80.2022.278
Procedura: revisione, non per errore di dichiarazione, deduzione alimenti superiore rispetto a quanto dichiarato
19 gennaio 2023Italiano12 min
revisione in quanto tale non permette all’interessato di rimediare ad “inadempienze,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.278
80.2022.279
Lugano
19 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 novembre 2022 contro la decisione del 7 novembre 2022 in materia di revisione
IC-IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. Il 1°/3.10.2022 RI 1
presentava un’istanza di revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2020
del 27.10.2021. In particolare il contribuente indicava di essersi accorto,
mentre compilava la dichiarazione fiscale 2021 di aver fatto un errore in
relazione all’ammontare degli alimenti versati alla ex coniuge per i figli. In
particolare, a fronte di un importo effettivo corrisposto pari a fr. 20'400.-,
erano stati chiesti in deduzione dal contribuente unicamente fr. 13'000.-, a
causa di “(…) un errore nell’utilizzo della documentazione utilizzata per
allestire la dichiarazione 2020”. L’istante precisava che, nel 2020 alla ex
coniuge, __________, era stato imposto l’importo corretto degli alimenti (ossia
fr. 20'400.-). __________ precisava che se da una parte era consapevole “(…)
che non sia possibile richiedere una revisione laddove avessi usato la normale
diligenza in sede di reclamo, dall’altra ritengo iniqua la circostanza per la
quale non mi venga concessa una deduzione di importo pari al reddito attribuito
al percettore degli alimenti stessi”. Secondo __________ che a sostegno
della sua tesi richiamava la sentenza CDT 80.2014.241, l’errore nel quale era
incorso avrebbe dovuto essere immediatamente riconoscibile da parte
dell’autorità fiscale. Inoltre, il fatto che l’importo fosse sbagliato, lo si
poteva facilmente notare dalla decisione fiscale del precedente periodo nonché
dalla dichiarazione fiscale 2020 della ex moglie.
B. Con decisione
3.10.2022, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT) respingeva
l’istanza di revisione in applicazione degli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2
LIFD. In particolare l’autorità fiscale, dopo aver indicato che la decisione
IC/IFD 2020 era cresciuta in giudicato, negava la revisione, poiché il
contribuente, ove avesse utilizzato la diligenza che da lui si poteva
pretendere, sarebbe stato in grado di far valere le censure proposte in sede di
revisione, nella procedura ordinaria. Il fisco, spiegava che, l’istituto della
revisione in quanto tale non permette all’interessato di rimediare ad “inadempienze,
dimenticanze o errori di compilazione della dichiarazione d’imposta, in sede di
procedura ordinaria”.
C. Con reclamo
26/27.10.2022, RI 1 insorgeva contro la decisione dell’UT. In particolare, la
domanda di revisione avrebbe dovuto essere accolta, ritenuto come l’autorità
fiscale, nella propria decisione non aveva tenuto conto di fatti dei quali era
a conoscenza, rispettivamente avrebbe dovuto conoscere. Nel gravame
l’insorgente indica che l’autorità fiscale, nel suo caso, avrebbe dovuto
svolgere indagini supplementari, compiendo il raffronto tra le dichiarazioni
fiscali del “(…) genitore pagante e del genitore ricevente gli alimenti”.
Inoltre, il dovere di indagine sussisteva per “l’importante evidenza del mio
errore”. L’importo dichiarato nel 2020 era molto inferiore rispetto a
quello del 2019 (pari a fr. 19'674.-). L’autorità fiscale disponeva inoltre
della convenzione alimentare, che stabiliva gli alimenti da corrispondere. Il
contribuente misconosceva, da parte sua, una dimenticanza: egli ribadiva di
aver indicato la deduzione relativa agli alimenti, ma di aver sbagliato
l’importo. Appellandosi infine all’art. 127 cpv. 2 Cost., e meglio
l’imposizione secondo la capacità contributiva, il ricorrente chiedeva di
concedere la deduzione nell’ammontare effettivamente versato.
D. Con decisione del
7.11.2022, l’UT respingeva il reclamo. In particolare il fisco rilevava che con
il gravame __________ non aveva presentato nuove obiezioni idonee a contrastare
il rigetto dell’istanza di revisione. In particolare era stato lo stesso
reclamante a far valere quale deduzione per gli alimenti l’importo di fr.
13'000.-, allegando a comprova anche un documento bancario. L’autorità fiscale
aggiungeva inoltre che, nell’ambito di una separazione, a dipendenza di
possibili modifiche di accordi presi fra le parti a seguito di mutate
situazioni, l’ammontare degli alimenti dovuti da un genitore per i figli può
anche essere oggetto di modifica negli anni. Non si può inoltre neppure
escludere che un contribuente non abbia onorato tutti i pagamenti mensili
dovuti. Motivo per il quale la deduzione ammessa per un passato periodo fiscale
non necessariamente deve corrispondere o equivalere a quella da accordare per
un periodo fiscale successivo. L’UT concludeva rilevando comunque che, ad ogni
buon conto neppure era stata prodotta la prova bancaria a dimostrazione del
versamento di alimenti nel corso del 2020 per un importo maggiore a quelli
ammessi in deduzione dall’ufficio di tassazione.
E. Con ricorso
26/28.11.2022, __________ insorge alla Camera di diritto tributario censurando
la decisione su reclamo in applicazione dell’art. 232 cpv. 1 LT rispettivamente
dell’art. 147 cpv. 1 LIFD. Nel gravame il ricorrente ribadisce le precedenti motivazioni:
rileva che il documento bancario fornito quale giustificativo per il versamento
degli alimenti nulla aveva a che fare con il pagamento degli stessi, vista la
causale riportata “rata quote”. Da un semplice paragone con il documento
giustificativo dell’anno precedente si poteva vedere che s’indicava sia il
beneficiario degli alimenti che la causale. Il contribuente si sofferma sul
fatto che l’autorità fiscale avrebbe dovuto raffrontare la sua dichiarazione e
quella dell’ex moglie: e ciò nel rispetto del principio di corrispondenza che
esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano
dedotte dal reddito di colui che le effettua.
F. Con scritto
30.11/1.12.2022, l’UT oltre a trasmettere l’incarto di RI 1, chiede la conferma
della decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, il
contribuente indica di essere incorso in un errore di dichiarazione, facendo
valere come deduzione per gli alimenti versati alla ex coniuge l’importo di fr.
13'000.- per i figli, anziché l’ammontare effettivo corrisposto, pari a fr.
20'400.-. Se da una parte indica di essere consapevole che la revisione è
esclusa laddove, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato, d’altro canto ritiene
iniquo che non gli venga concesso in deduzione l’importo effettivamente
versato, pari al reddito che è stato invece imposto al percettore degli
alimenti. Lamenta il fatto che l’autorità fiscale non avrebbe considerato dei
fatti della quale doveva essere a conoscenza: e meglio l’importo imposto quale
reddito nella partita fiscale della ex moglie, la convenzione relativa agli
alimenti, nonché quanto versato nel periodo fiscale precedente.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione
sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad
esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di
indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la
dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente
riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova
erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per
imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4
luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n.
2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al
contribuente incombe sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di
imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.
2.3
Con
una recente sentenza (2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale
ha respinto il ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi
fiscali, avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi”
(premi per l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è
esclusa anche in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una
negligenza del contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha
rilevato che lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione
avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della
decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di
un reclamo al fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o
mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano
essere denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
Sottolineato come tali principi vadano applicati con rigore, per garantire la
distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della
revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la Corte
federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver omesso di
controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò che gli avrebbe
permesso di appurare che le deduzioni non erano state concesse e di contestare
le tassazioni con i mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).
2.4
Ritornando al caso che qui
ci occupa il contribuente stesso ha dichiarato nella dichiarazione fiscale
l’importo di fr. 13'000.-, allegando anche un giustificativo bancario,
indicante il versamento di fr. 1'000.- mensili. Ricevuta la decisione di
tassazione che riprendeva l’ammontare della deduzione dichiarata, __________
non ha presentato alcuna impugnativa. Ora, in una simile situazione, il
ricorrente non può pretendere che l’autorità fiscale, nonostante quanto da lui
dichiarato (allegando anche un giustificativo recante dei versamenti mensili) proceda
ad ulteriori indagini. L’Alta Corte svizzera, nella decisione citata in
precedenza rileva che un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità
di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente
evidenti. Nel caso di specie, non si era affatto confrontati ad un errore
chiaramente evidente: giustamente, nella decisione su reclamo l’UT ha
puntualizzato che spesso e volentieri gli alimenti versati tra coniugi possono
cambiare tra un periodo fiscale e l’altro, vuoi perché la situazione fattuale
ed economica è mutata, vuoi perché il debitore degli alimenti non ha versato
tutto l’importo stabilito mediante convenzione. In questa circostanza,
l’autorità fiscale si è limitata – correttamente – a riprendere l’importo
indicato dal contribuente, avallato peraltro da un giustificativo bancario.
Spettava a __________,
ricevuta la decisione di tassazione, verificare la correttezza di quanto
dichiarato: del resto, egli stesso, avendo pagato fr. 1'700.- mensili per 12
volte nel 2020, non poteva non ricordarsi che l’importo versato a titolo di
alimenti per i figli minorenni fosse di parecchio più elevato. Un’attenta
analisi della decisione di tassazione – in particolare dei singoli elementi
imponibili - avrebbe comportato, per il ricorrente, la scoperta pressoché immediata
del suo errore.
Motivo per il quale, nel
caso sub judice, l’autorità fiscale ha correttamente stabilito che non
vi erano motivi tali per cui procedere alla revisione della decisione di
tassazione IC/IFD 2020.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: