80.2022.236
Tasse di circolazione: tassa di collaudo, reclamo contro decisione di tassazione già passata in giudicato, secondo collaudo dopo primo non superato, rinuncia alla procedura “conferma di riparazione”
12 maggio 2023Italiano11 min
pagato “per errore”. Ricevuta la fattura del 6 marzo 2022 per la tassa del secondo
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.236
Lugano
12 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 settembre 2022 contro la decisione del 17 agosto 2022 in materia di tassa
di collaudo.
Fatti
Fatti
A. Il 29 dicembre 2021
la RS 1 ha inviato a RI 1 la convocazione al controllo ufficiale del suo
veicolo Ford Fusion 1.6 16V, previsto per il 2 febbraio 2022 alle ore 16.20. Su
richiesta della detentrice del veicolo, la convocazione è stata poi anticipata
alle ore 8.40 dello stesso giorno (lettera del 12 gennaio 2022).
B. Al termine del controllo
ufficiale, che si è tenuto il 2 febbraio 2022 alle ore 8.40, alla detentrice
del veicolo è stato rilasciato un rapporto, dal quale risulta che il collaudo
non era stato superato e che l’automobile necessitava di riparazioni. Venivano
indicate le manchevolezze riscontrate (luci stop, spazzole tergicristallo,
indicatore di direzione, supporto inferiore motore, disco del freno). In un
modulo allegato, la Sezione della circolazione spiegava che le riparazioni
potevano essere eseguite solo da un garagista autorizzato, il quale avrebbe poi
dovuto firmare e timbrare il rapporto stesso, unitamente alla licenza di
circolazione, entro venti giorni. Per l’elaborazione della pratica sarebbe
stata prelevata, al momento della riconsegna della licenza, una tassa
amministrativa di fr. 20.–.
Il 6 febbraio 2022 la
Sezione della circolazione ha inviato alla detentrice del veicolo una fattura
di fr. 80.–, corrispondente alla tassa di collaudo, pagabile entro l’8 marzo
2022.
C. Con email del 14
febbraio 2022, RI 1 si è rivolta all’Ufficio tecnico della Sezione della
circolazione, chiedendo di “annullare il collaudo con il metodo UPSA, con
conferma di riparazione” e di fissarle “un’altra data”,
preferibilmente “la prima ora di un mercoledì”.
Lo stesso giorno la
Sezione della circolazione le ha inviato una convocazione al collaudo per il 1°
marzo 2022.
Il 1° marzo 2022 il
veicolo ha superato il collaudo.
Il 6 marzo 2022 la Sezione
della circolazione ha inviato alla detentrice del veicolo una fattura di fr.
80.–, corrispondente alla tassa di collaudo, pagabile entro il 5 aprile 2022.
D. Il 24 aprile 2022 la
Sezione della circolazione ha inviato a RI 1 un richiamo di pagamento relativo
alla fattura del 6 marzo 2022, avvertendola che in caso di mancato pagamento
entro dieci giorni con il successivo richiamo le sarebbe stata addebitata una
tassa di fr. 20.–.
Il 12 giugno 2022 la
Sezione della circolazione ha inviato alla detentrice del veicolo una diffida
di pagamento, ponendo a suo carico una tassa di richiamo di fr. 20.– e
avvertendola che il mancato pagamento avrebbe comportato il sequestro delle
targhe o l’avvio di una procedura esecutiva.
Con scritto del 22 giugno
2022, RI 1 si è rivolta alla Sezione della circolazione, contestando di essere
debitrice della tassa per il secondo collaudo. Quando si era rivolta
all’autorità competente per chiedere l’annullamento del collaudo con il metodo
“conferma di riparazione”, le sarebbe stato risposto che si sarebbe
ricominciato “tutto da capo”. Infatti, la fattura del 6 febbraio 2022 le
sarebbe stata stornata e ne sarebbe stata emessa una nuova, che lei avrebbe
pagato “per errore”. Ricevuta la fattura del 6 marzo 2022 per la tassa del secondo
collaudo, avrebbe inviato un’email il 5 maggio 2022, chiedendo “di
considerare l’avvenuto pagamento dell’8 marzo 2022 della tassa di collaudo
evasa”.
L’autorità amministrativa
ha preso posizione con lettera del 28 luglio 2022, sostenendo che il veicolo
della detentrice era stato sottoposto a due collaudi. La prima fattura era
stata stornata in quanto indicava l’esito “conferma di riparazione” e per lo
stesso collaudo ne era stata emessa una nuova con esito “non superato”. Le ha
poi attribuito un termine di dieci giorni per chiedere una decisione formale
soggetta a rimedi giuridici, contro pagamento di una tassa di giustizia di fr.
100.–.
Con scritto del 5 agosto
2022, RI 1 ha chiesto l’emissione della decisione formale e l’esonero dalla
tassa di giustizia.
E. Con decisione del 17
agosto 2022, laRS 1 ha respinto il reclamo del 22 giugno 2022 e ha confermato
la fattura per il collaudo del 1° marzo 2022 con esito “superato”. Ha sostenuto
che la prima fattura di fr. 80.–, per il collaudo del 2 febbraio 2022, era
stata emessa con esito “conferma di riparazione”, in quanto le avrebbe permesso
“di certificare le riparazioni per il tramite di un garage autorizzato senza
dover nuovamente sottoporre il veicolo ad un nuovo controllo completo”. Su
sua richiesta l’esito del collaudo era stato convertito in “non superato”, con
la conseguenza che la fattura precedente era stata annullata e sostituita con
una nuova indicante l’esito “non superato”. In seguito al nuovo collaudo del 1°
marzo 2022, superato, era poi stata emessa una nuova fattura il 6 marzo 2022.
F. Con ricorso del 12
settembre 2022 al Tribunale cantonale amministrativo, da quest’ultimo trasmesso
alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta nuovamente “la
diffida di pagamento di CHF 80.00 della fattura nr. 2200652568 emessa il 6
marzo 2022”. A suo avviso, nella decisione impugnata l’autorità resistente
non avrebbe preso posizione sulle sue censure. In particolare, quando non è
stato superato il primo collaudo e le è stato consentito di seguire la
procedura di “conferma della riparazione”, non sarebbe stata informata in
merito alle “condizioni e termini per il cambio di metodo di collaudo”.
Con istanza dello stesso
giorno, la ricorrente chiede il “gratuito patrocinio (art. 117 CPC)”, non
avendo né redditi né patrimonio ed essendo al beneficio di una prestazione
assistenzale.
Diritto
1. Secondo l’art. 9a
cpv. 1 della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
del 9 febbraio 1977 (LIC; RL 760.500), contro la decisione del Dipartimento
competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.
Contro la decisione su
reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di
trenta giorni (art. 9a cpv. 2 LIC).
Il ricorso del 12 settembre
2022 contro la decisione su reclamo del 17 agosto 2022 della Sezione della
circolazione è pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1.
Con il suo reclamo del 22
giugno 2022 alla Sezione della circolazione, la detentrice del veicolo chiedeva
“lo storno della fattura nr. 2200494618 del 14 febbraio 2022, erroneamente
emessa, la restituzione degli CHF 80.00 al fine di effettuare il pagamento con
la corretta fattura nr. 2200652568 del 6 marzo 2022”.
2.2
Ora, la decisione del 12
giugno 2022, contro la quale si indirizzava il reclamo, era tuttavia una
semplice diffida di pagamento. Nell’indicazione dei rimedi giuridici, contenuta
nella stessa decisione, veniva indicato che contro la stessa era “dato
reclamo alla Sezione della circolazione entro il termine di 30 giorni
dall’intimazione”, precisando altresì “limitatamente alla tassa di
richiamo”.
La decisione, con cui la
detentrice del veicolo era stata obbligata a pagare la tassa per il collaudo
del 1° marzo 2022, le era stata notificata il 6 marzo 2022 e vi era indicato
che la stessa era impugnabile con “reclamo alla Sezione della circolazione
entro il termine di 30 giorni dall’intimazione”.
È evidente che il 22
giugno 2022, quando l’insorgente ha inoltrato il suo reclamo alla Sezione della
circolazione, la decisione del 6 marzo 2022, con cui era stata obbligata a
pagare la controversa tassa di collaudo, era da tempo passata in giudicato.
Con il reclamo del 22
giugno 2022, come peraltro espressamente sottolineato nell’indicazione dei
rimedi giuridici contenuta nella stessa decisione, la debitrice della tassa
poteva ancora contestare solo la diffida di pagamento e la legittimità della
relativa tassa di fr. 20.–.
2.3
Ne consegue che la Sezione
della circolazione non avrebbe dovuto entrare nel merito del reclamo della
ricorrente, nella misura in cui lo stesso concerneva la tassa di collaudo di
fr. 80.–, posta a suo carico con la decisione del 6 marzo 2022. L’autorità
resistente si sarebbe per contro dovuta limitare a dichiarare irricevibile il
reclamo, in quanto (ampiamente) tardivo.
D’altra parte,
l’insorgente non potrebbe neppure negare di aver ricevuto la decisione del 6
marzo 2022, avendone allegata una copia al reclamo del 22 giugno 2022.
3.
3.1.
Indipendentemente dalla
questione della tempestività del reclamo, le censure sollevate dalla ricorrente
devono essere respinte anche nel merito.
3.2
Secondo l’art. 13 cpv. 3
della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr;
RS 741.01), il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere
sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è
dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza.
Per l’art. 13 cpv. 4
LCStr, il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli.
L’art. 33 cpv. 1 dell’Ordinanza
del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV; RS 741.41) dispone che i veicoli immatricolati con targhe ed elencati
nel capoverso 2 dello stesso articolo siano sottoposti periodicamente all’esame
successivo ufficiale. L’autorità d’immatricolazione convoca i detentori
all’esame successivo.
In base all’art. 33 cpv. 2
lett. c OETV, le automobili leggere e pesanti vengono sottoposte a esame
ufficiale la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla
prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in
seguito ogni due anni.
3.3
In
caso di esame tecnico (collaudo) non superato con difetti ritenuti non
eccessivi, l’esperto della Sezione della circolazione consegna al detentore il
modulo conferma di riparazione. Il modulo è composto di due pagine: sul fronte
figura il rapporto di collaudo con i difetti da riparare, sul retro la conferma
di riparazione da far compilare al garage. Il detentore deve recarsi presso un
garage autorizzato, presentare il citato modulo e richiedere che siano eseguite
le riparazioni. Seguendo questa semplice procedura, eviterà di ripresentarsi a
Camorino o a Rivera per sostenere un nuovo collaudo. A riparazione ultimata, il
detentore deve trasmettere alla Sezione della circolazione il modulo firmato e
timbrato dal garagista autorizzato con gli allegati. Dopo l’inoltro della
richiesta sarà inviata al richiedente la nuova licenza di circolazione
(informazioni pubblicate sulla homepage della Sezione della circolazione: https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/collaudi/conferme-di-riparazione;
sito consultato il 13.4.2023).
Il detentore può
rinunciare alla conferma di riparazione e sottoporre il veicolo a un nuovo
collaudo, trasmettendo una richiesta per posta o email alla Sezione della
circolazione. In tal caso il veicolo verrà ricontrollato completamente e sarà
fatturata un’altra volta l’intera tassa del collaudo (ibidem).
3.4
L’art. 2 LIC delega al
Consiglio di Stato la fissazione per regolamento delle tasse per l’emissione
delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il
rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra
prestazione, come pure per quelle delegate.
Secondo l’art. 6 lett. a
cifra 6 del Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione
dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 760.510), la Sezione
circolazione riscuote una tassa di fr. 80.– per l’esame dei veicoli leggeri.
L’art. 6 lett. a cifra 35 RIC prevede invece una tassa di fr. 20.– per
la conferma di riparazione.
3.5
Nel caso in esame, dopo il
primo collaudo del 2 febbraio 2022, alla ricorrente è stato rilasciato il
modulo “conferma di riparazione”, con l’indicazione delle riparazioni da far
eseguire. Per il primo collaudo, il 6 febbraio 2022 è stata posta a suo carico
la tassa di fr. 80.–.
Dopo che la detentrice del
veicolo, con email del 14 febbraio 2022, ha chiesto l’annullamento della
procedura di conferma di riparazione e la convocazione a un nuovo collaudo, è
stata convocata ad un secondo collaudo, che si è svolto il 1° marzo 2022 ed è
stato superato. Con decisione del 6 marzo 2022, la Sezione della circolazione
ha messo a suo carico la tassa per questo secondo collaudo.
La scelta della procedura
più dispendiosa, che comporta il pagamento di una seconda tassa di collaudo, è
dunque riconducibile alla stessa ricorrente. Quest’ultima non spiega, nel suo
ricorso, per quali motivi il secondo collaudo dovrebbe essere esentato dal
pagamento della relativa tassa. Si tratta infatti di una tassa amministrativa,
cioè della controprestazione per un’attività statale indotta o causata
dall’obbligato stesso, attività che può essere eseguita sia su richiesta del
singolo sia d’ufficio (Ponti Broggini,
Tributi pubblici e contributi di miglioria [giurisprudenza 2000-2020], Lugano
2021, p. 5).
4.
Il ricorso è conseguentemente
respinto.
Eccezionalmente, viste le
condizioni finanziarie precarie denunciate dalla ricorrente, si rinuncia a
porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali. In tal modo,
la sua istanza di gratuito patrocinio diviene priva d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: