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Decisione

80.2022.235

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contestazione dell’assoggettamento solo dopo richiamo, diffida e multa

24 gennaio 2023Italiano13 min

illimitato nel Canton Ticino e respingendo la sua richiesta di essere stralciato

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.235

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 8 settembre 2022 contro la decisione del 8 agosto 2022 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. a.

Non avendo RI 1 inoltrato

la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021 entro il termine del 30

aprile 2022, l’RS 1 (di seguito UT) gli ha inviato un richiamo il 16 maggio

2022. In seguito, con decisione del 14 giugno 2022 l’UT ha diffidato il

contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali ed inoltrare la

dichiarazione d’imposta, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una

multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe potuto procedere ad

una tassazione d’ufficio.

In considerazione del

fatto che non aveva dato seguito neppure alla diffida, con decisione del 12

luglio 2022 l’UT ha inflitto al contribuente una multa di fr. 100.- per

violazione degli obblighi procedurali, rinnovando contemporaneamente la diffida

a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni e avvertendola che,

scaduto infruttuosamente anche questo ulteriore termine, l’UT avrebbe proceduto

alla tassazione d’ufficio.

b.

Con scritto del 14 luglio

2022 il contribuente ha chiesto all’UT lo stralcio del proprio nome dal

registro dei contribuenti del Canton Ticino con effetto retroattivo al 1°

gennaio 2016, la restituzione delle imposte federali, cantonali e comunali,

versate a partire dal 1° gennaio 2016 al fisco ticinese, e l’annullamento della

diffida del 14 giugno 2022, con la motivazione che “le imposte sono state

versate nel Canton __________ per la totalità del reddito e della sostanza”.

c.

Con scritto del 25 luglio

2022, l’UT si è rivolto al contribuente, confermando il suo assoggettamento

illimitato nel Canton Ticino e respingendo la sua richiesta di essere stralciato

dal registro fiscale retroattivamente dal 1.1.2016 come pure di ottenere la

restituzione delle imposte per gli anni 2017-2019. L’autorità fiscale ha

rilevato che il contribuente si era trasferito in Ticino il 13 maggio 2017

depositando il proprio atto di origine presso il __________ e che l’ufficio del

controllo abitanti del Comune di __________ lo aveva stralciato. D’altra parte,

non aveva richiesto un permesso di soggiorno, “risultando così di fatto

residente in __________ a __________”. Il 15 giugno 2021 nella sua economia

domestica era poi stato iscritto un convivente non parente.

L’UT ha quindi

sottolineato che “tutte le decisioni di tassazioni emesse 2017-2019 sono

cresciute in giudicato senza che sia stato inoltrato reclamo alcuno e le

relative imposte cantonali e federali sono state per tempo saldate”. Una

lettera, indirizzata dall’autorità di tassazione il 19 febbraio 2021 al

Kantonales Steueramt di __________, con copia al contribuente, nella quale

veniva confermato il domicilio fiscale a partire dal 2017 nel Canton Ticino, era

rimasta senza risposta.

Infine, il fisco ticinese

definiva irrilevante il fatto che il contribuente fosse stato assoggettato a

tassazione nel Canton __________ per l’anno 2017 e che nella relativa decisione

si leggesse che il contribuente era stato imposto illimitatamente nel Canton __________

come da colloquio telefonico con il fiduciario signor __________ della __________.

B. Il 21/22.7.2022 il

contribuente ha interposto reclamo contro la decisione del 12.7.2022, con la

quale l’UT gli aveva inflitto la multa disciplinare di fr. 100.- per mancata

consegna della dichiarazione d’imposta 2021, riproponendo le motivazioni

addotte nella lettera 14.7.2022. Con il reclamo, il contribuente chiedeva la concessione

dell’effetto sospensivo e l’annullamento della multa disciplinare.

C. L’8.8.2022 l’UT ha

respinto il reclamo, ribadendo che l’assoggettamento illimitato del reclamante nel

Canton Ticino “persiste ancora nel 2021”.

L’autorità fiscale ha

ritenuto che il contribuente abbia omesso in modo negligente di consegnare la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021 e gli allegati di cui

questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 14.06.2022. La multa inflittagli

sarebbe pertanto giustificata.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su

reclamo con la quale è stata confermata la multa per violazione di obblighi

procedurali, ribadendo le proprie motivazioni. Chiede anche che sia accertato

che “non ha mai avuto alcun domicilio fiscale nel Cantone Ticino, in

particolare nell’anno 2021”. Contesta che il semplice annuncio del suo

arrivo nel Canton Ticino abbia avuto effetto sul suo assoggettamento alle

imposte cantonali. Il fisco cantonale avrebbe “omesso di considerare dove si

trovi, effettivamente, il centro degli interessi del qui ricorrente, luogo che

determina il domicilio fiscale di una persona fisica”. Il suo domicilio

sarebbe sempre stato a __________, dove è proprietario di un appartamento e in

prossimità del luogo in cui lavora.

E. Con osservazioni

18/21 novembre 2022, l’UT si riconferma nella propria decisione.

Diritto

1. 1.1.

È

bene precisare dapprima che la decisione impugnata concerne unicamente la multa

di fr. 100.-, inflitta al ricorrente per non avere consegnato la dichiarazione

d’imposta 2021.

La Camera di diritto

tributario non può in particolar modo entrare nel merito della richiesta

dell’insorgente di pronunciarsi in merito al suo assoggettamento alle imposte

cantonali a partire dal 2017.

1.2.

L’esistenza nel Canton

Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona

fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una

persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato

alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della

procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza

ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale

sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della

decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta

oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di

evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del

debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che

non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il

contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a

chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare

di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere

soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione

incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio

e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la

sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).

1.3.

Il ricorrente è stato

assoggettato alle imposte cantonali per i periodi fiscali dal 2017 al 2020 e,

fino al periodo fiscale 2019, le relative decisioni sono passate in giudicato.

Ne consegue che l’autorità

fiscale si è pronunciata anche in merito all’assoggettamento soggettivo del

contribuente, per i periodi in questione. Nella misura in cui egli non ha

impugnato le relative decisioni, ha riconosciuto il proprio assoggettamento alle

imposte cantonali.

Alla Camera di diritto

tributario è pertanto precluso l’esame delle censure che si riferiscono ai

presupposti per l’assoggettamento dell’insorgente nei periodi dal 2017 al 2020.

Considerandi

2.

2.1.

La

multa disciplinare è stata inflitta sulla base dell’art. 257 cpv. 1 LT, secondo

cui chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un

obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa

in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)

non consegna la dichiarazione

d’imposta o gli allegati;

b)

non adempie all’obbligo di

fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non

presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è

punito con la multa.

Il

capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

2.2

Secondo

l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione

pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro

che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo

il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in

modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati

prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta

il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta

o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo

termine.

Il

capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal

Consiglio di Stato.

Il

capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i

termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

2.3

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste

nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione

intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire

la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a

collaborare (cfr. Pedroli, Le

norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,

Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.

483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la

scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

2.4

L’art.

266.

cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura

di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo

il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono

applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

3.

3.1.

Nella fattispecie, il

ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione

richiesti dall’autorità di tassazione, ma contesta di essere assoggettato illimitatamente

alle imposte nel Canton Ticino e di dover di conseguenza presentare una

dichiarazione d’imposta, sostenendo che per l’anno fiscale 2021 è stato

assoggettato illimitatamente nel Canton __________.

3.2

L’art. 195 LT prevede che

i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo

le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi

comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei

contribuenti (cpv. 2).

Inoltre, per l’art. 196

LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni

di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Analogamente, la legge

federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili

contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità

competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate

dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di

controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,

per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di

organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

3.3

Nel

registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali

contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la

dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a

ed., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 430 s.).

Secondo

la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto

pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza

che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun

effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n.

2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

3.4

Il

ricorrente è iscritto nel registro dei contribuenti dal 13 maggio 2017, dopo

che egli stesso ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio dal Comune

di __________ (ZH) al Comune di __________.

Solo con la lettera

inviata all’UT il 14 luglio 2022, il contribuente ha chiesto di essere

stralciato dal registro dei contribuenti del Canton Ticino e ha informato

l’autorità di tassazione di essere stato imposto anche nel Canton Zurigo.

Il contribuente, che ha

ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli

obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la

decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se

del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n.

80.2019.353

del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 5a ad

art. 124 LIFD).

Ricevuta la lettera del 14

luglio 2022, sebbene non contenesse un’esplicita richiesta in tal senso, l’UT

avrebbe dovuto adottare una decisione pregiudiziale o incidentale

sull’assoggettamento fiscale, invece di limitarsi a rispondere con delle

“osservazioni”, che si concludevano peraltro con la conferma

dell’assoggettamento nel Canton Ticino anche per il periodo fiscale 2021. Il

contribuente aveva infatti il diritto di contestare il proprio assoggettamento

per quest’ultimo anno e per quello successivo, impugnando eventualmente la

relativa decisione con reclamo e con ricorso.

3.5

Ciò

non toglie che la decisione dell’UT di respingere il suo reclamo contro la

multa per violazione degli obblighi procedurali fosse legittima.

Se intendeva chiedere una

decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, l’insorgente avrebbe dunque

dovuto farlo ancor prima che l’UT gli inviasse i moduli per la presentazione

della dichiarazione d’imposta 2021 o tutt’al più subito dopo averli ricevuti,

senza cioè attendere che gli fossero prima inviati un richiamo e una diffida e

che gli fosse infine inflitta la multa.

Nel momento in cui

l’autorità fiscale ha adottato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del

ricorrente, quest’ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti e come tale

obbligato a presentare una dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021.

Non avendo adempiuto gli obblighi procedurali che gli incombevano, l’UT gli ha

legittimamente inflitto la multa litigiosa.

3.6

La decisione impugnata,

con cui l’autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione

di obblighi procedurali, è pertanto legittima. D’altra parte l’ammontare della

multa (100 franchi) rappresenta l’importo minimo.

4.

Visto l’esito del

ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del

ricorrente.

3. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: