80.2022.271
Procedura: reclamo, ricevibilità, rapporto di rappresentanza, indicazione sul modulo della dichiarazione, requisiti
15 marzo 2024Italiano12 min
periodo fiscale 2020, la contribuente presentava il Modulo 1 della dichiarazione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.271
Lugano
15 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 ottobre 2022 contro la decisione su reclamo del 21 settembre 2022 in
materia di IC 2020.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (__________),
domiciliata nel Canton Zurigo, è limitatamente assoggettata alle imposte nel
Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare nel Comune di Lugano.
b.
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2020, la contribuente presentava il Modulo 1 della dichiarazione
d’imposta del Canton Ticino non compilato, allegando tuttavia copia della
dichiarazione inoltrata al Canton Zurigo, nella quale alla pagina 1 veniva
indicata quale rappresentante “__________”.
Per l’immobile ubicato in
via __________ a __________ [della quale è proprietaria in ragione di ½],
indicava un valore di stima di fr. 3'641'599.-, ed un reddito di fr. 173'931.-
(cfr. “Steuerausscheidung 2020”).
B. Con decisione del
6.7.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) notificava alla
contribuente la tassazione IC 2020, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 149'600.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr.
254'600.-; la sostanza imponibile in fr. 991'000.- e la sostanza determinante
per l’aliquota era di fr. 3'299'000.-.
C. Con reclamo del 18/19.7.2022,
redatto in lingua tedesca, __________, __________, impugnava la decisione di
tassazione IC 2020.
Con scritto 22.7.2022,
inviato per posta APlus alla __________ AG, l’UT ha avvertito la reclamante che
il reclamo non rispettava i requisiti formali poiché non era stato redatto in
lingua italiana e non era corredato dalla procura firmata dalla contribuente.
Motivo per il quale, la rappresentante della contribuente veniva invitata,
entro il termine legale di reclamo, a voler presentare un gravame in lingua
italiana e a inoltrare una valida procura. Si avvertiva inoltre che, scaduto
infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
D. Con decisione del
21.9.2022, inviata per posta APlus a __________, il reclamo contro la decisione
IC 2020 veniva dichiarato irricevibile, poiché non era stato redatto in lingua
italiana e non era corredato dalla procura rilasciata alla rappresentante.
Nella decisione si indicava quanto segue:
L’autorità di tassazione ha
segnalato al contribuente i vizi di forma che invalidavano il reclamo e, con la
comminatoria di dichiararlo irricevibile, lo ha invitato a presentare il
reclamo in lingua italiana; inviare una procura valida. Per rispondere alla richiesta,
inviata per posta A Plus in data 22.07.2022, al contribuente è stato assegnato
un termine fino al 06.08.2022. Il termine assegnato è scaduto infruttuoso.
E. Con scritto del
5/6.10.2022 __________, per il tramite di __________, impugnava la “tassazione
datata 6 luglio 2022” all’UT, contestando gli elementi imponibili accertati
dal fisco ticinese, e produceva la procura sottoscritta dalla contribuente il
4.10.2022.
Il 21.10.2022, l’UT di
Lugano, rivolgendosi a __________, chiedeva di confermare, entro l’8.11.2022,
se lo scritto del 5/6.10.2022 dovesse essere considerato come ricorso contro “la
decisione su reclamo del 21.9.2022”.
Con risposta del 3/4.11.2022,
la __________ confermava che il precedente scritto doveva essere considerato un
ricorso e trasmesso per competenza alle “autorità competenti”.
L’autorità di tassazione
ha trasmesso lo scambio di corrispondenza citato alla Camera di diritto
tributario per competenza.
F. Con osservazioni del
25/29.11.2022, l’UT di Lugano propone di respingere il ricorso, rilevando che
“i ricorrenti” non si erano mai espressi in relazione alla richiesta del 22
luglio 2022 “(…) anche se risulta concessa una proroga verbale per la
presentazione della documentazione (motivo per cui la decisione di irricevibilità
è stata emessa soltanto il 21 settembre, ben oltre la crescita in giudicato
della decisione di tassazione datata 6 luglio 2022)”.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici
di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
Impugnata, nel caso
in questione è la decisione IC 2020 del 21.9.2022, trasmessa tramite invio
APlus alla contribuente, con la quale è stato dichiarato irricevibile il
reclamo presentato dalla __________, siccome sprovvisto di procura sottoscritta
da parte della contribuente e poiché redatto in lingua tedesca. Dei vizi di forma
era stata informata la rappresentante, alla quale era stato ingiunto di voler
porre rimedio agli stessi entro i termini legali di reclamo. Lo scritto del
22.7.2022
era stato trasmesso – tramite invio APlus – alla __________ e
recapitato sabato 23.7.2022.
3.
3.1.
In primo luogo, il reclamo
è stato dichiarato irricevibile perché redatto in lingua tedesca.
3.2
Nei rapporti con le
autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della
lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es.
gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio
alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella
ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il
principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue
ufficiali. L’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie
è l’italiano.
Pertanto, l'osservanza
della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975.
p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
Ne consegue
che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non
corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati
irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 57 s.), anche se
l'atto è scritto in un'altra lingua ufficiale della Confederazione (cfr. anche
sentenza CDT 80.2022.38 del 25.4.2022).
3.3
La ricorrente, assoggettata
limitatamente in Ticino siccome proprietaria di un immobile, è pertanto tenuta
a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale.
Peraltro, l’Ufficio di
tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto
in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale
vizio alla reclamante (per il tramite della __________) e le ha attribuito
contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è
viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
Infatti, come esposto in
narrativa, la decisione di tassazione IC 2020 datata 6.7.2020 era stata
notificata direttamente alla contribuente. Il 18.7.2022, per conto della
contribuente, la __________ aveva presentato reclamo. Tuttavia lo stesso era
redatto in lingua tedesca e non era stata allegata la procura. Motivo per il
quale, tramite invio APlus, il 22.7.2022 – quanto il termine di reclamo non era
ancora scaduto – l’Ufficio di tassazione di Lugano aveva segnalato i due vizi
di procedura a __________, con la comminatoria di dichiarare irricevibile il
gravame.
Nonostante la ricorrente
sia stata messa nella condizione di conformare il suo reclamo alle esigenze
formali previste dal diritto cantonale, in casu il requisito della
lingua ufficiale, non ha dato seguito a tale correzione.
3.4
Già solo per tale ragione
il reclamo è stato correttamente dichiarato irricevibile.
4.
4.1.
Il reclamo è stato
dichiarato irricevibile anche perché la reclamante non aveva prodotto la
procura rilasciata alla fiduciaria che aveva interposto il reclamo a suo nome.
4.2
Secondo gli articoli 117
cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare
contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della rispettiva
legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.
Il potere di
rappresentanza può essere conferito, in particolare, mediante procura scritta
rilasciata al rappresentante. Tuttavia, poiché la legge non subordina il
conferimento del potere di rappresentanza ad alcun requisito formale, non è escluso
che lo stesso possa essere dedotto dalle circostanze. In considerazione del
segreto fiscale (art. 110 LIFD), si deve peraltro pretendere che dalle
circostanze emerga una chiara manifestazione di volontà. Secondo la
giurisprudenza, l'autorità fiscale può in particolare dedurre l’esistenza di una
rappresentanza se il contribuente dichiara il rapporto di rappresentanza sul
modulo della dichiarazione d’imposta (DTF 145 II 201 consid. 5.1), soprattutto
perché ciò costituisce una comunicazione della procura ad un terzo secondo
l’art. 33 cpv. 3 CO. Se l'autorità fiscale ha dei dubbi, può chiedere al
rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta (articoli 117 cpv. 2 seconda
frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT). Se non si riesce a stabilire se al
preteso rappresentante sia stato validamente conferito il potere di
rappresentanza, l'onere della prova è a carico della parte che ne trae un
vantaggio (art. 8 CC per analogia) (sentenza del TF n. 9C_711/2022 del 17
novembre 2023 consid. 3.7.1 e giurisprudenza citata).
4.3
Per la compilazione della
dichiarazione d’imposta da parte dei contribuenti con domicilio fuori Cantone,
la Divisione delle contribuzioni ha allestito delle apposite Istruzioni (quelle
per il 2020, sono visualizzabili al sito internet: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_dom_1_2.pdf,
consultato il 6.3.2024).
Nelle stesse, a pagina 2,
si può leggere che i contribuenti domiciliati in altri cantoni possono
adempiere al loro obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta inviando, al
competente Ufficio circondariale di tassazione, la “Dichiarazione d'imposta”
ticinese (Modulo 1 in originale) non compilata ma firmata unitamente alla copia
della dichiarazione d'imposta presentata nel loro Cantone di domicilio e alla
copia di tutti i moduli complementari che riguardano gli immobili, così come,
sempre per quanto riguarda gli immobili, degli eventuali documenti giustificativi
a comprova delle spese di manutenzione effettive che sono state sostenute.
4.4
4.4.1
Nel caso in esame, la
contribuente ha presentato il Modulo 1 della dichiarazione d’imposta ticinese,
non sottoscritto, sul quale l’indirizzo della contribuente era così indicato:
Signora __________
a
Studio Legale
avv.
__________
Casella
postale
__________
__________
Nessuna indicazione era
inserita nello spazio sottostante, riservato alla designazione della persona
cui il fisco avrebbe potuto rivolgersi “per informazioni complementari”.
Al modulo citato era
allegata copia della dichiarazione inoltrata alle autorità fiscali del __________.
Sulla prima pagina della stessa si legge:
Vertreter/in bevollmächtigt zur Entgegennahme von Auflagen und
Entscheiden bzw. Veranlagungsverfügungen
__________
__________
__________
4.4.2
Come si vede, diversamente
dal modulo ticinese, quello zurighese permette espressamente di comunicare al
fisco l’esistenza di un rapporto di rappresentanza. Sul modulo 1 della
dichiarazione del Canton Ticino figura unicamente uno spazio nel quale il
contribuente può indicare a chi il fisco si può rivolgere “per informazioni
complementari”, cosa che non implica necessariamente il conferimento di un
rapporto di rappresentanza. Inoltre, viene espressamente precisato che “La
rappresentanza contrattuale è ammessa unicamente in presenza di una procura
scritta”.
Ci si può conseguentemente
domandare se la citata giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il
fisco potrebbe dedurre l’esistenza di una rappresentanza se il contribuente
dichiara il rapporto di rappresentanza sul modulo della dichiarazione d’imposta,
sia applicabile anche quando il contribuente indica il nome del rappresentante
nello spazio riservato alla richiesta di “informazioni complementari”, senza
tuttavia allegare la procura scritta.
Se si dovesse escludere
che basti menzionare il nome del rappresentante nello spazio per le
informazioni complementari, in mancanza di una procura scritta, ci si domanda
poi se potrebbe essere sufficiente, affinché il fisco ammetta il conferimento
di una procura da parte di un contribuente assoggettato alle imposte per
appartenenza economica, allegare copia della dichiarazione presentata nel
Cantone di domicilio, che contiene l’apposito spazio per la comunicazione del
rapporto di rappresentanza.
4.4.3
Nel caso in esame,
l’esistenza di un rapporto di rappresentanza è stata notificata al fisco
mediante la compilazione dell’apposito spazio esistente sul modulo per la
dichiarazione d’imposta del Canton Zurigo. A dipendenza della risposta alle
domande appena evocate, si potrebbe dunque ritenere che anche l’autorità
fiscale ticinese potesse ritenere sufficiente la prova del conferimento della
procura alla fiduciaria zurighese.
La questione può essere
lasciata aperta. Non è infatti necessario stabilire se la decisione impugnata
sia legittima anche nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo
anche a causa della mancata trasmissione della procura. La decisione sarebbe
comunque legittima, poiché il reclamo è stato presentato in lingua tedesca.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: