80.2022.267
Ricupero d’imposta: autodenuncia esente da pena, redditi di capitali detenuti all’estero, pretesa considerazione del maggior onere fiscale gravante la pensione sottoposta a imposizione in Italia
18 luglio 2024Italiano18 min
2018 il contribuente ha presentato alla Divisione delle contribuzioni una “autodenuncia
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.267
80.2022.268
Lugano
18 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano
Stillitano
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 novembre 2022 contro le decisioni del 21 ottobre 2022 in materia di ricupero
d’imposta per le imposte cantonali, per l’imposta federale diretta e per le
imposte comunali dei periodi fiscali dal 2008 al 2016.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è domiciliato a __________
dal 6 luglio 1992. Dal 2009 è cittadino svizzero.
B. In data 20 gennaio
2018 il contribuente ha presentato alla Divisione delle contribuzioni una “autodenuncia
esente da pena unica, sulla sostanza e redditi da essa provenienti, e domanda
di detrazione delle imposte dirette svizzere della quota che arreca disparità
di trattamento, per differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario
un trattamento diverso al fine della parità di trattamento”.
Il contribuente ha presentato
copiosa documentazione in merito a beni detenuti all’estero e sottratti sino a
quel momento all’imposizione in Svizzera. Si tratta nello specifico di conti
correnti aperti su diverse banche in Italia, a lui medesimo intestati, oltre
titoli e obbligazioni. In Italia il contribuente aveva percepito anche la
pensione, assoggettata all’imposta secondo l’ordinamento fiscale italiano. Chiedeva
pertanto, invocando il principio della parità di trattamento, che la quota “che
segna la disparità di trattamento”, ovvero l’importo che eccedeva
l’ammontare delle imposte che sarebbero state esigibili se il contribuente
fosse stato tassato ordinariamente in Svizzera, fosse detratto da quanto era
tenuto a pagare per effetto dell’autodenuncia.
A mente del contribuente
la questione si poneva a causa del fatto che la Convenzione del 9 marzo 1976
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41) non disciplinerebbe la
posizione del contribuente avente la doppia nazionalità.
Nel 2008 il contribuente
era inoltre stato in servizio presso la Dogana di Chiasso, ragion per cui “potrebbe
godere dell’esenzione da ogni contribuzione diretta e personale dettata dal
capoverso dell’art. 15 della Convenzione Italo-Svizzera del 23.12.1873”, in
virtù del quale “gli impiegati italiani occupati nella stazione di Chiasso
andranno esenti da ogni contribuzione diretta e personale nella Svizzera”.
A far tempo dal 2009 aveva
poi ottenuto la cittadinanza svizzera, ragion per cui la sua posizione avrebbe
dovuto essere completamente assoggettata al diritto svizzero, Paese ove risiedeva.
Facendo una comparazione tra l’ordinamento fiscale svizzero e quello italiano,
sulla base della situazione del contribuente, vi sarebbe stata una differenza
d’imposta di CHF 12'960.50 che avrebbe rappresentato la “disparità di
trattamento”, dovuta “per responsabilità della Svizzera laddove con il
consenso e l’interesse manifestato in sede internazionale non ha previsto il
regime fiscale applicabile a fronte della persona fisica che ha la nazionalità
di entrambi gli Stati contraenti”. Da qui, pertanto, la richiesta di
detrazione del medesimo importo “dalle imposte dirette svizzere”.
C. Ricevuto quanto
sopra, RS 1 ha aperto la procedura di recupero d’imposta relativa ai periodi
fiscali dal 2008 al 2016 e, d’intesa con il contribuente, lo ha convocato in
data 4 ottobre 2018 “al fine di chiarire la fattispecie e valutarne le
relative conseguenze fiscali”. In occasione dell’audizione il contribuente
ha prodotto una “memoria”, in cui ha ribadito quanto indicato nella autodenuncia
ed ha formulato le medesime conclusioni.
Il contribuente è
poi stato nuovamente convocato in data 19 settembre 2022 per i medesimi motivi
indicati in precedenza, presentando una nuova “memoria”, nella quale ha ribadito
la propria posizione ed invocato il rispetto di principi di vario genere
(equità, ragionevolezza, pari opportunità, sussidiarietà e reciprocità),
riconosciuti sia a livello svizzero che comunitario.
D. Con decisione del 5
ottobre 2022 RS 1 ha notificato al contribuente le decisioni in materia di
ricupero d’imposta per le imposte cantonali, l’imposta federale diretta e le
imposte comunali relative ai periodi fiscali dal 2008 al 2016. Il debito
complessivo, compresi gli interessi di ritardo, era quantificato in CHF
145'672.45. L’autorità fiscale ha inoltre confermato la rinuncia all’apertura
del procedimento penale per sottrazione d’imposta (articoli 175 cpv. 3 LIFD e
258 cpv. 3 LT), essendo adempiuti i presupposti dell’autodenuncia esente da
pena.
Quanto alla pensione
percepita dal contribuente, l’autorità fiscale ha rilevato che non vi erano i
presupposti per procedere alla revisione delle precedenti decisioni, ritenuto
che il contribuente era ben consapevole di beneficiare di una pensione pubblica
già all’atto di domiciliarsi in Ticino, come peraltro risulterebbe dal
certificato di residenza in atti del 17 dicembre 1999. Con la conseguenza che
ogni possibile rivendicazione poteva essere effettuata ben prima di procedere
all’autodenuncia del 2018. Sul punto evidenziava poi che secondo l’art. 19 CDI-I
le rendite pagate da un ente di diritto pubblico a cittadini del medesimo Paese
a titolo di servizi resi anticipatamente a questi enti, sono imposte in Italia
e non in Svizzera.
In relazione ai capitali detenuti
all’estero, il fisco ha indicato che l’art. 11 CDI-I consente lo sgravio delle
imposte estere rimborsabili. Tale disposizione avrebbe potuto trovare
applicazione nel caso in cui il contribuente avesse a suo tempo dichiarato
reddito e sostanza, senza contare che nemmeno era stata presentata istanza di
computo globale. Anzi, dall’esame di taluni documenti bancari prodotti risultava
che il contribuente avrebbe “rinunciato espressamente alla possibilità di
esenzione”, non avendo presentato una “dichiarazione di esenzione doppia
imposizione fiscale” e di fatto accettando le trattenute fiscali estere. Di
conseguenza, i redditi dovevano essere calcolati al lordo della trattenuta
estera.
Quanto all’imposta
preventiva di cui il contribuente aveva chiesto il rimborso, la stessa risultava
essere stata trattenuta soltanto per i periodi fiscali 2009 e 2013. In ogni
caso, alla luce del fatto che secondo l’art. 21 [recte: 32] cpv. 1 della
Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) il
diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni
successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile, non sarebbe stato possibile entrare nel merito della richiesta.
E. Avverso tale
decisione, con scritto del 15 ottobre 2022 il contribuente ha interposto
reclamo, ribadendo la richiesta di “compensazione tra il plusvalore
dell’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica e l’imposta
domestica sulla sostanza”. Il reclamante ha negato di aver chiesto la
revisione di precedenti decisioni già passate in giudicato, diversamente da
quanto addotto dal tassatore nella decisione impugnata, avendo prospettato
invece la mera “compensazione” del “plusvalore” già versato e nei
termini sopra riportati, in considerazione di quello che è lo “scopo”
delle leggi e convenzioni invocate dal ricorrente.
F. Con decisione su
reclamo del 21 ottobre 2022, RS 1 ha confermato la propria precedente decisione
riproponendo integralmente la motivazione di quest’ultima.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che “la materia
del contendere è solo la plusvalenza della imposta transnazionale sui redditi
di pensione pubblica a fronte di quella domestica, da compensare con l’imposta
sulla sostanza per differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario
un trattamento diverso al fine della parità di trattamento”, in adesione
anche “ai principi di proporzionalità e sussidiarietà”. Al riguardo
evidenzia, da un lato, che la decisione del tassatore porterebbe un esborso che
eccederebbe “il 60% dei redditi” e sarebbe quindi lesiva dei diritti di
tutela del risparmio del contribuente, e dall’altro, che la normativa svizzera
è da sola sufficiente ed idonea a regolare la situazione del ricorrente. Senza
contare che l’applicazione di normative transnazionali determinerebbe per il
contribuente una tassazione in dispregio del principio della parità di
trattamento tra cittadini.
Il ricorrente
chiede pertanto che “per l’anno 2008 e primi due mesi dell’anno 2009
l’esenzione da ogni imposta ai sensi dell’art. 15 della Convenzione del
Gottardo”, mentre per il periodo successivo, “dal primo marzo 2009”,
chiede la “compensazione del plusvalore transnazionale con imposta sulla
sostanza”, ovvero della “differenza tra l’imposta transnazionale sui
redditi di pensione pubblica e quella domestica”, che rappresenta anche la
quota “che arreca disparità di trattamento”.
A mente del contribuente,
in conclusione, la Convenzione del Gottardo “potrebbe essere estesa al
pensionato”, al fine di vedere tutelati i principi a sua tutela ampiamente
invocati.
Diritto
1. Contestata, a
seguito dell’autodenuncia del 2018 concernente redditi e capitali non
dichiarati posseduti all’estero, è la mancata “compensazione” della “plusvalenza”
tra le imposte pagate in Italia e quanto dovuto all’Erario elvetico per effetto
della procedura di ricupero d’imposta.
Con specifico riferimento
al periodo fiscale 2008 il contribuente ha invece chiesto l’esenzione dal
pagamento dei tributi giusta l’art. 15 della Convenzione tra la Svizzera e
l’Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie
italiane a Chiasso e a Pino del 1873. Convenzione che il contribuente ritiene,
per ragioni di “equità fiscale” e “parità di trattamento”, possa
essere applicata per analogia anche ai periodi fiscali successivi al 2008,
ovvero quando ha cessato l’attività lavorativa raggiunta l’età pensionabile.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 175
cpv. 1 LIFD e 258 cpv. 1 LIFD, il contribuente che, intenzionalmente o per
negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una
tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta è punito con la multa.
Gli articoli 175 cpv. 3
LIFD e 258 cpv. 3 LT prevedono tuttavia che, se il contribuente denuncia
spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde
dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione
che: a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b.
egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare
dell’imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2.2
Nel caso in esame, il
ricorrente ha presentato il 20 gennaio 2018 un’autodenuncia, chiedendo di
beneficiare dell’esenzione da pena. L’Ufficio procedure speciali ha aperto un
procedimento di ricupero d’imposta, mentre ha rinunciato ad aprire un
procedimento penale per sottrazione d’imposta, ritenendo adempiuti i presupposti
previsti dagli articoli 175 cpv. 3 LIFD e 258 cpv. 3 LT.
Il 5 ottobre 2022, ha
notificato al contribuente le decisioni concernenti il ricupero d’imposta
relativo agli elementi emersi con l’autodenuncia.
3.
3.1.
Secondo gli articoli 151
cpv. 1 LIFD e 236 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale procede al ricupero
dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di
prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è
stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è
incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine
o a un delitto contro l’autorità fiscale.
Gli articoli 151 cpv. 2
LIFD e 236 cpv. 2 LT prevedono che il ricupero di imposta non possa essere operato,
nemmeno in caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato
una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell’utile
netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l’autorità
fiscale ha accettato la valutazione.
3.2
Gli articoli 152 LIFD e
237.
LT disciplinano la perenzione.
Il capoverso 1 prevede che
il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni
dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente
omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.
Secondo il capoverso 3 il
diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del
periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite
assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una
procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per
valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in
cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della
sua notifica (Casanova/Dubey,
Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152
LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD).
3.3
Nel caso che qui ci occupa,
con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero
d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15
anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente
al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre
2022.
del RS 1 deve essere annullata.
4.
4.1.
Le censure del ricorrente,
spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione.
Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica,
quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese,
riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa
persona” (ricorso, p. 6). L’insorgente lamenta una penalizzazione nei
confronti sia dei cittadini svizzeri residenti in Italia sia dei “residenti
in Svizzera, che versino nella stessa situazione di reddito e di patrimonio”
(ricorso, p. 8). Vi sarebbe inoltre una “ulteriore discriminazione
(disparità di trattamento) a fronte dei percettori di pensioni private”
(ricorso, p. 12). Di conseguenza, chiede “la detrazione dalle imposte
dirette svizzere della quota che arreca disparità di trattamento”, intesa
come “la plusvalenza transnazionale, tra l’imposta transnazionale sui
redditi di pensione pubblica e quella domestica” (ricorso, p. 15). A tale
fine, precisa di non chiedere la revisione delle decisioni di tassazione
dell’imposta sul reddito, già passate in giudicato. La “plusvalenza
transnazionale” dovrebbe per contro essere compensata, cioè dedotta
dall’imposta sulla sostanza.
Riassumendo, il
contribuente sembra chiedere che il fisco svizzero calcoli le imposte che egli
avrebbe pagato negli anni dal 2009 in avanti, se la pensione erogatagli
dall’Italia fosse stata imposta in Svizzera anziché nello Stato della fonte. La
differenza fra le imposte italiana e svizzera sulla rendita pensionistica
rappresenterebbe ciò che lui definisce “la plusvalenza transnazionale”. Ora,
tale importo dovrebbe a suo avviso essere dedotto dall’imposta sulla sostanza,
stabilita con le decisioni impugnate, che concernono il ricupero d’imposta.
4.2
Il ricorrente non contesta
che la pensione erogatagli quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato sia
imponibile in Italia.
In effetti, l’art. 19
paragrafo 1 CDI-I prevede che le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da
uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da
un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente
autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante
prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di
detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, siano
imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette
remunerazioni.
L’art. 19 paragrafo 2
CDI-I menziona proprio le Ferrovie dello Stato (FF.SS.) laddove definisce
l’espressione «persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico».
Per quanto riguarda l’eliminazione
della doppia imposizione, l’art. 24 paragrafo 3 CDI-I dispone che, se un
residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in
Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può,
per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente
patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero
reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
Ne consegue che è conforme
al diritto convenzionale l’assoggettamento della pensione alle imposte in
Italia e la sua esenzione in Svizzera, che ne tiene tuttavia conto per
determinare l’aliquota applicabile.
4.3
4.3.1
Diverso il trattamento
fiscale previsto dal diritto convenzionale per interessi e dividendi.
4.3.2
Conformemente all’art. 10
del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE (M-OCSE), anche l’art. 11 CDI-I suddivide
la sovranità fiscale fra gli Stati contraenti allo scopo di evitare la doppia
imposizione degli interessi e dei dividendi: l’imposizione dello Stato della
fonte viene limitato ad un tetto massimo, mentre nello Stato di residenza è
previsto un assoggettamento illimitato con l’obbligo di computare l’imposta
alla fonte dell’altro Stato.
Per quanto concerne in
particolar modo gli interessi, l’art. 11 paragrafo 1 CDI-I stabilisce che gli
interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell’altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.
Per l’art. 11 paragrafo 2
CDI-I, tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente
dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato,
ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario,
l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare
degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di
comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
In adempimento di quanto
sopra, l’Amministrazione fiscale italiana mette a disposizione un apposito
modulo per la richiesta di rimborso parziale dell’imposta, ovvero per la parte
eccedente il 12,5%, scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle
Entrate a cui la domanda deve essere rivolta (modulo R/CH – I/2; https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293686/Interessi_interessi.pdf/6015d359-a513-7fd9-d14f-75d980218128).
4.3.3
L’art. 24 paragrafo 4
CDI-I prevede che, se un residente della Svizzera percepisce redditi che,
conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in
Italia, la Svizzera conceda a sua domanda uno sgravio fiscale.
Le persone fisiche e
giuridiche residenti in Svizzera, i cui redditi provenienti da uno Stato
contraente sono stati assoggettati ad un’imposta limitata in questo Stato
contraente conformemente alla convenzione, possono chiedere il computo di
imposte alla fonte estere (art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul
computo di imposte alla fonte estere [OCIFE; RS 672.201]), entro i tre anni
successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati (art. 14 cpv. 2 OCIFE),
a condizione che i redditi, per i quali è chiesto il computo di imposte alla
fonte estere, siano dichiarati al lordo della deduzione d’imposta operata nello
Stato contraente (art. 3 cpv. 2 OCIFE).
Anche a tal fine è
disponibile un modulo che può essere scaricato dal sito dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (modulo DA-1; https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/dbst/formulare/dbst-form-2023-da-1-it.pdf.download.pdf/dbst-form-2023-da-1-it.pdf).
4.3.4
Nel caso in esame, il
contribuente non ha provveduto a chiedere al fisco dello Stato della fonte il
rimborso parziale dell’imposta, per la parte eccedente il 12.5%, né ha
presentato in Svizzera, nei termini di legge, la richiesta di computo di
imposte alla fonte estere, per il quale aveva a disposizione un termine di tre
anni. Dalla documentazione bancaria agli atti, anzi, è emerso che in qualche
caso il contribuente ha espressamente rinunciato alla “dichiarazione di
esenzione per doppia imposizione fiscale”.
Il ricorrente nemmeno può
dolersi di asserite violazioni di precetti costituzionali, e tanto meno di un
presunto vuoto normativo rimproverabile al legislatore, non avendo fatto uso
degli strumenti che il diritto mette a disposizione, nei termini stabiliti, per
ovviare alla doppia imposizione internazionale.
4.4
Nelle circostanze
descritte, si deve riconoscere che l’operato dall’autorità fiscale cantonale è
conforme al diritto interno e internazionale applicabile. In particolar modo,
nella determinazione dell’ammontare del ricupero d’imposta, ha legittimamente
tenuto conto delle disposizioni convenzionali che attribuiscono alla Svizzera,
quale Stato di residenza del contribuente, il diritto di imporre i capitali e i
relativi redditi, perlopiù interessi. Se si verificano casi di doppia
imposizione di tali redditi, ciò dipende unicamente dallo stesso ricorrente,
che non si è servito tempestivamente degli strumenti a disposizione a tale
scopo.
Per quanto attiene in
particolar modo alla pretesa compensazione di quella che lui chiama “plusvalenza
transnazionale” con le imposte oggetto delle decisioni impugnate, la stessa non
è prevista né dal diritto interno né da quello convenzionale.
Il fatto che l’Italia
assoggetti le pensioni a oneri fiscali più gravosi di quanto non faccia la
Svizzera non obbliga quest’ultima a concedere una riduzione di imposte su altri
redditi. Può poi senz’altro apparire discutibile il fatto che le pensioni legate
ad un cessato impiego di natura privatistica siano imponibili nello Stato di
residenza (art. 18 CDI-I) e non in quello della fonte, ma ciò dipende dagli
accordi intervenuti fra Italia e Svizzera al momento della sottoscrizione della
convenzione. Tale distinzione è peraltro presente anche nel modello di
convenzione fiscale dell’OCSE.
La compensazione auspicata
non può neppure fondarsi sulla sola circostanza che il ricorrente abbia (anche)
la cittadinanza elvetica. Come si è detto, le disposizioni convenzionali fanno
dipendere l’imposizione nell’uno o nell’altro degli Stati contraenti dalla
residenza e non dalla cittadinanza del contribuente. L’assoggettamento in
Italia della pensione erogata dall’Italia ad un cittadino svizzero residente in
Svizzera non è neppure in contrasto con il divieto di discriminazione previsto
dall’art. 25 CDI-I.
A sostegno della pretesa “compensazione”
il ricorrente invoca, infine, la Convenzione del 23 dicembre 1873 tra la
Svizzera e l’Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo con le
ferrovie italiane a Chiasso e a Pino, che prevede all’art. 15 l’esenzione da
ogni contribuzione diretta e personale in Svizzera per gli impiegati italiani
occupati nella stazione di Chiasso. L’esenzione in questione, che peraltro si
riferisce agli impiegati italiani occupati e non anche a quelli in
pensione, non va certo oltre a quella prevista dalla CDI-I, entrata in vigore
oltre cento anni dopo. In ogni caso, non potrebbe imporre alla Svizzera la
“compensazione” pretesa dall’insorgente.
5.
Il ricorso è
conseguentemente accolto limitatamente alla perenzione del ricupero d’imposta
per il periodo fiscale 2008.
La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico del ricorrente in misura proporzionale alla sua
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 2022 è riformata nel senso
che è annullato il ricupero d’imposta per il periodo fiscale 2008.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’700.–
sono a
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: