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Decisione

80.2022.237

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: prelevamento anticipato di utile, impresa edile, mancata registrazione di lavori in corso, successiva rettifica, accantonamento delcredere negato

18 luglio 2024Italiano37 min

una società il cui scopo sociale, nei periodi fiscali sub judice, era “l’attività

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.237

80.2022.238

Lugano

18 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 settembre 2022 contro la decisione del 19 settembre 2022 in materia di

IC e IFD 2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A. __________, Lugano, è

una società il cui scopo sociale, nei periodi fiscali sub judice, era “l’attività

di impresa generale così come la fabbricazione, la posa e la vendita di pezzi

destinati a costruzioni metalliche e superfici in vetro, serramenta in legno –

metallo, opera di tapparelle e persiane (…)”. Nel 2014 e nel 2015 direttore era

__________, __________ (con diritto di firma collettiva a due), e amministratore

unico † __________, __________ (con diritto di firma individuale).

B.

a.

Periodo fiscale 2014

Con

dichiarazione fiscale IC/IFD 2014, presentata il 12 aprile 2016, la __________

faceva valere un utile imponibile di fr. 57'859.- ed un capitale proprio

imponibile di fr. 2'353'734.-.

b. Periodo fiscale 2015

Con dichiarazione fiscale

IC/IFD 2015, presentata il 27 gennaio 2017, la RI 1 faceva valere un utile

imponibile di fr. 193’246.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 2'537'721.-.

C.

a. Periodo fiscale

2014

Con decisione del 14

settembre 2017, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG)

notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2014, nella quale commisurava

l’utile imponibile, sia per l’IC che per l’IFD, in fr. 34'800.- e il capitale

imponibile in fr. 2'353'000.-.

All’utile dichiarato di

fr. 57'859.- l’autorità fiscale aveva aggiunto spese non documentate o

eccessive e spese non ammesse dall’uso commerciale, per un ammontare di

complessivi fr. 27'000.-, e aveva dedotto poi lo scioglimento di accantonamenti

tassati (fr. 50'000.-).

b. Periodo fiscale 2015

Con decisione del 14

settembre 2017, l’UTPG notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2015,

nella quale commisurava l’utile imponibile, sia per l’IC che per l’IFD, in fr.

220’200.- e il capitale imponibile in fr. 2'537'000.-.

All’utile dichiarato di

fr. 193'246.-, l’autorità fiscale aveva aggiunto l’importo di fr. 27'000.- a

titolo di “altri elementi dell’utile”, ed in particolare, spese non documentate

o eccessive, spese non ammesse dall’uso commerciale.

D.

a. Periodo fiscale

2014

Con reclamo del 16 ottobre

2017, la __________, rappresentata dalla __________, impugnava la decisione di

tassazione del 2014, lamentando preliminarmente che l’aggiunta di utile operata

dall’autorità fiscale non era motivata, ragione per la quale non era possibile,

per la contribuente, determinarsi in merito. Inoltre da una disamina della

notifica di tassazione, verosimilmente non erano stati conteggiati i lavori in

corso di pertinenza dell’anno “(…) che peraltro non sono stati incassati e

che dovevano già essere accantonati”. La reclamante chiedeva di essere

convocata in audizione.

b. Periodo fiscale 2015

Con reclamo del 16 ottobre

2017, la __________, rappresentata dalla __________, impugnava la decisione di

tassazione 2015. Come per il periodo fiscale precedente, lamentava che le

riprese sull’utile non erano motivate, per cui non era possibile determinarsi

in merito. Inoltre, adduceva che, da una verifica della notifica di tassazione,

probabilmente “(…) il bilancio dovrebbe esporre una posta di bilancio attiva

compensata dal rispettivo accantonamento”.

E. Nel corso della

procedura di reclamo, l’UTPG conferiva mandato all’Ispettorato fiscale al fine

di valutare la problematica, sollevata in sede di reclamo, relativa ai lavori

in corso. Gli accertamenti riguardavano due posizioni fatturate a __________

(persona oggetto di un’indagine condotta dalla Divisione degli affari penali e

inchieste dell’Amministrazione federale delle contribuzioni [di seguito DAPI]),

una inerente un cantiere a __________ (lavori effettuati negli anni 2012 –

2015) del valore di fr. 700'000.-, ed una riguardante un cantiere di __________

(i lavori erano stati indicativamente effettuati tra il 2011 ed il 2014), del

valore anch’essa di fr. 700'000.-.

Nel rapporto del 10 agosto

2022, l’Ispettorato fiscale concludeva, sulla base degli atti compulsati, che “(…)

tutti i lavori di __________ e __________ sono stati pagati” e concordava “con

le conclusioni della DAPI secondo cui i CHF 700'000 incassati e non

contabilizzati sono relativi __________ (…)”. A livello fiscale, secondo

l’Ispettorato, per il 2014 vi sarebbero stati dei ricavi non contabilizzati per

fr. 700'000.- (senza riserva tassata) e una prestazione valutabile in denaro a

favore di __________.

F. L’11 agosto 2022, __________

della __________, per conto della reclamante, contattava tramite e-mail

l’autorità fiscale cantonale, dopo che le era stata comunicata l’intenzione di riprendere,

negli utili societari, la fattura di fr. 700'000.-, in base al fatto che non era

stato reso verosimile che “(…) la stessa non sia stata pagata da __________”.

Nella missiva elettronica faceva presente che tale decisione, basata su un

apprezzamento della DAPI, avrebbe avuto delle conseguenze “(…) a dir poco

catastrofiche in seno a __________ e ai suoi azionisti, e a cascata sull’intero

gruppo __________”. La rappresentante manifestava la sua disponibilità ad

un incontro con la Direzione del fisco cantonale.

G. a.

Periodo fiscale 2014

Con

decisione del 19 agosto 2022, l’UTPG modificava la tassazione IC/IFD 2014 a

sfavore della reclamante, elevando l’utile imponibile (sia per l’IC e l’IFD) a

fr. 604'800.- e riducendo il capitale imponibile a fr. 2'223'000.-.

In

particolare, nel calcolo dell’utile imponibile, sull’utile dichiarato (pari a

fr. 57'859.-) erano state effettuate due riprese: la prima, di fr. 27'000.-,

per costi non deducibili fiscalmente addebitati al conto economico (utilizzo

automobili), la seconda, di fr. 700'000.-, per “lavori in corso non

contabilizzati”. Da tale importo erano stati dedotti lo scioglimento

dell’accantonamento per imposte per il 2008 (fr. 50'000.-) e le imposte sulle

riprese per il 2014 (fr. 130'000.-).

b. Periodo fiscale 2015

Con

decisione del 19 agosto 2022, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo,

riducendo il capitale imponibile a fr. 2'407'000.-, per effetto di una

correzione di fr. 130'000.- (riserva negativa legata alle imposte del 2014).

H. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata dalla __________,

contesta le decisioni su reclamo IC e IFD 2014 e 2015. In via preliminare,

chiede l’annullamento delle decisioni per violazione del diritto di essere

sentito, con particolare riferimento alla motivazione delle stesse. Non ritiene

chiara e comprensibile la motivazione “LIC non contabilizzati, prestazione”.

In via subordinata,

postula il riconoscimento sia del mancato pagamento delle due fatture nei

confronti di __________ sia della riserva “delcredere” di pari importo.

Le decisioni dell’UTPG,

basate sul rapporto dell’Ispettorato fiscale e sulle conclusioni relative alle

fatture inerenti i lavori effettuati a __________ e __________ __________ a

favore di __________, non sarebbero condivisibili. Produce la modifica

dell’accordo fra i contraenti, datata 19.7.2016 “(…) dove viene

esplicitamente detto e sottoscritto dalle parti, che il rapporto dare – avere

tra __________ e __________ verranno regolati dopo la cancellazione delle

disponibilità (oggetto di sequestro a oggi) del Signor __________ da parte

dell’amministrazione federale delle contribuzioni – divisione affari penali e

inchieste nonché la conferma da parte di __________ che a oggi i rapporti sono

rimasti immutati (allegato 5)”.

Per quanto concerne le due

fatture emesse a carico di __________, nella prima, risalente al 31.12.2013,

pari a fr. 796'041.-, viene concordato un saldo della stessa di fr. 700'000.-

da pagare entro il 31.1.2014. L’insorgente allega inoltre la scheda contabile da

cui si evinceva l’avvenuta contabilizzazione del pagamento (per il tramite di __________)

di fr. 700'000.-, nei termini concordati. A suo avviso, “alla luce di quanto

sopra esposto sembrerebbe evidente il pagamento sia riconducibile al cantiere

di __________”. Per quanto riguarda invece il cantiere di __________ __________,

produce il riepilogo della situazione al 16.7.2014, al 31.10.2014 ed al

31.12.2014, attirando l’attenzione sul fatto “che il pagamento avvenuto il

31.1.2014 è stato considerato e destinato a questo cantiere e non a copertura

della fattura di __________”, sottolineando che “anche DAPI nel suo

documento __________ ha seguito questa linea”.

Altro documento sul quale

l’UTPG si sarebbe basato è il verbale d’interrogatorio del 25.4.2018 di †__________,

redatto e sottoscritto a seguito di un intervento della DAPI nei confronti

della __________. Da tale documento si evincerebbe che __________ ha incassato,

per il tramite della __________, il saldo della fattura del 2013 riferita a __________.

Secondo la ricorrente, “per coerenza resterebbe a questo punto impagata la

fattura di CHF 700'000 relativa al cantiere di __________ che però viene

menzionata negli acconti pagati ma non nella modifica di accordo del 19.7.2016

dove sono in essere rapporti di debito credito”. †____________________ __________

“(…) deve a __________ ancora CHF 500'000.-“. Secondo la ricorrente,

quest’affermazione conclusiva starebbe a significare che solo una delle due

prestazioni è stata onorata. Il rapporto di debito e credito sarebbe menzionato

sia nella partita fiscale di __________ (quale debito), sia nella contabilità

della __________ (dal 2016). D’altra parte, __________ ed __________ (“anima

di __________ e amministratore unico fino alla sua morte”) sarebbero stati

amici per innumerevoli anni. †__________ sarebbe stato al corrente dei problemi

fiscali di __________ e avrebbe saputo benissimo che tutti i suoi beni, nel

marzo 2015, erano stati sequestrati. In una simile situazione “(…) è

verosimile e coerente con la sua persona che non abbia intrapreso la procedura

di incasso nei confronti del suo amico”.

In definitiva, secondo la

contribuente, “alla luce di quanto esposto non vi sono prove che __________

abbia tacitato __________ nella totalità, ma solo supposizioni, le quali non possono

e non devono a nostro giudizio essere considerate sufficientemente probanti per

il mancato riconoscimento del credito vantato da __________ nei confronti di __________”.

Motivo per il quale, la

ricorrente chiede, per il 2014, di riconoscere il mancato pagamento della

prestazione e subordinatamente di riconoscere la riserva delcredere di pari

importo. Per l’anno 2015 postula il riconoscimento del credito (al momento

inesigibile) con posta delcredere vantato da __________ nei confronti di __________.

I. Con osservazioni del

25 ottobre 2022, l’UTPG chiede che il ricorso, presentato per entrambi i

periodi fiscali, venga respinto.

L’autorità spiega dapprima

che __________ è da sempre una società partecipata di __________, la quale era

dapprima detenuta da __________ e __________. Con la morte di questi ultimi è

detenuta dagli eredi.

A seguito dei reclami

presentati contro le decisioni di tassazione 2014 e 2015, l’UTPG avrebbe preso

contatto telefonico con la rappresentante della reclamante per delle

precisazioni, apprendendo da quest’ultima che la DAPI nel 2015 aveva effettuato

un intervento presso __________ (nel contesto della vicenda “__________” [ndr.

un locale notturno del luganese]), sequestrandogli “tutto”. Aggiungeva che un

“lavoro in corso” non era stato registrato nella contabilità della

contribuente, per delle opere svolte a __________ nel corso del 2014/2015. In

particolare, dei lavori erano stati effettuati, senza tuttavia essere

contabilizzati né incassati. Sarebbe stato pagato un unico acconto di fr.

50'000.-. Tali lavori avrebbero dovuto essere contabilizzati con la scrittura

contabile “LIC a ricavi” e “accantonamento delcredere a transitori

passivi”. Tuttavia, “l’allora amministratore unico __________ non volle

contabilizzare il LIC in quanto non avrebbe potuto incassare la fattura (vedi

sequestro delle disponibilità al sig. __________) e avrebbe dovuto inoltre

pagare l’IVA su di una fattura non incassabile”.

Il 19.6.2018 sarebbe poi

avvenuto un incontro presso l’UTPG tra la Direzione delle contribuzioni (“DDC”),

l’UTPG e la DAPI. Il 20.6.2018 la DAPI avrebbe chiesto all’UTPG copia dei

reclami 2014 e 2015 della __________ e la data di emissione delle decisioni di

tassazione. Il 29.7.2019 l’UTPG avrebbe contattato la rappresentante della

ricorrente, apprendendo che __________ era gravemente malato e che il

procedimento nei confronti di __________ non era ancora chiuso e che pertanto “(…)

il delcredere di CHF 700'000.- non si sblocca”.

Il 30.6.2020 la

rappresentante avrebbe informato l’UTPG che †__________ era deceduto e che tutta

la documentazione inerente i lavori effettuati per __________ era stata

sequestrata dalla DAPI, in occasione della perquisizione presso gli uffici della

__________. Avrebbe ribadito che il lavoro a __________ (oggetto del reclamo)

era stato eseguito, ma tuttavia non era stato pagato e non era quindi stato

incassato. Solo dopo il reclamo contro le tassazioni 2014/2015 sarebbe stato

registrato in contabilità “LIC a ricavi” per CHF 700'000.- e “perdita

debitori a delcredere” per la medesima somma. L’UTPG avrebbe quindi

interpellato l’Ispettorato fiscale e preso visione dei dati a disposizione

(verifica delle persone fisiche, delle fatture, dei pagamenti, della valutazione

dei LIC) presso la DAPI.

Il 2.6.2022 la DAPI avrebbe

trasmesso all’UTPG le “schede contabili” e parte del “rapporto finale sulla

ricostruzione contabile”. Secondo la DAPI, i lavori eseguiti nella casa di __________

non erano stati contabilizzati nella contabilità della __________. I fiduciari della

__________ avevano chiesto di poter inserire – a posteriori – nei conti annuali

tali lavori in corso, i quali, secondo la DAPI sarebbero comunque pagati e ciò

alla luce del fatto che __________ aveva iscritto le ipoteche legali sulla

proprietà di __________ per garantirsi lo scoperto dovuto, cosa che non aveva

fatto sulla proprietà di __________. __________ aveva comunque continuato a

lavorare sui progetti di __________ almeno sino al 2018.

L’Ispettorato fiscale,

dopo aver compulsato gli atti messi a disposizione dalla DAPI, ha confermato

che tutti i lavori per le proprietà di __________ e di __________ erano stati

pagati e che non vi era alcuna evidenza del presunto accordo di liquidazione

che __________ sosteneva essere stato concluso con __________ in relazione ai

lavori al cantiere di __________.

In merito al fatto che non

sarebbe stato consegnato il verbale d’interrogatorio del 24.4.2018 di †__________,

l’UTPG sostiene che la DAPI non glielo aveva fornito. Ad ogni modo non avrebbe

portato informazioni tali per cui “(…) esimere la DAPI dalle conclusioni a

cui è pervenuta”.

Dal punto di vista

giuridico, l’autorità fiscale ricorda che nel diritto tributario vige il

principio della buona fede e della preminenza del bilancio commerciale

presentato (“Massgeblichkeitsprinzip”). La dimenticanza di una scrittura

contabile di rilievo che comporta un impatto sull’attivo e sui ricavi non potrebbe

essere sanata con una semplice “correzione” di bilancio. La dichiarazione

fiscale IC/IFD 2014 della __________ era stata consegnata il 12.4.2016, e

quella per il 2015 il 27.1.2017. Il lavoro in corso avrebbe potuto già essere

contabilizzato immediatamente ai fini della dichiarazione fiscale 2014. Appare

verosimile invece che, preso atto dell’intervento DAPI contro __________ e del

possibile/probabile allargamento dell’ispezione DAPI anche alla __________, la

società abbia interposto reclamo il 16.10.2017 contro le notifiche 2014 e 2015,

per sanare la “dimenticanza”. Secondo il fisco, la __________ sarebbe stata

tacitata per i lavori svolti.

L. Con replica del 3

gennaio 2023, __________ricorrente prende posizione sulle osservazioni

dell’UTPG. A suo avviso, la fattura di liquidazione di __________ del dicembre

2013, il verbale di interrogatorio di __________ (redatto in fase di inventario

DAPI) nonché lo stato del rustico di __________ potrebbero essere considerati

fatti e prove che possono confutare le conclusioni della DAPI e dell’UTPG.

In merito alle conclusioni

dell’UTPG, secondo le quali __________ abbia continuato ad effettuare

prestazioni a favore di __________ dopo il 2014 comproverebbe l’avvenuto

pagamento della fattura di fr. 700'000.-, la contribuente sostiene di aver solo

rilevato lo stato pericolante dei muri della casa e di aver “messo in sicurezza

la costruzione edificando muri nuovi”. I lavori sarebbero stati immediatamente

sospesi dal Comune di __________ – su ordine dell’Ufficio tecnico – in quanto

sprovvisti di autorizzazione. Produce una dichiarazione del Comune di __________,

che conferma che, dopo il fermo lavori del 2014, non sono più stati effettuati ulteriori

interventi da parte della __________.

M. Il 29.1.2024 si è

tenuta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario.

La ricorrente ha

richiamato la dichiarazione del Comune di __________ del 20 dicembre 2022, che

conferma che, dopo la sospensione dei lavori, gli stessi non sono più stati

ripresi. Per quanto riguarda l’iniziativa di contestare le decisioni di

tassazione 2014-2015 mediante reclamo, ha affermato che la situazione non era

chiara: vi era stato un pagamento di fr. 700'000.- il 31.1.2014 sulla base di

una fattura emessa il 31.12.2013 relativa a dei lavori eseguiti a __________,

ma “(…) tale pagamento sembrava essere stato attribuito ai lavori eseguiti a

__________”. Per quanto riguarda i lavori eseguiti a __________, non vi era

una fatturazione ma un accordo di liquidazione del 14.2.2015, che è poi stato

seguito dalle procedure di ipoteca legale. Il creditore ha in seguito chiesto

la cancellazione di tali ipoteche per avvenuto pagamento, in quanto l’importo

di fr. 700'000.- era stato imputato ai lavori di __________. L’autorità fiscale

non avrebbe inoltre tenuto debitamente conto del verbale di interrogatorio di __________

nell’ambito della procedura DAPI.

L’UTPG ha ricordato che le

decisioni di tassazione 2014-2015 erano state emesse sulla base della

dichiarazione presentata, con le sole riprese di fr. 27'000.- per spese non

riconosciute. È stato solo il reclamo della contribuente a riaprire

l’accertamento relativo alla questione dei lavori in corso. L’UTPG non era a

conoscenza della procedura DAPI nei confronti di __________, che aveva pure

comportato la perquisizione ed il sequestro negli uffici della __________.

L’autorità fiscale ritiene determinante il fatto che a __________, diversamente

da __________, non siano state iscritte ipoteche legali.

Diritto

1. La ricorrente

contesta preliminarmente una violazione del suo diritto di essere sentita, in

relazione alla motivazione della decisione definita “non chiara e

comprensibile, lacunosa e carente nella sua forma”.

Nel merito delle decisioni

impugnate, l’insorgente chiede il riconoscimento dei lavori in corso/credito

vantato nei confronti di __________, come pure della “riserva delcredere di

pari importo”.

Considerandi

2.

2.1.

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 Ia 1,

cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia

3).

2.2

2.2.1

A seguito del reclamo

presentato da __________, con il quale si tematizzava, per la prima volta, la

questione dei “(…) lavori in corso di pertinenza dell’anno, che peraltro non

sono stati incassati e che dovevano già essere accantonati” l’UTPG ha dato

incarico all’Ispettorato fiscale di verificare se fosse corretto considerare,

come richiesto dalla reclamante, la registrazione dell’importo di fr. 700'000.–

per lavori in corso (LIC) “per lavori verso __________ a titolo di RT per

poi essere neutralizzati per pari importo di CHF 700'000 nel 2014 a titolo di

delcredere, in quanto non pagati (…)”.

2.2.2

Con e-mail dell’11.8.2022,

__________ (nella persona di __________) si è rivolta alla Divisione delle

contribuzioni (al Vice Direttore __________ e all’UTPG (__________), dopo aver

parlato con quest’ultimo. Il messaggio ha il seguente tenore:

L’Autorità fiscale ha quindi deciso di imporre la

famosa fattura di CHF 700'000 quale reddito imponibile non ritenendo verosimile

che la stessa non sia stata pagata da __________.

Convinzione maturata per le susseguenti prestazioni commissionate da __________

effettuate da __________.

Ora,

questa decisione basata su un apprezzamento DAPI, ha delle conseguenze a dir

poco catastrofiche in seno a __________ e ai suoi azionisti, e a cascata

sull’intero gruppo __________.

Siamo infatti confrontati con l’imposizione ordinaria del reddito nella SA,

l’imposizione della relativa prestazione in capo agli azionisti,

l’assoggettamento pieno della prestazione da parte dell’AVS e da ultimo tutte

le implicazioni legate all’imposta preventiva (…).

Il 19.8.2022, l’UTPG ha

notificato le decisioni su reclamo IC e IFD 2014 e 2015. Per entrambi i periodi

fiscali ha illustrato il calcolo dell’utile. Nella decisione 2014, in merito

alla ripresa nell’utile, ha indicato “LIC non contabilizzati, prestazione”.

2.2.3

Il 13.9.2022, __________,

in nome e per conto della __________ SA, ha avuto accesso agli atti

dell’incarto ed in particolare al “Rapporto movimentazioni SG DAPI 2014

840.100.956

/ 840.100.957/ 840.100.958; Scheda contabile Extrait de compte GS

pag. 16; __________ Ispettorato fiscale del 10.08.2022”.

Il 16/19.9.2022__________,

rappresentata dalla __________, è insorta contro le decisioni su reclamo, presentando

un ricorso articolato, nel quale ha contestato le conclusioni contenute nel

rapporto dell’Ispettorato fiscale.

Con le osservazioni al

ricorso del 25/26.10.2022, l’UTPG ha ripercorso la genesi delle decisioni su

reclamo, ricapitolando anche i contatti avuti con la controparte ed esponendo i

motivi per i quali le decisioni impugnate fossero corrette.

2.3

Ora, se è vero che la

motivazione della decisione su reclamo appare, a prima vista, sintetica,

tuttavia la stessa si iscrive in un ampio scambio di vedute tra le parti. Prova

ne sia il fatto che la ricorrente ha potuto presentare un ricorso elaborato,

confutando le conclusioni fatte proprie dall’UTPG, che si è basato sul rapporto

dell’ispettorato fiscale e sulle emergenze istruttorie della DAPI, nel contesto

del procedimento avviato contro __________

In simili circostanze,

l’eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz’altro essere considerato

sanato nell’ambito della procedura ricorsuale, in maniera rispettosa dell’art.

29.

cpv. 2 Cost. fed. (sentenze TF n. 2A.324/2005 e 2A.325/2005 del 30 novembre

2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b).

3.

3.1.

Occorre, di

seguito valutare l’operato dell’UTPG, laddove, ha ritenuto l’esistenza di

ricavi non contabilizzati, per un valore di fr. 700'000.-, senza ammettere –

come richiesto dalla contribuente - l’accantonamento “delcredere”.

3.2

Secondo gli articoli 57

LIFD e 66 LT, l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto.

Gli articoli 58 cpv. 1

lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono

che costituiscano utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del

calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura

di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni

palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate

dall'uso commerciale.

Secondo la

giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza

TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593

consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

3.3

Quali prestazioni

valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili

(DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi

in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente

riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa

forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di

prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la

società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono

così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo

non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad

esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La

differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il

valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di

utile (Bernardoni/ Bortolotto, op.

cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007,

consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660,

consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con

riferimenti).

4.

4.1.

Va dapprima rilevato che

la stessa contribuente ha ammesso di aver presentato una dichiarazione

d’imposta incompleta per il periodo fiscale 2014. I conti allegati alla

dichiarazione non menzionavano infatti lavori in corso per 700'000 franchi.

Solo con il reclamo contro la decisione di tassazione ha chiesto all’autorità

di tassazione di poter completare il bilancio e il conto economico presentati.

4.2

In applicazione dell’art.

960.

cpv. 2 CO – in ambito della determinazione di attivi e debiti – la

valutazione dev’essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere

l’attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell’impresa.

Per l’art. 960a CO,

alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo

al loro costo di acquisto o di produzione (cpv. 1); nelle valutazioni successive,

fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi, il valore

degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione

(cpv. 2). In materia di valutazione degli attivi, uno dei principi più

importanti è quello della prudenza (art. 958c cpv. 1 cifra 5 CO e art.

960.

cpv. 2 CO). Ciò implica che, nel dubbio, i conti saranno presentati nella

forma meno favorevole all’impresa, tenuto conto del margine d’incertezza e dei

limiti legali entro i quali deve essere esercitato il potere di apprezzamento.

4.3

Per lavori in corso si

intendono, nel caso delle società di servizi, le prestazioni non fatturate. I

costi maturati dei servizi non ancora fatturati rappresentano pertanto delle

rimanenze e devono essere trattati di conseguenza ai fini contabili.

I lavori di costruzione in

corso, presso le imprese di costruzione non appartengono legalmente alle

attività di magazzino se si trovano su terreni di terzi, perché i servizi

diventano generalmente di proprietà del proprietario del terreno quando i

lavori di costruzione sono completati.

I lavori in corso su

terreni di terzi devono quindi essere trattati alla stregua dei crediti;

tuttavia, per motivi economici e pratici di contabilità, sono in parte allocati

alle rimanenze. In questi casi, tuttavia, si deve garantire che questa

particolarità nei rapporti di proprietà rimanga chiaramente riconoscibile

attraverso una duplice denominazione della voce di bilancio o del sottotitolo

(ad esempio: “Lavori in corso su terreni di terzi”). Le rimanenze sono

trattate in modo diverso a seconda del livello di elaborazione della

contabilità e della natura dell'attività (Schweizer Handbuch der

Wirtschaftsprüfung, Treuhandkammer, Zurigo 2014, p. 158 e segg., punto

IV.2.10),

Spesso i servizi non

fatturati vengono compensati con acconti o anticipi sui costi e la fatturazione

avviene solo al termine della prestazione. Se gli anticipi ricevuti possono

essere attribuiti a consegne già effettuate o a servizi già eseguiti, sono

possibili due tipi di rendicontazione: gli anticipi possono essere

contabilizzati come passività o compensati con le corrispondenti voci

dell'attivo (ad esempio, ordini in corso). In questo caso, spesso si determina

un valore contabile netto per ogni singolo progetto, che viene capitalizzato o

contabilizzato come passività. Se i costi del progetto superano gli anticipi

già versati, la quota viene registrata come lavoro in corso; nel caso opposto

di un eccesso di finanziamento, il valore contabile viene registrato tra le

altre passività (Handschin,

Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, Basilea 2013, n. 628, p. 290).

4.4

Il

Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di un errore nel bilancio, e quindi

la violazione del diritto commerciale, allorquando dei “lavori in corso” non

sono stati debitamente registrati nella contabilità.

Con sentenza n.

2C_907/2012 del 22.5.2013, il Tribunale federale ha giudicato il caso di una

multa per sottrazione d’imposta (art. 175 cpv. 1 LIFD). In sostanza, la

contribuente – una società con sede nel Canton Ginevra ed attiva nel campo

dell’architettura, dei progetti, della direzione lavori (…) – aveva fatturato

nel 2006 delle opere che, in parte, si erano concluse nel 2005 e, per un’altra

parte, erano ancora in corso alla fine del 2005. Un paio di fatture non erano

state registrate del tutto fra i ricavi, mentre i relativi costi erano stati

contabilizzati. Nel 2007, l’Amministrazione fiscale del Canton Ginevra aveva

aperto una procedura di controllo nei confronti della società per il periodo fiscale

2005, operando una ripresa in relazione alle fatture ed ai “lavori in corso”.

La contribuente aveva accettato la ripresa globale, calcolata in fr. 700'000.-,

ma aveva contestato l’accusa di sottrazione d’imposta, per la quale, oltre al

ricupero d’imposta, le era stata inflitta una multa di fr. 57'147.- (che

equivaleva ad 1/3 dell’imposta sottratta).

Nella sua sentenza, l’Alta

Corte ha ricordato che, secondo il principio della periodicità, la contabilità

deve essere chiusa periodicamente e le entrate ed i costi della società devono

essere imputati ai differenti periodi contabili. Il principio di realizzazione

permette di determinare il momento nel quale un reddito può e dev’essere

contabilizzato. Nei casi degli onorari che risultano dai contratti di mandato,

la pretesa ferma è acquisita al momento in cui il mandato è portato a termine,

o, per facilità, al momento della fatturazione. Per potersi basare sulla

fatturazione, la stessa non dev’essere artificiosamente ritardata. Allorquando

i ricavi dell’anno in corso sono incassati unicamente dopo la chiusura di

bilancio, la pratica contabile ricorre all’utilizzo di “attivi transitori

anticipati”, contabilizzati sotto le classiche voci contabili dei transitori

(sentenza n. 2C_907/2012 del 22.5.2013 consid. 5.2.2). In tale contesto un

problema particolare è quello dei “lavori in corso”, ossia delle prestazioni

non ancora terminate, in particolare nel caso di contratti di lunga durata. La

pratica contabile moderna si riferisce al metodo della “percentage-of-completion”

e raccomanda che le entrate siano contabilizzate in funzione dell’avanzamento

dei lavori. Secondo la pratica contabile classica, nella misura in cui la

fatturazione non ha avuto luogo, il guadagno relativo a tali contratti

dev’essere attivato solamente nella misura del suo “prezzo di costo”. I lavori

in corso, devono pertanto essere valutati al valore di produzione e non a

quello della loro fatturazione prevista (sentenza n. 2C_907/2012 del 22.5.2013

consid. 5.2.3, con riferimento alla sentenza 2C_157/2010 del 12.12.2010 consid.

5.5).

Nel caso ginevrino, le

fatture contestate riguardavano differenti mandati d’architetto e supervisioni

di cantiere e concernevano pertanto mandati di lunga durata. Se tali mandati

proseguivano oltre il 2005, avrebbero dovuto essere contabilizzati al loro

“prezzo di costo”. La stessa procedura avrebbe dovuto essere seguita per i

mandati che si erano conclusi nel 2005 ma la cui fatturazione era stata

correttamente fatta nel 2006. Se poi la fatturazione era stata artificialmente

ritardata, i relativi mandati dovevano essere contabilizzati nel 2005 al prezzo

di fatturazione. Nel caso in discussione, nessuna di queste operazioni era

stata intrapresa, ma il consiglio di amministrazione della società aveva deciso

di non contabilizzare i “lavori in corso” alla fine dell’esercizio contabile e

considerare quest’ultimi come delle riserve occulte. Secondo la Suprema Corte,

tale modo di procedere era in contrasto con i principi contabili applicabili,

secondo i quali, per quanto attiene ai contratti di lunga durata ancora in

corso alla fine dell’esercizio e per i quali alcuna fattura è stata ancora

emessa, si deve procedere ad una contabilizzazione al loro “prezzo di costo”.

Motivo per il quale, il TF ha concluso che la ricorrente aveva violato una

disposizione del diritto commerciale e commesso pertanto una sottrazione

d’imposta (sentenza n. 2C_907/2012 del 22.5.2013 consid. 5.2.4).

4.5

Ora, indipendentemente

dall’ammissibilità dell’accantonamento delcredere, è chiaro che la contribuente

ha presentato all’autorità fiscale cantonale una dichiarazione incompleta,

basata su una contabilità che contrastava con le norme contabili del diritto

commerciale. In tal modo, aveva anche adempiuto i presupposti del tentativo di

sottrazione d’imposta.

Le circostanze in cui

l’insorgente ha interposto il reclamo, per correggere la contabilità

presentata, lasciano d’altra parte trasparire la sua preoccupazione che

l’inchiesta della DAPI nei confronti di __________ potesse comportare

conseguenze penali anche nei suoi confronti. Se nel reclamo la contribuente si

è limitata ad affermare di essersi accorta “che verosimilmente non sono

stati conteggiati dei lavori in corso di competenza dell’anno”, chiedendo

di essere convocata in audizione, nella telefonata dello stesso giorno con

l’UTPG la sua rappresentante ha informato il fisco cantonale che la DAPI era

intervenuta con un sequestro nei confronti di __________, cliente della RI 1.

5.

5.1.

Stabilito che nei conti

della ricorrente relativi al periodo fiscale 2014 dovevano figurare lavori in

corso per fr. 700'000.–, si tratta di verificare se sia giustificata la

registrazione di un accantonamento delcredere di pari importo, come preteso

dall’insorgente. Di diverso avviso l’autorità di tassazione, secondo cui il

debito di __________ sarebbe stato estinto.

5.2

Giusta l’art. 63 cpv. 1

lett.b LIFD (di egual tenore l’art. 72 cpv.1 lett. b LT),

sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per i

rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci

e sui debitori.

A differenza degli

ammortamenti che corrispondono alla registrazione di una perdita di valore che

si è verificata in modo definitivo sul patrimonio aziendale, l’accantonamento

rappresenta una voce del passivo di bilancio, cioè una rettifica dell’attivo,

contabilizzata per far fronte ad un rischio di perdita non ancora

quantificabile con precisione e quindi a carattere provvisorio (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, 2ª ediz.,

Mendrisio 2010, p. 152).

Il rischio di perdita su

un credito risulta principalmente dalla solvibilità dubbiosa del debitore.

Quando un rischio di perdita è ammesso su un credito, una correzione di valore

deve essere obbligatoriamente registrata nei conti (cfr. DTF 137 II 353 consid.

6.2.; sentenza TF 2C_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 2.2., in RDAF 2011 II

p. 70; Danon in: Noël / Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 30 ad art. 63 LIFD, p. 1241).

Alla fine di ogni

esercizio, l’azienda deve quindi provvedere ad una valutazione oculata del

grado di solvibilità dei suoi clienti e procedere, in presenza di rischi per

futuro mancato o incompleto incasso, alla formazione di adeguati accantonamenti

(Bernardoni/Bortolotto, op.

cit, p. 166).

La solvibilità del

debitore deve essere valutata in base a fatti passati o presenti, per esempio

in funzione di ritardi intervenuti nei pagamenti, dell’evoluzione anteriore

della situazione finanziaria, dello stato delle procedure di esecuzione in

corso, oppure della qualità delle eventuali garanzie. Quando viene costatato un

rischio di perdita, una correzione di valore, ossia un accantonamento per rischio delcredere,

deve essere registrata nei conti (Danon,

op. cit., n. 30-31 ad art. 63 LIFD, p. 1241).

5.3

Per quanto concerne i

lavori in corso, non sono tuttavia ammessi accantonamenti, trattandosi della

valutazione approssimativa di un credito futuro. L’impresa deve assumersi il

rischio di insolvenza del committente, ma tale rischio non deve essere

considerato particolarmente elevato già per il fatto che vengono pagati

regolarmente degli anticipi. Resta comunque riservata la prova concreta dell’esistenza

di un rischio più elevato nel caso in esame (cfr. Divisione delle

contribuzioni, Schedario fiscale persone giuridiche, Accantonamento delcredere;

Bernardoni/Bortolotto, op. cit.,

p. 166; Cfr. Circolari del Canton Turgovia “Bewertung Geschäftsvermögen” StP 43

Nr. 2, pag. 2, del Canton Lucerna “Usanzmässige Rückstellungen”

punto 2.2. “Angefangene Arbeiten”, siti consultati il 12.6.2024).

5.4

Come visto, per quanto

concerne i “lavori in corso” un accantonamento delcredere viene ammesso

con estrema prudenza. Del resto, la ricorrente non ha comprovato che, perlomeno

fino al sequestro operato dalla DAPI, il debitore fosse insolvibile. Né ha documentato

di aver chiesto il pagamento di acconti nel corso dello svolgimento delle

opere. Neppure ha intrapreso alcuna procedura d’incasso o si è tutelata – per

l’asserito mancato pagamento – tramite l’istituto dell’ipoteca legale degli

artigiani. Già solo per tale motivo l’accantonamento richiesto non potrebbe

essere riconosciuto.

Purtroppo i bilanci e la

contabilità presentati dalla contribuente__________ sono lacunosi, come si

evince dalla semplice “dimenticanza” nella registrazione dei lavori in corso.

Peraltro, neppure in sede ricorsuale la contribuente è riuscita a documentare

compiutamente le opere ed i rispettivi pagamenti ricevuti da __________. La

ricostruzione di quanto pagato, per quali opere ed in quale momento è del tutto

aleatoria, in mancanza di una delimitazione chiara dei due cantieri. L’insorgente

non ha infatti prodotto una

contabilità né dei giustificativi (inizio/termine dei cantieri; fatture

complete; resoconti dettagliati; domande di costruzione; flusso dei pagamenti),

che permettano di stabilire, per ogni singolo cantiere in atto, lo stato

dell’avanzamento dei lavori, con i relativi costi e ricavi (cfr. sentenza CDT

80.2022.96

del 23.10.2023).

In ogni caso, analizzando

la scarsa documentazione prodotta, emerge invero che la ricorrente fosse solita

chiedere il pagamento di acconti (v. p. es. allegato 7 al ricorso) e

premurarsi, in caso di mancato pagamento, di procedere con l’iscrizione

dell’ipoteca legale, prassi invero usuale nell’ambito delle imprese di

costruzione. Come conclude la DAPI, in assenza di pagamenti, è difficile

ipotizzare che avrebbe eseguito lavori a favore di __________ ancora nel 2016

(cfr. doc. DAPI 840.100.958).

Ora, la contribuente non

può pretendere di trarre beneficio dalla incompletezza della contabilità da

essa stessa prodotta. Anche per tale ragione, l’accantonamento delcredere non

può essere riconosciuto.

6.

6.1.

Indipendentemente dalla

questione della prova della giustificazione dell’accantonamento delcredere,

deve anche essere ammesso che le considerazioni proposte dall’autorità di

tassazione in merito all’avvenuta estinzione del debito di Sandro Gianella

appaiono del tutto compatibili con lo svolgimento dei fatti.

6.2

La ricorrente, nel reclamo

aveva sostenuto che, per quanto concerne il periodo fiscale 2014, non erano

stati conteggiati dei lavori in corso di pertinenza dell’anno, che peraltro non

erano stati incassati e “dovevano essere già accantonati. Ricevuto il

reclamo, l’UTPG ha dato incarico all’Ispettorato fiscale di approfondire la

questione ed in particolare di vagliare le posizioni fatturate per opere svolte

su immobili a __________ e a __________, di proprietà di __________, persona

oggetto di un’indagine fiscale da parte della Divisione affari penali ed

inchieste dell’AFC (DAPI).

Nel citato rapporto, per

quanto concerne i lavori svolti sulla proprietà di __________ si legge:

__________ in occasione dell’interrogatorio del 24

aprile 2018 con la DAPI ritiene che sono stati incassati CHF 700'000 su __________

(cfr. pag. 20 rapporto): “per quanto mi ricordo a __________ abbiamo fatto

un accordo di liquidazione di CHF 730'000, avevamo incassato 30'000 e quindi

abbiamo ricevuto dalla __________ 700'000, fondi che sono da noi

contabilizzati”.

Secondo

l’Ispettorato fiscale, a livello documentale non vi era evidenza né della

liquidazione né della contabilizzazione.

Sempre nel rapporto si legge

che __________, rappresentante fiscale sia della __________ sia di __________,

in una lettera del 30.7.2018, si era così espressa:

__________ è debitore di __________ per CHF 700'000. __________

ha fatturato lavori al Signor __________ sia per __________ che per __________.

In entrambi i casi l’ammontare delle fatture era di CHF 700'000, quindi CHF

1'400'000 in totale. Solo CHF 700'000 sono stati pagati.

Alleghiamo la dichiarazione di __________ che conferma che i lavori di

riattazione del rustico di __________ sono stati parzialmente eseguiti e non

fatturati. Il blocco del cantiere ha condizionato la sospensione dei lavori e

la susseguente fatturazione.

Secondo l’Ispettorato

fiscale, il blocco del cantiere sarebbe dovuto ad un intervento del Comune di __________

per il fatto che la costruzione non fosse a norma e non dovuto a “mora dei

pagamenti da parte __________”.

Nel rapporto si legge ancora

che la conclusione secondo cui i lavori sono stati pagati è anche in linea con il

fatto che non sono state iscritte ipoteche legali (cosa invece accaduta per gli

immobili di __________) e principalmente per il fatto che __________ ha

continuato a lavorare per __________ sino al 2018 (da quanto risulta dagli

accertamenti della DAPI [cfr. doc. DAPI 840.100.956-957-958]). L’Ispettorato

fiscale è giunto alla conclusione che, ragionevolmente, tutti i lavori su __________

erano stati pagati.

6.3

Per quanto concerne,

invece, i lavori svolti sulle proprietà di __________, dal Rapporto si apprende

che __________, nell’interrogatorio del 24.4.2018, aveva affermato di aver

fatto iscrivere 5 ipoteche sui diversi appartamenti (2014, 2015). A bilancio

della società era stato iscritta la somma di fr. 450'000.- a titolo di

“delcredere”. L’Ispettorato fiscale ha potuto verificare che, nella contabilità

della __________ per l’anno 2016, era stato iscritto un delcredere di fr.

700'000.- e non di fr. 450'000.-, senza che tuttavia fosse specificato a quali

opere si riferisse. __________, con istanza del 20.7.2015 alla Pretura di __________,

aveva fatto iscrivere, sul mapp. __________ RFD __________, ipoteche legali

dell’artigiano ed imprenditore per fr. 402'800.- “(…) a copertura, si

ipotizza del controvalore indicato in interrogatorio come delcredere di CHF

450'000. Le ipoteche legali sono state omologate dalla Pretura”.

Il 24.10.2016 __________ aveva

comunicato alla __________ di essere giunto ad un accordo con il debitore __________

per la tacitazione dei crediti e aveva chiesto lo stralcio degli incarti

pendenti nonché la cancellazione delle ipoteche legali iscritte a titolo provvisorio.

L’Ispettorato fiscale ne

ha tratto la conclusione che si poteva pertanto ritenere che anche tutti i

lavori effettuati a __________ fossero stati pagati da __________.

6.4

L’Ispettorato fiscale ha ritenuto

pertanto che l’importo di fr. 700'000.-, incassato e non contabilizzato,

dovesse essere ascrivibile ai lavori eseguiti nella proprietà di __________.

Tale conclusione si basava sul rapporto della DAPI, secondo il quale i lavori

eseguiti nella casa di __________ non erano stati registrati nella contabilità

della __________. La voce non si trovava infatti né nel bilancio al 31.12.2015

né sulla scheda contabile “debitore __________” né nei lavori in corso. Nessuna

ipoteca legale era stata iscritta sulla proprietà di __________, come era

invece accaduto per la proprietà di __________. __________, nel proprio

interrogatorio sostenuto dinanzi alla DAPI, avrebbe confermato che le fatture

di __________, per fr. 700'000.- erano state pagate. Inoltre, con il rogito

relativo alla proprietà venduta alla __________ per fr. 400'000.- era stato

esplicitamente richiesto che, tutte le ipoteche iscritte fossero cancellate. Da

ultimo, la DAPI e l’Ispettorato fiscale hanno rilevato che __________ ha

continuato a lavorare, negli anni successivi, ed almeno sino al 2018, sui

progetti di __________ (doc. DAPI 840.100.958).

La DAPI aveva in

particolare ritenuto che i lavori effettuati da __________ alle proprietà di __________

fossero stati tutti saldati e i pagamenti fossero avvenuti in parte a

“contanti”: “(…) se così non fosse accaduto __________ non avrebbe

proseguito i lavori a __________, protrattisi almeno sino al 2018”. Nella

parte del rapporto DAPI agli atti si può inoltre leggere, a proposito di __________:

“In aggiunta a tutto quanto sopra, occorre ancora precisare che __________

dispone di ingenti fondi non sequestrati nei conti (…), quindi il non pagamento

della fattura di __________ è immotivato”.

6.5

Ora, come giustamente

rileva l’UTPG, la tesi sostenuta nel ricorso, secondo la quale † __________,

amico di lunga data di __________, a conoscenza dei problemi di natura fiscale

di quest’ultimo, avrebbe deciso di non intraprendere la procedura di incasso

nei suoi confronti, non è una valida spiegazione del fatto che la ricorrente

non abbia contabilizzato parte dei lavori svolti in favore di __________. Un

simile modo di procedere, da parte del socio e amministratore unico di una

società, sarebbe del tutto incompatibile con la responsabilità che compete ad

ogni organo sociale.

Per comprendere lo

svolgimento degli eventi è invece necessario ricordare che le dichiarazioni

d’imposta per i periodi fiscali 2014 e 2015 sono state presentate all’UTPG,

rispettivamente, il 12.4.2016 ed il 27.1.2017. Come sottolinea l’autorità

fiscale, nulla si opponeva alla contabilizzazione dei lavori in corso già nella

dichiarazione per il 2014. L’unica spiegazione per cui ciò è avvenuto solo un

anno è mezzo più tardi, come ha rilevato l’UTPG, è che, «preso atto

dell’intervento DAPI contro il signor __________ e del possibile/probabile

allargamento dell’ispezione DAPI anche alla __________, la __________ abbia

interposto reclamo il 16 ottobre 2017 contro le notifiche di tassazione IC/IFD

2014.

e 2015 per sanare la “dimenticanza”».

Non si può pertanto non

condividere la conclusione cui sono pervenuti la DAPI e l’Ispettorato fiscale,

secondo cui __________ nei confronti di __________ è stato estinto.

Ne consegue che la

ricorrente ha effettuato una prestazione valutabile in denaro a favore dei

soci.

Le decisioni su reclamo,

relative ai periodi fiscali 2014 e 2015 meritano pertanto piena tutela.

7.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’700.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: