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Decisione

80.2022.251

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, risparmio di tempo inferiore a un’ora con il veicolo privato, solo deduzione per uso dei mezzi pubblici Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, interessi negativi su averi nella sostanza privata

24 settembre 2024Italiano19 min

per il periodo dal 01.01.2021 al 15.08.2021 e dal luogo di domicilio a __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.251

Lugano

24 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 ottobre 2022 contro la decisione del 5 ottobre 2022 in materia di IC

2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1, domiciliata a __________

(__________), nel corso del 2021 ha esercitato attività lucrative dipendenti

nella funzione di docente di sostegno pedagogico.

Nella dichiarazione

d’imposta 2021, ha indicato come luoghi di lavoro __________ e __________ e ha

chiesto la deduzione di spese professionali per complessivi fr. 13'592.-. In

particolare, ha fatto valere la deduzione delle spese di trasporto con il

veicolo privato dal luogo di domicilio a __________ al luogo di lavoro a Lugano

per il periodo dal 01.01.2021 al 15.08.2021 e dal luogo di domicilio a __________

al luogo di lavoro a __________ dal 01.09.2021 al 31.12.2021, per un importo

totale di fr. 8'730.-. Inoltre, ha fatto valere fr. 491.- come deduzione per

spese di amministrazione dei titoli, ovvero ½ del totale delle spese e delle

commissioni sostenute dalla contribuente.

B. Notificandole la

tassazione IC/IFD 2021, con decisione dell’11 agosto 2022, l’Ufficio di

tassazione (di seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile in fr. 26'700.-

per l’IC e in fr. 30'700.- per l’IFD. Le spese professionali complessive sono

state riconosciute nella misura di fr. 6'752.- per l’IC e di fr. 6'252.- per

l’IFD. Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto, l’autorità

fiscale ha ammesso in deduzione le spese di trasporto dal domicilio

al luogo di lavoro nella misura di soli fr. 1’890.- per l’IC e per l’IFD,

argomentando che non era stata ammessa la deduzione delle spese per il veicolo

privato, ma unicamente il costo del mezzo pubblico di trasporto “in quanto

il tempo impiegato durante il tragitto casa-lavoro è simile”. Per quanto

riguarda la deduzione di fr. 491.- fatta valere dalla contribuente a titolo di

spese di amministrazione dei titoli, l’UT ha riconosciuto la totalità

dell’importo sia per l’IC che per l’IFD.

C. Con reclamo del 20

agosto 2022 la contribuente ha impugnato la decisione di tassazione, chiedendo

la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato fatte valere nella

dichiarazione d’imposta 2021, in considerazione dei differenti tempi di

trasferta tra l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico e quello privato. Per

quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 agosto 2021, la differenza

di tempo del tragitto tra il suo domicilio a __________ e i luoghi di lavoro a __________

e __________ si sarebbe attestata intorno a un'ora in più al giorno,

corrispondente a una percentuale superiore di circa il 30-38% rispetto allo

stesso tragitto effettuato con mezzo privato. Nel periodo dal 1° settembre 2021

al 31 dicembre 2021, la differenza di tempo tra i due mezzi di trasporto per

recarsi da __________ al luogo di lavoro a __________ sarebbe variata tra i 30

minuti e 1 ora al giorno, a seconda della giornata e del luogo di lavoro. La

contribuente ha precisato di aver considerato solo il tragitto tra il suo

domicilio e il luogo di lavoro a __________, poiché per il percorso tra __________

e __________ avrebbe beneficiato di un’indennità del datore di lavoro. Infine,

ha sottolineato che le tempistiche da lei presentate, così come i documenti

allegati attestanti i tragitti, non tenevano conto del tempo di percorrenza a

piedi tra le varie fermate dei mezzi pubblici.

D. Con decisione del 5

ottobre 2022, l'UT ha parzialmente accolto il reclamo della contribuente.

Per quanto riguarda l’IC,

ha ammesso in deduzione spese di trasporto nella misura di fr. 4'307.- per

l'utilizzo del veicolo privato e di fr. 1'000.- per l’abbonamento del mezzo

pubblico. L'UT ha spiegato di poter accordare la deduzione per l'uso del

veicolo privato nelle giornate in cui l’attività lavorativa era svolta in due

sedi distinte (3 su 5 giorni). Non ha invece concesso alcuna deduzione per

l'uso del veicolo privato quando l'attività veniva svolta in un'unica sede,

ritenendo che in quei giorni fosse possibile raggiungere il luogo di lavoro con

i mezzi pubblici senza troppi impedimenti. Inoltre, i tempi di percorrenza con

mezzo privato indicati dalla contribuente sarebbero stati validi solo in condizioni

di viaggio particolarmente favorevoli e rientravano comunque nei limiti

previsti dalla giurisprudenza. Per quanto riguarda il costo dell'abbonamento

del mezzo pubblico, l'UT aveva deciso di adeguare l'importo, considerando che

il datore di lavoro aveva rimborsato il 40% del prezzo dell'abbonamento

(Abbonamento Arcobaleno aziendale per il tragitto domicilio-luogo di lavoro). Infine,

l'UT ha rilevato che, in assenza di documentazione relativa agli orari di

lavoro e al rimborso spese, aveva dovuto procedere in via valutativa, tenendo

conto anche del fatto che l’attività lavorativa non era svolta a tempo pieno.

Per quanto riguarda l’IFD,

è stata ammessa la deduzione massima di fr. 3'000.- per la trasferta

domicilio-luogo di lavoro, indipendentemente dalla distanza del tragitto.

L'UT ha inoltre ridotto, sia

per l’IC che per l’IFD, la deduzione riconosciuta delle spese di

amministrazione di titoli da fr. 491.- a fr. 267.-. A titolo di motivazione,

l’UT ha precisato che sono deducibili, come spese di amministrazione di titoli,

solo quelle relative all'usuale amministrazione da parte di terzi ed in

particolare le spese di custodia e di deposito, ma quelle che non riguardano

l'amministrazione propriamente detta dei titoli o il disagio personale subito

dalla contribuente. Nel caso specifico, l’UT, esaminando la relazione della

contribuente con la banca __________, aveva ammesso come deduzione soltanto i

diritti di custodia.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la mancata deduzione

delle spese professionali legate all’utilizzo del veicolo privato così come la

riduzione della deduzione per spese di amministrazione di titoli.

In merito alla decisione

dell’UT di ammettere la deduzione per l’uso del veicolo privato solo per le

giornate in cui la ricorrente aveva lavorato in due sedi distinte (tre giorni

su cinque), ritenendo che negli altri giorni fosse possibile recarsi al lavoro

con i mezzi pubblici "senza particolari impedimenti", la contribuente

ritiene che l'autorità non abbia considerato i tempi di percorrenza reali da __________

alle sedi di lavoro a Lugano (__________ e __________), significativamente più

lunghi con i mezzi pubblici, che richiedono l’utilizzo di tre o quattro mezzi

diversi. La ricorrente lamenta inoltre l'assenza di dati statistici e

riferimenti giurisprudenziali a supporto delle affermazioni dell'autorità, e

sottolinea che la deduzione richiesta è limitata al periodo contrattuale e

giustificata dai tempi di percorrenza effettivi. Quanto al rimprovero mosso alla

ricorrente per non aver documentato gli orari di lavoro, argomenta di aver

lavorato al 100% presso il DSS e il DECS, come emergerebbe chiaramente dai

contratti di lavoro prodotti. La ricorrente lamenta la mancanza di richiesta di

chiarimenti da parte dell’autorità e ritiene che il calcolo effettuato, che ha

portato all’importo di fr. 4’307.-, sia immotivato e scorretto, chiedendo

pertanto l’accoglimento del ricorso e il riconoscimento dei dati esposti nella

dichiarazione d’imposta.

Per quanto concerne le

spese di amministrazione dei titoli, avrebbe fatto valere in deduzione la metà

dell’importo indicato nel certificato fiscale della __________ relativo a un

conto in comproprietà con la sorella __________. La ricorrente contesta la

riduzione della deduzione decisa in sede di reclamo, rilevando che l'autorità

non avrebbe specificato quali voci siano state escluse e lamenta un difetto di

motivazione.

F. Con osservazioni del

26 ottobre 2022, l’UT si limita a rinviare alle motivazioni contenute nella

decisione impugnata.

Diritto

I. Deduzione spese di

trasporto

1. 1.1.

L’art. 25 cpv. 1 lett. a

LT stabilisce che “le spese professionali deducibili sono […] le spese di

trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale

precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1

lett. a […] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati

dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).

L’art. 9 cpv. 1 della

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone che dai proventi imponibili

complessivi siano detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le

deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo

di lavoro può essere fissato un importo massimo (art. 9 cpv. 1 ultima frase

LAID). Diversamente

da altri cantoni, il Canton Ticino non ha fissato un tetto massimo per

la deduzione delle spese di trasporto.

1.2.

Secondo l’art. 3 cpv. 1

del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL

640.220; quello valido per il periodo fiscale 2021 qui in esame è del 02

dicembre 2020), sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di

mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […];

c) per l’uso di una

motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata:

le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa

di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2 del

Decreto esecutivo citato).

1.3.

Come ha ricordato in una

recente sentenza la Suprema Corte, l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza del 10

febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale

diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1), il cui contenuto è

analogo a quello dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo cantonale, esprime il

carattere sussidiario della deduzione per spese relative all'uso di un veicolo

privato, indicando che essa è possibile solo se non è disponibile un mezzo di

trasporto pubblico o se non è ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso.

In base alla

giurisprudenza, il ricorso all'uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente

esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la

prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o

dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si

situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici

oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della

professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere

inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del

trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno,

rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di

trasporto privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile

(sentenza del Tribunale federale 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e

giurisprudenza citata).

1.4.

Nella stessa occasione,

l’Alta Corte ha anche rilevato che l'art. 5 dell'ordinanza sulle spese

professionali non prevede che il tragitto professionale debba essere svolto

esclusivamente con i mezzi pubblici o con i mezzi privati. Anche in

applicazione di questa norma, un “cumulo” di deduzioni, per la parte di tragitto

con un mezzo di trasporto privato e per la parte con un mezzo di trasporto

pubblico (cosiddetto “tragitto misto”), resta quindi possibile (sentenza

9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.3 e giurisprudenza citata.).

2. 2.1.

Nella fattispecie in esame,

è litigioso l’ammontare della deduzione delle spese per la trasferta quotidiana

dal domicilio al luogo di lavoro tramite veicolo privato. Nella decisione su

reclamo del 5 ottobre 2022, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo della

contribuente riconoscendo per l’IC 2021 una deduzione di fr. 1'000.- per il

mezzo pubblico e di fr. 4'307.- per l’utilizzo del veicolo privato. Tuttavia,

la reclamante contesta la decisione, lamentando una mancanza di motivazione da

parte dell’UT, il quale non avrebbe tenuto conto dell’effettiva differenza di

tempo tra l’utilizzo dei due mezzi. Pertanto, ritiene di adempiere le

condizioni per poter dedurre interamente le spese per l’uso del veicolo privato

che ammontano a fr. 8'730.-.

2.2.

La contribuente sostiene

che avrebbe impiegato circa 2h22-2h44 per recarsi dal suo domicilio (__________)

al luogo di lavoro (__________) e viceversa utilizzando il mezzo pubblico,

mentre avrebbe impiegato circa 1h35-1h42 con la propria automobile. La differenza

di tempo si sarebbe ridotta quando il __________, a partire dal 1° settembre

2021.

Ne consegue che la durata

supplementare del viaggio sarebbe quindi rientrata nei parametri stabiliti dalla

giurisprudenza per ritenere ancora ragionevole ed esigibile la trasferta con i

mezzi pubblici.

Con la decisione su

reclamo, l’UT ha tuttavia riconosciuto in deduzione le spese per l’utilizzazione

del veicolo privato per 3 giorni su 5, cioè in quei giorni in cui la

contribuente lavorava in entrambe le sedi di __________ e __________. Non è invece

stato considerato il tragitto effettuato nei restanti due giorni della

settimana, in cui la contribuente lavorava in una singola sede o a Lugano o __________,

così come non è stato preso in considerazione il tragitto dal suo domicilio al

luogo di lavoro a __________, negli ultimi mesi dell’anno. La motivazione è che

la differenza di tempo impiegato nel tragitto non giustifica l’utilizzo del

veicolo privato, in quanto perfettamente in linea con la giurisprudenza citata

in precedenza.

Per quanto riguarda il

tragitto tra il domicilio di __________ e la sede di lavoro a __________, l’UT

ha correttamente escluso tale percorso dal computo della valutazione, poiché

dal reclamo del 20 agosto 2022 risulta che il datore di lavoro rimborsa la

contribuente.

2.3.

Sebbene nella decisione su

reclamo l’autorità fiscale non abbia illustrato i criteri di calcolo che hanno

condotto a quantificare l’ammontare della deduzione, non si giustifica il

rinvio degli atti per completare la motivazione. Come visto, infatti, il tempo

supplementare per la trasferta con i mezzi pubblici rientra nel limite ammesso

dalla giurisprudenza per far apparire tale opzione esigibile. Ne consegue che

la decisione impugnata è in ogni caso favorevole alla ricorrente.

Su questo aspetto, il

ricorso deve conseguentemente essere respinto.

Considerandi

II. Spese di

amministrazione dei titoli

3.

3.1.

Il contribuente che

possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di

terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né

computate (art. 31 cpv. 1 LT).

Gli altri costi e spese

non possono invece essere dedotti. In particolare:

a) le spese per il

mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private

causate dalla posizione professionale del contribuente;

b) [abrogato con

effetto dal 1° gennaio 2016]

c) le spese per

l’estinzione di debiti;

d) le spese di

acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;

e) le imposte

federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla

sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT).

3.2

Sono considerati costi di

amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il

reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono

unicamente i costi di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati

dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32

LIFD, p. 947; Lissi/Dini, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz.,

Basilea 2022, n. 4 ad art. 32 LIFD, p. 733; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad

art. 32 LIFD, p. 659; Funk,

Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,

Zurigo 1989, p. 172).

3.3

In merito ai costi di

amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente

affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al

conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale

diretto (ASA 67 p. 477 consid. 2c con riferimenti).

Rientrano in questa

categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore

depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons (per

titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione e

tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un

minimo fisso), le spese per le cassette di sicurezza e i compensi per la

gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori

testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad

assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato

monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi

creditori (Locher, op. cit., n. 10

ad art. 32 LIFD, p. 947 s.; v. anche sentenza Steuerrekursgericht

Zürich del 31.01.2017 in: StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. 1b).

Anche gli interessi

negativi sugli averi nella sostanza privata (causati dall’applicazione di un

interesse negativo su depositi detenuti presso la Banca nazionale svizzera)

possono essere dedotti come spese di conseguimento del reddito secondo l’art.

32.

cpv. 1 LIFD. Per averi nella sostanza privata s’intendono depositi detenuti

presso banche o casse di risparmio (conti di risparmio, investimenti, depositi,

conti correnti, conti stipendio come pure depositi a termine e call money)

(cfr. Lissi/Dini, op. cit., n. 5

ad art. 32 LIFD, p. 734; inoltre Circolare n. 15 del 3 ottobre 2017

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Obbligazioni e strumenti

finanziari derivati quali oggetto dell’imposta federale diretta, dell’imposta

preventiva e delle tasse di bollo, cifra 3.7, p. 12; v. anche Divisione delle

contribuzioni, Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta

delle persone fisiche, valevoli per il periodo fiscale 2021, cifra 13.1, p.

26).

I costi per la consulenza

in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli costituiscono, per contro,

spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono

deducibili; come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché

gli incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non

rientrano tra i redditi imponibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi

di segretariato determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali

lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477 consid. 2e

con riferimenti).

4.

4.1.

Nel caso in esame, la

ricorrente ha prodotto due attestati fiscali rilasciati dalla __________,

rispettivamente il 26 gennaio 2022 e il 16 febbraio 2022, relativi ad una

relazione bancaria di cui è titolare insieme alla sorella. Il saldo alla fine

del periodo fiscale ammontava a fr. 430’730.48 e il reddito lordo a fr. 931.04.

La banca aveva anche addebitato “commissioni bancarie” nella misura di fr. 982.80.

La contribuente ha fatto valere spese di amministrazione dei titoli per fr. 491.-,

cioè la metà dell’importo pagato alla banca.

Mentre nella prima

decisione aveva ammesso in deduzione tutti i costi, con la decisione su reclamo

l’UT ha ridotto l'importo a fr. 267.–, ammettendo solo i diritti di custodia.

La ricorrente contesta tale riduzione, lamentando un difetto di motivazione da

parte dell'autorità.

4.2

Analizzando le diverse

voci presenti nella rubrica “Commissioni bancarie” dell’attestato

fiscale del 16 febbraio 2022, presentato dalla contribuente con la

dichiarazione fiscale del 2021, si identificano quattro voci: Commissione di

amministrazione, Diritti di custodia, Commissione di amministrazione (Negative

credit accrued interest) e spese conto metallo.

Nella decisione su reclamo

del 5 ottobre 2022, l’UT ha correttamente riconosciuto come deducibile la voce

“Diritti di custodia”. Non è invece chiaro su quali presupposti abbia negato la

deduzione delle altre spese, che aveva peraltro riconosciuto nella decisione

precedente. Sebbene non abbia chiesto alla contribuente alcuna ulteriore

informazione in merito alla natura di queste spese, ha deciso di escluderne la

deducibilità senza particolari spiegazioni. Ci si domanda in particolar modo se

perlomeno quelle che sono qualificate come “commissioni di amministrazione (Negative

credit accrued interest)” non siano assimilabili agli interessi negativi,

la cui deduzione è ammessa.

4.3

Va ricordato che, adita

dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere la sua

decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase

LT) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT). Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF

119.

Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

Nel caso in esame, per

quanto concerne le “commissione bancarie”, la contribuente giustamente lamenta

la mancanza di motivazione da parte dell’UT. Nella sua decisione su reclamo, quest’ultimo

non ha fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla non deducibilità di tali costi.

Dato il carattere generico delle voci “spese conto metallo” e “commissioni di

amministrazione”, l'UT in seguito al reclamo avrebbe dovuto richiedere

ulteriori informazioni alla contribuente per chiarire in quale misura queste

spese siano deducibili.

4.4

Nella misura in cui

concerne le spese di amministrazione dei titoli, la decisione impugnata è

dunque annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una

nuova decisione, dopo aver raccolto ulteriori informazioni in collaborazione

con la stessa insorgente.

5.

Di conseguenza il ricorso

è respinto nella misura in cui concerne le professionali. Per quanto riguarda le

spese di amministrazione dei titoli, la decisione impugnata è invece annullata

e gli atti sono rinviati all’UT per una nuova decisione.

Visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della

ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso è respinto nella misura in cui concerne le spese professionali

della contribuente

1.2. Nella

misura in cui concerne le spese di amministrazione di titoli, la decisione è

impugnata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova

decisione.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 360.-).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: