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Decisione

80.2022.283

Imposta sugli utili immobiliari: costi di investimento, spese di progettazione, provvigione

29 novembre 2023Italiano47 min

Sagl, __________ GR, e la __________ SA, __________ GR, avevano acquistato in comproprietà

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.283

Lugano

29 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 28 novembre 2022 contro la decisione del 27 ottobre 2022 in materia di imposta

sugli utili immobiliari.

Fatti

Fatti

A. a.

Il 17 ottobre 2017 la __________

Sagl, __________ GR, e la __________ SA, __________ GR, avevano acquistato in comproprietà

un mezzo ciascuna, il mappale __________ RFD __________, al prezzo di

fr. 586'000.‑.

Socio e gerente con firma

individuale della __________ Sagl era RI 1, __________ GR. __________, sorella

di RI 1 era invece membro con firma individuale della __________ SA.

Il 10 settembre 2017, le

società acquirenti avevano depositato al Municipio di __________ una domanda di

costruzione per l’edificazione di un edificio residenziale.

Con rogito del 14

settembre 2020, iscritto a Registro fondiario il 25 settembre 2020, la __________

Sagl e la __________ SA vendevano a RI 1 il mappale no. __________ RFD __________

al prezzo di fr. 586'000.‑.

Con atto pubblico del 30

ottobre 2020, iscritto a Registro fondiario il 30 dicembre 2021, RI 1 vendeva i

mappali no. __________ e __________ RFD di __________ a __________ e __________,

in comproprietà per un mezzo ciascuno, al prezzo di fr. 850'000.–.

Nel contratto si legge la

seguente premessa:

È intenzione degli acquirenti

edificare il predetto fondo con due costruzioni, da realizzare su due distinti

mappali previo frazionamento del fondo […].

Il venditore da

parte sua, è pronto a concedere agli acquirenti la possibilità di svolgere gli

accertamenti e le procedure di natura edilizia per la realizzazione delle opere

da essi previste, così come a richiedere il frazionamento del fondo secondo le

loro richieste, dopo il pagamento del primo acconto del prezzo di compravendita

[…], prima quindi del trasferimento della proprietà. Tutti i costi in relazione

alla progettazione e all’ottenimento delle relative licenze edilizie si

intendono a carico degli acquirenti. Con il versamento sul conto del notaio

dell’acconto di CHF 100'000.-- […] il venditore autorizza le persone

designate dagli acquirenti ad accedere al fondo per misurazioni, sopralluoghi,

rilievi, ecc. nonché a presentare alle competenti autorità progetti di costruzione

e istanze relative alla futura edificazione dei fondi. A partire dallo stesso

momento il venditore si impegna a sottoscrivere ogni atto che fosse necessario

o utile per l’ottenimento della licenza edilizia da parte degli acquirenti […].

Eventuali progetti o licenze edilizie elaborate o commissionate rispettivamente

ottenute dagli acquirenti o suoi mandatari si intendono di loro esclusiva competenza

e proprietà e non potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, dal

proprietario.

(v. Fol. III, II.

Premesse, II c).

L’acconto di

fr. 100'000.‑ avrebbe dovuto essere versato entro il 15 novembre

2020 e immediatamente liberato a favore del ricorrente. Il restante importo del

prezzo pattuito avrebbe dovuto essere versato “entro 60 […] giorni

dalla crescita in giudicato della licenza edilizia […] ma in ogni caso

entro il 31 dicembre 2021” (v. Fol. V, Prezzo, IV).

Il 2 dicembre 2020 il

fondo veniva frazionato e veniva costituito il mappale __________ RFD __________.

b.

Il 5 aprile 2022, RI 1

presentava la Dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari all’RS 1 (di

seguito: RS 1).

Quale valore di

alienazione, il contribuente dichiarava fr. 850'000.‑.

Quale valore di investimento,

il ricorrente faceva valere il valore di acquisto pari a fr. 586'000.‑,

costi di costruzione e di miglioria per fr. 140'000.‑; costi di

acquisto e di vendita per fr. 15'164.60 e le provvigioni versate a __________

SA per fr. 30'000.–, per un totale di fr. 771'164.60.

Nella lettera compiegata

alla Dichiarazione, il contribuente spiegava che “trascorso più di un anno [dalla

pubblicazione della domanda di costruzione] e vedendo che la situazione non

si sbloccava, per necessità finanziarie di poter continuare a portare a termine

altri lavori in cantieri già avviati, [gli] è stato chiesto […]

di ritirare […] il fondo e di prender[si] a carico tutti i costi

finora sostenuti fino al rilascio della licenza edilizia, licenza in attesa di

essere emessa e vincolata dalla decisione del Consiglio di Stato per la perizia

sul traffico. Pertanto […], nel mese di settembre 2020, h[a]

proceduto a ritirare privatamente da __________ Sagl e __________ SA l’intero

fondo e a onorare tutti i costi finora sostenuti per il progetto «terreno

__________».

Poco più di un mese

dopo, ovvero “il 30.10.2020 il [ricorrente], con il notaio __________,

ha sottoscritto un contratto di vendita delle 2 particelle a __________,

persone interessate al terreno per un progetto di 2 palazzine indipendenti. Il

progetto presentato da parte di __________ rispecchia il progetto allestito in

precedenza da parte di RI 1, tranne che il previsto «montauto»

sostituito da una rampa d’accesso, nel rispetto della «perizia sulla

mobilità concernente la via __________», perizia richiesta

dall’esecutivo di __________. Il confinante […] ha però provveduto ad

inoltrare ricorso contro la licenza edilizia emessa dall’esecutivo in data

21.10.2021”.

Il contribuente

concludeva affermando che

era dimostrato “che tutti i costi [che aveva

preso] a carico […] (progetto allestito in precedenza, ricorso,

perizia sul traffico, ecc) [erano] stati determinanti per poter redigere

un progetto finale (definitivo) accettabile da tutte le parti in causa e che,

in sostanza, prevede la separazione del fondo in 2 singole particelle legate

dall’accesso (come in precedenza) e la formazione dei 2 singoli blocchi

indipendenti”.

B. Il 26 aprile 2022, l’RS

1 notificava a RI 1 la decisione di tassazione degli utili immobiliari.

Rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, l’autorità di tassazione non

ammetteva in deduzione i costi di costruzione e di miglioria in ragione di

fr. 140'000.‑ e le provvigioni versate pari a fr. 30'000.‑;

concedeva solo in parte i costi di acquisto e di vendita richiesti (fr. 13'818.‑

a fronte di fr. 15’164.60).

Per quanto riguardava

i costi relativi al progetto di costruzione, (non utilizzato dal venditore ma

necessario, a suo dire, per dimostrare all’acquirente le possibilità

edificatorie del fondo), l’autorità di tassazione non li aveva concessi perché

la domanda di costruzione era stata ritirata dalla __________ Sagl il 7 aprile

2021.

I costi di acquisto e di

vendita erano stati ammessi dall’autorità di tassazione limitatamente a

fr. 13'818.‑, escludendo gli “onorari per pratiche diverse e

tasse UR DPI”.

In merito alle provvigioni

versate, invece, l’RS 1 ne negava la deduzione con la seguente motivazione:

Il

mediatore deve essere una terza persona. Il venditore non può infatti far

valere provvigioni versate a sé stesso per sforzi intrapresi personalmente per

la vendita dell’immobile. Vi è versamento di provvigioni a sé stessi anche se,

pur essendovi indipendenza formale tra il committente e il mediatore, vi è

tuttavia identità di interessi. È il caso dell’alienante che compensa la

società di cui è azionista e amministratore. […]

Nel caso in

esame la spettabile __________ SA ha prima venduto il fondo a RI 1 e nel

termine di un mese RI 1 aveva già perfezionato l’atto notarile di rivendita.

Inoltre la

spettabile __________ SA (iscrizione a Registro di commercio) non si occupa di

intermedi[az]ioni immobiliari.

Di conseguenza, l’utile

imponibile era stabilito in fr. 250'182.‑. Poiché la durata della

proprietà era stata di un anno, tre mesi e 5 giorni e l’aliquota d’imposta corrispondeva

di conseguenza al 30%, l’imposta sugli utili immobiliari dovuta ammontava a

fr. 75'054.60.

C. Il 27 maggio 2022, RI

1, rappresentato dallo Studio legale RA 1 SA, presentava reclamo.

Per quanto atteneva ai

costi di progettazione, il legale spiegava che “il progetto a suo tempo

allestito da RI 1 per l’edificazione sul fondo n. __________ RFD di __________ – e

la conseguente procedura giudiziaria – è servito per l’allestimento e

l’ottenimento della licenza edilizia per il nuovo progetto […] Il

precedente progetto è stato integralmente pagato da RI 1, come emerge dal rogito

di compravendita. Evidente che i costi di progettazione e del successivo

ricorso e delle procedure abbiano diminuito il guadagno di RI 1. I

fr. 140'000 indicati in dichiarazione TUI vanno quindi ammessi quale

deduzione”.

Affermava che i costi di acquisto

e di vendita erano “tutti documentati e [andavano] ammessi

integralmente”.

Infine, per quanto

riguardava la deduzione di una provvigione di intermediazione, RI 1 e la __________

SA avrebbero concluso un contratto di mediazione valido, che non soggiaceva ad

un forma particolare; la __________ SA era una terza persona, diversa da RI 1;

una mediazione immobiliare poteva rappresentare un “atto estemporaneo” e

non doveva essere necessariamente contemplato dallo scopo sociale; la __________

SA aveva fornito le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di

compravendita e “poco importa[va] che nel termine di un mese RI 1

avesse già sottoscritto un diritto di compera”; RI 1 aveva pagato

l’onorario richiesto; la commissione rappresentava il 3.52% del prezzo di

compravendita ed era usuale e in linea con il mercato.

D. a.

Il 1° giugno 2022, per Posta

A plus, l’RS 1 richiedeva al reclamante della documentazione supplementare. In

particolare:

§ “copia delle ricevute di pagamento e/o avvisi di

addebito per complessivi fr. 140'000.00 quali costi di costruzione;

§

copia delle ricevute di pagamento

e/o avvisi di addebito per complessivi fr. 30'000.00 quali costi di

intermediazione immobiliare e relativo contratto;

§

documentazione comprovante i contatti

intercorsi con gli acquirenti mediante esibizione di lettere, e-mail, ecc.;

§

copia completa della domanda di

costruzione e relativi piani.

§

Dettaglio per le prestazioni

concernenti gli onorari di fr. 705.65 […] e fr. 431.25 […]

RA 1 studio legale; tasse causali ufficio esazione e tasse UR per DPI, non

deducibili”.

L’autorità di tassazione

dava tempo al contribuente fino al 14 giugno 2022 (termine poi prorogato fino

al 30 giugno 2022), altrimenti avrebbe “deciso [il reclamo] sulla

base della documentazione già a disposizione”.

b.

Dalla documentazione

fornita tempestivamente dal reclamante emergeva che i fr. 140'000.‑

relativi al progetto di costruzione erano stati versati dall’impresa generale __________

Sagl e dalla __________ SA per metà ciascuno. In entrambi i casi, le fatture

emesse erano state “integralmente compensat[e] con il prestito nei [loro]

confronti”.

Riguardo alle provvigioni

versate a __________ SA, il reclamante forniva un’attestazione della società

datata 30 giugno 2022, secondo la quale “la fattura emessa il 26.11.2021 di

fr. 15'000.‑ è stata saldata in data 15.02.2022. La seconda fattura

datata 11.02.2022 di medesimo importo dovrà essere saldata entro il 15 luglio

p. v.”.

Infine, l’insorgente produceva

la copia di uno scritto datato 25 settembre 2020 e indirizzato a __________ e __________

relativo alla “consegna progetto completo __________ __________, proposta di

vendita”, nel quale suggeriva “la formazione di una rampa d’accesso ai 2

blocchi in quanto per la formazione del secondo “montauto” (imposta la perizia

sul traffico da parte dell’esecutivo) è pendente (ritiro) il mio ricorso al

consiglio di stato”. Allegava “tutta la documentazione, Brochure,

progetto allestito e già esposto all’albo Minergie”. Con lettera del 28

settembre 2020, __________ e __________ avevano confermato la ricezione di tale

documentazione.

E. Con decisione datata

27 ottobre 2022, l’RS 1 respingeva integralmente il reclamo, con la seguente

motivazione:

220 costi di

costruzione e di miglioria, non concessi.

Contrariamente

a quanto asserito in sede di reclamo, non è dimostrato che il progetto

allestito da RI 1 è servito per l’allestimento e l’ottenimento della licenza

edilizia per il nuovo progetto poi edificato. Vero è che i piani esecutivi del

predetto progetto e il nuovo progetto oggi edificato, differiscono totalmente

l’uno dall’altro, sia nella distribuzione degli spazi, sia nei volumi che

nell’estetica.

Inoltre

e per il luogo edificato, non era indispensabile dimostrare le potenzialità

edificatorie, poiché già determinate dalle vigenti normative del piano

regolatore.

Non

da ultimo, ricordiamo che la spe[t]tabile __________ sagl, ha ritirato la

domanda di costruzione in data 07.04.2021, riconoscendo implicitamente che il

progetto non è stato oggetto di vendita/utilizzo da parte dei nuovi promotori.

230 costi di

acquisto e di vendita: gli onorari RA 1, non sono ammessi poiché non documentati (dettaglio delle prestazioni).

Va

ricordato, a questo proposito, che, secondo un consolidato principio, è il

contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l’erario […].

La

prova dei costi di investimento spetta pertanto sempre all’alienante. La

mancata presentazione della relativa documentazione comporta il rifiuto della

deduzione.

240 provvigioni

versate, non ammesse.

Anche

in questo caso e come per il punto precedente, la mancata presentazione della

documentazione comporta il rifiuto della deduzione dei costi d’investimento.

Rammentiamo pure che in data:

14.09.2020 __________

Sagl e __________ SA, sottoscrivono co[m]pravendita immobiliare con RI 1;

25.09.2020 RI

1, invia il progetto completo per proposta di vendita a __________ __________

(acquirenti);

30.10.2020 RI

1, sottoscrive la compravendita con __________ e __________.

È

quindi verosimile che se in data 25.09.2020 venivano consegnati i progetti

edificatori e il 30.10.2020 veniva sottoscritto il rogito definitivo; [i] primi

contratti con __________ e __________ devono, per forza di tempistiche, essere

avvenuti dalla __________ SA, prima ancora che RI 1 ne fosse diventato il proprietario.

Conseguentemente il mediatore, in quel momento, non era una terza persona; il

costo della provvigione non può essere ammesso.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1

dello Studio legale __________ SA, impugna la decisione summenzionata e postula

la deduzione dei costi d’investimento e di progettazione in ragione di

fr. 140'000.‑, dei costi di acquisto e di vendita pari a

fr. 15'164.‑ e della provvigione di fr. 30'000.‑ versata

per mediazione alla __________ SA.

Spiega nuovamente che

aveva acquistato il fondo al fine “di edificare sulla particella […]

due immobili a scopo abitativo” e che i precedenti proprietari avevano presentato

un progetto immobiliare al Comune di __________, il quale aveva chiesto la “creazione

di due montauti”. Non essendo d’accordo con tale soluzione, il Comune aveva

imposto loro una perizia sul traffico, contro la quale era stato presentato

ricorso al Consiglio di Stato. Nel frattempo, il ricorrente comperava da __________

Sagl e __________ SA il terreno per poi rivenderlo ai signori __________ e __________.

Sottolinea che “gli

stessi acquirenti hanno affermato che il costo d’acquisto è stato determinato

dalle potenzialità edificatorie, che non si scostano dal progetto di __________

Sagl […] ricev[endo] la licenza edilizia grazie all’impegno e ai

costi sostenuti dal sig. RI 1. A suo avviso, “i progetti sono

sostanzialmente sovrapponibili”.

Di conseguenza, per quanto

riguarda i costi di progettazione, conferma di aver “pagato un

onorario – tramite compensazione di un credito – di

CHF 140'000.00 a __________ Sagl per la progettazione dell’immobile che

avrebbe dovuto essere edificato [beneficiando] di un guadagno inferiore

dalla vendita della particella n. __________ RFD di __________.

Afferma che “il

ricorrente aveva dato mandato alla __________ Sagl per la progettazione

dell’immobile [che] non è mai stato realizzato viste le problematiche

che si sono create con i vicini. Nella fattispecie, i signori __________ e __________

(acquirenti) hanno indicato in maniera inequivocabile che il costo d’acquisto

della particella n. __________ RFD di __________ è stato determinato sulla base

delle potenzialità edificatorie del fondo […] esaminate sulla base del

progetto finanziato dal ricorrente”. Ribadisce che “l’insieme dei costi

di progettazione, rilievi, incarto di domanda di costruzione sono stati assunti

dal ricorrente”.

Per quanto attiene ai costi

di acquisto e di vendita, l’RS 1 ha riconosciuto unicamente fr. 13'818.‑

a fronte dei fr. 15'164.‑ richiesti, senza spiegare quali fatture

erano state escluse. A questo proposito, l’insorgente censura la carente motivazione

della decisione impugnata.

Per quanto riguarda le provvigioni

versate ‑ contrariamente a quanto ritenuto dall’RS 1 per cui il

mediatore non era una terza persona bensì una delle due proprietarie del

fondo ‑ il ricorrente fa riferimento a “una lettera che

conferma l’esistenza in essere del contratto di mediazione e il pagamento

effettuato dal contribuente in favore della spettabile __________ Sa”. A

suo avviso, le 5 condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza e necessarie

per ammettere l’esistenza di una provvigione fiscalmente deducibile sarebbero soddisfatte:

vi è la conclusione di un contratto valido, stipulato verbalmente, con una

terza persona (la __________ SA) e vi è stata l’attività di mediazione che ha

portato alla conclusione del contratto di compravendita.

Asserisce che la “__________

SA – società che non ha nessun legame con il

ricorrente – ha fornito il contatto dei sig.ri __________ e __________

al ricorrente, i quali hanno successivamente acquistato la particella n. __________

RFD di __________. Aggiunge che “il ricorrente non è né azionista né

tantomeno membro del consiglio di amministrazione della spettabile __________

SA”.

Infine, il pagamento

dell’onorario alla __________ SA sarebbe avvenuto “tramite due versamenti di

CHF 15'000.00 cadauno”. Spiega che “il secondo versamento è stato

eseguito tramite il conto bancario IBAN […] intestato alla spettabile __________

Sagl, poiché quest’ultima aveva un debito verso il ricorrente […] pertanto

al fine di compensare il credito di CHF 20'000.00 in favore del ricorrente

si è proceduto con questo versamento”.

Sottolinea che la provvigione

versata è “usuale e in linea con il mercato”.

G. Nelle sue osservazioni,

presentate il 6 dicembre 2022, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso.

In relazione alle spese di

progettazione, per l’autorità di tassazione, “le capacità edificatorie del

fondo erano già definite dal piano regolatore del comune di __________ ed

eventualmente sarebbe stato sufficiente l’elaborazione di un progetto di

massima, con dei costi limitati, per dimostrarne le potenzialità edificatorie”.

Inoltre, “da una semplice verifica dei piani allegati alle domande di

costruzione, si può subito notare che i due progetti sono totalmente diversi

sia nelle facciate esterne che nella conformazione interna dei locali”. Per

l’RS 1, “il progetto originario è stato stravolto nel suo complesso. Il

semplice fatto che entrambi i progetti prevedono l’edificazione di 10 unità

abitative e una ventina di posti auto non significa che le due costruzioni

previste sono simili”.

Dalla lettura del rogito

di compravendita e dal ritiro della domanda di costruzione originaria, l’RS 1

conclude che “i progetti della __________ Sagl non sono stati né utilizzati

né ceduti agli acquirenti. Prova né è che, da un’indagine esperita dall’ufficio

di tassazione in relazione a vendite avvenute nel comune di __________ […],

si può tranquillamente affermare che il prezzo pagato dagli acquirenti __________

e __________, fr. 725.‑ al mq, si riferisce unicamente al costo del

terreno”.

Per quanto riguarda i

costi di acquisto e di vendita, non riconosciuti ‑ cercando di

sanare la carente motivazione che le si rimprovera ‑ l’autorità

di tassazione spiega che, nonostante la richiesta di documentazione, non è

riuscita a risalire alla natura delle prestazioni effettuate dallo Studio

legale __________: “sembrerebbe che siano prestazioni per sistemare il

rogito redatto dal notaio __________. Se così fosse quest’autorità di

tassazione non trova i motivi per i quali questi costi dovrebbero essere

dedotti considerato che il rogito era già stato stilato da un altro notaio”

(fr. 705.65 e fr. 431.25). Inoltre, fr. 150.‑ non sono

stati riconosciuti perché si riferiscono ad una tassa causale per il rilascio

di un’attestazione e fr. 60.‑ relativi all’aggiornamento dei diritti

di pegno immobiliare (DPI) non sono deducibili perché trattasi di costi di

finanziamento.

Infine, per quanto

concerne le provvigioni versate, l’RS 1 sostiene che il progetto completo sia

stato trasmesso agli acquirenti solo “a trattative avanzate e non in una

prima fase iniziale. Ragione per la quale si ritiene che alla sottoscrizione

dell’acquisto da parte di RI 1 dalle società __________ Sagl e __________

SA

i primi contatti con gli acquirenti __________ e __________ erano già in corso.

Non vi è dunque indipendenza formale fra mediatore e venditore”.

Diritto

1. 1.1.

Lo Stato preleva

un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni

realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art.

123 LT).

Il tributo sugli utili

immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si

tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,

poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il

fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in

considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta,

il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari –

Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di

procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).

1.2.

È imponibile il

trasferimento di proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui

effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili,

economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà (art. 124 cpv. 1 LT).

Sono in particolare imponibili le compravendite immobiliari (art. 124 cpv. 2

lett. a LT).

Il debitore dell’imposta è

l’alienante (art. 127 cpv. 1 LT).

Giusta l’art. 128 cpv. 1

LT, l’utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione

e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di

acquisto e dei costi di investimento (art. 129 cpv. 1 LT).

Tuttavia, se l’alienante è

stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il

valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga

quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

Il valore di acquisto è

quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza di questa, il prezzo

risultante dai pubblici registri (art. 130 LT).

Il valore di alienazione è

quello risultante dall’atto notarile o dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1

LT). Eventuali prestazioni valutabili in denaro o apporti risultanti da

trasferimenti tra società e azionisti o persone vicine sono considerati nella

determinazione del valore di alienazione (art. 131 cpv. 2 LT).

Quale data di

trasferimento della proprietà, rispettivamente di acquisto fa stato

l’iscrizione a Registro fondiario; per le contrattazioni non soggette a

iscrizione la data della stipulazione (art. 132 LT).

2. 2.1.

Il ricorso solleva tre

censure riguardanti i costi di investimento deducibili dal valore di

alienazione. In particolare, il ricorrente fa valere in deduzione costi di

progettazione, costi di acquisto e di vendita e provvigioni versate, che

l’autorità di tassazione non ha ammesso.

2.2.

Giusta l’art. 134 cpv. 1

LT, sono considerati costi d’investimento deducibili:

·

i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione,

di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;

·

i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i

costi di costruzione e di miglioria, i contributi di miglioria, le tasse di

allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli art. 93 e seguenti

della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);

·

le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri

fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per

liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravano al momento del precedente

acquisto.

I. Costi di progettazione

3. 3.1.

Per

quanto attiene ai costi di costruzione e di miglioria, la loro computabilità

presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che

abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di

diritto.

È

peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un

incremento di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato

all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente

all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata; sentenza TF del 22 febbraio 2018 in:

StE 2018 StHG/ZH B 44.13.1 Nr. 8 consid. 3.3 e riferimenti).

Computabili sono in primo

luogo tutti i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni,

prestazioni d’opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino,

ecc.. Il caso più importante è quello della costruzione su di un fondo non edificato;

vengono tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni realizzate in

relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 258 e dottrina e giurisprudenza ivi citate).

3.2.

Non

possono invece essere fatte valere le spese che sono state dedotte nella

determinazione del reddito o dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria

(art. 134 cpv. 2 LT).

La

legge tributaria prevede in primo luogo la deduzione dai proventi della

sostanza immobiliare privata delle spese di manutenzione, dei premi di

assicurazione e delle spese di amministrazione da parte di terzi (art. 31 cpv.

2 LT). Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione

quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne

conservano l’uso e ne mantengono la redditività (p. es. RDAT II-1992 p. 207;

RDAT II-1993 p. 390). Ai fini della determinazione del reddito imponibile non

sono invece deducibili le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di

beni patrimoniali (art. 33 lett. d LT).

La

distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria tuttavia non sempre

è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di

salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo

il valore. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore

dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In

altre parole, le spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte

carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria.

Per

ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle contribuzioni suole

operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa in percentuale,

tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (v. Circolare

DdC no. 7/2023 dell’aprile 2023).

3.3.

La deduzione delle spese

di progettazione (onorario dell’architetto e dell’ingegnere) è generalmente

considerata spesa di miglioria deducibile, perlomeno quando la costruzione in

questione è stata realizzata (RF 34/1979 p. 259; Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der

Schweiz, Zurigo 1953, p. 225; CDT, sentenza del 22 novembre 1989, pubblicata

in: RDAT-I-1992 p. 275). Lo stesso dicasi di piani di costruzione relativi a un

complesso di fondi e che ne rendono possibile l’alienazione.

Non va dimenticato, a

questo riguardo, che la complessità della vigente legislazione edilizia induce

sovente i proprietari d’immobili a far allestire progetti di massima in vista

dell’ottenimento di una licenza preliminare oppure di un permesso di

costruzione che dimostri l’assenza di impedimenti di diritto pubblico all’esecuzione

dei lavori previsti, accertando, rispettivamente, le principali condizioni di

edificazione, nel caso della licenza preliminare, e la conformità della domanda

al diritto materiale, nel caso del permesso di costruzione (Scolari, Commentario della legge

edilizia del Cantone Ticino, Bellinzona 1976, p. 213 s., con riferimenti,

nonché p. 271).

3.4.

3.4.1.

Più differenziata è la

questione della deducibilità dei costi di progetti non realizzati. In simili

casi occorre esaminare concretamente in che rapporto stanno con il progetto

definitivo e in quale misura hanno contribuito al suo allestimento. La

progettazione di un immobile costituisce un procedimento globale che conduce al

progetto maturo per la realizzazione. Essa procede per stadi, ognuno dei quali

comporta attività più o meno funzionali rispetto al risultato finale e di conseguenza

costi più o meno elevati. Determinante è che i costi di progettazione si siano

effettivamente prodotti globalmente e che abbiano diminuito il guadagno del proprietario

(Soldini/Pedroli, op. cit., p.

259). La Camera di diritto tributario ne ha ammesso la computabilità quali

costi di investimento, quando i costi di progettazione sono stati necessari,

per documentare la capacità edificatoria del fondo e quindi per conseguire il

prezzo pattuito nel rogito (RDAT I-1992 p. 275); l’ha invece negata in casi in

cui è stato accertato che il progetto realizzato differiva sostanzialmente da

quello per cui il contribuente aveva sostenuto le spese fatte valere, sicché il

progetto iniziale non aveva avuto alcun influsso sul prezzo di vendita (CDT,

sentenze n. 275 del 31 ottobre 1991; n. 270 del 12 dicembre 1994).

Questa Camera ha anche

negato che avesse diritto di far valere tutti i costi di progettazione un

architetto che, in relazione alla casa venduta, aveva allestito due progetti

alternativi, uno in vista della demolizione della casa esistente e uno

finalizzato al suo semplice ampliamento. Infatti, nel contratto di

compravendita, si menzionava l’inclusione nel prezzo del solo progetto per

l’ampliamento (RDAT I-1998 n. 12t p. 404 ss).

Sempre secondo la

giurisprudenza cantonale, non rientra fra i costi di investimento deducibili

dall’utile immobiliare la spesa per un progetto di costruzione non utilizzato

dal venditore ma necessario, a suo dire, per dimostrare all’acquirente le

possibilità edificatorie del fondo. Il fatto, addotto dal contribuente, che in

seguito a un’alluvione l’autorità avesse contestato l’edificabilità di una

parte del fondo in questione, in considerazione della sua natura boschiva, non

è stato considerato sufficiente a giustificare una spesa di diverse decine di

migliaia di franchi per un progetto di costruzione. Sarebbe a tal fine stato

sufficiente il rapporto geologico preliminare pagato un paio di migliaia di

franchi, che è stato ammesso in deduzione dall’autorità fiscale (CDT, sentenza

n. 80.98.265 del 4 gennaio 1999, citata in: Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari – Complemento al Commentario,

Lugano 2003, p. 165 s.).

3.4.2.

La giurisprudenza e la

prassi in altri Cantoni non è uniforme.

Secondo la prassi del

fisco del Canton Zurigo, anche i progetti di costruzione incompiuti sono

considerati costi di investimento se si riferiscono all’immobile oggetto del

trasferimento, non sono stati allestiti solo per finta e hanno un valore

immobiliare al momento della vendita (cioè l'acquirente può trarre un beneficio

dal progetto).

Nel Canton Berna, la

giurisprudenza ha stabilito che un progetto di costruzione non eseguito può

essere dedotto come costo di investimento se il venditore è un imprenditore o

un’impresa e se esiste un cosiddetto obbligo di costruzione (“Baubindung”)

per l'acquirente.

Secondo la giurisprudenza

del Canton San Gallo, i progetti di costruzione che non sono stati realizzati

sono considerati costi di investimento se vengono acquistati dall'acquirente con

il contratto di acquisto e successivamente vengono effettivamente realizzati (Richner, Grundstückgewinnsteuern, in:

Koller [a cura di], Der Grundstückkauf, Berna 2017, § 11, n. 131, p. 526; Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,

Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, § 10, n. 159, p. 396 Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo 2021, § 221, n. 52 ss.,

p. 2204 s., con riferimento a prassi e giurisprudenza).

4. 4.1.

Anzitutto, in linea di

principio sono deducibili solo i costi di investimento sostenuti durante il

possesso determinante, cioè fra l’acquisto e l’alienazione dell’immobile. I lavori

di costruzione rientrano a determinate condizioni nella durata del possesso

determinante, se il proprietario li ha intrapresi prima dell’acquisto

dell’immobile, ma in vista dello stesso (Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,

op. cit., § 10, n. 141, p. 383; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo

2013, § 221, n. 6, p. 1964; v. anche Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 250).

Ciò basterebbe già ad

escludere la deduzione delle spese in discussione.

4.2.

Il progetto litigioso è

stato elaborato dall’arch. __________ nel 2017, anno in cui è stata inoltrata

la relativa domanda di costruzione, poi ritirata. Committente del progetto era

la __________ Sagl, allora comproprietaria, insieme alla __________ SA, del

mappale no. __________ RFD __________. Si deve ritenere che l’onorario per la

progettazione sia stato pagato dalle società committenti al progettista. Delle

fatture in questione non vi è tuttavia traccia negli atti. Nella lettera

allegata alla Dichiarazione d’imposta, il ricorrente aveva affermato di «aver

provveduto [nel mese di settembre 2020] a ritirare privatamente da __________

Sagl e __________ SA l’intero fondo e a onorare tutti i costi finora sostenuti

per il progetto “terreno __________”». Questa affermazione conferma

il fatto che l’onorario dell’architetto sia stato pagato dalle società che

erano proprietarie dell’immobile in quel momento.

4.3.

Alla dichiarazione erano

allegate anche delle fatture, rispettivamente dell’8 dicembre 2017 e del 20

giugno 2020, con le quali RI 1 chiedeva alle società proprietarie del fondo il

pagamento delle spese per il progetto e la domanda di costruzione, allegando in

particolare delle polizze di versamento.

Nella procedura di

reclamo, l’RS 1 ha chiesto al reclamante di inviare “copia delle ricevute di

pagamento e/o avvisi di addebito per complessivi fr. 140'000.00 quali

costi di costruzione”.

Il contribuente ha

prodotto delle lettere, rispettivamente del 25 giugno 2017, del 15 dicembre

2017 e del 3 luglio 2020, indirizzate dalle società __________ Sagl e __________

SA a RI 1, con le quali le mittenti “notific[ano]” al

destinatario “che la fattura emessa quale acconto di fr. 30'000.‑

[risp. fr. 10'000.‑], viene integralmente compensata con il

prestito nei [loro] confronti”.

Con il ricorso infine sono

state prodotte due lettere, rispettivamente del 4 febbraio 2020 della __________

SA e del 12 febbraio 2020 della __________ Sagl, nelle quali si “conferma”

che tutte le spese di progettazione, rilievi, incarto domanda di costruzione,

saranno assunte da RI 1, “futuro proprietario” o “futuro acquirente” del mappale

no. __________ RFD __________.

4.4.

I rapporti di

debito-credito fra le parti non sono molto chiari. Di conseguenza, non si

comprende chi abbia effettivamente pagato l’onorario dell’architetto e chi ne

abbia poi eventualmente assunto il costo effettivo. Manca in particolare ogni

comprova del pagamento delle prestazioni professionali in discussione.

In ogni caso, è certo che

il progetto e la domanda di costruzione che vi si riferisce risalgono a tre

anni prima dell’acquisto dell’immobile da parte del ricorrente. Nel momento in

cui quest’ultimo ha acquistato il fondo, la domanda era già stata ritirata. Inoltre,

né l’atto pubblico del 14 settembre 2020, con cui il ricorrente ha acquistato

il fondo, né quello del 30 ottobre 2020, con cui lo ha venduto, fanno

riferimento al progetto in questione. I relativi costi, indipendentemente dal

loro ammontare e da chi li abbia effettivamente assunti, non sono pertanto

deducibili quali costi di investimento legati alla vendita avvenuta il 30

dicembre 2021.

5. 5.1.

Anche facendo

astrazione dalla questione della tempistica dell’elaborazione e del

finanziamento del progetto litigioso, l’esito del ricorso non muterebbe.

Il ricorrente chiede che

gli siano riconosciuti quali costi d’investimento i costi di progettazione in ragione

di fr. 140'000.‑. A suo dire, “il progetto allestito […] è

servito concretamente per la licenza emessa nel corso del 2021 e ad oggi

cresciuta in giudicato”.

5.2.

Il primo progetto era

stato commissionato dalla __________ Sagl all’arch. __________. Denominato “__________”

era pensato per “famiglie, famiglie monoparentali, single, anziani”. Prevedeva

12 appartamenti dal taglio medio-piccolo di rispettivamente due e tre locali

con soggiorno-cucina, ciascuno con lavanderia indipendente e cantina privata.

Erano pure previsti 18 posti auto in autorimessa e 3 esterni.

Dal prospetto versato agli

atti si evince che “l’intervento prevede[va] un basamento destinato a

box nel piano interrato completamente coperto dal terreno e i due blocchi

residenziali collocati nella zona centrale-inferiore dell’area, per consentire

la formazione di una fascia verde a ridosso della strada di accesso”.

Ciascun blocco era

costituito da tre piani fuori terra con due appartamenti per ogni piano.

Le finiture erano di

qualità, i pavimenti in gres porcellanato grigio, le finestre in PVC con tripli

vetri e le cucine e armadiature fisse.

Entrambi gli edifici

sarebbero stati provvisti di cappotto ad isolamento termico elevato e della

ventilazione controllata in tutti gli spazi.

Il riscaldamento e l’acqua

calda sanitaria erano garantiti da una termopompa aria-acqua, alimentata per il

60% da pannelli fotovoltaici posati sul tetto.

Esternamente era previsto

un giardino.

Per raggiungere

l’autorimessa era stato progettato un lift “montauto”.

5.3.

Il progetto che ha

effettivamente beneficiato della licenza edilizia, concessa nel 2021 è stato

allestito dall’arch. __________ della __________ Sagl, società che faceva capo

agli acquirenti e di cui __________ è socio.

Rinominato “__________”

prevedeva anch’esso la realizzazione di due palazzine composte da 10 unità

abitative di standing medio-alto di diverso taglio con giardini privati e ampie

terrazze.

“Gli immobili [sarebbero

stati] disposti su tre livelli fuori terra, oltre ad un piano cantinato per

box auto e cantine”. La palazzina più a valle avrebbe incluso 4 unità

abitative da 2.5 e un attico da 3.5 locali mentre quella più a monte 4

appartamenti da 2.5, 3.5 (attico) e 4.5 locali.

“Tutti gli appartamenti

[sarebbero stati] composti da zona giorno con cucina a vista, un bagno e

la lavanderia privata interna, oltre alle stanze da letto”.

Previsti pure 11 posti auto

in autorimessa, raggiungibile tramite la creazione di una strada privata

interna al lotto, 1 parcheggio esterno coperto e 7 posti auto scoperti.

I serramenti sarebbero stati

in PVC e alluminio con tripli vetri e i pavimenti in piastrelle o parquet.

L’acqua sanitaria sarebbe

stata riscaldata tramite una termopompa, sarebbero stati installati dei

pannelli solari e sarebbe stato predisposto per l’aria condizionata e per le

colonnine di ricarica per le auto elettriche in garage.

Previsto anche il cappotto

per isolare gli edifici.

5.4.

A prima vista, i progetti

potrebbero sembrare simili perché entrambi constano di due edifici indipendenti

e di un’autorimessa sotterranea. Tuttavia, nel progetto autorizzato dal Comune

di __________, l’uso dello spazio, l’estetica e i volumi interni sono

totalmente diversi, come giustamente evidenziato dall’autorità di tassazione.

Anche il target

ricercato è cambiato: lo standing delle finiture interne ed esterne si è

elevato. Non è più prevista una certificazione Minergie.

Non basta il semplice

consiglio dato dal ricorrente agli acquirenti ‑ per cui “nell’ambito

dell’accesso sarebbe più opportuno la formazione di una rampa d’accesso ai 2

blocchi in quanto per la formazione del secondo «montauto» [è]

imposta la perizia sul traffico da parte dell’esecutivo” ‑ per

argomentare che il primo progetto ha contribuito in misura sostanziale

all’allestimento del secondo, aumentando di conseguenza il valore del fondo.

A questo proposito, è

lecito chiedersi perché nel rogito del 30.10.2020, il venditore permetta agli

acquirenti “di svolgere gli accertamenti e le procedure di natura edilizia

per la realizzazione delle opere da essi previste [con] tutti i costi in

relazione alla progettazione e all’ottenimento delle relative licenze edilizie

[…] a carico degli acquirenti [e di] accedere al fondo per

misurazioni, sopralluoghi, rilievi, ecc. nonché a presentare alle competenti

autorità progetti di costruzione e istanze relative alla futura edificazione

dei fondi”, ricominciando di fatto la procedura per l’ottenimento del

permesso di costruire, quando avrebbe venduto il proprio.

L’atto pubblico, per

contro, non contiene alcun cenno alla precedente licenza edilizia del 2017.

5.5.

In

simili circostanze, è difficile credere che il prezzo di vendita pattuito di

fr. 850'000.‑ sia comprensivo degli oneri dell’architetto per un

totale di fr. 140'000.‑. Non basta neppure la dichiarazione scritta

degli acquirenti a sostanziare tale affermazione di parte. In effetti, __________

e __________ si sono limitati a informare il ricorrente che avrebbero valutato

“l’eventuale acquisto del fondo e la progettazione in base ai dati in

[loro] possesso” (doc. J).

Sempre a proposito dell’influsso

avuto dai costi sul prezzo di compravendita, l’autorità di tassazione, dopo

aver intrapreso le debite ricerche, asserisce che il prezzo che si evince dal

rogito contempla unicamente il valore del terreno (fr. 725.‑/m2)

e non anche i costi del progetto di costruzione.

6. 6.1.

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera, se nel prezzo di compravendita è compreso

un progetto di costruzione approvato, con validità garantita, il valore di

quest’ultimo deve essere scorporato dal prezzo, riducendo il valore di

alienazione (CDT, sentenze n. 80.2002.029 del 13 marzo 2002 in re R. M. e M.

Z. e n. 80.2013.298 del 13.01.2014).

6.2.

Nella fattispecie, la

domanda per la licenza edilizia è stata depositata il 25.09.2017 dalla __________

Sagl e dalla __________ SA (DC no. 103868; v. GIPE, Ufficio domande di

costruzione, agli atti).

Il progetto “Edificio __________”

era stato allestito dall’arch. __________ di __________, su mandato della __________

Sagl.

L’istanza stimava un costo

totale della costruzione pari a fr. 3'549'500.‑.

Sulla base del progetto,

il 16 aprile 2018 erano stati rilasciati ad RI 1 due certificati Minergie,

validi fino al 16.04.2021 (doc. V).

Gli acquirenti del fondo __________

e __________ hanno presentato una nuova domanda di costruzione il 25.11.2020 (DC

no. 117108; v. doc. K e L), che è stata ricevuta dal Comune di __________ il 1°

dicembre 2020 (v. email dell’UTC __________ del 11.04.22 e GIPE, agli atti). Il

progettista della rinominata “Residenza __________” era l’arch. __________

della __________ Sagl, i cui soci erano gli acquirenti. I costi di costruzione

previsti erano stimati a complessivi fr. 3'290'000.‑. Il permesso di

costruzione è stato rilasciato il 21 settembre 2021 e i lavori sono cominciati

il 10/13 ottobre 2022 (v. GIPE, no. __________; ultima consultazione:

04.09.2023).

Nel frattempo, la

precedente domanda è stata stralciata “a seguito della richiesta di ritiro

del 07.04.2021 della società __________ Sagl” (progetto abbandonato; v.

GIPE).

Poiché abbandonato, la

validità del primo progetto non è dunque stata garantita.

6.3.

Al di là di queste

considerazioni, la computabilità, quale costo di miglioria, di un progetto non

utilizzato deve considerarsi eccezionale ed essere ammessa solo a condizione

che serva a dimostrare l’edificabilità, di per sé non evidente, di un

determinato fondo o di un complesso di fondi (CDT n. 251 del 4 ottobre 1991 in

re B.R.; inoltre CDT n. 80.98.265 del 4 gennaio 1999 consid. 6.6.). Come

correttamente osservato dall’autorità di tassazione, nel caso in esame il fondo

si trova in zona edificabile. Un semplice progetto di massima avrebbe permesso

di documentarne la capacità edificatoria.

È

dunque corretto quanto asserito dall’RS 1 secondo cui ‑ avendo

avuto conferma dal Comune di __________ del ritiro della domanda di costruzione

da parte della __________ Sagl, “riconoscendo implicitamente che il progetto

non è stato oggetto di vendita/utilizzo da parte dei nuovi”

proprietari ‑ il progetto non rappresenta un costo

d’investimento deducibile dall’utile immobiliare.

Su questo aspetto, il

ricorso deve pertanto essere respinto.

Considerandi

II.

Costi di

acquisto e di vendita

7.

7.1.

Il ricorrente vorrebbe inoltre

dedurre complessivamente fr. 15'164.‑ quali costi di acquisto e di vendita.

L’RS 1 ne ha riconosciuti

fr. 13'818.‑, non ammettendo “gli onorari __________ […] poiché

non documentati”. Ha motivato la sua decisione sostenendo che “la

mancata presentazione della relativa documentazione comporta il rifiuto della

deduzione”.

7.2

In via preliminare, il

ricorrente lamenta la carente motivazione della decisione impugnata.

Nelle sue osservazioni al

ricorso, l’RS 1, chiedendo di sanare tale censura, spiega che il 1° giugno 2022

era stato chiesto il “dettaglio per le prestazioni concernenti gli onorari

di fr. 705.65 (286469 del 15.10.2020) e fr. 431.25 (284338 del

14.09.2020) __________ studio legale”. Secondo l’autorità di tassazione tuttavia

non è “specificato nel dettaglio a cosa si riferiscono le prestazioni

effettuate. Sembrerebbe che siano prestazioni per sistemare il rogito redatto

dal notaio __________. Se così fosse quest’autorità di tassazione non trova i

motivi per i quali questi costi dovrebbero essere dedotti considerato che il

rogito era già stato stilato da un altro notaio”.

Aggiunge che “il costo

di fr. 150.‑ non è stato concesso poiché si riferisce ad una tassa

causale emanata dall’ufficio esazione e condoni per il rilascio di

un’attestazione che non risultano imposte scoperte per le società __________

Sagl e __________ Sagl [recte: __________ SA]”. Infine, chiarisce che “il

costo di fr. 60.‑ (fr. 30 + fr. 30.‑) di DPI non è

stato concesso poiché i costi di finanziamento non sono deducibili”.

Di conseguenza, dedotte

queste quattro poste dai costi richiesti in deduzione dal ricorrente, l’autorità

di tassazione giunge all’importo ammesso, ovvero a fr. 13'818.‑. L’RS

1.

conclude affermando che “anche se la motivazione era succinta, tenuto

conto che nella richiesta di documentazione del 1. giugno 2022 i dati erano

citati, il contribuente poteva facilmente risalire ai costi non concessi in

deduzione”.

L’insorgente non ha

replicato alle osservazioni dell’RS 1.

7.3

7.3.1

Come visto, tra i costi di

acquisto e di vendita sono annoverate le spese notarili, di iscrizione e di

bollo (art. 134 cpv. 1 LT).

Ora, dopo la specifica

richiesta dell’autorità di tassazione datata 1° giugno 2022, il reclamante non ha

prodotto alcuna fattura dello Studio legale __________ SA.

Tra la documentazione

allegata alla Dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, si trovano

invece:

·

la fattura dello Studio notarile __________ per la compravendita

immobiliare del 14.09.2020, ovvero quando il ricorrente ha comperato dalla __________

Sagl ‑ rappresentata dall’avv. __________‑ e dalla __________

SA il terreno di __________ (doc. H; rogito no. __________; parcella n. __________,

saldo a favore dell’avv. __________: fr. 2’819.05);

·

la bolletta no. __________ datata 8.10.2020 dell’Ufficio dei

registri del Distretto di __________ e indirizzata all’avv. __________ per

l’iscrizione della compravendita del fondo no. __________ RFD __________ per

fr. 6'446.‑;

·

la parcella notarile del 31.01.2022 dell’avv. __________ per il

rogito no. __________ il cui saldo era di fr. 4'487.50;

·

la tassa emessa dal Comune di __________ il 31.12.2021 per la

misurazione catastale avvenuta nel corso del 2021, in ragione di

fr. 65.15.

I succitati costi sono

stati ammessi in deduzione dall’autorità di tassazione.

7.3.2

Per contro, l’RS 1 non ha

concesso in deduzione:

·

due fatture da fr. 30.‑ ciascuna per l’iscrizione

dell’aggiornamento DPI (diritto di pegno immobiliare);

·

una fattura di fr. 150.‑ emessa dall’UEC in merito ad

una attestazione riguardante le imposte cantonali antecedenti il 1° gennaio

2012.

e

·

le due fatture qui ancora litigiose relative alle note d’onorario

dell’avv. __________ dello Studio legale __________ SA per rispettivamente fr. 431.25

e per fr. 705.65.

In

merito a queste due ultime fatture qui litigiose, la nota d’onorario n.

00284338.

per complessivi fr. 431.25 si riferisce a “consulenza varia” dal 01.08.2020

al 31.08.2020 ed in particolare a

03.08.2020

__________ Telefonata

a cliente 0.10

14.08.2020

__________ Telefonata

da cliente 0.10

17.08.2020

__________ Letto

e-mail cliente, scambio whatsapp

cliente 0.10

26.08.2020

__________ Telefonata

da Cliente 0.20

27.08.2020

__________ Sistemato

rogito, e-mail a cliente 0.50

Totale ore 1.10

Totale

onorario 385.00

Mentre

la nota d’onorario n. 00286469 per complessivi fr. 705.65 si riferisce

sempre a “consulenza varia” dal 01.09.2020 al 30.09.2020 ed in particolare a

03.09.2020

__________ Tel

con cliente 0.10

04.09.2020

__________ Letto

e risposto e-mail cliente 0.10

04.09.2020

__________ Sistemato

rogito, e-mail a cliente 0.40

09.09.2020

__________ Esaminato

calcoli, sistemato rogito 0.70

14.09.2020

__________ Rogito 0.50

Totale ore 1.80

Totale

onorario 630.00

Di

quale rogito si tratti, dalle fatture non emerge.

Verosimilmente, viste le

date, non si tratta di quello dell’avv. __________ (rogito n. __________ del

30.10.2020, agli atti) bensì di quello relativo alla compravendita precedente, redatto

dall’avv. __________ (rogito n. __________ del 14.09.2020; doc. H), dove l’avv.

RA 1 rappresentava la __________ Sagl.

In sede di ricorso, in

aggiunta a quanto già prodotto, l’insorgente fornisce unicamente i bollettini

di versamento con la dicitura “pagato” rispettivamente il 14.10.2020 e il

3.11.2020

(doc. AL).

7.3.3

Ora,

indipendentemente dal momento in cui si è situato l’intervento del legale in

questione, e quindi dal contratto per la cui elaborazione avrebbe prestato la

sua consulenza, il ricorrente non ha comprovato che l’onorario versato al

professionista sia qualificabile come costo di acquisto o di vendita. Per quanto

concerne i costi di acquisto, sono già state dedotte le spese notarili. La

necessità di ulteriori spese legali non è stata dimostrata.

Per quanto riguarda poi le

due fatture da fr. 30.‑ ciascuna per l’iscrizione a Registro

fondiario dell’aggiornamento dei diritti di pegno immobiliare, trattandosi di

costi di finanziamento che non incrementano il valore del fondo, non sono

computabili quali costi di investimento. Secondo la giurisprudenza di questa

Camera, in effetti, i costi per l’emissione di cartelle ipotecarie, a garanzia

di finanziamenti per l’acquisto o la costruzione di un immobile, non sono

computabili quali costi di investimento, non trattandosi né di spese che

incrementano il valore immobiliare né di spese in stretta connessione con

l’acquisto e la vendita (RtiD II-2008 n. 13t; Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003,

p. 157). Non può valere una diversa soluzione per le spese di aggiornamento di

diritti di pegno già esistenti.

Anche la tassa causale di

fr. 150.‑ relativa all’attestazione emessa dall’UEC, non essendo una

spesa in stretta connessione con l’acquisto e la vendita del fondo non può

essere ammessa in deduzione quale costo di investimento.

Anche su questo aspetto,

il ricorso deve essere respinto.

III.

Provvigioni

versate a un mediatore

8.

8.1.

Il ricorrente vorrebbe far

valere in deduzione dall’utile immobiliare delle provvigioni versate per la

mediazione in ragione di fr. 30'000.‑.

8.2

Come visto, tra i costi di

acquisto e di vendita sono annoverate anche le provvigioni usuali debitamente

comprovate versate a un mediatore (art. 134 cpv. 1 LT).

Il Tribunale federale ha

stabilito che le condizioni, cui la prassi in vigore nel Canton Zurigo

subordina il riconoscimento della deducibilità della provvigione pagata ad un

mediatore, sono conformi sia all’art. 12 Legge federale sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) sia alla disciplina

legislativa federale del contratto di mediazione. Si tratta dei requisiti che

seguono:

·

conclusione di un contratto di mediazione civilisticamente valido

secondo l’art. 412 CO;

·

conclusione del contratto con una terza persona;

·

attività di indicazione o di interposizione del mediatore, che

conduce alla conclusione d’un contratto di compravendita;

·

pagamento dell’onorario dovuto;

·

limitazione della deduzione della provvigione alla misura usuale.

Se tali condizioni non

sono adempiute, non vi è alcun costo deducibile. Trattandosi di un elemento che

riduce l’onere fiscale del contribuente, la prova è a suo carico (sentenza TF n.

2C_479/2007 del 28 marzo 2008 consid. 2.2).

8.3

Nel caso in esame,

l’insorgente afferma di aver beneficiato della “consulenza di vendita”

da parte della __________ SA di __________ e per questa prestazione di aver

pagato una provvigione pari a fr. 30'000.‑.

RI 1 ha “ritirato”

l’intero terreno il 14.09.2020 dalla __________ Sagl, rappresentata da __________,

e dalla __________ SA (v. rogito di compravendita n. __________ dell’avv. __________,

agli atti). Il trapasso immobiliare è stato iscritto a Registro fondiario il

25.09.2020

Poco più di un mese dopo,

il 30.10.2020, il ricorrente ha firmato il rogito di compravendita con i

signori __________ e __________.

Secondo quanto sostenuto

dal ricorrente, la __________ Sagl avrebbe cercato e stabilito il contatto tra RI

1.

e gli acquirenti __________ e __________, ed avrebbe partecipato alle

trattative volte alla conclusione del contratto di mediazione in poco più di

trenta giorni. Per l’RS 1 invece “è verosimile che se in data 25.09.2020

venivano consegnati i progetti edificatori e il 30.10.2020 veniva sottoscritto

il rogito definitivo, i primi contatti con __________ e __________ devono, per

forza di tempistiche, essere avvenuti dalla __________ SA, prima ancora che RI

1.

ne fosse diventato il proprietario. Conseguentemente il mediatore, in quel

momento, non era una terza persona”, bensì la __________ SA, una delle

proprietarie del terreno.

Ora,

dalla documentazione versata agli atti emerge la conferma di quanto supposto

dall’RS 1, ovvero che i contatti tra la __________ SA, ancora proprietaria per

metà del fondo, e gli acquirenti __________ e __________ sono avvenuti ben

prima di quanto voglia far credere il ricorrente. Nella sua lettera del

25.09.2020

indirizzata a __________ e __________, intitolata “Consegna

progetto completo __________ Proposta di vendita” (doc. I), scrive:

“visto il vostro interesse x

l’acquisto del terreno edificabile di __________, posso confermarvi che

nell’ambito dell’accesso sarebbe più opportuno la formazione di una rampa

d’accesso ai 2 blocchi in quanto per la formazione del secondo “montauto”

(imposta la perizia sul traffico da parte dell’esecutivo) è pendente (ritiro)

il mio ricorso al consiglio di stato.

Visti

i tempi per la decisione, vi allego tutta la documentazione, Brochure, progetto

allestito e già esposto all’albo Minergie”.

Da notare che il 25

settembre 2020 il ricorso al Consiglio di Stato non era già più pendente: la

decisione di irricevibilità e di rinvio degli atti al Dipartimento del

territorio era stata emessa l’11 settembre 2019, ben un anno prima.

Ne consegue che, già solo

per questo motivo, il ricorso deve essere respinto. Non vi è infatti alcun

nesso causale fra la pretesa attività di mediazione della __________ SA e la

conclusione del contratto di compravendita, dal momento che la società in

questione aveva già individuato gli acquirenti quando ancora era

(com)proprietaria dell’immobile.

Come per le altre poc’anzi

menzionate, anche la finalità di questa pezza giustificativa è chiaramente

quella di creare un costo alfine di ridurre l’utile imponibile.

8.4

Indipendentemente da

quanto precede, nel caso in esame non vi è alcun contratto scritto tra la __________

SA e RI 1 riguardante la mediazione di vendita.

È vero, gli articoli 412

ss CO non prevedono una forma particolare.

Tuttavia, l’RS 1, per

sincerarsi dell’esistenza di un tale rapporto contrattuale, ha richiesto la “documentazione

comprovante i contatti intercorsi con gli acquirenti”, senza che il ricorrente

presentasse alcunché.

Anche per questa ragione

la pretesa del ricorrente di dedurre il costo in discussione non potrebbe

trovare accoglimento.

8.5

Anche se il ricorrente

fosse stato proprietario dell’immobile da più tempo, nondimeno vi sarebbe una

indubbia vicinanza e identità di interessi fra lui e la società che avrebbe

funto da mediatrice.

La __________ SA, iscritta

a Registro di commercio dal 2 marzo 2010, ha tra i suoi scopi “l’acquisto,

la vendita, la progettazione, la costruzione, l’amministrazione, la gestione e

la locazione di beni immobili propri o di terzi in Svizzera e all’estero. La

società può inoltre assumere commesse in qualità di impresa generale”.

La società aveva

acquistato il fondo n. __________ RFD __________ insieme alla __________ Sagl

nel ottobre 2017 da __________.

Come espresso in

narrativa, il ricorrente è socio e gerente con firma individuale della __________

Sagl, costituita nel 1999 da lui stesso e dalla di lui sorella __________,

entrambi soci e gerenti con firma individuale. Nel febbraio 2014, l’iscrizione

di __________ è stata radiata. Tra il 29 giugno 2017 e il 30 dicembre 2019, __________,

residente a __________, è stata membro con firma individuale della __________

SA.

Al momento dell’acquisto

del fondo (ottobre 2017), le società __________ Sagl e __________ SA era

gestite da fratello e sorella __________.

La situazione descritta

imporrebbe una rigorosa verifica del ruolo svolto dalla pretesa mediatrice,

nella prospettiva della conclusione del contratto di compravendita, per

stabilire se si sia trattato effettivamente di una terza persona. Altrimenti,

si dovrebbe concludere che il contratto sia stato concluso solo allo scopo di

giustificare un costo deducibile.

8.6

Infine,

per quanto riguarda il pagamento delle provvigioni, l’insorgente ha prodotto una

ricevuta di pagamento (agli atti) e due avvisi di addebito bancario (in sede di

ricorso).

Dalla documentazione

esibita, un primo versamento di fr. 15'000.‑ sembrerebbe essere

avvenuto il 17 febbraio 2022 (v. fattura del 26.11.2021, agli atti).

Dopo la richiesta di

documentazione del 1° giugno 2022, il ricorrente presentava la conferma della __________

SA, secondo cui “la fattura emessa il 26.11.2021 di fr. 15'000.‑

è stata saldata in data 15.02.2022. La seconda fattura datata 11.02.2022 di

medesimo importo dovrà essere saldata entro il 15 luglio p. v.” (doc. AM).

Dalla documentazione

versata agli atti si evince che la seconda fattura emessa dalla __________ SA

in relazione alla “consulenza di vendita” riporta la data del 13.01.22, data

che non corrisponde a quanto testé attestato dalla stessa società in

riferimento ai versamenti (“fattura datata 11.02.2022”).

Come visto, solo in sede

di ricorso, il ricorrente fornisce due estratti bancari relativi ai pagamenti:

·

il primo versamento è stato eseguito dalla banca del ricorrente

il 18.02.2022, addebitandolo sul conto __________ (v. doc. AN, estratto

bancario), ben tre giorni dopo rispetto alla conferma della __________ SA in

merito all’avvenuto pagamento.

·

Il secondo versamento di fr. 15'000.‑, eseguito

l’11.07.2022, oltre ad essere è stato addebitato ad un altro conto rispetto al

primo (__________), è stato accreditato alla __________ SA di __________ (v.

doc. AP, estratto bancario).

Nella fattispecie, non

corrispondono né le date dei versamenti (p. es. il pagamento della prima

fattura è stato registrato dalla __________ SA prima che l’importo partisse dal

conto bancario del mandante), né le date delle fatture (p. es. seconda fattura

per RI 1 è del 13.01.2022, mentre per la __________ SA è stata emessa

l’11.02.2022), né l’indirizzo del beneficiario del pagamento (la __________ SA

ha sede e recapito a __________, mai a __________).

La documentazione fornita

avrebbe dovuto comprovare in modo inequivocabile il versamento delle

provvigioni (art. 8 CC). In casu, invece, le pezze giustificative prodotte

sono funzionali allo scopo ricercato, ovvero quello di creare un costo alfine

di ridurre l’utile immobiliare.

8.7

Tutto

ciò considerato, il versamento della provvigione non può essere riconosciuto

quale costo d’investimento.

La

decisione impugnata merita di essere tutelata e, anche su quest’ultimo aspetto,

il ricorso deve essere respinto.

9.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’articolo 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: