80.2022.248
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, delimitazione rispetto a spese di miglioria, riparazione muro in sasso, documentazione prodotta insufficiente
28 dicembre 2022Italiano11 min
contestando la mancata concessione in deduzione delle fatture della ditta __________.
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.248
Lugano
28 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1 ,
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 ottobre 2022 contro la decisione del 28 settembre 2022 in materia di IC
2021.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________)
è coniugata, ed è limitatamente imponibile in Ticino, poiché proprietaria di
sostanza immobiliare e meglio del mapp. __________ RFD __________.
B. Nella dichiarazione
IC 2021 (copia della dichiarazione presentata nel Canton Berna, dove la
contribuente è illimitatamente imponibile), __________ per quanto riguardava
l’immobile di __________, faceva valere un valore locativo di fr. 23'160.-,
costi di manutenzione per fr. 16'016.- (dei quali fr. 3'109.- quali “Ersatz
Gerät”, fr. 4'994.- quali “Ersatz Kühl + Gefrierschrank” versati
alla __________, fr. 4'819.- quali “Schnittarbeiten, Kastanienpfähle
ersetzen und verankern, Rep. Mauer” ed altri fr. 3'094.- quali “Böschung
teilweise roden, Schnittarbeiten”) versati alla ditta __________, a ciò si
aggiungevano inoltre fr. 5'149.- quali costi di assicurazione dello stabile,
tasse ed imposte legate all’immobile per complessivi fr. 1'433.-.
C. Con decisione di
tassazione IC 2021 del 17.8.2022 l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) stabiliva il reddito imponibile in fr. 15'500.- (il reddito
determinante per l’aliquota in fr. 207'000.-) e la sostanza imponibile in fr.
0.-.
In merito al valore
locativo della proprietà di __________ e ai costi chiesti in deduzione l’UT
indicava:
“Il valore locativo delle abitazioni secondarie
corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione
fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa”.
“Spese per acqua, fognatura,
illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve,
ecc. non deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie
assunte dagli inquilini”.
D. Con reclamo
7/9.9.2022 __________ si aggravava contro la decisione di tassazione
censurando, nei costi di manutenzione, il mancato riconoscimento delle spese
legate al giardino.
E. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 28.9.2022, l’autorità fiscale respingeva il gravame
della contribuente, con la seguente motivazione:
“Il 7 settembre 2022 avete presentato reclamo
contestando la mancata concessione in deduzione delle fatture della ditta __________.
Si comunica che in Canton Ticino, se l’immobile viene utilizzato direttamente
dal proprietario, le spese di normale manutenzione del giardino (potature,
sfalcio erba, costruzione di un composto) non sono fiscalmente deducibili. Le
spese richieste in deduzione non possono quindi essere concesse”
F. Con ricorso
13/14.10.2022, __________ contesta la decisione su reclamo. Specifica che i
lavori di manutenzione inerenti il giardino non sono “normali lavori di
manutenzione”, bensì sono relativi ad un “lavoro molto specifico”.
In particolare, la contribuente riferisce che il giardino è in pendenza e per
effettuare i lavori occorre far capo all’intervento di una ditta specializzata.
I giardinieri devono inoltre lavorare legati e la strada sottostante dev’essere
chiusa. Tali tipi di intervento, vista la loro particolare natura, non possono
essere svolti dai proprietari dell’immobile.
G. Con osservazioni
19/20.10.2022 il fisco chiede la conferma della decisione impugnata,
argomentando che le spese chieste in deduzione ed inerenti il giardino non sarebbero
fiscalmente deducibili: in particolare, questa conclusione deriverebbe dalla
disamina delle fatture della ditta __________, che si è occupata dei lavori. Le
potature invernali, la sistemazione dei danni cagionati dai cinghiali, la
pulizia generale, nonché la fornitura dei pali di castagno non rientrerebbero
nel novero dei costi di manutenzione deducibili.
Diritto
1. La ricorrente
contesta il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione del giardino
della proprietà di __________. Spiega che non si tratta di costi legati ad una
“normale manutenzione del giardino”, bensì di interventi che abbisognano di una
ditta specializzata vista la pendenza del giardino e l’esistenza di una strada
sottostante molto trafficata.
2. 2.1.
Ai sensi dell’art. 32 cpv.
2 LIFD e dell’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati
può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di
nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da parte
di terzi. Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i
beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione
complessiva. Per il periodo fiscale 2020, il Consiglio federale risp. il
Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4
LIFD risp. art. 31 cpv. 4 LT) in:
a) 10 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;
b) 20 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio ha più di 10 anni
(art. 5 Ordinanza sui
costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento
della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).
Per ogni periodo fiscale e
per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione
dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.
4 dell’Ordinanza).
2.2.
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.
5 ad
art. 32 LIFD; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).
2.3.
Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese
deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente
(cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine;
inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il
contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140
Considerandi
II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).
2.4
2.4.1
Per quanto concerne in
particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea,
2017, n. 82 ad art. 32 LIFD, p. 693 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50) prevede,
a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:
- le
spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un
anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di
manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso
in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in
deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
- le
spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione
di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la
cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;
- infine,
le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione
del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore
all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del
contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33
lett. a LT.
2.4.2
Il Tribunale federale
nella sentenza 2C_279/2015 del 30.10.2015 (consid. 3.4.2.), ha ricordato tali
principi, in ambito di spese che riguardano il giardino, indicando che le spese
di manutenzione del giardino, nella misura in cui non servono alla manutenzione
dell’immobile, ma piuttosto all'abbellimento del giardino e quindi alle
esigenze personali, rientrano tra le spese di mantenimento privato e come tali
non sono legate alla generazione di reddito rispettivamente non sono deducibili
in assenza di una norma esplicita.
3.
3.1.
Ritornando al caso di
specie, insieme al ricorso, la contribuente ha prodotto, oltre a documentazione
fotografica per documentare la ripidità del giardino, una lettera della __________,
società attiva nell’ambito della costruzione e manutenzione giardini, del
seguente tenore:
“Egregi Signori,
Il terreno in questione ha una
pendenza molto marcata, si affaccia sulla strada cantonale (__________) che
dire trafficata è un eufemismo. I lavori nel suddetto giardino richiedono l’uso
di imbragature e scale di alluminio che possono essere utilizzate in sicurezza
solo da un professionista. Inoltre lavorare in questo giardino comporta
l’utilizzo di segnaletica stradale e di personale per gestire il traffico. I
lavori sono oltretutto necessari anche per garantire la sicurezza della strada
sottostante, per evitare che ci siano scoscendimenti non vanno lasciati
crescere né alberi (il terreno è instabile) né arbusti troppo grandi e va
invece gestita la vegetazione bassa che stabilizza il suolo”.
3.2
Per quanto concerne gli
interventi effettuati presso il giardino di __________, la ricorrente presenta
le fatture dei lavori, con il breve descrittivo degli stessi, nonché il giorno
dell’esecuzione:
Fattura del 2.4.2021
·
17.03: Potature invernali nel giardino, potature nella scarpata e
zona grill, sistemazione danni dei cinghiali, pulizia generale e sgombero
scarti vegetali;
·
25.03: Fornitura pali di castagno e inizio lavori di costruzione
del composto, foratura della roccia e ancoraggio con colla chimica dei tondi in
ferro portanti, riparazione muro in sasso instabile a lato del composto;
·
31.03: costruzione struttura in legno con viti.
Fattura del 27.8.2021
·
19.08: Potature nella parte bassa della scarpata e pulizia della
roccia (strada chiusa causa frana), pulizia e sgombero degli scarti;
·
23.08: Pulizia della scarpata parte alta e della zona grill,
potatura alloro e sgombero scarti vegetali.
3.3
Si tratta pertanto di
stabilire, in base ai principi definiti dalla giurisprudenza e dalla dottrina,
se i lavori effettuati nel giardino di proprietà della contribuente siano o
meno delle spese di manutenzione deducibili.
Per quanto attiene
all’intervento del 17.3, dal descrittivo della fattura emerge che si tratta di
lavori ricorrenti di pulizia, di potatura e manutenzione del giardino: come
tali costituiscono costi di mantenimento, la cui deduzione è esclusa secondo
l’art. 33 lett. a LT.
Stessa conclusione anche
per quanto riguarda le opere svolte il 19.8 ed il 23.8. Il fatto che la
ricorrente abbia fatto capo a manodopera specializzata per procedere a tali
lavori non comporta un loro riconoscimento quali spese di manutenzione. Ciò che
conta è la natura dell’intervento e di conseguenza dei costi sostenuti.
Per quanto attiene invece ai
lavori effettuati il 25.03 ed il 31.03, dalla descrizione degli stessi si
evince che si tratta di opere di miglioria, con l’eccezione dell’intervento di
“riparazione del muro in sasso instabile a lato del composto”, che
potrebbe invece essere qualificato manutenzione. Tuttavia dalla lettura della sola
fattura relativa alle spese del 25.03 non si riesce a comprendere in cosa sia
consistito precisamente l’intervento e quale sia stato il relativo costo.
3.4
Con la decisione impugnata,
l’autorità fiscale ha riconosciuto parte delle spese effettive chieste in
deduzione, per complessivi fr. 13'760.- (importo superiore al forfait del 20%)
e cioè:
imposta immobiliare fr. 508
acquisto climatizzatore fr. 3'109
acquisto frigorifero e
congelatore fr. 4'994
premi assicurativi fr. 5'149
totale fr. 13'760
In
considerazione dei dubbi in merito ai costi di riparazione del “muro in
sasso instabile a lato del composto”, si giustificano l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una
nuova decisione. La contribuente dovrà produrre la documentazione dettagliata
relativa alla riparazione del muro occorsa il 25.3.2021 per stabilire i costi
direttamente connessi all’unico intervento al giardino che può essere
considerato una spesa di manutenzione.
4.
Il ricorso è
parzialmente accolto, limitatamente alle spese di manutenzione di riparazione
del muro del 25.3.2021. Per il resto il ricorso è respinto. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente in proporzione alla
sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione di tassazione su reclamo del 28.9.2022 è annullata limitatamente alle
spese di riparazione del “muro in sasso”.
§§ Per
il resto il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della
ricorrente in ragione di 2/3 (fr. 400.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: