80.2022.284
Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, pensionamento anticipato, indennità di fine carriera del datore di lavoro, non carattere previdenziale
6 aprile 2023Italiano17 min
in capitale della previdenza”. Alla DF, allegava uno scritto nel quale precisava
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.284
80.2022.285
Lugano
6 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 novembre 2022 contro la decisione del 2 novembre 2022 in materia di IC
e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. a.
__________ (__________),
è stata alle dipendenze della __________, __________ sino al 31.1.2019.
b.
Con dichiarazione fiscale
IC/IFD 2019, la contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di
fr. 27'912.- ed una sostanza nulla. Nei redditi, __________ dichiarava fr.
6'068.- da attività dipendente, fr. 36'597.- quale rendita da pensione, fr. 6.-
quali redditi da titoli e capitali, nonché fr. 11'198.- a titolo di reddito
immobiliare netto. Indicava, di aver ricevuto fr. 64'787.- quali “prestazioni
in capitale della previdenza”. Alla DF, allegava uno scritto nel quale precisava
che, in conseguenza al suo pensionamento anticipato, il datore di lavoro, le
aveva versato una prestazione di fr. 64'787.- a titolo “liquidazione”
(cfr. scritto 20.1.2021 allegato alla DF 2019). Chiedeva all’autorità fiscale,
avendo cessato la sua attività lavorativa, ed avendo più di 55 anni, che
l’importo pari a fr. 64'787.- fosse “(…) tassato in base alla circolare
1/2003 IFD (art. 17 cpv. 2) con aliquota agevolata”.
B. a.
Il 25.2.2021 l’Ufficio di
tassazione di Lugano (di seguito UT) si rivolgeva alla contribuente chiedendole
di voler trasmettere, entro il 18.3.2021:
“un certificato da parte del datore di lavoro __________
__________ sulla modalità di calcolo dell’allocazione di fine carriera (15'385)
e l’indennità di partenza (53'335), rispettivamente documentazione relativa al
calcolo della lacuna previdenziale”.
b.
Con scritto 18/22.3.2021, __________
trasmetteva una presa di posizione del 15.3.2021 della __________
all’attenzione dell’autorità fiscale, dal seguente tenore:
“(…). Vous souhaitez obtenir une attestation de la
part de notre établissement concernant le détail des sommes que nous avons versées
à notre collaborateur en 2019, au titre des allocations de fins de carrière
d’une part et de l’indemnité de départ d’autre part. Dans ce contexte, nous attestons volontiers ce qui
suit:
a)
Le montant des
allocations de fin de carrière est calculé en fonction de l’ancienneté (nombre
d’années ininterrompues de service au moment du départ) et du montant mensuel
du salaire; en l’occurrence, l’ancienneté de Madame __________ lui donnait
droit à 2 mois et demi de salaire soit CHF 15'385.-;
b)
L’indemnité de départ
est toujours versée à bien plaire, tant dans son principe que dans sa quotité.
En l’occurrence, l’indemnité de départ versée à Madame __________ représente 8
mois de salaire, soit CHF 53'335.-“
C.
a.
Il 29.4.2021 l’autorità
fiscale trasmetteva un ulteriore scritto a __________ – __________ chiedendole
di voler inviare, entro il 20.5.2021:
“La documentazione da parte del datore di lavoro __________)
relativa al calcolo della lacuna previdenziale futura”.
b.
Con
e-mail del 19.5.2021, RI 1 inoltrava all’autorità fiscale, uno scritto
telematico proveniente da una collaboratrice di __________ dal seguente tenore:
“Egregio Signor __________,
In riferimento allo scritto
inoltrato alla Signora __________ in data 29.4.2021, con la presente le
confermiamo al momento della sua uscita alla collaboratrice è stata corrisposta
un’indennità il cui importo è stato stabilito dalla Società sulla base
dell’anzianità di servizio della collaboratrice. L’indennità versata non ha
nulla a che vedere con il calcolo del divario pensionistico”.
c.
Con ulteriore e-mail del
20.5.2021, __________ collaboratrice dell’ex datrice di lavoro indicava
all’autorità fiscale:
“Buongiorno, contrariamente a quanto comunicatovi ieri
vi saremmo cortesemente grati di voler attendere una nostra nuova comunicazione
in quanto, dopo aver avuto un’ulteriore delucidazione, ci riserviamo il diritto
di riesaminare la vostra domanda. (…)”.
d.
Con e-mail del 25.6.2021,
da parte della __________, si indicava:
“(…). L’Ufficio Risorse Umane di __________ mi ha
nuovamente confermato che la Signora __________ ha beneficiato delle condizioni
legali al suo pensionamento le quali sono state dettagliate nella lettera che
ha ricevuto alla sua partenza. La Banca ha già risposto all’amministrazione
finanziaria in merito ai termini di calcolo del risarcimento. (…)”.
D. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2019 del 1°.12.2021, l’autorità fiscale accertava il reddito
imponibile per l’IC in fr. 97'100.- e per l’IFD in 99'700.-. La sostanza, ai
soli fini IC, veniva stabilita in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dalla
contribuente, l’autorità fiscale imponeva in via ordinaria anche l’importo di
fr. 64'787.- che la contribuente chiedeva venisse imposto separatamente con
aliquota attenuata. A motivazione l’autorità fiscale indicava:
“Importo rettificato secondo i certificati di
salario, al netto dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e della previdenza
professionale. Valore rettificato tenendo conto delle indennità, gratifiche,
provvigioni, mance e allocazioni di ogni genere”.
E. Con reclamo 23/28.12.2021
__________ insorgeva contro la decisione di tassazione IC/IFD 2019, a motivo
dell’imposizione ordinaria dell’importo di fr. 64'787.-. L’insorgente riteneva
che nel suo caso fossero adempiute tutte le condizioni per poter procedere ad
una tassazione con un’aliquota agevolata, così come previsto dalla Circolare
1/2003 dell’AFC (applicazione dell’art. 17 cpv. 2 LIFD). L’importo ricevuto
dalla datrice di lavoro, le era servito per colmare, anche se in minima parte,
la “lacuna previdenziale venutasi a creare a seguito del [suo]
prepensionamento”. La reclamante sottolineava che “come sapete al giorno
d’oggi non siamo noi dipendenti bancari a poter decidere se giungere alla
pensione o terminare prima il rapporto lavorativo, si accetta ciò che viene
imposto”. Precisava di aver cessato la propria attività lavorativa dopo
aver compiuto 55 anni e sosteneva che, a seguito della conclusione del rapporto
di lavoro, si era creata una lacuna previdenziale.
F. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2019 del 2.11.2022, l’UT respingeva il reclamo
della contribuente con la seguente motivazione:
“Presa visione della
contestazione inoltrata e dopo riesame della documentazione le indennità
ricevute in seguito alla cessazione dell’attività sono state imposte in base
agli art. 22 lett. a) LT e 23 lett. a) LIFD non essendo comprovata una lacuna
previdenziale. In considerazione di quanto sopra l’autorità fiscale si vede
costretta a riconfermarsi nella decisione di prima istanza”.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione su
reclamo IC/IFD 2019, contestando la mancata imposizione separata dell’importo
di fr. 64'787.- ricevuto da __________, a seguito del suo prepensionamento.
Ribadisce che l’importo ricevuto le è servito, in parte, per colmare la lacuna
previdenziale, avendo interrotto “l’entrata del reddito da lavoro ben 5 anni
prima del pensionamento”. A comprova di quanto sostenuto la ricorrente
produce uno scritto del 15.11.2022 del “Fonds de Prévoyance __________”,
che riporta il calcolo della sua lacuna previdenziale. L’insorgente chiede
inoltre, vista la sua precaria situazione finanziaria, che non le venga inviata
una richiesta di anticipo, rispettivamente una tassa giudiziaria superiore ai
fr. 100.-.
H. Con osservazioni
14/15.12.2022, l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata.
In particolare, secondo la Circolare n. 1 § 5 dell’AFC, le liquidazioni in
capitale del datore di lavoro che non rivestono carattere previdenziale sono
imponibili ai sensi dell’art. 23 lett. a e c LT e dell’art. 17
cpv. 1 LIFD unitamente agli altri redditi conformemente all’art. 36 LIFD. Tra le
indennità senza carattere previdenziale rientrano le indennità che compensano
il rischio inerente alla sicurezza personale e l’avvenire professionale del
dipendente o le indennità qualificabili come premio di fedeltà per il pluriennale
rapporto di servizio. Sul carattere previdenziale di un’indennità di partenza
si è anche espresso il Tribunale federale precisando come per l’applicazione
dell’art. 17 cpv. 2 LIFD sia indispensabile che la natura previdenziale
dell’indennità sia preponderante (sentenza TF 2C_538/2009 del 19.8.2010 consid.
4.5.).
Visto quanto trasmesso
dalla contribuente circa la natura dell’importo percepito da __________ al
momento del suo prepensionamento, l’autorità fiscale precisa che l’indennità
nulla aveva a che vedere con il divario pensionistico futuro (cfr. in
particolare e-mail del 19.5.2021). Secondo l’UT, viste le spiegazioni addotte,
un’imposizione giusta gli art. 17 cpv. 2 e 38 LIFD, rispettivamente secondo gli
art. 16 cpv. 2 e 38 LT, risulterebbe inadeguata, poiché sarebbe assente il
requisito del carattere previdenziale preponderante.
Diritto
1. Nel caso sub
judice contestata è la modalità di imposizione dell’importo che la
contribuente ha ricevuto nel 2019, al momento del suo prepensionamento da parte
del datore di lavoro, la __________.
Secondo __________,
trattandosi di un importo versato a fini previdenziali, dovrebbe essere imposto
separatamente dai redditi ordinari, secondo imposizione annua intera. Di
diverso parere l’autorità fiscale, la quale, basandosi sulle attestazioni agli
atti pervenute dal datore di lavoro ritiene che l’importo ricevuto dall’insorgente
nulla ha a che vedere con il “divario pensionistico futuro”.
Considerandi
2.
2.1.
In linea di principio, ad
eccezione di alcune prestazioni in capitale versate in occasione di un
cambiamento di impiego e reinvestite nel termine di un anno a fini di
previdenza professionale (cfr. art. 24 lett. c LIFD), le retribuzioni
speciali, versate dai datori di lavoro ai loro dipendenti nel momento in cui
lasciano l’impresa, sono imposte come reddito ai fini del calcolo dell’imposta
federale diretta. In effetti, l’art. 16 cpv. 1 LIFD prevede che sottostia
all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. L’imposta
copre quindi, tra l’altro, tutti i redditi derivanti da un’attività svolta
nell’ambito di un rapporto di lavoro, compresi i proventi accessori (cfr. art.
17.
cpv. 1 LIFD), i proventi da fonti previdenziali (art. 22 LIFD), i redditi
acquisiti in sostituzione di quelli derivanti da un’attività lucrativa (art. 23
lett. a LIFD) e gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio
di un’attività (art. 23 lett. c LIFD).
In generale, le indennità
di partenza sono quindi imponibili con l’aliquota ordinaria, insieme agli altri
redditi del contribuente, secondo l’art. 17 cpv. 1 o l’art. 23 lett. a o
c LIFD. Esistono tuttavia alcune eccezioni all’imposizione di queste
indennità con l’aliquota piena, in particolare nei casi in cui l’importo pagato
dal datore di lavoro è assimilabile a una liquidazione in capitale proveniente
da un’istituzione previdenziale. L’art. 17 cpv. 2 LIFD prevede infatti che
questo tipo di versamenti benefici dell’aliquota privilegiata prevista
dall’art. 38 LIFD per le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza,
il che significa che viene imposto separatamente e sottoposto a un’imposta
annua intera calcolata sulla base di un’aliquota che rappresenta un quinto
dell’aliquota ordinaria di cui all’art. 36 LIFD (sentenza del Tribunale
federale n. 2C_68/2018 del 30 gennaio 2019, in DTF 145 II 2 = RF 74/2019 p. 294
= RDAF 2019 II 258 = StE 2019 B 22.2 n. 34 = Pra 108/2019 N. 132 p. 1293,
consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
Nel diritto cantonale,
vigono gli stessi principi, in applicazione degli articoli 15 cpv. 1, 16 cpv. 1
e 2, 21, 22 lett. a e c e 38 LT.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, per poter beneficiare dell’assoggettamento all’imposta
annua intera prevista dall’art. 38 LIFD (nel diritto cantonale art. 38 LT),
secondo l’art. 17 cpv. 2 LIFD (art. 16 cpv. 2 LT), le indennità in capitale del
datore di lavoro devono essere analoghe alle liquidazioni in capitale
provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente.
La legge non definisce con
precisione in cosa consista l’analogia con le liquidazioni in capitale
provenienti da istituzioni previdenziali. Risulta tuttavia che, prevedendo
all’art. 17 cpv. 2 LIFD un’imposizione separata con un’aliquota ridotta, il
legislatore abbia voluto attenuare la progressività dell’aliquota e
privilegiare la previdenza per motivi sociali. Si può quindi dedurre dal testo
e dallo scopo perseguito dal legislatore la volontà di limitare il privilegio
fiscale alle indennità versate dal datore di lavoro che sono strettamente
legate alla previdenza professionale. Secondo la giurisprudenza costante del
Tribunale federale, le indennità in capitale analoghe menzionate all’articolo
17.
capoverso 2 LIFD devono presentare un carattere prevalentemente
previdenziale, per poter beneficiare del trattamento fiscale privilegiato. Per
quanto riguarda in particolare le indennità di partenza versate dal datore di
lavoro, per poter beneficiare dell’imposizione privilegiata prevista dall’art. 38
LIFD, devono quindi avere uno stretto legame con la previdenza professionale,
legame che viene verificato alla luce delle circostanze in cui sono avvenuti i
pagamenti in questione (DTF 145 II 2 = RF 74/2019 p. 294 = RDAF 2019 II 258 =
StE 2019 B 22.2 n. 34 = Pra 108/2019 N. 132 p. 1293 consid. 4.2, con
riferimento alla sentenza 2C_538/2009 del 19 agosto 2010 consid. 4 e 6).
2.3
Nella
circolare n. 1 del 3 ottobre 2002 (“L'indennità di
partenza e la liquidazione in capitale del datore di lavoro”, par. 3.2), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha stabilito che
«le indennità di partenza rivestono carattere previdenziale se servono
esclusivamente e irrevocabilmente ad attenuare le conseguenze finanziarie
dovute ai rischi legati alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso». Le
analoghe indennità in capitale del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17
capoverso 2 LIFD possono pertanto essere considerate come prestazioni di
previdenza, purché siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il
contribuente lascia l'impresa dopo aver compiuto 55 anni;
b) cessa
o deve cessare definitivamente l'attività lucrativa (principale);
c) con
l'uscita dall'impresa e dal relativo istituto di previdenza si crea una lacuna
previdenziale.
La lacuna è
calcolata dall'istituto di previdenza. Ai fini di tale calcolo possono venir
prese in considerazione soltanto future lacune previdenziali basate sui
contributi ordinari del lavoratore e del datore di lavoro per il periodo a
contare dall'uscita dall'istituto di previdenza fino al raggiungimento dell'età
limite ordinaria sulla base del guadagno fino ad allora assicurato. Un riscatto
che sarebbe già stato possibile al momento dell'uscita non può essere preso in
considerazione nel calcolo.
La giurisprudenza
sottolinea che la circolare in questione è solo una direttiva amministrativa,
senza forza di legge, che non è vincolante né per i cittadini né per i
tribunali e neppure per l’amministrazione, con la conseguenza che essa non può
essere applicata alla lettera e non dispensa le autorità dal prendere in
considerazione le circostanze del caso concreto (DTF 145 II 2 = RF 74/2019 p.
294.
= RDAF 2019 II 258 = StE 2019 B 22.2 n. 34 = Pra 108/2019 N. 132 p. 1293
consid. 4.3, con rinvii alla giurisprudenza).
2.4
Come
già ricordato, la giurisprudenza del Tribunale federale prevede un requisito
che non è esplicitamente menzionato dalla Circolare n. 1 dell’AFC, perché un’indennità
in capitale del datore di lavoro possa beneficiare del trattamento fiscale
privilegiato: deve presentare un carattere prevalentemente previdenziale
(v. anche Opel/Oesterhelt,
Besteuerung von Abgangsentschädigungen, in RF 77/2022 p. 107 ss., p. 112 e
giurisprudenza citata).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, è determinante l’intenzione delle parti. Se
l’interpretazione del contratto in questione porta alla conclusione che
l’indennità in capitale non serve in primo luogo a compensare un’eventuale
lacuna previdenziale causata dal pensionamento anticipato, non è necessario
domandarsi se il pensionamento anticipato provoca una lacuna previdenziale. In
altri termini, se l’indennità in capitale non è convenuta e versata, in primo
luogo, per colmare una lacuna previdenziale che risulta da un pensionamento
anticipato, l’assenza del carattere previdenziale non può essere compensata
fiscalmente dall’insorgere di una tale lacuna (sentenza TF 2C_86/2017 e
2C_87/2017 del 26.9.2017 consid. 4.2.).
Nel caso citato, la
Suprema Corte ha negato il carattere previdenziale di una indennità in capitale
versata dal datore di lavoro, per il fatto che la stessa appariva
principalmente come una ricompensa per molti anni di fedeltà all’impresa,
mentre il miglioramento della situazione previdenziale (peraltro non meglio
illustrato) doveva essere considerato solo un effetto collaterale (anche se
voluto) (sentenza TF 2C_86/2017 e 2C_87/2017 del 26.9.2017 consid. 4.2.).
Ciò che è determinante è pertanto
stabilire quale sia l’obiettivo principale dell’indennità di partenza.
L’applicazione dell’aliquota privilegiata per prestazioni in capitale
provenienti dalla previdenza è possibile unicamente se il miglioramento della
situazione previdenziale è preminente (Suter/Meier,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,
n. 48 ad art. 17 LIFD, p. 232).
3.
3.1.
Alla luce della
giurisprudenza, per comprendere se nel caso di specie si debba imporre con
aliquota privilegiata l’indennità percepita dalla ricorrente, bisogna in
particolar modo verificare se il versamento in questione rivesta o meno un
carattere previdenziale preponderante.
3.2
3.2.1
Dalla
disamina del certificato di salario, si ha che __________ ha percepito fr.
68'720.- quali prestazioni aperiodiche: fr. 15'385.- a titolo di “allocations
de fin de carrière” e fr. 53'335.- quali “indemnités de départ”.
3.2.2
Con scritto del 15.3.2021
la __________ comunicava all’autorità fiscale quanto segue:
“(…). Vous souhaitez obtenir une attestation de la
part de notre établissement concernant le détail des sommes que nous avons
versées à notre collaborateur en 2019, au titre des allocations de fins de
carrière d’une part et de l’indemnité de départ d’autre part. Dans ce contexte, nous attestons volontiers ce qui
suit:
a)
Le montant des allocations
de fin de carrière est calculé en fonction de l’ancienneté (nombre d’années
ininterrompues de service au moment du départ) et du montant mensuel du
salaire; en l’occurrence, l’ancienneté de Madame RI 1 lui donnait droit à 2
mois et demi de salaire soit CHF 15'385.-;
b)
L’indemnité de départ
est toujours versée à bien plaire, tant dans son principe que dans sa quotité.
En l’occurrence, l’indemnité de départ versée à Madame RI 1 représente 8 mois
de salaire, soit CHF 53'335.-“
Con
ulteriori e-mail del 19.5.2021 e del 25.6.2021, da parte di una collaboratrice
della __________, si precisava quanto segue:
“Egregio Signor __________,
In riferimento allo scritto
inoltrato alla Signora RI 1 in data 29.4.2021, con la presente le confermiamo
al momento della sua uscita alla collaboratrice è stata corrisposta
un’indennità il cui importo è stato stabilito dalla Società sulla base
dell’anzianità di servizio della collaboratrice. L’indennità versata non ha
nulla a che vedere con il calcolo del divario pensionistico”.
“(…). L’Ufficio Risorse Umane
di __________ mi ha nuovamente confermato che la Signora RI 1 ha beneficiato
delle condizioni legali al suo pensionamento le quali sono state dettagliate
nella lettera che ha ricevuto alla sua partenza. La Banca ha già risposto
all’amministrazione finanziaria in merito ai termini di calcolo del
risarcimento. (…)”.
3.2.3
Dalla lettura dei documenti
provenienti dalla ex datrice di lavoro della ricorrente non risulta che
l’importo versatole nel mese di gennaio 2019 sia legato alla previdenza
professionale. L’importo qualificato indennità di fine carriera è infatti stato
determinato in funzione degli anni di servizio e del salario mensile. Per
quanto concerne l’indennità di partenza, la stessa è stata versata “volontariamente”,
sia nel suo principio che nel suo ammontare, ed è stata calcolata, non in
funzione della lacuna previdenziale, bensì su 8 mesi di salario.
Non
si può pertanto ritenere, dall’esame degli atti, che l’importo versato a __________
__________ avesse come scopo prevalente il miglioramento della sua previdenza
professionale né che sia stato calcolato tenendo conto della lacuna
previdenziale venutasi a creare per effetto del suo pensionamento anticipato.
3.3
3.3.1
Nel ricorso, la
contribuente indica che l’importo ricevuto le sarebbe servito, in parte, per “(…)
colmare la lacuna previdenziale avendo interrotto l’entrata del reddito da
lavoro ben 5 anni prima del pensionamento”.
In sede ricorsuale, ha
prodotto un’attestazione del fondo di previdenza della __________), nella quale
si legge che – a seguito del prepensionamento – era insorta una lacuna
previdenziale di fr. 140'510.80: “Le mancavano quindi CHF 140'510.80 (…) per
poter ottenere al 01.02.2019 la stessa pensione dell’età di pensionamento
ordinaria (01.05.2023)”.
3.3.2
Come già ricordato,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il semplice fatto che, a
seguito del prepensionamento, la ricorrente abbia visto le sue aspettative
previdenziali peggiorate non è sufficiente per poter fondare uno stretto legame
tra il capitale versatole a titolo di indennità al momento del termine della
sua attività professionale e la sua previdenza professionale (sentenza TF
2C_520/2019 del 1.10.2019, consid. 3.2; 2C_86/2017 e 2C_86/2017 del 26.9.2017
consid. 2.3.3).
4.
II ricorso è
respinto.
La tassa di giustizia e le
spese, sono poste a carico della ricorrente, soccombente. L’insorgente ha
chiesto che le spese processuali fossero contenute in fr. 100.- senza tuttavia
comprovare la sua “precaria situazione finanziaria”. Nondimeno, per tenere
comunque conto della fattispecie e della mutata condizione finanziaria avvenuta
a seguito del prepensionamento, la tassa di giustizia e le spese sono contenute.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 350.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: