80.2022.246
Assoggettamento illimitato: persona fisica, redditi del lavoro versati da società alle Bahamas, imposizione in Svizzera, nessuna CDI
17 maggio 2023Italiano12 min
stesso anno ha anche percepito un reddito di fr. 60'000.- dalla __________, __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.246
80.2022.247
Lugano
17 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 ottobre 2022 contro la decisione del 14 settembre 2022 in materia di IC
e IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. __________
(11.9.1969) è un cittadino italiano a beneficio di un permesso di domicilio
(C). Nel periodo fiscale 2020, è stato dipendente, dal 1.1. al 31.5.2020, della
__________, __________, e, in seguito, della __________, __________. Nello
stesso anno ha anche percepito un reddito di fr. 60'000.- dalla __________, __________.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2020, sottoscritta l’8.11.2021, il contribuente dichiarava un
reddito imponibile di fr. 185'577.- ed una sostanza imponibile di fr.
666'326.-. Per quanto concerneva i redditi, indicava esplicitamente che l’importo
di fr. 60'000.-, versato alla __________, non era imponibile in Svizzera, bensì
all’estero, alle __________.
B. Con decisione del
9.3.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha notificato al
contribuente la tassazione IC/IFD 2020, nella quale ha commisurato il reddito
imponibile in fr. 185'100.- per l’IC (medesimo importo determinante per
l’aliquota) e in fr. 185'300.- per l’IFD (medesimo importo determinante per
l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 666'000.-. L’autorità fiscale non
procedeva ad alcun riparto internazionale.
C.
a.
Con reclamo del
15/16.3.2022, __________, rappresentato da __________, ha sostenuto che il
reddito di fr. 60'000.-, versatogli dalla __________ Ltd, __________, dovesse
essere preso in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota. Ha chiesto pertanto
che gli fosse notificata una nuova decisione fiscale, con “annesso riparto
internazionale”.
b.
Con richiesta di
documentazione del 22.7.2022, trasmessa con invio APlus, l’UT ha chiesto al
contribuente di voler produrre, entro il 16.8.2022:
·
Copia del contratto di lavoro
stipulato con la spettabile __________;
·
Indicazioni in merito alla
permanenza a __________ durante il periodo di lavoro svolto per la società di
cui sopra.
c.
Con risposta 26/27.7.2022,
__________ ha trasmesso copia del contratto stipulato con la __________ (__________
In merito alla seconda
richiesta, ha sostenuto di essersi occupato della clientela nel “__________”, aggiungendo
che l’anno 2020, a causa della pandemia, aveva avuto uno sviluppo “anomalo”.
Ha poi affermato che non “(…) necessariamente deve recarsi in queste
nazioni, ma comunque per il 2020 questo sarebbe stato comunque impossibile,
basti pensare alla chiusura quasi totale degli __________ ed ai problemi
pandemici delle nazioni __________”. Ha anche indicato che “i clienti
per i quali il __________ opera tramite __________, non hanno nulla a che
vedere con la sua attività principale svolta in Svizzera, non hanno nazionalità
elvetica e vengono incontrati sempre al di fuori dai nostri confini”. Per
il 2021 vi sarebbe stata della documentazione a comprova dei viaggi effettuati
a __________, in __________ e negli __________.
D. Con decisione del
14.9.2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con la seguente
motivazione:
“Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale
e imposta federale diretta 2020 è stato presentato reclamo a motivo della
rivendicata considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota
impositiva del reddito di CHF 60'000.- dichiarato come derivante da attività
lucrativa dipendente accessoria. A giustificazione di tale reddito veniva
allegata alla dichiarazione d’imposta un documento intitolato “Verification of
Consultancy Fees” apparentemente legato a commissioni per consulenza percepite
dal contribuente da parte della __________, società con sede a __________.
Nell’ambito dell’accertamento veniva dunque richiesto ai rappresentanti del
contribuente il contratto stipulato tra lo stesso e la società, alla base del
reddito percepito, nonché eventuali indicazioni in merito alla permanenza a __________
durante il periodo di lavoro svolto per la società di __________. Con la
risposta veniva trasmesso un “Contract of Employment” attraverso il quale
sembrerebbe che la società __________ abbia assunto il contribuente (nel documento
si parla di “Employer” e “Employee”, si fa riferimento a orari di lavoro,
salario, rimborsi spese e vacanze). Benché non sia del tutto chiara la natura
del reddito conseguito dal contribuente in seno alla società di __________,
risulta invece evidente che tale reddito è stato conseguito esercitando
l’attività all’interno dei confini elvetici; non essendo data prova di
eventuale stabilimento d’impresa estero, o di esercizio dell’attività lucrativa
dipendente all’estero, il reclamo non può essere ammesso e la decisione di
prima istanza viene riconfermata”.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato da __________,
insorge contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2020, censurando
l’imposizione in Svizzera del reddito percepito dalla __________, sulla base
delle argomentazioni già esposte in sede di reclamo. Egli eserciterebbe una
funzione dirigenziale presso __________, con un contratto all’80%. A tale
riguardo propone le seguenti considerazioni: “La riduzione del tempo di
lavoro va intesa non come una attività settimanale ridotta, ma come un mezzo
per accumulare del tempo per poter poi svolgere all’estero il lavoro per __________.
Inoltre, un aspetto di primaria importanza è il fatto che questa attività non
può essere svolta entro i confini nazionali in quanto dettata da severe norme
dettate dalla FINMA. Proprio per questo motivo la stessa è svolta all’estero,
esclusivamente con clientela estera e per una entità giuridica estera”.
Allega due attestazioni della __________, l’una in merito alla sua attività e l’altra
a conferma dei più importanti viaggi svolti nel corso del 2021, precisando che un’analoga
attestazione per il 2020 non potrebbe essere prodotta, a causa della
particolare situazione legata alla pandemia. Inoltre, in relazione al chiaro “rapporto
di dipendenza”, allega la scheda salari della __________ “(…) dalla
quale si rileva il regolare versamento mensile dello stipendio”. A
disposizione vi sarebbero documentazione di viaggio ed alberghiera relative al
2021, indicative di come si sviluppa l’attività del contribuente.
F. Con osservazioni
14/17.10.2022, l’autorità fiscale si riconferma nella decisione impugnata e
precisa che “(…) non essendoci una convenzione per regolamentare le doppie
imposizioni (CDI) con lo Stato delle __________ ed essendo il contribuente
domiciliato in Svizzera, riteniamo pacifico il diritto di tassare nel caso in
questione”.
G. Con replica del
26/27.10.2022, __________, sempre per il tramite della sua rappresentante,
contesta le argomentazioni dell’autorità fiscale. Non sarebbe infatti corretto
affermare che, se uno Stato terzo non impone una prestazione, la stessa debba
essere “pacificamente” sottoposta a tassazione in Svizzera.
Le realtà tributarie
differiscono da ogni Paese e non con tutti sarebbe possibile regolamentare le
imposizioni con una convenzione di doppia imposizione. Non per questo la
prestazione diventerebbe imponibile nell’altro Paese, a maggior ragione se
l’attività in questione, per rispettare le regole FINMA, deve essere esercitata
al di fuori della Svizzera.
Diritto
1. Nel caso di specie
contestato è l’assoggettamento del reddito conseguito dal contribuente per il
lavoro svolto per la __________, __________.
Secondo
l’autorità fiscale, i redditi percepiti da __________ dalla società con sede
alle __________ devono essere imposti interamente in Svizzera. Di diversa
opinione il contribuente, che ritiene, proprio per la tipologia di attività da
lui svolta – sottoposta ad autorizzazione della FINMA – che la stessa non può
essere esercitata in Svizzera. Chiede pertanto che il reddito conseguito per il
lavoro svolto presso la società delle __________, venga preso in considerazione
unicamente per l’aliquota.
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente è
assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua
appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art.
2.
cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è
illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti
d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6
cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT)
(sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3).
La totalità dei proventi, periodici o unici sottostà
all’imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare
tutti i redditi provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17
e segg. LIFD e art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD),
ecc. I medesimi principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17,
19, ecc. (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF
2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.).
2.2
La
doppia imposizione viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione
dell’applicazione di una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale
(RDAF 2015 II p. 144 e riferimenti ivi citati). Una convenzione non può creare
una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una norma
esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).
Il
principio dell’effetto negativo delle convenzioni di doppia imposizione si
riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano
a limitare i poteri impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione
ha pertanto il potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il
suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione
della competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è
disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale
competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate
particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo,
per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di
imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una
convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del
tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal
international, 4a ed., Berna 2022, n. 143, p. 55).
2.3
In
applicazione dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione
conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale
applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le
regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle
norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla
Convenzione (Oberson, Précis de
droit fiscal international, op. cit., n. 144 p. 55; sentenza TF 2C_268/2016 del
10.2.2017
consid. 5.1.; De Vries Reilingh/Chillà,
Droit fiscal international, Basilea 2023, p. 41).
3.
3.1.
Secondo
le normative di diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono
imponibili anche tutti i redditi derivanti dall’attività esercitata per la __________,
__________. In virtù del domicilio in Svizzera, il contribuente è infatti
assoggettato illimitatamente alle imposte. Le uniche eccezioni previste dal
diritto interno, come poc’anzi ricordato, concernono le imprese, gli
stabilimenti d’impresa e i fondi siti all’estero, per l’imposta federale
diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5
cpv. 1 LT). Lo stesso insorgente qualifica tuttavia gli importi litigiosi come
redditi dell’attività lucrativa dipendente, che, come tali, sono assoggettati all’imposta
in Svizzera.
Resta
quindi da stabilire unicamente, in quale misura la sovranità fiscale svizzera
sia limitata da una convenzione per evitare la doppia imposizione (sentenza TF
2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.).
3.2
Ora, la Svizzera non ha
concluso alcuna Convenzione di doppia imposizione con le __________ (v. anche Matteotti/Krenger in:
Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea
2015, p. 40). Non vi è quindi alcun motivo per non imporre in Svizzera, Stato
di residenza di __________, il reddito da attività dipendente (così qualificato
dal ricorrente) percepito dalla società con sede alle __________, posto come
l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato.
Anche se fosse applicabile
un trattato internazionale che prevedesse l’assoggettamento del reddito del
lavoro nello Stato in cui l’attività è esercitata, è dubbio che l’esito del
ricorso sarebbe diverso. Secondo l’art. 15 par. 1 del modello di convenzione
fiscale dell’OCSE, il diritto di imporre è infatti attribuito allo Stato in cui
l’attività dipendente è esercitata. Questo luogo corrisponde al posto in cui il
salariato è fisicamente presente quando esercita le sue attività (Oberson, op. cit. n. 650, p. 235). Nel
caso in esame, non emerge dai certificati di salario agli atti che __________
abbia esercitato la propria attività dipendente per __________ e per __________
in misura ridotta (all’80%) e neppure che si sia recato all’estero, in casu,
alle __________ nel 2020. Lo stesso insorgente riconosce di non poter
comprovare le proprie pretese trasferte all’estero nel corso del periodo
fiscale in discussione.
3.3
Neppure giova
all’insorgente la tesi ricorsuale secondo la quale l’attività da lui svolta per
conto di __________ non sarebbe “lecita” in Svizzera, in assenza di specifica autorizzazione
da parte della FINMA, motivo per il quale non può venir svolta in questo Paese.
L’eventuale carattere
illecito dell’attività all’origine del reddito è indifferente ai fini fiscali:
anche se la fonte di acquisizione del reddito risiede in un atto vietato, ossia
contrario all’ordinamento giuridico o ai buoni costumi, è assoggettato
all’imposta sul reddito. Per quanto concerne l’imposizione fiscale,
determinante è unicamente la capacità contributiva (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand de la LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 16 LIFD e
riferimenti ivi citati).
4.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: