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Decisione

80.2022.239

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, accordo sulla ripartizione della sovranità fiscale fra cantoni e contribuente, domicilio alternato

7 agosto 2023Italiano23 min

ricorrente è un giocatore di hockey su ghiaccio ed è stato ingaggiato dall’__________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.239

Lugano

7 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 agosto/10 ottobre 2022 contro la decisione del 24 agosto 2022 in

materia di IC 2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1, nato a __________

nel 1990, dal 13 luglio 2019 è sposato con __________, cittadina proveniente

dalla __________. Hanno un figlio, __________, nato il 9 agosto 2018.

Di professione, il

ricorrente è un giocatore di hockey su ghiaccio ed è stato ingaggiato dall’__________

nel corso delle stagioni 2019-2020 e 2020-2021.

Mantenendo il domicilio

civile in un altro Comune [precisamente a __________ (VD) perché fino al 30

aprile 2019 aveva militato nell’__________], RI 1 ha soggiornato dal 1° giugno

2019 al 30 aprile 2021 a __________, dove – per sua stessa

ammissione ‑ aveva preso in locazione un appartamento di 4.5

locali.

Il 22 luglio 2020, RI 1 e

la moglie __________ firmavano il rogito per l’acquisto metà ciascuno di una

villa di 4.5 locali e di due posti auto in un condominio a __________.

B. a.

Il 14 gennaio 2020, per

Posta A Plus, la Divisione delle contribuzioni informava RI 1 di voler

rivendicare il suo domicilio fiscale in Ticino, perché era a beneficio di un

permesso di soggiorno a __________ fin dal 1° giugno 2019 e disponeva di un

contratto di lavoro stipulato con l’__________.

b.

Il 4 febbraio 2020, RI 1 presentava

le proprie osservazioni, affermando che il centro dei suoi interessi come pure

quello della moglie erano rimasti a __________. Proponeva di venir tassato

quale “Wochenaufenthalter” fino alla fine del contratto di lavoro con l’__________.

Il ricorrente sosteneva

che, a __________, lui e la moglie vivevano nella casa dei genitori di lui e che

il cerchio delle amicizie e delle conoscenze era lì, dove era cresciuto.

Confermava che dall’inizio

di maggio 2019 era stato ingaggiato dall’__________ con un contratto a tempo

determinato fino al 30 aprile 2021. Specificava che a causa dei turni di gioco

non poteva tornare regolarmente a __________ e che, di conseguenza, con la

moglie avevano deciso di locare un appartamento a __________ per permettere

alla famiglia di ricongiungersi.

Spiegava altresì che la

moglie era spesso a __________ oppure dai propri genitori a __________ (CZ).

Affermava di trascorrere,

per quando possibile, la maggior parte del tempo libero a __________,

soprattutto nei giorni liberi da impegni, in quelli di pausa del massimo campionato

oppure durante l’allenamento estivo (maggio-luglio).

c.

Dopo un ampio scambio di

corrispondenza ‑ dal quale emergeva in particolare l’acquisto

di un appartamento a __________ nel luglio 2020 ‑ per email datato

24 agosto 2020, RI 1 informava la Divisione delle contribuzioni di essere

d’accordo sulla proposta di essere assoggettato in modo alternato (50:50) per

il periodo fiscale 2019.

Per il periodo fiscale

2020, invece, proponeva nuovamente di essere tassato alla stregua di un “typischer

Wochenaufenthalter”. Sosteneva infatti che il centro dei suoi interessi

vitali fosse a __________, dove trascorreva almeno due notti/giorni alla

settimana nell’abitazione di famiglia. Affermava che l’appartamento di __________

aveva sì permesso alla moglie di raggiungerlo “ab und zu”, ma anche che

prevedeva di disdire il contratto appena possibile per cercare un alloggio più

piccolo.

d.

Nella sua risposta del 29

settembre 2020, la Divisione delle contribuzioni comunicava al contribuente che,

nonostante l’acquisto dell’appartamento a __________,

la situazione professionale

rimane[va] cmq invariata, [aveva] sempre a disposizione un alloggio al luogo di

lavoro (appartamento a __________) [che] gli permette[va] di raggiungere la

pista di ghiaccio __________ per gli allenamenti giornalieri e dove di sicuro

la moglie e il figlio la raggiung[evano] sovente.

La situazione risulta nelle

casistiche di un domicilio alternato, per questo motivo riconosciamo il

domicilio fiscale principale a __________ ma per una corretta imposizione che

rispecchi la reale situazione, chiediamo che per l’anno 2019 e seguenti (fino alla

scadenza del contratto) il solo reddito che percepisce dall’__________ venga

ripartito nella misura del 50:50 tra i due Cantoni.

e.

Con email datato 11

dicembre 2020, RI 1 confermava infine alla Divisione delle contribuzioni di accettare

la proposta di ripartizione (“um die gewünschten 50% zu beziehen”).

Lo stesso giorno, la

Divisione delle contribuzioni informava l’RS 1 (di seguito: RS 1) di aver

sottoscritto un accordo con il Canton __________ secondo il quale era prevista

“una ripartizione 50:50 di tutta la capacità contributiva per gli anni 2019,

2020 e 2021 (fine contratto) [e che per la riscossione dell’IFD sarebbe

rimasto] competente il Canton __________”, invitando l’autorità di

tassazione a volerlo iscrivere al ruolo di contribuente a partire dal 1°

gennaio 2019 (inviandogli le Dichiarazioni d’imposta) e ad “aspettare il

riparto da __________ prima di fare l’accertamento”.

C. Il 24 marzo 2021, l’RS

1 emetteva la decisione di tassazione IC 2019 e ripartiva i fattori imponibili “al

50% con il canton __________”, come da accordo.

D. Il 3 maggio 2021, la

Fiduciaria RA 1 AG di __________, in nome e per conto del ricorrente e della

moglie, ritornava all’RS 1 il formulario non compilato della Dichiarazione

d’imposta 2020, sottolineando che nell’estate 2020 i coniugi __________ avevano

acquistato un immobile abitativo a __________, con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente. Per il rappresentante, poiché il centro degli interessi vitali

della famiglia era ormai a __________, l’assoggettamento del ricorrente nel

Canton Ticino non era più giustificato.

E. a.

Sulla base della

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 presentata, il Canton __________ allestiva

il riparto intercantonale IC 2020, suddividendo a metà tra il Canton __________

e il Canton Ticino i fattori relativi alla sostanza mobiliare e ai relativi

redditi e allo stipendio e alle deduzioni legate all’attività professionale.

Il 10 giugno 2022,

l’autorità fiscale di __________ informava l’Amministrazione cantonale ticinese

in merito al suddetto riparto.

b.

Nella decisione di

tassazione IC 2020 datata 22 giugno 2022, inviata all’indirizzo di __________, l’RS

1 riprendeva gli “elementi della tassazione come da riparto intercantonale

del Canton __________”, assoggettando il contribuente per l’intero periodo

fiscale.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in

fr. 106'200.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 214'100.‑)

e la sostanza imponibile in fr. 9'000.‑ (determinante per

l’aliquota: fr. 48'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale assommava così

a fr. 10'588.20 (già tenuto conto del coefficiente d’imposta pari al 97%).

F. Il 18 luglio 2022, la

RA 1 AG presentava reclamo contro la suddetta decisione, postulandone

l’annullamento e contestando la residenza alternata tra Ticino e __________ per

l’anno fiscale 2020.

Spiegava che nel 2019 per

i coniugi __________ era stata ammessa la residenza fiscale alternata tra il

Canton Ticino e il Canton __________, suddividendo l’obbligo fiscale a metà tra

i due Cantoni. Tuttavia, “nel 2020 la durata del soggiorno […] e

l’intensità del loro centro della vita si sono spostati a __________”, avendo

acquistato il 22 luglio 2020 una casa familiare con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente. Per il rappresentante del contribuente, “le

relazioni familiari, sociali ed economiche esistono esclusivamente a __________”.

Per quanto riguardava

invece l’attività professionale del contribuente, dall’ottobre 2020 fino a

dicembre 2020, quest’ultimo era stato ricoverato presso la Clinica __________

di __________ a causa di un infortunio professionale. “Durante questo period[o],

non ha praticamente partecipato ai teamtrainings a __________ e ha vissuto con

la sua famiglia a __________”. Inoltre, il contratto di lavoro che lo

legava all’__________ è scaduto nella primavera 2021 e non è più stato

rinnovato.

Di conseguenza, il

rappresentante sosteneva che “con l’acquisto dell’immobile residenziale ad

uso proprio, __________ diventa[va] il domicilio fiscale con obbligo

fiscale illimitato per tutto l’anno fiscale 2020 [e] lo status fiscale

della residenza alternat[a] valutato nell’anno precedente non è quindi

più applicabile nell’anno fiscal[e] 2020”.

G. Con decisione datata

24 agosto 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

Il contribuente ha continuato

la propria attività lavorativa in Ticino presso l’__________ mantenendo

l’appartamento a __________ fino a fine contratto (primavera 2021).

Il

domicilio principale della famiglia è riconosciuto a __________, dove viene

prelevata l’imposta federale diretta [e] con il quale è stata concordata

una ripartizione al 50% di tutta la capacità contributiva per l’anno 2020.

In

considerazione di quanto sopra e dell’accordo di ripartizione con __________

l’autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella decisione di prima

istanza.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della

decisione dopo reclamo e contesta la residenza alternata Ticino/__________ per

l’anno civile 2020.

Nella sua motivazione, identica

a quella già avanzata in sede di reclamo, sostiene che ‑ diversamente

dall’anno fiscale 2019 per cui l’obbligo fiscale del ricorrente era stato suddiviso

a metà tra i due Cantoni ‑ nel 2020 il centro degli interessi

vitali del ricorrente e della moglie fosse a __________, dove avevano

acquistato una casa. Con l’acquisto dell’immobile ad uso abitativo e con

l’intenzione di risiedervi stabilmente, le relazioni familiari, sociali ed

economiche del ricorrente sarebbero esistite solo a __________. Ribadisce

inoltre di aver trascorso gli ultimi tre mesi del 2020 presso la Clinica __________

di __________ e di non aver più partecipato agli allenamenti con l’__________.

Infine evidenzia che il contratto di lavoro è scaduto nella primavera 2021 e

non è più stato rinnovato. Di conseguenza, per tutto il periodo fiscale 2020 “lo

status fiscale della residenza alternat[a] valutato nell’anno precedente

non è […] più applicabile”.

I. Nelle sue

osservazioni del 14 ottobre 2022, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso,

argomentando che “l’impostazione del 50% per la sola IC [era] stat[a]

concordat[a] con il Canton __________ (che [aveva] già emesso

le decisioni in tal senso a maggio 2022) e il contribuente stesso”.

Poiché nella

fattispecie non si configurerebbe alcun caso di doppia imposizione, l’autorità

di tassazione fatica a comprendere la richiesta del ricorrente, soprattutto

alla luce del fatto che il contratto di lavoro è durato ben oltre il 2020 e

l’appartamento di 4.5 locali a __________ è stato utilizzato dall’intera

famiglia durante la permanenza del ricorrente in Ticino.

Diritto

1. Con il suo ricorso, RI

1 si aggrava contro la ripartizione del domicilio fiscale primario tra i

Cantoni __________ e Ticino, che configura il cosiddetto domicilio alternato,

così come da accordo intercorso tra i Cantoni summenzionati.

Considerandi

2.

2.1.

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.

3.

cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di

conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva

residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione

di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., il medesimo principio vale in ambito

intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di

una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei

suoi interessi (sentenza TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza

citata).

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

2.2

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

·

almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora fiscale non

presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di

rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede

tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili.

Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT;

art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in

particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno,

seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come

“transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di

permanenza (Locher, Introduzione

al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, § 5, II.

1., p. 27).

2.3

2.3.1

Per contribuenti sposati e

conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono

considerati più forti di quelli intessuti nel luogo di esercizio della

professione; per questa ragione, gli stessi vengono imposti dove risiede la

famiglia anche nel caso in cui vi si rechino solo nei fine settimana

rispettivamente nel tempo libero (DTF 125 I 54 consid. 2b/aa; 125 I 458 consid.

2d; 121 I 14 consid. 4; sentenze TF n. 2C_1045/2016 del 3 agosto 2017 consid.

3.4; n. 2C_163/2015 del 20 agosto 2015 consid. 5.2; n. 2C_92/2012 del 17 agosto

2012.

consid. 4.1; n. 2C_171/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 e n.

2C_969/2010 del 3 agosto 2011 consid. 3.1). Ciò vale nella misura in cui

esercitino un'attività lucrativa dipendente, senza ricoprire funzioni

dirigenziali (DTF 132 I 29 consid. 4.2 s.; sentenze TF n. 2C_753/2011 del 14

marzo 2012 consid. 4.3.1 e n. 2C_809/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.1).

2.3.2

Nel caso in cui il

contribuente non rientra dalla sua famiglia il fine settimana, oppure non vi fa

rientro con la regolarità necessaria, si ritiene che il suo domicilio fiscale

principale è al luogo di lavoro: il luogo di residenza della famiglia

rappresenta un domicilio fiscale secondario (DTF 132 I 29 consid. 4.2. in: de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 226, p. 76).

2.3.3

Qualora i coniugi oppure i

partner registrati soggiornino assieme in più luoghi ed intrattengano delle

relazioni con queste differenti località, il loro domicilio fiscale si trova,

di principio, nel luogo in cui hanno i legami più stretti (DTF 123 I 289 consid.

2b e 2c in: de Vries Reilingh, op.

cit., n. 227, p. 76).

In particolare, nella

sentenza citata, il Tribunale federale ha già stabilito che il domicilio

fiscale del marito si trova nel luogo in cui risiede in settimana con la moglie

e da dove si reca quotidianamente al lavoro; poco importa che la coppia passi

regolarmente i fine settimana ad un altro indirizzo (che nel caso giudicato era

la fattoria del fratello del marito), luogo in cui la coppia non dispone di un

appartamento. Ad ogni modo, si deve giudicare nella stessa maniera anche il

caso di una coppia che risiede al luogo di lavoro durante la settimana e che

passa regolarmente i fine settimana presso i genitori del marito (de Vries Reilingh, op. cit., n. 228, p.

76.

s.).

2.4

2.4.1

Se i presupposti del

domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più

luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce

quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più

intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse)

del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., § 5 II. 2., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales

Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel diritto civile,

gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli

materiali.

Eccezionalmente possono

sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi

diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio

fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato

(“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher,

op. cit., § 5 II. 2., p. 33).

2.4.2

Il domicilio alternato

viene ritenuto in via eccezionale quando il contribuente trasferisce il centro

delle sue relazioni vitali ad intervalli regolari da un luogo a un altro e

viceversa. Ciò accade quando le relazioni con entrambi i luoghi sono più o meno

della medesima intensità, il contribuente risulta attivo professionalmente in

entrambi i luoghi, i suoi famigliari lo seguono e la durata del soggiorno nei

luoghi è più o meno della medesima durata. Da provare sono le relazioni

famigliari e professionali del contribuente come anche la durata della permanenza

in entrambi i luoghi; da ultimo bisogna tenere in considerazione l’insieme

delle circostanze. Se dev’essere ritenuta l’esistenza di un domicilio

alternato, allora, le imposte vanno di regola suddivise a metà, a meno che non

vi siano motivi per giungere ad una diversa conclusione.

2.4.3

Il Tribunale federale ha

concluso per l’esistenza di un domicilio alternato nel caso di un contribuente

che risiedeva da inizio marzo sino alla fine del mese di settembre nel Canton

Ticino senza pressoché mai rientrare nel Canton Zurigo, luogo in cui risiedeva

per il resto dell’anno. Anche per quanto riguardava i legami famigliari gli

stessi erano pressoché della medesima intensità: nel Canton Zurigo abitava in

un appartamento di cinque locali di sua proprietà ed aveva anche sempre

mantenuto una cerchia di amicizie. Anche nel Canton Ticino il contribuente, il

quale veniva accompagnato dalla moglie, aveva molte amicizie anche perché

parlava dialetto ticinese, sosteneva generosamente le associazioni locali ed

aveva immatricolato la propria autovettura. I giudici avevano ritenuto che il

contribuente trasferisse e cambiasse regolarmente il centro dei suoi interessi

da Dübendorf a San Nazzaro. Anche dal punto di vista lavorativo, nonostante il

Canton Zurigo sostenesse che il contribuente fosse lì illimitatamente

imponibile, l’Alta Corte ha ritenuto che egli, che svolgeva il ruolo di

presidente del Consiglio di amministrazione della propria impresa di

costruzioni, potesse svolgere comunque la mansione di supervisore della società

anche dal Canton Ticino, dove si recavano regolarmente figlio e nuora per

ricevere consigli sul come dirigere la società. L’Alta corte aveva pertanto

concluso per un domicilio alternato di medesima intensità con la conseguenza

che la sostanza mobiliare, i proventi di quest’ultima come anche il reddito

dall’attività lavorativa dovevano essere divisi a metà (Locher K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, § 3,

1A, 3 n. 7; DTF 100 Ia 243 consid. 2; sentenza TF n. 2C_969/2010 del 3 agosto 2011

consid. 3.1.).

2.5

Di norma, la

determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma

è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla

professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze TF

n. 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.1.; n. 2C_92/2012 del 17 agosto 2012

consid. 4.1.; n. 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2.).

3.

3.1.

La

decisione impugnata si fonda essenzialmente sull’accordo, concluso fra le

autorità fiscali dei Cantoni Ticino e Svitto e condiviso anche dallo stesso

ricorrente.

3.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, i principi stabiliti dalla stessa Suprema Corte allo

scopo di evitare la doppia imposizione intercantonale vincolano i Cantoni alla

stregua di principi costituzionali. Ne consegue che diritto cantonale in

contrasto con questi principi viola il diritto federale. Evidentemente le norme

di conflitto del diritto federale non possono pertanto essere modificate da

accordi di carattere generale fra Cantoni. Allo stesso modo, accordi tra

cantoni che riguardano un caso singolo non sono vincolanti né per il Tribunale

federale né per il contribuente. Quest'ultimo può dunque contestare tale

accordo, a meno che non lo abbia accettato (Mäusli-Allenspach,

in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen

Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 2, n. 13, p. 8 s.; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ed., Berna 2013, n. 106, p. 42; Locher/Locher, Interkantonale

Doppelbesteuerung, § 1, III A, 2, n. 5).

3.3

Nel caso in esame, dopo

l’ingaggio del contribuente da parte dell’HC __________, il fisco cantonale ha

preso contatto con l’amministrazione fiscale del Canton __________ per definire

l’assoggettamento negli anni 2019, 2020 e 2021. Agli atti sono reperibili in

particolar modo delle lettere inviate dal fisco ticinese al contribuente e uno

scambio di email fra la funzionaria __________ e lo stesso contribuente, in cui

si fa riferimento a trattative intervenute con la collaboratrice del fisco __________

__________.

Il 14 gennaio 2020, il

fisco ticinese si è rivolto al contribuente, informandolo che intendeva

assoggettarlo alle imposte per appartenenza personale dal 1° giugno 2019. Il 4

febbraio 2020, il ricorrente ha risposto, affermando che il centro dei suoi

interessi era rimasto nel Canton __________. È seguito uno scambio di email in

cui le parti si sono confrontate in merito alla possibilità di una ripartizione

della sovranità fiscale dei Cantoni, sul presupposto di un domicilio alternato.

Il 18 luglio 2020 il contribuente ha informato __________ che stava per

acquistare un appartamento a __________.

Il 4 agosto 2020 la stessa

funzionaria ha contattato la sua collega del Canton __________, chiedendo di

sospendere la procedura di tassazione 2019, in quanto il fisco ticinese

intendeva rivendicare l’assoggettamento “almeno parziale”.

Il 4 agosto 2020 __________

ha risposto al contribuente, affermando che l’acquisto di un appartamento a __________

non bastava per comprovare che il domicilio fiscale fosse in quel Cantone. Il 24

agosto 2020 il ricorrente ha dichiarato di accettare la soluzione 50/50 per il

2019.

ma non per il 2020. Il 29 settembre 2020 la funzionaria cantonale ha

ribadito che, restando invariata la situazione professionale e la disponibilità

dell’appartamento a __________, la soluzione del domicilio alternato sarebbe

stata giustificata per tutta la durata del contratto.

Nella email del 19

novembre 2020, il ricorrente ha informato __________ di aver parlato con la

funzionaria del fisco __________, che le aveva a sua volta prospettato la

soluzione del domicilio alternato per gli anni 2020 e 2021, ed ha ribadito le

sue perplessità al riguardo. La funzionaria cantonale gli ha risposto

l’indomani, confermando che “la sua situazione

professionale/famigliare/sociale rispecchia la reale situazione di un domicilio

alternato”.

Con email dell’11 dicembre

2020, il contribuente ha infine comunicato a __________ di aver conferito con

il team manager dell’__________, che aveva avuto un contatto telefonico con la

stessa funzionaria. Si è così espresso in merito alla proposta delle autorità

fiscali dei due Cantoni:

“Zu

Ihrer Info, ich habe die Steuererklärung des Kanton Schwyz fristgerecht

eingereicht. Gerne können Sie mit der Steuerverwaltung Schwyz den Kontakt

aufnehmen, um die gewünschten 50% zu beziehen”.

La destinataria ha

risposto lo stesso giorno, ringraziando per la risposta e informando il

contribuente che avrebbe comunicato l’intervenuto accordo alla collega __________

del fisco del Canton __________ e che lo avrebbe iscritto nel registro dei

contribuenti del Canton Ticino dal 1.1.2019.

3.4

Alla luce dei fatti appena

evocati, si deve ammettere che nel caso in discussione sia intervenuto un

accordo, in merito alla ripartizione della sovranità fiscale dei Cantoni, che

ha coinvolto non solo i Cantoni interessati ma anche lo stesso contribuente. Se

è vero infatti che quest’ultimo ha dapprima manifestato la propria contrarietà

alla proposta di ammettere un domicilio alternato, dopo essersi confrontato con

il team manager della sua squadra ha tuttavia aderito alla stessa. L’argomento

principale, da lui addotto con il ricorso, per contestare l’assoggettamento nel

Canton Ticino, cioè l’acquisto di un appartamento nel Canton __________, era

già stato considerato nell’ambito delle trattative fra i Cantoni e lo stesso

ricorrente.

In queste circostanze,

l’insorgente non può più contestare l’assoggettamento nel Canton Ticino né il

riconoscimento del domicilio alternato.

4.

4.1.

Indipendentemente dal

contenuto e dalla portata dell’accordo citato, i fatti che emergono dagli atti

a disposizione non consentono di mettere seriamente in discussione

l’assoggettamento del ricorrente alla sovranità fiscale ticinese.

4.2

RI 1 è sposato dal 2019 e padre

di un figlio, nato nel 2018.

Nel periodo fiscale

litigioso, era ingaggiato dall’__________, beneficiava di un permesso di

soggiorno a __________, dove aveva preso in locazione un appartamento di 4.5

locali. Il 22 luglio 2020, con la moglie ha acquistato un appartamento di 4.5

locali a __________. Gli ultimi tre mesi del 2020 li ha trascorsi in una

clinica di __________ a causa di un infortunio professionale.

Lo stesso insorgente

ammette di aver trascorso i primi 4 mesi del 2020 (gennaio-aprile) prevalentemente

in Ticino, dove svolgeva la sua attività professionale. Affermava infatti di

trascorrere a __________ unicamente “2 notti/giorni alla settimana”.

Sempre nel 2020, secondo

le sue asserzioni, la moglie e il figlio lo raggiungevano nell’appartamento di

4.5

locali di __________. Ben più confortevole per una famiglia di tre persone rispetto

alla stanza nella casa paterna di cui disponevano a __________, almeno fino

alla firma del rogito e al successivo trasloco nella nuova abitazione.

Quanto agli ultimi 3 mesi

del 2020, il ricorrente li avrebbe trascorsi a __________ in ospedale a causa

di un infortunio professionale.

4.3

Diversamente da quanto

sostenuto dall’insorgente, né l’acquisto dell’abitazione a __________ né il

ricovero ospedaliero a __________ hanno modificato le condizioni di

assoggettamento nel periodo fiscale sub judice.

Per quanto concerne

l’acquisto dell’appartamento nel Canton __________, l’unica conseguenza è che l’immobile

viene assoggettato nel Cantone di situazione secondo l’art. 4 cpv. 1 LAID e il

suo acquisto ha quindi creato un domicilio fiscale accessorio speciale (v. Locher, op. cit., § 5, I, p. 25).

In relazione al ricovero

ospedaliero, la Legge tributaria sancisce chiaramente che farsi curare in un

istituto non fonda alcun domicilio o dimora fiscale (art. 2 cpv. 4 LT; v. anche

Oesterhelt/Seiler in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4a

ediz., Basilea 2022, n. 4 ad art. 3 LAID, p. 49; Zweifel/Hunziker in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales

Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 6, n. 63 s., p. 68 s.).

4.4

Ne consegue che, quand’anche

non vi fosse stato il benestare del ricorrente alla ripartizione del

substrato fiscale tra i Cantoni di __________ e Ticino, il suo assoggettamento

nel Canton Ticino non potrebbe essere contestato. Infatti, il contribuente e la

sua famiglia (moglie casalinga e figlio piccolo) hanno vissuto nel Canton

Ticino durante la settimana lavorativa del ricorrente, per rientrare nel Canton

__________ nei periodi liberi da impegni hockeistici. Anche dopo l’acquisto

dell’appartamento a __________, hanno comunque mantenuto l’abitazione nel

Canton Ticino.

La situazione descritta

consentirebbe tutt’al più di mettere in discussione l’assoggettamento per

appartenenza personale nel Canton __________.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: