80.2022.235
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contestazione dell’assoggettamento solo dopo richiamo, diffida e multa
24 gennaio 2023Italiano13 min
illimitato nel Canton Ticino e respingendo la sua richiesta di essere stralciato
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.235
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 settembre 2022 contro la decisione del 8 agosto 2022 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. a.
Non avendo RI 1 inoltrato
la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021 entro il termine del 30
aprile 2022, l’RS 1 (di seguito UT) gli ha inviato un richiamo il 16 maggio
2022. In seguito, con decisione del 14 giugno 2022 l’UT ha diffidato il
contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali ed inoltrare la
dichiarazione d’imposta, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una
multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe potuto procedere ad
una tassazione d’ufficio.
In considerazione del
fatto che non aveva dato seguito neppure alla diffida, con decisione del 12
luglio 2022 l’UT ha inflitto al contribuente una multa di fr. 100.- per
violazione degli obblighi procedurali, rinnovando contemporaneamente la diffida
a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni e avvertendola che,
scaduto infruttuosamente anche questo ulteriore termine, l’UT avrebbe proceduto
alla tassazione d’ufficio.
b.
Con scritto del 14 luglio
2022 il contribuente ha chiesto all’UT lo stralcio del proprio nome dal
registro dei contribuenti del Canton Ticino con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2016, la restituzione delle imposte federali, cantonali e comunali,
versate a partire dal 1° gennaio 2016 al fisco ticinese, e l’annullamento della
diffida del 14 giugno 2022, con la motivazione che “le imposte sono state
versate nel Canton __________ per la totalità del reddito e della sostanza”.
c.
Con scritto del 25 luglio
2022, l’UT si è rivolto al contribuente, confermando il suo assoggettamento
illimitato nel Canton Ticino e respingendo la sua richiesta di essere stralciato
dal registro fiscale retroattivamente dal 1.1.2016 come pure di ottenere la
restituzione delle imposte per gli anni 2017-2019. L’autorità fiscale ha
rilevato che il contribuente si era trasferito in Ticino il 13 maggio 2017
depositando il proprio atto di origine presso il __________ e che l’ufficio del
controllo abitanti del Comune di __________ lo aveva stralciato. D’altra parte,
non aveva richiesto un permesso di soggiorno, “risultando così di fatto
residente in __________ a __________”. Il 15 giugno 2021 nella sua economia
domestica era poi stato iscritto un convivente non parente.
L’UT ha quindi
sottolineato che “tutte le decisioni di tassazioni emesse 2017-2019 sono
cresciute in giudicato senza che sia stato inoltrato reclamo alcuno e le
relative imposte cantonali e federali sono state per tempo saldate”. Una
lettera, indirizzata dall’autorità di tassazione il 19 febbraio 2021 al
Kantonales Steueramt di __________, con copia al contribuente, nella quale
veniva confermato il domicilio fiscale a partire dal 2017 nel Canton Ticino, era
rimasta senza risposta.
Infine, il fisco ticinese
definiva irrilevante il fatto che il contribuente fosse stato assoggettato a
tassazione nel Canton __________ per l’anno 2017 e che nella relativa decisione
si leggesse che il contribuente era stato imposto illimitatamente nel Canton __________
come da colloquio telefonico con il fiduciario signor __________ della __________.
B. Il 21/22.7.2022 il
contribuente ha interposto reclamo contro la decisione del 12.7.2022, con la
quale l’UT gli aveva inflitto la multa disciplinare di fr. 100.- per mancata
consegna della dichiarazione d’imposta 2021, riproponendo le motivazioni
addotte nella lettera 14.7.2022. Con il reclamo, il contribuente chiedeva la concessione
dell’effetto sospensivo e l’annullamento della multa disciplinare.
C. L’8.8.2022 l’UT ha
respinto il reclamo, ribadendo che l’assoggettamento illimitato del reclamante nel
Canton Ticino “persiste ancora nel 2021”.
L’autorità fiscale ha
ritenuto che il contribuente abbia omesso in modo negligente di consegnare la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021 e gli allegati di cui
questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 14.06.2022. La multa inflittagli
sarebbe pertanto giustificata.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su
reclamo con la quale è stata confermata la multa per violazione di obblighi
procedurali, ribadendo le proprie motivazioni. Chiede anche che sia accertato
che “non ha mai avuto alcun domicilio fiscale nel Cantone Ticino, in
particolare nell’anno 2021”. Contesta che il semplice annuncio del suo
arrivo nel Canton Ticino abbia avuto effetto sul suo assoggettamento alle
imposte cantonali. Il fisco cantonale avrebbe “omesso di considerare dove si
trovi, effettivamente, il centro degli interessi del qui ricorrente, luogo che
determina il domicilio fiscale di una persona fisica”. Il suo domicilio
sarebbe sempre stato a __________, dove è proprietario di un appartamento e in
prossimità del luogo in cui lavora.
E. Con osservazioni
18/21 novembre 2022, l’UT si riconferma nella propria decisione.
Diritto
1. 1.1.
È
bene precisare dapprima che la decisione impugnata concerne unicamente la multa
di fr. 100.-, inflitta al ricorrente per non avere consegnato la dichiarazione
d’imposta 2021.
La Camera di diritto
tributario non può in particolar modo entrare nel merito della richiesta
dell’insorgente di pronunciarsi in merito al suo assoggettamento alle imposte
cantonali a partire dal 2017.
1.2.
L’esistenza nel Canton
Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona
fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una
persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato
alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della
procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza
ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale
sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della
decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta
oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di
evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del
debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che
non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il
contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a
chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare
di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere
soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione
incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio
e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la
sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).
1.3.
Il ricorrente è stato
assoggettato alle imposte cantonali per i periodi fiscali dal 2017 al 2020 e,
fino al periodo fiscale 2019, le relative decisioni sono passate in giudicato.
Ne consegue che l’autorità
fiscale si è pronunciata anche in merito all’assoggettamento soggettivo del
contribuente, per i periodi in questione. Nella misura in cui egli non ha
impugnato le relative decisioni, ha riconosciuto il proprio assoggettamento alle
imposte cantonali.
Alla Camera di diritto
tributario è pertanto precluso l’esame delle censure che si riferiscono ai
presupposti per l’assoggettamento dell’insorgente nei periodi dal 2017 al 2020.
Considerandi
2.
2.1.
La
multa disciplinare è stata inflitta sulla base dell’art. 257 cpv. 1 LT, secondo
cui chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa
in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
2.2
Secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione
pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro
che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo
il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in
modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati
prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta
il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta
o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine.
Il
capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
Il
capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
2.3
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione
intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire
la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
2.4
L’art.
266.
cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura
di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo
il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono
applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
3.
3.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione
richiesti dall’autorità di tassazione, ma contesta di essere assoggettato illimitatamente
alle imposte nel Canton Ticino e di dover di conseguenza presentare una
dichiarazione d’imposta, sostenendo che per l’anno fiscale 2021 è stato
assoggettato illimitatamente nel Canton __________.
3.2
L’art. 195 LT prevede che
i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo
le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi
comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei
contribuenti (cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 196
LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni
di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge
federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili
contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità
competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate
dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di
controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,
per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di
organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
3.3
Nel
registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali
contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la
dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a
ed., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 430 s.).
Secondo
la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto
pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza
che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun
effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n.
2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).
3.4
Il
ricorrente è iscritto nel registro dei contribuenti dal 13 maggio 2017, dopo
che egli stesso ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio dal Comune
di __________ (ZH) al Comune di __________.
Solo con la lettera
inviata all’UT il 14 luglio 2022, il contribuente ha chiesto di essere
stralciato dal registro dei contribuenti del Canton Ticino e ha informato
l’autorità di tassazione di essere stato imposto anche nel Canton Zurigo.
Il contribuente, che ha
ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli
obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la
decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se
del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n.
80.2019.353
del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 5a ad
art. 124 LIFD).
Ricevuta la lettera del 14
luglio 2022, sebbene non contenesse un’esplicita richiesta in tal senso, l’UT
avrebbe dovuto adottare una decisione pregiudiziale o incidentale
sull’assoggettamento fiscale, invece di limitarsi a rispondere con delle
“osservazioni”, che si concludevano peraltro con la conferma
dell’assoggettamento nel Canton Ticino anche per il periodo fiscale 2021. Il
contribuente aveva infatti il diritto di contestare il proprio assoggettamento
per quest’ultimo anno e per quello successivo, impugnando eventualmente la
relativa decisione con reclamo e con ricorso.
3.5
Ciò
non toglie che la decisione dell’UT di respingere il suo reclamo contro la
multa per violazione degli obblighi procedurali fosse legittima.
Se intendeva chiedere una
decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, l’insorgente avrebbe dunque
dovuto farlo ancor prima che l’UT gli inviasse i moduli per la presentazione
della dichiarazione d’imposta 2021 o tutt’al più subito dopo averli ricevuti,
senza cioè attendere che gli fossero prima inviati un richiamo e una diffida e
che gli fosse infine inflitta la multa.
Nel momento in cui
l’autorità fiscale ha adottato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del
ricorrente, quest’ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti e come tale
obbligato a presentare una dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021.
Non avendo adempiuto gli obblighi procedurali che gli incombevano, l’UT gli ha
legittimamente inflitto la multa litigiosa.
3.6
La decisione impugnata,
con cui l’autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione
di obblighi procedurali, è pertanto legittima. D’altra parte l’ammontare della
multa (100 franchi) rappresenta l’importo minimo.
4.
Visto l’esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del
ricorrente.
3. C
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: