80.2022.269
Reddito della sostanza mobiliare: prestazione valutabile in denaro, prestito simulato, finanziamento di società immobiliare per l’acquisto delle sue azioni, mancato rimborso
14 ottobre 2024Italiano21 min
proprietaria del mapp. __________ RFD __________. Il prezzo di vendita delle azioni
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.269
80.2022.270
Lugano
14 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 novembre 2022 contro la decisione del 2 novembre 2022 in materia di IC
e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, divorziata, è impiegata
di vendita a tempo parziale presso la __________ e, fino al 30 aprile 2019,
accessoriamente, ha esercitato l’attività di estetista indipendente.
Il 27 ottobre 2016, la
contribuente e __________ hanno acquistato, nella misura rispettivamente del
25% la prima e del 75% la seconda, le azioni della __________, __________,
proprietaria del mapp. __________ RFD __________. Il prezzo di vendita delle azioni
ammontava a fr. 744'000.‑.
b.
Il 1° marzo 2021, RI 1 presentava
la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2019.
Per quanto qui
d’interesse, la contribuente dichiarava nella sostanza privata la
partecipazione qualificata in __________ (valore fiscale dichiarato al
31.12.2019: fr. 186'000.‑; v. Modulo 8), senza esporre alcun reddito
lordo.
Nel Modulo 5 (Elenco
debiti), tra gli altri, dichiarava un debito nei confronti di __________ pari a
fr. 79'850.‑. Per questo prestito, nel corso del periodo fiscale 2019,
non aveva corrisposto alcun interesse.
B. Il 5 agosto 2022,
l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni redigeva il rapporto
conclusivo relativo alla verifica fiscale della __________, avvenuta tra il 31
agosto e il 2 settembre 2021, su esplicita richiesta dell’Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche (Rapporto Ispettorato nr. __________).
Dal suddetto Rapporto
emerge che per il periodo fiscale 2019, RI 1 aveva beneficiato di una prestazione
valutabile in denaro da parte di __________ in ragione di fr. 93'300.‑,
sotto forma di prestito simulato. Secondo l’Ispettorato, le due azioniste della
società avevano “aumentato l’ipoteca sull’immobile societario utilizzandolo
per pagare l’acquisto della __________ a titolo di prestito attivo sulla stessa
società, per un importo totale di CHF 477'500 (di cui […] 106'000 a RI 1)”.
Con l’utile della successiva vendita dell’immobile, non sarebbero stati
rimborsati i debiti nei confronti della società.
Una copia del rapporto finale
veniva inviata anche all’RS 1 (di seguito: UT) con particolare riferimento a RI
1, “azionista 2016-2019, prestito simulato”.
C. Con decisione del 14
settembre 2022, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2019,
commisurando il reddito imponibile in fr. 154'900.‑ per l’IC
(determinante per l’aliquota: fr. 161'600.‑) e in fr. 155'200.‑
per l’IFD (determinante per l’aliquota: fr. 161'900.‑) e la sostanza
imponibile in fr. 0.‑.
Ai proventi dichiarati
l’autorità di tassazione aveva aggiunto “altri redditi della sostanza
mobiliare” in ragione di fr. 93'300.‑ con la motivazione “imposizione
del prestito simulato in relazione al verbale del 05.08.2022 della società __________– __________”.
L’UT riduceva
altresì l’importo dei “titoli e capitali” dichiarati in quanto le azioni “__________
[erano state]
cedute in data 07.07.2019 come da verbale del
05.08.2022”.
D. Il 4 ottobre 2022, RI
1 presentava reclamo chiedendo che “in merito all’imposizione del prestito
simulato della società __________
[le fosse]
fornita la documentazione
in […] possesso [dell’UT]
alfine di questa ripresa, in quanto
personalmente ho versato quell’importo e lo stesso non mi è mai stato rimborsato
in alcun modo”. Aggiungeva che era stata “aperta una causa nei confronti
dell’amministratrice di __________”.
E. Con decisione del 2
novembre 2022, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo gli “altri
redditi della sostanza mobiliare” a fr. 65'310.‑, “conto tenuto
che i diritti di partecipazione alla spettabile __________ rappresentavano più
del 10% del capitale azionario [e di conseguenza]
si procede ad
applicare uno sgravio del 30% (40% solo per l’IFD) a quanto imposto in prima
istanza”.
L’UT confermava per contro
l’imposizione quali “altri redditi della sostanza mobiliare” corrispondente alla
“distribuzione anticipata di utile effettuata dalla spettabile __________ a
favore dell[a] contribuente sotto forma di prestito simulato”, con la
seguente motivazione:
In data 28 ottobre 2016 la
contribuente entra in possesso del 25% del pacchetto azionario della società
[…] per procedere a tale acquisto è stata aumentata l’ipoteca sull’immobile
societario, ascrivendo poi un prestito attivo sulla società stessa (quota di
spettanza della contribuente CHF 106'000.‑).
L’utile derivante dall’alienazione
della palazzina in questione non è però stato utilizzato per rimborsare tale
prestito che la società ha concesso alla contribuente.
Dall’analisi della situazione
personale della contribuente emerge che la stessa, nel periodo fiscale oggetto di
reclamo, disponeva di una liquidità limitata e/o pressoché assente e che la
sostanza netta risultava negativa e avrebbe potuto essere coperta unicamente
attraverso alienazioni immobiliari; conto tenuto del fatto che la società è
stata poi economicamente liquidata con modifica di ragione sociale e
contestuale cambiamento degli azionisti, si ritiene che l’importo del prestito,
considerato simulato e pertanto corrispondente a una distribuzione anticipata
di utile, sia stato correttamente imposto.
F. Con tempestivo
ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro
l’imposizione di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di
fr. 65'310.‑.
Riprendendo le motivazioni
già addotte in sede di reclamo, oltre a richiedere la documentazione in
possesso dell’autorità di tassazione concernente il prestito simulato, la
ricorrente ribadisce di aver “personalmente […] versato quell’importo” e
di non aver “mai percepito un rimborso o un prestito da __________”. A
comprova, allega l’estratto bancario del suo conto privato __________ per gli
anni 2016 e 2017, la documentazione relativa all’acquisto della partecipazione
minoritaria in __________ e la documentazione contabile 2019 di __________.
Invitata dalla Camera di
diritto tributario a voler motivare e documentare il succitato ricorso, con
lettera del 23 novembre 2022, oltre ad affermare che “dalla documentazione
già in vostro possesso, il […] ricorso è più che motivato”, l’insorgente sostiene
di aver ricevuto “un utile per la vendita di una palazzina per la quale […]
non ha mai percepito nulla se non quanto dichiarato in tutte le dichiarazioni
fiscali e provato tramite copia degli estratti conti bancari”.
L’insorgente aggiunge
altresì che “la società __________ ha ancora un debito nei miei confronti,
debito per il quale sono in causa tramite l’avvocato __________”.
G. Il 29 novembre 2022,
l’UT ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del
ricorso. A sostegno del proprio operato, l’autorità di tassazione riprende
nuovamente le considerazioni espresse dall’Ispettorato fiscale nel suo Rapporto
di verifica.
H. Per garantire il
diritto di essere sentita della ricorrente, la Camera di diritto tributario ha
invitato l’autorità di tassazione a trasmetterle copia del Rapporto
dell’Ispettorato fiscale, sulla cui base è stata decisa la ripresa contestata.
Ricevuto il rapporto, la
contribuente ha preso posizione il 26 luglio 2023, affermando di aver versato “negli
anni 2016 e 2017 […] per __________ un totale di CHF 110'000 come da
bonifici allegati, di conseguenza non si tratta di un prestito simulato ma
bensì di un prestito effettivo”. Al momento della cessione, sarebbero “stati
effettuati dei conteggi da parte di __________ a favore della Signora RI 1
dalla quale si evince che la stessa è ancora a credito di CHF 79'850.‑
[…]”. Per incassare questo credito vi sarebbe “una causa aperta” e su
questa base la ricorrente avrebbe inserito il credito nella dichiarazione
personale.
L’Ispettorato fiscale ha
replicato il 29 aprile 2024 e ha confermato di aver rilevato, contabilmente, nel
2017 “un versamento ad __________ da parte della Signora RI 1 per
CHF 30'000” e poi
“dal conto corrente della __________ verso
la ricorrente, ed è questo probabilmente l’elemento determinante, che pochi
giorni dopo il citato versamento, veniva addebitato alla Signora RI 1 l’importo
di CHF 106'000 dall’avvocato __________, addebito necessario (come da
descrizione) per l’acquisto delle azioni della __________”. Il saldo finale
al 31.12.2017 del conto “__________ Prestito RI 1” corrispondeva a
fr. 90'252.‑. Tale saldo sarebbe aumentato nei due periodi seguenti
“in ragione degli interessi attivi annuali computati, per un saldo di
CHF 92'057 al 31.12.2018 e di CHF 93'300 al 31.12.2019”. Quest’ultimo
importo non sarebbe contestato neppure dalla ricorrente, avendolo la stessa
considerato nel proprio calcolo degli interessi e
“in base alla
situazione di solvibilità della ricorrente è stato qualificato come avente il
carattere di essere fiscalmente simulato […] (prelevamento dell’aumento
dell’ipoteca dell’immobile societario per finanziare l’acquisto della __________
e mancato rimborso dei correntisti una volta venduta la palazzina di __________)”.
La menzionata presa di
posizione è stata trasmessa alla Fiduciaria __________ che non si è più
espressa.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente sostiene di
non aver beneficiato di alcun prestito dalla __________, ma, anzi, di vantare
un credito nei confronti della società.
Di diverso avviso l’UT
che, sulla scorta del Rapporto di verifica dell’Ispettorato fiscale, ritiene
che la ricorrente abbia beneficiato di una prestazione valutabile in denaro
dalla società di cui è stata azionista al 25 per cento. Da qui, l’imposizione
di altri redditi della sostanza mobiliare in ragione di fr. 93'300.‑
al 60% per l’IFD (fr. 55'980.‑) e al 70% per l’IC (fr. 65'310.‑;
cfr. decisione IC/IFD 2019 impugnata).
1.2.
Secondo gli articoli 20
cpv. 1 lett. c prima frase LIFD e 19 cpv. 1 lett. c prima frase
LT, sono imponibili quali redditi della sostanza mobiliare i dividendi, le
quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in
denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni
gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).
Per gli articoli 20 cpv. 1bis
LIFD e 19 cpv. 1bis LT, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze
di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da
azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni
di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore
nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi
diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale
azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
Dal periodo fiscale 2018
per l’IC e dal 2020 per l’IFD, i suddetti redditi sono imponibili in ragione
del 70%.
1.3.
Secondo la giurisprudenza,
vi è un vantaggio valutabile in denaro secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett.
c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, quando sono adempiute cumulativamente
le quattro condizioni seguenti:
1)
la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione
corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che
concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018
del 10.12.2018 consid. 7.2; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115
Ib 238).
1.4.
Quali prestazioni
valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili
(DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi
in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di
prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432).
Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su
introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente
dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la
controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la vendita
di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il
valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito
con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p.
423; sentenze TF 2A.204/2006 del 22.06.2007 consid. 6; 2A.263/2003 del
19.11.2003, in: ASA 74 p. 660 consid. 2.2; 2A.602/2002 del 23.07.2003 consid.
2, con riferimenti).
1.5.
Spetta
all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure
aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova
degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133
Considerandi
II 153 consid. 4.3; sentenze TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1; 2C_177/2016
del 30.1.2017 consid. 4.1). Per quanto concerne le prestazioni valutabili in
denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la società ha fornito
una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione, oppure una
controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale
forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione, spetta
allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni contrarie (DTF
138.
II 57 consid. 7.1; DTF 133 II 153 consid. 4.3; sentenze TF 2C_927/2013 del
21.5.2014
consid. 5.4; 2C_177/2016 del 30.01.2017 consid. 5.5).
2.
2.1.
Se
ed in quale misura un prestito all’azionista debba essere considerato una
prestazione valutabile in denaro è una questione che deve essere determinata in
base ad un confronto con terzi indipendenti (cd. Drittvergleich),
attraverso l’applicazione del cosiddetto principio di piena concorrenza in una
situazione di libero mercato (“dealing at arm’s lenght principle”). Vi è
una prestazione valutabile in denaro nella misura in cui il mutuo in
discussione non sarebbe stato concesso ad un terzo indipendente. Nel confronto
con terzi, in ogni singolo caso, devono essere prese in considerazione tutte le
circostanze concrete, a partire dal contratto concluso fra la società e
l’azionista.
A
tale riguardo, il Tribunale federale ha sviluppato una serie di criteri, in
presenza dei quali un mutuo all’azionista deve essere qualificato di
prestazione valutabile in denaro, ovvero:
·
l’ammontare del prestito assume
dimensioni rilevanti, sia in termini assoluti sia per rapporto al bilancio
della società creditrice;
·
non sono fornite adeguate garanzie rispetto
a quanto sarebbe stato richiesto ad una terza persona secondo i criteri
applicati dalle banche in materia di concessione di crediti;
·
la situazione finanziaria personale del
debitore non offre ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito
e dei relativi interessi (credito > sostanza netta del debitore);
·
non ci sono operazioni di rimborso né
viene espressa la volontà di procedere allo stesso da parte del debitore
(prestito concesso senza un contratto scritto che indichi la scadenza e le
condizioni del rimborso);
·
gli interessi sono capitalizzati sul
prestito.
(cfr.
ASA 53 p. 54 consid. 5; ASA 66 p. 554 consid. 3c; inoltre: Yersin, De quelques problèmes relatifs à
la déduction des intérêts passifs et à la réalité de certaines dettes, in: ASA
47.
p. 586 ss; Rivier, Réflexions
sur le prêt d’une société anonyme à son actionnaire, in: ASA 54 p. 20; Bochud, Darlehen an Aktionäre aus
wirtschaftlicher, zivil- und steuerrechtlicher Sicht, Berna 1991, p. 293 ss; Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 471;
Heuberger, Die verdeckte
Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna
2001, p. 285 ss;
Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum DBG, 4a ediz.,
Berna 2023, n. 163 ss ad art. 20 LIFD, p. 399 ss; v.
anche sentenza CDT n. 80.2010.99 del 14.01.2013; DDC, Prassi cantonale, “Trattamento
fiscale dei prestiti concessi agli azionisti, dal profilo delle imposte dirette
federali e cantonali sul reddito e sulla sostanza”, p. 4; sentenze TF 2C_400/2020 del 22.04.2021 consid. 6.3 = RF
76/2021 p. 637; 2C_872/2020 del 2.03.2021 consid. 3.4.1; DTF 138 II 57 consid.
3.2).
2.2
Nella sentenza 2C_481/2016
del 16.2.2017, il Tribunale federale ha in particolar modo sottolineato, nel
caso di una società che aveva concesso ad un azionista un prestito di
fr. 1'000'000.‑, che l’esame del bilancio della società di quel
periodo fiscale aveva dimostrato come quest’ultima non avesse i fondi propri
per poter accordare all’azionista un simile finanziamento. Il prestito era
stato finanziato a sua volta tramite un mutuo presso terzi ad un interesse del
6%. Secondo l’Alta Corte, appariva perlomeno insolito indebitarsi per poter
concedere un prestito. Inoltre, il finanziamento concesso, per rapporto agli
attivi della società, rappresentava il 64% degli attivi totali, cioè costituiva
l’attivo più importante della società. Il TF ha rilevato altresì che il
debitore non aveva prestato alcuna garanzia. L’Alta Corte svizzera si è poi
soffermata sulla capacità dell’azionista di rimborsare il prestito in questione
e di far fronte al pagamento degli interessi, che ammontavano a
fr. 60'000.‑ all’anno. L’azionista, che era pure amministratore
della società, avrebbe percepito dalla società degli onorari “gonfiati”,
proprio per permettergli di pagare gli interessi, cosa che faceva apparire
dubbia la capacità di quest’ultimo di poter far fronte al reale pagamento degli
interessi. In sostanza il TF ha stabilito che pure la situazione finanziaria
del beneficiario del prestito era delicata e che, al momento dell’erogazione
del medesimo, vi erano molteplici indizi per ritenere che il beneficiario non
sarebbe stato in misura di rimborsarlo.
2.3
Infine,
si ricorda che ai fini delle imposte cantonali e comunali, nella definizione
della sostanza netta imponibile, un eventuale prestito simulato non potrà
essere fatto valere come debito fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 47
cpv. 1 LT.
3.
3.1.
Venendo al caso in disamina,
sono diversi gli indizi a sostegno della tesi del prestito simulato: l’assenza
di un contratto di prestito scritto; l’assenza di garanzie e di accordi sul
rimborso del prestito; l’ammontare della somma prestata rispetto alla
situazione finanziaria della debitrice; la mancanza di liquidità della
debitrice; il mancato rimborso di parte del prestito; il mancato pagamento degli
interessi passivi, che sono stati aggiunti al capitale prestato e l’estraneità
del prestito agli scopi statutari della società creditrice.
3.2
Non si vede anzitutto come
l’insorgente possa mettere in dubbio la stessa esistenza del suo debito nei
confronti della __________. Lo stesso risulta dal bilancio della società e
dalla dichiarazione d’imposta della contribuente, sebbene gli importi non
corrispondano.
Alla fine del 2017 la
società ha registrato un credito di fr. 90'252.‑ nei confronti della
ricorrente. Dalla contabilità della __________ si evince che la contribuente
vantava un credito di fr. 31'800.‑ (“finanziamento __________”)
e che poi sono intervenuti un prelevamento di fr. 16'052.‑ e
soprattutto il prelevamento “Avv. __________ x acq. Azioni” di
fr. 106'000.‑. Il saldo del conto alla fine del 2017 è conseguentemente
di fr. 90'252.‑. Importo cresciuto a fr. 92'057.‑ alla
fine del 2018 e a fr. 93'300.‑ alla fine del 2019, per effetto
dell’aggiunta degli interessi attivi.
Per quanto attiene alla
dichiarazione d’imposta della stessa ricorrente, alla fine del 2019 ha indicato
di avere un debito di fr. 79’850.‑ nei confronti della __________ e
di non avere pagato interessi passivi.
La differenza fra le
risultanze del bilancio della società e la dichiarazione della ricorrente
consiste dunque unicamente nel fatto che il debito di quest’ultima nei confronti
della prima ammonta a fr. 93'300.‑ secondo la società e a
fr. 79'850.‑ secondo la contribuente.
3.3
È altresì innegabile che
il finanziamento di cui ha beneficiato la ricorrente sia legato all’acquisto
delle azioni della medesima __________ da parte della contribuente e di __________.
Al punto 4 del contratto di
cessione delle azioni della __________ del 28 ottobre 2016 si legge quanto
segue:
Il
prezzo di vendita/acquisto viene fissato in CHF 744'000.‑ […] che
vengono soluti come segue:
-) CHF 100'000.‑
(centomila) sono stati versati sul conto dell’Avv. __________, quale caparra;
-) CHF 100'000.‑
(centomila) verranno versati sul conto dell’avv. __________ entro lunedì 7
(sette) novembre 2016, sotto pena di nullità dell’atto in caso di mancato
versamento.
-) CHF 544'000
(cinquecentoquarantaquattromila) saranno versati sul conto dell’avv. __________
a conferma del perfezionamento della transazione entro 30 giorni dalla crescita
in giudicato della conferma dell’autorizzazione LAFE all’acquisto.
Al fine di finanziare il
prestito concesso alla ricorrente e all’altra acquirente, per far fronte al
pagamento dei restanti fr. 544'000.‑, la __________ ha aumentato il
mutuo ipotecario fisso, che gravava il proprio immobile, “da
CHF 500'000 a CHF 977'500, dietro ammortamento di CHF 1’000”
(v. Rapporto, n. 2.2.1, p. 9; n. 2.1.2, p. 5 s.).
Di questi
fr. 136'000.‑, la ricorrente risulta averne restituiti
fr. 30'000.‑ con valuta 8 novembre 2017 (v. estratto bancario,
allegato al ricorso). Alla fine del 2017 rimaneva un debito di
fr. 106'000.‑, corrispondente all’importo registrato nei conti della
società.
3.4
Agli atti non figura alcun
contratto di mutuo tra la società e la ricorrente, non viene fatto riferimento
all’esistenza di garanzie né è stabilito un piano di rimborso del mutuo.
Nel frattempo, tuttavia,
l’insorgente non è più azionista della società, avendone ceduto le azioni
all’altra socia nel corso del 2019.
D’altra parte, la __________
aveva venduto l’immobile di sua proprietà il 6 agosto 2019 per
fr. 1'635'000.‑ (iscritto a bilancio al 31.12.2018 per
fr. 894'000). Trattandosi dell’unico attivo della società, quest’ultima è
stata economicamente liquidata.
Come sottolineato dall’Ispettorato
fiscale, l’utile realizzato con la vendita della palazzina di __________ era
già stato distribuito anticipatamente sotto forma di prestito (cfr. Rapporto,
n. 2.1.2, p. 7).
3.5
Per quanto riguarda invece
la situazione personale di RI 1, dalla decisione impugnata risulta che a fronte
di una sostanza di fr. 652'847.‑, ella aveva debiti per
fr. 928'870.‑ e i suoi redditi, eccezione fatta per quelli di natura
immobiliare, erano costituiti principalmente da un reddito da attività
dipendente pari a fr. 36'813.‑ e alimenti per fr. 10'200.‑.
Gli interessi passivi sul credito vantato da __________ nei suoi confronti non
erano corrisposti, ma venivano capitalizzati.
Solo vendendo la propria
abitazione verosimilmente la ricorrente avrebbe potuto far fronte al debito
contratto con __________, perché, come sottolineato dall’Ispettorato fiscale, nel
periodo fiscale 2019, era priva di liquidità e la sua sostanza netta era
negativa (cfr. Rapporto, n. 2.1.2., p. 7).
3.6
La documentazione prodotta
dalla ricorrente nel corso della procedura di ricorso non porta alcun elemento
a favore della sua tesi. In particolare, non comprova in alcun modo l’inesistenza
del suo debito nei confronti della società.
Il versamento di fr. 50'000.‑
a “Studio Legale e notarile” il 1° giugno 2016 con la causale “cessione
azioni __________, con stabile Via __________ in Bilancio” non ha alcun
riflesso sul finanziamento concesso dalla società alle socie, in quanto è
avvenuto prima sia dell’acquisto delle azioni sia, soprattutto, dell’aumento
del mutuo ipotecario e della registrazione del prestito da parte della società
a favore delle azioniste.
3.7
Circa il momento della
realizzazione del reddito in discussione, vi sono elementi che lasciavano
supporre l’esistenza di un prestito simulato fin dal 2017: ciò in
considerazione della situazione finanziaria sia della società sia della
ricorrente, che come riconosciuto anche dall’autorità fiscale non aveva la
disponibilità finanziaria per poter risanare la situazione debitoria.
Il fatto che il prestito
simulato
non sia stato qualificato come prestazione valutabile in denaro
nel momento in cui è stato concesso alla ricorrente, non impedisce che tale
qualifica intervenga in un momento successivo, a dipendenza dello svolgimento
dei fatti. Se l’autorità di tassazione non ritiene adempiuti i presupposti per
considerare simulato un mutuo nel momento della sua accensione, secondo la
giurisprudenza, la prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista può
essere assoggettata all’imposta nel momento in cui la società rinuncia al
credito o ammortizza l’attivo. Per il Tribunale federale, infatti, il momento
in cui viene realizzata una prestazione valutabile in denaro è quello in cui il
socio manifesta la volontà inequivocabile di prelevare i mezzi dalla società
(cfr. sentenza TF 2A.177/1994 del 13.12.1996 consid. 5d, in: ASA 66 p. 554 = RF
52/1997 p. 268; inoltre, Liégeois,
La disponibilité du revenu ‑ Le moment de l’acquisition en
droit fiscal suisse, Ginevra 2018, n. 1319 ss, p. 413 s.).
Nella fattispecie, la
società non ha semplicemente rinunciato alla parte restante del credito vantato
nei confronti di RI 1, ma è stata economicamente liquidata tramite la vendita
dell’immobile, il cui utile era già stato distribuito anticipatamente (cfr.
Rapporto, n. 2.1.2., p. 7). È solo nel 2019 che si è manifestata la volontà
inequivocabile della ricorrente di non rimborsare alla società la parte
restante del debito. Ciò configura un impoverimento della società e, di
riflesso, una prestazione valutabile in denaro per l’azionista.
Pertanto, l’operato
dell’autorità tassazione che ha imposto una prestazione valutabile in denaro pari
a fr. 93'300.‑ (con relativo sgravio per partecipazione qualificata)
in capo alla ricorrente merita di essere tutelato. La decisione impugnata deve
essere confermata.
4.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 2’300.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 300.-
per un totale di fr.
2'600.-
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: