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Decisione

80.2022.244

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, asserita impossibilità di presentare dichiarazione in formato elettronico

19 dicembre 2022Italiano5 min

A.

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.244

Lugano

19 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 3 ottobre 2022 contro la decisione del 7 settembre 2022 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A.

Non avendo la Signora RI 1, domiciliata a __________,

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2021, entro il

termine del 30 aprile 2022, in assenza di proroghe di tale termine, l’RS 1 (di

seguito UT) ha inviato alla ricorrente un richiamo il 16 maggio 2022. In

seguito, con decisione del 14 giugno 2022, l’autorità fiscale ha diffidato la

contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali. Non avendo dato

seguito alla diffida, con decisione del 12 luglio 2022 l’UT ha inflitto alla

contribuente una multa di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali,

rinnovando contemporaneamente la diffida a presentare la dichiarazione

d’imposta entro 20 giorni e avvertendola che, scaduto infruttuosamente anche

questo ulteriore termine, l’UT avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

B. Il 1. settembre 2022 (timbro

postale dell’invio APlus) la contribuente ha presentato reclamo contro la multa

disciplinare, dichiarando di non aver potuto inoltrare la dichiarazione

d’imposta in quanto, a quel momento, non aveva ricevuto un modello di

dichiarazione cartacea e di non disporre degli strumenti tecnici necessari per

compilare la dichiarazione in maniera telematica.

C. Con decisione su reclamo del

7 settembre 2022, trasmessa mediante invio APlus alla contribuente, l’UT

dichiarava irricevibile il reclamo, siccome intempestivo, poiché inoltrato

dalla contribuente oltre il termine legale di 30 giorni.

D. Con ricorso

del 3 ottobre 2022 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo, riconfermando,

come motivo della sua condotta, il fatto di non essere dotata degli strumenti

informatici necessari per procedere allo scarico e alla compilazione del modulo

di tassazione in via telematica. La ricorrente, inoltre, nello stesso reclamo

ribadisce la sua richiesta di poter ricevere il modulo di tassazione in formato

cartaceo.

E. Nelle

more della procedura, l’11 ottobre 2022 la ricorrente comunica spontaneamente

di aver ricevuto dall’RS 1, il modulo di dichiarazione d’imposta in formato

cartaceo e, nello stesso scritto, si dichiara pronta ad inoltrarlo all’UT.

F.

Con comunicazione

del 18 ottobre 2022, l’UT si è limitato ad informare del fatto di aver nel

frattempo proceduto alla tassazione d’ufficio, nei confronti della ricorrente,

non avendo da questa ricevuto alcuna dichiarazione compilata. Nel merito della

questione impugnata, l’UT non ha prodotto alcuna osservazione.

Diritto

1. La Camera di

diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la

decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

Nel caso in

esame, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo riguardante la

sua decisione, poiché tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a

verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità

del reclamo interposto dal contribuente contro la multa disciplinare per

violazione degli obblighi di procedura e non procederà ad alcun esame del

merito.

3.

L’art. 206

cpv. 1 LT per l’imposta cantonale (applicabile anche al caso di reclamo contro

una decisione di multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali

per il rimando posto all’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per

l’imposta federale diretta (applicabile per il rinvio posto all’art. 182 cpv. 3

LIFD) stabiliscono che, contro la decisione di tassazione o contro la decisione

di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione entro trenta

giorni.

4.

Gli art. 192 cpv. 5

LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando sussiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

5.

Nel caso che qui ci

occupa, contro la multa disciplinare del 12 luglio 2022, la contribuente ha

presentato reclamo unicamente il 1. settembre 2022.

6.

Il reclamo era

pertanto intempestivo e, non avendo la ricorrente addotto alcun motivo di

restituzione in termini, correttamente l’autorità fiscale lo ha dichiarato

irricevibile, confermando la multa disciplinare.

7.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico

della contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-

.

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: