80.2022.244
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, asserita impossibilità di presentare dichiarazione in formato elettronico
19 dicembre 2022Italiano5 min
A.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.244
Lugano
19 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 ottobre 2022 contro la decisione del 7 settembre 2022 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A.
Non avendo la Signora RI 1, domiciliata a __________,
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2021, entro il
termine del 30 aprile 2022, in assenza di proroghe di tale termine, l’RS 1 (di
seguito UT) ha inviato alla ricorrente un richiamo il 16 maggio 2022. In
seguito, con decisione del 14 giugno 2022, l’autorità fiscale ha diffidato la
contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali. Non avendo dato
seguito alla diffida, con decisione del 12 luglio 2022 l’UT ha inflitto alla
contribuente una multa di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali,
rinnovando contemporaneamente la diffida a presentare la dichiarazione
d’imposta entro 20 giorni e avvertendola che, scaduto infruttuosamente anche
questo ulteriore termine, l’UT avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Il 1. settembre 2022 (timbro
postale dell’invio APlus) la contribuente ha presentato reclamo contro la multa
disciplinare, dichiarando di non aver potuto inoltrare la dichiarazione
d’imposta in quanto, a quel momento, non aveva ricevuto un modello di
dichiarazione cartacea e di non disporre degli strumenti tecnici necessari per
compilare la dichiarazione in maniera telematica.
C. Con decisione su reclamo del
7 settembre 2022, trasmessa mediante invio APlus alla contribuente, l’UT
dichiarava irricevibile il reclamo, siccome intempestivo, poiché inoltrato
dalla contribuente oltre il termine legale di 30 giorni.
D. Con ricorso
del 3 ottobre 2022 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo, riconfermando,
come motivo della sua condotta, il fatto di non essere dotata degli strumenti
informatici necessari per procedere allo scarico e alla compilazione del modulo
di tassazione in via telematica. La ricorrente, inoltre, nello stesso reclamo
ribadisce la sua richiesta di poter ricevere il modulo di tassazione in formato
cartaceo.
E. Nelle
more della procedura, l’11 ottobre 2022 la ricorrente comunica spontaneamente
di aver ricevuto dall’RS 1, il modulo di dichiarazione d’imposta in formato
cartaceo e, nello stesso scritto, si dichiara pronta ad inoltrarlo all’UT.
F.
Con comunicazione
del 18 ottobre 2022, l’UT si è limitato ad informare del fatto di aver nel
frattempo proceduto alla tassazione d’ufficio, nei confronti della ricorrente,
non avendo da questa ricevuto alcuna dichiarazione compilata. Nel merito della
questione impugnata, l’UT non ha prodotto alcuna osservazione.
Diritto
1. La Camera di
diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la
decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
Nel caso in
esame, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo riguardante la
sua decisione, poiché tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a
verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità
del reclamo interposto dal contribuente contro la multa disciplinare per
violazione degli obblighi di procedura e non procederà ad alcun esame del
merito.
3.
L’art. 206
cpv. 1 LT per l’imposta cantonale (applicabile anche al caso di reclamo contro
una decisione di multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali
per il rimando posto all’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per
l’imposta federale diretta (applicabile per il rinvio posto all’art. 182 cpv. 3
LIFD) stabiliscono che, contro la decisione di tassazione o contro la decisione
di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione entro trenta
giorni.
4.
Gli art. 192 cpv. 5
LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando sussiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
5.
Nel caso che qui ci
occupa, contro la multa disciplinare del 12 luglio 2022, la contribuente ha
presentato reclamo unicamente il 1. settembre 2022.
6.
Il reclamo era
pertanto intempestivo e, non avendo la ricorrente addotto alcun motivo di
restituzione in termini, correttamente l’autorità fiscale lo ha dichiarato
irricevibile, confermando la multa disciplinare.
7.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico
della contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
.
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: