80.2022.242
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo irricevibile, successiva contestazione entro 30 giorni, non revisione, ricorso alla Camera di diritto tributario
11 gennaio 2023Italiano18 min
e RI 2 (2.2.1957), nonostante il richiamo dell’11.10.2021, la diffida del 15.11.2021
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.242
80.2022.243
Lugano
11 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
composta
dai giudici
,
presidente,
,
segretaria
,
vicecancelliera
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 settembre 2022 contro la decisione del 31 agosto 2022 in materia di revisione
IC e IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. a.
I coniugi __________ (4.11.1954)
e RI 2 (2.2.1957), nonostante il richiamo dell’11.10.2021, la diffida del 15.11.2021
e la multa del 13.12.2021, non presentavano la dichiarazione fiscale 2020.
b.
Con decisione di
tassazione d’ufficio del 9.2.2022, l’Ufficio di tassazione di Locarno (di
seguito UT), stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 95'200.- per l’IC
e di fr. 100'100.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva
accertata in fr. 0.-. In particolare, l’autorità fiscale aveva aggiunto altri
redditi per fr. 60'000.-.
B. a.
Con reclamo 1°/3.3.2022, i
contribuenti insorgevano contro la decisione di tassazione d’ufficio, chiedendo
una “revisione della stessa”. I coniugi __________ spiegavano che, per motivi
diversi, anche legati alla loro salute, non erano riusciti a presentare la
dichiarazione fiscale entro i termini.
b.
Con scritto 15.3.2022,
l’autorità fiscale si rivolgeva ai contribuenti mediante invio APlus, indicando
che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché veniva
contestata una tassazione d’ufficio, senza comprovarne la manifesta
inesattezza. Il fisco precisava che, nel reclamo contro una tassazione
d’ufficio, il contribuente deve apportare la prova della sua manifesta
inesattezza motivandola e indicando eventuali mezzi di prova. I coniugi __________
venivano inoltre edotti del fatto che tali requisiti rappresentano un’esigenza
essenziale e irrinunciabile per la validità del reclamo, in mancanza dei quali
l’autorità fiscale non poteva entrare nel merito dello stesso. Motivo per il
quale i contribuenti venivano invitati a presentare la dichiarazione d’imposta,
debitamente compilata e corredata dai relativi allegati entro il 15.4.2022.
Scaduto infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
C. a.
Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022, il fisco riconfermava i dati
precedentemente accertati, dichiarando il gravame irricevibile con la seguente
motivazione:
“Il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali
perché contestava una tassazione allestita d’ufficio in seguito alla mancata
presentazione della dichiarazione d’imposta (nonostante il richiamo dell’11
ottobre 2021, la diffida del 15 novembre 2021 e la multa del 13 dicembre 2021).
Per rispettare i requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza
nel reclamo contro una tassazione operata d’ufficio, il contribuente deve
apportare la prova della sua manifesta inesattezza, motivandola (ossia
esponendo la fattispecie in modo documentato) e indicando eventuali mezzi di
prova. Tali requisiti rappresentano un’esigenza essenziale e irrinunciabile per
la validità del reclamo, in mancanza dei quali l’autorità fiscale non può
entrare in merito. Il 15 marzo vi abbiamo chiesto di presentare la
dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dai relativi
allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione
operata d’ufficio. Avevamo concesso come termine per la presentazione di quanto
richiesto il 15 aprile 2022. Ad oggi, 30 maggio 2022, non avete presentato
quanto richiesto. Il reclamo viene quindi considerato irricevibile”.
b.
Con lettera 20.6.2022
contribuenti, chiedevano all’autorità fiscale di voler documentare l’invio
della richiesta del 15.3.2022, con la quale veniva assegnato un termine
supplementare per la presentazione della dichiarazione fiscale 2020.
c.
Con risposta 27.6.2022,
inviata tramite APlus, il fisco trasmetteva la documentazione a comprova
dell’invio del 15.3.2022.
D. Con scritto
12.7.2022 i contribuenti ribadivano di non aver ricevuto lo scritto del
15.3.2022, con il quale veniva assegnato loro un termine suppletivo per l’invio
della dichiarazione fiscale 2020. Indicavano di aver avuto il Covid e,
verosimilmente, non avendo ritirato la posta si era verificato un “accumulo
di vari giorni anche con pubblicità”. Gli insorgenti asserivano che,
probabilmente, lo scritto del 15.3.2022 era stato, per errore, gettato insieme
a tutta la pubblicità. Postulavano tuttavia – in via del tutto eccezionale –
una revisione della decisione, poiché il loro reddito, come da giustificativi,
era di fr. 64'381.-.
E. Con decisione “su
istanza di revisione” del 14.7.2022, l’UT indicava che i ricorrenti avevano
chiesto la revisione della decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2020 del
9.2.2022. Premesso che una decisione di tassazione ormai definitiva, perché
cresciuta in giudicato, non può essere messa in discussione in qualsiasi
momento e per un qualsiasi motivo, l’autorità fiscale argomentava che il
contribuente non può sollevare, mediante istanza di revisione, argomenti che
avrebbe già potuto far valere durante la procedura di tassazione, adempiendo al
suo dovere di collaborazione. L’istanza di revisione veniva pertanto dichiarata
“irricevibile”.
F. Con reclamo
10/16.8.2022, i coniugi __________ si aggravavano contro la decisione con la
quale era stata dichiarata irricevibile la loro istanza di revisione della
tassazione 2020. Postulavano nuovamente di poter procedere alla revisione della
tassazione relativa al periodo fiscale 2020 inviando, a suffragio della loro
richiesta, la dichiarazione ed i relativi giustificativi.
Con decisione del
31.8.2022 in relazione all’istanza di revisione per il 2020, il fisco decretava
irricevibile il gravame, richiamando i motivi già espressi in precedenza.
G. Con ricorso
30.9/3.10.2022, i coniugi __________, impugnano la decisione su reclamo relativa
alla loro istanza di revisione per il 2020. I contribuenti affermano di non
comprendere l’aggiunta di altri redditi per fr. 60'000.-. Inoltre, pure
ulteriori deduzioni non sarebbero state concesse da parte dell’autorità
fiscale.
H. Con osservazioni
5/7.10.2022 l’autorità fiscale ribadisce la correttezza del proprio operato ed
in particolare l’irricevibilità dell’istanza di revisione. In via abbondanziale
indica che anche la dichiarazione fiscale 2020, presentata il 10.8.2020, non
era comunque completa.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
1.3.
Requisito esatto dalla
legge, è che la decisione – della quale si chiede la revisione – sia cresciuta
in giudicato. Ora, l’autorità fiscale ha ritenuto che lo scritto del 12.7.2022,
fosse da interpretare quale istanza di revisione della decisione IC/IFD 2020 del
9.2.2022. Tuttavia, contro la decisione di tassazione d’ufficio in questione
era stato presentato tempestivo gravame dai contribuenti, giudicato
irricevibile con decisione su reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022.
In queste circostanze, lo
scritto del 12.7.2022 dei coniugi __________ non doveva essere qualificato
“istanza di revisione”. Siccome presentato nei termini, l’autorità fiscale
avrebbe dovuto ritenerlo quale ricorso, da trasmettere per competenza alla
Camera di diritto tributario secondo l’art. 192 cpv. 4 LT e l’art. 140 cpv. 2
LIFD che rinvia all’art. 133 cpv. 2 LIFD.
Motivo per il quale la
decisione del 31.8.2022 dell’UT in materia di revisione deve essere annullata.
Lo scritto del 12.7.2022 dei contribuenti deve essere trattato quale ricorso contro
la decisione di tassazione su reclamo del 16.6.2022.
Considerandi
2.
2.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.2
Nel caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile
il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si
limiterà a verificare se sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale
ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la tassazione
d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.
3.
3.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di
tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la
correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la
stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017
del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).
3.2
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che
il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.
sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con
riferimenti giurisprudenziali).
3.3
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza
può essere portata in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente
può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito
alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento
degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata
viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia
l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed
una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non
si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione
personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere
completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente
può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.
sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).
4.
4.1.
Nel caso in esame, i ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione
d’ufficio per il periodo fiscale 2020, poiché non avevano inoltrato la
dichiarazione d’imposta per l’anno controverso e ciò nonostante il richiamo, la
diffida e la multa loro inflitta per violazione degli obblighi procedurali.
Con il loro reclamo, i contribuenti hanno contestato, invero in maniera
del tutto generica, la tassazione d’ufficio operata dall’UT. Non hanno né
presentato una dichiarazione d’imposta né prodotto alcuna documentazione in
merito alla propria situazione e ciò neppure dopo la richiesta di
documentazione formulata dall’autorità di tassazione il 15 marzo 2022.
4.2
Come
già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di
manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente,
deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da
consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla
motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente
inesatta (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017,
consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di
reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di
procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita
la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del
contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre
2021, consid. 5.1.2.).
4.3
Nel
caso in discussione, i contribuenti, con il proprio reclamo, non hanno prodotto
alcuna dichiarazione d’imposta né documentazione in merito alla loro
situazione. Pertanto, l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione
d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una
tassazione ordinaria.
Per
quanto attiene alla questione della lettera del 15 marzo 2022, che i ricorrenti
sostengono di non avere ricevuto, come già ricordato l’UT ha prodotto la prova
della sua avvenuta notificazione mediante invio postale APlus. D’altra parte,
con lo scritto in questione, l’autorità di tassazione si limitava a ricordare
le condizioni cui è subordinata la ricevibilità di un reclamo contro una
tassazione d’ufficio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
tuttavia, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti
previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità
fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di
grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le
sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30
ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.
1.6). Ne consegue che, se anche la lettera in discussione non fosse mai
pervenuta ai ricorrenti, la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile
il reclamo sarebbe nondimeno legittima.
4.4
La
decisione impugnata del 16.6.2022, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il
reclamo dei contribuenti, si rivela pertanto legittima.
5.
5.1.
Stabilito che
l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una
ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte dei coniugi
__________, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia
palesemente eccessiva.
5.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19
settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;
inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo
quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa
su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a
tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da
essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr.
sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti
alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).
5.3
Anche quando intraprende
una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti
conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione
ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui
dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2
e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve
tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in
particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione
previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se
del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli
elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto
fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127
cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad
inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi
probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o
all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono
ammissibili (Althaus-Houriet, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
5.4
Non da ultimo, l’autorità
fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti
giurisprudenziali).
5.5
Come visto, i ricorrenti,
neppure con il reclamo hanno presentato la dichiarazione fiscale. Unicamente
con scritto del 12/14.7.2022 hanno indicato che i loro redditi erano di fr.
64'381.-, non producendo comunque la dichiarazione fiscale compilata, ma
unicamente l’attestato delle rendite AVS del marito (fr. 25'260.-), nonché il
certificato di salario – pressoché illeggibile – rilasciato dalla __________,
attestante – presumibilmente – un reddito di fr. 39'191.-.
Dalla disamina della
decisione di tassazione dell’anno precedente, il 2019, si evince che il reddito
imponibile era di fr. 67'700.- per l’IC e di fr. 67'000.- per l’IFD. Nel 2020
il contribuente (nato il 4.11.1954) era al beneficio della pensione (cfr.
attestato delle rendite AVS). Già a fine 2019 egli aveva percepito – da quanto
sembra dagli atti - una mensilità della rendita AVS (cfr. decisione di
tassazione 2019 del 23.2.2022).
La stima del reddito
imponibile intrapresa dall’autorità di tassazione si rivela pertanto tutt’altro
che arbitraria.
5.6
Alla luce della documentazione prodotta in sede di
ricorso (e presentata all’UT unicamente dopo l’emanazione della decisione su
reclamo) ci si potrebbe domandare tutt’al più se la valutazione del reddito
imponibile intrapresa dall’autorità di tassazione non sia addirittura troppo
prudenziale.
Dalla
dichiarazione presentata in quella sede emerge infatti che, oltre ai redditi da
attività dipendente e la rendita AVS, sarebbe stata percepita anche una rendita
della previdenza professionale di fr. 91'160.-, con la conseguenza che il
reddito imponibile ammonterebbe a fr. 127'959.- e sarebbe quindi superiore
rispetto a quello accertato d’ufficio dall’UT.
Siccome la tassazione
d’ufficio è ormai passata in giudicato, sarebbe possibile tutt’al più un
ricupero d’imposta. Una copia della presente decisione è pertanto inviata
all’Ufficio procedure speciali, affinché verifichi, con la collaborazione dei
contribuenti, l’esistenza della rendita della previdenza professionale in
questione. A dipendenza dell’esito dell’accertamento, adotterà gli eventuali
provvedimenti necessari.
6.
La decisione su
reclamo del 31.8.2022, inerente la domanda di revisione del 14.7.2022, della
decisione di tassazione 2020 è annullata.
Il ricorso contro la decisione
di tassazione su reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022 è respinto. La tassa di
giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Copia della decisione
viene trasmessa altresì all’Ufficio delle procedure speciali affinché proceda
nei propri incombenti in relazione al reddito proveniente dalla previdenza
professionale, sia per il 2019 che per il 2020 (v. consid. 5.6).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
a:
- Ufficio delle procedure
speciali, __________.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
Presidente: La
segretaria: