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Decisione

80.2022.246

Assoggettamento illimitato: persona fisica, redditi del lavoro versati da società alle Bahamas, imposizione in Svizzera, nessuna CDI

17 maggio 2023Italiano12 min

stesso anno ha anche percepito un reddito di fr. 60'000.- dalla __________, __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.246

80.2022.247

Lugano

17 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 ottobre 2022 contro la decisione del 14 settembre 2022 in materia di IC

e IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. __________

(11.9.1969) è un cittadino italiano a beneficio di un permesso di domicilio

(C). Nel periodo fiscale 2020, è stato dipendente, dal 1.1. al 31.5.2020, della

__________, __________, e, in seguito, della __________, __________. Nello

stesso anno ha anche percepito un reddito di fr. 60'000.- dalla __________, __________.

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2020, sottoscritta l’8.11.2021, il contribuente dichiarava un

reddito imponibile di fr. 185'577.- ed una sostanza imponibile di fr.

666'326.-. Per quanto concerneva i redditi, indicava esplicitamente che l’importo

di fr. 60'000.-, versato alla __________, non era imponibile in Svizzera, bensì

all’estero, alle __________.

B. Con decisione del

9.3.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha notificato al

contribuente la tassazione IC/IFD 2020, nella quale ha commisurato il reddito

imponibile in fr. 185'100.- per l’IC (medesimo importo determinante per

l’aliquota) e in fr. 185'300.- per l’IFD (medesimo importo determinante per

l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 666'000.-. L’autorità fiscale non

procedeva ad alcun riparto internazionale.

C.

a.

Con reclamo del

15/16.3.2022, __________, rappresentato da __________, ha sostenuto che il

reddito di fr. 60'000.-, versatogli dalla __________ Ltd, __________, dovesse

essere preso in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota. Ha chiesto pertanto

che gli fosse notificata una nuova decisione fiscale, con “annesso riparto

internazionale”.

b.

Con richiesta di

documentazione del 22.7.2022, trasmessa con invio APlus, l’UT ha chiesto al

contribuente di voler produrre, entro il 16.8.2022:

·

Copia del contratto di lavoro

stipulato con la spettabile __________;

·

Indicazioni in merito alla

permanenza a __________ durante il periodo di lavoro svolto per la società di

cui sopra.

c.

Con risposta 26/27.7.2022,

__________ ha trasmesso copia del contratto stipulato con la __________ (__________

In merito alla seconda

richiesta, ha sostenuto di essersi occupato della clientela nel “__________”, aggiungendo

che l’anno 2020, a causa della pandemia, aveva avuto uno sviluppo “anomalo”.

Ha poi affermato che non “(…) necessariamente deve recarsi in queste

nazioni, ma comunque per il 2020 questo sarebbe stato comunque impossibile,

basti pensare alla chiusura quasi totale degli __________ ed ai problemi

pandemici delle nazioni __________”. Ha anche indicato che “i clienti

per i quali il __________ opera tramite __________, non hanno nulla a che

vedere con la sua attività principale svolta in Svizzera, non hanno nazionalità

elvetica e vengono incontrati sempre al di fuori dai nostri confini”. Per

il 2021 vi sarebbe stata della documentazione a comprova dei viaggi effettuati

a __________, in __________ e negli __________.

D. Con decisione del

14.9.2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con la seguente

motivazione:

“Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale

e imposta federale diretta 2020 è stato presentato reclamo a motivo della

rivendicata considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota

impositiva del reddito di CHF 60'000.- dichiarato come derivante da attività

lucrativa dipendente accessoria. A giustificazione di tale reddito veniva

allegata alla dichiarazione d’imposta un documento intitolato “Verification of

Consultancy Fees” apparentemente legato a commissioni per consulenza percepite

dal contribuente da parte della __________, società con sede a __________.

Nell’ambito dell’accertamento veniva dunque richiesto ai rappresentanti del

contribuente il contratto stipulato tra lo stesso e la società, alla base del

reddito percepito, nonché eventuali indicazioni in merito alla permanenza a __________

durante il periodo di lavoro svolto per la società di __________. Con la

risposta veniva trasmesso un “Contract of Employment” attraverso il quale

sembrerebbe che la società __________ abbia assunto il contribuente (nel documento

si parla di “Employer” e “Employee”, si fa riferimento a orari di lavoro,

salario, rimborsi spese e vacanze). Benché non sia del tutto chiara la natura

del reddito conseguito dal contribuente in seno alla società di __________,

risulta invece evidente che tale reddito è stato conseguito esercitando

l’attività all’interno dei confini elvetici; non essendo data prova di

eventuale stabilimento d’impresa estero, o di esercizio dell’attività lucrativa

dipendente all’estero, il reclamo non può essere ammesso e la decisione di

prima istanza viene riconfermata”.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato da __________,

insorge contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2020, censurando

l’imposizione in Svizzera del reddito percepito dalla __________, sulla base

delle argomentazioni già esposte in sede di reclamo. Egli eserciterebbe una

funzione dirigenziale presso __________, con un contratto all’80%. A tale

riguardo propone le seguenti considerazioni: “La riduzione del tempo di

lavoro va intesa non come una attività settimanale ridotta, ma come un mezzo

per accumulare del tempo per poter poi svolgere all’estero il lavoro per __________.

Inoltre, un aspetto di primaria importanza è il fatto che questa attività non

può essere svolta entro i confini nazionali in quanto dettata da severe norme

dettate dalla FINMA. Proprio per questo motivo la stessa è svolta all’estero,

esclusivamente con clientela estera e per una entità giuridica estera”.

Allega due attestazioni della __________, l’una in merito alla sua attività e l’altra

a conferma dei più importanti viaggi svolti nel corso del 2021, precisando che un’analoga

attestazione per il 2020 non potrebbe essere prodotta, a causa della

particolare situazione legata alla pandemia. Inoltre, in relazione al chiaro “rapporto

di dipendenza”, allega la scheda salari della __________ “(…) dalla

quale si rileva il regolare versamento mensile dello stipendio”. A

disposizione vi sarebbero documentazione di viaggio ed alberghiera relative al

2021, indicative di come si sviluppa l’attività del contribuente.

F. Con osservazioni

14/17.10.2022, l’autorità fiscale si riconferma nella decisione impugnata e

precisa che “(…) non essendoci una convenzione per regolamentare le doppie

imposizioni (CDI) con lo Stato delle __________ ed essendo il contribuente

domiciliato in Svizzera, riteniamo pacifico il diritto di tassare nel caso in

questione”.

G. Con replica del

26/27.10.2022, __________, sempre per il tramite della sua rappresentante,

contesta le argomentazioni dell’autorità fiscale. Non sarebbe infatti corretto

affermare che, se uno Stato terzo non impone una prestazione, la stessa debba

essere “pacificamente” sottoposta a tassazione in Svizzera.

Le realtà tributarie

differiscono da ogni Paese e non con tutti sarebbe possibile regolamentare le

imposizioni con una convenzione di doppia imposizione. Non per questo la

prestazione diventerebbe imponibile nell’altro Paese, a maggior ragione se

l’attività in questione, per rispettare le regole FINMA, deve essere esercitata

al di fuori della Svizzera.

Diritto

1. Nel caso di specie

contestato è l’assoggettamento del reddito conseguito dal contribuente per il

lavoro svolto per la __________, __________.

Secondo

l’autorità fiscale, i redditi percepiti da __________ dalla società con sede

alle __________ devono essere imposti interamente in Svizzera. Di diversa

opinione il contribuente, che ritiene, proprio per la tipologia di attività da

lui svolta – sottoposta ad autorizzazione della FINMA – che la stessa non può

essere esercitata in Svizzera. Chiede pertanto che il reddito conseguito per il

lavoro svolto presso la società delle __________, venga preso in considerazione

unicamente per l’aliquota.

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente è

assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua

appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art.

2.

cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è

illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti

d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6

cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT)

(sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3).

La totalità dei proventi, periodici o unici sottostà

all’imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare

tutti i redditi provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17

e segg. LIFD e art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD),

ecc. I medesimi principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17,

19, ecc. (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF

2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.).

2.2

La

doppia imposizione viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione

dell’applicazione di una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale

(RDAF 2015 II p. 144 e riferimenti ivi citati). Una convenzione non può creare

una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una norma

esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).

Il

principio dell’effetto negativo delle convenzioni di doppia imposizione si

riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano

a limitare i poteri impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione

ha pertanto il potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il

suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione

della competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è

disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale

competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate

particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo,

per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di

imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una

convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del

tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal

international, 4a ed., Berna 2022, n. 143, p. 55).

2.3

In

applicazione dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione

conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale

applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le

regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle

norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla

Convenzione (Oberson, Précis de

droit fiscal international, op. cit., n. 144 p. 55; sentenza TF 2C_268/2016 del

10.2.2017

consid. 5.1.; De Vries Reilingh/Chillà,

Droit fiscal international, Basilea 2023, p. 41).

3.

3.1.

Secondo

le normative di diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono

imponibili anche tutti i redditi derivanti dall’attività esercitata per la __________,

__________. In virtù del domicilio in Svizzera, il contribuente è infatti

assoggettato illimitatamente alle imposte. Le uniche eccezioni previste dal

diritto interno, come poc’anzi ricordato, concernono le imprese, gli

stabilimenti d’impresa e i fondi siti all’estero, per l’imposta federale

diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5

cpv. 1 LT). Lo stesso insorgente qualifica tuttavia gli importi litigiosi come

redditi dell’attività lucrativa dipendente, che, come tali, sono assoggettati all’imposta

in Svizzera.

Resta

quindi da stabilire unicamente, in quale misura la sovranità fiscale svizzera

sia limitata da una convenzione per evitare la doppia imposizione (sentenza TF

2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.).

3.2

Ora, la Svizzera non ha

concluso alcuna Convenzione di doppia imposizione con le __________ (v. anche Matteotti/Krenger in:

Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea

2015, p. 40). Non vi è quindi alcun motivo per non imporre in Svizzera, Stato

di residenza di __________, il reddito da attività dipendente (così qualificato

dal ricorrente) percepito dalla società con sede alle __________, posto come

l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato.

Anche se fosse applicabile

un trattato internazionale che prevedesse l’assoggettamento del reddito del

lavoro nello Stato in cui l’attività è esercitata, è dubbio che l’esito del

ricorso sarebbe diverso. Secondo l’art. 15 par. 1 del modello di convenzione

fiscale dell’OCSE, il diritto di imporre è infatti attribuito allo Stato in cui

l’attività dipendente è esercitata. Questo luogo corrisponde al posto in cui il

salariato è fisicamente presente quando esercita le sue attività (Oberson, op. cit. n. 650, p. 235). Nel

caso in esame, non emerge dai certificati di salario agli atti che __________

abbia esercitato la propria attività dipendente per __________ e per __________

in misura ridotta (all’80%) e neppure che si sia recato all’estero, in casu,

alle __________ nel 2020. Lo stesso insorgente riconosce di non poter

comprovare le proprie pretese trasferte all’estero nel corso del periodo

fiscale in discussione.

3.3

Neppure giova

all’insorgente la tesi ricorsuale secondo la quale l’attività da lui svolta per

conto di __________ non sarebbe “lecita” in Svizzera, in assenza di specifica autorizzazione

da parte della FINMA, motivo per il quale non può venir svolta in questo Paese.

L’eventuale carattere

illecito dell’attività all’origine del reddito è indifferente ai fini fiscali:

anche se la fonte di acquisizione del reddito risiede in un atto vietato, ossia

contrario all’ordinamento giuridico o ai buoni costumi, è assoggettato

all’imposta sul reddito. Per quanto concerne l’imposizione fiscale,

determinante è unicamente la capacità contributiva (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

romand de la LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 16 LIFD e

riferimenti ivi citati).

4.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: