Lexipedia

Decisione

80.2022.242

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo irricevibile, successiva contestazione entro 30 giorni, non revisione, ricorso alla Camera di diritto tributario

11 gennaio 2023Italiano18 min

e RI 2 (2.2.1957), nonostante il richiamo dell’11.10.2021, la diffida del 15.11.2021

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.242

80.2022.243

Lugano

11 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

composta

dai giudici

,

presidente,

,

segretaria

,

vicecancelliera

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 settembre 2022 contro la decisione del 31 agosto 2022 in materia di revisione

IC e IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. a.

I coniugi __________ (4.11.1954)

e RI 2 (2.2.1957), nonostante il richiamo dell’11.10.2021, la diffida del 15.11.2021

e la multa del 13.12.2021, non presentavano la dichiarazione fiscale 2020.

b.

Con decisione di

tassazione d’ufficio del 9.2.2022, l’Ufficio di tassazione di Locarno (di

seguito UT), stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 95'200.- per l’IC

e di fr. 100'100.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva

accertata in fr. 0.-. In particolare, l’autorità fiscale aveva aggiunto altri

redditi per fr. 60'000.-.

B. a.

Con reclamo 1°/3.3.2022, i

contribuenti insorgevano contro la decisione di tassazione d’ufficio, chiedendo

una “revisione della stessa”. I coniugi __________ spiegavano che, per motivi

diversi, anche legati alla loro salute, non erano riusciti a presentare la

dichiarazione fiscale entro i termini.

b.

Con scritto 15.3.2022,

l’autorità fiscale si rivolgeva ai contribuenti mediante invio APlus, indicando

che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché veniva

contestata una tassazione d’ufficio, senza comprovarne la manifesta

inesattezza. Il fisco precisava che, nel reclamo contro una tassazione

d’ufficio, il contribuente deve apportare la prova della sua manifesta

inesattezza motivandola e indicando eventuali mezzi di prova. I coniugi __________

venivano inoltre edotti del fatto che tali requisiti rappresentano un’esigenza

essenziale e irrinunciabile per la validità del reclamo, in mancanza dei quali

l’autorità fiscale non poteva entrare nel merito dello stesso. Motivo per il

quale i contribuenti venivano invitati a presentare la dichiarazione d’imposta,

debitamente compilata e corredata dai relativi allegati entro il 15.4.2022.

Scaduto infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile.

C. a.

Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022, il fisco riconfermava i dati

precedentemente accertati, dichiarando il gravame irricevibile con la seguente

motivazione:

“Il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali

perché contestava una tassazione allestita d’ufficio in seguito alla mancata

presentazione della dichiarazione d’imposta (nonostante il richiamo dell’11

ottobre 2021, la diffida del 15 novembre 2021 e la multa del 13 dicembre 2021).

Per rispettare i requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza

nel reclamo contro una tassazione operata d’ufficio, il contribuente deve

apportare la prova della sua manifesta inesattezza, motivandola (ossia

esponendo la fattispecie in modo documentato) e indicando eventuali mezzi di

prova. Tali requisiti rappresentano un’esigenza essenziale e irrinunciabile per

la validità del reclamo, in mancanza dei quali l’autorità fiscale non può

entrare in merito. Il 15 marzo vi abbiamo chiesto di presentare la

dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dai relativi

allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione

operata d’ufficio. Avevamo concesso come termine per la presentazione di quanto

richiesto il 15 aprile 2022. Ad oggi, 30 maggio 2022, non avete presentato

quanto richiesto. Il reclamo viene quindi considerato irricevibile”.

b.

Con lettera 20.6.2022

contribuenti, chiedevano all’autorità fiscale di voler documentare l’invio

della richiesta del 15.3.2022, con la quale veniva assegnato un termine

supplementare per la presentazione della dichiarazione fiscale 2020.

c.

Con risposta 27.6.2022,

inviata tramite APlus, il fisco trasmetteva la documentazione a comprova

dell’invio del 15.3.2022.

D. Con scritto

12.7.2022 i contribuenti ribadivano di non aver ricevuto lo scritto del

15.3.2022, con il quale veniva assegnato loro un termine suppletivo per l’invio

della dichiarazione fiscale 2020. Indicavano di aver avuto il Covid e,

verosimilmente, non avendo ritirato la posta si era verificato un “accumulo

di vari giorni anche con pubblicità”. Gli insorgenti asserivano che,

probabilmente, lo scritto del 15.3.2022 era stato, per errore, gettato insieme

a tutta la pubblicità. Postulavano tuttavia – in via del tutto eccezionale –

una revisione della decisione, poiché il loro reddito, come da giustificativi,

era di fr. 64'381.-.

E. Con decisione “su

istanza di revisione” del 14.7.2022, l’UT indicava che i ricorrenti avevano

chiesto la revisione della decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2020 del

9.2.2022. Premesso che una decisione di tassazione ormai definitiva, perché

cresciuta in giudicato, non può essere messa in discussione in qualsiasi

momento e per un qualsiasi motivo, l’autorità fiscale argomentava che il

contribuente non può sollevare, mediante istanza di revisione, argomenti che

avrebbe già potuto far valere durante la procedura di tassazione, adempiendo al

suo dovere di collaborazione. L’istanza di revisione veniva pertanto dichiarata

“irricevibile”.

F. Con reclamo

10/16.8.2022, i coniugi __________ si aggravavano contro la decisione con la

quale era stata dichiarata irricevibile la loro istanza di revisione della

tassazione 2020. Postulavano nuovamente di poter procedere alla revisione della

tassazione relativa al periodo fiscale 2020 inviando, a suffragio della loro

richiesta, la dichiarazione ed i relativi giustificativi.

Con decisione del

31.8.2022 in relazione all’istanza di revisione per il 2020, il fisco decretava

irricevibile il gravame, richiamando i motivi già espressi in precedenza.

G. Con ricorso

30.9/3.10.2022, i coniugi __________, impugnano la decisione su reclamo relativa

alla loro istanza di revisione per il 2020. I contribuenti affermano di non

comprendere l’aggiunta di altri redditi per fr. 60'000.-. Inoltre, pure

ulteriori deduzioni non sarebbero state concesse da parte dell’autorità

fiscale.

H. Con osservazioni

5/7.10.2022 l’autorità fiscale ribadisce la correttezza del proprio operato ed

in particolare l’irricevibilità dell’istanza di revisione. In via abbondanziale

indica che anche la dichiarazione fiscale 2020, presentata il 10.8.2020, non

era comunque completa.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

1.3.

Requisito esatto dalla

legge, è che la decisione – della quale si chiede la revisione – sia cresciuta

in giudicato. Ora, l’autorità fiscale ha ritenuto che lo scritto del 12.7.2022,

fosse da interpretare quale istanza di revisione della decisione IC/IFD 2020 del

9.2.2022. Tuttavia, contro la decisione di tassazione d’ufficio in questione

era stato presentato tempestivo gravame dai contribuenti, giudicato

irricevibile con decisione su reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022.

In queste circostanze, lo

scritto del 12.7.2022 dei coniugi __________ non doveva essere qualificato

“istanza di revisione”. Siccome presentato nei termini, l’autorità fiscale

avrebbe dovuto ritenerlo quale ricorso, da trasmettere per competenza alla

Camera di diritto tributario secondo l’art. 192 cpv. 4 LT e l’art. 140 cpv. 2

LIFD che rinvia all’art. 133 cpv. 2 LIFD.

Motivo per il quale la

decisione del 31.8.2022 dell’UT in materia di revisione deve essere annullata.

Lo scritto del 12.7.2022 dei contribuenti deve essere trattato quale ricorso contro

la decisione di tassazione su reclamo del 16.6.2022.

Considerandi

2.

2.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

2.2

Nel caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile

il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si

limiterà a verificare se sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale

ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la tassazione

d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.

3.

3.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di

tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è

un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la

correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017

del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

3.2

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT).

Le

norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della

“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che

il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.

sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con

riferimenti giurisprudenziali).

3.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza

può essere portata in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente

può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito

alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento

degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata

viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia

l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed

una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non

si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione

personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere

completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente

può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.

sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

4.

4.1.

Nel caso in esame, i ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione

d’ufficio per il periodo fiscale 2020, poiché non avevano inoltrato la

dichiarazione d’imposta per l’anno controverso e ciò nonostante il richiamo, la

diffida e la multa loro inflitta per violazione degli obblighi procedurali.

Con il loro reclamo, i contribuenti hanno contestato, invero in maniera

del tutto generica, la tassazione d’ufficio operata dall’UT. Non hanno né

presentato una dichiarazione d’imposta né prodotto alcuna documentazione in

merito alla propria situazione e ciò neppure dopo la richiesta di

documentazione formulata dall’autorità di tassazione il 15 marzo 2022.

4.2

Come

già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di

manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente,

deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da

consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla

motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente

inesatta (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017,

consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di

reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di

procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita

la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del

contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre

2021, consid. 5.1.2.).

4.3

Nel

caso in discussione, i contribuenti, con il proprio reclamo, non hanno prodotto

alcuna dichiarazione d’imposta né documentazione in merito alla loro

situazione. Pertanto, l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione

d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una

tassazione ordinaria.

Per

quanto attiene alla questione della lettera del 15 marzo 2022, che i ricorrenti

sostengono di non avere ricevuto, come già ricordato l’UT ha prodotto la prova

della sua avvenuta notificazione mediante invio postale APlus. D’altra parte,

con lo scritto in questione, l’autorità di tassazione si limitava a ricordare

le condizioni cui è subordinata la ricevibilità di un reclamo contro una

tassazione d’ufficio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

tuttavia, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti

previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità

fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di

grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra

Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le

sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30

ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.

1.6). Ne consegue che, se anche la lettera in discussione non fosse mai

pervenuta ai ricorrenti, la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile

il reclamo sarebbe nondimeno legittima.

4.4

La

decisione impugnata del 16.6.2022, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il

reclamo dei contribuenti, si rivela pertanto legittima.

5.

5.1.

Stabilito che

l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una

ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte dei coniugi

__________, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia

palesemente eccessiva.

5.2

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19

settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;

inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,

p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo

quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa

su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a

tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da

essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr.

sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti

alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).

5.3

Anche quando intraprende

una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti

conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione

ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui

dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2

e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve

tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in

particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione

previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se

del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli

elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto

fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127

cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad

inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi

probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o

all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono

ammissibili (Althaus-Houriet, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 23 ad

art. 130 LIFD).

5.4

Non da ultimo, l’autorità

fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere

obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a

scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si

deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli

elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica

debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica

per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla

violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti

giurisprudenziali).

5.5

Come visto, i ricorrenti,

neppure con il reclamo hanno presentato la dichiarazione fiscale. Unicamente

con scritto del 12/14.7.2022 hanno indicato che i loro redditi erano di fr.

64'381.-, non producendo comunque la dichiarazione fiscale compilata, ma

unicamente l’attestato delle rendite AVS del marito (fr. 25'260.-), nonché il

certificato di salario – pressoché illeggibile – rilasciato dalla __________,

attestante – presumibilmente – un reddito di fr. 39'191.-.

Dalla disamina della

decisione di tassazione dell’anno precedente, il 2019, si evince che il reddito

imponibile era di fr. 67'700.- per l’IC e di fr. 67'000.- per l’IFD. Nel 2020

il contribuente (nato il 4.11.1954) era al beneficio della pensione (cfr.

attestato delle rendite AVS). Già a fine 2019 egli aveva percepito – da quanto

sembra dagli atti - una mensilità della rendita AVS (cfr. decisione di

tassazione 2019 del 23.2.2022).

La stima del reddito

imponibile intrapresa dall’autorità di tassazione si rivela pertanto tutt’altro

che arbitraria.

5.6

Alla luce della documentazione prodotta in sede di

ricorso (e presentata all’UT unicamente dopo l’emanazione della decisione su

reclamo) ci si potrebbe domandare tutt’al più se la valutazione del reddito

imponibile intrapresa dall’autorità di tassazione non sia addirittura troppo

prudenziale.

Dalla

dichiarazione presentata in quella sede emerge infatti che, oltre ai redditi da

attività dipendente e la rendita AVS, sarebbe stata percepita anche una rendita

della previdenza professionale di fr. 91'160.-, con la conseguenza che il

reddito imponibile ammonterebbe a fr. 127'959.- e sarebbe quindi superiore

rispetto a quello accertato d’ufficio dall’UT.

Siccome la tassazione

d’ufficio è ormai passata in giudicato, sarebbe possibile tutt’al più un

ricupero d’imposta. Una copia della presente decisione è pertanto inviata

all’Ufficio procedure speciali, affinché verifichi, con la collaborazione dei

contribuenti, l’esistenza della rendita della previdenza professionale in

questione. A dipendenza dell’esito dell’accertamento, adotterà gli eventuali

provvedimenti necessari.

6.

La decisione su

reclamo del 31.8.2022, inerente la domanda di revisione del 14.7.2022, della

decisione di tassazione 2020 è annullata.

Il ricorso contro la decisione

di tassazione su reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022 è respinto. La tassa di

giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Copia della decisione

viene trasmessa altresì all’Ufficio delle procedure speciali affinché proceda

nei propri incombenti in relazione al reddito proveniente dalla previdenza

professionale, sia per il 2019 che per il 2020 (v. consid. 5.6).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

a:

- Ufficio delle procedure

speciali, __________.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

Presidente: La

segretaria: