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Decisione

80.2022.248

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, delimitazione rispetto a spese di miglioria, riparazione muro in sasso, documentazione prodotta insufficiente

28 dicembre 2022Italiano11 min

contestando la mancata concessione in deduzione delle fatture della ditta __________.

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.248

Lugano

28 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1 ,

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12 ottobre 2022 contro la decisione del 28 settembre 2022 in materia di IC

2021.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________)

è coniugata, ed è limitatamente imponibile in Ticino, poiché proprietaria di

sostanza immobiliare e meglio del mapp. __________ RFD __________.

B. Nella dichiarazione

IC 2021 (copia della dichiarazione presentata nel Canton Berna, dove la

contribuente è illimitatamente imponibile), __________ per quanto riguardava

l’immobile di __________, faceva valere un valore locativo di fr. 23'160.-,

costi di manutenzione per fr. 16'016.- (dei quali fr. 3'109.- quali “Ersatz

Gerät”, fr. 4'994.- quali “Ersatz Kühl + Gefrierschrank” versati

alla __________, fr. 4'819.- quali “Schnittarbeiten, Kastanienpfähle

ersetzen und verankern, Rep. Mauer” ed altri fr. 3'094.- quali “Böschung

teilweise roden, Schnittarbeiten”) versati alla ditta __________, a ciò si

aggiungevano inoltre fr. 5'149.- quali costi di assicurazione dello stabile,

tasse ed imposte legate all’immobile per complessivi fr. 1'433.-.

C. Con decisione di

tassazione IC 2021 del 17.8.2022 l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) stabiliva il reddito imponibile in fr. 15'500.- (il reddito

determinante per l’aliquota in fr. 207'000.-) e la sostanza imponibile in fr.

0.-.

In merito al valore

locativo della proprietà di __________ e ai costi chiesti in deduzione l’UT

indicava:

“Il valore locativo delle abitazioni secondarie

corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione

fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa”.

“Spese per acqua, fognatura,

illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve,

ecc. non deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie

assunte dagli inquilini”.

D. Con reclamo

7/9.9.2022 __________ si aggravava contro la decisione di tassazione

censurando, nei costi di manutenzione, il mancato riconoscimento delle spese

legate al giardino.

E. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 28.9.2022, l’autorità fiscale respingeva il gravame

della contribuente, con la seguente motivazione:

“Il 7 settembre 2022 avete presentato reclamo

contestando la mancata concessione in deduzione delle fatture della ditta __________.

Si comunica che in Canton Ticino, se l’immobile viene utilizzato direttamente

dal proprietario, le spese di normale manutenzione del giardino (potature,

sfalcio erba, costruzione di un composto) non sono fiscalmente deducibili. Le

spese richieste in deduzione non possono quindi essere concesse”

F. Con ricorso

13/14.10.2022, __________ contesta la decisione su reclamo. Specifica che i

lavori di manutenzione inerenti il giardino non sono “normali lavori di

manutenzione”, bensì sono relativi ad un “lavoro molto specifico”.

In particolare, la contribuente riferisce che il giardino è in pendenza e per

effettuare i lavori occorre far capo all’intervento di una ditta specializzata.

I giardinieri devono inoltre lavorare legati e la strada sottostante dev’essere

chiusa. Tali tipi di intervento, vista la loro particolare natura, non possono

essere svolti dai proprietari dell’immobile.

G. Con osservazioni

19/20.10.2022 il fisco chiede la conferma della decisione impugnata,

argomentando che le spese chieste in deduzione ed inerenti il giardino non sarebbero

fiscalmente deducibili: in particolare, questa conclusione deriverebbe dalla

disamina delle fatture della ditta __________, che si è occupata dei lavori. Le

potature invernali, la sistemazione dei danni cagionati dai cinghiali, la

pulizia generale, nonché la fornitura dei pali di castagno non rientrerebbero

nel novero dei costi di manutenzione deducibili.

Diritto

1. La ricorrente

contesta il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione del giardino

della proprietà di __________. Spiega che non si tratta di costi legati ad una

“normale manutenzione del giardino”, bensì di interventi che abbisognano di una

ditta specializzata vista la pendenza del giardino e l’esistenza di una strada

sottostante molto trafficata.

2. 2.1.

Ai sensi dell’art. 32 cpv.

2 LIFD e dell’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati

può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di

nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da parte

di terzi. Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i

beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione

complessiva. Per il periodo fiscale 2020, il Consiglio federale risp. il

Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4

LIFD risp. art. 31 cpv. 4 LT) in:

a) 10 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b) 20 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio ha più di 10 anni

(art. 5 Ordinanza sui

costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento

della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).

Per ogni periodo fiscale e

per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione

dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.

4 dell’Ordinanza).

2.2.

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.

5 ad

art. 32 LIFD; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

2.3.

Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese

deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente

(cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine;

inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il

contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140

Considerandi

II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

2.4

2.4.1

Per quanto concerne in

particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea,

2017, n. 82 ad art. 32 LIFD, p. 693 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50) prevede,

a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:

- le

spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un

anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di

manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso

in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in

deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;

- le

spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione

di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la

cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;

- infine,

le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione

del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore

all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del

contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33

lett. a LT.

2.4.2

Il Tribunale federale

nella sentenza 2C_279/2015 del 30.10.2015 (consid. 3.4.2.), ha ricordato tali

principi, in ambito di spese che riguardano il giardino, indicando che le spese

di manutenzione del giardino, nella misura in cui non servono alla manutenzione

dell’immobile, ma piuttosto all'abbellimento del giardino e quindi alle

esigenze personali, rientrano tra le spese di mantenimento privato e come tali

non sono legate alla generazione di reddito rispettivamente non sono deducibili

in assenza di una norma esplicita.

3.

3.1.

Ritornando al caso di

specie, insieme al ricorso, la contribuente ha prodotto, oltre a documentazione

fotografica per documentare la ripidità del giardino, una lettera della __________,

società attiva nell’ambito della costruzione e manutenzione giardini, del

seguente tenore:

“Egregi Signori,

Il terreno in questione ha una

pendenza molto marcata, si affaccia sulla strada cantonale (__________) che

dire trafficata è un eufemismo. I lavori nel suddetto giardino richiedono l’uso

di imbragature e scale di alluminio che possono essere utilizzate in sicurezza

solo da un professionista. Inoltre lavorare in questo giardino comporta

l’utilizzo di segnaletica stradale e di personale per gestire il traffico. I

lavori sono oltretutto necessari anche per garantire la sicurezza della strada

sottostante, per evitare che ci siano scoscendimenti non vanno lasciati

crescere né alberi (il terreno è instabile) né arbusti troppo grandi e va

invece gestita la vegetazione bassa che stabilizza il suolo”.

3.2

Per quanto concerne gli

interventi effettuati presso il giardino di __________, la ricorrente presenta

le fatture dei lavori, con il breve descrittivo degli stessi, nonché il giorno

dell’esecuzione:

Fattura del 2.4.2021

·

17.03: Potature invernali nel giardino, potature nella scarpata e

zona grill, sistemazione danni dei cinghiali, pulizia generale e sgombero

scarti vegetali;

·

25.03: Fornitura pali di castagno e inizio lavori di costruzione

del composto, foratura della roccia e ancoraggio con colla chimica dei tondi in

ferro portanti, riparazione muro in sasso instabile a lato del composto;

·

31.03: costruzione struttura in legno con viti.

Fattura del 27.8.2021

·

19.08: Potature nella parte bassa della scarpata e pulizia della

roccia (strada chiusa causa frana), pulizia e sgombero degli scarti;

·

23.08: Pulizia della scarpata parte alta e della zona grill,

potatura alloro e sgombero scarti vegetali.

3.3

Si tratta pertanto di

stabilire, in base ai principi definiti dalla giurisprudenza e dalla dottrina,

se i lavori effettuati nel giardino di proprietà della contribuente siano o

meno delle spese di manutenzione deducibili.

Per quanto attiene

all’intervento del 17.3, dal descrittivo della fattura emerge che si tratta di

lavori ricorrenti di pulizia, di potatura e manutenzione del giardino: come

tali costituiscono costi di mantenimento, la cui deduzione è esclusa secondo

l’art. 33 lett. a LT.

Stessa conclusione anche

per quanto riguarda le opere svolte il 19.8 ed il 23.8. Il fatto che la

ricorrente abbia fatto capo a manodopera specializzata per procedere a tali

lavori non comporta un loro riconoscimento quali spese di manutenzione. Ciò che

conta è la natura dell’intervento e di conseguenza dei costi sostenuti.

Per quanto attiene invece ai

lavori effettuati il 25.03 ed il 31.03, dalla descrizione degli stessi si

evince che si tratta di opere di miglioria, con l’eccezione dell’intervento di

“riparazione del muro in sasso instabile a lato del composto”, che

potrebbe invece essere qualificato manutenzione. Tuttavia dalla lettura della sola

fattura relativa alle spese del 25.03 non si riesce a comprendere in cosa sia

consistito precisamente l’intervento e quale sia stato il relativo costo.

3.4

Con la decisione impugnata,

l’autorità fiscale ha riconosciuto parte delle spese effettive chieste in

deduzione, per complessivi fr. 13'760.- (importo superiore al forfait del 20%)

e cioè:

imposta immobiliare fr. 508

acquisto climatizzatore fr. 3'109

acquisto frigorifero e

congelatore fr. 4'994

premi assicurativi fr. 5'149

totale fr. 13'760

In

considerazione dei dubbi in merito ai costi di riparazione del “muro in

sasso instabile a lato del composto”, si giustificano l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una

nuova decisione. La contribuente dovrà produrre la documentazione dettagliata

relativa alla riparazione del muro occorsa il 25.3.2021 per stabilire i costi

direttamente connessi all’unico intervento al giardino che può essere

considerato una spesa di manutenzione.

4.

Il ricorso è

parzialmente accolto, limitatamente alle spese di manutenzione di riparazione

del muro del 25.3.2021. Per il resto il ricorso è respinto. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente in proporzione alla

sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione di tassazione su reclamo del 28.9.2022 è annullata limitatamente alle

spese di riparazione del “muro in sasso”.

§§ Per

il resto il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente in ragione di 2/3 (fr. 400.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: