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Decisione

80.2022.271

Procedura: reclamo, ricevibilità, rapporto di rappresentanza, indicazione sul modulo della dichiarazione, requisiti

15 marzo 2024Italiano12 min

periodo fiscale 2020, la contribuente presentava il Modulo 1 della dichiarazione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.271

Lugano

15 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 ottobre 2022 contro la decisione su reclamo del 21 settembre 2022 in

materia di IC 2020.

Fatti

Fatti

A.

a.

__________ (__________),

domiciliata nel Canton Zurigo, è limitatamente assoggettata alle imposte nel

Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare nel Comune di Lugano.

b.

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2020, la contribuente presentava il Modulo 1 della dichiarazione

d’imposta del Canton Ticino non compilato, allegando tuttavia copia della

dichiarazione inoltrata al Canton Zurigo, nella quale alla pagina 1 veniva

indicata quale rappresentante “__________”.

Per l’immobile ubicato in

via __________ a __________ [della quale è proprietaria in ragione di ½],

indicava un valore di stima di fr. 3'641'599.-, ed un reddito di fr. 173'931.-

(cfr. “Steuerausscheidung 2020”).

B. Con decisione del

6.7.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) notificava alla

contribuente la tassazione IC 2020, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 149'600.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr.

254'600.-; la sostanza imponibile in fr. 991'000.- e la sostanza determinante

per l’aliquota era di fr. 3'299'000.-.

C. Con reclamo del 18/19.7.2022,

redatto in lingua tedesca, __________, __________, impugnava la decisione di

tassazione IC 2020.

Con scritto 22.7.2022,

inviato per posta APlus alla __________ AG, l’UT ha avvertito la reclamante che

il reclamo non rispettava i requisiti formali poiché non era stato redatto in

lingua italiana e non era corredato dalla procura firmata dalla contribuente.

Motivo per il quale, la rappresentante della contribuente veniva invitata,

entro il termine legale di reclamo, a voler presentare un gravame in lingua

italiana e a inoltrare una valida procura. Si avvertiva inoltre che, scaduto

infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

D. Con decisione del

21.9.2022, inviata per posta APlus a __________, il reclamo contro la decisione

IC 2020 veniva dichiarato irricevibile, poiché non era stato redatto in lingua

italiana e non era corredato dalla procura rilasciata alla rappresentante.

Nella decisione si indicava quanto segue:

L’autorità di tassazione ha

segnalato al contribuente i vizi di forma che invalidavano il reclamo e, con la

comminatoria di dichiararlo irricevibile, lo ha invitato a presentare il

reclamo in lingua italiana; inviare una procura valida. Per rispondere alla richiesta,

inviata per posta A Plus in data 22.07.2022, al contribuente è stato assegnato

un termine fino al 06.08.2022. Il termine assegnato è scaduto infruttuoso.

E. Con scritto del

5/6.10.2022 __________, per il tramite di __________, impugnava la “tassazione

datata 6 luglio 2022” all’UT, contestando gli elementi imponibili accertati

dal fisco ticinese, e produceva la procura sottoscritta dalla contribuente il

4.10.2022.

Il 21.10.2022, l’UT di

Lugano, rivolgendosi a __________, chiedeva di confermare, entro l’8.11.2022,

se lo scritto del 5/6.10.2022 dovesse essere considerato come ricorso contro “la

decisione su reclamo del 21.9.2022”.

Con risposta del 3/4.11.2022,

la __________ confermava che il precedente scritto doveva essere considerato un

ricorso e trasmesso per competenza alle “autorità competenti”.

L’autorità di tassazione

ha trasmesso lo scambio di corrispondenza citato alla Camera di diritto

tributario per competenza.

F. Con osservazioni del

25/29.11.2022, l’UT di Lugano propone di respingere il ricorso, rilevando che

“i ricorrenti” non si erano mai espressi in relazione alla richiesta del 22

luglio 2022 “(…) anche se risulta concessa una proroga verbale per la

presentazione della documentazione (motivo per cui la decisione di irricevibilità

è stata emessa soltanto il 21 settembre, ben oltre la crescita in giudicato

della decisione di tassazione datata 6 luglio 2022)”.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici

di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione

che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

Impugnata, nel caso

in questione è la decisione IC 2020 del 21.9.2022, trasmessa tramite invio

APlus alla contribuente, con la quale è stato dichiarato irricevibile il

reclamo presentato dalla __________, siccome sprovvisto di procura sottoscritta

da parte della contribuente e poiché redatto in lingua tedesca. Dei vizi di forma

era stata informata la rappresentante, alla quale era stato ingiunto di voler

porre rimedio agli stessi entro i termini legali di reclamo. Lo scritto del

22.7.2022

era stato trasmesso – tramite invio APlus – alla __________ e

recapitato sabato 23.7.2022.

3.

3.1.

In primo luogo, il reclamo

è stato dichiarato irricevibile perché redatto in lingua tedesca.

3.2

Nei rapporti con le

autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della

lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es.

gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio

alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella

ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il

principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue

ufficiali. L’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10

maggio 2006 stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie

è l’italiano.

Pertanto, l'osservanza

della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata

un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti

i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua

italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.

1975.

p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

Ne consegue

che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non

corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati

irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 57 s.), anche se

l'atto è scritto in un'altra lingua ufficiale della Confederazione (cfr. anche

sentenza CDT 80.2022.38 del 25.4.2022).

3.3

La ricorrente, assoggettata

limitatamente in Ticino siccome proprietaria di un immobile, è pertanto tenuta

a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale.

Peraltro, l’Ufficio di

tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto

in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale

vizio alla reclamante (per il tramite della __________) e le ha attribuito

contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è

viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans

le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

Infatti, come esposto in

narrativa, la decisione di tassazione IC 2020 datata 6.7.2020 era stata

notificata direttamente alla contribuente. Il 18.7.2022, per conto della

contribuente, la __________ aveva presentato reclamo. Tuttavia lo stesso era

redatto in lingua tedesca e non era stata allegata la procura. Motivo per il

quale, tramite invio APlus, il 22.7.2022 – quanto il termine di reclamo non era

ancora scaduto – l’Ufficio di tassazione di Lugano aveva segnalato i due vizi

di procedura a __________, con la comminatoria di dichiarare irricevibile il

gravame.

Nonostante la ricorrente

sia stata messa nella condizione di conformare il suo reclamo alle esigenze

formali previste dal diritto cantonale, in casu il requisito della

lingua ufficiale, non ha dato seguito a tale correzione.

3.4

Già solo per tale ragione

il reclamo è stato correttamente dichiarato irricevibile.

4.

4.1.

Il reclamo è stato

dichiarato irricevibile anche perché la reclamante non aveva prodotto la

procura rilasciata alla fiduciaria che aveva interposto il reclamo a suo nome.

4.2

Secondo gli articoli 117

cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare

contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della rispettiva

legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

Il potere di

rappresentanza può essere conferito, in particolare, mediante procura scritta

rilasciata al rappresentante. Tuttavia, poiché la legge non subordina il

conferimento del potere di rappresentanza ad alcun requisito formale, non è escluso

che lo stesso possa essere dedotto dalle circostanze. In considerazione del

segreto fiscale (art. 110 LIFD), si deve peraltro pretendere che dalle

circostanze emerga una chiara manifestazione di volontà. Secondo la

giurisprudenza, l'autorità fiscale può in particolare dedurre l’esistenza di una

rappresentanza se il contribuente dichiara il rapporto di rappresentanza sul

modulo della dichiarazione d’imposta (DTF 145 II 201 consid. 5.1), soprattutto

perché ciò costituisce una comunicazione della procura ad un terzo secondo

l’art. 33 cpv. 3 CO. Se l'autorità fiscale ha dei dubbi, può chiedere al

rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta (articoli 117 cpv. 2 seconda

frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT). Se non si riesce a stabilire se al

preteso rappresentante sia stato validamente conferito il potere di

rappresentanza, l'onere della prova è a carico della parte che ne trae un

vantaggio (art. 8 CC per analogia) (sentenza del TF n. 9C_711/2022 del 17

novembre 2023 consid. 3.7.1 e giurisprudenza citata).

4.3

Per la compilazione della

dichiarazione d’imposta da parte dei contribuenti con domicilio fuori Cantone,

la Divisione delle contribuzioni ha allestito delle apposite Istruzioni (quelle

per il 2020, sono visualizzabili al sito internet: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_dom_1_2.pdf,

consultato il 6.3.2024).

Nelle stesse, a pagina 2,

si può leggere che i contribuenti domiciliati in altri cantoni possono

adempiere al loro obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta inviando, al

competente Ufficio circondariale di tassazione, la “Dichiarazione d'imposta”

ticinese (Modulo 1 in originale) non compilata ma firmata unitamente alla copia

della dichiarazione d'imposta presentata nel loro Cantone di domicilio e alla

copia di tutti i moduli complementari che riguardano gli immobili, così come,

sempre per quanto riguarda gli immobili, degli eventuali documenti giustificativi

a comprova delle spese di manutenzione effettive che sono state sostenute.

4.4

4.4.1

Nel caso in esame, la

contribuente ha presentato il Modulo 1 della dichiarazione d’imposta ticinese,

non sottoscritto, sul quale l’indirizzo della contribuente era così indicato:

Signora __________

a

Studio Legale

avv.

__________

Casella

postale

__________

__________

Nessuna indicazione era

inserita nello spazio sottostante, riservato alla designazione della persona

cui il fisco avrebbe potuto rivolgersi “per informazioni complementari”.

Al modulo citato era

allegata copia della dichiarazione inoltrata alle autorità fiscali del __________.

Sulla prima pagina della stessa si legge:

Vertreter/in bevollmächtigt zur Entgegennahme von Auflagen und

Entscheiden bzw. Veranlagungsverfügungen

__________

__________

__________

4.4.2

Come si vede, diversamente

dal modulo ticinese, quello zurighese permette espressamente di comunicare al

fisco l’esistenza di un rapporto di rappresentanza. Sul modulo 1 della

dichiarazione del Canton Ticino figura unicamente uno spazio nel quale il

contribuente può indicare a chi il fisco si può rivolgere “per informazioni

complementari”, cosa che non implica necessariamente il conferimento di un

rapporto di rappresentanza. Inoltre, viene espressamente precisato che “La

rappresentanza contrattuale è ammessa unicamente in presenza di una procura

scritta”.

Ci si può conseguentemente

domandare se la citata giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il

fisco potrebbe dedurre l’esistenza di una rappresentanza se il contribuente

dichiara il rapporto di rappresentanza sul modulo della dichiarazione d’imposta,

sia applicabile anche quando il contribuente indica il nome del rappresentante

nello spazio riservato alla richiesta di “informazioni complementari”, senza

tuttavia allegare la procura scritta.

Se si dovesse escludere

che basti menzionare il nome del rappresentante nello spazio per le

informazioni complementari, in mancanza di una procura scritta, ci si domanda

poi se potrebbe essere sufficiente, affinché il fisco ammetta il conferimento

di una procura da parte di un contribuente assoggettato alle imposte per

appartenenza economica, allegare copia della dichiarazione presentata nel

Cantone di domicilio, che contiene l’apposito spazio per la comunicazione del

rapporto di rappresentanza.

4.4.3

Nel caso in esame,

l’esistenza di un rapporto di rappresentanza è stata notificata al fisco

mediante la compilazione dell’apposito spazio esistente sul modulo per la

dichiarazione d’imposta del Canton Zurigo. A dipendenza della risposta alle

domande appena evocate, si potrebbe dunque ritenere che anche l’autorità

fiscale ticinese potesse ritenere sufficiente la prova del conferimento della

procura alla fiduciaria zurighese.

La questione può essere

lasciata aperta. Non è infatti necessario stabilire se la decisione impugnata

sia legittima anche nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo

anche a causa della mancata trasmissione della procura. La decisione sarebbe

comunque legittima, poiché il reclamo è stato presentato in lingua tedesca.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: