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Decisione

80.2022.287

Reddito imponibile: calcolo delle entrate e delle uscite, reddito presunto, annullamento della decisione, richiesta di documentazione bancaria e altri giustificativi

20 aprile 2023Italiano19 min

ricevuto, e nemmeno richiesto, le indennità di disoccupazione. Specificava di essere

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.287

80.2022.288

Lugano

20 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 dicembre 2022 contro la decisione del 30 novembre 2022 in materia di IC-IFD

2021.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________)

trasmetteva la propria dichiarazione fiscale IC/IFD 2021, facendo valere nei

redditi unicamente il valore locativo della propria abitazione, pari a fr.

8'181.-. Nelle deduzioni chiedeva il riconoscimento dell’importo di fr. 1'778.-

a titolo di “interessi passivi privati”. Dichiarava pertanto un reddito

imponibile complessivo di fr. 6'403.-. Per quanto concerneva la sostanza

mobiliare, il contribuente segnalava una sostanza nulla, mentre che, per quanto

concerneva la sostanza immobiliare egli indicava un valore di fr. 184'914.-

relativo ad una proprietà a __________ e, nei debiti privati, l’importo di fr.

230'000.-.

B. Con

scritto 23.9.2022, l’autorità fiscale si rivolgeva al contribuente, chiedendo,

entro il 14.10.2022 di voler fornire un’attestazione delle indennità di

disoccupazione percepite nel 2021, nonché di voler comprovare come aveva

provveduto al proprio sostentamento durante il 2021.

Allo scritto in questione,

il contribuente dava riscontro telefonico il 5.10.2022, indicando di non aver

ricevuto, e nemmeno richiesto, le indennità di disoccupazione. Specificava di essere

stato aiutato da parenti ed amici.

C. Con

decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 19.10.2022, l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT), stabiliva il reddito imponibile del contribuente in fr.

34'100.- per l’IC ed in fr. 33'300.- per l’IFD. Rispetto ai dati dichiarati,

l’autorità fiscale aggiungeva, ai redditi, l’importo di fr. 5'760.- quale

reddito da attività dipendente e ciò in base “(…)

certificati di salario al netto dei contributi (…) e della previdenza

professionale”, nonché fr. 24'000.- a titolo di “altri redditi” con la

seguente motivazione: “Prestazioni valutabili in

denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria. Vengono esposti altri redditi secondo valutazione d’ufficio in

quanto ha risposto solo parzialmente alla nostra richiesta del 23.9.2022”.

Nelle deduzioni, veniva concesso, oltre alle spese per un alloggio senza

cucina, anche l’importo di fr. 1'250.- a titolo di “forfait” per le spese

professionali. Nella sostanza veniva aggiunto l’importo di fr. 1'778.- quale

“titoli e capitali”.

D. Con reclamo

20/21.10.2022, __________ contestava la decisione di tassazione IC/IFD 2019

ritenendola “arbitraria e totalmente inaccettabile”. In particolare, il

contribuente indicava di aver trasmesso i certificati di salario per il periodo

fiscale in questione e di non aver avuto altre entrate. Asseriva di aver

risposto correttamente alla richiesta del fisco del 23.9.2022 con il quale

venivano domandate delle specifiche in relazione alla sua situazione

professionale. Chiedeva pertanto di voler ridefinire gli elementi imponibili in

base a quanto da lui dichiarato, annullando l’aggiunta di altri redditi,

calcolata in fr. 24'000.-,

E.

a.

Il 24.10.2022, l’UT si

rivolgeva nuovamente al contribuente chiedendogli di voler trasmettere, entro

il 14.11.2022 la seguente documentazione:

·

Estratto completo per il periodo

01.01.21 – 31.12.21 del conto IBAN CH __________;

·

Giustificare i mezzi per il

proprio sostentamento nel 2021. Nel caso in cui, come già comunicato il 05.10.2022

a seguito della nostra richiesta del 23.09.2022, sia stato aiutato da parenti

ed amici, voglia indicarci le loro generalità e giustificare l’ammontare

dell’aiuto ricevuto (accrediti bancari o attestazioni firmate da entrambe le

parti). Inoltre, necessitiamo di sapere se questi aiuti, sono considerati dei

prestiti (da restituire) o dei regali (donazioni).

b.

Con risposta

13/14.11.2022, __________ produceva l’estratto del conto richiesto – aperto

presso la “__________”, dal quale risultava l’addebito dei costi ipotecari, per

un’uscita di complessivi fr. 1'778.- nel 2021.

Indicava di aver

provveduto egli stesso al proprio sostentamento, facendo capo ad un “aiuto

solidale da parte del mio entourage, senza prestiti in denaro o accordi di

altro tipo come da voi sostenuto”. Ciò era stato possibile eliminando il

superfluo e ciò “senza essere stato a carico della collettività”.

Indicava di essersi ritrovato in tale situazione a seguito di una “serie di

circostanze professionali sfortunate”.

F. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2021 del 30.11.2022 l’autorità fiscale respingeva il reclamo

di __________ con la seguente motivazione:

“Contro la decisione di tassazione 2021 è stato

presentato reclamo in data 20.10.2022 contestando l’imposizione di un reddito

d’altra fonte al punto 6.3. di Fr. 24'000.-. Con scritto del 24.10.2022,

inviato per posta APlus, è stato chiesto al contribuente di voler fornire

l’estratto conto completo dal 01.01. al 31.12.2021 e giustificare da chi ha

ricevuto gli aiuti necessari al suo sostentamento nel 2021. Alla suddetta

richiesta è quindi stato dato seguito in data 12.11.2022 senza tuttavia fornire

le informazioni e la documentazione richiesta. In particolare, dall’estratto

conto presentato non figurano accrediti bensì unicamente gli addebiti degli

interessi ipotecari, mentre alla richiesta delle credenziali di coloro che

hanno aiutato il contribuente finanziariamente nel 2021, lo stesso indica

unicamente che vi è stato un “aiuto solidale da parte del suo entourage”. In

sede di accertamento, in data 23.09.2022, era già stata fatta una richiesta di

documentazione, chiedendo tra le altre cose di voler comprovare come ha

provveduto al proprio sostentamento nel 2021. In questa sede non ci è mai

pervenuta una risposta scritta, mentre il contribuente ha comunicato solo

telefonicamente che era stato aiutato da parenti e amici, senza comunicare le

credenziali. Quindi, a differenza di quanto scritto nel reclamo, sicuramente il

contribuente non aveva già a suo tempo risposto in modo completo alle nostre

richieste. Il contribuente inoltre sostiene, nello scritto del 12.11.2022 che

il suo sostentamento è stato possibile eliminando il superfluo. Tuttavia, non

avendo giustificato ulteriori entrate, esse siano prestiti o donazioni, risulta

alquanto improbabile che a fronte di redditi per fr. 5'760.- ed uscite per fr.

1'778.- sia riuscito a far fronte al suo sostentamento”.

G. Con ricorso

13/14.12.2022, __________ impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2021: il

contribuente ritiene arbitraria la decisione, siccome nei redditi l’autorità

fiscale aveva aggiunto l’importo di fr. 24'000.-. Il ricorrente indica di aver

trasmesso la DF 2021 correlata da tutti i necessari allegati: tuttavia, nel

periodo fiscale contestato spiega di essere rimasto, involontariamente, senza

occupazione sino al mese di novembre. Per tale ragione il suo reddito é stato

“minimo”. Sostiene inoltre – contrariamente alla tesi dell’UT – di aver fornito

la documentazione richiesta. Ribadisce di aver provveduto da solo al proprio

sostentamento ed indica che “(…) nei decenni precedenti ho comunque sempre

lavorato e qualche risorsa per far fronte a questo disagio l’ho avuta”. Per

quanto concerne l’aiuto ricevuto dal proprio “entourage”, l’insorgente

asserisce di aver inteso l’invito “a consumare un pasto conoscendo la

situazione difficile che stavo vivendo”. Per quanto riguardava l’estratto

del conto bancario, il contribuente precisava di averlo prodotto: non vi sarebbe

altra documentazione da poter presentare, tenuto conto di come non vi sarebbero

stati prestiti in denaro o donazioni. __________, indicava altresì che nel

2021, non avendo beneficiato dell’assicurazione contro la disoccupazione o di

qualche altra assicurazione sociale, avrebbe fatto richiesta per l’ottenimento

del sussidio cassa malati, che era stato accolto. Il premio mensile pari a fr.

400.- era stato pagato dal Servizio sussidi dell’assicurazione malattia di

Bellinzona: quest’autorità, tramite “controlli interni” aveva verificato che il

ricorrente non aveva percepito redditi nel 2021. Gli accertamenti esperiti

dall’UT di Locarno sarebbero pertanto “insufficienti”.

H. Con osservazioni

21/22.12.2022, l’UT chiede la reiezione del ricorso rilevando che

l’affermazione secondo la quale il contribuente avrebbe provveduto al suo

sostentamento facendo capo a “qualche risorsa” personale non trova nessun

riscontro nelle dichiarazioni presentate.

Diritto

1. Contestata, nel caso

di specie è l’aggiunta di altri redditi per un importo di fr. 24'000.-. __________

sostiene che è del tutto arbitraria l’imposizione di tale importo nel 2021,

ritenuto come non ha avuto altri redditi all’infuori di quelli dichiarati e

indica di aver provveduto da sé al proprio sostentamento, facendo capo a

qualche risorsa accantonata nei decenni precedenti nonché a qualche pasto

ricevuto da amici e parenti. Specifica inoltre, che, proprio a causa della sua

situazione finanziaria, ha ricevuto un sussidio per il pagamento della cassa

malati di fr. 400.-.

L’autorità fiscale rileva

che, mettendo a confronto i redditi percepiti nel 2021, pari a fr. 5'560.- alle

uscite, per fr. 1'778.-, e non avendo giustificato il contribuente ulteriori

entrate, il suo sostentamento – a fronte dei dati da lui dichiarati - risulta

alquanto improbabile.

Considerandi

2.

2.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in:

ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, che

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442).

Se il contribuente viola i

suoi obblighi di collaborazione, tale comportamento può costituire un indizio a

favore o a sfavore della realizzazione di un fatto che ha un’incidenza fiscale

(sentenza 2C_211/2021 dell’8.6.2021 consid. 5.1.2.; Zweifel/Hunziker, Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], 4a

ed., Basilea 2022, n. 10 ad art. 130 LIFD).

2.2

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto

con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3

LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca

all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì

all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF

2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).

2.3

Al contribuente spetta

dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità

fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati

dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è

colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze.

Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi

imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente

stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova

è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti

dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che

si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una

valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita

del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT; sentenza

TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).

2.4

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero

secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di

prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere,

principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p.

372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del

possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità

contributiva reale (Zweifel/Hunziker,

op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).

3.

3.1.

Nel caso che qui ci

occupa, l’autorità fiscale, dopo aver esaminato la dichiarazione fiscale 2021

del contribuente – ed in particolare la situazione reddituale esposta da __________

-, ha chiesto a quest’ultimo di voler presentare un’attestazione delle indennità

di disoccupazione percepite nel 2021, rispettivamente di voler comprovare il

proprio sostentamento nel periodo fiscale in questione. Come visto, a seguito

di una presa di posizione telefonica del ricorrente, che si è limitato ad

indicare di non aver percepito indennità di disoccupazione e di essere stato

aiutato dal suo “entourage”, l’autorità fiscale ha stabilito un’aggiunta

di altri redditi pari a fr. 24'000.-. Orbene, l’aggiunta di tale importo ai

redditi è stato motivata da “un’insufficienza di disponibilità finanziaria”.

L’autorità fiscale, non ha tuttavia spiegato, nella decisione su reclamo, come

è giunta ad una tale cifra, rispettivamente su quali dati si è basata: occorre,

per determinare dei redditi d’altra fonte quantomeno avere un riscontro basato

su un’analisi del tenore di vita del contribuente, rispettivamente dei coefficienti

sperimentali, oppure il calcolo del dispendio (o altro ancora), che nel caso in

narrativa non sono presenti agli atti. Né per questo Tribunale, né per il

ricorrente è chiaro, quindi, come l’autorità fiscale abbia determinato

l’importo di fr. 24'000.-.

3.2

Adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208.

cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni

delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti

da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per

far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti

gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione

su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito

(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.

2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981

in re St.; Imboden/ Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.

249).

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

3.3

3.3.1

Ora, l’autorità fiscale,

dopo aver esaminato la dichiarazione fiscale presentata dal contribuente ha

correttamente riscontrato delle criticità in relazione ai redditi dichiarati da

quest’ultimo e, di conseguenza una problematica legata al suo sostentamento: __________

ha sostenuto di non aver fatto capo alle indennità di disoccupazione e di

essere stato aiutato dal suo “entourage” ma solo per qualche pasto. In

sede ricorsuale afferma inoltre di aver attinto alle sue risorse personali “per

far fronte a questo disagio” e di aver beneficiato del pagamento della

cassa malati da parte del “Servizio sussidi assicurazione malattia”.

3.3.2

Dal vaglio dei certificati

di salario presentati da __________ si rileva che quest’ultimo ha lavorato per

qualche giorno a cavallo tra fine luglio ed inizio agosto 2021 presso la __________,

__________, percependo un salario netto di fr. 890.- e poi ha lavorato un mese,

a dicembre 2021 presso la __________ a __________, ricevendo un compenso di fr.

4'870.- netti. Il contribuente, nei periodi fiscali precedenti, e meglio il

2020.

ed il 2019 era impiegato quale “autista di bus di linea” presso le

“__________” a __________, con un salario netto di fr. 58'335.60 nel 2020 e di

fr. 45'733.- nel 2019.

Già nella dichiarazione

fiscale 2019, non dichiarava di possedere “titoli e capitali”: in compenso era

proprietario di un autoveicolo di marca __________, del valore di fr. 3'000.- e

di un appartamento, in una proprietà per piani a __________ (del quale oltre ad

indicare il valore di stima esponeva il debito ipotecario contratto con __________).

Nella decisione fiscale 2019 non veniva indicato alcun “titolo e capitale”.

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2020, nella DF il contribuente non faceva valere alcun importo quali

“titoli e capitali”. Nei veicoli a motore dichiarava un veicolo di marca “__________”,

acquistato nel 2020 al costo di fr. 19'000.-. Era sempre proprietario

dell’immobile di __________.

Da quanto si desumeva

dagli atti presentati, nel 2020 il contribuente aveva aperto una relazione

bancaria con la __________. Dalla disamina della documentazione, sembrerebbe

invero che __________ abbia aperto due nuovi conti presso tale Istituto di

credito (conti nr. __________ e __________). Nella decisione fiscale del 2020

l’UT aggiungeva alla voce “Titoli e capitali” l’importo fr. 1'950.-.

3.3.3

Vista questa panoramica

della situazione finanziaria del contribuente, risulta quantomeno poco

comprensibile l’affermazione ricorsuale secondo la quale, in assenza di reddito

da lavoro fino praticamente a fine novembre 2021, egli abbia fatto capo alle

sue proprie risorse finanziarie per coprire il suo fabbisogno: come visto, egli

non ha dichiarato sostanza mobiliare, all’infuori di un conto di fr. 1'950.-

inserito nella decisione fiscale 2020, dalla stessa autorità fiscale.

L’autorità fiscale aveva

correttamente chiesto al contribuente di voler presentare, l’estratto completo

del conto IBAN __________. Dall’analisi del documento presentato si evinceva

unicamente la detrazione dei costi ipotecari e nessuna entrata.

Nessuna richiesta è invece

stata presentata in relazione all’altro conto, ossia il __________. In

quest’ordine di pensiero appare quantomeno curioso il fatto che il

contribuente, né nel 2021 ma neppure negli anni precedenti abbia dichiarato il

conto sul quale gli è stato versato lo stipendio mensile.

Se ci si concentra sul

periodo sub judice, dagli atti visionati, nell’estratto conto prodotto,

non vi è alcuna entrata né alcuna uscita relativa ad esempio al pagamento delle

spese ricorrenti ad esempio di telefonia mobile, di acqua ed elettricità, delle

imposte di alimentari, vestiti, benzina (ecc.).

3.4

3.4.1

La situazione finanziaria

del contribuente appare pertanto poco chiara. È necessario, per comprendere se

ed in quale misura occorra procedere ad un’aggiunta di altri redditi per il

2021, effettuare una serie di puntuali accertamenti, che in parte l’UT aveva

già iniziato a compiere.

È indispensabile

richiedere al contribuente su quale conto bancario gli è stato versato lo

stipendio negli anni 2019 – 2021 ed esigere un’attestazione di completezza sia

per quanto concerne le relazioni bancarie con __________ sia con la __________.

3.4.2

Ritenuto poi che il

contribuente non ha mai dichiarato della liquidità, occorre che __________

presenti tutta la documentazione inerente la vendita dell’autovettura di marca __________

(compresi i relativi bonifici bancari), nonché quella afferente l’acquisto del

veicolo __________ (comperato nel 2020 per fr. 19'000.-). Non è di immediata

evidenza comprendere come il contribuente abbia potuto finanziare l’acquisto

del veicolo in questione.

Ritenuto che nella

dichiarazione fiscale 2021, l’insorgente non ha più indicato l’esistenza di alcuna

autovettura è necessario richiedere il contratto di compravendita unitamente al

giustificativo bancario della transazione.

3.4.3

Visto quanto affermato in

sede ricorsuale da __________, è inoltre indispensabile richiedere a

quest’ultimo tutta la documentazione inerente il sussidio di cassa malati

ricevuto e la decisione presa dal Servizio sussidi di cassa malati di

accordargli il pagamento del premio mensile di fr. 400.-.

3.5

Raccolta tutta la

documentazione in questione spetterà all’UT procedere ad un calcolo del

dispendio e valutare il tenore di vita del contribuente, che tenga in

considerazione il minimo d’esistenza, nonché l’evoluzione del patrimonio del

contribuente, così da poter accertare, in maniera meno aleatoria l’eventuale

aggiunta di reddito da operare nella partita fiscale di __________.

Con ogni evidenza, a

quest’ultimo pertocca un dovere di collaborazione atto a stabilire la propria

situazione finanziaria: le nuove indagini dell’autorità fiscale potrebbero

comunque anche comportare una reformatio in pejus della decisione

impugnata.

4.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. La decisione di tassazione IC/IFD 2021 è annullata e

gli atti sono ritornati all’UT di Locarno affinché proceda nei propri

incombenti, così come indicato ai considerandi della sentenza. Non si prelevano

tasse di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione del 30 novembre 2022 è annullata e gli atti sono

ritornati all’UT di __________ affinché proceda nei propri incombenti, così

come indicato ai considerandi della sentenza.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: