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Decisione

80.2022.269

Reddito della sostanza mobiliare: prestazione valutabile in denaro, prestito simulato, finanziamento di società immobiliare per l’acquisto delle sue azioni, mancato rimborso

14 ottobre 2024Italiano21 min

proprietaria del mapp. __________ RFD __________. Il prezzo di vendita delle azioni

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.269

80.2022.270

Lugano

14 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 novembre 2022 contro la decisione del 2 novembre 2022 in materia di IC

e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, divorziata, è impiegata

di vendita a tempo parziale presso la __________ e, fino al 30 aprile 2019,

accessoriamente, ha esercitato l’attività di estetista indipendente.

Il 27 ottobre 2016, la

contribuente e __________ hanno acquistato, nella misura rispettivamente del

25% la prima e del 75% la seconda, le azioni della __________, __________,

proprietaria del mapp. __________ RFD __________. Il prezzo di vendita delle azioni

ammontava a fr. 744'000.‑.

b.

Il 1° marzo 2021, RI 1 presentava

la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2019.

Per quanto qui

d’interesse, la contribuente dichiarava nella sostanza privata la

partecipazione qualificata in __________ (valore fiscale dichiarato al

31.12.2019: fr. 186'000.‑; v. Modulo 8), senza esporre alcun reddito

lordo.

Nel Modulo 5 (Elenco

debiti), tra gli altri, dichiarava un debito nei confronti di __________ pari a

fr. 79'850.‑. Per questo prestito, nel corso del periodo fiscale 2019,

non aveva corrisposto alcun interesse.

B. Il 5 agosto 2022,

l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni redigeva il rapporto

conclusivo relativo alla verifica fiscale della __________, avvenuta tra il 31

agosto e il 2 settembre 2021, su esplicita richiesta dell’Ufficio di tassazione

delle persone giuridiche (Rapporto Ispettorato nr. __________).

Dal suddetto Rapporto

emerge che per il periodo fiscale 2019, RI 1 aveva beneficiato di una prestazione

valutabile in denaro da parte di __________ in ragione di fr. 93'300.‑,

sotto forma di prestito simulato. Secondo l’Ispettorato, le due azioniste della

società avevano “aumentato l’ipoteca sull’immobile societario utilizzandolo

per pagare l’acquisto della __________ a titolo di prestito attivo sulla stessa

società, per un importo totale di CHF 477'500 (di cui […] 106'000 a RI 1)”.

Con l’utile della successiva vendita dell’immobile, non sarebbero stati

rimborsati i debiti nei confronti della società.

Una copia del rapporto finale

veniva inviata anche all’RS 1 (di seguito: UT) con particolare riferimento a RI

1, “azionista 2016-2019, prestito simulato”.

C. Con decisione del 14

settembre 2022, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2019,

commisurando il reddito imponibile in fr. 154'900.‑ per l’IC

(determinante per l’aliquota: fr. 161'600.‑) e in fr. 155'200.‑

per l’IFD (determinante per l’aliquota: fr. 161'900.‑) e la sostanza

imponibile in fr. 0.‑.

Ai proventi dichiarati

l’autorità di tassazione aveva aggiunto “altri redditi della sostanza

mobiliare” in ragione di fr. 93'300.‑ con la motivazione “imposizione

del prestito simulato in relazione al verbale del 05.08.2022 della società __________– __________”.

L’UT riduceva

altresì l’importo dei “titoli e capitali” dichiarati in quanto le azioni “__________

[erano state]

cedute in data 07.07.2019 come da verbale del

05.08.2022”.

D. Il 4 ottobre 2022, RI

1 presentava reclamo chiedendo che “in merito all’imposizione del prestito

simulato della società __________

[le fosse]

fornita la documentazione

in […] possesso [dell’UT]

alfine di questa ripresa, in quanto

personalmente ho versato quell’importo e lo stesso non mi è mai stato rimborsato

in alcun modo”. Aggiungeva che era stata “aperta una causa nei confronti

dell’amministratrice di __________”.

E. Con decisione del 2

novembre 2022, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo gli “altri

redditi della sostanza mobiliare” a fr. 65'310.‑, “conto tenuto

che i diritti di partecipazione alla spettabile __________ rappresentavano più

del 10% del capitale azionario [e di conseguenza]

si procede ad

applicare uno sgravio del 30% (40% solo per l’IFD) a quanto imposto in prima

istanza”.

L’UT confermava per contro

l’imposizione quali “altri redditi della sostanza mobiliare” corrispondente alla

“distribuzione anticipata di utile effettuata dalla spettabile __________ a

favore dell[a] contribuente sotto forma di prestito simulato”, con la

seguente motivazione:

In data 28 ottobre 2016 la

contribuente entra in possesso del 25% del pacchetto azionario della società

[…] per procedere a tale acquisto è stata aumentata l’ipoteca sull’immobile

societario, ascrivendo poi un prestito attivo sulla società stessa (quota di

spettanza della contribuente CHF 106'000.‑).

L’utile derivante dall’alienazione

della palazzina in questione non è però stato utilizzato per rimborsare tale

prestito che la società ha concesso alla contribuente.

Dall’analisi della situazione

personale della contribuente emerge che la stessa, nel periodo fiscale oggetto di

reclamo, disponeva di una liquidità limitata e/o pressoché assente e che la

sostanza netta risultava negativa e avrebbe potuto essere coperta unicamente

attraverso alienazioni immobiliari; conto tenuto del fatto che la società è

stata poi economicamente liquidata con modifica di ragione sociale e

contestuale cambiamento degli azionisti, si ritiene che l’importo del prestito,

considerato simulato e pertanto corrispondente a una distribuzione anticipata

di utile, sia stato correttamente imposto.

F. Con tempestivo

ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro

l’imposizione di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di

fr. 65'310.‑.

Riprendendo le motivazioni

già addotte in sede di reclamo, oltre a richiedere la documentazione in

possesso dell’autorità di tassazione concernente il prestito simulato, la

ricorrente ribadisce di aver “personalmente […] versato quell’importo” e

di non aver “mai percepito un rimborso o un prestito da __________”. A

comprova, allega l’estratto bancario del suo conto privato __________ per gli

anni 2016 e 2017, la documentazione relativa all’acquisto della partecipazione

minoritaria in __________ e la documentazione contabile 2019 di __________.

Invitata dalla Camera di

diritto tributario a voler motivare e documentare il succitato ricorso, con

lettera del 23 novembre 2022, oltre ad affermare che “dalla documentazione

già in vostro possesso, il […] ricorso è più che motivato”, l’insorgente sostiene

di aver ricevuto “un utile per la vendita di una palazzina per la quale […]

non ha mai percepito nulla se non quanto dichiarato in tutte le dichiarazioni

fiscali e provato tramite copia degli estratti conti bancari”.

L’insorgente aggiunge

altresì che “la società __________ ha ancora un debito nei miei confronti,

debito per il quale sono in causa tramite l’avvocato __________”.

G. Il 29 novembre 2022,

l’UT ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del

ricorso. A sostegno del proprio operato, l’autorità di tassazione riprende

nuovamente le considerazioni espresse dall’Ispettorato fiscale nel suo Rapporto

di verifica.

H. Per garantire il

diritto di essere sentita della ricorrente, la Camera di diritto tributario ha

invitato l’autorità di tassazione a trasmetterle copia del Rapporto

dell’Ispettorato fiscale, sulla cui base è stata decisa la ripresa contestata.

Ricevuto il rapporto, la

contribuente ha preso posizione il 26 luglio 2023, affermando di aver versato “negli

anni 2016 e 2017 […] per __________ un totale di CHF 110'000 come da

bonifici allegati, di conseguenza non si tratta di un prestito simulato ma

bensì di un prestito effettivo”. Al momento della cessione, sarebbero “stati

effettuati dei conteggi da parte di __________ a favore della Signora RI 1

dalla quale si evince che la stessa è ancora a credito di CHF 79'850.‑

[…]”. Per incassare questo credito vi sarebbe “una causa aperta” e su

questa base la ricorrente avrebbe inserito il credito nella dichiarazione

personale.

L’Ispettorato fiscale ha

replicato il 29 aprile 2024 e ha confermato di aver rilevato, contabilmente, nel

2017 “un versamento ad __________ da parte della Signora RI 1 per

CHF 30'000” e poi

“dal conto corrente della __________ verso

la ricorrente, ed è questo probabilmente l’elemento determinante, che pochi

giorni dopo il citato versamento, veniva addebitato alla Signora RI 1 l’importo

di CHF 106'000 dall’avvocato __________, addebito necessario (come da

descrizione) per l’acquisto delle azioni della __________”. Il saldo finale

al 31.12.2017 del conto “__________ Prestito RI 1” corrispondeva a

fr. 90'252.‑. Tale saldo sarebbe aumentato nei due periodi seguenti

“in ragione degli interessi attivi annuali computati, per un saldo di

CHF 92'057 al 31.12.2018 e di CHF 93'300 al 31.12.2019”. Quest’ultimo

importo non sarebbe contestato neppure dalla ricorrente, avendolo la stessa

considerato nel proprio calcolo degli interessi e

“in base alla

situazione di solvibilità della ricorrente è stato qualificato come avente il

carattere di essere fiscalmente simulato […] (prelevamento dell’aumento

dell’ipoteca dell’immobile societario per finanziare l’acquisto della __________

e mancato rimborso dei correntisti una volta venduta la palazzina di __________)”.

La menzionata presa di

posizione è stata trasmessa alla Fiduciaria __________ che non si è più

espressa.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente sostiene di

non aver beneficiato di alcun prestito dalla __________, ma, anzi, di vantare

un credito nei confronti della società.

Di diverso avviso l’UT

che, sulla scorta del Rapporto di verifica dell’Ispettorato fiscale, ritiene

che la ricorrente abbia beneficiato di una prestazione valutabile in denaro

dalla società di cui è stata azionista al 25 per cento. Da qui, l’imposizione

di altri redditi della sostanza mobiliare in ragione di fr. 93'300.‑

al 60% per l’IFD (fr. 55'980.‑) e al 70% per l’IC (fr. 65'310.‑;

cfr. decisione IC/IFD 2019 impugnata).

1.2.

Secondo gli articoli 20

cpv. 1 lett. c prima frase LIFD e 19 cpv. 1 lett. c prima frase

LT, sono imponibili quali redditi della sostanza mobiliare i dividendi, le

quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in

denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni

gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).

Per gli articoli 20 cpv. 1bis

LIFD e 19 cpv. 1bis LT, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze

di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da

azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni

di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore

nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi

diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale

azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Dal periodo fiscale 2018

per l’IC e dal 2020 per l’IFD, i suddetti redditi sono imponibili in ragione

del 70%.

1.3.

Secondo la giurisprudenza,

vi è un vantaggio valutabile in denaro secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett.

c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, quando sono adempiute cumulativamente

le quattro condizioni seguenti:

1)

la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione

corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018

del 10.12.2018 consid. 7.2; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115

Ib 238).

1.4.

Quali prestazioni

valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili

(DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi

in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente

riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa

forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di

prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432).

Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su

introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente

dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la

controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la vendita

di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il

valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito

con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p.

423; sentenze TF 2A.204/2006 del 22.06.2007 consid. 6; 2A.263/2003 del

19.11.2003, in: ASA 74 p. 660 consid. 2.2; 2A.602/2002 del 23.07.2003 consid.

2, con riferimenti).

1.5.

Spetta

all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure

aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova

degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133

Considerandi

II 153 consid. 4.3; sentenze TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1; 2C_177/2016

del 30.1.2017 consid. 4.1). Per quanto concerne le prestazioni valutabili in

denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la società ha fornito

una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione, oppure una

controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale

forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione, spetta

allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni contrarie (DTF

138.

II 57 consid. 7.1; DTF 133 II 153 consid. 4.3; sentenze TF 2C_927/2013 del

21.5.2014

consid. 5.4; 2C_177/2016 del 30.01.2017 consid. 5.5).

2.

2.1.

Se

ed in quale misura un prestito all’azionista debba essere considerato una

prestazione valutabile in denaro è una questione che deve essere determinata in

base ad un confronto con terzi indipendenti (cd. Drittvergleich),

attraverso l’applicazione del cosiddetto principio di piena concorrenza in una

situazione di libero mercato (“dealing at arm’s lenght principle”). Vi è

una prestazione valutabile in denaro nella misura in cui il mutuo in

discussione non sarebbe stato concesso ad un terzo indipendente. Nel confronto

con terzi, in ogni singolo caso, devono essere prese in considerazione tutte le

circostanze concrete, a partire dal contratto concluso fra la società e

l’azionista.

A

tale riguardo, il Tribunale federale ha sviluppato una serie di criteri, in

presenza dei quali un mutuo all’azionista deve essere qualificato di

prestazione valutabile in denaro, ovvero:

·

l’ammontare del prestito assume

dimensioni rilevanti, sia in termini assoluti sia per rapporto al bilancio

della società creditrice;

·

non sono fornite adeguate garanzie rispetto

a quanto sarebbe stato richiesto ad una terza persona secondo i criteri

applicati dalle banche in materia di concessione di crediti;

·

la situazione finanziaria personale del

debitore non offre ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito

e dei relativi interessi (credito > sostanza netta del debitore);

·

non ci sono operazioni di rimborso né

viene espressa la volontà di procedere allo stesso da parte del debitore

(prestito concesso senza un contratto scritto che indichi la scadenza e le

condizioni del rimborso);

·

gli interessi sono capitalizzati sul

prestito.

(cfr.

ASA 53 p. 54 consid. 5; ASA 66 p. 554 consid. 3c; inoltre: Yersin, De quelques problèmes relatifs à

la déduction des intérêts passifs et à la réalité de certaines dettes, in: ASA

47.

p. 586 ss; Rivier, Réflexions

sur le prêt d’une société anonyme à son actionnaire, in: ASA 54 p. 20; Bochud, Darlehen an Aktionäre aus

wirtschaftlicher, zivil- und steuerrechtlicher Sicht, Berna 1991, p. 293 ss; Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 471;

Heuberger, Die verdeckte

Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna

2001, p. 285 ss;

Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum DBG, 4a ediz.,

Berna 2023, n. 163 ss ad art. 20 LIFD, p. 399 ss; v.

anche sentenza CDT n. 80.2010.99 del 14.01.2013; DDC, Prassi cantonale, “Trattamento

fiscale dei prestiti concessi agli azionisti, dal profilo delle imposte dirette

federali e cantonali sul reddito e sulla sostanza”, p. 4; sentenze TF 2C_400/2020 del 22.04.2021 consid. 6.3 = RF

76/2021 p. 637; 2C_872/2020 del 2.03.2021 consid. 3.4.1; DTF 138 II 57 consid.

3.2).

2.2

Nella sentenza 2C_481/2016

del 16.2.2017, il Tribunale federale ha in particolar modo sottolineato, nel

caso di una società che aveva concesso ad un azionista un prestito di

fr. 1'000'000.‑, che l’esame del bilancio della società di quel

periodo fiscale aveva dimostrato come quest’ultima non avesse i fondi propri

per poter accordare all’azionista un simile finanziamento. Il prestito era

stato finanziato a sua volta tramite un mutuo presso terzi ad un interesse del

6%. Secondo l’Alta Corte, appariva perlomeno insolito indebitarsi per poter

concedere un prestito. Inoltre, il finanziamento concesso, per rapporto agli

attivi della società, rappresentava il 64% degli attivi totali, cioè costituiva

l’attivo più importante della società. Il TF ha rilevato altresì che il

debitore non aveva prestato alcuna garanzia. L’Alta Corte svizzera si è poi

soffermata sulla capacità dell’azionista di rimborsare il prestito in questione

e di far fronte al pagamento degli interessi, che ammontavano a

fr. 60'000.‑ all’anno. L’azionista, che era pure amministratore

della società, avrebbe percepito dalla società degli onorari “gonfiati”,

proprio per permettergli di pagare gli interessi, cosa che faceva apparire

dubbia la capacità di quest’ultimo di poter far fronte al reale pagamento degli

interessi. In sostanza il TF ha stabilito che pure la situazione finanziaria

del beneficiario del prestito era delicata e che, al momento dell’erogazione

del medesimo, vi erano molteplici indizi per ritenere che il beneficiario non

sarebbe stato in misura di rimborsarlo.

2.3

Infine,

si ricorda che ai fini delle imposte cantonali e comunali, nella definizione

della sostanza netta imponibile, un eventuale prestito simulato non potrà

essere fatto valere come debito fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 47

cpv. 1 LT.

3.

3.1.

Venendo al caso in disamina,

sono diversi gli indizi a sostegno della tesi del prestito simulato: l’assenza

di un contratto di prestito scritto; l’assenza di garanzie e di accordi sul

rimborso del prestito; l’ammontare della somma prestata rispetto alla

situazione finanziaria della debitrice; la mancanza di liquidità della

debitrice; il mancato rimborso di parte del prestito; il mancato pagamento degli

interessi passivi, che sono stati aggiunti al capitale prestato e l’estraneità

del prestito agli scopi statutari della società creditrice.

3.2

Non si vede anzitutto come

l’insorgente possa mettere in dubbio la stessa esistenza del suo debito nei

confronti della __________. Lo stesso risulta dal bilancio della società e

dalla dichiarazione d’imposta della contribuente, sebbene gli importi non

corrispondano.

Alla fine del 2017 la

società ha registrato un credito di fr. 90'252.‑ nei confronti della

ricorrente. Dalla contabilità della __________ si evince che la contribuente

vantava un credito di fr. 31'800.‑ (“finanziamento __________”)

e che poi sono intervenuti un prelevamento di fr. 16'052.‑ e

soprattutto il prelevamento “Avv. __________ x acq. Azioni” di

fr. 106'000.‑. Il saldo del conto alla fine del 2017 è conseguentemente

di fr. 90'252.‑. Importo cresciuto a fr. 92'057.‑ alla

fine del 2018 e a fr. 93'300.‑ alla fine del 2019, per effetto

dell’aggiunta degli interessi attivi.

Per quanto attiene alla

dichiarazione d’imposta della stessa ricorrente, alla fine del 2019 ha indicato

di avere un debito di fr. 79’850.‑ nei confronti della __________ e

di non avere pagato interessi passivi.

La differenza fra le

risultanze del bilancio della società e la dichiarazione della ricorrente

consiste dunque unicamente nel fatto che il debito di quest’ultima nei confronti

della prima ammonta a fr. 93'300.‑ secondo la società e a

fr. 79'850.‑ secondo la contribuente.

3.3

È altresì innegabile che

il finanziamento di cui ha beneficiato la ricorrente sia legato all’acquisto

delle azioni della medesima __________ da parte della contribuente e di __________.

Al punto 4 del contratto di

cessione delle azioni della __________ del 28 ottobre 2016 si legge quanto

segue:

Il

prezzo di vendita/acquisto viene fissato in CHF 744'000.‑ […] che

vengono soluti come segue:

-) CHF 100'000.‑

(centomila) sono stati versati sul conto dell’Avv. __________, quale caparra;

-) CHF 100'000.‑

(centomila) verranno versati sul conto dell’avv. __________ entro lunedì 7

(sette) novembre 2016, sotto pena di nullità dell’atto in caso di mancato

versamento.

-) CHF 544'000

(cinquecentoquarantaquattromila) saranno versati sul conto dell’avv. __________

a conferma del perfezionamento della transazione entro 30 giorni dalla crescita

in giudicato della conferma dell’autorizzazione LAFE all’acquisto.

Al fine di finanziare il

prestito concesso alla ricorrente e all’altra acquirente, per far fronte al

pagamento dei restanti fr. 544'000.‑, la __________ ha aumentato il

mutuo ipotecario fisso, che gravava il proprio immobile, “da

CHF 500'000 a CHF 977'500, dietro ammortamento di CHF 1’000”

(v. Rapporto, n. 2.2.1, p. 9; n. 2.1.2, p. 5 s.).

Di questi

fr. 136'000.‑, la ricorrente risulta averne restituiti

fr. 30'000.‑ con valuta 8 novembre 2017 (v. estratto bancario,

allegato al ricorso). Alla fine del 2017 rimaneva un debito di

fr. 106'000.‑, corrispondente all’importo registrato nei conti della

società.

3.4

Agli atti non figura alcun

contratto di mutuo tra la società e la ricorrente, non viene fatto riferimento

all’esistenza di garanzie né è stabilito un piano di rimborso del mutuo.

Nel frattempo, tuttavia,

l’insorgente non è più azionista della società, avendone ceduto le azioni

all’altra socia nel corso del 2019.

D’altra parte, la __________

aveva venduto l’immobile di sua proprietà il 6 agosto 2019 per

fr. 1'635'000.‑ (iscritto a bilancio al 31.12.2018 per

fr. 894'000). Trattandosi dell’unico attivo della società, quest’ultima è

stata economicamente liquidata.

Come sottolineato dall’Ispettorato

fiscale, l’utile realizzato con la vendita della palazzina di __________ era

già stato distribuito anticipatamente sotto forma di prestito (cfr. Rapporto,

n. 2.1.2, p. 7).

3.5

Per quanto riguarda invece

la situazione personale di RI 1, dalla decisione impugnata risulta che a fronte

di una sostanza di fr. 652'847.‑, ella aveva debiti per

fr. 928'870.‑ e i suoi redditi, eccezione fatta per quelli di natura

immobiliare, erano costituiti principalmente da un reddito da attività

dipendente pari a fr. 36'813.‑ e alimenti per fr. 10'200.‑.

Gli interessi passivi sul credito vantato da __________ nei suoi confronti non

erano corrisposti, ma venivano capitalizzati.

Solo vendendo la propria

abitazione verosimilmente la ricorrente avrebbe potuto far fronte al debito

contratto con __________, perché, come sottolineato dall’Ispettorato fiscale, nel

periodo fiscale 2019, era priva di liquidità e la sua sostanza netta era

negativa (cfr. Rapporto, n. 2.1.2., p. 7).

3.6

La documentazione prodotta

dalla ricorrente nel corso della procedura di ricorso non porta alcun elemento

a favore della sua tesi. In particolare, non comprova in alcun modo l’inesistenza

del suo debito nei confronti della società.

Il versamento di fr. 50'000.‑

a “Studio Legale e notarile” il 1° giugno 2016 con la causale “cessione

azioni __________, con stabile Via __________ in Bilancio” non ha alcun

riflesso sul finanziamento concesso dalla società alle socie, in quanto è

avvenuto prima sia dell’acquisto delle azioni sia, soprattutto, dell’aumento

del mutuo ipotecario e della registrazione del prestito da parte della società

a favore delle azioniste.

3.7

Circa il momento della

realizzazione del reddito in discussione, vi sono elementi che lasciavano

supporre l’esistenza di un prestito simulato fin dal 2017: ciò in

considerazione della situazione finanziaria sia della società sia della

ricorrente, che come riconosciuto anche dall’autorità fiscale non aveva la

disponibilità finanziaria per poter risanare la situazione debitoria.

Il fatto che il prestito

simulato

non sia stato qualificato come prestazione valutabile in denaro

nel momento in cui è stato concesso alla ricorrente, non impedisce che tale

qualifica intervenga in un momento successivo, a dipendenza dello svolgimento

dei fatti. Se l’autorità di tassazione non ritiene adempiuti i presupposti per

considerare simulato un mutuo nel momento della sua accensione, secondo la

giurisprudenza, la prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista può

essere assoggettata all’imposta nel momento in cui la società rinuncia al

credito o ammortizza l’attivo. Per il Tribunale federale, infatti, il momento

in cui viene realizzata una prestazione valutabile in denaro è quello in cui il

socio manifesta la volontà inequivocabile di prelevare i mezzi dalla società

(cfr. sentenza TF 2A.177/1994 del 13.12.1996 consid. 5d, in: ASA 66 p. 554 = RF

52/1997 p. 268; inoltre, Liégeois,

La disponibilité du revenu ‑ Le moment de l’acquisition en

droit fiscal suisse, Ginevra 2018, n. 1319 ss, p. 413 s.).

Nella fattispecie, la

società non ha semplicemente rinunciato alla parte restante del credito vantato

nei confronti di RI 1, ma è stata economicamente liquidata tramite la vendita

dell’immobile, il cui utile era già stato distribuito anticipatamente (cfr.

Rapporto, n. 2.1.2., p. 7). È solo nel 2019 che si è manifestata la volontà

inequivocabile della ricorrente di non rimborsare alla società la parte

restante del debito. Ciò configura un impoverimento della società e, di

riflesso, una prestazione valutabile in denaro per l’azionista.

Pertanto, l’operato

dell’autorità tassazione che ha imposto una prestazione valutabile in denaro pari

a fr. 93'300.‑ (con relativo sgravio per partecipazione qualificata)

in capo alla ricorrente merita di essere tutelato. La decisione impugnata deve

essere confermata.

4.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 2’300.-

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.-

per un totale di fr.

2'600.-

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: