80.2022.253
Procedura: reclamo, termini, richiesta di informazioni all’autorità di tassazione, risposta con indicazione della necessità di rispettare il termine di reclamo, irricevibile
24 gennaio 2023Italiano12 min
comunque che non era stata presa in considerazione la tassa base versata __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.253
80.2022.254
Lugano
24 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 ottobre 2022 contro la decisione del 13 ottobre 2022 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 28
aprile 2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava ai
coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito
imponibile in fr. 149'000.- per l’IC e in fr. 155'800.- per l’IFD e la una
sostanza in fr. 385'000.-.
B.
a.
Con scritto del
9/11.5.2022 i contribuenti si rivolgevano all’autorità fiscale sottoponendole
tre domande: in primo luogo, per quanto concerne le spese di gestione e di
manutenzione immobili, perché erano stati ammessi in deduzione unicamente i 2/3
del costo per la sostituzione della cucina; in secondo luogo, domandavano di
poter dedurre le spese di amministrazione dei titoli in ragione del 3‰
dell’ammontare dei titoli; infine, richiedevano la trasmissione della “lista
degli enti di pubblica utilità”.
b.
Con scritto 11.5.2022 l’UT
rispondeva ai quesiti posti dai contribuenti, indicando, per la questione della
cucina, che l’ammissione del 2/3 della spesa in deduzione dipendeva dalla
Circolare n. 7, che considera 1/3 spese di miglioria. Per quanto concerne le
spese di amministrazione dei titoli, veniva spiegato che sono deducibili i
costi effettivamente sostenuti (con un tetto massimo pari al 3 per mille del
totale dei titoli/capitali). Nella fattispecie non vi erano documenti allegati
a comprova delle spese sostenute durante l’anno. Da ultimo veniva indicato il
link da consultare per verificare la lista degli enti esenti. L’UT precisava
comunque che non era stata presa in considerazione la tassa base versata __________,
trattandosi di una tassa sociale. Si rimandava, su questo punto, alle
motivazioni della decisione fiscale dell’anno precedente. In calce alla
lettera, l’UT indicava espressamente quanto segue: “Colgo l’occasione per
rammentarvi che, qualora voleste comunque interporre formale reclamo, lo stesso
è da presentare al nostro ufficio in forma scritta, entro 30 giorni dalla data
di ricezione della notifica di tassazione”.
c.
Con risposta del
17.5.2022, che consisteva in una copia fotografica dello scritto dell’UT con
considerazioni dei contribuenti scritte a mano, questi ultimi chiedevano
ulteriori informazioni, limitatamente alle spese di amministrazione dei titoli (“significa
quindi che la deduzione è accettata e riceveremo una notifica di tassazione
aggiornata?”)
e alla deduzione delle liberalità (“sono stati
accettati solo 170.- di deduzioni. Perché non 290.- [80 + 40 + 90 + 80]?”).
d.
Con ulteriore scritto
interlocutorio del 19.5.2022, l’UT, rivolgendosi nuovamente ai coniugi RI 1,
ricordava loro i termini per interporre formalmente reclamo aggiungendo: “Per
quanto riguarda le spese di amministrazione titoli, all’eventuale lettera di
reclamo vanno allegati i giustificativi delle spese effettivamente sostenute
(visto che gli stessi non sono stati forniti in prima istanza). Mentre per le
liberalità, non sono state prese in considerazione la tassa base del __________,
come pure i due versamenti alle associazioni per diabetici, in quanto non
trovate nella lista degli enti esenti a nostra disposizione”. In calce allo
scritto veniva ribadito “Qualora decideste di reclamare, vi invito ad
allegare alla lettera anche le comprove rilasciate da tali enti, comprovanti la
deducibilità (magari riconosciuta da altri cantoni)”.
e.
Con lettera 21/24.9.2022,
i contribuenti si rivolgevano all’UT e, segnalando la corrispondenza intercorsa
a seguito della notifica di tassazione, indicavano di essere ancora in attesa
della notifica di tassazione su reclamo, indicando di non aver ricevuto
risposta alla loro ultima comunicazione del 16.5.2022.
Per quanto riguardava le
spese per l’amministrazione dei titoli, i contribuenti indicavano che già con
l’inoltro della dichiarazione d’imposta, al Modulo 2, era stato trasmesso
l’estratto fiscale della __________. Con la lettera del 9.5.2022 era stata
ulteriormente documentata la postulata deduzione. Infine per quanto riguardava
le liberalità ad enti di pubblica utilità, i coniugi __________ e __________
indicavano di non comprendere quali versamenti fossero stati accettati in
deduzione.
f.
Il 3.10.2022, tramite
invio APlus, l’UT comunicava che il reclamo del 21/24.9.2022 non rispettava i
requisiti formali poiché tardivo. Motivo per il quale gli insorgenti venivano
invitati a giustificare e a documentare compiutamente i motivi del ritardo.
g.
Con risposta
10/11.10.2022, i reclamanti indicavano di essersi aggravati contro la decisione
di tassazione IC/IFD 2021 già il 9.5.2022, motivo per il quale il gravame era
tempestivo.
C. Con decisione del
13.10.2022, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo del 21/24.9.2022,
presentato dai contribuenti contro la notifica di tassazione IC/IFD 2021,
poiché tardivo. Gli insorgenti non avevano dal canto loro né documentato né
comprovato i motivi del ritardo.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e __________ contestano la
tardività del reclamo. Spiegano di essersi tempestivamente aggravati contro la
decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 28.4.2022 il 9.5.2022. Indicano che,
con il fisco si era susseguito uno scambio di corrispondenza che non aveva
permesso loro di “comprendere la decisione di tassazione”. Nel ricorso dichiarano
di aver “semplicemente chiesto spiegazioni, senza ottenere chiara risposta
(…)” in merito alle spese per amministrazione titoli di “__________”, come
pure in relazione alla questione quali liberalità a enti di pubblica utilità
fossero o meno state accettate.
E. Con osservazioni
27/28.10.2022, l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata.
Nella lettera del 9.5.2022, i ricorrenti non avrebbero mai espresso la loro
volontà di reclamare, ponendo delle semplici questioni su tre punti della
decisione di tassazione. L’11.5.2022, l’UT aveva inviato una lettera di
risposta sui singoli punti, facendo presente l’esigenza della presentazione di
un reclamo formale. Dopo aver ricevuto una risposta da parte dei contribuenti,
con ulteriore scritto del 19 maggio 2022 “(…) è stato spiegato nuovamente
che avrebbero dovuto inoltrare tempestivo reclamo”. Non sono più seguite
comunicazioni, sino alla lettera del 21/24.9.2022. L’autorità fiscale conclude
ribadendo che i contribuenti non avevano presentato formalmente reclamo.
I contribuenti, ai
quali le osservazioni sono state trasmesse, non hanno replicato.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha
dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 21/24.9.2022.
Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione
di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito delle censure
che concernono la tassazione dei ricorrenti.
Considerandi
2.
2.1.
Gli artt. 206 cpv.
1.
LT e 132 cpv. 1 LIFD prevedono che contro la decisione di tassazione il
contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notificazione. Tali disposizioni non esigono tuttavia che
il reclamo sia motivato (fatta
eccezione per quello presentato contro una tassazione d’ufficio, cfr. artt. 206
cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Nel gravame, è dunque sufficiente che il
contribuente manifesti in modo chiaro ed incondizionato la volontà di impugnare
una decisione di tassazione (cfr. a titolo di esempio sentenza della CDT n.
80.2020.220
del 17 maggio 2021 consid. 2.2.2. con riferimenti ivi citati; inoltre
la sentenza del TF 2C_393/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 3.1; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 18 ad art. 132 LIFD,
p. 2220 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
2.2
A seguito della decisione
di tassazione del 28.4.2022, i contribuenti si erano rivolti, con scritto del
9.5.2022
all’Ufficio di tassazione, chiedendo puntualizzazioni sull’ammontare di
alcune deduzioni, quali le spese di gestione e di manutenzione dell’immobile,
di amministrazione dei titoli e le liberalità agli enti di pubblica utilità.
Con risposta dell’11.5.2022 il fisco prendeva posizione in relazione alle
richieste di spiegazioni e, in calce, li avvertiva espressamente che, nel caso
in cui essi avessero voluto comunque presentare formale reclamo, lo stesso era
da interporre nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di
tassazione. Il 16.5.2022, i coniugi __________ e __________ si rivolgevano
nuovamente all’UT, chiedendo ulteriori informazioni in merito alle spese per amministrazione
dei titoli e all’ammontare delle liberalità riconosciuto in deduzione.
Con risposta del
19.5.2022, oltre a prendere posizione relativamente alle richieste, il fisco
rimarcava nuovamente che, qualora i contribuenti avessero voluto presentare
reclamo, avrebbero dovuto presentare determinati documenti giustificativi.
2.3
2.3.1
Con scritto del
21/24.9.2022, i contribuenti, indicando di essere ancora in attesa della
notifica di tassazione su reclamo, hanno reso nota la loro intenzione, anche se
per atti concludenti, di voler impugnare la decisione di tassazione IC/IFD
2021.
Tuttavia, l’impugnativa è
stata giudicata irricevibile, da parte dell’autorità fiscale, poiché tardiva,
siccome presentata posteriormente al termine di 30 giorni dalla notifica di
tassazione del 28.4.2022.
Invitati a giustificare il
ritardo, rispettivamente a presentare una richiesta di restituzione dei
termini, i contribuenti, hanno sostenuto di aver inoltrato tempestivamente reclamo
già il 9.5.2022, senza addurre alcuno dei motivi previsti dagli 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD (la restituzione dei termini è infatti data quando è provato
che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a
servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante).
2.3.2
Ora, come giustamente
rilevato da parte dell’autorità di tassazione, i contribuenti, nei loro scritti
del 9.5.2022 e del 16.5.2022, non hanno mai manifestato in modo chiaro ed
incondizionato la loro volontà di impugnare la decisione di tassazione IC/IFD
2021.
Al contrario, si sono limitati a chiedere spiegazioni in merito ad alcune
deduzioni non riconosciute e a sollecitare l’invio dell’elenco degli enti
esenti. Da parte sua, a più riprese, l’UT ha fatto loro presente che, per
contestare formalmente la decisione di tassazione, avrebbero dovuto presentare
reclamo.
Motivo per il quale, è
legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha ritenuto che gli scritti
del 9.5.2022 e del 16.5.2022 non fossero dei gravami e che, di conseguenza, la
missiva del 21/24.9.2022, considerata quale reclamo, fosse irricevibile poiché
intempestiva, non essendo peraltro dato alcun motivo di restituzione dei
termini.
La decisione impugnata
merita pertanto piena tutela.
3.
3.1.
A titolo abbondanziale, si
rileva che in ogni caso il reclamo, qualora fosse stato tempestivo, avrebbe
dovuto essere respinto anche nel merito.
3.2
In relazione alle spese di
amministrazione dei titoli si rileva che questa Camera ha già avuto modo di
confermare che le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo,
ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli,
a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a
tale somma (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.47 del 9.11.2021 consid. 1.5 e
giurisprudenza citata).
3.3
Ora,
i contribuenti - come rettamente rilevato dall’autorità fiscale - non hanno
presentato i giustificativi delle spese effettivamente sostenute (visto che gli
stessi non erano stati presentati con la dichiarazione fiscale). Si sono
limitati a produrre uno scritto supplementare della __________ che consiste in
un’istruzione per calcolare i costi di gestione patrimoniale deducibili, nella
quale sono elencati i Cantoni che prevedono una deduzione forfettaria. Tuttavia,
la giurisprudenza di questa Camera ammette il forfait a condizione che
l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. In assenza
del rendiconto delle spese, l’UT non era in grado di riconoscere la deduzione
forfetaria.
3.4
3.4.1
Per quanto concerne invece
le liberalità ad enti di pubblica utilità, i contribuenti avevano chiesto
all’UT quali fossero state riconosciute, ritenuto che l’importo ammesso
ammontava a 170.- a fronte di un esborso (tolta la quota sociale versata al __________),
di fr. 80.- a “__________”, di fr. 40.- a “__________ di fr. 90.- alla
Fondazione svizzera per i paraplegici di __________, nonché fr. 80.- alla __________.
3.4.2
Dalla disamina degli
scritti (ed in particolare dalla risposta dell’UT del 19.5.2022), emerge che
l’autorità fiscale ha ritenuto quali liberalità unicamente i versamenti
effettuati a favore della __________ e della __________ (per un totale di fr.
170.-).
Ora, questa Camera, nella
sentenza n. 80.2019.233-234 del 31.12.2019 (in RtiD I-2020 N 5t), ha indicato
che non sono deducibili i versamenti operati a favore di questi due enti. In
particolare, le quote sociali versate a persone giuridiche di pubblica utilità
sono deducibili solo se non conferiscono alcuna pretesa al socio. Ha ritenuto infatti
giustificato un trattamento differenziato delle quote sociali, versate a una
persona giuridica esente dalle imposte in virtù del suo scopo pubblico o di
pubblica utilità. Se il loro versamento conferisce una pretesa al socio (p. es.
esonero dai costi di soccorso o versamento di un capitale in caso di para o
tetraplegia), non si tratta di liberalità deducibili dal reddito imponibile. Se
invece servono unicamente a finanziare l’attività di pubblica utilità
dell’associazione, non si può negare la natura volontaria della prestazione del
socio, sebbene l’associazione abbia una pretesa giuridica.
3.4.3
Ora,
nel caso in esame, l’UT non ha ammesso in deduzione i versamenti a favore di __________,
__________, e della __________, __________, perché non rientranti fra gli enti
al beneficio dell’esenzione per pubblica utilità. Ha invece riconosciuto quelli
a favore della __________ e della __________, che tuttavia non sono deducibili.
Ne consegue che la decisione impugnata dovrebbe tutt’al più essere modificata a
svantaggio dei ricorrenti.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: