80.2022.249
Procedura: tassazione d’ufficio, redditi dichiarati insufficienti, tenore di vita elevato, rapporti poco trasparenti con società che mettono a disposizione del contribuente immobili e automobili
17 dicembre 2024Italiano38 min
d’imposta per i periodi fiscali 2010, 2013 e 2014, RI 1, coniugata con __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.249
80.2022.250
Lugano
17 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 ottobre 2022 contro le decisioni del 14 settembre 2022 in materia di IC
e IFD 2010, 2013 e 2014.
Fatti
Fatti
A. Nelle dichiarazioni
d’imposta per i periodi fiscali 2010, 2013 e 2014, RI 1, coniugata con __________
e priva di attività lucrativa, ha dichiarato i seguenti elementi imponibili:
2010
2013
2014
Reddito imponibile
0
0
7'473
Sostanza imponibile
1'478'390
1'062'686
999’728
B. Nel corso di
un’audizione, tenutasi il 10 settembre 2021 presso l’RS 1 (UT) in presenza sia
della contribuente sia del marito, l’autorità di tassazione ha consegnato alla
contribuente il calcolo delle entrate e delle uscite relativo ai periodi
fiscali dal 2010 al 2014. Dai primi accertamenti era emersa una mancanza di “liquidità”
pari a fr. 126'594.- nel 2010, fr. 154'158.- nel 2013 e fr. 145'235.- nel 2014.
Alla contribuente veniva concesso un periodo di due settimane per presentare “documentazione
esaustiva circa la mancanza di liquidità”.
RI 1, per il tramite del
marito, ha in seguito prodotto, tramite e-mail, copiosa documentazione, atta a
provare a suo dire di aver beneficiato di molteplici donazioni da parte dei
genitori.
C. Con tre decisioni del
16 giugno 2022, l’UT ha notificato alla contribuente le tassazioni IC e IFD per
i periodi fiscali 2010, 2013 e 2014, commisurando gli elementi imponibili come
segue:
2010
2013
2014
Reddito imponibile IC
63’900
87'900
64'400
Reddito imponibile IFD
78'300
102'900
80’600
Sostanza imponibile
1'399’000
1'153'000
1'167'000
Rispetto alle
dichiarazioni presentate, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo
stralciato le rendite vitalizie dichiarate, negando altresì le “deduzioni
rendite vitalizie ricevute”. Aveva inoltre aggiunto, a titolo di “altri
redditi”, gli importi di fr. 90'000.- nel 2020, di fr. 115'000.- nel 2013 e di
fr. 90'000.- nel 2014, ritenuta l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro
o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria. Nella motivazione delle decisioni, il fisco ha aggiunto che: “Non
vengono tenuti in considerazione i prelevamenti a cassa ed i pagamenti non
nominativi, non essendo comprovabile chi ne sia effettivamente il beneficiario”.
Per quanto concerne
l’imposta sulla sostanza 2014, l’UT aveva anche modificato il valore imponibile
delle quote sociali della __________, aggiungendo l’importo di fr. 27'000.- a
titolo di “altri elementi sostanza mobiliare”.
D. Con un unico reclamo del
13 luglio 2022, la contribuente ha contestato le decisioni di tassazione IC/IFD
2010, 2013 e 2014.
Preliminarmente ha precisato
di aver chiesto di propria iniziativa, il 26 agosto 2021, un incontro con l’UT
per discutere, in anticipo, in merito alle tassazioni non ancora emesse.
Nel corso dell’audizione
del 10 settembre 2021, il funzionario incaricato le aveva consegnato il calcolo
delle entrate e delle uscite, nel quale, per tutti gli anni, figurava l’importo
di fr. 120'000.- a titolo di “minimo vitale”. Nella stessa occasione, lei
avrebbe spiegato che “molti aiuti finanziari venivano ricevuti da entrambi i
[suoi] genitori, già molto avanti negli anni, nonché entrambi malati: [suo]
padre affetto da diverse patologie che con gli anni si sono aggravate e [sua]
madre affetta da diverse patologie e, in particolare, da grave patologia di
Alzheimer”.
La reclamante avrebbe in
seguito trasmesso copiosa documentazione, a comprova del fatto che il marito
avrebbe pagato, dal 2011 al 2014, i premi della cassa malati __________ per i
figli __________, __________ e __________, mentre suo padre avrebbe pagato il
suo a titolo di donazione. La contribuente ha prodotto anche gli estratti conto
della carta di credito e della carta __________, dai quali sarebbe emerso che
“il totale delle due carte che venivano poi addebitate sul conto bancario di [suo]
padre”, con la conseguenza che anche in questo caso “trattasi di
donazioni da parte di [suo] padre”.
La reclamante asseriva di
aver altresì trasmesso tutti gli estratti del conto postale intestato alla
madre, dai quali si evincevano i prelevamenti da lei effettuati. A
dimostrazione del fatto che la madre non avesse mai effettuato nessun prelievo
vi era la documentazione medica attestante lo stato di quest’ultima.
L’insorgente avrebbe
inoltre consegnato tutti gli estratti conto del padre, dai quali sarebbero risultati
“numerosissimi” prelevamenti per cassa, la maggior parte dei quali a lei destinati.
La documentazione inerente lo stato di salute del padre avrebbe dimostrato che
quest’ultimo non era autonomo. Avrebbe tuttavia proceduto, regolarmente, a
pagare con la sua carta di credito numerose cene e viaggi “a favore [suo] e
della [sua] famiglia”. La stessa contribuente non avrebbe inoltre detenuto
alcuna autovettura intestata di proprietà e, di conseguenza, non avrebbe avuto nessun
costo da sostenere. Per l’utilizzo dell’autovettura aziendale, sarebbe stata
giustificata la ripresa fiscale dell’importo di fr. 3'000.-, come avvenuto nel
periodo fiscale 2014. Il pagamento della pigione dell’abitazione sita in via __________
non avrebbe poi comportato alcuna uscita finanziaria: per il 2010 vi era stata
la diminuzione del “conto finanziamento soci unico iscritto al passivo della
società”, mentre per gli anni dal 2011 al 2014 la diminuzione “del
credito da [lei] vantato sul [suo] conto finanziamento socio”.
Secondo la reclamante,
dalle decisioni di tassazione dovevano essere stralciati gli “altri redditi” e doveva
essere invece imposta la rendita ricevuta dal marito, così come convenuto in un
verbale di audizione con l’autorità fiscale. Inoltre si sarebbero dovute
considerare le donazioni ricevute da parte dei genitori.
Le decisioni di tassazione
2010, 2013 e 2014 dovevano pertanto essere annullate, poiché errate ed emesse
in contrasto con quanto inviato dalla contribuente.
E. Con
tre separate decisioni del 14 settembre 2022, l’autorità fiscale ha respinto il
reclamo della contribuente.
Le considerazioni
formulate e gli atti prodotti in sede di reclamo non sarebbero stati
sufficienti a “modificare o sanare” le problematiche riscontrate e
sottoposte, in sede di audizione, alla contribuente. La fattispecie sarebbe
stata analoga a quella già trattata dalla Camera di diritto tributario nella
sentenza relativa alla tassazione della contribuente relativa ai periodi
fiscali dal 2006 al 2009. Non sarebbero in particolare stati presentati
documenti utili a comprovare, in maniera chiara e ineccepibile, il contributo
alimentare erogato dal marito __________ né i pretesi aiuti dei genitori.
Quanto al fabbisogno della
famiglia, lo stesso sarebbe stato calcolato in base alla documentazione a
disposizione dell’autorità fiscale. L’ammontare dell’affitto dell’abitazione
principale sarebbe stato coerente con i redditi dichiarati prima della partenza
per l’estero del marito e sarebbe stato “indice di una spesa vitale
superiore alla media”. In merito alla postulata deduzione afferente alla
rendita vitalizia, secondo il fisco cantonale “un contributo alimentare non
può essere assimilato ad una rendita vitalizia, di conseguenza è negata la
relativa deduzione”.
L’assenza di documentazione completa non sarebbe
stata imputabile all’autorità fiscale, la quale si sarebbe premurata di
chiedere spiegazioni relative all’assenza riscontrata nel calcolo delle entrate
uscite.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’aggiunta, nelle tassazioni
di tutti i periodi fiscali, di “altri redditi”, nella misura di fr. 90'000.-
per il 2010, di fr. 115'000.- per il 2013 e di fr. 90'000.- per il 2014.
Secondo l’insorgente, non
sarebbe pertinente il richiamo alla precedente sentenza della Camera di diritto
tributario, trattandosi di una casistica non comparabile.
Nella sentenza citata, la
prima parte era legata al domicilio fiscale del marito e nella seconda è stato
esaminato il reddito della contribuente nonché il tenore di vita. La ricorrente
sottolinea di non aver alcun personale domestico, di non possedere alcuna
autovettura intestata a proprio nome e che il marito le avrebbe sempre
corrisposto, mensilmente, fr. 3'600.- al mese “così come dichiarato
regolarmente nelle dichiarazioni dei redditi a volte tramite bonifico bancario
a volte consegnandomeli direttamente”.
In merito alle uscite, rispetto
al precedente ricorso, la contribuente avrebbe giustificato i pagamenti, da
parte del padre, dei premi della cassa malati per lei e per i figli nel 2010 e,
per la sola ricorrente, negli anni 2013 e 2014. Avrebbe inoltre presentato
degli estratti della carta di credito Mastercard (2010, 2013-2014) e della Manor
Card del padre, che avrebbe pure pagato le spese relative alle vacanze della
famiglia. Avrebbe inoltre comprovato quanto versato dal marito per i premi
della cassa malati per i figli (per gli anni 2013-2014) e quanto ricevuto
tramite prelevamenti dal conto postale della madre.
G. Nelle sue
osservazioni del 20 ottobre 2022, l’UT di Lugano chiede la conferma delle decisioni
impugnate, rilevando che neppure in sede ricorsuale la contribuente avrebbe
fornito documentazione aggiuntiva “utile a chiarire gli aspetti problematici”,
limitandosi a contestare la valutazione operata d’ufficio.
Diritto
1. La contribuente
censura l’aggiunta di “altri redditi” nei periodi fiscali 2010, 2013 e
2014. Dopo aver ricevuto il calcolo del dispendio da parte dell’autorità
fiscale – dal quale risultava, per tutti i periodi fiscali sub judice un
ammanco – ritiene di aver correttamente documentato il fatto di aver ricevuto
del sostegno finanziario da parte dei propri genitori, nonché dal marito
residente all’estero per quanto concerne il pagamento di un contributo e della
cassa malati per i figli. Motivo per il quale, non sussisterebbe alcun ammanco
che possa giustificare l’aggiunta di altri redditi.
Per sua parte l’autorità
fiscale rileva che la documentazione prodotta dalla contribuente non permette
di chiarire la sua situazione reddituale. L’ammanco accertato mediante il
raffronto tra le uscite e le entrate sarebbe giustificato.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 123
cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il
contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa
ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla
collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente
(procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario
per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e
200.
cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in
modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare
i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di
tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla
luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a
proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione
patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è
in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo gli articoli 130
cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione
esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la
legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due
condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi
procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale
di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due
condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione,
basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di
tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la
giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione
d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso
dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a
quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza
TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
2.2
Al
contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre
spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non
sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere
provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le
conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di
elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al
contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento
dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente
comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge
alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà
procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi
del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2
LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
3.
3.1.
La contribuente, senza
attività lucrativa, ha dichiarato quale reddito unicamente una “rendita” pari fr.
36'000.- annui, versatale dal marito, nonché esigui redditi da titoli e
capitali: fr. 8'179.- nel 2014, fr. 8'392.- nel 2013 e fr. 8'324.- nel 2010. L’UT
ha intrapreso un calcolo delle entrate e delle uscite per ciascun periodo
fiscale, tenendo conto del fabbisogno di una persona con tre figli minorenni a
carico, ravvisando un ammanco di liquidità.
2010.
Attivi
Entrate
Uscite
Titoli
01.01
303'800
31.12
233'699
Quote __________
01.01
20'000
31.12
20'000
70’101
Quote __________ Sagl
01.01
20'000
31.12
20'000
Credito __________
01.01
1'189'029
31.12
1'189'029
Passivi
01.01
31.12
Redditi
Titoli
2010.
8'321
8'321
Pagamenti dei genitori comprovati
2010.
13'200
13'200
Oneri
2010.
AVS
2010.
865.
865.
Spese titoli
2010.
768.
768.
Affitto
2010.
78'000
78'000
Imposte
2010.
3'253
3'253
Imposte comunali valutate
2010.
2'000
2'000
Totali
91'622
84'886
Fabbisogno
100'000
Totali
91'622
184'886
Eccedenza
– 93’264
2013.
Attivi
Entrate
Uscite
Titoli
01.01
182'714
31.12
196’291
13’577
Quote __________
01.01
20'000
31.12
20'000
Quote __________
01.01
20'000
31.12
20'000
Quote __________
01.01
1’000
31.12
1’000
Credito __________
01.01
1'029'029
31.12
979’029
50’000
Passivi
01.01
31.12
Redditi
Titoli
2013.
8'392
8'392
Pagamenti dei genitori comprovati
2013.
16'287
16'287
Oneri
2013.
AVS
2013.
973.
973.
Spese titoli
2013.
0.
Affitto
2013.
78’000
78’000
Imposte
2013.
0.
Imposte comunali valutate
2013.
0.
Totali
74’679
92’550
Fabbisogno
100'000
Totali
74’679
192’550
Eccedenza
– 117’871
2014.
Attivi
Entrate
Uscite
Titoli
01.01
196'291
31.12
210’696
14’405
Quote __________
01.01
20'000
31.12
20'000
Quote __________ Sagl
01.01
20'000
31.12
20'000
Quote __________
01.01
1’000
31.12
1’000
Credito __________
01.01
979’029
31.12
899’029
80’000
Passivi
01.01
31.12
Redditi
Titoli
2014.
8’179
8’179
Pagamenti dei genitori comprovati
2014.
13'693
13'693
Oneri
AVS
2014.
1’006
1’006
Spese titoli
2014.
0.
Affitto
2014.
78’000
78’000
Imposte
2014.
0.
Imposte comunali valutate
2014.
0.
Totali
101’872
93’411
Fabbisogno
100'000
Totali
101’872
193’411
Eccedenza
– 91’539
3.2
3.2.1
Già nell’ambito della
precedente decisione del 19 aprile 2021 (CDT n. __________), concernente la
tassazione della ricorrente per i periodi fiscali dal 2006 al 2009, era stata
evidenziata una sproporzione fra i suoi redditi e il suo tenore di vita.
In particolare, era stato rilevato
che la contribuente risiedeva, con i figli, in un appartamento in un condominio
nel centro di __________, acquistato da una società __________), appositamente
costituita nel 2005, che lo aveva poi ceduto in locazione ai coniugi __________.
La pigione in questione non era pagata in contanti, bensì compensata con “crediti
vantati dalla ricorrente nei confronti della società” (sentenza CDT n.
80.2016.84/85 consid. 9.2). Durante l’udienza tenutasi alla CDT, era stato
rilevato che dai conti della __________ non emergeva alcuna compensazione
legata alla pigione dell’appartamento. Il conto correntista era addirittura
aumentato di valore nei periodi fiscali litigiosi. Sempre nell’ambito della stessa
vertenza, la Camera di diritto tributario aveva concluso che, aldilà della
questione della pigione dell’appartamento di __________, la stima dei redditi,
intrapresa dall’autorità di tassazione, appariva perfino prudenziale (consid.
9.2).
3.2.2
Sempre nella medesima
decisione (sentenza CDT n. 80.2016.84/85, in particolare consid. 9.3) erano
state rilevate le problematiche interazioni tra le società detenute dalla
contribuente e quest’ultima:
La ricorrente e il marito hanno costituito, oltre
alla già citata __________ Sagl, altre due società: la __________ Sagl,
costituita nel 2003 e messa in liquidazione nel 2020, e la __________ Sagl,
costituita nel 2012 e a sua volta messa in liquidazione nel 2020.
Tutte le società hanno
immatricolato autoveicoli, anche di lusso, usati dai coniugi __________. La __________,
come già accennato, mette a disposizione della ricorrente l’appartamento. Fra
le varie società intercorrono anche rapporti di debito e credito.
Ora, è evidentemente poco
trasparente la situazione fiscale di un contribuente, che giustifica il
proprio, elevato, tenore di vita, adducendo di vantare dei crediti nei
confronti di persone giuridiche. Il fisco dovrebbe infatti essere costantemente
in grado di verificare l’evoluzione dei crediti in questione e, soprattutto, la
provenienza dei fondi che il contribuente sostiene di aver immesso nelle
società. La provenienza dei finanziamenti di __________ alla __________ Sagl
necessita senz’altro dei chiarimenti, se solo si considera il fatto che egli ha
dichiarato quali redditi della sua attività professionale, svolta all’estero,
l’importo di fr. 73'000.- nel 2006, di fr. 92'000.- nel 2007, di fr. 23'000.-
nel 2008 e di fr. 34'000.- nel 2009. Ritenuto che la ricorrente è casalinga e
che la vita separata dei coniugi impone come minimo la gestione di due economie
domestiche, il fisco cantonale non può ammettere semplicemente che il tenore di
vita sia giustificato con una pretesa compensazione fra debiti e crediti nei
confronti di una società, che peraltro appare costituita precipuamente per
esigenze di natura fiscale.
Per la tassazione dei periodi
fiscali successivi, l’autorità fiscale dovrà esigere dei giustificativi ben più
convincenti, prima di ammettere l’esistenza di crediti nei confronti di una
società controllata dalla ricorrente o dai suoi familiari”.
3.3
3.3.1
Ora, anche per i periodi
qui esaminati, l’autorità fiscale ha rilevato un’incongruenza tra i redditi
dichiarati dalla contribuente ed il suo tenore di vita, facendo capo ad un calcolo
del dispendio che evidenzia degli ammanchi. L’Ispettorato fiscale ha peraltro condotto
delle verifiche sulle società della contribuente, ravvisando, per ognuna delle
stesse, il fatto che la contabilità non era attendibile. I periodi esaminati,
fatta eccezione per l’anno 2014 della __________, sono comunque tutti
posteriori a quelli qui sub judice.
Per quanto qui di
interesse, si possono trarre le seguenti valutazioni.
Dalla disamina dei bilanci
della società __________ [detenuta integralmente dalla contribuente] emerge che
la società, che come visto detiene negli attivi l’appartamento nel quale vive
la contribuente, ha quali entrate unicamente gli affitti delle proprietà
detenute. Di fatto non è una società operativa, non registrando alcun costo per
il personale.
Risultano invece esservi
numerosi costi legati ad altri attivi, quali per esempio gli autoveicoli in uso
alla contribuente e alla sua famiglia.
La contribuente sostiene
di pagare l’affitto tramite compensazione del credito vantato nei confronti
della società, del quale ancora oggi non è purtroppo nota la genesi: dalla
disamina della contabilità risultano, nei passivi, un “conto finanziamento
soci” e un “finanziamento __________” che hanno avuto la seguente evoluzione
negli anni:
Conto finanziamento
socio
2011.
Fr.
1'109'029.47
2012.
Fr.
1'029'029.47
– 80’000
2013.
Fr.
959'029.47
– 70’000
2014.
Fr.
899'029.47
– 60'000
Conto finanziamento __________
2011.
Fr.
2'345'096.75
2012.
Fr.
2'466'788.15
+ 121'691.40
2013.
Fr.
2'645'181.00
+ 178'393
2014.
Fr.
2'776'389.00
+ 131’200
Come visto, non è
possibile ritenere che vi sia stata una compensazione. Ma, ciò che balza con
ogni evidenza agli occhi è il netto aumento da un anno all’altro del
finanziamento di __________.
Come già accennato, la
contabilità della società è stata ritenuta, dall’Ispettorato fiscale, che ha
esperito una verifica sui conti (per i periodi fiscali 2014-2016), inattendibile
e mal strutturata. L’ingente finanziamento di __________, che nei
passivi societari aumenta di anno in anno, è di difficile spiegazione: non è
nota la ragione per la quale la società necessiti di ulteriori finanziamenti né
per quali motivi debba rivolgersi a __________, e ancor meno risulta chiaro con
quali mezzi, per quali ragioni e a che titolo quest’ultimo abbia incrementato
il suo finanziamento alla società della moglie. Emerge pertanto – con evidenza –
la problematica del capitale proprio occulto per la società, la quale, peraltro
non ha mai provveduto ad effettuare degli ammortamenti sugli immobili, che rappresentano
il fulcro degli attivi (cfr. Promemoria A/1995 dell’AFC; Circolare n. 6
“Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società
cooperative”). I valori a bilancio si sono mantenuti inalterati dal 2006.
3.3.2
Come visto, quest’ultima
società, priva di personale e i cui unici ricavi provenivano dalla locazione
delle proprietà immobiliari, deteneva altresì, negli attivi, degli autoveicoli
(registrati ad un valore di fr. 73'962.35 nel 2010, di fr. 30'412.50 nel 2013 e
nel 2014). Nei periodi sub judice si trattava di un’Audi A6. Basta
visionare il conto economico della __________ per comprendere l’ampiezza degli
esborsi della società per la manutenzione degli autoveicoli, che comprendono
“Costo carburante”, “Assicurazione veicoli”, “Targhe auto”, “Manutenzione
veicoli”, “Canone di leasing”, “Pedaggi autostradali”, “Leasing”, per
complessivi fr. 8'544.30 nel 2013, fr. 8'079.10 nel 2014. Anche per l’anno 2010
si annoverano molteplici costi legati all’autovettura.
Ora, il veicolo in questione
era a disposizione della contribuente, la quale ha asserito, nel ricorso, di
non avere alcuna vettura immatricolata a suo nome ma che le automobili “sono
intestate alla società”.
Si rileva che, di norma,
l’utilizzo di un’autovettura di proprietà della società, a titolo privato, da
parte di un detentore delle quote sociali, rappresenta una distribuzione
anticipata di utile (in merito sentenza CDT n. 80.2022.109/110 del 3 ottobre 2022;
inoltre Prassi della Divisione delle contribuzioni del 20.6.2023, “Trattamento
fiscale dell’utilizzo di veicoli immatricolati a nome di persone giuridiche da
parte dei loro azionisti e/o persone loro vicine (dal profilo delle imposte
dirette federali e cantonali sull’utile)” (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/20230620_-_Prassi_cantonale_quota_privata_veicoli.pdf.;
in merito alla questione degli attivi “non valeur” dei contratti
simulati e dell’elusione d’imposta anche sentenza CDT n. 80.2012.194/195 del 29
luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 8t).
3.4
3.4.1
Anche il conto della __________
presenta aspetti del tutto simili. Quello relativo al periodo fiscale 2010
presenta agli attivi la voce “Veicoli” per fr. 352'520.19. La società in
questione non ha costi per il personale, ma tuttavia annovera costi per “Viaggi
e trasferte” (fr. 21'526.08), spese autostradali (fr. 388.80), costi
autoveicoli (fr. 1'298.30), imposta di circolazione (fr. 2'299.90),
assicurazione auto (fr. 1'610.85), vignetta autostradale (fr. 80.-), carburante
auto (fr. 3'858.86), multe disciplinari auto (fr. 100.00), ammortamento veicoli
(fr. 40'000.-). Nei ricavi si hanno “ricavi lordi dell’attività commerciale”
per fr. 6'677.96, “ricavi da consulenze” per fr. 113'693.94, ricavi da
locazioni per fr. 44'559.35. Non avendo a libro paga del personale, ci si
domanda tuttavia chi abbia fornito le consulenze (registrati ricavi a tale
titolo per fr. 113'693.94), visto che __________ ha sempre indicato di non
svolgere alcuna attività lucrativa.
3.4.2
Come è noto anche alla
contribuente, la __________, la __________ e la __________ sono state oggetto
di verifica da parte dell’Ispettorato fiscale. Per la prima società è stato
passato in rassegna unicamente l’anno 2016, per la seconda e la terza i periodi
dal 2014 al 2016. Costante, per tutte le società è il fatto che la contabilità
non risulta attendibile [prima di ogni verifica, peraltro, sono stati
presentati bilanci diversi rispetto a quelli presentati all’UTPG con la
dichiarazione] ed inoltre è manifesto il carico, a livello dei costi, di spese
private dei contribuenti (ad esempio vacanze di lusso, spese legate agli
autoveicoli). Per il 2014 (unico anno, fra quelli sub judice, che è
oggetto del Rapporto dell’Ispettorato fiscale, limitatamente alla __________) i
veicoli sono stati considerati dei “non valeur” (nei passivi è stata
inserita una riserva tassata negativa RTN – Attivo Non Valeur) e sono
stati ripresi sull’utile societario anche i costi telefonici considerati di
carattere privato.
Appare evidente, nella
situazione sopradescritta, ritenuto che le società non avevano del personale
alle proprie dipendenze, che la maggior parte, se non tutti, i costi addebitati
a conto economico debbano essere considerati quali prestazioni valutabili in
denaro.
3.4.3
Ora, la situazione, come
già rilevato nella precedente decisione di questa Camera, appare decisamente
problematica. Con ogni evidenza, le società vengono utilizzate per finanziare
il tenore di vita della contribuente e della sua famiglia. Appare inoltre
singolare che l’Ispettorato fiscale non abbia potuto effettuare la verifica presso
le sedi delle tre società, a causa di una pretesa “mancanza di spazio”. Ora,
nei conti 2010 della __________, con sede in __________, emergevano costi di
“locazione uffici” per ben fr. 30'000.-. Inoltre, la PPP __________ fondo base __________
RFD __________ (ubicata in __________ 17, __________), sino al 27 aprile 2015
era di proprietà di __________, che l’ha poi venduta alla __________ (e sarebbe
attualmente affittata a società terze). In merito a tale operazione si rileva
che la società aveva ripreso il prestito ipotecario esistente, mentre l’importo
rimanente sarebbe andato ad incrementare “il prestito correntista passivo”
di __________.
L’utilizzo delle società e
le interazioni con le persone ad esse vicine costituiscono un abuso fiscale,
volto ad opacizzare la situazione finanziaria della contribuente nei confronti
delle autorità fiscali. Sollevano interrogativi anche i legami tra marito e
moglie ed i vari finanziamenti alle società da parte di __________.
A tal proposito, agli atti
si rileva l’esistenza di una “scrittura di finanziamento conclusa tra __________
e la __________ (rappresentata da __________)” datata 30 dicembre 2015. Nella
premessa si legge che la __________ aveva in essere finanziamenti garantiti da
cartelle ipotecarie con due Istituti di credito, __________, che, al 31.12.2015,
ammontavano a fr. 3'240'000.-. Per il pagamento dei finanziamenti (interessi
passivi e capitali), nonché per il funzionamento, la __________ aveva “la
necessità di ricevere ulteriori finanziamenti”. In tale contesto __________,
considerato il legame matrimoniale con la ricorrente, si sarebbe reso
disponibile ad erogare finanziamenti, subordinati al riconoscimento di un
interesse annuale a suo favore. Di fatto i finanziamenti servivano, da un lato,
a pagare gli interessi sulle ipoteche e, dall’altro, a compensare, ad esempio,
il pagamento dell’affitto. Orbene appare chiaro che quanto immesso dal marito
nella società (peraltro, ancora una volta si ribadisce che non è chiaro con
quali mezzi) rappresenta, per la contribuente, una forma di reddito, ritenuto
il dichiarato utilizzo delle somme per far fronte al proprio sostentamento.
Già solo per tali ragioni,
appare evidente che gli esigui redditi dichiarati da __________ appaiono del tutto
contrastanti con la sua effettiva capacità contributiva.
4.
4.1.
L’insorgente contesta, da
un lato, l’ammanco finanziario alla base delle decisioni del fisco cantonale.
Dall’altro, sostiene di aver beneficiato di importanti donazioni da parte dei
genitori, come tali non imponibili, e del versamento, da parte del marito, di
una rendita vitalizia, che dovrebbe sottostare ad imposizione attenuata.
Per quanto riguarda il
primo aspetto, la ricorrente rimprovera al fisco di non avere intrapreso alcun
accertamento in merito al suo tenore di vita e sostiene di non avere nessun
personale domestico e nessuna vettura intestata. A tale riguardo, dalle
considerazioni che precedono è emerso in modo incontrovertibile che la
valutazione del tenore di vita della contribuente, intrapresa dall’autorità di
tassazione, appare estremamente prudenziale.
Si tratta ancora di
confrontarsi con la questione della pretesa donazione da parte dei genitori. Secondo
la contribuente, i vari pagamenti ed i prelievi dal conto dei genitori –
essendo entrambi anziani e gravemente malati – sarebbero stati da lei stessa
effettuati e a lei destinati. Chiede che, queste somme (per le quali ha
prodotto, a sostegno, copiosa documentazione [v. per esempio estratti delle
varie carte in uso ai genitori]) vengano ritenute donazioni.
4.2
4.2.1
Secondo gli articoli 16
LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio
il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art.
15.
cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli
articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un
sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere
interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid.
3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da
eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24
lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a
LT)
4.2.2
Le donazioni sono quindi
esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia
imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da
tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si
considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce
un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).
La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a
quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute
allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di
attribuzione tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni
(sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).
4.2.3
Se in esito alle misure
istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della
prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del
fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i
fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati
dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e
comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono sufficienti
indizi che rivelano l’esistenza di elementi imponibili, spetta allora al
contribuente dimostrare l’esattezza delle proprie allegazioni e sopportare
l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza del TF n.
2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).
Un contribuente, che
sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile
bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le
conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n.
2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
4.3
4.3.1
Questa
Camera ha analizzato gli innumerevoli atti trasmessi da __________ al fisco,
con le conclusioni che seguono.
4.3.2
Sull’estratto conto 2010
di __________ [relazione nr. __________], intestato alla contribuente, emerge
ad esempio che, nello stesso giorno, ossia il 22 settembre 2010, vi è un ordine
di pagamento__________ di fr. 25'000.- e un bonifico di fr. 25'000.- con la causale
“ordine d’un cliente”. Il 21 settembre 2010 vi sono poi delle transazioni,
sempre sul conto in questione, relative all’acquisto di titoli per oltre fr.
100'000.-, come pure un rimborso di fr. 140'000.-, sempre legato alla vendita e
all’acquisto di titoli. Anche il 27 settembre 2010 è registrato un addebito
legato all’acquisto di titoli e il 9 dicembre 2010 un’operazione su divise per l’importo
di fr. 5'000.- [Divise Spotdeal FXCS 1207 – 70288].
4.3.3
Le operazioni su titoli
peraltro sono presenti anche sul conto della __________, intestato al padre
della contribuente, †__________ [cfr. estratto conto del 30 giugno 2010,
0306.5950.2120.001.01]. Tale conto, che sarebbe stato utilizzato dalla
contribuente (cfr. e-mail del 15 aprile 2022 di __________), è passato da un
saldo di fr. 1'609'933.10 al 16 marzo 2010 a uno di fr. 283'590.82 al 31
dicembre 2010. Negli estratti conto figurano anche pagamenti ottenuti in
relazione agli investimenti effettuati [p. es. fr. 5'000.- “credito cedole” CHF
200'000.–, 2.5% EMTN __________; fr. 4'250.- “credito cedole” CHF 200'000.-, 2.125%
EMNT __________; fr. 2'500.- “credito cedole” CHF 100'000.– 2.5% EMNT __________;
fr. 3'000.- “credito cedole” CHF 100'000 3% EMTN __________].
Sempre in relazione a tale
conto __________, è interessante osservare come al 28 novembre 2011 il saldo
del conto fosse di fr. 68'879.83 e come il 28 e il 30 novembre siano stati registrati
tre diversi accrediti per complessivi fr. 1'017'989.-, legati a precedenti
investimenti (in particolare in relazione alla transazione di fr. 793'869.–,
viene indicato “liq. contrat”). Il 13 gennaio 2012 è stato effettuato un
acquisto di fr. 300'000.- [addebito di fr. 315'206.44] con la causale “4.5% __________”.
Tra il 9 maggio 2012 ed il 10 maggio 2012 sono avvenuti sostanziosi acquisti e
rimborsi di investimenti. Non è per contro chiaro se ed in quale misura __________
si sia servita di tale conto.
4.3.4
Dalla disamina del conto __________
__________ intestato alla contribuente [estratto conto dal 1° al 30 settembre 2014]
emerge una girata, il 17 settembre 2014, di fr. 4'000.- proveniente dal suo
conto __________ aperto presso la __________ (conto non dichiarato nella dichiarazione
2014); ulteriori girate, sempre dal conto aperto presso __________ (non
dichiarato neppure nella dichiarazione 2013), sono state registrate il 21
gennaio 2013, per un importo di fr. 3'000.-, il 4 febbraio 2013 per fr. 2'000.-
e il 23 settembre 2013 (3 bonifici) per un importo di complessivi fr. 10'000.–.
In data 17 aprile 2012 risulta
un accredito a contanti di fr. 1'500.-e il 14 ottobre 2013 uno di fr. 2'000.-.
Per quanto concerne il
conto __________ intestato alla madre, si rileva che, pressoché in concomitanza
con il versamento della rendita AVS della genitrice, vi era un prelievo in
contanti di fr. 1'700.- (cfr. conto 20-481118-5, anni 2013 e 2014).
4.3.5
Dall’esame degli estratti
delle carte di credito [cfr. __________ collegate al conto del padre, ma con
carte intestate anche alla contribuente direttamente] emerge invero un’unica
costante, e meglio l’importante tenore di vita della famiglia della contribuente,
caratterizzato da numerose vacanze all’estero, con ripetuti soggiorni, per
esempio a __________ e negli __________, a __________, __________, __________, __________,
__________, acquisti in rinomate boutiques del centro di __________, ferie in
Hotel di lusso a __________ (https://__________).
Per quanto attiene in
particolar modo alla carta “__________”, emerge che esistono due carte e che la
fattura veniva trasmessa al padre della contribuente. Tuttavia non è noto chi
abbia utilizzato la carta né se gli acquisti fossero destinati unicamente alla
contribuente. D’altronde, nulla agli atti permette di attestare con sicurezza
gli accordi intervenuti tra genitori e figlia ed in particolare l’animus
donandi dei primi.
4.3.6
La contribuente ha inoltre
prodotto della documentazione sullo stato di salute dei genitori, allo scopo di
dimostrare che è stata lei, figlia unica, ad attingere ai vari conti dei
coniugi __________ per far fronte al proprio fabbisogno suo e della famiglia. Per
quanto concerne il padre, è stata presentata una relazione clinica del dr. __________
(della __________), sullo stato di salute di quest’ultimo dal 2011 al decesso.
Anche per la defunta madre sono stati presentati dei referti clinici.
4.4
4.4.1
Ora,
l’unica indicazione che emerge dalla copiosa documentazione prodotta dalla
contribuente è che ha beneficiato di un tenore di vita elevato e che
quest’ultimo è stato finanziato mediante ricorso a fonti diverse.
È poi emersa la presenza
di almeno un conto non dichiarato, quello presso la __________ e di almeno un
accredito con la dicitura “ordine d’un cliente”. Dalla disamina
dell’estratto conto emergono delle operazioni di vendita e di acquisto titoli.
A questo proposito, non si può neppure escludere, visti gli scarni dati forniti
dalla contribuente, un’attività di commercio a titolo professionale di titoli
(cfr. Circolare n. 36 AFC “Commercio professionale di titoli”, cfr. punto 3
“Esame preliminare”).
In una simile situazione,
l’autorità fiscale avrebbe dovuto esigere dalla contribuente la produzione di
un’Attestazione di completezza, sottoscritta dalle banche presso le
quali aveva i propri conti (art. 127 cpv. 1 LIFD in combinazione con l’art. 126
cpv. 2 LIFD; 201 cpv. 1 LT in combinazione con l’art. 200 cpv. 2 LT; Modulo
13b, https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/moduli-istruzioni-ifd.html,
sito visualizzato il 14.11.2024), proprio per verificare i vari flussi di denaro
e la loro provenienza. Non mancano inoltre molteplici versamenti a contanti, da
parte della contribuente, sui conti, senza che vi siano informazioni in merito
all’origine degli stessi.
4.4.2
Per dimostrare di aver beneficiato
di molteplici donazioni da parte dei genitori, l’insorgente ha prodotto tutta
una serie di documenti, da cui risultano prelievi ed acquisti sui conti dei
defunti genitori.
Va d’acchito rilevato che,
fra gli obblighi del contribuente, con l’invio della dichiarazione, vi è anche
quello di compilare, in maniera veritiera e completa, il Modulo 2 (Elenco dei
titoli e di altri collocamenti di capitali; cfr. art. 198 LT). Nel Modulo 2
bisogna fra l’altro “segnalare eredità, donazioni, vincite o partecipazioni
a comunioni ereditarie” (cfr. p. es. Istruzioni per la compilazione della
dichiarazione d’imposta 2010, p. 35). L’esistenza delle pretese donazioni da
parte dei genitori, mai quantificate nella loro globalità (e neppure mai esposte
in precedenza, anche se esenti da imposta di donazione), è stata sostenuta
unicamente a seguito della presentazione del calcolo negativo del dispendio.
In ogni caso, non è stata
portata alcuna prova dell’intenzione dei genitori della ricorrente di
concederle delle liberalità. Se si tiene conto dell’età avanzata e dello stato
di salute precario dei genitori, sarebbe anche comprensibile che la figlia
abbia provveduto a pagamenti di spese necessarie per il loro mantenimento e per
la loro cura, avvalendosi della procura a lei rilasciata. La mera circostanza
che ella si sia servita di carte di credito o che abbia attinto a conti bancari
intestati ai genitori non basta comunque per comprovare l’esistenza di redditi
esenti dall’imposta secondo gli articoli 24 lett. a LIFD, 7 cpv. 4 lett.
c LAID e 23 lett. a LT.
5.
5.1.
La ricorrente sostiene poi
che il marito le avrebbe sempre corrisposto fr. 3'600.- al mese, “così come
dichiarato regolarmente nella dichiarazione dei redditi a volte tramite
bonifico bancario a volte consegnandomeli direttamente” (ricorso, p. 2).
Nelle dichiarazioni
d’imposta inoltrate, fra i redditi figura un importo di fr. 36'000.- all’anno,
indicato quale “rendita vitalizia”. È stata poi chiesta, nelle dichiarazioni
2010.
e 2013, la deduzione di fr. 21’600.- “sulle rendite vitalizie ricevute”.
5.2
Secondo gli articoli 22
cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono
imponibili soltanto nella misura del 40%.
Questa limitazione
dell’imposizione al 40% tiene conto della circostanza che una rendita vitalizia
è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene e
in parte dal rimborso del capitale stesso (cfr. la sentenza del Tribunale
federale del 16 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409
consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5). L’imposizione solo parziale delle
rendite percepite costituisce una soluzione schematica per assoggettare
all’imposta unicamente la componente di reddito ed escludere quella di rimborso
del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6). Questo regime legislativo si applica
simmetricamente anche al debitore della rendita. In base agli articoli 33 cpv.
1.
lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b LT, le rendite vitalizie
versate sono infatti deducibili dai proventi solo nella misura del 40%.
5.3
Ora, in primo luogo, non è
chiaro a quanto ammonti la pretesa rendita vitalizia.
Dalla disamina della
voluminosa documentazione prodotta dalla ricorrente emergono dei pagamenti, per
esempio sul conto __________ (conto n. __________), da parte di __________ per
fr. 5'988.- il 23 aprile 2013 con la dicitura “Mensilità luglio agosto 2012”,
il 19 ottobre 2012 con l’indicazione “Annuity May/June 2012”. Inoltre,
se il marito avesse corrisposto fr. 3'600.- al mese, la contribuente avrebbe
dovuto, quantomeno dichiarare fr. 43'200.- annui a questo titolo (anziché fr.
36'000.-). La stessa contribuente cade in contraddizione, se si confronta
quanto indicato nella dichiarazione d’imposta e quanto sostenuto nel ricorso.
5.4
In secondo luogo, non è
provato il versamento di una rendita vitalizia da parte del marito
dell’insorgente.
Il contribuente deve fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli
126.
cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda
dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti
le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige
una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici
internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono
infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui
un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione
internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione
accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015,
in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
Quanto agli atti non
permette di dimostrare il versamento di contributi alimentari da parte del
marito. D’altra parte, la contribuente non spiega a quale titolo__________
procederebbe a dei versamenti, peraltro irregolari e non dell’importo da lei
indicato. Inoltre, per quanto concerne i versamenti a contanti, gli stessi non
sono documentati e pertanto non sono giustificati fiscalmente.
5.5
Indipendentemente dalla
prova del versamento di una rendita da parte del marito dell’insorgente, è
escluso che possa trattarsi di una rendita vitalizia secondo gli articoli 22
cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT. Non è infatti ravvisabile alcuna forma di rimborso
del capitale.
6.
6.1.
In conclusione, anche per
quanto concerne i tre periodi fiscali sub judice, non si può che
constatare come la situazione reddituale e patrimoniale della contribuente non
risulti – per niente – chiara. Dall’esame della documentazione a disposizione dalla
ricorrente e dei bilanci delle società da lei detenute appare indubbia
l’esistenza di un’importante tenore di vita della contribuente, che, con i soli
redditi da lei dichiarati, non è sostenibile.
Del resto, il continuo
aumento del “finanziamento correntista” – peraltro senza che vi sia una verifica
accurata dell’origine dei fondi né delle ragioni e della necessità di
finanziamento della società – presuppone l’esistenza di importanti redditi da
parte di chi concede il finanziamento.
A fronte di un calcolo del
dispendio, che evidenziava degli ammanchi, la contribuente non ha prodotto
documentazione atta a confutare l’accertamento, data la situazione eseguito per
apprezzamento da parte dell’autorità fiscale.
La stima degli altri
redditi, in questa situazione, appare del tutto prudenziale.
6.2
6.2.1
Va ricordato che, quando
intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di
tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una
tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i
documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio
2017.
consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile,
l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo
contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di
collaborazione previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT.
L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter
stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti
nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario
giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità
fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non
dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del
dispendio o all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di
vita sono ammissibili (Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
6.2.2
Non da ultimo, l’autorità
fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti
giurisprudenziali).
Nella presente fattispecie
appare evidente una sistematica e pianificata violazione degli obblighi
procedurali della quale la contribuente non può trarre – per alcuna ragione –
vantaggio fiscale.
6.3
Come era stato rilevato nella
precedente decisione, si rinnova l’invito all’autorità fiscale, per la
tassazione dei periodi fiscali successivi, ad esigere dei giustificativi ben
più convincenti, prima di ammettere l’esistenza di crediti nei confronti di una
società controllata dalla ricorrente o dai suoi familiari. Dovranno poi essere
passati meticolosamente in rassegna i conti delle società e ripresi
puntualmente i costi, in particolare le operazioni che rappresentano un abuso
fiscale.
7.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 5’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 6’000.–
sono a carico della
ricorrente (che li ha già anticipati).
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: