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Decisione

80.2022.278

Procedura: revisione, non per errore di dichiarazione, deduzione alimenti superiore rispetto a quanto dichiarato

19 gennaio 2023Italiano12 min

revisione in quanto tale non permette all’interessato di rimediare ad “inadempienze,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.278

80.2022.279

Lugano

19 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 novembre 2022 contro la decisione del 7 novembre 2022 in materia di revisione

IC-IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. Il 1°/3.10.2022 RI 1

presentava un’istanza di revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2020

del 27.10.2021. In particolare il contribuente indicava di essersi accorto,

mentre compilava la dichiarazione fiscale 2021 di aver fatto un errore in

relazione all’ammontare degli alimenti versati alla ex coniuge per i figli. In

particolare, a fronte di un importo effettivo corrisposto pari a fr. 20'400.-,

erano stati chiesti in deduzione dal contribuente unicamente fr. 13'000.-, a

causa di “(…) un errore nell’utilizzo della documentazione utilizzata per

allestire la dichiarazione 2020”. L’istante precisava che, nel 2020 alla ex

coniuge, __________, era stato imposto l’importo corretto degli alimenti (ossia

fr. 20'400.-). __________ precisava che se da una parte era consapevole “(…)

che non sia possibile richiedere una revisione laddove avessi usato la normale

diligenza in sede di reclamo, dall’altra ritengo iniqua la circostanza per la

quale non mi venga concessa una deduzione di importo pari al reddito attribuito

al percettore degli alimenti stessi”. Secondo __________ che a sostegno

della sua tesi richiamava la sentenza CDT 80.2014.241, l’errore nel quale era

incorso avrebbe dovuto essere immediatamente riconoscibile da parte

dell’autorità fiscale. Inoltre, il fatto che l’importo fosse sbagliato, lo si

poteva facilmente notare dalla decisione fiscale del precedente periodo nonché

dalla dichiarazione fiscale 2020 della ex moglie.

B. Con decisione

3.10.2022, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT) respingeva

l’istanza di revisione in applicazione degli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2

LIFD. In particolare l’autorità fiscale, dopo aver indicato che la decisione

IC/IFD 2020 era cresciuta in giudicato, negava la revisione, poiché il

contribuente, ove avesse utilizzato la diligenza che da lui si poteva

pretendere, sarebbe stato in grado di far valere le censure proposte in sede di

revisione, nella procedura ordinaria. Il fisco, spiegava che, l’istituto della

revisione in quanto tale non permette all’interessato di rimediare ad “inadempienze,

dimenticanze o errori di compilazione della dichiarazione d’imposta, in sede di

procedura ordinaria”.

C. Con reclamo

26/27.10.2022, RI 1 insorgeva contro la decisione dell’UT. In particolare, la

domanda di revisione avrebbe dovuto essere accolta, ritenuto come l’autorità

fiscale, nella propria decisione non aveva tenuto conto di fatti dei quali era

a conoscenza, rispettivamente avrebbe dovuto conoscere. Nel gravame

l’insorgente indica che l’autorità fiscale, nel suo caso, avrebbe dovuto

svolgere indagini supplementari, compiendo il raffronto tra le dichiarazioni

fiscali del “(…) genitore pagante e del genitore ricevente gli alimenti”.

Inoltre, il dovere di indagine sussisteva per “l’importante evidenza del mio

errore”. L’importo dichiarato nel 2020 era molto inferiore rispetto a

quello del 2019 (pari a fr. 19'674.-). L’autorità fiscale disponeva inoltre

della convenzione alimentare, che stabiliva gli alimenti da corrispondere. Il

contribuente misconosceva, da parte sua, una dimenticanza: egli ribadiva di

aver indicato la deduzione relativa agli alimenti, ma di aver sbagliato

l’importo. Appellandosi infine all’art. 127 cpv. 2 Cost., e meglio

l’imposizione secondo la capacità contributiva, il ricorrente chiedeva di

concedere la deduzione nell’ammontare effettivamente versato.

D. Con decisione del

7.11.2022, l’UT respingeva il reclamo. In particolare il fisco rilevava che con

il gravame __________ non aveva presentato nuove obiezioni idonee a contrastare

il rigetto dell’istanza di revisione. In particolare era stato lo stesso

reclamante a far valere quale deduzione per gli alimenti l’importo di fr.

13'000.-, allegando a comprova anche un documento bancario. L’autorità fiscale

aggiungeva inoltre che, nell’ambito di una separazione, a dipendenza di

possibili modifiche di accordi presi fra le parti a seguito di mutate

situazioni, l’ammontare degli alimenti dovuti da un genitore per i figli può

anche essere oggetto di modifica negli anni. Non si può inoltre neppure

escludere che un contribuente non abbia onorato tutti i pagamenti mensili

dovuti. Motivo per il quale la deduzione ammessa per un passato periodo fiscale

non necessariamente deve corrispondere o equivalere a quella da accordare per

un periodo fiscale successivo. L’UT concludeva rilevando comunque che, ad ogni

buon conto neppure era stata prodotta la prova bancaria a dimostrazione del

versamento di alimenti nel corso del 2020 per un importo maggiore a quelli

ammessi in deduzione dall’ufficio di tassazione.

E. Con ricorso

26/28.11.2022, __________ insorge alla Camera di diritto tributario censurando

la decisione su reclamo in applicazione dell’art. 232 cpv. 1 LT rispettivamente

dell’art. 147 cpv. 1 LIFD. Nel gravame il ricorrente ribadisce le precedenti motivazioni:

rileva che il documento bancario fornito quale giustificativo per il versamento

degli alimenti nulla aveva a che fare con il pagamento degli stessi, vista la

causale riportata “rata quote”. Da un semplice paragone con il documento

giustificativo dell’anno precedente si poteva vedere che s’indicava sia il

beneficiario degli alimenti che la causale. Il contribuente si sofferma sul

fatto che l’autorità fiscale avrebbe dovuto raffrontare la sua dichiarazione e

quella dell’ex moglie: e ciò nel rispetto del principio di corrispondenza che

esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano

dedotte dal reddito di colui che le effettua.

F. Con scritto

30.11/1.12.2022, l’UT oltre a trasmettere l’incarto di RI 1, chiede la conferma

della decisione impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, il

contribuente indica di essere incorso in un errore di dichiarazione, facendo

valere come deduzione per gli alimenti versati alla ex coniuge l’importo di fr.

13'000.- per i figli, anziché l’ammontare effettivo corrisposto, pari a fr.

20'400.-. Se da una parte indica di essere consapevole che la revisione è

esclusa laddove, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato, d’altro canto ritiene

iniquo che non gli venga concesso in deduzione l’importo effettivamente

versato, pari al reddito che è stato invece imposto al percettore degli

alimenti. Lamenta il fatto che l’autorità fiscale non avrebbe considerato dei

fatti della quale doveva essere a conoscenza: e meglio l’importo imposto quale

reddito nella partita fiscale della ex moglie, la convenzione relativa agli

alimenti, nonché quanto versato nel periodo fiscale precedente.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione

sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad

esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di

indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente

riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova

erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per

imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4

luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n.

2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al

contribuente incombe sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di

imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.

2.3

Con

una recente sentenza (2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale

ha respinto il ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi

fiscali, avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi”

(premi per l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è

esclusa anche in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una

negligenza del contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha

rilevato che lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione

avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della

decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di

un reclamo al fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o

mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano

essere denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

Sottolineato come tali principi vadano applicati con rigore, per garantire la

distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della

revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la Corte

federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver omesso di

controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò che gli avrebbe

permesso di appurare che le deduzioni non erano state concesse e di contestare

le tassazioni con i mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).

2.4

Ritornando al caso che qui

ci occupa il contribuente stesso ha dichiarato nella dichiarazione fiscale

l’importo di fr. 13'000.-, allegando anche un giustificativo bancario,

indicante il versamento di fr. 1'000.- mensili. Ricevuta la decisione di

tassazione che riprendeva l’ammontare della deduzione dichiarata, __________

non ha presentato alcuna impugnativa. Ora, in una simile situazione, il

ricorrente non può pretendere che l’autorità fiscale, nonostante quanto da lui

dichiarato (allegando anche un giustificativo recante dei versamenti mensili) proceda

ad ulteriori indagini. L’Alta Corte svizzera, nella decisione citata in

precedenza rileva che un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità

di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente

evidenti. Nel caso di specie, non si era affatto confrontati ad un errore

chiaramente evidente: giustamente, nella decisione su reclamo l’UT ha

puntualizzato che spesso e volentieri gli alimenti versati tra coniugi possono

cambiare tra un periodo fiscale e l’altro, vuoi perché la situazione fattuale

ed economica è mutata, vuoi perché il debitore degli alimenti non ha versato

tutto l’importo stabilito mediante convenzione. In questa circostanza,

l’autorità fiscale si è limitata – correttamente – a riprendere l’importo

indicato dal contribuente, avallato peraltro da un giustificativo bancario.

Spettava a __________,

ricevuta la decisione di tassazione, verificare la correttezza di quanto

dichiarato: del resto, egli stesso, avendo pagato fr. 1'700.- mensili per 12

volte nel 2020, non poteva non ricordarsi che l’importo versato a titolo di

alimenti per i figli minorenni fosse di parecchio più elevato. Un’attenta

analisi della decisione di tassazione – in particolare dei singoli elementi

imponibili - avrebbe comportato, per il ricorrente, la scoperta pressoché immediata

del suo errore.

Motivo per il quale, nel

caso sub judice, l’autorità fiscale ha correttamente stabilito che non

vi erano motivi tali per cui procedere alla revisione della decisione di

tassazione IC/IFD 2020.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: