80.2022.281
Deduzioni: spese professionali, trasporto, impiego in un altro Cantone con rientro settimanale, necessità del veicolo privato per trasferte di servizio non dimostrata
11 gennaio 2023Italiano16 min
riguardava in particolar modo le spese professionali le stesse erano state ridotte
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.281
80.2022.282
Lugano
11 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 novembre 2022 contro la decisione del 9 novembre 2022 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A.
a.
__________ (22.9.1986) era
domiciliato a __________ ed era alle dipendenze dello Stato Maggiore
dell’Esercito svizzero, nella funzione di “Sottoufficiale di professione
specialista”. Nella DF indicava quale luogo di lavoro __________ (Canton
Berna).
b.
Con dichiarazione fiscale IC/IFD
2021, il contribuente dichiarava un reddito imponibile di fr. 60'524.- ed una
sostanza imponibile di fr. 22'000.-. In particolare, nelle deduzioni egli
faceva valere un importo di fr. 25'400.- a titolo di “spese professionali”. Nel
Modulo 4, dettagliava tale costo:
·
fr. 16'500.- per la trasferta con il suo veicolo privato da __________andata
e ritorno) per 50 giorni;
·
fr. 6'400.- di vitto (quale spesa supplementare in caso di
rientro settimanale al domicilio);
·
fr. 2'500.- quali forfait per “altre spese professionali”.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2021 del 5.10.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di
seguito UT) stabiliva il reddito imponibile in fr. 73'100.- per l’IC ed in fr.
77'200.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 22'000.-. Per quanto
riguardava in particolar modo le spese professionali le stesse erano state ridotte
a fr. 12'760.- a fronte dei fr. 25'400.- richiesti. In particolare, l’autorità
fiscale non aveva concesso in deduzione le spese legate all’utilizzo del
veicolo privato, riconoscendo unicamente il controvalore del costo
dell’abbonamento generale delle __________.
C.
a.
Con reclamo 13.10.2022, RI
1 contestava la decisione di tassazione IC/IFD 2021 per quanto concerneva il
mancato riconoscimento della deduzione per l’utilizzo del veicolo privato.
Indicava che nei precedenti periodi fiscali aveva trasmesso una lettera
accompagnatoria sottoscritta dall’Ufficiale in Capo con la quale veniva
spiegata la necessità dell’uso dell’automobile.
b.
Con lettera 14.10.2022, l’autorità
fiscale trasmetteva a __________ una “Richiesta di documentazione”.
Preliminarmente l’UT, appellandosi all’art. 42 dell’Ordinanza del DFF del 6
dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS
172.220.111.31), rammentava che, in materia di rimborso spese del personale
dell’amministrazione federale e del personale militare, in caso di comprovata
necessità, vi era la messa a disposizione di veicoli di servizio. In casi
giustificati il servizio competente poteva rilasciare un’autorizzazione
generale per l’utilizzo di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio.
L’autorizzazione in questione è limitata ad un anno, a meno che per motivi di
servizio l’impiegato non abbia costantemente bisogno di utilizzare un veicolo a
motore privato. Per il personale militare è inoltre in vigore una normativa
particolare che regola le spese, e prevede l’attribuzione di veicoli di
servizio personali.
Fatta tale premessa, il
contribuente veniva invitato a produrre la seguente documentazione:
·
copia del contratto di lavoro / atto di nomina e pattuizioni
accessorie in vigore per il periodo 2021;
·
copia dell’autorizzazione all’uso del veicolo privato rilasciata
dal servizio competente indicante i costi rifusi per l’uso dello stesso per
ragioni di servizio;
·
indicazione circa la concessione di veicolo di servizio
personale;
·
in caso di permanenza all’estero, dichiarazione del datore di
lavoro indicante i giorni di servizio all’estero per il periodo 1.1.-31.12.2021.
Gli atti richiesti
avrebbero dovuto essere trasmessi entro il 3.11.2022. Il contribuente, veniva
inoltre avvertito che in caso contrario, il gravame sarebbe stato deciso in
base agli atti all’incarto.
c.
__________, trasmetteva un
documento datato 22.10.2022, dell’Esercito svizzero, da cui si evinceva che il
contribuente era impiegato a tempo pieno presso il “Kommando Operationen”.
Sino al 31.5.2021 il suo posto di lavoro era a __________ (Canton __________) e
da tale data in poi a __________ (Canton __________).
Si attestava inoltre
quanto segue:
“Die
Funktion von Herr __________ beinhaltet unregelmässige Arbeitseinsätze
ausserhalb des Arbeitsortes, mit teilweise geschichteten Arbeitszeiten.
Aufgrund dieser Arbeitszeiten ist es in der Regel nicht möglich, dass Herr __________
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zeitgerecht am Arbeitsort ist oder nach
Hause fahren kann. Der Einsatz von Betriebsfahrzeugen für Privatfahrten ist
nicht gestattet. Im Weiteren bestätigen wir, dass der Arbeitgeber Kommando
Operationen den Mitarbeitenden am Wohn- und Arbeitsort keine Beiträge an dier
Kosten von Mahlzeiten ausrichtet. Bei Einsätzen ausserhalb des Wohn-und
Arbeitsort werden bei Bedarf die getätigen Auslagen ersetzt”.
In
sostanza, dallo scritto in questione emergeva che il contribuente, aveva un orario
di lavoro a turni irregolari, motivo per il quale non gli era possibile – di
norma – andare o rientrare dal lavoro con i mezzi pubblici. Non era inoltre
consentito l’utilizzo dei veicoli di servizio per le trasferte private. Si
confermava inoltre che il datore di lavoro, eccettuata la trasferta domicilio –
luogo di lavoro, rimborsava le spese sostenute.
D. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2021 del 9.11.2022 veniva respinto il gravame
del contribuente.
In particolare l’autorità
fiscale rilevava che, né nell’attestazione dell’Esercito svizzero prodotta né
nel certificato di salario, il datore di lavoro aveva rispettato l’obbligo di
indicare il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno. Inoltre, secondo la
giurisprudenza della Camera di diritto tributario, nel caso dei lavoratori con
rientro al domicilio settimanale si dovrebbe considerare congrua la pretesa
dell’autorità fiscale all’ubicazione del luogo di residenza nelle immediate
vicinanze (nella stessa località) del luogo di lavoro, ciò che renderebbe
utilizzabile il mezzo pubblico anche per gli spostamenti settimanali. Il
contribuente non aveva fornito la prova della necessità dell’uso del mezzo
privato per gli spostamenti settimanali né aveva comprovato i giorni di turni
irregolari e notturni o la necessità di utilizzo del mezzo privato su domanda
del datore di lavoro. Considerata inoltre la presenza di collegamenti regolari
e giornalieri tra __________, __________ e __________ dalle 5/5:30 alle
19:30/21:30, l’autorità fiscale confermava il diniego della deduzione legata
all’uso del veicolo privato e la “(…) concessione del costo del mezzo
pubblico per imposta cantonale e riconfermando la deduzione federale per spese
di trasporto nell’importo limite come da normativa indicata”.
E. Con ricorso
25/28.11.2022, __________ precisa di lavorare per il Dipartimento Federale
della Difesa nella funzione di “Berufsunteroffizier”. In tale posizione,
godrebbe di diversi “benefit”, senza tuttavia avere a disposizione un
veicolo di servizio personale. Fra i servizi lavorativi cui è tenuto
rientrerebbe il servizio di picchetto 24h/24h (senza possibilità di usare i
mezzi pubblici, con orari sfavorevoli, quali notti e festivi e dovendo
trasportare del “materiale di intervento”). Dovrebbe inoltre prestare
“istruzioni interne ed esterne” su tutto il territorio nazionale, dovendo
recarsi prima al quartier generale per “recuperare materiale didattico,
materiale personale” ed il veicolo di servizio. Durante le settimane “standard”,
si sarebbe inoltre occupato della “formazione interna” (dal lunedì al venerdì):
con i collegamenti esistenti tra __________ e __________, rispettivamente __________,
sarebbe giunto in ritardo.
Aggiunge infine di essersi
accorto di un errore: l’importo da tenere in considerazione quale deduzione per
il trasporto con il veicolo privato sarebbe di fr. 13'005.-.
F. Con osservazioni
30.11/1.12.2022, l’UT indica che il contribuente “sembra aver a disposizione
un alloggio al luogo di lavoro messo a disposizione dal datore di lavoro”.
Ciò sarebbe desumibile dal fatto che, nella dichiarazione fiscale viene
richiesto il costo del vitto aggiuntivo e dall’assenza della deduzione per
alloggio supplementare. Considerata la situazione, sarebbe pertanto lecito
applicare la corrente giurisprudenza in materia e considerare accettabile il
maggior tempo di percorrenza necessario per il tragitto domicilio – luogo di
lavoro “(…) che si riscontra utilizzando il mezzo pubblico in caso di
rientro settimanale”.
Diritto
1. Il ricorrente, che è
un “Wochenaufenthalter” (cfr. punto 4, Modulo 4 della dichiarazione
d’imposta), contesta il mancato riconoscimento della deduzione delle spese per
l’utilizzo del veicolo privato fra il trasporto tra il suo domicilio (a __________
nel 2021) ed il luogo di lavoro settimanale, situato nella prima parte
dell’anno a __________ e poi a __________.
Considerandi
2.
2.1.
Sia secondo
l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese
professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro.
2.2
Con
l’approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del
21.
giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura
ferroviaria (nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un
nuovo sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e
l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD è stato modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono:
[…] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un
importo massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).
Il 6 marzo 2015 è stata
modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente
ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella
versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per
il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa
dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a
LIFD).
L’art. 5 cpv. 2 precisa
che sono considerati costi deducibili:
a. le
spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i
costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo
privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
2.3
Per
il calcolo dell’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT
stabilisce che “le spese professionali deducibili sono […] le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale
precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1
lett. a […] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati
dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).
Secondo
l’art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (RL 640.210; quello valido per il periodo fiscale 2021 qui in esame è
del 2 dicembre 2020), sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili
(art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).
2.4
Per quanto
concerne l’IFD, il ricorso dev’essere respinto, per il semplice fatto che al
ricorrente è già stata concessa la deduzione massima di fr. 3'000.-.
3.
3.1.
La questione
di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per
l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio
dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo
ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo
privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non
si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo
pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o
cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o
dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari
incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il
contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p.
es. la sentenza TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza
citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i
relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro, non sono adempiuti
tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico
costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit
einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten
Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento
alla sentenza del Tribunale federale n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid.
4.2).
3.2
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio,
senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni
invernali del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del
mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996;
CDT n. 80.95.00217 del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004;
inc. CDT 80.2019.386 del 6.5.2020).
3.3
Tornando al
caso in esame, l’autorità fiscale ha negato la deduzione relativa all’utilizzo
del veicolo privato richiesta da RI 1, per le trasferte da __________ al luogo
di lavoro settimanale, rispettivamente __________ ed in seguito __________.
L’UT ha riconosciuto, appellandosi alla giurisprudenza di questa Camera in
materia di pendolari settimanali, unicamente un importo di fr. 3'860.- (sulla
base del tariffario __________ in vigore nel periodo fiscale in questione,
valido per la seconda classe) a titolo di costo annuale dell’abbonamento
generale del mezzo pubblico.
Al
contribuente è inoltre stata concessa la deduzione per le spese supplementari
di vitto (fr. 6'400.-).
Alla luce
della dichiarazione d’imposta presentata (Modulo 4, Punto 4 “Spese
supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio”) è pertanto
lecito supporre – come rettamente indicato dall’autorità fiscale nelle
osservazioni al ricorso – che il datore di lavoro abbia messo a disposizione del
contribuente gratuitamente l’alloggio durante la settimana lavorativa.
3.4
3.4.1
L’autorità
fiscale ha chiesto a RI 1 di voler produrre l’atto di nomina e le pattuizioni
accessorie per il 2021, nonché copia dell’autorizzazione all’utilizzo del
veicolo privato ed i costi rifusi. I documenti in questione non sono stati
presentati dal contribuente.
Come, visto
il contribuente non ha indicato di avere un luogo di residenza settimanale
diverso dal luogo di lavoro. Motivo per il quale è lecito supporre che egli non
debba fare alcun tragitto, durante la settimana, per recarsi presso il luogo di
lavoro.
A ciò si
aggiunge anche che, nella “Bestätigung für die Steuerperiode 2021” viene
espressamente indicato quanto segue: “Der Einsatz von Betriebsfahrzeugen für
Privatfahrten ist nicht gestattet”, ciò che lascia intendere che il
contribuente ha a disposizione, per le trasferte di lavoro (ma non per i
trasferimenti privati), un veicolo di servizio.
3.4.2
A tal
proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che, proprio nel
caso dei pendolari settimanali, si può pretendere che scelgano un luogo di
residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro. Sicché,
eventuali e ulteriori spese di trasporto, dal luogo di residenza al luogo di lavoro,
possono essere dedotte solo se questi si trovano ad una distanza ragionevole
l’uno dall’altro (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, 2a
edizione, Basilea 2019, n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 793 e giurisprudenza citata).
3.5
3.5.1
Ritornando
al caso che qui ci occupa, il contribuente chiede in deduzione le spese per l’andata
e il ritorno il fine settimana (50 volte, per complessivi 550 km, e meglio, 276
km a tratta) tra il luogo di lavoro (__________) e il domicilio a __________.
Come visto, la giurisprudenza
per i contribuenti che rientrano settimanalmente a domicilio, ammette
l’utilizzo dell’autovettura privata unicamente a titolo eccezionale. Nel caso
in esame, l’insorgente sostiene di necessitare del proprio veicolo privato per
le trasferte fra luogo di lavoro e luogo di dimora settimanale, a causa degli
orari irregolari dei suoi impegni lavorativi. Egli riconosce in tal modo di
potersi servire dei mezzi pubblici per la trasferta settimanale dal domicilio
al luogo di lavoro. D’altronde, il suo caso non rientra neppure fra quelli in
cui è il datore di lavoro a esigere che il dipendente impieghi il proprio
veicolo privato per trasferte di lavoro. Infatti, dalla dichiarazione
rilasciata dal datore di lavoro si evince che per le trasferte professionali ha
a disposizione un veicolo aziendale.
3.5.2
Per quanto concerne la
pretesa del ricorrente di aver bisogno dell’automobile privata per gli spostamenti
durante la settimana, non ne ha portato alcuna prova. Per le ragioni già
evocate, si deve ritenere che luogo di residenza settimanale e luogo di lavoro
coincidano, motivo per il quale non vi sono spese supplementari di trasporto
professionali settimanali. Dalla dichiarazione rilasciata dall’Esercito si
rileva unicamente che viene messo a disposizione un veicolo di servizio per le
trasferte lavorative e che lo stesso non può essere impiegato per le trasferte
private, in particolare per il rientro al domicilio. Ciò non implica tuttavia
che il contribuente abbia effettivamente dovuto intraprendere delle trasferte
con il proprio veicolo privato, per spostarsi dal luogo di dimora settimanale
al luogo di lavoro e viceversa né che queste eventuali trasferte non avrebbero
potuto essere effettuate servendosi di mezzi pubblici.
Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese
deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente
(cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; sentenza
CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente
non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248
consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016). Nella fattispecie,
l’insorgente non ha prodotto alcun documento a supporto della sua pretesa.
4.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: