80.2022.239
Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, accordo sulla ripartizione della sovranità fiscale fra cantoni e contribuente, domicilio alternato
7 agosto 2023Italiano23 min
ricorrente è un giocatore di hockey su ghiaccio ed è stato ingaggiato dall’__________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.239
Lugano
7 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 agosto/10 ottobre 2022 contro la decisione del 24 agosto 2022 in
materia di IC 2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1, nato a __________
nel 1990, dal 13 luglio 2019 è sposato con __________, cittadina proveniente
dalla __________. Hanno un figlio, __________, nato il 9 agosto 2018.
Di professione, il
ricorrente è un giocatore di hockey su ghiaccio ed è stato ingaggiato dall’__________
nel corso delle stagioni 2019-2020 e 2020-2021.
Mantenendo il domicilio
civile in un altro Comune [precisamente a __________ (VD) perché fino al 30
aprile 2019 aveva militato nell’__________], RI 1 ha soggiornato dal 1° giugno
2019 al 30 aprile 2021 a __________, dove – per sua stessa
ammissione ‑ aveva preso in locazione un appartamento di 4.5
locali.
Il 22 luglio 2020, RI 1 e
la moglie __________ firmavano il rogito per l’acquisto metà ciascuno di una
villa di 4.5 locali e di due posti auto in un condominio a __________.
B. a.
Il 14 gennaio 2020, per
Posta A Plus, la Divisione delle contribuzioni informava RI 1 di voler
rivendicare il suo domicilio fiscale in Ticino, perché era a beneficio di un
permesso di soggiorno a __________ fin dal 1° giugno 2019 e disponeva di un
contratto di lavoro stipulato con l’__________.
b.
Il 4 febbraio 2020, RI 1 presentava
le proprie osservazioni, affermando che il centro dei suoi interessi come pure
quello della moglie erano rimasti a __________. Proponeva di venir tassato
quale “Wochenaufenthalter” fino alla fine del contratto di lavoro con l’__________.
Il ricorrente sosteneva
che, a __________, lui e la moglie vivevano nella casa dei genitori di lui e che
il cerchio delle amicizie e delle conoscenze era lì, dove era cresciuto.
Confermava che dall’inizio
di maggio 2019 era stato ingaggiato dall’__________ con un contratto a tempo
determinato fino al 30 aprile 2021. Specificava che a causa dei turni di gioco
non poteva tornare regolarmente a __________ e che, di conseguenza, con la
moglie avevano deciso di locare un appartamento a __________ per permettere
alla famiglia di ricongiungersi.
Spiegava altresì che la
moglie era spesso a __________ oppure dai propri genitori a __________ (CZ).
Affermava di trascorrere,
per quando possibile, la maggior parte del tempo libero a __________,
soprattutto nei giorni liberi da impegni, in quelli di pausa del massimo campionato
oppure durante l’allenamento estivo (maggio-luglio).
c.
Dopo un ampio scambio di
corrispondenza ‑ dal quale emergeva in particolare l’acquisto
di un appartamento a __________ nel luglio 2020 ‑ per email datato
24 agosto 2020, RI 1 informava la Divisione delle contribuzioni di essere
d’accordo sulla proposta di essere assoggettato in modo alternato (50:50) per
il periodo fiscale 2019.
Per il periodo fiscale
2020, invece, proponeva nuovamente di essere tassato alla stregua di un “typischer
Wochenaufenthalter”. Sosteneva infatti che il centro dei suoi interessi
vitali fosse a __________, dove trascorreva almeno due notti/giorni alla
settimana nell’abitazione di famiglia. Affermava che l’appartamento di __________
aveva sì permesso alla moglie di raggiungerlo “ab und zu”, ma anche che
prevedeva di disdire il contratto appena possibile per cercare un alloggio più
piccolo.
d.
Nella sua risposta del 29
settembre 2020, la Divisione delle contribuzioni comunicava al contribuente che,
nonostante l’acquisto dell’appartamento a __________,
la situazione professionale
rimane[va] cmq invariata, [aveva] sempre a disposizione un alloggio al luogo di
lavoro (appartamento a __________) [che] gli permette[va] di raggiungere la
pista di ghiaccio __________ per gli allenamenti giornalieri e dove di sicuro
la moglie e il figlio la raggiung[evano] sovente.
La situazione risulta nelle
casistiche di un domicilio alternato, per questo motivo riconosciamo il
domicilio fiscale principale a __________ ma per una corretta imposizione che
rispecchi la reale situazione, chiediamo che per l’anno 2019 e seguenti (fino alla
scadenza del contratto) il solo reddito che percepisce dall’__________ venga
ripartito nella misura del 50:50 tra i due Cantoni.
e.
Con email datato 11
dicembre 2020, RI 1 confermava infine alla Divisione delle contribuzioni di accettare
la proposta di ripartizione (“um die gewünschten 50% zu beziehen”).
Lo stesso giorno, la
Divisione delle contribuzioni informava l’RS 1 (di seguito: RS 1) di aver
sottoscritto un accordo con il Canton __________ secondo il quale era prevista
“una ripartizione 50:50 di tutta la capacità contributiva per gli anni 2019,
2020 e 2021 (fine contratto) [e che per la riscossione dell’IFD sarebbe
rimasto] competente il Canton __________”, invitando l’autorità di
tassazione a volerlo iscrivere al ruolo di contribuente a partire dal 1°
gennaio 2019 (inviandogli le Dichiarazioni d’imposta) e ad “aspettare il
riparto da __________ prima di fare l’accertamento”.
C. Il 24 marzo 2021, l’RS
1 emetteva la decisione di tassazione IC 2019 e ripartiva i fattori imponibili “al
50% con il canton __________”, come da accordo.
D. Il 3 maggio 2021, la
Fiduciaria RA 1 AG di __________, in nome e per conto del ricorrente e della
moglie, ritornava all’RS 1 il formulario non compilato della Dichiarazione
d’imposta 2020, sottolineando che nell’estate 2020 i coniugi __________ avevano
acquistato un immobile abitativo a __________, con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente. Per il rappresentante, poiché il centro degli interessi vitali
della famiglia era ormai a __________, l’assoggettamento del ricorrente nel
Canton Ticino non era più giustificato.
E. a.
Sulla base della
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 presentata, il Canton __________ allestiva
il riparto intercantonale IC 2020, suddividendo a metà tra il Canton __________
e il Canton Ticino i fattori relativi alla sostanza mobiliare e ai relativi
redditi e allo stipendio e alle deduzioni legate all’attività professionale.
Il 10 giugno 2022,
l’autorità fiscale di __________ informava l’Amministrazione cantonale ticinese
in merito al suddetto riparto.
b.
Nella decisione di
tassazione IC 2020 datata 22 giugno 2022, inviata all’indirizzo di __________, l’RS
1 riprendeva gli “elementi della tassazione come da riparto intercantonale
del Canton __________”, assoggettando il contribuente per l’intero periodo
fiscale.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in
fr. 106'200.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 214'100.‑)
e la sostanza imponibile in fr. 9'000.‑ (determinante per
l’aliquota: fr. 48'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale assommava così
a fr. 10'588.20 (già tenuto conto del coefficiente d’imposta pari al 97%).
F. Il 18 luglio 2022, la
RA 1 AG presentava reclamo contro la suddetta decisione, postulandone
l’annullamento e contestando la residenza alternata tra Ticino e __________ per
l’anno fiscale 2020.
Spiegava che nel 2019 per
i coniugi __________ era stata ammessa la residenza fiscale alternata tra il
Canton Ticino e il Canton __________, suddividendo l’obbligo fiscale a metà tra
i due Cantoni. Tuttavia, “nel 2020 la durata del soggiorno […] e
l’intensità del loro centro della vita si sono spostati a __________”, avendo
acquistato il 22 luglio 2020 una casa familiare con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente. Per il rappresentante del contribuente, “le
relazioni familiari, sociali ed economiche esistono esclusivamente a __________”.
Per quanto riguardava
invece l’attività professionale del contribuente, dall’ottobre 2020 fino a
dicembre 2020, quest’ultimo era stato ricoverato presso la Clinica __________
di __________ a causa di un infortunio professionale. “Durante questo period[o],
non ha praticamente partecipato ai teamtrainings a __________ e ha vissuto con
la sua famiglia a __________”. Inoltre, il contratto di lavoro che lo
legava all’__________ è scaduto nella primavera 2021 e non è più stato
rinnovato.
Di conseguenza, il
rappresentante sosteneva che “con l’acquisto dell’immobile residenziale ad
uso proprio, __________ diventa[va] il domicilio fiscale con obbligo
fiscale illimitato per tutto l’anno fiscale 2020 [e] lo status fiscale
della residenza alternat[a] valutato nell’anno precedente non è quindi
più applicabile nell’anno fiscal[e] 2020”.
G. Con decisione datata
24 agosto 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
Il contribuente ha continuato
la propria attività lavorativa in Ticino presso l’__________ mantenendo
l’appartamento a __________ fino a fine contratto (primavera 2021).
Il
domicilio principale della famiglia è riconosciuto a __________, dove viene
prelevata l’imposta federale diretta [e] con il quale è stata concordata
una ripartizione al 50% di tutta la capacità contributiva per l’anno 2020.
In
considerazione di quanto sopra e dell’accordo di ripartizione con __________
l’autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella decisione di prima
istanza.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della
decisione dopo reclamo e contesta la residenza alternata Ticino/__________ per
l’anno civile 2020.
Nella sua motivazione, identica
a quella già avanzata in sede di reclamo, sostiene che ‑ diversamente
dall’anno fiscale 2019 per cui l’obbligo fiscale del ricorrente era stato suddiviso
a metà tra i due Cantoni ‑ nel 2020 il centro degli interessi
vitali del ricorrente e della moglie fosse a __________, dove avevano
acquistato una casa. Con l’acquisto dell’immobile ad uso abitativo e con
l’intenzione di risiedervi stabilmente, le relazioni familiari, sociali ed
economiche del ricorrente sarebbero esistite solo a __________. Ribadisce
inoltre di aver trascorso gli ultimi tre mesi del 2020 presso la Clinica __________
di __________ e di non aver più partecipato agli allenamenti con l’__________.
Infine evidenzia che il contratto di lavoro è scaduto nella primavera 2021 e
non è più stato rinnovato. Di conseguenza, per tutto il periodo fiscale 2020 “lo
status fiscale della residenza alternat[a] valutato nell’anno precedente
non è […] più applicabile”.
I. Nelle sue
osservazioni del 14 ottobre 2022, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso,
argomentando che “l’impostazione del 50% per la sola IC [era] stat[a]
concordat[a] con il Canton __________ (che [aveva] già emesso
le decisioni in tal senso a maggio 2022) e il contribuente stesso”.
Poiché nella
fattispecie non si configurerebbe alcun caso di doppia imposizione, l’autorità
di tassazione fatica a comprendere la richiesta del ricorrente, soprattutto
alla luce del fatto che il contratto di lavoro è durato ben oltre il 2020 e
l’appartamento di 4.5 locali a __________ è stato utilizzato dall’intera
famiglia durante la permanenza del ricorrente in Ticino.
Diritto
1. Con il suo ricorso, RI
1 si aggrava contro la ripartizione del domicilio fiscale primario tra i
Cantoni __________ e Ticino, che configura il cosiddetto domicilio alternato,
così come da accordo intercorso tra i Cantoni summenzionati.
Considerandi
2.
2.1.
Il
diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.
3.
cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di
conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva
residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione
di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., il medesimo principio vale in ambito
intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di
una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei
suoi interessi (sentenza TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza
citata).
A
tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì
la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il
centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme
delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
2.2
Secondo
l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino
è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
·
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
·
almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora fiscale non
presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di
rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede
tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili.
Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT;
art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in
particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno,
seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come
“transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di
permanenza (Locher, Introduzione
al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, § 5, II.
1., p. 27).
2.3
2.3.1
Per contribuenti sposati e
conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono
considerati più forti di quelli intessuti nel luogo di esercizio della
professione; per questa ragione, gli stessi vengono imposti dove risiede la
famiglia anche nel caso in cui vi si rechino solo nei fine settimana
rispettivamente nel tempo libero (DTF 125 I 54 consid. 2b/aa; 125 I 458 consid.
2d; 121 I 14 consid. 4; sentenze TF n. 2C_1045/2016 del 3 agosto 2017 consid.
3.4; n. 2C_163/2015 del 20 agosto 2015 consid. 5.2; n. 2C_92/2012 del 17 agosto
2012.
consid. 4.1; n. 2C_171/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 e n.
2C_969/2010 del 3 agosto 2011 consid. 3.1). Ciò vale nella misura in cui
esercitino un'attività lucrativa dipendente, senza ricoprire funzioni
dirigenziali (DTF 132 I 29 consid. 4.2 s.; sentenze TF n. 2C_753/2011 del 14
marzo 2012 consid. 4.3.1 e n. 2C_809/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.1).
2.3.2
Nel caso in cui il
contribuente non rientra dalla sua famiglia il fine settimana, oppure non vi fa
rientro con la regolarità necessaria, si ritiene che il suo domicilio fiscale
principale è al luogo di lavoro: il luogo di residenza della famiglia
rappresenta un domicilio fiscale secondario (DTF 132 I 29 consid. 4.2. in: de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 226, p. 76).
2.3.3
Qualora i coniugi oppure i
partner registrati soggiornino assieme in più luoghi ed intrattengano delle
relazioni con queste differenti località, il loro domicilio fiscale si trova,
di principio, nel luogo in cui hanno i legami più stretti (DTF 123 I 289 consid.
2b e 2c in: de Vries Reilingh, op.
cit., n. 227, p. 76).
In particolare, nella
sentenza citata, il Tribunale federale ha già stabilito che il domicilio
fiscale del marito si trova nel luogo in cui risiede in settimana con la moglie
e da dove si reca quotidianamente al lavoro; poco importa che la coppia passi
regolarmente i fine settimana ad un altro indirizzo (che nel caso giudicato era
la fattoria del fratello del marito), luogo in cui la coppia non dispone di un
appartamento. Ad ogni modo, si deve giudicare nella stessa maniera anche il
caso di una coppia che risiede al luogo di lavoro durante la settimana e che
passa regolarmente i fine settimana presso i genitori del marito (de Vries Reilingh, op. cit., n. 228, p.
76.
s.).
2.4
2.4.1
Se i presupposti del
domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più
luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce
quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più
intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse)
del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., § 5 II. 2., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).
Come nel diritto civile,
gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli
materiali.
Eccezionalmente possono
sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi
diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio
fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato
(“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher,
op. cit., § 5 II. 2., p. 33).
2.4.2
Il domicilio alternato
viene ritenuto in via eccezionale quando il contribuente trasferisce il centro
delle sue relazioni vitali ad intervalli regolari da un luogo a un altro e
viceversa. Ciò accade quando le relazioni con entrambi i luoghi sono più o meno
della medesima intensità, il contribuente risulta attivo professionalmente in
entrambi i luoghi, i suoi famigliari lo seguono e la durata del soggiorno nei
luoghi è più o meno della medesima durata. Da provare sono le relazioni
famigliari e professionali del contribuente come anche la durata della permanenza
in entrambi i luoghi; da ultimo bisogna tenere in considerazione l’insieme
delle circostanze. Se dev’essere ritenuta l’esistenza di un domicilio
alternato, allora, le imposte vanno di regola suddivise a metà, a meno che non
vi siano motivi per giungere ad una diversa conclusione.
2.4.3
Il Tribunale federale ha
concluso per l’esistenza di un domicilio alternato nel caso di un contribuente
che risiedeva da inizio marzo sino alla fine del mese di settembre nel Canton
Ticino senza pressoché mai rientrare nel Canton Zurigo, luogo in cui risiedeva
per il resto dell’anno. Anche per quanto riguardava i legami famigliari gli
stessi erano pressoché della medesima intensità: nel Canton Zurigo abitava in
un appartamento di cinque locali di sua proprietà ed aveva anche sempre
mantenuto una cerchia di amicizie. Anche nel Canton Ticino il contribuente, il
quale veniva accompagnato dalla moglie, aveva molte amicizie anche perché
parlava dialetto ticinese, sosteneva generosamente le associazioni locali ed
aveva immatricolato la propria autovettura. I giudici avevano ritenuto che il
contribuente trasferisse e cambiasse regolarmente il centro dei suoi interessi
da Dübendorf a San Nazzaro. Anche dal punto di vista lavorativo, nonostante il
Canton Zurigo sostenesse che il contribuente fosse lì illimitatamente
imponibile, l’Alta Corte ha ritenuto che egli, che svolgeva il ruolo di
presidente del Consiglio di amministrazione della propria impresa di
costruzioni, potesse svolgere comunque la mansione di supervisore della società
anche dal Canton Ticino, dove si recavano regolarmente figlio e nuora per
ricevere consigli sul come dirigere la società. L’Alta corte aveva pertanto
concluso per un domicilio alternato di medesima intensità con la conseguenza
che la sostanza mobiliare, i proventi di quest’ultima come anche il reddito
dall’attività lavorativa dovevano essere divisi a metà (Locher K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, § 3,
1A, 3 n. 7; DTF 100 Ia 243 consid. 2; sentenza TF n. 2C_969/2010 del 3 agosto 2011
consid. 3.1.).
2.5
Di norma, la
determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma
è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla
professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze TF
n. 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.1.; n. 2C_92/2012 del 17 agosto 2012
consid. 4.1.; n. 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2.).
3.
3.1.
La
decisione impugnata si fonda essenzialmente sull’accordo, concluso fra le
autorità fiscali dei Cantoni Ticino e Svitto e condiviso anche dallo stesso
ricorrente.
3.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, i principi stabiliti dalla stessa Suprema Corte allo
scopo di evitare la doppia imposizione intercantonale vincolano i Cantoni alla
stregua di principi costituzionali. Ne consegue che diritto cantonale in
contrasto con questi principi viola il diritto federale. Evidentemente le norme
di conflitto del diritto federale non possono pertanto essere modificate da
accordi di carattere generale fra Cantoni. Allo stesso modo, accordi tra
cantoni che riguardano un caso singolo non sono vincolanti né per il Tribunale
federale né per il contribuente. Quest'ultimo può dunque contestare tale
accordo, a meno che non lo abbia accettato (Mäusli-Allenspach,
in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen
Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 2, n. 13, p. 8 s.; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ed., Berna 2013, n. 106, p. 42; Locher/Locher, Interkantonale
Doppelbesteuerung, § 1, III A, 2, n. 5).
3.3
Nel caso in esame, dopo
l’ingaggio del contribuente da parte dell’HC __________, il fisco cantonale ha
preso contatto con l’amministrazione fiscale del Canton __________ per definire
l’assoggettamento negli anni 2019, 2020 e 2021. Agli atti sono reperibili in
particolar modo delle lettere inviate dal fisco ticinese al contribuente e uno
scambio di email fra la funzionaria __________ e lo stesso contribuente, in cui
si fa riferimento a trattative intervenute con la collaboratrice del fisco __________
__________.
Il 14 gennaio 2020, il
fisco ticinese si è rivolto al contribuente, informandolo che intendeva
assoggettarlo alle imposte per appartenenza personale dal 1° giugno 2019. Il 4
febbraio 2020, il ricorrente ha risposto, affermando che il centro dei suoi
interessi era rimasto nel Canton __________. È seguito uno scambio di email in
cui le parti si sono confrontate in merito alla possibilità di una ripartizione
della sovranità fiscale dei Cantoni, sul presupposto di un domicilio alternato.
Il 18 luglio 2020 il contribuente ha informato __________ che stava per
acquistare un appartamento a __________.
Il 4 agosto 2020 la stessa
funzionaria ha contattato la sua collega del Canton __________, chiedendo di
sospendere la procedura di tassazione 2019, in quanto il fisco ticinese
intendeva rivendicare l’assoggettamento “almeno parziale”.
Il 4 agosto 2020 __________
ha risposto al contribuente, affermando che l’acquisto di un appartamento a __________
non bastava per comprovare che il domicilio fiscale fosse in quel Cantone. Il 24
agosto 2020 il ricorrente ha dichiarato di accettare la soluzione 50/50 per il
2019.
ma non per il 2020. Il 29 settembre 2020 la funzionaria cantonale ha
ribadito che, restando invariata la situazione professionale e la disponibilità
dell’appartamento a __________, la soluzione del domicilio alternato sarebbe
stata giustificata per tutta la durata del contratto.
Nella email del 19
novembre 2020, il ricorrente ha informato __________ di aver parlato con la
funzionaria del fisco __________, che le aveva a sua volta prospettato la
soluzione del domicilio alternato per gli anni 2020 e 2021, ed ha ribadito le
sue perplessità al riguardo. La funzionaria cantonale gli ha risposto
l’indomani, confermando che “la sua situazione
professionale/famigliare/sociale rispecchia la reale situazione di un domicilio
alternato”.
Con email dell’11 dicembre
2020, il contribuente ha infine comunicato a __________ di aver conferito con
il team manager dell’__________, che aveva avuto un contatto telefonico con la
stessa funzionaria. Si è così espresso in merito alla proposta delle autorità
fiscali dei due Cantoni:
“Zu
Ihrer Info, ich habe die Steuererklärung des Kanton Schwyz fristgerecht
eingereicht. Gerne können Sie mit der Steuerverwaltung Schwyz den Kontakt
aufnehmen, um die gewünschten 50% zu beziehen”.
La destinataria ha
risposto lo stesso giorno, ringraziando per la risposta e informando il
contribuente che avrebbe comunicato l’intervenuto accordo alla collega __________
del fisco del Canton __________ e che lo avrebbe iscritto nel registro dei
contribuenti del Canton Ticino dal 1.1.2019.
3.4
Alla luce dei fatti appena
evocati, si deve ammettere che nel caso in discussione sia intervenuto un
accordo, in merito alla ripartizione della sovranità fiscale dei Cantoni, che
ha coinvolto non solo i Cantoni interessati ma anche lo stesso contribuente. Se
è vero infatti che quest’ultimo ha dapprima manifestato la propria contrarietà
alla proposta di ammettere un domicilio alternato, dopo essersi confrontato con
il team manager della sua squadra ha tuttavia aderito alla stessa. L’argomento
principale, da lui addotto con il ricorso, per contestare l’assoggettamento nel
Canton Ticino, cioè l’acquisto di un appartamento nel Canton __________, era
già stato considerato nell’ambito delle trattative fra i Cantoni e lo stesso
ricorrente.
In queste circostanze,
l’insorgente non può più contestare l’assoggettamento nel Canton Ticino né il
riconoscimento del domicilio alternato.
4.
4.1.
Indipendentemente dal
contenuto e dalla portata dell’accordo citato, i fatti che emergono dagli atti
a disposizione non consentono di mettere seriamente in discussione
l’assoggettamento del ricorrente alla sovranità fiscale ticinese.
4.2
RI 1 è sposato dal 2019 e padre
di un figlio, nato nel 2018.
Nel periodo fiscale
litigioso, era ingaggiato dall’__________, beneficiava di un permesso di
soggiorno a __________, dove aveva preso in locazione un appartamento di 4.5
locali. Il 22 luglio 2020, con la moglie ha acquistato un appartamento di 4.5
locali a __________. Gli ultimi tre mesi del 2020 li ha trascorsi in una
clinica di __________ a causa di un infortunio professionale.
Lo stesso insorgente
ammette di aver trascorso i primi 4 mesi del 2020 (gennaio-aprile) prevalentemente
in Ticino, dove svolgeva la sua attività professionale. Affermava infatti di
trascorrere a __________ unicamente “2 notti/giorni alla settimana”.
Sempre nel 2020, secondo
le sue asserzioni, la moglie e il figlio lo raggiungevano nell’appartamento di
4.5
locali di __________. Ben più confortevole per una famiglia di tre persone rispetto
alla stanza nella casa paterna di cui disponevano a __________, almeno fino
alla firma del rogito e al successivo trasloco nella nuova abitazione.
Quanto agli ultimi 3 mesi
del 2020, il ricorrente li avrebbe trascorsi a __________ in ospedale a causa
di un infortunio professionale.
4.3
Diversamente da quanto
sostenuto dall’insorgente, né l’acquisto dell’abitazione a __________ né il
ricovero ospedaliero a __________ hanno modificato le condizioni di
assoggettamento nel periodo fiscale sub judice.
Per quanto concerne
l’acquisto dell’appartamento nel Canton __________, l’unica conseguenza è che l’immobile
viene assoggettato nel Cantone di situazione secondo l’art. 4 cpv. 1 LAID e il
suo acquisto ha quindi creato un domicilio fiscale accessorio speciale (v. Locher, op. cit., § 5, I, p. 25).
In relazione al ricovero
ospedaliero, la Legge tributaria sancisce chiaramente che farsi curare in un
istituto non fonda alcun domicilio o dimora fiscale (art. 2 cpv. 4 LT; v. anche
Oesterhelt/Seiler in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4a
ediz., Basilea 2022, n. 4 ad art. 3 LAID, p. 49; Zweifel/Hunziker in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales
Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 6, n. 63 s., p. 68 s.).
4.4
Ne consegue che, quand’anche
non vi fosse stato il benestare del ricorrente alla ripartizione del
substrato fiscale tra i Cantoni di __________ e Ticino, il suo assoggettamento
nel Canton Ticino non potrebbe essere contestato. Infatti, il contribuente e la
sua famiglia (moglie casalinga e figlio piccolo) hanno vissuto nel Canton
Ticino durante la settimana lavorativa del ricorrente, per rientrare nel Canton
__________ nei periodi liberi da impegni hockeistici. Anche dopo l’acquisto
dell’appartamento a __________, hanno comunque mantenuto l’abitazione nel
Canton Ticino.
La situazione descritta
consentirebbe tutt’al più di mettere in discussione l’assoggettamento per
appartenenza personale nel Canton __________.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: