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Decisione

80.2022.261

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, stato di bisogno non provato, versamento non deducibile neppure quale liberalità

22 dicembre 2022Italiano22 min

finanziariamente la famiglia con una donazione in varie rate per un totale di fr.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.261

80.2022.262

Lugano

22 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 novembre 2022 contro la decisione del 26 ottobre 2022 in materia di IC-IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

divorziato, dipendente presso __________ a __________, proprietario di immobili

a __________ e __________, non presentava la dichiarazione fiscale IC/IFD 2020.

Dopo aver ricevuto una diffida, veniva tassato d’ufficio il 2.6.2022.

L’Ufficio di tassazione di

__________ (di seguito UT) stabiliva un reddito imponibile complessivo, sia per

l’IC che per l’IFD di fr. 68'600.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-.

B. Con reclamo

30.6.2022/1°.7.2022, __________, oltre a lamentarsi della disorganizzazione

dell’amministrazione cantonale, trasmetteva anche la dichiarazione fiscale

2020, ed indicava che i dati accertati dall’UT non erano corretti. Il

contribuente faceva valere un reddito imponibile complessivo di fr. 40'447.- ed

una sostanza negativa. Nelle deduzioni egli faceva in particolare valere un

importo di fr. 36'800.- a titolo di liberalità a enti di pubblica utilità e

versamenti a partiti politici. Nel modulo 2 indicava di aver donato tale somma

alla famiglia di __________, domiciliata a __________. Nel modulo 5 spiegava

che __________, di professione giardiniere, dopo un infortunio non era più

stato in grado di esercitare la propria professione ed era in attesa di

ricevere la rendita AI. Per tale motivo, aveva deciso di “supportare

finanziariamente la famiglia con una donazione in varie rate per un totale di fr.

36'800.-“.

Fra le spese di

manutenzione del mapp. n. __________ RFD di __________, inoltre, il

contribuente faceva valere in deduzione in particolar modo l’importo di fr.

7'000.- per lavori di manutenzione e riparazione del giardino, allegando una

fattura dello stesso __________.

C.

a.

Con richiesta del

26.7.2022, l’autorità fiscale chiedeva, tra altre cose, al contribuente di

voler presentare – entro il 16.8.2022 –, per gli immobili di __________ la

fattura “__________” di fr. 7'000.-, la comprova del pagamento della stessa

(girata bancaria, ecc.), il rapporto dei lavori “(…) dal quale si possa

rilevare la data esecuzione lavori, ore di lavoro giornaliere, tipo di lavoro

eseguito, materiale ecc”. L’UT comunicava inoltre che il valore locativo

dell’abitazione secondaria di __________ era di fr. 6'460.-.

b.

Con risposta 15/17.8.2022,

__________ l’importo di fr. 43'800.-: fr. 36'800.- quali donazione mentre fr.

7'000.- quali controprestazione per i lavori eseguiti da quest’ultimo presso

l’immobile di __________ (falciatura, potatura, riparazione muretti,

preparazione orto, semenza, attrezzi ecc.). Con l’operaio non era stato

sottoscritto alcun contratto di lavoro.

c.

Con scritto 12.9.2022 l’UT

si rivolgeva nuovamente al contribuente indicando che la decisione di

tassazione d’ufficio impugnata avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore (reformatio

in peius) per quanto concerneva il reddito da attività dipendente ed il

valore locativo della proprietà immobiliare di __________. Al contribuente

veniva impartito un lasso di tempo scadente il 3.10.2022 per presentare le

proprie osservazioni in merito.

D. Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 26.10.2022 l’autorità fiscale stabiliva

un reddito imponibile, di fr. 91'000.- per l’IC e di fr. 94'100.- per l’IFD. La

sostanza, ai soli fini IC veniva accertata in fr. 0.-.

A motivazione della

decisione s’indicava quanto segue:

“(…). Per l’immobile di __________ la riduzione del

valore locativo prevista per le abitazioni primarie non è ammessa (art. 20 cpv.

3 LT) mentre le spese per la cura del giardino in caso di valore locativo,

costituiscono spese per il mantenimento del contribuente (…) (cfr. Circolare n.

7/2020 DDC) anche in considerazione del fatto che non è stato prodotto il

dettaglio dei vari lavori eseguiti. La donazione a favore dei Sigg. __________

non rientra nei costi fiscalmente deducibili”.

E. Con ricorso

5/8.11.2022, __________ contesta la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD

2020. Per quanto riguarda le spese di manutenzione del giardino dell’abitazione

di __________, il contribuente indica che, nei precedenti periodi fiscali, le

stesse erano sempre state ammesse.

In merito alla donazione

alla famiglia __________, argomenta che, dal momento che sono ammessi in

deduzione i versamenti a partiti politici, non vede perché non sia possibile

dedurre l’aiuto economico da lui fornito a persone in stato di necessità. La

famiglia in questione non avrebbe ancora ottenuto la rendita invalidità

spettante al padre ed inoltre, i “(…) servizi dell’assistenza sociale

ostacolano ogni prestazione a cui la famiglia avrebbe diritto”.

L’insorgente precisa inoltre: “Questo mio gesto umano verso una famiglia in

difficoltà, per motivi di giustizia, deve essere onorato in sede di tassazione

e l’intero importo deve essere dedotto”.

F. Con osservazioni

14/15.11.2022 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata.

Diritto

1. Nel caso che qui ci

occupa, il ricorso verte su due aspetti: il primo riguarda l’ammontare delle

spese di manutenzione stabilite dall’Ufficio di tassazione per l’immobile __________.

Il secondo, ha quale oggetto la donazione di fr. 36'800.- alla famiglia di __________

(__________).

I. Deducibilità delle

spese di manutenzione

2. 2.1.

Il contribuente è

proprietario di un’abitazione __________. Nel Modulo 7, egli indicava un valore

locativo di fr. 3'600.- e, un totale di spese di manutenzione effettiva di fr.

9'579.-. I costi chiesti in deduzioni comprendevano fr. 1'413.- di

assicurazione dello stabile, fr. 1'166.- di sostituzione del frigorifero, nonché

fr. 7'000.- corrisposti a __________ per l’esecuzione di lavori di “manutenzione

giardino e riparazione muri”.

2.2.

Ai sensi dell’art. 32 cpv.

2 LIFD e dell’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati

può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di

nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da

parte di terzi. Invece della somma effettiva delle spese e dei premi

concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una

deduzione complessiva. Per il periodo fiscale 2020, il Consiglio federale risp.

il Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32

cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv. 4 LT) in:

a) 10 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b) 20 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio ha più di 10 anni

(art. 5 Ordinanza sui

costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento

della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).

Per ogni periodo fiscale e

per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione

dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.

4 dell’Ordinanza).

2.3.

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.

5 ad

art. 32 LIFD; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

2.4.

2.4.1.

Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese

deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente

(cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; sentenza

CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente

non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248

consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

2.4.2.

In merito alle prestazioni

svolte da __________ presso l’immobile di __________, l’autorità fiscale ha

espressamente chiesto al contribuente, con scritto 26.7.2022, la comprova del

pagamento (girata bancaria, ecc.) come pure un “rapporto lavori dal quale si

possa rilevare la data esecuzioni lavori, ore di lavoro giornaliere, tipo di

lavoro eseguito, materiale, ecc.”.

In risposta a tale

richiesta, il contribuente ha affermato quanto segue nello scritto

15/17.8.2022:

“Rapporti di lavoro non

esistono. Il __________ mantiene, rispettivamente si occupa della manutenzione

del mio giardino da più di 10 anni ed è diventato un rapporto di fiducia nel

senso che egli mi indica il suo dispendio ed io gli verso quanto concordato sul

posto. I lavori concernono falciatura, potatura, riparazione muretti,

preparazione orto, semenza, attrezzi, ecc. ecc.. Come ben sapete, i contratti,

secondo il codice delle obbligazioni, possono essere stipulati anche solo a

voce. Come prova di pagamento è giuridicamente sufficiente la ricevuta firmata

dal signor __________ ed i giustificativi di prelevamento in contanti. È

incredibile come siete diffidenti verso i vostri cittadini che invece

meriterebbero di essere trattati con i guanti di seta: siamo noi contribuenti a

finanziare voi come funzionari statali la vostra vita!”.

2.4.3.

Ora, in primo luogo,

secondo l’allegato alla Circolare n. 7 “Deduzione sui proventi della sostanza

immobiliare privata” dell’aprile 2020 (p. 18 ss.) in relazione agli interventi

operati al giardino si specifica che “lavori di manutenzione ricorrente,

falciatura dell'erba, potatura annua delle piante, concimazione, sostituzione

dei fiori” vengono considerati come spese di gestione, che, come tali, non

sono deducibili poiché costituiscono spese per il mantenimento del contribuente

e della sua famiglia (Circolare nr. 7, pag. 5 e riferimenti giurisprudenziali

ivi citati).

In ogni caso, il

contribuente non ha comprovato né la natura delle opere svolte presso

l’abitazione di __________ né il pagamento delle stesse. La sola copia dei

prelevamenti effettuati presso gli sportelli bancari non è certo sufficiente

per dimostrare l’effettivo esborso per costi di manutenzione legati

all’immobile e neppure che il beneficiario del pagamento sia __________.

Si rileva a tal proposito

che, dalla semplice disamina del registro di commercio, si evince che __________,

cittadino __________ domiciliato a __________, è l’unico socio della __________,

società attiva nel settore della rinnovazione di rustici, lavori in muratura di

pietra (lavori di giardinaggio e di costruzione).

Appare quantomeno insolito

che __________ (peraltro, a detta del contribuente, reduce da diversi infortuni

e in attesa di ricevere una rendita d’invalidità e prestazioni dall’assistenza

sociale) non abbia prestato i suoi servizi per il tramite della __________,

proprio attiva nello stesso ambito dei pretesi lavori di manutenzione operati

presso l’immobile di __________.

Stride poi il fatto che,

come si vedrà in seguito, il contribuente avrebbe inoltre donato alla famiglia

di __________ l’importo di fr. 36'800.- a titolo di liberalità: nella lettera

di conferma di ricezione del denaro del 2.2.2022, la moglie scrive che il

marito è da tempo inabile a svolgere la professione di muratore e giardiniere.

Ci si chiede quindi, vista la situazione di salute di __________, come egli

abbia potuto svolgere i pretesi lavori di manutenzione.

Per tutti i motivi sopra

esposti, e meglio il fatto che il contribuente non ha comprovato né la natura

né il pagamento dei lavori presso l’abitazione di __________, unitamente al

fatto che, dal descrittivo, gli stessi possono essere ritenuti quali spese di

gestione, e come tanto non deducibili, su questo punto la decisione

dell’autorità fiscale merita piena tutela.

Considerandi

II. Deducibilità della

liberalità effettuata a favore della famiglia di __________

3.

Il ricorrente chiede

poi che venga riconosciuta in deduzione la liberalità effettuata a favore della

famiglia di __________ durante il 2020. Come visto, l’UT si è limitato ad

indicare che, la donazione in questione non rientra tra i costi “deducibili”.

In sede di reclamo, egli,

su richiesta dell’UT ha presentato una dichiarazione scritta, del 2.2.2022,

rilasciata da __________ moglie di __________:

Conferma pagamenti ricevuti a titolo di

donazione

Egregio signor __________,

con la presente confermo di

aver ricevuto da lei durante l’anno 2020 l’importo totale di CHF 36'800. Il

pagamento è avvenuto in contanti ed a titolo di donazione senza alcun obbligo

legale. Mio marito da tempo è inabile ad effettuare la sua attività

indipendente come muratore e giardiniere a causa di un infortunio ed è da molto

tempo in attesa di ricevere una decisione da parte dell’assicurazione

invalidità.

4.

4.1.

Secondo l’art. 33a

LIFD e 32c cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le prestazioni volontarie

in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono

esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica

(art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f LT), sempre che tali

prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino

complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli

articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e da 25 a 32b LT,

per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni

alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56

lett. a-c LIFD e art. 65 lett. a-c LT) sono deducibili nella

medesima misura.

4.2

Come si evince dalla

lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della deduzione in

discussione, occorre, in primo luogo, che l’ente interessato goda

dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che

tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini

pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 3 e 7 ad

art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare n. 12 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV). A tal fine, ogni

cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex art. 56

lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT), la quale non ha tuttavia

carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio - al

consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non

appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione

dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici

o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a

tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli

art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a

LIFD, p. 685).

4.3

È immediatamente evidente

che nella fattispecie i requisiti per la deduzione della pretesa liberalità non

sono adempiuti. Il beneficiario della donazione non rientra infatti né fra le persone

giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del

loro scopo pubblico o di utilità pubblica. Meno che mai si tratta della Confederazione,

del Cantone, del Comune o di uno dei loro stabilimenti.

4.4

Secondo gli articoli 33

cpv. 1 lett. i LIFD e 32 cpv. 1 lett. m LT sono dedotti dai

proventi, fino a concorrenza in un importo di 10’100 franchi, i contributi dei

membri e i versamenti ai partiti:

1.

iscritti nel

registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della legge federale del 17

dicembre 1976 sui diritti politici,

2.

rappresentati in

un parlamento cantonale, o

3.

che hanno

ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento

cantonale.

Anche in questo caso, è

escluso che il ricorrente adempia le condizioni per poter beneficiare della

deduzione menzionata.

5.

5.1.

Ritenuto che il

contribuente sostiene di aver versato gli importi litigiosi ad una famiglia, in

considerazione della difficile situazione finanziaria in cui si trovava il

marito e padre, l’unica deduzione che potrebbe – perlomeno in linea teorica –

entrare in linea di conto è quella prevista dagli art. 34 lit. b LT e 35

cpv. 1 lit. b LIFD e meglio la deduzione per persona bisognosa a carico,

per gli importi previsti dalla legge. Si tratta tuttavia di verificare se le

condizioni esatte dalla norma sono adempiute nel caso di specie.

5.2

Per l’imposta cantonale,

l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'700.--

a 11'100.-- franchi al massimo (per il periodo fiscale 2020), dal reddito

netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il

contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.-

franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i

quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni

sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale

(art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).

Analogamente, per

l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la

deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.- franchi per ogni

persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa,

al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli

almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge

e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo

fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

5.3

Secondo la lettera sia

della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt

erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6 LPGA, per cui

costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia

riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale, rispettivamente ‑ se di lunga durata ‑ anche

in mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è

ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi

(LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la

persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a

seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in

generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

5.4

La dottrina e la

giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità

di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente

fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera

età (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.

195; sentenza CDT no. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona

adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in

quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere

dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri

motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. sentenza CDT no. 80.97.8 del 20

febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

Tanto la prassi

dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate da Bosshard/ Bosshard/ Lüdin, op. cit., n.

439, p. 191) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa

limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di

conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la

disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne

dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire

indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel

momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è

adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello

stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/

Lüdin, op. cit., p. 192).

5.5

Oltre

al requisito della totale o parziale incapacità di esercitare un’attività

lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la

concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita

non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al

proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga

almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;

inoltre, sentenza della CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT

I-1996 n. 11t).

Per

stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia in grado di

mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla

tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti

del Tribunale d’appello (sentenza CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t; inoltre, RF 1983 p. 491).

In

altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri

obiettivi e non da un punto di vista soggettivo.

A

tal proposito, la dottrina più recente si

domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia

esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire

criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito

imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve

essere negato (Locher, Kommentar

zum DBG, I. parte, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 47 ad

art. 35 LIFD, p. 1060 e riferimenti giurisprudenziali).

5.6

Secondo la Circolare n. 30

del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i

contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace

al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art.

35.

cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su

un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può

essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Ai

fini della concessione della deduzione, è inoltre irrilevante che il

contribuente e la persona assistita siano imparentati tra loro. Pure

irrilevante il fatto che le prestazioni siano fornite in base ad un obbligo di

legge. La deduzione per persona bisognosa a carico può essere richiesta per

bambini, e parenti, nonché per figli adottivi, amici ed ex impiegati. La

deduzione per persona bisognosa a carico deve essere concessa a tutti i

contribuenti che sostengono una persona che soddisfa i requisiti posti dalla

legge (Baumgartner/Eichenberger, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 30 ad art. 35 LIFD, p. 859 s.).

La deduzione può essere

richiesta per ogni persona bisognosa a carico.

Nel caso in cui, in un

anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione

sociale decade.

La

deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa

oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al

proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente

dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad

esercitare un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a

persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non

conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o

nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di

sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona

bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento

di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere

gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento

compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei

contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non

costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv. 1 lit.

b LIFD.

L'esigenza

di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri

oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto

il costo della vita varia a seconda delle regioni.

Così

come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione

per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale

o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC

n. 30, n. 11).

5.7

Per quanto concerne

l’onere della prova, spetta al contribuente dimostrare che la persona bisognosa

a carico non è in grado di lavorare o ha una capacità di guadagno limitata e

che ha bisogno di sostegno. Di norma, sono necessarie prove documentali. Il

contribuente deve ottenere le prove relative alla persona sostenuta. Non è

possibile delegare questo compito all'autorità di tassazione. L'autorità di

tassazione si limiterà a verificare le prove presentate (Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n.

31a ad art. 35 LIFD, p. 860).

5.8

Ritornando al caso sub

judice, __________ non ha allegato alcuna prova documentale inerente la

situazione finanziaria della famiglia __________. Già solo per tale motivo la

deduzione non potrebbe essere concessa.

Del resto, devono essere

ribadite le perplessità già rilevate in relazione alla questione della

deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile. Non si comprende infatti

come il beneficiario dei pretesi contributi di sostentamento possa essere socio

di una società di capitali e aver svolto personalmente lavori per conto del

ricorrente, pur essendo perlomeno parzialmente incapace di esercitare

un’attività lucrativa, come sostenuto dall’insorgente.

6.

Per tutti i motivi

sopra esposti, anche su questo punto, il ricorso non merita tutela.

7.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di Lugano.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: