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Decisione

80.2022.253

Procedura: reclamo, termini, richiesta di informazioni all’autorità di tassazione, risposta con indicazione della necessità di rispettare il termine di reclamo, irricevibile

24 gennaio 2023Italiano12 min

comunque che non era stata presa in considerazione la tassa base versata __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.253

80.2022.254

Lugano

24 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 ottobre 2022 contro la decisione del 13 ottobre 2022 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 28

aprile 2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava ai

coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito

imponibile in fr. 149'000.- per l’IC e in fr. 155'800.- per l’IFD e la una

sostanza in fr. 385'000.-.

B.

a.

Con scritto del

9/11.5.2022 i contribuenti si rivolgevano all’autorità fiscale sottoponendole

tre domande: in primo luogo, per quanto concerne le spese di gestione e di

manutenzione immobili, perché erano stati ammessi in deduzione unicamente i 2/3

del costo per la sostituzione della cucina; in secondo luogo, domandavano di

poter dedurre le spese di amministrazione dei titoli in ragione del 3‰

dell’ammontare dei titoli; infine, richiedevano la trasmissione della “lista

degli enti di pubblica utilità”.

b.

Con scritto 11.5.2022 l’UT

rispondeva ai quesiti posti dai contribuenti, indicando, per la questione della

cucina, che l’ammissione del 2/3 della spesa in deduzione dipendeva dalla

Circolare n. 7, che considera 1/3 spese di miglioria. Per quanto concerne le

spese di amministrazione dei titoli, veniva spiegato che sono deducibili i

costi effettivamente sostenuti (con un tetto massimo pari al 3 per mille del

totale dei titoli/capitali). Nella fattispecie non vi erano documenti allegati

a comprova delle spese sostenute durante l’anno. Da ultimo veniva indicato il

link da consultare per verificare la lista degli enti esenti. L’UT precisava

comunque che non era stata presa in considerazione la tassa base versata __________,

trattandosi di una tassa sociale. Si rimandava, su questo punto, alle

motivazioni della decisione fiscale dell’anno precedente. In calce alla

lettera, l’UT indicava espressamente quanto segue: “Colgo l’occasione per

rammentarvi che, qualora voleste comunque interporre formale reclamo, lo stesso

è da presentare al nostro ufficio in forma scritta, entro 30 giorni dalla data

di ricezione della notifica di tassazione”.

c.

Con risposta del

17.5.2022, che consisteva in una copia fotografica dello scritto dell’UT con

considerazioni dei contribuenti scritte a mano, questi ultimi chiedevano

ulteriori informazioni, limitatamente alle spese di amministrazione dei titoli (“significa

quindi che la deduzione è accettata e riceveremo una notifica di tassazione

aggiornata?”)

e alla deduzione delle liberalità (“sono stati

accettati solo 170.- di deduzioni. Perché non 290.- [80 + 40 + 90 + 80]?”).

d.

Con ulteriore scritto

interlocutorio del 19.5.2022, l’UT, rivolgendosi nuovamente ai coniugi RI 1,

ricordava loro i termini per interporre formalmente reclamo aggiungendo: “Per

quanto riguarda le spese di amministrazione titoli, all’eventuale lettera di

reclamo vanno allegati i giustificativi delle spese effettivamente sostenute

(visto che gli stessi non sono stati forniti in prima istanza). Mentre per le

liberalità, non sono state prese in considerazione la tassa base del __________,

come pure i due versamenti alle associazioni per diabetici, in quanto non

trovate nella lista degli enti esenti a nostra disposizione”. In calce allo

scritto veniva ribadito “Qualora decideste di reclamare, vi invito ad

allegare alla lettera anche le comprove rilasciate da tali enti, comprovanti la

deducibilità (magari riconosciuta da altri cantoni)”.

e.

Con lettera 21/24.9.2022,

i contribuenti si rivolgevano all’UT e, segnalando la corrispondenza intercorsa

a seguito della notifica di tassazione, indicavano di essere ancora in attesa

della notifica di tassazione su reclamo, indicando di non aver ricevuto

risposta alla loro ultima comunicazione del 16.5.2022.

Per quanto riguardava le

spese per l’amministrazione dei titoli, i contribuenti indicavano che già con

l’inoltro della dichiarazione d’imposta, al Modulo 2, era stato trasmesso

l’estratto fiscale della __________. Con la lettera del 9.5.2022 era stata

ulteriormente documentata la postulata deduzione. Infine per quanto riguardava

le liberalità ad enti di pubblica utilità, i coniugi __________ e __________

indicavano di non comprendere quali versamenti fossero stati accettati in

deduzione.

f.

Il 3.10.2022, tramite

invio APlus, l’UT comunicava che il reclamo del 21/24.9.2022 non rispettava i

requisiti formali poiché tardivo. Motivo per il quale gli insorgenti venivano

invitati a giustificare e a documentare compiutamente i motivi del ritardo.

g.

Con risposta

10/11.10.2022, i reclamanti indicavano di essersi aggravati contro la decisione

di tassazione IC/IFD 2021 già il 9.5.2022, motivo per il quale il gravame era

tempestivo.

C. Con decisione del

13.10.2022, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo del 21/24.9.2022,

presentato dai contribuenti contro la notifica di tassazione IC/IFD 2021,

poiché tardivo. Gli insorgenti non avevano dal canto loro né documentato né

comprovato i motivi del ritardo.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e __________ contestano la

tardività del reclamo. Spiegano di essersi tempestivamente aggravati contro la

decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 28.4.2022 il 9.5.2022. Indicano che,

con il fisco si era susseguito uno scambio di corrispondenza che non aveva

permesso loro di “comprendere la decisione di tassazione”. Nel ricorso dichiarano

di aver “semplicemente chiesto spiegazioni, senza ottenere chiara risposta

(…)” in merito alle spese per amministrazione titoli di “__________”, come

pure in relazione alla questione quali liberalità a enti di pubblica utilità

fossero o meno state accettate.

E. Con osservazioni

27/28.10.2022, l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata.

Nella lettera del 9.5.2022, i ricorrenti non avrebbero mai espresso la loro

volontà di reclamare, ponendo delle semplici questioni su tre punti della

decisione di tassazione. L’11.5.2022, l’UT aveva inviato una lettera di

risposta sui singoli punti, facendo presente l’esigenza della presentazione di

un reclamo formale. Dopo aver ricevuto una risposta da parte dei contribuenti,

con ulteriore scritto del 19 maggio 2022 “(…) è stato spiegato nuovamente

che avrebbero dovuto inoltrare tempestivo reclamo”. Non sono più seguite

comunicazioni, sino alla lettera del 21/24.9.2022. L’autorità fiscale conclude

ribadendo che i contribuenti non avevano presentato formalmente reclamo.

I contribuenti, ai

quali le osservazioni sono state trasmesse, non hanno replicato.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UT ha

dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 21/24.9.2022.

Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione

di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito delle censure

che concernono la tassazione dei ricorrenti.

Considerandi

2.

2.1.

Gli artt. 206 cpv.

1.

LT e 132 cpv. 1 LIFD prevedono che contro la decisione di tassazione il

contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione, entro

trenta giorni dalla notificazione. Tali disposizioni non esigono tuttavia che

il reclamo sia motivato (fatta

eccezione per quello presentato contro una tassazione d’ufficio, cfr. artt. 206

cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Nel gravame, è dunque sufficiente che il

contribuente manifesti in modo chiaro ed incondizionato la volontà di impugnare

una decisione di tassazione (cfr. a titolo di esempio sentenza della CDT n.

80.2020.220

del 17 maggio 2021 consid. 2.2.2. con riferimenti ivi citati; inoltre

la sentenza del TF 2C_393/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 3.1; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 18 ad art. 132 LIFD,

p. 2220 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

2.2

A seguito della decisione

di tassazione del 28.4.2022, i contribuenti si erano rivolti, con scritto del

9.5.2022

all’Ufficio di tassazione, chiedendo puntualizzazioni sull’ammontare di

alcune deduzioni, quali le spese di gestione e di manutenzione dell’immobile,

di amministrazione dei titoli e le liberalità agli enti di pubblica utilità.

Con risposta dell’11.5.2022 il fisco prendeva posizione in relazione alle

richieste di spiegazioni e, in calce, li avvertiva espressamente che, nel caso

in cui essi avessero voluto comunque presentare formale reclamo, lo stesso era

da interporre nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di

tassazione. Il 16.5.2022, i coniugi __________ e __________ si rivolgevano

nuovamente all’UT, chiedendo ulteriori informazioni in merito alle spese per amministrazione

dei titoli e all’ammontare delle liberalità riconosciuto in deduzione.

Con risposta del

19.5.2022, oltre a prendere posizione relativamente alle richieste, il fisco

rimarcava nuovamente che, qualora i contribuenti avessero voluto presentare

reclamo, avrebbero dovuto presentare determinati documenti giustificativi.

2.3

2.3.1

Con scritto del

21/24.9.2022, i contribuenti, indicando di essere ancora in attesa della

notifica di tassazione su reclamo, hanno reso nota la loro intenzione, anche se

per atti concludenti, di voler impugnare la decisione di tassazione IC/IFD

2021.

Tuttavia, l’impugnativa è

stata giudicata irricevibile, da parte dell’autorità fiscale, poiché tardiva,

siccome presentata posteriormente al termine di 30 giorni dalla notifica di

tassazione del 28.4.2022.

Invitati a giustificare il

ritardo, rispettivamente a presentare una richiesta di restituzione dei

termini, i contribuenti, hanno sostenuto di aver inoltrato tempestivamente reclamo

già il 9.5.2022, senza addurre alcuno dei motivi previsti dagli 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD (la restituzione dei termini è infatti data quando è provato

che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante).

2.3.2

Ora, come giustamente

rilevato da parte dell’autorità di tassazione, i contribuenti, nei loro scritti

del 9.5.2022 e del 16.5.2022, non hanno mai manifestato in modo chiaro ed

incondizionato la loro volontà di impugnare la decisione di tassazione IC/IFD

2021.

Al contrario, si sono limitati a chiedere spiegazioni in merito ad alcune

deduzioni non riconosciute e a sollecitare l’invio dell’elenco degli enti

esenti. Da parte sua, a più riprese, l’UT ha fatto loro presente che, per

contestare formalmente la decisione di tassazione, avrebbero dovuto presentare

reclamo.

Motivo per il quale, è

legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha ritenuto che gli scritti

del 9.5.2022 e del 16.5.2022 non fossero dei gravami e che, di conseguenza, la

missiva del 21/24.9.2022, considerata quale reclamo, fosse irricevibile poiché

intempestiva, non essendo peraltro dato alcun motivo di restituzione dei

termini.

La decisione impugnata

merita pertanto piena tutela.

3.

3.1.

A titolo abbondanziale, si

rileva che in ogni caso il reclamo, qualora fosse stato tempestivo, avrebbe

dovuto essere respinto anche nel merito.

3.2

In relazione alle spese di

amministrazione dei titoli si rileva che questa Camera ha già avuto modo di

confermare che le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo,

ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli,

a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a

tale somma (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.47 del 9.11.2021 consid. 1.5 e

giurisprudenza citata).

3.3

Ora,

i contribuenti - come rettamente rilevato dall’autorità fiscale - non hanno

presentato i giustificativi delle spese effettivamente sostenute (visto che gli

stessi non erano stati presentati con la dichiarazione fiscale). Si sono

limitati a produrre uno scritto supplementare della __________ che consiste in

un’istruzione per calcolare i costi di gestione patrimoniale deducibili, nella

quale sono elencati i Cantoni che prevedono una deduzione forfettaria. Tuttavia,

la giurisprudenza di questa Camera ammette il forfait a condizione che

l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. In assenza

del rendiconto delle spese, l’UT non era in grado di riconoscere la deduzione

forfetaria.

3.4

3.4.1

Per quanto concerne invece

le liberalità ad enti di pubblica utilità, i contribuenti avevano chiesto

all’UT quali fossero state riconosciute, ritenuto che l’importo ammesso

ammontava a 170.- a fronte di un esborso (tolta la quota sociale versata al __________),

di fr. 80.- a “__________”, di fr. 40.- a “__________ di fr. 90.- alla

Fondazione svizzera per i paraplegici di __________, nonché fr. 80.- alla __________.

3.4.2

Dalla disamina degli

scritti (ed in particolare dalla risposta dell’UT del 19.5.2022), emerge che

l’autorità fiscale ha ritenuto quali liberalità unicamente i versamenti

effettuati a favore della __________ e della __________ (per un totale di fr.

170.-).

Ora, questa Camera, nella

sentenza n. 80.2019.233-234 del 31.12.2019 (in RtiD I-2020 N 5t), ha indicato

che non sono deducibili i versamenti operati a favore di questi due enti. In

particolare, le quote sociali versate a persone giuridiche di pubblica utilità

sono deducibili solo se non conferiscono alcuna pretesa al socio. Ha ritenuto infatti

giustificato un trattamento differenziato delle quote sociali, versate a una

persona giuridica esente dalle imposte in virtù del suo scopo pubblico o di

pubblica utilità. Se il loro versamento conferisce una pretesa al socio (p. es.

esonero dai costi di soccorso o versamento di un capitale in caso di para o

tetraplegia), non si tratta di liberalità deducibili dal reddito imponibile. Se

invece servono unicamente a finanziare l’attività di pubblica utilità

dell’associazione, non si può negare la natura volontaria della prestazione del

socio, sebbene l’associazione abbia una pretesa giuridica.

3.4.3

Ora,

nel caso in esame, l’UT non ha ammesso in deduzione i versamenti a favore di __________,

__________, e della __________, __________, perché non rientranti fra gli enti

al beneficio dell’esenzione per pubblica utilità. Ha invece riconosciuto quelli

a favore della __________ e della __________, che tuttavia non sono deducibili.

Ne consegue che la decisione impugnata dovrebbe tutt’al più essere modificata a

svantaggio dei ricorrenti.

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: