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Decisione

80.2022.240

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: responsabilità solidale dell’amministratore, liquidazione di fatto, cessione di crediti per un decimo del valore nominale, mancata costituzione di accantonamenti per imposte

18 aprile 2024Italiano45 min

di commercio del Canton Ticino. Sino al 16.8.2017 amministratore unico era __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.240

80.2022.241

Lugano

18 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 settembre 2022 contro la decisione del 25 agosto 2022 in materia di responsabilità

solidale.

Fatti

Fatti

A. Il 19.5.2020 la

società __________ (in liquidazione dal 5.11.2018) è stata radiata dal registro

di commercio del Canton Ticino. Sino al 16.8.2017 amministratore unico era __________,

cittadino __________, a beneficio di un permesso di domicilio (C).

B. Il 7.6.2021,

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) ha

notificato a RI 1 una decisione con la quale lo riteneva responsabile

solidalmente delle imposte non corrisposte dalla __________, società che dagli

ultimi conti finanziari presentati risultava disporre di utili riportati e di liquidità,

ma che, dal 2016, aveva invece omesso di presentare la dichiarazione fiscale ed

i conti finanziari ed era poi stata radiata dal Registro di commercio e non

aveva ottemperato al pagamento delle imposte relative ai periodi fiscali dal 2010

al 2015. Ad __________, veniva in particolare mosso il rimprovero, nella

posizione di amministratore unico della società, di non aver provveduto ad eseguire

né ad assicurare il pagamento di dette imposte, che gli erano state notificate

quando era ancora membro del Consiglio di amministrazione.

L’autorità fiscale

riteneva pertanto adempiute le condizioni poste agli art. 55 LIFD e 64 LT, le

quali prevedono, in caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona

giuridica, che le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione

rispondano solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a

concorrenza del ricavo della liquidazione. Nella decisione veniva quantificato

l’importo delle imposte (federali, cantonali, comunali) scoperte dal 2010 al

2015, per complessivi fr. 123'783.80. A tale importo andavano aggiunte le spese

esecutive anticipate (laddove non ancora considerate) e gli interessi di mora.

C. In data 8/9.7.2021, __________,

rappresentato dall’avv. __________ ha impugnato la decisione in materia di

responsabilità solidale, contestando che fossero adempiuti i presupposti di cui

agli art. 55 LIFD e 64 LT. Egli non sarebbe mai stato liquidatore della __________,

che era stata liquidata dall’Ufficio fallimenti. A suo avviso, non doveva

pertanto rispondere di “un bel niente”. Definiva inoltre non vera

l’affermazione secondo cui vi erano utili riportati e liquidità, quando al

contrario vi erano delle perdite. Non vi sarebbe stato neppure un utile di

liquidazione.

D. Con decisione del

25.8.2022, l’UTPG ha respinto il reclamo.

In primo luogo, ha argomentato

che la responsabilità solidale prevista dagli art. 55 LIFD e 64 LT si estende

anche a coloro che, di fatto, liquidano la società. __________ era stato

amministratore unico con firma individuale della __________ dal 7.6.2010 al

16.8.2017 e tutte le decisioni di tassazione della società erano state

notificate quando egli ne era amministratore unico. I crediti fiscali erano tutti

cresciuti in giudicato e pertanto divenuti definitivi. A seguito delle

dimissioni di __________ quale amministratore unico di __________, in mancanza

di organi della società, la Pretura del Distretto di Lugano aveva dichiarato,

con decreto del 18.9.2018, lo scioglimento della __________, ordinandone la

liquidazione in via fallimentare. La procedura di fallimento era stata sospesa

per mancanza di attivo con decreto pretorile del 17.10.2019 e la società era

stata radiata dal Registro di commercio il 25.5.2020.

Dagli ultimi bilanci

presentati dalla società all’UTPG, quelli relativi al 2015, emergevano attivi

per fr. 4'972'314.- (di cui prestiti attivi per fr. 3'930'257.-) e crediti per

forniture e prestazioni pari a fr. 882'995.-. Per i periodi fiscali dal 2011 al

2013, la società aveva presentato ricorso, il 30.12.2016 alla Camera di diritto

tributario che, lo aveva respinto con decisione del 26.5.2017 (CDT 80.2017.2/3).

Nell’ambito della surriferita procedura ricorsuale, era emerso che __________

aveva ceduto alla __________, __________, crediti per complessivi € 3'830'000.-,

accettando quale controprestazione l’importo di fr. 399'000.-. Dalla sentenza

emergeva che la __________ aveva funto in buona sostanza da società veicolo (“conduit”).

Avendo abbandonato la carica di amministratore unico il 16.8.2017, RI 1 non aveva

presentato le dichiarazioni fiscali per i periodi 2016 e seguenti, cosa che

aveva impedito al fisco di notificare ulteriori tassazioni. L’autorità fiscale ha

tratto la seguente conclusione:

Considerato come al 17.10.2019 la società non

disponeva più di attivi atti a soddisfare il pagamento delle imposte arretrate,

se ne può concludere che con la cessione della pressoché totalità degli attivi

di __________ avvenuta in data 14 giugno 2016, per il tramite di __________, la

società sia stata spogliata dei suoi attivi, oltretutto in base ad un contratto

di cessione “poco usuale nell’andamento di affari commerciali tra società

terze.

Secondo l’UTPG, tale

cessione aveva comportato la liquidazione di fatto della società, seguita dal

fallimento e dalla liquidazione formale. __________ aveva agito pertanto da

liquidatore della società e, non avendo provveduto al pagamento delle imposte

scoperte, si era reso responsabile per il pagamento dei tributi rimasti

scoperti ex artt. 55 LIFD e 64 LT.

L’UTPG stimava,

contrariamente a quanto indicato nel reclamo, l’utile di liquidazione in almeno

fr. 439'839.- (somma ottenuta sottraendo agli attivi, calcolati in base al

bilancio al 31.12.2015 in fr. 4'972'314.-, l’importo di fr. 4'529'475.-

[passivi], e la somma di fr. 3'000.- [stima delle spese di liquidazione]).

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. __________,

impugna la decisione su reclamo inerente la responsabilità solidale al

pagamento delle imposte della __________.

Preliminarmente, il

ricorrente lamenta di essere costretto a “difendersi al buio, ricostruendo i

fatti a memoria e cercando di recuperare informazioni e documentazione presso

terzi”. Motivo per il quale chiede la messa a disposizione, da parte

dell’autorità fiscale, dell’incarto completo inerente la __________.

Nel merito, afferma che

non gli è chiaro se l’UTPG lo ritenga responsabile solidale dello scoperto

d’imposta della __________, per il semplice fatto di essere stato

amministratore unico. Se così fosse, la tesi sarebbe totalmente errata e la

decisione impugnata da annullare già solo per questo motivo. A suo avviso,

poiché scopo dell’art. 55 LIFD è quello di salvaguardare i diritti del fisco

nell’ambito della liquidazione, la responsabilità solidale sarebbe data

unicamente quando l’amministratore è qualificabile anche come liquidatore, almeno

di fatto. Nel caso concreto non vi sarebbe stata alcuna liquidazione di fatto,

non essendo stato distribuito il ricavo agli azionisti. Se è vero che il

principale attivo della __________ è stato alienato con la cessione del

14.6.2016, l’autorità fiscale non avrebbe provato che il relativo ricavo sia

stato distribuito agli azionisti. Inoltre la cessione in questione non sarebbe

avvenuta a titolo gratuito, ma contro pagamento di un corrispettivo di fr.

399'000.-, da considerare prezzo di mercato, visto lo stato finanziario dei

debitori ceduti nell’estate 2016. Le società debitrici erano infatti a loro

volta in liquidazione e una __________) era fallita il 30.4.2015. Motivo per il

quale, oltre il 70% dei crediti ceduti erano, praticamente, privi di valore. Le

debitrici della __________ non sarebbero state peraltro persone vicine e, ad

ogni modo, i mutui erano stati concessi molti anni addietro, ossia tra il 2007

ed il 2009, quando __________ non era ancora amministratore della società.

L’autorità fiscale non avrebbe

dunque comprovato la realizzazione delle condizioni per ritenere l’operazione

del 2016 una liquidazione di fatto e inoltre non vi sarebbe stato alcun utile

di liquidazione. La società sarebbe stata sovraindebitata già all’apertura

della liquidazione. Motivo per il quale, l’importo massimo della responsabilità

solidale sarebbe stato pari a zero, con la conseguenza che cadrebbe qualsiasi

responsabilità. Secondo il ricorrente, nel suo apprezzamento del valore venale

del patrimonio globale della __________ al momento della pretesa (e contestata)

liquidazione di fatto del 14.6.2016, l’UTPG avrebbe disatteso il fatto che la

cessione dei crediti era stata fatta con un corrispettivo di fr. 399'000.-. Sostituendo,

nel calcolo dell’utile di liquidazione effettuato dall’UTPG nella decisione

impugnata, tale valore a quello dei prestiti attivi, gli attivi ammonterebbero

complessivamente a fr. 1'441'057.- ed i passivi a fr. 4'529'475.-. Anche nella

denegatissima ipotesi in cui si potesse prescindere dal concreto prezzo pagato,

l’apprezzamento dell’UTPG sarebbe arbitrario, perché non terrebbe conto

dell’oggettiva grave riduzione del valore dei crediti ceduti, che, nel bilancio

al 31.12.2015 era stato segnalato con un “accantonamento delcredere di

almeno 700'000.-”. Tale accantonamento dovrebbe essere considerato,

contrariamente a quanto sostenuto dall’UTPG, in quanto la sentenza CDT

80.2017.2-3 del 26.5.2017 si riferirebbe a periodi precedenti (2011-2013) e non

sarebbe pertanto vincolante per stimare dei valori al 14.6.2016. Inoltre, il

ricorso sarebbe stato respinto per il fatto che la __________ non aveva fornito

prova della dubbia solvibilità delle debitrici. Oggi invece il ricorrente avrebbe

prodotto documentazione ufficiale sulla solvibilità delle debitrici. Ciò

dimostrerebbe che non solo l’accantonamento delcredere di fr. 700'000.- era più

che giustificato al 31.12.2015, ma anche che la svalutazione dei crediti in

questione era molto maggiore al 14.6.2016. In particolare, il credito in

capitale di € 2'200'000.- nei confronti della __________ aveva in realtà un

valore venale di € 110'000.–, in base al dividendo massimo offerto ai creditori

chirografari (5%) nella procedura di concordato. Il delcredere iscritto a

bilancio al 31.12.2015 avrebbe dovuto essere pari ad € 2'090'000.- e non di

soli fr. 700'000.-. Prendendo in considerazione un delcredere di almeno fr.

700'000.- gli attivi ammonterebbero nominalmente a fr. 4'972'314.- mentre i

passivi a fr. 5'229'475.-. Non vi sarebbe pertanto stato alcun utile di

liquidazione.

F. Con osservazioni

9.11.2022 l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata.

Per quanto concerne l’accesso

all’incarto della __________ della quale era amministratore unico, al

ricorrente non sarebbe mai stato negato e non avrebbe mai presentato una

domanda in tal senso. Ad ogni modo, sarebbe stato a conoscenza di tutti i fatti

e di tutti i documenti importanti, essendosi presentato personalmente

all’udienza relativa all’inc. CDT 80.2017.2/3.

In merito alla

liquidazione di fatto della società, l’UTPG sostiene che, con il fallimento, si

“è scoperto, o meglio si è dedotto” che la cessione degli attivi importanti

della __________ era avvenuta già nel giugno 2016, tramite la cessione dei

crediti, del valore nominale di € 3'830'000.-, alla __________) SA, contro il

pagamento di fr. 399'000.-. Già la CDT aveva definito tale controprestazione “poco

usuale nell’andamento di affari commerciali tra società terze” (sentenza CDT

80.2017.2/3, consid. 4.4.).

__________ avrebbe

lasciato la carica di amministratore unico della società il 16.8.2017, senza

inoltrare la dichiarazione fiscale 2016 e senza fornire pertanto all’autorità

fiscale il bilancio 2016. Gli ultimi bilanci a disposizione dell’autorità

fiscale (2015) evidenziavano attivi per ben fr. 4'972'314.- dei quali prestiti

attivi per fr. 3'930'257.- e crediti per forniture e prestazioni pari a fr.

882'995.- . Sarebbe pertanto legittimo chiedersi cosa sia accaduto nel

2016. L’unica informazione nota è proprio la cessione dei crediti per €

3'830'000.- per l’importo di fr. 399'000.-. Ritenuto che il 17.10.2019 la

procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo, il ricorrente

dovrebbe spiegare dove siano finiti la somma di fr. 399'000.- ed i restanti

attivi della società. Secondo l’autorità fiscale, con ogni probabilità il

ricavo è stato incassato dalla società e distribuito all’azionista (o agli

azionisti). Tuttavia, in mancanza di pertinenti giustificativi, non può essere

escluso che l’importo sia stato incassato direttamente dall’azionista (o dagli

azionisti). L’unica evidenza, secondo l’UTPG, “è che malgrado gli attivi a

bilancio al 31.12.2015 e il prezzo versato da __________ in contropartita dei

crediti attivi ceduti, la società ha lasciato rilevanti scoperti di imposta, di

cui __________ era perfettamente a conoscenza” Quest’ultimo tuttavia, “nulla

ha fatto per ridurre il danno cagionato all’erario”.

Il ricorrente non avrebbe

del resto mai contattato l’autorità per informarla della precaria situazione

della __________ né avrebbe attivato la procedura ex

art. 725 CO.

Neppure il revisore abilitato aveva rilevato una situazione precaria della

società.

Per quanto riguarda la

pretesa del ricorrente, secondo cui gli attivi importanti della __________ erano

“praticamente privi di valore”, ciò avvalorerebbe le conclusioni della

Camera di diritto tributario, laddove aveva indicato che la __________ era

stata verosimilmente utilizzata come società “veicolo”.

Secondo l’UTPG, la

cessione dei crediti si configura come uno svuotamento della sostanza della

società. L’utile di liquidazione ammonterebbe a fr. 439'839.-. Ammettere, come

vorrebbe il ricorrente, un accantonamento per rischio delcredere di fr.

700'000.- sarebbe iniquo ed incompatibile con le normative fiscali, in quanto

la società non avrebbe messo in pratica le più elementari misure commerciali

per garantire la propria esistenza economica (sentenza CDT __________, consid.

4.4.). Per il fatto che l’accantonamento per rischio delcredere concerne gli

stessi crediti, il fisco si domanda perché quanto già stabilito per gli anni

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (con decisioni di tassazione cresciute in

giudicato) non dovrebbe valere anche per gli anni seguenti. A maggior ragione

se si considera che – anche per gli anni seguenti – __________ (e meglio il suo

amministratore unico) nulla ha messo in atto per ottenere il rimborso dei

prestiti attivi, e questo sarebbe il punto centrale.

Non sarebbe determinante

il fatto che le decisioni di tassazione per i periodi dal 2011 al 2013 siano

posteriori alla liquidazione di fatto della __________; il ricorrente ne era comunque

ancora amministratore unico ed era perfettamente a conoscenza degli scoperti

d’imposta della società. Tuttavia, invece di ridurre il danno all’erario avrebbe

preferito rassegnare le “dimissioni in punta di piedi”.

Infine, il fisco cantonale

esclude l’adempimento dei presupposti della prova liberatoria. Il ricorrente

avrebbe potuto saldare le imposte scoperte o perlomeno chiedere una dilazione

di pagamento, qualora le condizioni economiche della società si fossero rivelate

precarie. Avrebbe anche potuto utilizzare il ricavato della liquidazione per

saldare le imposte scoperte o predisporre degli accantonamenti per imposte.

Diritto

1. 1.1.

__________, è stato

amministratore della __________ dal 7.6.2010 al 16.8.2017. Il 5.11.2018, la

Pretura del Distretto di Lugano ha decretato lo scioglimento della società ed

ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. Il 17.10.2019, la procedura

di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo. Il 19.5.2020, la __________

è poi stata radiata – d’ufficio – dal Registro di commercio.

Con decisione del

7.6.2021, l’UTPG ha notificato al ricorrente una decisione in materia di responsabilità

solidale per le imposte (IFD e imposte cantonali e comunali dal 2010 al 2015)

non saldate da parte della società.

Considerandi

2.

2.1.

Ancorché la censura non sia

stata sollevata dal contribuente, occorre rilevare che nella presente

fattispecie non è ancora subentrata, per alcuno dei periodi fiscali in

disamina, la prescrizione del diritto di riscossione (cfr. sentenza TF 2C_607/2017

del 10.12.2018, consid. 4).

Ai sensi dell’art. 121

LIFD, per l’imposta federale diretta, e dell’art. 194 LT, per l’imposta

cantonale, i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in

giudicato della tassazione (cpv. 1), ed in ogni caso in dieci anni dalla fine

dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato (cpv. 3). La

sospensione e l’interruzione della prescrizione sono regolate dagli articoli

120.

cpv. 2 e 3 LIFD e 193 cpv. 3 e 4 LT. In particolare un nuovo termine quinquennale

di prescrizione inizia a decorrere con ogni atto ufficiale inteso

all’accertamento od alla riscossione del credito fiscale comunicato al

contribuente od al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a

LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT).

2.2

Le decisioni fiscali,

cresciute in giudicato ed inerenti la __________ sono infatti state notificate

nei seguenti momenti:

·

2010: la decisione su reclamo è dell’11.11.2016;

·

2011: la decisione dopo ricorso, è del 13.7.2017;

·

2012: la decisione dopo ricorso è del 13.7.2017;

·

2013: la decisione dopo ricorso, è del 13.7.2017;

·

2014: la decisione su reclamo è del 13.7.2017;

·

2015: la decisione è del 13.7.2017.

2.3

La decisione emanata il

7.6.2021

nei confronti di __________, con la quale viene chiamato a rispondere

solidalmente delle imposte non pagate dalla __________, è quindi legittima, non

essendo subentrata la prescrizione del diritto di riscossione delle imposte.

3.

3.1.

__________, nel proprio ricorso, lamenta preliminarmente di non

aver potuto accedere all’incarto relativo alla __________ e di essere costretto

a “difendersi al buio, ricostruendo i fatti a memoria e cercando di

recuperare informazioni e documentazione presso terzi”.

3.2

Il diritto di essere

sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto

dell’interessato di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi sugli

elementi pertinenti prima che sia emanata una decisione che riguardi la sua

situazione giuridica, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che venga

dato seguito alle offerte di prova pertinenti, di partecipare

all’amministrazione delle prove essenziali oppure di presentare osservazioni

sul risultato delle stesse, nel caso in cui ciò influisca sulla decisione da

emanare (sentenza TF 2C_669/2008 dell’8.12.2008 consid. 5.1.; sentenza TF

2C_105/2011 del 4.4.2011 consid. 4; DTF 132 II 485).

3.3

Il responsabile solidale

può contestare non solo l’esistenza in sé della sua responsabilità, ma anche

l’ammontare dell’imposta di cui risponde. Se però aveva già avuto la

possibilità di impugnare la decisione di tassazione quale organo del

contribuente, non gli è più consentito di contestare nuovamente, in qualità di

organo solidalmente responsabile, l’ammontare del debito d’imposta, nel

frattempo passato in giudicato. La procedura in questione è disciplinata dalle

stesse disposizioni procedurali applicabili alla procedura di tassazione

ordinaria, comprese le vie di diritto corrispondenti (Meister, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die

Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 41 ad art. 15 LIP, p.

607.

e dottrina citata; nello stesso senso: Müller,

Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 104; Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol.

I/2a, Basilea 2008, n. 9 ad art. 55 LIFD n. 10 ad art. 55 LIFD, p. 790; sentenza

CDT 80.2014.325/326 del 17 giugno 2015 consid. 3.1).

3.4

Ora, come giustamente

rilevato dall’UTPG, non risulta che il contribuente abbia chiesto all’autorità

fiscale di poter visionare gli atti relativi alla __________ e che a tale

richiesta non si stato dato un seguito o che addirittura sia stata negata.

È inoltre escluso che il

ricorrente fosse all’oscuro degli atti inerenti le procedure fiscali che hanno

interessato la __________. Dalla semplice consultazione del registro di

commercio emerge che dal 2010 all’anno in cui ha dimissionato dalla carica di

amministratore unico, __________ è stata la sola persona abilitata a

rappresentarla, essendo il solo ad avere diritto di firma (individuale).

Oltre a ciò, dalla

semplice disamina degli incarti, si può notare che il ricorrente ha firmato di

proprio pugno le dichiarazioni d’imposta nonché le varie missive al fisco nel

corso di tali anni. Inoltre __________, nell’ambito di un ricorso, da lui

sottoscritto, alla Camera di diritto tributario per conto della __________ (periodi

fiscali dal 2011 al 2013) si è presentato personalmente ad un’udienza tenutasi

il 4.5.2017 (inc. CDT __________). Quale AU non poteva non essere al corrente

della situazione della __________.

Del resto, tutte le decisioni

inerenti i periodi fiscali dal 2010 al 2015 concernenti la __________ sono

state intimate dall’UTPG quando __________ era ancora amministratore unico

della stessa (carica dalla quale ha dimissionato nel mese di agosto del 2017). Ha

pertanto partecipato, quale organo, a tutte le procedure fiscali inerenti gli

anni sub judice.

A titolo meramente

abbondanziale si rileva che la mancata consultazione dell’incarto avrebbe

comunque ancora potuto essere concessa nel contesto della procedura dinanzi al

Tribunale di appello, così come potrebbe essere recuperata l’omessa assunzione

di prove o l’omessa audizione (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 10 ad art. 114 LIFD, p.2011). Non vi è stata tuttavia alcuna richiesta in

tal senso.

Non vi è pertanto alcuna

violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente. Su quest’aspetto il

ricorso non merita pertanto tutela alcuna.

4.

4.1.

Per l’ art. 55 cpv. 1 LIFD

(per le imposte cantonali e comunali: art. 64 LT), in caso di cessazione

dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua

amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da

detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione

oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisca all’estero la sede o

l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della

persona giuridica (CDT n. 80.2014.325/326 del 17 giugno 2015, consid. 2.2). La

responsabilità solidale non presuppone alcun grado di colpa (Locher, Kommentar zum DBG, II. Teil, n.

18.

ad art. 55 LIFD, Therwil/Basilea 2004, p. 129), ed è quindi di per sé data

al verificarsi delle condizioni oggettive previste dall’art. 55 cpv. 1 LIFD.

La disciplina prevista

dalla predetta norma ha come principale scopo quello di indurre gli organi di

una persona giuridica in liquidazione a soddisfare tempestivamente le

obbligazioni fiscali. Le disposizioni in discussione non istituiscono infatti

un’obbligazione fiscale solidale (“Steuersolidarität”), ma creano semmai

una responsabilità solidale (“solidarische Mithaftung”): il liquidatore

non è partecipe del rapporto giuridico che vincola la società allo Stato dal profilo

fiscale, ma diviene invece responsabile del pagamento dell’imposta, accanto

alla società contribuente, quando i presupposti dall’ art. 55 LIFD sono

adempiuti (Béguin/Stoyanov, La

créance d’impôt, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 3ª ediz., Berna/Stoccarda/Vienna

2015, p. 856).

4.2

L’art. 55 LIFD prevede, in

primo luogo, la responsabilità solidale delle persone incaricate

dell’amministrazione di una persona giuridica. Ciò comprende i membri del

Consiglio di amministrazione delle società di capitali o cooperative, i gerenti

delle società a garanzia limitata, i membri della direzione delle associazioni,

gli organi delle fondazioni, ma anche gli organi di fatto. Questa disposizione

prevede inoltre la responsabilità solidale delle persone che sono incaricate

della liquidazione, ossia quelle che sono istituite dalla legge (art. 740, 770,

821a e 913 CO) ma anche quelle che sono incaricate, sotto qualsiasi tipo di

forma, alla liquidazione o che esercitano un’influenza effettiva sulla

liquidazione (liquidatori di fatto) (sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018

consid. 5; DTF 115 Ib 283; ASA 47 p. 552; Hunziker,

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., n. 4 ad art. 55

LIFD; Paschoud/Gani, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2017, n. 11 ad art. 55 LIFD, p. 997 ss.). In particolare, nella sentenza

2C_607/2017 del 10.12.2018, il Tribunale federale ha stabilito, per la prima

volta, che i casi di liquidazione di fatto sono contemplati anche dall’art. 55

LIFD analogamente a quanto vale per l’art. 15 LIP (Michel/Ludovic, Autres aspects fiscaux du patrimoine, in

Not@lex 2020, p. 172 ss.; Hunziker,

op. cit., n. 2b ad art. 55 LIFD).

4.3

4.3.1

La responsabilità solidale

è inoltre limitata al ricavo della liquidazione (art. 55 LIFD). Ciò corrisponde

all’insieme dei beni patrimoniali (“Gesamtvermögen”, “fortune globale”)

all’inizio della liquidazione, diminuito dei debiti della società e delle spese

di liquidazione (cfr. sentenza 2C_607/2017 del 10.12.2018 consid. 5.3. e

riferimenti ivi citati). Nella sentenza 2C_472/2015 del 14.9.2016 (in

particolare consid. 3.3.), il Tribunale federale ha esaminato come deve essere

stabilito il ricavo della liquidazione, nel caso in cui la società è stata

oggetto di una liquidazione di fatto. L’Alta Corte svizzera ha ritenuto che la

giurisprudenza sviluppata in materia di imposta preventiva in relazione alla

determinazione del ricavo della liquidazione deve essere applicata anche nel

settore dell’imposta federale diretta (sentenza 2C_472/2015, consid. 3.3.2.).

In linea di principio, la liquidazione di fatto di una società inizia quando i

beni della società vengono realizzati e gli azionisti, o le persone a loro

vicine, ricevono i proventi di tale realizzazione.

Il fattore decisivo è che,

a seconda delle circostanze, l'atto di cessione effettuato dalla società non

costituisca una transazione commerciale ordinaria, ma possa essere considerato

come un'operazione volta a svuotare la società della sua sostanza. Per quanto

riguarda la ripartizione dell’onere della prova, le conseguenze della mancanza

di prove devono essere sopportate da coloro che hanno effettuato i pagamenti

senza che questi siano stati né contabilizzati né documentati; ciò significa

che tali pagamenti devono essere considerati come distribuzioni dissimulate di

utili (sentenza 2C_472/2015 del 14.9.2016, considerando 3.3.3 e riferimenti

citati; Hunziker, op. cit., n. 5a

ad art. 55 LIFD). Diversamente, il semplice abbandono degli attivi non è, di

per sé, sufficiente per ammettere una liquidazione di fatto. Inoltre, deve

essere iniziata una distribuzione sistematica di questi beni tra i partecipanti

alla società. Non è necessario che tutti gli attivi siano tolti dalla società.

Una società può essere liquidata di fatto anche se dispone ancora di beni ma ha

perso la sua sostanza economica (cfr. sentenza 2C_499/2011 del 9.7.2012,

consid. 5.2, in RDAF 2012 II 450; Müller, Die solidarische Mithaftung im Budessteuerrecht,

Berna 1999, p. 142 s.). Nel caso in cui non vi è alcun ricavo della

liquidazione, decade anche la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 55

LIFD (Hunziker, op. cit., n. 5 ad

art. 55 LIFD).

4.3.2

Spetta alla società

contribuente la prova del fatto che una prestazione effettuata sia giustificata

dall’uso commerciale. A tal fine, le autorità fiscali possono generalmente

basarsi sui conti annuali firmati (bilancio, conto economico) della società in

questione per il periodo fiscale. In caso di tenuta di una contabilità semplificata,

ci si basa sulle distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale (art. 125

cpv. 2 LIFD).

In questo modo, le

autorità fiscali possono essere sicure che il pagamento insolito sia stato

determinato solo da ragioni commerciali e non dalle strette relazioni personali

ed economiche tra la società ed il beneficiario della prestazione.

Chiunque effettui dei pagamenti

che non sono giustificati da documenti contabili deve sopportarne le

conseguenze, ossia deve aspettarsi che tali pagamenti siano qualificati come

prestazioni valutabili in denaro (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; sentenza

2C_472/2015 del 14.9.2016 consid. 3.3.3; 2C_557/2010 del 4.11.2010 consid. 2.3,

in RF 66/2011 pag. 62; 2C_502/2008 del 18.12.2008, consid. 3.3, in RF 64/2009

p. 588).

4.3.3

Per il fatto che, in una

liquidazione di fatto, non esiste di principio un bilancio di liquidazione, la

determinazione del valore all’inizio della liquidazione deve, necessariamente,

avvenire sulla base dell’ultimo bilancio prodotto, prima della liquidazione di

fatto. Oltre a ciò, le posizioni di bilancio, che non sono precise, devono essere

stabilite per apprezzamento (sentenza 2C_607/2017 del 10.12.2018 consid.

5.3.2.).

5.

5.1.

Nella fattispecie è

pacifico che il ricorrente ricopriva la carica di amministratore nel periodo

compreso tra il 2010 e l’agosto 2017 e che ha funto da liquidatore di fatto

della società __________, privata dalla maggior parte dei suoi attivi a seguito

della transazione occorsa il 14.6.2016 con la __________.

L’applicabilità degli art.

55.

LIFD e 64 LT è data. La responsabilità solidale riguarda non solo i

liquidatori, bensì anche gli amministratori, nonché i liquidatori di fatto

(cfr. sentenza TF 2C_472/2015 del 14.9.2016 consid. 3.1.).

Pure è pacifico che le

imposte comunali, cantonali e federali per i periodi fiscali dal 2010 al 2015

non sono state corrisposte. L’ammontare delle stesse non è in discussione.

Si tratta di verificare

se, come sostenuto dall’autorità di tassazione, nel corso del 2016 sia

intervenuta la liquidazione di fatto della società.

5.2

L’autorità fiscale ha

ritenuto che la __________, cedendo alla __________, per il tramite __________,

la maggiorparte dei propri crediti, si sia spogliata dei suoi attivi. Il

contratto di cessione sarebbe inoltre “poco usuale nell’andamento di affari

commerciali tra società terze”.

I periodi fiscali dal 2011

al 2013 inerenti __________ erano già stati oggetto di ricorso alla Camera di

diritto tributario, che, con sentenza n. 80.2017.2/3 del 26.5.2017 aveva in

particolare confermato la decisione dell’UTPG di non riconoscere le perdite su

debitori per fr. 75'000.- nel 2011, per fr. 175'000.- nel 2012 e per fr. 150'000.-

nel 2013.

In particolare, la __________,

i cui principali attivi erano “prestiti attivi” non aveva richiesto alcuna

garanzia a copertura delle ingenti somme anticipate, e questo per tutti i

debitori. Inoltre i prestiti attivi erano stati finanziati interamente tramite

capitale di terzi.

Nella sentenza era stato

indicato che, gli accantonamenti per rischi di perdite su debitori sono ammessi

unicamente nel caso in cui il ricorrente (contribuente) giustifichi di aver

intrapreso delle operazioni di recupero del credito che si sono rivelate

infruttuose (consid. 2.5.).

Il problema legato al

mancato riconoscimento delle perdite su debitori era peraltro già noto alla __________

(e di riflesso anche ad __________) in relazione al periodo fiscale 2010. Nella

relativa decisione di tassazione (del 12.10.2015), sulla base degli

accertamenti e delle schede contabili richieste in merito ai prestiti attivi,

l’UTPG si era così espresso:

Considerato come non sia stata richiesta alcuna

garanzia a copertura dei prestiti concessi, su questa posizione non verranno

fiscalmente riconosciuti né ammortamenti né perdite (…).

5.3

Con il suo agire, il

ricorrente ha permesso che la società venisse – di fatto – liquidata.

In particolare, il

14.6.2016

la __________ ha ceduto alla __________ (società peraltro iscritta a

registro di commercio unicamente il 21.4.2016) i crediti vantati nei confronti

di:

·

__________ in liquidazione (alla quale si è poi sostituita __________.)

debitrice nei confronti di __________ per € 2'200'000.- oltre ad interessi

maturati, dovuti e non pagati [per complessivi € 2'647'820.15];

·

__________ liquidazione (già __________l) per € 500'000.- oltre

ad interessi maturati, dovuti e non pagati [per complessivi € 546’230.92];__________

per € 100'000.- oltre ad interessi maturati, dovuti e non pagati [per

complessivi € 130'737.71);

·

__________ per € 500'000.- oltre ad interessi maturati, dovuti e

non pagati [per complessivi € 822'755.21];

·

__________ per € 530'000.-.

Il

corrispettivo per la cessione di tutti i crediti veniva fissato in complessivi

fr. 399'000.-. Nel contratto veniva anche indicato che la __________ avrebbe

supportato la società acquirente nel recuperare i crediti. Nell’allegato “A” al

contratto venivano specificati i singoli crediti (capitale /interessi

/interessi di mora) e ricapitolati i solleciti di pagamento inviati alle varie

società (i solleciti in questione non venivano tuttavia trasmessi all’autorità

fiscale.

Con la cessione in parola,

già giudicata “poco usuale nell’andamento di affari commerciali tra società

terze” (sentenza CDT 80.2017.2/3 del 26 maggio 2017 consid. 4.4) la __________

ha conseguito una perdita secca di circa 3.7 milioni di franchi (crediti per un

valore di complessivi € 3'830'000.- venduti ad un corrispettivo di fr.

399'000.-). Così si era espressa la Camera di diritto tributario nella sentenza

già citata:

È quindi giusta la conclusione dell’UTPG laddove ha

rilevato, a fronte di queste numerose evidenze (mancata dimostrazione della

qualità di parti terze delle società debitrici, mancata dimostrazione

dell’insolvibilità delle debitrici, mancata prova dell’avvio di procedure

d’incasso, assenza di garanzie,...), che RI 1, ha funto da mera intermediaria

tra persone vicine e non si sarebbe pertanto tutelata come in un normale

rapporto commerciale tra parti terze (mancanza di garanzie, di sforzi

d’incasso). Sarebbe quindi iniquo e non compatibile con le normative fiscali

ammettere un accantonamento per rischio delcredere, quando la società stessa ha

dimostrato di non aver messo in pratica le più elementari misure commerciali

per garantire la propria esistenza economica (va ricordato come la pressoché

totalità degli attivi era costituita proprio dai finanziamenti attivi verso le

società debitrici).

5.4

Come

già esposto in narrativa, l’ultimo bilancio presentato dalla società è quello

relativo al periodo fiscale 2015. La dichiarazione fiscale 2015 è stata

inoltrata il 20.1.2017. La relativa decisione è stata notificata il 13.7.2017,

quando __________ era ancora in carica quale amministratore unico e contro la

stessa non è stato presentato alcun reclamo. Nella motivazione della medesima

si può leggere quanto segue:

(…) l’aumento del decredere di CHF 150'000.- creato

sui prestiti attivi non è ammesso. La perdita su debitori di CHF 150'000.- è

ripresa mediante la creazione di una riserva tassata di pari importo. (…). Si

rammenta alla contribuente quanto già esposto in sede di tassazione IC/IFD 2010

“Prestiti attivi, Considerato come non sia stata richiesta alcuna garanzia a

copertura dei prestiti concessi, su questa posizione non verranno fiscalmente

riconosciuti né ammortamenti né perdite”.

5.5

5.5.1

Nell’allegato al bilancio

2015, si indicavano sia le partecipazioni, sia i finanziamenti:

· Prestito a __________) – Eur 500'000.-;

·

Prestito a __________) – Eur

364'360.50;

·

Prestito a __________) – Eur

2'200'000.-;

·

Prestito a __________) – Eur

500'000.-;

·

Prestito a __________) – Eur

100'000.

In particolare, i prestiti

attivi erano quantificati, in fr. 3'930'257.-.

L’allegato al bilancio,

che completa e illustra le altre parti del conto annuale, è disciplinato

dall’art. 959c CO. L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la

trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali

devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal

bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della

presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in

maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1

CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle

indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime.

La lista delle indicazioni

che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima.

Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella

misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la

situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR

II, 6a ed., n. 5 e n. 77 ad art. 959c CO).

5.5.2

Ora,

nel ricorso l’insorgente sostiene che i prestiti effettuati dalla società

avevano perso la maggior parte del loro valore e presenta a tal proposito della

documentazione.

Va preliminarmente rilevato

che, nella sua veste di amministratore, avrebbe semmai dovuto allegare tale

documentazione alle dichiarazioni d’imposta della __________ per i periodi

fiscali 2015 e 2016 (quest’ultima mai presentata). Nella dichiarazione 2015 e

nei relativi conti annuali, invece, l’amministratore unico non ha mai esposto

situazioni preoccupanti relative ai prestiti attivi: come rettamente indicato

dall’UTPG, non risulta peraltro che __________ si sia mai rivolto alla Pretura

– neppure nel 2016 – per indicare un’eventuale situazione di sovraindebitamento

della __________

Ad ogni modo, per quanto

riguarda la __________ si tratta di una società la cui azionista di maggioranza

(60%) era la __________, società svizzera, con sede a __________, il cui

amministratore unico/presidente era __________, cittadino __________ residente

a __________, già amministratore anche della stessa __________, (carica poi

lasciata a favore di __________). La liquidazione della società è stata “volontaria”

e risale al 6.8.2015. Unicamente il 6.2.2017 è stato emesso un decreto di

ammissione alla procedura concorsuale. Il concordato preventivo è stato

omologato solamente il 27.11.2017 ed era in corso di esecuzione.

A proposito della stessa, nel

doc. 10 allegato al ricorso (“Nota integrativa al Bilancio di esercizio

chiuso al 31.12.2020”) viene spiegato che, con atto pubblico del 4.8.2015 del

notaio __________, è stato determinato il ricorso al competente tribunale di __________

volto ad ottenere l’ammissione alla “Procedura di concordato preventivo” e

contestualmente l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato

della società con “conseguente avvio della fase di liquidazione”.

Per quanto concerne __________

(già __________), dall’allegato al bilancio 2015 risulta ancora un prestito

attivo del valore di € 500'000.- (il cui valore era, secondo l’allegato,

passato da fr. 601'175.- al 31.12.2014 a fr. 543'700.- al 31.12.2015). Dalla

documentazione ora prodotta dal ricorrente si apprende che vi è stata una

procedura di liquidazione volontaria (iniziata il 17.1.2012), seguita da un

fallimento decretato il 30.4.2015. Non è dato a sapere in che modo la __________

abbia fatto valere il proprio credito né in quale misura essa sia stata

tacitata. Ci si domanda per quale ragione il credito figurasse ancora

nell’allegato al bilancio 2015 e fosse registrato come ancora esistente a fine

2015, al valore venale di fr. 543'700-. È chiara una mancanza di trasparenza

nei documenti presentati anche in questa sede procedurale. Di fatto, in una

simile situazione, non si può che concludere che il prestito fosse un attivo tout

court. Del resto, se così non fosse, mal si spiegherebbe la cessione anche

del credito nei confronti della __________ il 14.6.2016 alla __________. Si

ricorda peraltro che, nel contratto di cessione, __________ aveva garantito

l’esistenza del credito, al punto 3 del contratto.

Relativamente alla __________

in liquidazione, anch’essa avrebbe depositato un atto di “liquidazione

volontaria” il 20.12.2016 (atto iscritto il 1.1.2017).

Ora, diversamente da

quanto asserito da __________, le affermazioni, secondo le quali “oltre il

70% dei crediti ceduti erano perciò praticamente privi di valore”, non

risultano confortate da elementi giustificativi. Del resto, gli stessi non sono

mai stati presentati neppure nell’ambito della procedura di tassazione della __________.

5.5.3

Appare quindi evidente che

__________, in una simile situazione, ha di fatto concretamente permesso la

“svendita” degli attivi societari, svuotando così __________ dei suoi

principali attivi.

5.6

In queste circostanze, la

responsabilità solidale del ricorrente è manifestamente data. Ha infatti provocato

la liquidazione di fatto della società, permettendo la svendita degli attivi

(prestiti per un ingente importo) per soli fr. 399'000.- alla __________.

6.

6.1.

Il ricorrente contesta

altresì l’utile di liquidazione, ritenendolo inesistente.

L’UTPG, ha quantificato in

almeno fr. 439'839.- l’utile di liquidazione (ivi comprese le spese di

liquidazione stimate), sulla base dell’ultimo bilancio presentato all’autorità

fiscale, ossia quello al 31.12.2015:

Attivi

Passivi

Banche

65'045.-

Debiti F + P

388'239.-

Crediti F + P

882'995.-

Ratei e risconti passivi

30'864.-

Altri crediti a breve termine

92'798.-

Prestiti passivi

4'110'372.-

Prestiti attivi

3'930'257.-

Partecipazione

1'219.-

6.2

Secondo

il ricorrente, sostituendo al valore dei prestiti attivi preso in

considerazione l’importo di fr. 399'000.-, si “(…) ottiene che gli attivi

ammontavano complessivamente a CHF 1'441'057.- e i passivi a CHF 4’529'475.-”.

Motivo per il quale non vi sarebbe alcun “utile di liquidazione”.

Inoltre, a suo avviso, il

calcolo dell’utile di liquidazione proposto dall’UTPG non terrebbe in

considerazione “(…) l’oggettiva grave riduzione del valore dei crediti

ceduti, che nel bilancio al 31.12.2015 era stato segnalato con un

accantonamento delcredere di almeno CHF 700’000”. Secondo l’insorgente, il

fatto che il delcredere non possa essere considerato non può trovare il

fondamento nella sentenza CDT n. 80.2017.2/3, siccome riferita a periodi

precedenti (2011-2013) e pertanto non vincolante per stimare i valori al

14.6.2016

6.3

6.3.1

Ora, come giustamente

rilevato dall’autorità fiscale, con la vendita dei prestiti attivi alla __________,

occorsa nel giugno 2016, la società è stata liquidata di fatto. Come visto,

l’ultimo bilancio a disposizione dell’autorità fiscale è quello del 2015. Siccome

non esiste un bilancio di liquidazione, la determinazione del valore all’inizio

della liquidazione deve, obbligatoriamente, avvenire sulla base dell’ultimo

bilancio prodotto, prima della liquidazione di fatto (sentenza 2C_607/2017 del

10.12.2018

consid. 5.3.2.).

6.3.2

Appare pertanto escluso

che si possa prendere come valore di riferimento quanto indicato dal ricorrente

per valutare i prestiti attivi, ossia l’importo di fr. 399'000.-. Se una

svalutazione simile fosse data, l’accantonamento delcredere, già solo per tale

ragione, avrebbe dovuto essere di un importo conseguente già nel bilancio 2015.

Il rischio di perdita su

un credito risulta principalmente dalla solvibilità dubbiosa del debitore.

Quando un rischio di perdita è ammesso su un credito, una correzione di valore

deve essere obbligatoriamente registrata nei conti (cfr. DTF 137 II 353 consid.

6.2.; sentenza TF 2C_392/2009 del 23.8.2010 consid. 2.2., in RDAF 2011 II p.

70; Danon, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 30 ad

art. 63 LIFD).

Alla fine di ogni

esercizio, l’azienda deve quindi provvedere ad una valutazione oculata del

grado di solvibilità dei suoi clienti e procedere, in presenza di rischi per

futuro mancato o incompleto incasso, alla formazione di adeguati accantonamenti

(Bernardoni/Bortolotto, La

fiscalità dell’impresa, Mendrisio 2010, p. 166). Valutare l’allestimento del

bilancio era un compito spettante allo stesso __________, quale amministratore

unico della __________.

6.3.3

A ragione il calcolo

proposto dall’UTPG non tiene neppure in considerazione il delcredere esposto

nel periodo 2015. Come detto, non è stata prodotta alcuna documentazione. La decisione

di tassazione del 2015, nella quale già s’indicava che il delcredere non

sarebbe stato tenuto in considerazione – analogamente ai periodi fiscali

precedenti – è stata notificata nel luglio 2017, quanto __________ ricopriva

ancora la carica di amministratore unico della società. Il termine per

presentare reclamo è stato lasciato decorrere, nel periodo in cui __________ __________

era ancora AU della __________.

Così si è espresso l’UTPG

nelle osservazioni al ricorso:

Come già stabilito dalla Camera di diritto

tributario, sarebbe iniquo e non compatibile con le normative fiscali ammettere

– come vorrebbe il ricorrente – un accantonamento per rischio delcredere pari a

CHF 700'000, poiché la “società ha dimostrato di non aver messo in pratica

le più elementari misure commerciali per garantire la propria esistenza economica”.

Trattandosi qui del medesimo accantonamento per rischio del credere afferenti

gli stessi crediti, non si vede per quale motivo quanto già stabilito per gli

anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (con decisioni di tassazione cresciute in

giudicato) non dovrebbe valere anche per gli anni seguenti. A maggiore ragione

se si considera che anche negli anni successivi __________ (e meglio il suo

amministratore unico) nulla ha messo in atto per ottenere il rimborso dei

prestiti attivi, ed è questo il punto centrale (osservazioni 9/10.11.2022, pag.

6).

Nella sentenza di questa

Camera inerente la __________ (CDT n. 80.2017.2/3 del 26.5.2017, consid. 4.1.),

in merito ai prestiti attivi ed alla loro esistenza e quantificazione, si legge

infatti quanto segue:

Ora,

agli atti non vi è alcun documento attestante, da parte di __________ l’avvio

di procedure esecutive atte ad incassare i propri crediti. Invero, dall’analisi

del contratto di compravendita di crediti con la __________ emerge come i primi

solleciti per il pagamento di interessi e more sarebbero (non è tuttavia agli

atti copia dei solleciti) stati inviati a metà luglio 2013, per praticamente

tutte le società debitrici (emerge un sollecito precedente di fine dicembre

2012), ciò che rappresenta un altro elemento utile da tenere in considerazione

circa l’effettiva qualità di debitrici delle società alle quali la qui

ricorrente ha concesso importanti finanziamenti senza richiedere alcuna

garanzia.

A ciò va anche aggiunto

che, per esempio, nel conto economico della __________ afferente al 2014

(periodo fiscale non esaminato dalla CDT) e prodotto con la dichiarazione 2014,

il 18.2.2016, risultavano ricavi da interessi vari per fr. 306'964.41.

Nell’allegato al bilancio, nulla veniva indicato in merito alla solvibilità dei

debitori. Nel 2015, come visto, i ricavi da interessi erano scesi a fr.

88'961.90, ma nulla veniva indicato in merito ai debitori. Come visto, la

documentazione prodotta unicamente in sede ricorsuale, in relazione ad alcuni

dei debitori, non è ancora sufficiente per dimostrare che __________ abbia

avviato procedimenti finalizzati alla riscossione dei propri crediti o abbia

partecipato a procedure esecutive o fallimentari né in quale misura sia stata

tacitata (cfr. in particolare per la __________). Emerge invero che i debitori

abbiano richiesto una liquidazione su base volontaria.

6.4

Come del resto rilevato

anche dall’UTPG, non risulta neppure dagli atti che __________ si sia rivolto

al un giudice per rilevare lo stato di sovrindebitamento della __________. In

effetti, secondo l’art. 725 cpv. 2 CO, se esiste fondato timore che la società

abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio

soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio

che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore

d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio

d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società

accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado

inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.

6.5

In assenza di

documentazione attendibile, va preso in considerazione l’ultimo bilancio noto. Neppure

in questa sede procedurale il ricorrente ha spiegato dove siano defluiti gli

attivi societari, tenuto conto del fatto che, con la cessione dei crediti, sarebbero

stati versati sul conto della società almeno fr. 399'000.-. Essendo la procedura

di fallimento stata sospesa per mancanza di attivi, è verosimile che gli attivi

societari siano stati incamerati dagli azionisti o da persone a loro vicine.

6.6

Di conseguenza, la

responsabilità solidale di __________ è data. L’utile di liquidazione, relativo

alla liquidazione di fatto della __________ SA dev’essere giocoforza stabilito

in base all’ultimo bilancio noto, ossia quello relativo al 2015, dal quale

risulta un utile di liquidazione, che avrebbe permesso il pagamento dell’intero

dovuto d’imposta.

7.

7.1.

Si tratta infine di

determinare se il ricorrente abbia apportato la prova liberatoria.

7.2

La responsabilità solidale

decade solo se il liquidatore comprova di aver adempiuto i suoi obblighi

secondo scienza e coscienza, usando la diligenza richiesta dalle circostanze.

Su questo punto, la legge istituisce quindi un’eccezione e conferisce al

liquidatore la possibilità di fornire a suo discarico una prova liberatoria.

A differenza di quanto

disposto dall’art. 15 cpv. 2 LIP, che impo-ne al liquidatore di fare tutto quanto

ci si può attendere da lui non solo per stabilire l’estensione dell’obbligo

fiscale, ma anche per giungere al suo adempimento, nell’ambito dell’ art. 55

LIFD la prova liberatoria sottostà alle condizioni ed esigenze meno severe

stabilite dal diritto civile, ed in particolare dagli art. 55 cpv. 1 e 56 cpv.

1.

CO (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 18 ad art. 55 LIFD, p. 684; Müller,

Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 158). A tale

riguardo sono quindi determinanti, nell’ambito della valutazione della prova

liberatoria ex

art. 55 cpv. 1 LIFD, i principi civilistici inerenti alla

diligenza richiesta dalle circostanze, di cui all’art. 55 CO e relativa giurisprudenza

(Greminger/Bärtschi, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, vol. I/2a, Basilea 2008, n. 9 ad art. 55 LIFD, p. 790).

7.3

La responsabilità della

persona incaricata della liquidazione e dell'amministrazione di una persona

giuridica decade se questa riesce a dimostrare che non può essergli

rimproverata alcuna negligenza causale al danno venutosi a creare alla

collettività. Per giudicare in merito, la dottrina indica di volersi riferire

ai principi esatti dall’art. 55 CO (cfr. Locher,

op. cit., n. 19 ad art. 55 LIFD; Müller,

Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, pagg. 158 e 159; Ghielmetti/Genini, La responsabilità

solidale dell’amministratore e/o liquidatore per il pagamento delle imposte

societarie in caso di cessazione dell’assoggettamento, RtiD II-2015, p.

703-704).

7.4

Per quanto attiene

all’art. 55 CO, cui si rimanda per l’interpretazione della prova liberatoria,

spetta in questo caso al liquidatore comprovare di aver fatto uso di tutta la

diligenza richiesta dalle circostanze per impedire il danno oppure dimostrare

che questo si sarebbe verificato anche usando tale diligenza. La giurisprudenza

esige una prova rigorosa (Kessler,

in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], BK Obligationenrecht I, art. 1-529 Co, 6a

ed., Basilea 2015; cfr. ad esempio sentenza TF 4A_319/2012 del 28.1.2013

consid. 5.3.).

In ambito d’imposta

preventiva il Tribunale federale, riferendosi alla prova liberatoria ha

decretato che non è data nel caso in cui il liquidatore ha disposto del

prodotto di liquidazione della società, oppure nel caso in cui se ne è lasciato

spossessare, prima che ad esempio l’imposta preventiva sia stata corrisposta.

In una sentenza emessa in ambito di LIP da parte dell’Alta Corte svizzera (cfr.

2C_499/2011 del 9.7.2012 in RDAF 2012 II p. 450 e segg.) era stato ritenuto che

il liquidatore non aveva preteso né che l’azionista della società fornisse

delle garanzie né aveva predisposto degli accantonamenti per assicurare il

pagamento dell’imposta (Paschoud/Gani,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 14 ad art. 55 LIFD). Come visto, l’art. 55 LIFD dovrebbe

essere comunque interpretato in maniera meno rigida rispetto all’art. 15 cpv. 2

LIP, per quanto attiene alla prova liberatoria: ci si deve riferire infatti

agli art. 55 e 56 CO (cfr. Locher,

op. cit., n. 19 ad art. 55 LIFD, cfr. anche RDAF 2012 II p. 468).

8.

8.1.

Dalla disamina dei bilanci

degli esercizi dal 2010 al 2015 emerge che __________ ha sottostimato l’ammontare

delle imposte dovute dalla società e che non ha provveduto ad eseguire i

necessari accantonamenti, pur non potendo non sapere che la società rischiava

di pagare più imposte di quelle prospettate, cosa nota quantomeno dalla

notifica del periodo fiscale 2010.

8.2

La determinazione degli

accantonamenti, compito dell’amministratore ex art. 716 cpv. 1 n. 3 CO,

è parte essenziale delle misure atte a definire conti annuali societari

rispettosi dei principi contabili riconosciuti. Sia sotto l’egida del nuovo

diritto contabile in vigore dal 1° gennaio 2013 (art. 957 ss. CO), sia sotto

l’egida del precedente diritto, l’indiscusso obiettivo delle norme contabili è

quello di fornire a terzi (creditori ed investitori) una rappresentazione

fedele della situazione economica dell’impresa (Barakat,

Les incidences fiscales du nouveau droit comptable, in: RDAF II 2016, p. 231

ss., p. 235). L’art. 958 CO richiede che la presentazione dei conti debba

essere rispettosa del principio dell’opinione attendibile sulla situazione

economica, come previsto anche prima del 1° gennaio 2013 dall’art. 662a

CO (FF 2008, p. 1427).

Secondo l’art. 960e

cpv. 2 CO è obbligatorio costituire accantonamenti, a copertura dei prevedibili

deflussi futuri di mezzi finanziari, generati da eventi passati. Prima del 1°

gennaio 2013 tale necessità era prevista dall’art. 699 cpv. 1 CO, ai sensi del

quale accantonamenti dovevano essere predisposti ove necessari in base ai

principi generalmente ammessi nel commercio.

Sia in base al nuovo sia

in base al vecchio diritto, per determinate tipologie di uscite va quindi fatta

una valutazione sulla necessità di provvedere ad un accantonamento, nonché se

del caso sull’ammontare dello stesso.

A tale riguardo,

previsioni riferite alle imposte federali dirette possono essere basate, in

assenza di eventi straordinari, sui dati del periodo fiscale in corso o

precedente. La copertura contabile può inoltre essere predisposta tramite la

registrazione di appositi transitori passivi oppure, in caso di incertezza

sull’onere fiscale a seguito di eventi straordinari, di specifici

accantonamenti per imposte. Gli International Financial Reporting Standards

(IFRS),

o le Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti

(Swiss GAAP RPC), a loro volta norme contabili riconosciute ex

art. 1 dell’Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432),

prevedono la necessità di provvedere ad accantonamenti qualora la probabilità

che si verifichi un evento, che comporti un futuro deflusso di mezzi liquidi,

si assesti ad almeno il 50% delle probabilità. Le Raccomandazioni relative alla

presentazione dei conti svizzere (Swiss GAAP RPC) prevedono, alla

raccomandazione 23, anche la possibilità di provvedere ad accantonamenti in

caso di probabilità inferiori al 50%, rilevando comunque in apposite carte di

lavoro gli elementi che hanno portato alla formazione degli accantonamenti e le

relative variazioni (Swiss GAAP RPC 23; Böckli,

Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, n. 840 ss., p. 1079; n.

879.

ss., p. 1088 s.; Lipp,

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3a ed., Zurigo 2016, n. 19

ad art. 960e CO, p. 735; Müller/Lipp/Plüss,

Der Verwaltungsrat - Ein Handbuch für Theorie und Praxis, 4a ed.,

Zurigo 2014, p. 239).

8.3

Dalla disamina dei bilanci

dal 2010 al 2015, nei passivi, si può notare, la registrazione di “transitori

passivi”:

·

2010: pari a fr. 2'813.75 (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione,

in merito agli stessi viene indicato [transitori – nessuna garanzia]);

·

2011: pari a fr. 4'036.75 (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione,

in merito agli stessi viene indicato [transitori – nessuna garanzia]);

·

2012: pari a fr. 4'828.75.- (nell’allegato 2 “Elenco debiti”

della dichiarazione, in merito agli stessi non viene indicato nulla di

specifico]);

·

2013: pari a fr. 6'192.- (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione,

in merito agli stessi non viene indicato nulla di specifico);

·

2014: pari a fr. 67’456.- (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione,

in merito agli stessi non viene indicato nulla di specifico);

·

2015: pari a fr. 30'864.- (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione,

in merito agli stessi viene indicato [transitori – nessuna garanzia]).

Ora non è possibile sapere

se ed in quale misura i transitori passivi si riferiscano alle imposte. Ad ogni

modo, non sono stati costituiti accantonamenti (cfr. anche Bucheler, Abrégé de droit comptable, 2a

ed., 2018, p. 276), neppure nel bilancio 2015, allorquando era noto

all’amministratore unico che le perdite su debitori non sarebbero state

riconosciute da parte dell’autorità fiscale, in assenza di garanzie richieste

per gli ingenti prestiti attivi, inscritti nel bilancio della società.

8.4

A mero titolo

esemplificativo di può prendere in considerazione l’anno 2014. Dal conto

economico si evince che, in tale periodo fiscale, la società aveva fatto valere

un totale dei ricavi pari a fr. 306'964.41 e costi per fr. 285'969.93. Nei

costi, oltre alle perdite su debitori per fr. 150'000.- (non considerate

dall’UT) la società faceva valere – a diminuzione dell’utile – l’importo di fr.

60'700.- a titolo di imposte societarie. Parimenti, i transitori passivi

aumentavano da fr. 6'192.- a fr. 67'456.-.

Dalla disamina dei versamenti effettuati

per il 2014, sulla base dei conteggi dell’Ufficio esazione e condoni (per

quanto riguarda l’IC e l’IFD) e del Comune di Lugano (per l’ICom) risulta che non

è stato effettuato alcun pagamento d’imposta afferente a tale periodo fiscale.

Tuttavia – inspiegabilmente – tale voce di passivo (denominata “ratei e

risconti passivi”), invece di aumentare, nel bilancio 2015 era diminuita a

fr. 30'864.-.

Va da sé che, alla fine

del 2015, il debito d’imposta ammontava ad oltre fr. 100'000.-, importo che non

era stato debitamente preso in considerazione né accantonato a bilancio. Vi è

inoltre da chiedersi se tale importo – accantonato per il pagamento delle

imposte – sia stato utilizzato per altri scopi, in particolare distribuito agli

azionisti, ritenuto che, anche per il 2015, non sono state pagate imposte e

l’accantonamento effettuato è stato in parte dissolto.

8.5

Ne consegue che

l’insorgente non ha apportato alcuna prova liberatoria. Non solo non ha

provveduto a pagare le imposte della __________, ma neppure ha costituito i

necessari accantonamenti e ha permesso che l’accantonamento esistente, peraltro

insufficiente, fosse usato per altri scopi.

9.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: