preventiva in ragione di
fr. 34'356.‑ sia “l’assoggettamento all’imposta sui redditi dei
vantaggi per CHF 8'800 malgrado [fossero] già stati ripresi nell’importo
di CHF 98'160”.
A mente della
rappresentante, da un lato, la motivazione “istanza di rimborso respinta in
tutto o in parte” non era sufficientemente comprensibile per i contribuenti
che pertanto chiedevano delle delucidazioni in merito.
D’altro canto, la RA 1
riteneva che il criterio della spontaneità secondo il nuovo diritto in vigore
dal 1° gennaio 2019, comunque applicabile alla fattispecie, così come i
requisiti formali e temporali per richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta
preventiva, fossero adempiuti.
Infine, la rappresentante
sottolineava che l’importo di fr. 8'800.‑ accertato dall’UT era già
contemplato nell’importo riferito alla prestazione valutabile in denaro:
tassarlo avrebbe comportato riprendere due volte il medesimo reddito.
D. Il 27 luglio 2022,
l’UT respingeva integralmente il reclamo contro le decisioni di tassazione
IC/IFD 2015 e negava l’ulteriore richiesta di rimborso dell’imposta preventiva
con la seguente motivazione:
i contribuenti, per il tramite del loro
rappresentante, contestano il mancato rimborso dell’imposta preventiva
trattenuta sulle prestazioni valutabili in denaro concesse dalla società __________.
Le
prestazioni valutabili in denaro (quantificate in CHF 98'160.‑)
imposte ai contribuenti si riferiscono a royalties passive non riconosciute e
spese di natura privata e sono state riscontrate a seguito di un controllo
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni terminato in data 11 aprile
2017.
Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LIP, “chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non
dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta
preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso
dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito”.
Secondo
la giurisprudenza, affinché un reddito possa essere considerato “dichiarato”
(in tempo utile) ai sensi dell’art. 23, cpv. 1 LIP, è necessario in particolare
che la dichiarazione sia spontanea ossia che derivi da un’iniziativa del
contribuente stesso e non sia la conseguenza di un intervento dell’autorità
fiscale (sentenza del tribunale federale 2C_1052/2019 18 maggio 2020).
È
unicamente dopo la determinazione delle prestazioni valutabili in denaro da
parte dell’AFC che i contribuenti hanno provveduto a dichiarare questi redditi,
con la riconsegna della dichiarazione fiscale 2015, avvenuta il 10 novembre
2017.
Le
condizioni esposte nell’art. 23, cpv. 1 LIP non sono quindi adempiute, si
procede quindi a verificare se i redditi non siano stati dichiarati per
negligenza (art. 23, cpv. 2).
I contribuenti detengono, in maniera indiretta, la
totalità delle azioni __________. Il signor RI 1, oltre ad essere un dipendente
della SA, risulta esserne anche il presidente.
Considerato
quanto sopra esposto e il fatto che le prestazioni valutabili in denaro a
favore dei contribuenti si riferiscono a royalties passive non riconosciute e a
spese di natura privata, è possibile affermare che, già nel 2015, i
contribuenti fossero a conoscenza di queste prestazioni a loro favore poiché ne
hanno deciso la concessione e ne hanno beneficiato (sentenza 2C_792/2021 del
tribunale federale del 14 marzo 2022).
L’UT concedeva il rimborso
dell’imposta preventiva unicamente in ragione di fr. 2'788.80, come in
prima istanza.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati
dalla RA 1, si aggravano contro il mancato riconoscimento del rimborso
dell’imposta preventiva e chiedono che l’imposta preventiva pari a
fr. 34'356.‑ sia rimborsata e che l’aggiunta di vantaggi per
fr. 8'800.‑ sia annullata.
Il rimborso dovrebbe essere
riconosciuto perché, “anche se in tre fasi successive, prima che l’autorità
fiscale di prime cure si chinasse sull’incarto, i ricorrenti hanno completato
la dichiarazione inizialmente prevista e sicuramente” con le dichiarazioni
presentate rispettivamente il 24.3.2017 e nell’ottobre 2017. La necessità di
procedere con due correzioni successive sarebbe “stata unicamente imposta
dalla scadenza della presentazione della dichiarazione fiscale 2015 prevista
per il 28.2.2017, altrimenti non vi sarebbe stata necessità di dover completare
con due modifiche successive quanto inizialmente dichiarato”.
I ricorrenti lamentano
altresì il mancato esame da parte dell’UT “degli elementi a sostegno
dell’applicazione dell’art. 23 cpv. 2 LIP”. L’autorità fiscale non avrebbe
interpretato correttamente quest’ultima disposizione “per due motivi
principali”. Da un lato, perché avrebbe valutato la spontaneità dell’agire
dei contribuenti, che tuttavia sarebbe una condizione che non trova più alcuna
traccia né nel testo di legge né nella Circolare AFC n. 48 e, dall’altro,
perché “i motivi che hanno spinto i qui ricorrenti a dichiarare nella
propria dichiarazione fiscale 2015 i redditi in questione, sono assolutamente
irrilevanti”.
Oltre alla procedura di
verifica da parte dell’AFC, per i periodi fiscali dal 2006 al 2015 i ricorrenti
avevano presentato anche un’autodenuncia sia per la persona giuridica sia per
loro stessi, quest’ultima decisa dall’Ufficio procedure speciali il 25 giugno
2018. In questo ambito, “a seguito degli approfondimenti del caso
dell’Ufficio procedure speciali non sono stat[e] riscontrate (e sanzionate)
irregolarità particolari che potessero ad esempio sfociare in un tentativo di
sottrazione di imposta”. A loro avviso, pertanto, “necessariamente la
mancata dichiarazione (se di mancata dichiarazione dei redditi colpiti da IP si
vuole parlare) è logicamente da attribuirsi a un comportamento negligente dei
ricorrenti”.
Secondo gli insorgenti, la
prima “errata dichiarazione 2015” sarebbe stata “causata dalla
pressione temporale del momento e dal fatto che la competenza fosse suddivisa
tra i vari consulenti”.
Ma sarebbe “soltanto
nell’ottobre 2017 […] a conoscenza e dopo pagamento dell’IP conseguente
all’ispezione AFC che i redditi e la relativa sostanza sono stati potuti essere
dichiarati correttamente e completamente”.
Infine, per quanto attiene
alla ripresa di vantaggi in ragione di fr. 8'800.‑ da parte dell’UT,
i ricorrenti sostengono che tale importo sia già contemplato nell’importo della
prestazione imponibile accertata dall’AFC per il periodo fiscale 2015, riferito
anche a “spese di natura privata” e pertanto ne richiedono lo stralcio.
Diritto
1. Per
quanto riguarda il calcolo dell’imposta cantonale sul reddito e dell’imposta
federale diretta 2015, i ricorrenti lamentano l’aggiunta da parte dell’autorità
di tassazione di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di
fr. 8'800.‑, richiedendone lo stralcio, e la mancata motivazione dell’aggiunta
di tale fattore nell’ambito della decisione impugnata.
Considerandi
2.
2.1.
La procedura di tassazione
attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la
decisione di tassazione. Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di
tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135
cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208
cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua
violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a,
p. 138; 118 Ia 17 consid. 1a, p. 18; 104 consid. c, p. 109 con relativi
riferimenti).
2.2
L’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2; 112 Ia 109 consid. b e rimandi; 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1 consid.
3a; 107 Ia 248 consid. 3a; 105 Ib 248 consid. 2a, p. 249; 101 Ia 3; CDT, decisione
n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I,
n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
2.3
La
motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è nelle condizioni
di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in:
RtiD I-2004 n.19t).
3.
3.1.
Nel caso di specie, l’autorità
di tassazione ha aggiunto ai proventi dichiarati, fra l’altro, l’importo di fr. 8'800.‑,
con la motivazione “vantaggi goduti in ambito societario”.
Nonostante l’esplicita
censura contenuta nel reclamo contro le decisioni di tassazione, l’autorità
preposta non si è minimamente pronunciata sulla ripresa dei vantaggi privati in
ragione di fr. 8'800.‑.
Appare
evidente che la motivazione della decisione impugnata non rispetta le esigenze
della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito.
3.2
La
Camera di diritto tributario ha assegnato all’autorità di tassazione un termine
di 10 giorni per prendere posizione in merito al ricorso.
L’UT
non ha presentato ulteriori osservazioni, “limitandosi a richiamare quanto
scritto nelle motivazioni della decisione contestata [e] confermandosi nelle
conclusioni ivi contenute”.
Ciò non permette quindi di
sanare il vizio di cui soffre la decisione impugnata.
D’altra parte, agli atti non
sono reperibili né il dettaglio delle prestazioni valutabili in denaro
accertate dall’AFC e da quest’ultima definite “royalties passive non
riconosciute e spese di natura privata” né le schede contabili relative ai
costi per l’esercizio 2015 della __________. Gli insorgenti sostengono infatti che
l’importo di fr. 8'800.‑ sia già contemplato nell’ammontare della
prestazione valutabile in denaro accertata dall’AFC.
Non è dunque possibile
risalire alla natura di tali “spese di natura privata” né tantomeno alla
loro commisurazione.
Pertanto, su questo
aspetto, la decisione impugnata deve essere annullata. Il ricorso è accolto e
gli atti devono essere ritornati all’UT perché emetta una decisione chiara e
motivata.
4.
Di
conseguenza, il ricorso è accolto.
La
decisione dopo reclamo IC/IFD 2015 notificata il 27 luglio 2022 è annullata. Gli
atti sono ritornati all’RS 1 perché abbia a pronunciarsi sia sulla natura sia
sulla commisurazione degli “altri redditi della sostanza mobiliare”.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli articoli 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dopo reclamo IC/IFD 2015 notificata il 27 luglio 2022
è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1 perché notifichi ai ricorrenti
una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizi Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: