80.2022.251
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, risparmio di tempo inferiore a un’ora con il veicolo privato, solo deduzione per uso dei mezzi pubblici Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, interessi negativi su averi nella sostanza privata
24 settembre 2024Italiano19 min
per il periodo dal 01.01.2021 al 15.08.2021 e dal luogo di domicilio a __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.251
Lugano
24 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 ottobre 2022 contro la decisione del 5 ottobre 2022 in materia di IC
2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________
(__________), nel corso del 2021 ha esercitato attività lucrative dipendenti
nella funzione di docente di sostegno pedagogico.
Nella dichiarazione
d’imposta 2021, ha indicato come luoghi di lavoro __________ e __________ e ha
chiesto la deduzione di spese professionali per complessivi fr. 13'592.-. In
particolare, ha fatto valere la deduzione delle spese di trasporto con il
veicolo privato dal luogo di domicilio a __________ al luogo di lavoro a Lugano
per il periodo dal 01.01.2021 al 15.08.2021 e dal luogo di domicilio a __________
al luogo di lavoro a __________ dal 01.09.2021 al 31.12.2021, per un importo
totale di fr. 8'730.-. Inoltre, ha fatto valere fr. 491.- come deduzione per
spese di amministrazione dei titoli, ovvero ½ del totale delle spese e delle
commissioni sostenute dalla contribuente.
B. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2021, con decisione dell’11 agosto 2022, l’Ufficio di
tassazione (di seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile in fr. 26'700.-
per l’IC e in fr. 30'700.- per l’IFD. Le spese professionali complessive sono
state riconosciute nella misura di fr. 6'752.- per l’IC e di fr. 6'252.- per
l’IFD. Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto, l’autorità
fiscale ha ammesso in deduzione le spese di trasporto dal domicilio
al luogo di lavoro nella misura di soli fr. 1’890.- per l’IC e per l’IFD,
argomentando che non era stata ammessa la deduzione delle spese per il veicolo
privato, ma unicamente il costo del mezzo pubblico di trasporto “in quanto
il tempo impiegato durante il tragitto casa-lavoro è simile”. Per quanto
riguarda la deduzione di fr. 491.- fatta valere dalla contribuente a titolo di
spese di amministrazione dei titoli, l’UT ha riconosciuto la totalità
dell’importo sia per l’IC che per l’IFD.
C. Con reclamo del 20
agosto 2022 la contribuente ha impugnato la decisione di tassazione, chiedendo
la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato fatte valere nella
dichiarazione d’imposta 2021, in considerazione dei differenti tempi di
trasferta tra l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico e quello privato. Per
quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 agosto 2021, la differenza
di tempo del tragitto tra il suo domicilio a __________ e i luoghi di lavoro a __________
e __________ si sarebbe attestata intorno a un'ora in più al giorno,
corrispondente a una percentuale superiore di circa il 30-38% rispetto allo
stesso tragitto effettuato con mezzo privato. Nel periodo dal 1° settembre 2021
al 31 dicembre 2021, la differenza di tempo tra i due mezzi di trasporto per
recarsi da __________ al luogo di lavoro a __________ sarebbe variata tra i 30
minuti e 1 ora al giorno, a seconda della giornata e del luogo di lavoro. La
contribuente ha precisato di aver considerato solo il tragitto tra il suo
domicilio e il luogo di lavoro a __________, poiché per il percorso tra __________
e __________ avrebbe beneficiato di un’indennità del datore di lavoro. Infine,
ha sottolineato che le tempistiche da lei presentate, così come i documenti
allegati attestanti i tragitti, non tenevano conto del tempo di percorrenza a
piedi tra le varie fermate dei mezzi pubblici.
D. Con decisione del 5
ottobre 2022, l'UT ha parzialmente accolto il reclamo della contribuente.
Per quanto riguarda l’IC,
ha ammesso in deduzione spese di trasporto nella misura di fr. 4'307.- per
l'utilizzo del veicolo privato e di fr. 1'000.- per l’abbonamento del mezzo
pubblico. L'UT ha spiegato di poter accordare la deduzione per l'uso del
veicolo privato nelle giornate in cui l’attività lavorativa era svolta in due
sedi distinte (3 su 5 giorni). Non ha invece concesso alcuna deduzione per
l'uso del veicolo privato quando l'attività veniva svolta in un'unica sede,
ritenendo che in quei giorni fosse possibile raggiungere il luogo di lavoro con
i mezzi pubblici senza troppi impedimenti. Inoltre, i tempi di percorrenza con
mezzo privato indicati dalla contribuente sarebbero stati validi solo in condizioni
di viaggio particolarmente favorevoli e rientravano comunque nei limiti
previsti dalla giurisprudenza. Per quanto riguarda il costo dell'abbonamento
del mezzo pubblico, l'UT aveva deciso di adeguare l'importo, considerando che
il datore di lavoro aveva rimborsato il 40% del prezzo dell'abbonamento
(Abbonamento Arcobaleno aziendale per il tragitto domicilio-luogo di lavoro). Infine,
l'UT ha rilevato che, in assenza di documentazione relativa agli orari di
lavoro e al rimborso spese, aveva dovuto procedere in via valutativa, tenendo
conto anche del fatto che l’attività lavorativa non era svolta a tempo pieno.
Per quanto riguarda l’IFD,
è stata ammessa la deduzione massima di fr. 3'000.- per la trasferta
domicilio-luogo di lavoro, indipendentemente dalla distanza del tragitto.
L'UT ha inoltre ridotto, sia
per l’IC che per l’IFD, la deduzione riconosciuta delle spese di
amministrazione di titoli da fr. 491.- a fr. 267.-. A titolo di motivazione,
l’UT ha precisato che sono deducibili, come spese di amministrazione di titoli,
solo quelle relative all'usuale amministrazione da parte di terzi ed in
particolare le spese di custodia e di deposito, ma quelle che non riguardano
l'amministrazione propriamente detta dei titoli o il disagio personale subito
dalla contribuente. Nel caso specifico, l’UT, esaminando la relazione della
contribuente con la banca __________, aveva ammesso come deduzione soltanto i
diritti di custodia.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la mancata deduzione
delle spese professionali legate all’utilizzo del veicolo privato così come la
riduzione della deduzione per spese di amministrazione di titoli.
In merito alla decisione
dell’UT di ammettere la deduzione per l’uso del veicolo privato solo per le
giornate in cui la ricorrente aveva lavorato in due sedi distinte (tre giorni
su cinque), ritenendo che negli altri giorni fosse possibile recarsi al lavoro
con i mezzi pubblici "senza particolari impedimenti", la contribuente
ritiene che l'autorità non abbia considerato i tempi di percorrenza reali da __________
alle sedi di lavoro a Lugano (__________ e __________), significativamente più
lunghi con i mezzi pubblici, che richiedono l’utilizzo di tre o quattro mezzi
diversi. La ricorrente lamenta inoltre l'assenza di dati statistici e
riferimenti giurisprudenziali a supporto delle affermazioni dell'autorità, e
sottolinea che la deduzione richiesta è limitata al periodo contrattuale e
giustificata dai tempi di percorrenza effettivi. Quanto al rimprovero mosso alla
ricorrente per non aver documentato gli orari di lavoro, argomenta di aver
lavorato al 100% presso il DSS e il DECS, come emergerebbe chiaramente dai
contratti di lavoro prodotti. La ricorrente lamenta la mancanza di richiesta di
chiarimenti da parte dell’autorità e ritiene che il calcolo effettuato, che ha
portato all’importo di fr. 4’307.-, sia immotivato e scorretto, chiedendo
pertanto l’accoglimento del ricorso e il riconoscimento dei dati esposti nella
dichiarazione d’imposta.
Per quanto concerne le
spese di amministrazione dei titoli, avrebbe fatto valere in deduzione la metà
dell’importo indicato nel certificato fiscale della __________ relativo a un
conto in comproprietà con la sorella __________. La ricorrente contesta la
riduzione della deduzione decisa in sede di reclamo, rilevando che l'autorità
non avrebbe specificato quali voci siano state escluse e lamenta un difetto di
motivazione.
F. Con osservazioni del
26 ottobre 2022, l’UT si limita a rinviare alle motivazioni contenute nella
decisione impugnata.
Diritto
I. Deduzione spese di
trasporto
1. 1.1.
L’art. 25 cpv. 1 lett. a
LT stabilisce che “le spese professionali deducibili sono […] le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale
precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1
lett. a […] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati
dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).
L’art. 9 cpv. 1 della
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone che dai proventi imponibili
complessivi siano detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le
deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo
di lavoro può essere fissato un importo massimo (art. 9 cpv. 1 ultima frase
LAID). Diversamente
da altri cantoni, il Canton Ticino non ha fissato un tetto massimo per
la deduzione delle spese di trasporto.
1.2.
Secondo l’art. 3 cpv. 1
del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL
640.220; quello valido per il periodo fiscale 2021 qui in esame è del 02
dicembre 2020), sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […];
c) per l’uso di una
motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata:
le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa
di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2 del
Decreto esecutivo citato).
1.3.
Come ha ricordato in una
recente sentenza la Suprema Corte, l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza del 10
febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale
diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1), il cui contenuto è
analogo a quello dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo cantonale, esprime il
carattere sussidiario della deduzione per spese relative all'uso di un veicolo
privato, indicando che essa è possibile solo se non è disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o se non è ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso.
In base alla
giurisprudenza, il ricorso all'uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente
esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la
prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o
dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si
situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici
oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della
professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere
inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del
trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno,
rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di
trasporto privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile
(sentenza del Tribunale federale 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e
giurisprudenza citata).
1.4.
Nella stessa occasione,
l’Alta Corte ha anche rilevato che l'art. 5 dell'ordinanza sulle spese
professionali non prevede che il tragitto professionale debba essere svolto
esclusivamente con i mezzi pubblici o con i mezzi privati. Anche in
applicazione di questa norma, un “cumulo” di deduzioni, per la parte di tragitto
con un mezzo di trasporto privato e per la parte con un mezzo di trasporto
pubblico (cosiddetto “tragitto misto”), resta quindi possibile (sentenza
9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.3 e giurisprudenza citata.).
2. 2.1.
Nella fattispecie in esame,
è litigioso l’ammontare della deduzione delle spese per la trasferta quotidiana
dal domicilio al luogo di lavoro tramite veicolo privato. Nella decisione su
reclamo del 5 ottobre 2022, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo della
contribuente riconoscendo per l’IC 2021 una deduzione di fr. 1'000.- per il
mezzo pubblico e di fr. 4'307.- per l’utilizzo del veicolo privato. Tuttavia,
la reclamante contesta la decisione, lamentando una mancanza di motivazione da
parte dell’UT, il quale non avrebbe tenuto conto dell’effettiva differenza di
tempo tra l’utilizzo dei due mezzi. Pertanto, ritiene di adempiere le
condizioni per poter dedurre interamente le spese per l’uso del veicolo privato
che ammontano a fr. 8'730.-.
2.2.
La contribuente sostiene
che avrebbe impiegato circa 2h22-2h44 per recarsi dal suo domicilio (__________)
al luogo di lavoro (__________) e viceversa utilizzando il mezzo pubblico,
mentre avrebbe impiegato circa 1h35-1h42 con la propria automobile. La differenza
di tempo si sarebbe ridotta quando il __________, a partire dal 1° settembre
2021.
Ne consegue che la durata
supplementare del viaggio sarebbe quindi rientrata nei parametri stabiliti dalla
giurisprudenza per ritenere ancora ragionevole ed esigibile la trasferta con i
mezzi pubblici.
Con la decisione su
reclamo, l’UT ha tuttavia riconosciuto in deduzione le spese per l’utilizzazione
del veicolo privato per 3 giorni su 5, cioè in quei giorni in cui la
contribuente lavorava in entrambe le sedi di __________ e __________. Non è invece
stato considerato il tragitto effettuato nei restanti due giorni della
settimana, in cui la contribuente lavorava in una singola sede o a Lugano o __________,
così come non è stato preso in considerazione il tragitto dal suo domicilio al
luogo di lavoro a __________, negli ultimi mesi dell’anno. La motivazione è che
la differenza di tempo impiegato nel tragitto non giustifica l’utilizzo del
veicolo privato, in quanto perfettamente in linea con la giurisprudenza citata
in precedenza.
Per quanto riguarda il
tragitto tra il domicilio di __________ e la sede di lavoro a __________, l’UT
ha correttamente escluso tale percorso dal computo della valutazione, poiché
dal reclamo del 20 agosto 2022 risulta che il datore di lavoro rimborsa la
contribuente.
2.3.
Sebbene nella decisione su
reclamo l’autorità fiscale non abbia illustrato i criteri di calcolo che hanno
condotto a quantificare l’ammontare della deduzione, non si giustifica il
rinvio degli atti per completare la motivazione. Come visto, infatti, il tempo
supplementare per la trasferta con i mezzi pubblici rientra nel limite ammesso
dalla giurisprudenza per far apparire tale opzione esigibile. Ne consegue che
la decisione impugnata è in ogni caso favorevole alla ricorrente.
Su questo aspetto, il
ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Considerandi
II. Spese di
amministrazione dei titoli
3.
3.1.
Il contribuente che
possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di
terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né
computate (art. 31 cpv. 1 LT).
Gli altri costi e spese
non possono invece essere dedotti. In particolare:
a) le spese per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private
causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) [abrogato con
effetto dal 1° gennaio 2016]
c) le spese per
l’estinzione di debiti;
d) le spese di
acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte
federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla
sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT).
3.2
Sono considerati costi di
amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il
reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono
unicamente i costi di gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati
dall’amministrazione diretta del proprio patrimonio (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32
LIFD, p. 947; Lissi/Dini, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz.,
Basilea 2022, n. 4 ad art. 32 LIFD, p. 733; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad
art. 32 LIFD, p. 659; Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo 1989, p. 172).
3.3
In merito ai costi di
amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente
affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al
conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale
diretto (ASA 67 p. 477 consid. 2c con riferimenti).
Rientrano in questa
categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore
depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons (per
titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione e
tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un
minimo fisso), le spese per le cassette di sicurezza e i compensi per la
gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori
testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad
assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato
monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi
creditori (Locher, op. cit., n. 10
ad art. 32 LIFD, p. 947 s.; v. anche sentenza Steuerrekursgericht
Zürich del 31.01.2017 in: StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. 1b).
Anche gli interessi
negativi sugli averi nella sostanza privata (causati dall’applicazione di un
interesse negativo su depositi detenuti presso la Banca nazionale svizzera)
possono essere dedotti come spese di conseguimento del reddito secondo l’art.
32.
cpv. 1 LIFD. Per averi nella sostanza privata s’intendono depositi detenuti
presso banche o casse di risparmio (conti di risparmio, investimenti, depositi,
conti correnti, conti stipendio come pure depositi a termine e call money)
(cfr. Lissi/Dini, op. cit., n. 5
ad art. 32 LIFD, p. 734; inoltre Circolare n. 15 del 3 ottobre 2017
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Obbligazioni e strumenti
finanziari derivati quali oggetto dell’imposta federale diretta, dell’imposta
preventiva e delle tasse di bollo, cifra 3.7, p. 12; v. anche Divisione delle
contribuzioni, Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche, valevoli per il periodo fiscale 2021, cifra 13.1, p.
26).
I costi per la consulenza
in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli costituiscono, per contro,
spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono
deducibili; come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché
gli incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non
rientrano tra i redditi imponibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi
di segretariato determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali
lavori sono conferiti a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477 consid. 2e
con riferimenti).
4.
4.1.
Nel caso in esame, la
ricorrente ha prodotto due attestati fiscali rilasciati dalla __________,
rispettivamente il 26 gennaio 2022 e il 16 febbraio 2022, relativi ad una
relazione bancaria di cui è titolare insieme alla sorella. Il saldo alla fine
del periodo fiscale ammontava a fr. 430’730.48 e il reddito lordo a fr. 931.04.
La banca aveva anche addebitato “commissioni bancarie” nella misura di fr. 982.80.
La contribuente ha fatto valere spese di amministrazione dei titoli per fr. 491.-,
cioè la metà dell’importo pagato alla banca.
Mentre nella prima
decisione aveva ammesso in deduzione tutti i costi, con la decisione su reclamo
l’UT ha ridotto l'importo a fr. 267.–, ammettendo solo i diritti di custodia.
La ricorrente contesta tale riduzione, lamentando un difetto di motivazione da
parte dell'autorità.
4.2
Analizzando le diverse
voci presenti nella rubrica “Commissioni bancarie” dell’attestato
fiscale del 16 febbraio 2022, presentato dalla contribuente con la
dichiarazione fiscale del 2021, si identificano quattro voci: Commissione di
amministrazione, Diritti di custodia, Commissione di amministrazione (Negative
credit accrued interest) e spese conto metallo.
Nella decisione su reclamo
del 5 ottobre 2022, l’UT ha correttamente riconosciuto come deducibile la voce
“Diritti di custodia”. Non è invece chiaro su quali presupposti abbia negato la
deduzione delle altre spese, che aveva peraltro riconosciuto nella decisione
precedente. Sebbene non abbia chiesto alla contribuente alcuna ulteriore
informazione in merito alla natura di queste spese, ha deciso di escluderne la
deducibilità senza particolari spiegazioni. Ci si domanda in particolar modo se
perlomeno quelle che sono qualificate come “commissioni di amministrazione (Negative
credit accrued interest)” non siano assimilabili agli interessi negativi,
la cui deduzione è ammessa.
4.3
Va ricordato che, adita
dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere la sua
decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase
LT) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT). Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF
119.
Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
Nel caso in esame, per
quanto concerne le “commissione bancarie”, la contribuente giustamente lamenta
la mancanza di motivazione da parte dell’UT. Nella sua decisione su reclamo, quest’ultimo
non ha fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla non deducibilità di tali costi.
Dato il carattere generico delle voci “spese conto metallo” e “commissioni di
amministrazione”, l'UT in seguito al reclamo avrebbe dovuto richiedere
ulteriori informazioni alla contribuente per chiarire in quale misura queste
spese siano deducibili.
4.4
Nella misura in cui
concerne le spese di amministrazione dei titoli, la decisione impugnata è
dunque annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una
nuova decisione, dopo aver raccolto ulteriori informazioni in collaborazione
con la stessa insorgente.
5.
Di conseguenza il ricorso
è respinto nella misura in cui concerne le professionali. Per quanto riguarda le
spese di amministrazione dei titoli, la decisione impugnata è invece annullata
e gli atti sono rinviati all’UT per una nuova decisione.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della
ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso è respinto nella misura in cui concerne le spese professionali
della contribuente
1.2. Nella
misura in cui concerne le spese di amministrazione di titoli, la decisione è
impugnata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova
decisione.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 360.-).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: