80.2022.274
Procedura: tassazione d’ufficio, invio dichiarazione nei giorni successivi, imponibile superiore, lettera del fisco che chiede al reclamante di confermare il reclamo e inviare documentazione, annullamento decisione
11 maggio 2023Italiano13 min
era irricevibile. Sostiene di aver inviato la dichiarazione d’imposta tardivamente,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.274
80.2022.275
Lugano
11 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 novembre 2022 contro la decisione del 26 ottobre 2022 in materia di IC
e IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è titolare dal 5
gennaio 2017 della ditta individuale __________, __________, il cui scopo
consiste in particolare nella consulenza, l'insegnamento, le prestazioni di
servizi e fornitura di supporti gestionali nell'ambito della moda e del design,
come pure nella lavorazione e la produzione di prodotti tessili e dei relativi
accessori, in particolare prodotti di marca.
Nonostante una diffida,
notificatagli il 12 aprile 2022, e una multa per violazione degli obblighi
procedurali, inflittagli il 17 maggio 2022, il contribuente non ha presentato
la dichiarazione d’imposta 2020.
Con decisione del 20
luglio 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (UT) ha notificato
al contribuente una tassazione d’ufficio per l’IC e l’IFD 2020, commisurando il
reddito imponibile in fr. 48'500.- per l’IC e in fr. 50'200.- per l’IFD. Nella
motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava che un eventuale
reclamo contro la tassazione d’ufficio avrebbe dovuto essere motivato e
indicare mezzi di prova, cioè che gli sarebbe dovuta essere allegata la
dichiarazione d’imposta completa e corredata da tutti i certificati,
attestazioni, documenti ecc. Il contribuente era avvertito che altrimenti il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
B. Il 5 agosto 2023 il
contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2020, allegando il
questionario complementare per indipendenti senza contabilità e documentazione
bancaria. Il reddito imponibile ammontava a fr. 119'430.-.
Con scritto del 25 agosto
2022, l’autorità di tassazione si è rivolta al contribuente, informandolo che
il reclamo da lui presentato non soddisfaceva i requisiti formali, in quanto
non esprimeva chiaramente l’intenzione di reclamare e non comprovava la
manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. L’UT gli attribuiva pertanto
un termine fino al 5 settembre 2022 per esprimere la volontà di contestare la
tassazione d’ufficio e per comprovarne la manifesta inesattezza, allegando la
documentazione necessaria. Altrimenti, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile e la tassazione d’ufficio confermata.
Il contribuente non ha
dato seguito a tale invito.
C. Con decisione del 26
ottobre 2022 l’UT ha notificato al reclamante una decisione di tassazione dopo
reclamo, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 122'700.- per
l’IC e in fr. 126'200.- per l’IFD, facendo riferimento alla dichiarazione
d’imposta presentata dopo la tassazione d’ufficio.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della
decisione dopo reclamo del 26 ottobre 2022 e la conferma della tassazione
d’ufficio, argomentando che il reclamo da lui interposto contro quest’ultima
era irricevibile. Sostiene di aver inviato la dichiarazione d’imposta tardivamente,
“ignaro del fatto che l’UT aveva già emesso nei suoi confronti una
tassazione d’ufficio”, e di avere agito “per buona fede” inviando una
dichiarazione con redditi superiori rispetto a quelli stimati. Come indicato
dalla stessa autorità fiscale, nella lettera che gli ha inviato il 25 agosto
2022, il suo reclamo non adempiva i requisiti formali e avrebbe pertanto dovuto
essere dichiarato irricevibile.
E. Nelle sue
osservazioni del 30 novembre 2022, l’UT propone di respingere il ricorso,
sostenendo che il ricorrente pretenderebbe “di beneficiare di una tassazione
allestita d’ufficio in maniera coscienziosa e prudenziale sfruttando un vizio
di forma a suo vantaggio”. Se la decisione fosse annullata, afferma di
avere l’intenzione di trasmettere l’incarto all’Ufficio procedure speciali, “affinché
proceda a valutare la fattispecie dal punto di vista del recupero e della
sottrazione d’imposta”.
All’udienza del 18 aprile
2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
1.2.
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata
(sentenze TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e n. 2A.442/2001 del 19 giugno
2020; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerichen Steuerrecht, DBG,
3a ediz., Basilea 2017, n. 29 e 30 ss ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130
LIFD, p. 1407).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad
art. 130 LIFD, p. 2249).
1.3.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Vi
è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità
dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato
provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del
13 ottobre 2010 consid. 2.1).
1.4.
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per
la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità
del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel
merito (DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98
consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).
1.5.
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in
due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio
contestata viene rimpiazzata da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi
nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non
può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente può
anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr.
sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente ha omesso di presentare la dichiarazione d’imposta per il periodo
fiscale 2020, nonostante fosse stato diffidato a farlo. L’autorità fiscale ha
conseguentemente proceduto a notificargli una tassazione d’ufficio,
determinando i redditi per apprezzamento. Solo dopo la notificazione della
tassazione d’ufficio, il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta,
dalla quale risultavano elementi imponibili superiori rispetto a quelli
stabiliti per apprezzamento. L’UT ha considerato l’inoltro della dichiarazione
alla stregua di un reclamo contro la tassazione d’ufficio. Si è tuttavia
rivolto al reclamante con una lettera, attribuendogli un termine per confermare
la volontà di contestare la tassazione per apprezzamento e, in tal caso, per allegare
la documentazione necessaria per provare la manifesta inesattezza della stima,
avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Sebbene il reclamante non
abbia mai dato seguito all’invito in questione, l’UT è poi entrato nel merito
del suo reclamo e ha modificato la decisione di tassazione in base alla
dichiarazione presentata.
Il ricorrente contesta la
decisione in questione e sostiene che l’autorità di tassazione avrebbe dovuto
dichiarare irricevibile il reclamo contro la tassazione d’ufficio, come
peraltro prospettato nella lettera inviatagli dopo aver ricevuto la sua
dichiarazione, per il fatto che non erano adempiuti i requisiti di forma
previsti dalla legge. A suo avviso, egli avrebbe “inviato tardivamente la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, ignaro del fatto che l’UT
aveva già emesso nei suoi confronti una tassazione d’ufficio”.
2.2
In effetti, ci si può
domandare se l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2020, avvenuto il 5 agosto
2022, possa essere considerato reclamo contro la tassazione d’ufficio del 20
luglio 2022.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se il contribuente è stato sottoposto a tassazione
d’ufficio perché non ha presentato la dichiarazione d’imposta violando i suoi
obblighi (cfr. art. 124 cpv. 2 LIFD), di solito soddisfa i requisiti formali, cui
la legge subordina la contestazione della tassazione d’ufficio, presentando una
dichiarazione d’imposta completamente compilata. Il contribuente in precedenza
inadempiente rimane peraltro obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta
anche nella procedura di reclamo contro una tassazione d’ufficio (p. es.
sentenza 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.3 con rinvii a
giurisprudenza e dottrina).
È comprensibile che,
ricevendo la dichiarazione d’imposta completa nel termine di reclamo,
l’autorità di tassazione abbia ritenuto che il contribuente avesse la volontà
di impugnare la tassazione d’ufficio, per essere imposto in base ai redditi
effettivamente conseguiti.
2.3
Si è detto che tuttavia
l’UT ha reagito all’inoltro della dichiarazione, inviando al reclamante una
lettera, con la quale lo ha invitato a confermare la sua volontà di reclamare
contro la tassazione d’ufficio ed a presentare la documentazione necessaria.
L’autorità di tassazione
potrebbe aver interpretato l’inoltro della dichiarazione da parte del
contribuente come la presentazione tardiva della stessa, anziché come un
reclamo contro la tassazione d’ufficio, come sostiene lo stesso insorgente.
D’altra parte, la decisione era stata intimata per posta semplice e l’UT non
era in grado di provare l’avvenuta notificazione al destinatario.
Ora, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, decisioni fiscali passate in giudicato
dal punto di vista formale sono irrevocabili. L’autorità di tassazione può tuttavia,
in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari,
ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d’impugnazione non
sia scaduto (DTF 121 II 273 consid. 1a). La giurisprudenza in materia di
riesame d’ufficio (“revoca”), adottata quando ancora era in vigore il Decreto
del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un'imposta
federale diretta (DIFD), continua ad essere applicabile anche nell’ambito della
LIFD e del diritto tributario cantonale armonizzato (sentenza 2C_596/2012 del
19.
marzo 2013 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
Ricevendo la dichiarazione
d’imposta dopo la notificazione della decisione di tassazione, l’UT avrebbe
potuto revocare la decisione di tassazione d’ufficio per adottare una decisione
di tassazione ordinaria. La differenza rispetto al caso del reclamo
consisterebbe nel fatto che la nuova decisione sarebbe suscettibile di reclamo
allo stesso UT, anziché di ricorso alla Camera di diritto tributario.
2.4
L’autorità fiscale ha
dunque chiesto al contribuente di confermare l’intenzione di interporre reclamo
contro la decisione di tassazione d’ufficio. Come ricordato, l’insorgente non ha
tuttavia dato seguito alla richiesta e non ha prodotto alcuna ulteriore
documentazione.
In queste circostanze, ritenuto
che era stato lo stesso UT a chiedere al contribuente di confermare la volontà
di reclamare contro la tassazione d’ufficio, avrebbe dovuto coerentemente tener
conto della mancata conferma. Invece di considerare la dichiarazione inoltrata
come un reclamo contro la tassazione d’ufficio, avrebbe in tal caso dovuto
considerarla come una dichiarazione inoltrata tardivamente, che giustificava
tuttavia la revoca della tassazione d’ufficio, basata su una stima
insufficiente degli elementi imponibili.
Ne consegue che la
decisione impugnata deve essere considerata quale decisione di tassazione,
contro cui è dato reclamo allo stesso UT. Il ricorso indirizzato alla Camera di
diritto tributario è pertanto trasmesso all’autorità di tassazione, perché sia
esaminato quale reclamo contro la decisione del 26 ottobre 2022. La nuova
decisione, che l’UT adotterà pronunciandosi sul reclamo del contribuente, sarà
poi suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario.
2.5
Il ricorrente non può
evidentemente essere seguito, laddove pretenderebbe che la decisione di
tassazione d’ufficio del 20 luglio 2022 sia considerata passata in giudicato.
Come poc’anzi indicato,
entro il termine di trenta giorni per interporre reclamo contro la decisione in
questione, il contribuente ha presentato una dichiarazione, dalla quale risulta
che la stima intrapresa con la tassazione d’ufficio era insufficiente. Proprio
perché la presentazione della dichiarazione è avvenuta prima che la tassazione
diventasse definitiva, la stessa imponeva o la revoca della tassazione
d’ufficio o l’adozione di una decisione su reclamo basata sulla dichiarazione
presentata.
D’altra parte, come
ricordato dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, se la
dichiarazione d’imposta fosse pervenuta dopo che la tassazione d’ufficio era
passata in giudicato, la conseguenza sarebbe consistita nell’apertura di un
procedimento di ricupero d’imposta ed eventualmente anche di un procedimento
penale per sottrazione d’imposta. Da un contribuente che è stato sottoposto a
tassazione d’ufficio ci si aspetta infatti che reagisca ad una stima
insufficiente interponendo reclamo contro la decisione. Se non lo fa, si
procede al ricupero d’imposta (Looser,
in; Zweifel/Beusch [a cura di] Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea
2022, n. 25 ad art. 151 LIFD, p. 2535, con riferimenti a giurisprudenza e
dottrina).
3.
Il ricorso del
contribuente è trasmesso all’UT, perché sia considerato reclamo contro la
decisione del 26 ottobre 2022.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del contribuente
del 25 novembre 2022 è trasmesso all’UT, perché sia considerato reclamo contro
la decisione del 26 ottobre 2022.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: