80.2022.23
Imposta sugli utili immobiliari: costi di investimento, lavori per rimettere a nuovo una casa appena acquistata per rivenderla, solo manutenzione
4 aprile 2022Italiano18 min
data 05.10.2020, __________ ha venduto a RI 1 la part. n. __________ di Bellinzona__________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.23
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 gennaio 2022 contro la decisione del 27 dicembre 2021 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. Con contratto di
compravendita immobiliare del 10.08.2020, iscritto al registro fondiario in
data 05.10.2020, __________ ha venduto a RI 1 la part. n. __________ di Bellinzona__________
al prezzo di fr. 140'000.–. Successivamente, con contratto di compravendita
immobiliare del 27.01.2021, iscritto a RF il 19.02.2021, RI 1 ha venduto
l’immobile a __________ al prezzo di fr. 540'000.–. Il contratto prevedeva che
il trapasso del possesso sarebbe avvenuto al più tardi entro il 31.03.2021, “con
la consegna all’acquirente della tacitazione di tutti gli artigiani e del
permesso di abitabilità per l’abitazione acquistata”.
B. Nella sua
dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari la venditrice ha fatto
valere, oltre al valore di acquisto di fr. 140'000.–, anche costi di
costruzione e di miglioria per fr. 291'044.90 e costi di acquisto di fr.
3'360.55. Ne risultavano un utile imponibile di fr. 105'594.55 e un’imposta
dovuta di fr. 32'734.30.
In data 7.09.2021,
l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona (in seguito: l’UT) ha
indirizzato alla contribuente una richiesta di documenti, da far pervenire
entro il 17.09.2021, in merito ai costi di costruzione e di miglioria fatti
valere. L’autorità fiscale rilevava che in molti casi alle fatture allegate non
erano stati uniti gli avvisi di addebito bancario; indicava inoltre l’esistenza
di fatture reclamate in doppio e attirava l’attenzione della contribuente sulla
Circolare n. 7 della Divisione delle contribuzioni, che delimita le spese di
manutenzione da quelle di miglioria.
In data 16.09.2021, il patrocinatore
della contribuente, avv. __________, ha chiesto una proroga fino al 30.09.2021.
Non ha tuttavia risposto alla richiesta di documentazione ricevuta.
C. Con decisione del
26.10.2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione dell’imposta sugli utili
immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr. 396'639.– e l’imposta
dovuta in fr. 122'958.10. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità di
tassazione aveva negato la deduzione dei costi di costruzione e di miglioria, argomentando
che la contribuente non aveva dato seguito alla richiesta di produrre la
documentazione a comprova dei costi di miglioria sostenuti, conformemente alla
ripartizione dell’onere della prova.
D. Con reclamo del
25.11.2021, la contribuente ha contestato la decisione di tassazione, lamentando
il fatto che, quale valore d’investimento deducibile, fossero stati considerati
solo il prezzo di acquisto del bene immobile e le spese di acquisto, ma non i lavori
di miglioria, “che hanno consentito di ottenere l’importo del prezzo pagato
dall’acquirente e che hanno comportato importanti spese a carico della
reclamante”. Il rappresentante della contribuente precisava di non aver mai
ricevuto la risposta alla richiesta di proroga del termine per presentare la
documentazione. Concludeva chiedendo di accogliere la deduzione dei costi di
costruzione e miglioria, ridotti lievemente, per un totale di fr. 274’4478.39
(sic), dai quali risultava un’utile imponibile di fr. 122'160.60 e un’imposta
a carico della contribuente di fr. 37'869.80. Inoltre, allegava i
giustificativi per i costi di costruzione e di miglioria.
E. Con decisione del
27.12.2021, l’UT ha respinto il reclamo della contribuente. In primo luogo, ha ribadito
quanto già indicato nella lettera indirizzata alla contribuente il 7.9.2021, in
merito ai giustificativi di pagamento delle fatture. Gli ordini di pagamento
prodotti non avevano cioè “alcun valore, potendo in qualsiasi momento essere
annullati”. Per quanto attiene ai pagamenti effettuati a contanti allo
sportello postale, aveva chiesto di “esibire la provenienza del controvalore,
esibendo l’avviso di prelevamento dei conti bancari e/o postali”, ma la
reclamante non aveva dato seguito alla richiesta. L’autorità concludeva che
quanto precede impediva di accertare correttamente il pagamento delle fatture,
“a prescindere che i lavori effettuati siano poi da concedere quali lavori di
manutenzione o di miglioria”.
Nel merito degli
interventi edilizi, escludeva tuttavia che vi fossero spese di miglioria fra
quelle fatte valere dalla reclamante, tenendo conto di quanto previsto dalla
Circolare n. 7 della Divisione delle contribuzioni. A tale riguardo, faceva
riferimento alla domanda di costruzione presentata all’autorità comunale e alla
licenza edilizia rilasciata da quest’ultima, con le seguenti parole:
Ad ogni buon conto, la
reclamante ha depositato in data 21.12.2020 un'articolata domanda di
costruzione per la ristrutturazione della casa unifamiliare nel nucleo di
Bellinzona-__________ __________; il progetto: … “intervento prevede il
risanamento del tetto esistente, la sostituzione delle finestre esistenti con
finestre in PVC alluminio di colore scuro tipo legno, la posa di un nuovo
impianto di riscaldamento quale pompa di calore aria acqua, la sostituzione
delle persiane di colore tipico tradizionale del nucleo. L'intervento prevede
anche il risanamento completo dei servizi esistenti nonché la posa della nuova
pavimentazione in piastrelle"... Ne è seguita la decisione di rilascio
della licenza edilizia (n. 20.0996) in data 25.01.2021 dalle competenti
Autorità avente per oggetto e destinazione: ristrutturazione casa unifamiliare,
sostituzione serramenti e persiane, posa nuova termopompa aria/acqua
(risoluzione municipale 14690 20.01.2021). La licenza edilizia è concessa come
ai piani presentati; gli stessi esaminati dallo scrivente Ufficio, non indicano
alcuna ricomposizione dei locali esistenti, tutto rimane come prima.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione di reclamo dell’UT. La censura verte nuovamente sulla qualificazione
dei costi di costruzione e miglioria sostenuti dalla contribuente, per i quali
l’UT non ha concesso la deduzione. La ricorrente sostiene che la semplice differenza
tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto “dimostra ampiamente che le
spese sostenute dalla ricorrente hanno aumentato in misura considerevole il
valore dell’immobile”. Si tratterebbe di “interventi importanti per i quali si
è resa necessaria la richiesta di una licenza edilizia”. L’insorgente
sottolinea inoltre di non aver dedotto i costi litigiosi nell’ambito del
calcolo dell’imposta sul reddito. Chiede dunque che la decisione su reclamo
27.12.2021 dell’UT sia riformata “nel senso che sono considerati i costi di
costruzione e di miglioria di fr. 274'478.39”.
G. Nelle
sue osservazioni del 27.01.2022, l’UT propone di respingere il ricorso.
Ribadisce dapprima che la ricorrente non ha presentato i giustificativi di
pagamento richiesti, nonostante la precisa indicazione ricevuta. Lamenta
inoltre il fatto che la contribuente non abbia distinto fra i costi sostenuti
quelli che a suo avviso sarebbero di miglioria. In base alle indicazioni
ricavate dalla domanda di costruzione e dalla licenza edilizia, tuttavia, conclude
che “non è mai stata messa in dubbio l’abitabilità e/o agibilità” dell’immobile
alienato e riprende i singoli interventi effettuati, considerati tutti
manutenzione:
-
Risanamento del tetto esistente
-
Sostituzione delle finestre
esistenti
-
Posa di un nuovo impianto di
riscaldamento (di cui esiste pure la fattura per lo smontaggio e smaltimento di
quello vecchio)
-
Sostituzione delle persiane
-
L’intervento prevede anche il
risanamento completo dei servizi esistenti nonché la posa della nuova
pavimentazione in piastrelle
-
La domanda di costruzione è pure
completa di piani consecutivi indicanti le demolizioni (che non vi sono state)
ed eventuali modifiche strutturali (che non vi sono state).
Per
quanto concerne il sostanziale aumento di prezzo, secondo l’UT non implica che
i costi in esame debbano essere considerati quali costi di miglioria. A suo
avviso, “il valore venale e/o di mercato mediamente è di almeno 2.5 volte
maggiore al valore di stima ufficiale, nel caso in esame il valore
dell’immobile al momento dell’acquisto avrebbe potuto attestarti ad almeno fr.
320'000.–.”
Diritto
1. 1.1.
L’imposta sugli utili
immobiliari ha come oggetto i guadagni ottenuti dal trasferimento di proprietà
di immobili o parti di esso, secondo il dettato dell’art. 123 LT.
Questo tributo rientra nella categoria delle imposte sul reddito, in
particolare è classificato quale imposta speciale poiché colpisce solo una
parte del reddito della persona assoggettata: gravando sull'immobile
trasferito, per il calcolo di questa imposta non entra in considerazione la
complessiva capacità contributiva del contribuente ed il tributo in esame si
configura conseguentemente come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
1.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento, dove quest'ultimo si ottiene sommando il valore di acquisto ed i
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT). Si configura una situazione
particolare laddove l'alienante sia stato proprietario dell'immobile per più di
venti anni; in tal caso, l’art. 129 cpv. 2 LT illustra che egli può chiedere
che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà
valga quale valore di investimento fino a tale data.
Considerandi
2.
Sono sostanzialmente
due le ragioni addotte dall’autorità fiscale per negare la deduzione delle
spese litigiose. In primo luogo, vi sarebbero diverse fatture non accompagnate
dai giustificativi a comprova dell’avvenuto pagamento. In secondo luogo, tutti
i costi fatti valere sarebbero qualificabili come spese di manutenzione, come
tali non deducibili nell’ambito del calcolo dell’imposta sugli utili
immobiliari.
3.
3.1.
Secondo l’art. 134 cpv. 1
LT, sono considerati costi di investimento:
·
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di
iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a
un mediatore;
·
i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i
costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le
tasse di allacciamento;
·
le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri
fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per
liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del
precedente acquisto.
3.2
Per quanto attiene, in
particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la loro computabilità
presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che
abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di diritto.
È peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un
incremento di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato
all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente
all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata).
3.3
Non possono invece essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella
determinazione del reddito o dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria
(art. 134 cpv. 2 LT).
La legge tributaria
prevede la deduzione dai proventi della sostanza immobiliare privata delle
spese di manutenzione, delle spese di riattazione di immobili di nuova
acquisizione, dei premi di assicurazione e delle spese di amministrazione da
parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT). Per costante giurisprudenza sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (p. es. RDAT II-1992 p. 207; RDAT II-1993 p. 390). Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non sono invece deducibili le “spese di
acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali” (art. 33 lett. d
LT).
3.4
Per quanto concerne l’onere della prova, in ambito fiscale vale effettivamente
il principio in base al quale l'autorità deve sostanziare l'esistenza di
elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario devono essere
dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158).
4.
4.1.
Per quanto concerne la
prima questione sollevata dall’autorità di tassazione, una prova giuridicamente
sufficiente delle spese sostenute presuppone la produzione di fatture quietanzate
o di altre prove dell’avvenuto pagamento. Una fattura senza quietanza non
comprova l’avvenuto pagamento (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ed., Zurigo 2021, § 221, n. 20,
p. 2196; v. anche Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,
Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, n. § 10, n. 145, p.
385).
4.2
Nel
caso in disamina, già con lettera del 7.09.2021 il fisco aveva richiesto a RI 1
le seguenti informazioni:
§ Ove non fossero stato allegate le ricevute di
pagamento, completare le fatture con i rispettivi avvisi di addebito bancario.
(in ogni caso l’avviso di accredito dello spettabile __________, non può
sostituirsi all’ordine di pagamento del contribuente e/o ricevuta di pagamento
e/o avviso di addebito).
§
Ove il pagamento sia avvenuto in
contanti allo sportello della Posta, giustificativo del conto bancario e/o
postale dell’avvenuto prelevamento in contanti.
§
Inoltre siamo persuasi che vi
siano delle fatture reclamate in doppio, vi preghiamo di verificare; in questo
caso allestire una nuova distinta rettificata.
§
Vi chiediamo pure di voler
osservare le disposizioni emanate dalla Divisione delle contribuzioni ed in
particolare la circolare n. 7, al fine di evitare di richiedere quali costi di
miglioria, quei costi che sono puramente di manutenzione.
Ricevuta la lettera in
questione, la ricorrente ha chiesto una proroga “almeno fino al 30.09.2021”.
Non risulta che l’Ufficio di tassazione si sia pronunciato sulla domanda di
proroga. In ogni caso, neppure entro il 30.09.2021 l’insorgente ha dato seguito
alla richiesta dell’UT.
Nella decisione impugnata,
l’autorità fiscale ribadisce che “gli ordini di pagamento non hanno alcun
valore, potendo in qualsiasi momento essere annullati”.
4.3
Una parte delle fatture
prodotte sono accompagnate effettivamente da ordini di pagamento indirizzati
alla Banca__________ di __________ e alla __________, dove la ricorrente ha dei
conti. Come indicato dall’autorità fiscale, l’ordine di pagamento in sé non
comprova in alcun modo che il pagamento sia intervenuto. La decisione
dell’Ufficio di tassazione, di negare la deduzione dei costi non comprovati, è
ineccepibile.
Per altre fatture la
ricorrente ha prodotto l’avviso di accredito del conto dell’impresa che ha intrapreso
i lavori, invece dell’avviso di addebito del conto della contribuente. La
società che ha beneficiato dei pagamenti è la __________ di __________, di cui __________,
marito della ricorrente, è stato amministratore unico ino al 20.05.2019, quando
amministratrice unica è diventata la stessa RI 1. In questo caso, in sé la
prova dell’avvenuto accredito è adempiuta. Si deve supporre che vi sia stato
anche il corrispondente addebito. Ciò che sembra interessare all’autorità
fiscale è tuttavia la provenienza dei capitali impiegati dall’insorgente. Lo
dimostra il fatto che, nella lettera del 7.09.2021, l’Ufficio di tassazione ha
chiesto alla contribuente il “giustificativo del conto bancario e/o postale
dell’avvenuto prelevamento in contanti”, in relazione ai pagamenti avvenuti
“in contanti allo sportello della Posta”.
Ora, la ricevuta postale
del pagamento dovrebbe provare in modo sufficiente l’avvenuto pagamento delle
opere eseguite. La richiesta di verificare l’addebito del conto della
ricorrente appare, in questa prospettiva, eccessiva.
La domanda rivolta alla
contribuente dal fisco potrebbe tuttavia essere giustificata dalla necessità di
verificare la sua disponibilità finanziaria. Non è escluso cioè che l’autorità
voglia accertare la provenienza dei capitali serviti a finanziare gli
interventi litigiosi, alla luce della situazione patrimoniale della
contribuente. In tal caso, tuttavia, l’accertamento dovrebbe essere intrapreso
nell’ambito della procedura di tassazione relativa all’imposta sul reddito e
sulla sostanza.
4.4
La questione non necessita
tuttavia di essere approfondita in questa sede. La decisione impugnata propone
infatti una ulteriore motivazione.
5.
5.1.
Come già rilevato,
l’Ufficio di tassazione ha ritenuto che, indipendentemente dalla prova
dell’avvenuto pagamento delle spese fatte valere dalla ricorrente, le stesse
non erano comunque deducibili, trattandosi esclusivamente di spese di
manutenzione. Di diverso avviso l’insorgente, secondo cui la stessa rilevante
differenza fra quanto da lei pagato per acquistare l’immobile e quanto ricavato
per rivenderlo dimostrerebbe che gli interventi edilizi ne avevano incrementato
il valore.
5.2
In una sentenza dell’11
febbraio 2015 (2C_674/2014 e 2C_675/2014), il Tribunale federale si è
confrontato con un ricorso, interposto dall’amministrazione fiscale del Canton
Vallese contro una sentenza della Commissione di ricorso in materia fiscale
dello stesso Cantone. I contribuenti avevano venduto un appartamento, dopo aver
rifatto la cucina, i bagni, i pavimenti e dopo aver ritinteggiato le pareti.
L’autorità fiscale aveva negato la deduzione delle spese sostenute, che aveva
qualificato manutenzione. La Commissione di ricorso, tuttavia, aveva accolto il
ricorso dei venditori, sostenendo che gli interventi effettuati prima della
vendita avevano “rimesso a nuovo” l’appartamento e ne avevano facilitato la
vendita. Il fisco cantonale aveva allora adito la Suprema Corte, che come detto
ha accolto il ricorso e annullato la decisione della Commissione di ricorso
cantonale.
Il Tribunale federale ha
ricordato che la deduzione delle spese sostenute dipende dal fatto che siano
servite alla manutenzione o a incrementare il valore dell’immobile e non dal
fatto che lo abbiano “rimesso a nuovo” o ne abbiano favorito la vendita. Quando
si tratta della sostituzione di cucine, bagni e pavimenti, in particolare, si deve
verificare se le nuove installazioni hanno un valore o uno standard qualitativo
superiore rispetto a quello precedente. In tal caso, potrebbe essere
giustificata una deduzione parziale dei costi. L’Alta Corte ha allora rinviato
gli atti al fisco cantonale, perché procedesse al confronto del valore e della
qualità delle installazioni esistenti rispetto a quelle nuove.
5.3
Nel caso in esame, dalle
sole fatture prodotte dalla ricorrente non è possibile verificare se gli
interventi effettuati abbiano apportato un incremento di valore all’immobile
venduto. Manca infatti ogni descrizione delle installazioni sostitutive e ogni
elemento che permetta una comparazione del valore e della qualità con le
installazioni precedenti. Per i pavimenti, per esempio, vi è solo una fattura
della già citata __________ SA per la “fornitura piastrelle di rivestimento”
per fr. 10'002.10. Analogamente, per i sanitari vi è una fattura della __________
SA per “fornitura apparecchi sanitari bagno e cucina” per fr. 8'002.11; per la
cucina, una fattura della __________ SA per “fornitura mobili componibili
cucina” per fr. 10'001.02.
Va ricordato, in questo
contesto, che, nella lettera di richiesta documentazione del 7.09.2021,
l’Ufficio di tassazione aveva chiesto alla contribuente anche “di voler
osservare le disposizioni emanate dalla Divisione delle contribuzioni ed in
particolare la circolare n. 7, al fine di evitare di richiedere quali costi di
miglioria, quei costi che sono puramente di manutenzione”. Nonostante la
formulazione poco precisa, si deve ritenere che l’autorità fiscale abbia voluto
attirare l’attenzione della contribuente sul fatto che la Circolare n. 7
prevede, per determinati interventi, una separazione fra una quota considerata
miglioria e una considerata manutenzione. La ricorrente avrebbe allora potuto
comprovare l’esistenza di eventuali installazioni di valore superiore. Tuttavia,
dapprima non ha risposto alla lettera in questione e, in seguito, ha
ripresentato le stesse fatture, espungendone solo alcune doppie.
Per altre opere intraprese
sull’immobile venduto, la questione di un’eventuale componente di miglioria non
si pone neppure. Si pensi alle finestre: se sono sostituite con altre della
stessa qualità, si tratta di manutenzione; se le nuove sono migliori dal
profilo isolante, sono comunque deducibili dal reddito imponibile, quali
investimenti per il risparmio energetico (cfr. Circolare n. 7, distinta
allegata).
5.4
Come già rilevato, sia nel
reclamo sia nel ricorso, la contribuente si limita a sostenere che tutti i
costi sostenuti sarebbero di miglioria, per il fatto che le hanno consentito di
rivendere l’immobile a un prezzo nettamente superiore rispetto a quello pagato
per acquistarlo e perché ha ottenuto una licenza edilizia.
Come sottolineato anche
nella sentenza del Tribunale federale precedentemente citata, il fatto in sé
che l’immobile sia stato “rimesso a nuovo” prima della vendita non implica che
abbia beneficiato di migliorie.
Del resto, l’art. 21 cpv.
2.
LT menziona espressamente, fra le spese deducibili dal reddito della sostanza
privata, le “spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione” (v. anche
l’art. 9 cpv. 3 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). Questa
modifica della legge è stata adottata proprio per abrogare la cosiddetta
“prassi Dumont”, che era fondata sulla giurisprudenza del Tribunale federale e
che vietava all’acquirente di un immobile di dedurre le spese di manutenzione
del proprio immobile nei cinque anni successivi l’acquisizione se dette spese
erano sostenute per un immobile la cui manutenzione è stata trascurata dall’ex
proprietario. Secondo l’Alta Corte, le spese di manutenzione assunte poco dopo
l’acquisizione dell’immobile erano qualificate come spese legate all’acquisto che
aumentano il valore che l’immobile aveva al momento dell’acquisizione. Con
l’abrogazione della prassi Dumont, tutte le spese affrontate per riattare un
immobile, anche poco dopo l’acquisto, sono deducibili quali spese di
manutenzione (cfr. Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del
Consiglio nazionale del 3 settembre 2007 sull’iniziativa parlamentare Philipp
Müller per la limitazione della prassi Dumont, FF 2007 7201).
5.5
La decisione impugnata,
con cui l’autorità di tassazione, basandosi in particolar modo sulla domanda di
costruzione del 21.12.2020 e sulla licenza edilizia del 25.01.2021, ha concluso
che non vi erano spese di miglioria, può essere condivisa, alla luce della poca
documentazione prodotta dalla ricorrente. In virtù della ripartizione
dell’onere della prova, competeva infatti alla ricorrente la prova della natura
di costi di miglioria delle spese sostenute. Ancora con il ricorso, invece, la
contribuente si è limitata a chiedere la deduzione di tutte le spese sostenute,
fondandosi sul confronto fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita
dell’immobile.
6.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali, già anticipate, sono a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: