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Decisione

80.2022.267

Ricupero d’imposta: autodenuncia esente da pena, redditi di capitali detenuti all’estero, pretesa considerazione del maggior onere fiscale gravante la pensione sottoposta a imposizione in Italia

18 luglio 2024Italiano18 min

2018 il contribuente ha presentato alla Divisione delle contribuzioni una “autodenuncia

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.267

80.2022.268

Lugano

18 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Stefano

Stillitano

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 novembre 2022 contro le decisioni del 21 ottobre 2022 in materia di ricupero

d’imposta per le imposte cantonali, per l’imposta federale diretta e per le

imposte comunali dei periodi fiscali dal 2008 al 2016.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è domiciliato a __________

dal 6 luglio 1992. Dal 2009 è cittadino svizzero.

B. In data 20 gennaio

2018 il contribuente ha presentato alla Divisione delle contribuzioni una “autodenuncia

esente da pena unica, sulla sostanza e redditi da essa provenienti, e domanda

di detrazione delle imposte dirette svizzere della quota che arreca disparità

di trattamento, per differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario

un trattamento diverso al fine della parità di trattamento”.

Il contribuente ha presentato

copiosa documentazione in merito a beni detenuti all’estero e sottratti sino a

quel momento all’imposizione in Svizzera. Si tratta nello specifico di conti

correnti aperti su diverse banche in Italia, a lui medesimo intestati, oltre

titoli e obbligazioni. In Italia il contribuente aveva percepito anche la

pensione, assoggettata all’imposta secondo l’ordinamento fiscale italiano. Chiedeva

pertanto, invocando il principio della parità di trattamento, che la quota “che

segna la disparità di trattamento”, ovvero l’importo che eccedeva

l’ammontare delle imposte che sarebbero state esigibili se il contribuente

fosse stato tassato ordinariamente in Svizzera, fosse detratto da quanto era

tenuto a pagare per effetto dell’autodenuncia.

A mente del contribuente

la questione si poneva a causa del fatto che la Convenzione del 9 marzo 1976

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41) non disciplinerebbe la

posizione del contribuente avente la doppia nazionalità.

Nel 2008 il contribuente

era inoltre stato in servizio presso la Dogana di Chiasso, ragion per cui “potrebbe

godere dell’esenzione da ogni contribuzione diretta e personale dettata dal

capoverso dell’art. 15 della Convenzione Italo-Svizzera del 23.12.1873”, in

virtù del quale “gli impiegati italiani occupati nella stazione di Chiasso

andranno esenti da ogni contribuzione diretta e personale nella Svizzera”.

A far tempo dal 2009 aveva

poi ottenuto la cittadinanza svizzera, ragion per cui la sua posizione avrebbe

dovuto essere completamente assoggettata al diritto svizzero, Paese ove risiedeva.

Facendo una comparazione tra l’ordinamento fiscale svizzero e quello italiano,

sulla base della situazione del contribuente, vi sarebbe stata una differenza

d’imposta di CHF 12'960.50 che avrebbe rappresentato la “disparità di

trattamento”, dovuta “per responsabilità della Svizzera laddove con il

consenso e l’interesse manifestato in sede internazionale non ha previsto il

regime fiscale applicabile a fronte della persona fisica che ha la nazionalità

di entrambi gli Stati contraenti”. Da qui, pertanto, la richiesta di

detrazione del medesimo importo “dalle imposte dirette svizzere”.

C. Ricevuto quanto

sopra, RS 1 ha aperto la procedura di recupero d’imposta relativa ai periodi

fiscali dal 2008 al 2016 e, d’intesa con il contribuente, lo ha convocato in

data 4 ottobre 2018 “al fine di chiarire la fattispecie e valutarne le

relative conseguenze fiscali”. In occasione dell’audizione il contribuente

ha prodotto una “memoria”, in cui ha ribadito quanto indicato nella autodenuncia

ed ha formulato le medesime conclusioni.

Il contribuente è

poi stato nuovamente convocato in data 19 settembre 2022 per i medesimi motivi

indicati in precedenza, presentando una nuova “memoria”, nella quale ha ribadito

la propria posizione ed invocato il rispetto di principi di vario genere

(equità, ragionevolezza, pari opportunità, sussidiarietà e reciprocità),

riconosciuti sia a livello svizzero che comunitario.

D. Con decisione del 5

ottobre 2022 RS 1 ha notificato al contribuente le decisioni in materia di

ricupero d’imposta per le imposte cantonali, l’imposta federale diretta e le

imposte comunali relative ai periodi fiscali dal 2008 al 2016. Il debito

complessivo, compresi gli interessi di ritardo, era quantificato in CHF

145'672.45. L’autorità fiscale ha inoltre confermato la rinuncia all’apertura

del procedimento penale per sottrazione d’imposta (articoli 175 cpv. 3 LIFD e

258 cpv. 3 LT), essendo adempiuti i presupposti dell’autodenuncia esente da

pena.

Quanto alla pensione

percepita dal contribuente, l’autorità fiscale ha rilevato che non vi erano i

presupposti per procedere alla revisione delle precedenti decisioni, ritenuto

che il contribuente era ben consapevole di beneficiare di una pensione pubblica

già all’atto di domiciliarsi in Ticino, come peraltro risulterebbe dal

certificato di residenza in atti del 17 dicembre 1999. Con la conseguenza che

ogni possibile rivendicazione poteva essere effettuata ben prima di procedere

all’autodenuncia del 2018. Sul punto evidenziava poi che secondo l’art. 19 CDI-I

le rendite pagate da un ente di diritto pubblico a cittadini del medesimo Paese

a titolo di servizi resi anticipatamente a questi enti, sono imposte in Italia

e non in Svizzera.

In relazione ai capitali detenuti

all’estero, il fisco ha indicato che l’art. 11 CDI-I consente lo sgravio delle

imposte estere rimborsabili. Tale disposizione avrebbe potuto trovare

applicazione nel caso in cui il contribuente avesse a suo tempo dichiarato

reddito e sostanza, senza contare che nemmeno era stata presentata istanza di

computo globale. Anzi, dall’esame di taluni documenti bancari prodotti risultava

che il contribuente avrebbe “rinunciato espressamente alla possibilità di

esenzione”, non avendo presentato una “dichiarazione di esenzione doppia

imposizione fiscale” e di fatto accettando le trattenute fiscali estere. Di

conseguenza, i redditi dovevano essere calcolati al lordo della trattenuta

estera.

Quanto all’imposta

preventiva di cui il contribuente aveva chiesto il rimborso, la stessa risultava

essere stata trattenuta soltanto per i periodi fiscali 2009 e 2013. In ogni

caso, alla luce del fatto che secondo l’art. 21 [recte: 32] cpv. 1 della

Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) il

diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni

successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione

imponibile, non sarebbe stato possibile entrare nel merito della richiesta.

E. Avverso tale

decisione, con scritto del 15 ottobre 2022 il contribuente ha interposto

reclamo, ribadendo la richiesta di “compensazione tra il plusvalore

dell’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica e l’imposta

domestica sulla sostanza”. Il reclamante ha negato di aver chiesto la

revisione di precedenti decisioni già passate in giudicato, diversamente da

quanto addotto dal tassatore nella decisione impugnata, avendo prospettato

invece la mera “compensazione” del “plusvalore” già versato e nei

termini sopra riportati, in considerazione di quello che è lo “scopo”

delle leggi e convenzioni invocate dal ricorrente.

F. Con decisione su

reclamo del 21 ottobre 2022, RS 1 ha confermato la propria precedente decisione

riproponendo integralmente la motivazione di quest’ultima.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che “la materia

del contendere è solo la plusvalenza della imposta transnazionale sui redditi

di pensione pubblica a fronte di quella domestica, da compensare con l’imposta

sulla sostanza per differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario

un trattamento diverso al fine della parità di trattamento”, in adesione

anche “ai principi di proporzionalità e sussidiarietà”. Al riguardo

evidenzia, da un lato, che la decisione del tassatore porterebbe un esborso che

eccederebbe “il 60% dei redditi” e sarebbe quindi lesiva dei diritti di

tutela del risparmio del contribuente, e dall’altro, che la normativa svizzera

è da sola sufficiente ed idonea a regolare la situazione del ricorrente. Senza

contare che l’applicazione di normative transnazionali determinerebbe per il

contribuente una tassazione in dispregio del principio della parità di

trattamento tra cittadini.

Il ricorrente

chiede pertanto che “per l’anno 2008 e primi due mesi dell’anno 2009

l’esenzione da ogni imposta ai sensi dell’art. 15 della Convenzione del

Gottardo”, mentre per il periodo successivo, “dal primo marzo 2009”,

chiede la “compensazione del plusvalore transnazionale con imposta sulla

sostanza”, ovvero della “differenza tra l’imposta transnazionale sui

redditi di pensione pubblica e quella domestica”, che rappresenta anche la

quota “che arreca disparità di trattamento”.

A mente del contribuente,

in conclusione, la Convenzione del Gottardo “potrebbe essere estesa al

pensionato”, al fine di vedere tutelati i principi a sua tutela ampiamente

invocati.

Diritto

1. Contestata, a

seguito dell’autodenuncia del 2018 concernente redditi e capitali non

dichiarati posseduti all’estero, è la mancata “compensazione” della “plusvalenza”

tra le imposte pagate in Italia e quanto dovuto all’Erario elvetico per effetto

della procedura di ricupero d’imposta.

Con specifico riferimento

al periodo fiscale 2008 il contribuente ha invece chiesto l’esenzione dal

pagamento dei tributi giusta l’art. 15 della Convenzione tra la Svizzera e

l’Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie

italiane a Chiasso e a Pino del 1873. Convenzione che il contribuente ritiene,

per ragioni di “equità fiscale” e “parità di trattamento”, possa

essere applicata per analogia anche ai periodi fiscali successivi al 2008,

ovvero quando ha cessato l’attività lavorativa raggiunta l’età pensionabile.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 175

cpv. 1 LIFD e 258 cpv. 1 LIFD, il contribuente che, intenzionalmente o per

negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una

tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta è punito con la multa.

Gli articoli 175 cpv. 3

LIFD e 258 cpv. 3 LT prevedono tuttavia che, se il contribuente denuncia

spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde

dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione

che: a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b.

egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare

dell’imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.

2.2

Nel caso in esame, il

ricorrente ha presentato il 20 gennaio 2018 un’autodenuncia, chiedendo di

beneficiare dell’esenzione da pena. L’Ufficio procedure speciali ha aperto un

procedimento di ricupero d’imposta, mentre ha rinunciato ad aprire un

procedimento penale per sottrazione d’imposta, ritenendo adempiuti i presupposti

previsti dagli articoli 175 cpv. 3 LIFD e 258 cpv. 3 LT.

Il 5 ottobre 2022, ha

notificato al contribuente le decisioni concernenti il ricupero d’imposta

relativo agli elementi emersi con l’autodenuncia.

3.

3.1.

Secondo gli articoli 151

cpv. 1 LIFD e 236 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale procede al ricupero

dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di

prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è

stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è

incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine

o a un delitto contro l’autorità fiscale.

Gli articoli 151 cpv. 2

LIFD e 236 cpv. 2 LT prevedono che il ricupero di imposta non possa essere operato,

nemmeno in caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato

una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell’utile

netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l’autorità

fiscale ha accettato la valutazione.

3.2

Gli articoli 152 LIFD e

237.

LT disciplinano la perenzione.

Il capoverso 1 prevede che

il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni

dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente

omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.

Secondo il capoverso 3 il

diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del

periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite

assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una

procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per

valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in

cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della

sua notifica (Casanova/Dubey,

Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152

LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD).

3.3

Nel caso che qui ci occupa,

con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero

d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15

anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente

al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre

2022.

del RS 1 deve essere annullata.

4.

4.1.

Le censure del ricorrente,

spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione.

Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica,

quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese,

riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa

persona” (ricorso, p. 6). L’insorgente lamenta una penalizzazione nei

confronti sia dei cittadini svizzeri residenti in Italia sia dei “residenti

in Svizzera, che versino nella stessa situazione di reddito e di patrimonio”

(ricorso, p. 8). Vi sarebbe inoltre una “ulteriore discriminazione

(disparità di trattamento) a fronte dei percettori di pensioni private”

(ricorso, p. 12). Di conseguenza, chiede “la detrazione dalle imposte

dirette svizzere della quota che arreca disparità di trattamento”, intesa

come “la plusvalenza transnazionale, tra l’imposta transnazionale sui

redditi di pensione pubblica e quella domestica” (ricorso, p. 15). A tale

fine, precisa di non chiedere la revisione delle decisioni di tassazione

dell’imposta sul reddito, già passate in giudicato. La “plusvalenza

transnazionale” dovrebbe per contro essere compensata, cioè dedotta

dall’imposta sulla sostanza.

Riassumendo, il

contribuente sembra chiedere che il fisco svizzero calcoli le imposte che egli

avrebbe pagato negli anni dal 2009 in avanti, se la pensione erogatagli

dall’Italia fosse stata imposta in Svizzera anziché nello Stato della fonte. La

differenza fra le imposte italiana e svizzera sulla rendita pensionistica

rappresenterebbe ciò che lui definisce “la plusvalenza transnazionale”. Ora,

tale importo dovrebbe a suo avviso essere dedotto dall’imposta sulla sostanza,

stabilita con le decisioni impugnate, che concernono il ricupero d’imposta.

4.2

Il ricorrente non contesta

che la pensione erogatagli quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato sia

imponibile in Italia.

In effetti, l’art. 19

paragrafo 1 CDI-I prevede che le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da

uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da

un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente

autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante

prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di

detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, siano

imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette

remunerazioni.

L’art. 19 paragrafo 2

CDI-I menziona proprio le Ferrovie dello Stato (FF.SS.) laddove definisce

l’espressione «persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico».

Per quanto riguarda l’eliminazione

della doppia imposizione, l’art. 24 paragrafo 3 CDI-I dispone che, se un

residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,

conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in

Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può,

per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente

patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero

reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione.

Ne consegue che è conforme

al diritto convenzionale l’assoggettamento della pensione alle imposte in

Italia e la sua esenzione in Svizzera, che ne tiene tuttavia conto per

determinare l’aliquota applicabile.

4.3

4.3.1

Diverso il trattamento

fiscale previsto dal diritto convenzionale per interessi e dividendi.

4.3.2

Conformemente all’art. 10

del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE (M-OCSE), anche l’art. 11 CDI-I suddivide

la sovranità fiscale fra gli Stati contraenti allo scopo di evitare la doppia

imposizione degli interessi e dei dividendi: l’imposizione dello Stato della

fonte viene limitato ad un tetto massimo, mentre nello Stato di residenza è

previsto un assoggettamento illimitato con l’obbligo di computare l’imposta

alla fonte dell’altro Stato.

Per quanto concerne in

particolar modo gli interessi, l’art. 11 paragrafo 1 CDI-I stabilisce che gli

interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente

dell’altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.

Per l’art. 11 paragrafo 2

CDI-I, tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente

dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato,

ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario,

l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare

degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di

comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

In adempimento di quanto

sopra, l’Amministrazione fiscale italiana mette a disposizione un apposito

modulo per la richiesta di rimborso parziale dell’imposta, ovvero per la parte

eccedente il 12,5%, scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle

Entrate a cui la domanda deve essere rivolta (modulo R/CH – I/2; https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293686/Interessi_interessi.pdf/6015d359-a513-7fd9-d14f-75d980218128).

4.3.3

L’art. 24 paragrafo 4

CDI-I prevede che, se un residente della Svizzera percepisce redditi che,

conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in

Italia, la Svizzera conceda a sua domanda uno sgravio fiscale.

Le persone fisiche e

giuridiche residenti in Svizzera, i cui redditi provenienti da uno Stato

contraente sono stati assoggettati ad un’imposta limitata in questo Stato

contraente conformemente alla convenzione, possono chiedere il computo di

imposte alla fonte estere (art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul

computo di imposte alla fonte estere [OCIFE; RS 672.201]), entro i tre anni

successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati (art. 14 cpv. 2 OCIFE),

a condizione che i redditi, per i quali è chiesto il computo di imposte alla

fonte estere, siano dichiarati al lordo della deduzione d’imposta operata nello

Stato contraente (art. 3 cpv. 2 OCIFE).

Anche a tal fine è

disponibile un modulo che può essere scaricato dal sito dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni (modulo DA-1; https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/dbst/formulare/dbst-form-2023-da-1-it.pdf.download.pdf/dbst-form-2023-da-1-it.pdf).

4.3.4

Nel caso in esame, il

contribuente non ha provveduto a chiedere al fisco dello Stato della fonte il

rimborso parziale dell’imposta, per la parte eccedente il 12.5%, né ha

presentato in Svizzera, nei termini di legge, la richiesta di computo di

imposte alla fonte estere, per il quale aveva a disposizione un termine di tre

anni. Dalla documentazione bancaria agli atti, anzi, è emerso che in qualche

caso il contribuente ha espressamente rinunciato alla “dichiarazione di

esenzione per doppia imposizione fiscale”.

Il ricorrente nemmeno può

dolersi di asserite violazioni di precetti costituzionali, e tanto meno di un

presunto vuoto normativo rimproverabile al legislatore, non avendo fatto uso

degli strumenti che il diritto mette a disposizione, nei termini stabiliti, per

ovviare alla doppia imposizione internazionale.

4.4

Nelle circostanze

descritte, si deve riconoscere che l’operato dall’autorità fiscale cantonale è

conforme al diritto interno e internazionale applicabile. In particolar modo,

nella determinazione dell’ammontare del ricupero d’imposta, ha legittimamente

tenuto conto delle disposizioni convenzionali che attribuiscono alla Svizzera,

quale Stato di residenza del contribuente, il diritto di imporre i capitali e i

relativi redditi, perlopiù interessi. Se si verificano casi di doppia

imposizione di tali redditi, ciò dipende unicamente dallo stesso ricorrente,

che non si è servito tempestivamente degli strumenti a disposizione a tale

scopo.

Per quanto attiene in

particolar modo alla pretesa compensazione di quella che lui chiama “plusvalenza

transnazionale” con le imposte oggetto delle decisioni impugnate, la stessa non

è prevista né dal diritto interno né da quello convenzionale.

Il fatto che l’Italia

assoggetti le pensioni a oneri fiscali più gravosi di quanto non faccia la

Svizzera non obbliga quest’ultima a concedere una riduzione di imposte su altri

redditi. Può poi senz’altro apparire discutibile il fatto che le pensioni legate

ad un cessato impiego di natura privatistica siano imponibili nello Stato di

residenza (art. 18 CDI-I) e non in quello della fonte, ma ciò dipende dagli

accordi intervenuti fra Italia e Svizzera al momento della sottoscrizione della

convenzione. Tale distinzione è peraltro presente anche nel modello di

convenzione fiscale dell’OCSE.

La compensazione auspicata

non può neppure fondarsi sulla sola circostanza che il ricorrente abbia (anche)

la cittadinanza elvetica. Come si è detto, le disposizioni convenzionali fanno

dipendere l’imposizione nell’uno o nell’altro degli Stati contraenti dalla

residenza e non dalla cittadinanza del contribuente. L’assoggettamento in

Italia della pensione erogata dall’Italia ad un cittadino svizzero residente in

Svizzera non è neppure in contrasto con il divieto di discriminazione previsto

dall’art. 25 CDI-I.

A sostegno della pretesa “compensazione”

il ricorrente invoca, infine, la Convenzione del 23 dicembre 1873 tra la

Svizzera e l’Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo con le

ferrovie italiane a Chiasso e a Pino, che prevede all’art. 15 l’esenzione da

ogni contribuzione diretta e personale in Svizzera per gli impiegati italiani

occupati nella stazione di Chiasso. L’esenzione in questione, che peraltro si

riferisce agli impiegati italiani occupati e non anche a quelli in

pensione, non va certo oltre a quella prevista dalla CDI-I, entrata in vigore

oltre cento anni dopo. In ogni caso, non potrebbe imporre alla Svizzera la

“compensazione” pretesa dall’insorgente.

5.

Il ricorso è

conseguentemente accolto limitatamente alla perenzione del ricupero d’imposta

per il periodo fiscale 2008.

La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico del ricorrente in misura proporzionale alla sua

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 2022 è riformata nel senso

che è annullato il ricupero d’imposta per il periodo fiscale 2008.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’700.–

sono a

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: