80.2022.287
Reddito imponibile: calcolo delle entrate e delle uscite, reddito presunto, annullamento della decisione, richiesta di documentazione bancaria e altri giustificativi
20 aprile 2023Italiano19 min
ricevuto, e nemmeno richiesto, le indennità di disoccupazione. Specificava di essere
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.287
80.2022.288
Lugano
20 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 dicembre 2022 contro la decisione del 30 novembre 2022 in materia di IC-IFD
2021.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________)
trasmetteva la propria dichiarazione fiscale IC/IFD 2021, facendo valere nei
redditi unicamente il valore locativo della propria abitazione, pari a fr.
8'181.-. Nelle deduzioni chiedeva il riconoscimento dell’importo di fr. 1'778.-
a titolo di “interessi passivi privati”. Dichiarava pertanto un reddito
imponibile complessivo di fr. 6'403.-. Per quanto concerneva la sostanza
mobiliare, il contribuente segnalava una sostanza nulla, mentre che, per quanto
concerneva la sostanza immobiliare egli indicava un valore di fr. 184'914.-
relativo ad una proprietà a __________ e, nei debiti privati, l’importo di fr.
230'000.-.
B. Con
scritto 23.9.2022, l’autorità fiscale si rivolgeva al contribuente, chiedendo,
entro il 14.10.2022 di voler fornire un’attestazione delle indennità di
disoccupazione percepite nel 2021, nonché di voler comprovare come aveva
provveduto al proprio sostentamento durante il 2021.
Allo scritto in questione,
il contribuente dava riscontro telefonico il 5.10.2022, indicando di non aver
ricevuto, e nemmeno richiesto, le indennità di disoccupazione. Specificava di essere
stato aiutato da parenti ed amici.
C. Con
decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 19.10.2022, l’Ufficio di tassazione di __________
(di seguito UT), stabiliva il reddito imponibile del contribuente in fr.
34'100.- per l’IC ed in fr. 33'300.- per l’IFD. Rispetto ai dati dichiarati,
l’autorità fiscale aggiungeva, ai redditi, l’importo di fr. 5'760.- quale
reddito da attività dipendente e ciò in base “(…)
certificati di salario al netto dei contributi (…) e della previdenza
professionale”, nonché fr. 24'000.- a titolo di “altri redditi” con la
seguente motivazione: “Prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria. Vengono esposti altri redditi secondo valutazione d’ufficio in
quanto ha risposto solo parzialmente alla nostra richiesta del 23.9.2022”.
Nelle deduzioni, veniva concesso, oltre alle spese per un alloggio senza
cucina, anche l’importo di fr. 1'250.- a titolo di “forfait” per le spese
professionali. Nella sostanza veniva aggiunto l’importo di fr. 1'778.- quale
“titoli e capitali”.
D. Con reclamo
20/21.10.2022, __________ contestava la decisione di tassazione IC/IFD 2019
ritenendola “arbitraria e totalmente inaccettabile”. In particolare, il
contribuente indicava di aver trasmesso i certificati di salario per il periodo
fiscale in questione e di non aver avuto altre entrate. Asseriva di aver
risposto correttamente alla richiesta del fisco del 23.9.2022 con il quale
venivano domandate delle specifiche in relazione alla sua situazione
professionale. Chiedeva pertanto di voler ridefinire gli elementi imponibili in
base a quanto da lui dichiarato, annullando l’aggiunta di altri redditi,
calcolata in fr. 24'000.-,
E.
a.
Il 24.10.2022, l’UT si
rivolgeva nuovamente al contribuente chiedendogli di voler trasmettere, entro
il 14.11.2022 la seguente documentazione:
·
Estratto completo per il periodo
01.01.21 – 31.12.21 del conto IBAN CH __________;
·
Giustificare i mezzi per il
proprio sostentamento nel 2021. Nel caso in cui, come già comunicato il 05.10.2022
a seguito della nostra richiesta del 23.09.2022, sia stato aiutato da parenti
ed amici, voglia indicarci le loro generalità e giustificare l’ammontare
dell’aiuto ricevuto (accrediti bancari o attestazioni firmate da entrambe le
parti). Inoltre, necessitiamo di sapere se questi aiuti, sono considerati dei
prestiti (da restituire) o dei regali (donazioni).
b.
Con risposta
13/14.11.2022, __________ produceva l’estratto del conto richiesto – aperto
presso la “__________”, dal quale risultava l’addebito dei costi ipotecari, per
un’uscita di complessivi fr. 1'778.- nel 2021.
Indicava di aver
provveduto egli stesso al proprio sostentamento, facendo capo ad un “aiuto
solidale da parte del mio entourage, senza prestiti in denaro o accordi di
altro tipo come da voi sostenuto”. Ciò era stato possibile eliminando il
superfluo e ciò “senza essere stato a carico della collettività”.
Indicava di essersi ritrovato in tale situazione a seguito di una “serie di
circostanze professionali sfortunate”.
F. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2021 del 30.11.2022 l’autorità fiscale respingeva il reclamo
di __________ con la seguente motivazione:
“Contro la decisione di tassazione 2021 è stato
presentato reclamo in data 20.10.2022 contestando l’imposizione di un reddito
d’altra fonte al punto 6.3. di Fr. 24'000.-. Con scritto del 24.10.2022,
inviato per posta APlus, è stato chiesto al contribuente di voler fornire
l’estratto conto completo dal 01.01. al 31.12.2021 e giustificare da chi ha
ricevuto gli aiuti necessari al suo sostentamento nel 2021. Alla suddetta
richiesta è quindi stato dato seguito in data 12.11.2022 senza tuttavia fornire
le informazioni e la documentazione richiesta. In particolare, dall’estratto
conto presentato non figurano accrediti bensì unicamente gli addebiti degli
interessi ipotecari, mentre alla richiesta delle credenziali di coloro che
hanno aiutato il contribuente finanziariamente nel 2021, lo stesso indica
unicamente che vi è stato un “aiuto solidale da parte del suo entourage”. In
sede di accertamento, in data 23.09.2022, era già stata fatta una richiesta di
documentazione, chiedendo tra le altre cose di voler comprovare come ha
provveduto al proprio sostentamento nel 2021. In questa sede non ci è mai
pervenuta una risposta scritta, mentre il contribuente ha comunicato solo
telefonicamente che era stato aiutato da parenti e amici, senza comunicare le
credenziali. Quindi, a differenza di quanto scritto nel reclamo, sicuramente il
contribuente non aveva già a suo tempo risposto in modo completo alle nostre
richieste. Il contribuente inoltre sostiene, nello scritto del 12.11.2022 che
il suo sostentamento è stato possibile eliminando il superfluo. Tuttavia, non
avendo giustificato ulteriori entrate, esse siano prestiti o donazioni, risulta
alquanto improbabile che a fronte di redditi per fr. 5'760.- ed uscite per fr.
1'778.- sia riuscito a far fronte al suo sostentamento”.
G. Con ricorso
13/14.12.2022, __________ impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2021: il
contribuente ritiene arbitraria la decisione, siccome nei redditi l’autorità
fiscale aveva aggiunto l’importo di fr. 24'000.-. Il ricorrente indica di aver
trasmesso la DF 2021 correlata da tutti i necessari allegati: tuttavia, nel
periodo fiscale contestato spiega di essere rimasto, involontariamente, senza
occupazione sino al mese di novembre. Per tale ragione il suo reddito é stato
“minimo”. Sostiene inoltre – contrariamente alla tesi dell’UT – di aver fornito
la documentazione richiesta. Ribadisce di aver provveduto da solo al proprio
sostentamento ed indica che “(…) nei decenni precedenti ho comunque sempre
lavorato e qualche risorsa per far fronte a questo disagio l’ho avuta”. Per
quanto concerne l’aiuto ricevuto dal proprio “entourage”, l’insorgente
asserisce di aver inteso l’invito “a consumare un pasto conoscendo la
situazione difficile che stavo vivendo”. Per quanto riguardava l’estratto
del conto bancario, il contribuente precisava di averlo prodotto: non vi sarebbe
altra documentazione da poter presentare, tenuto conto di come non vi sarebbero
stati prestiti in denaro o donazioni. __________, indicava altresì che nel
2021, non avendo beneficiato dell’assicurazione contro la disoccupazione o di
qualche altra assicurazione sociale, avrebbe fatto richiesta per l’ottenimento
del sussidio cassa malati, che era stato accolto. Il premio mensile pari a fr.
400.- era stato pagato dal Servizio sussidi dell’assicurazione malattia di
Bellinzona: quest’autorità, tramite “controlli interni” aveva verificato che il
ricorrente non aveva percepito redditi nel 2021. Gli accertamenti esperiti
dall’UT di Locarno sarebbero pertanto “insufficienti”.
H. Con osservazioni
21/22.12.2022, l’UT chiede la reiezione del ricorso rilevando che
l’affermazione secondo la quale il contribuente avrebbe provveduto al suo
sostentamento facendo capo a “qualche risorsa” personale non trova nessun
riscontro nelle dichiarazioni presentate.
Diritto
1. Contestata, nel caso
di specie è l’aggiunta di altri redditi per un importo di fr. 24'000.-. __________
sostiene che è del tutto arbitraria l’imposizione di tale importo nel 2021,
ritenuto come non ha avuto altri redditi all’infuori di quelli dichiarati e
indica di aver provveduto da sé al proprio sostentamento, facendo capo a
qualche risorsa accantonata nei decenni precedenti nonché a qualche pasto
ricevuto da amici e parenti. Specifica inoltre, che, proprio a causa della sua
situazione finanziaria, ha ricevuto un sussidio per il pagamento della cassa
malati di fr. 400.-.
L’autorità fiscale rileva
che, mettendo a confronto i redditi percepiti nel 2021, pari a fr. 5'560.- alle
uscite, per fr. 1'778.-, e non avendo giustificato il contribuente ulteriori
entrate, il suo sostentamento – a fronte dei dati da lui dichiarati - risulta
alquanto improbabile.
Considerandi
2.
2.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in:
ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, che
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,
in: StR 61 p. 442).
Se il contribuente viola i
suoi obblighi di collaborazione, tale comportamento può costituire un indizio a
favore o a sfavore della realizzazione di un fatto che ha un’incidenza fiscale
(sentenza 2C_211/2021 dell’8.6.2021 consid. 5.1.2.; Zweifel/Hunziker, Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], 4a
ed., Basilea 2022, n. 10 ad art. 130 LIFD).
2.2
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3
LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca
all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì
all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF
2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).
2.3
Al contribuente spetta
dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità
fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati
dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è
colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze.
Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi
imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente
stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova
è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti
dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che
si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una
valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita
del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT; sentenza
TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
2.4
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero
secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di
prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere,
principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p.
372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del
possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità
contributiva reale (Zweifel/Hunziker,
op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci
occupa, l’autorità fiscale, dopo aver esaminato la dichiarazione fiscale 2021
del contribuente – ed in particolare la situazione reddituale esposta da __________
-, ha chiesto a quest’ultimo di voler presentare un’attestazione delle indennità
di disoccupazione percepite nel 2021, rispettivamente di voler comprovare il
proprio sostentamento nel periodo fiscale in questione. Come visto, a seguito
di una presa di posizione telefonica del ricorrente, che si è limitato ad
indicare di non aver percepito indennità di disoccupazione e di essere stato
aiutato dal suo “entourage”, l’autorità fiscale ha stabilito un’aggiunta
di altri redditi pari a fr. 24'000.-. Orbene, l’aggiunta di tale importo ai
redditi è stato motivata da “un’insufficienza di disponibilità finanziaria”.
L’autorità fiscale, non ha tuttavia spiegato, nella decisione su reclamo, come
è giunta ad una tale cifra, rispettivamente su quali dati si è basata: occorre,
per determinare dei redditi d’altra fonte quantomeno avere un riscontro basato
su un’analisi del tenore di vita del contribuente, rispettivamente dei coefficienti
sperimentali, oppure il calcolo del dispendio (o altro ancora), che nel caso in
narrativa non sono presenti agli atti. Né per questo Tribunale, né per il
ricorrente è chiaro, quindi, come l’autorità fiscale abbia determinato
l’importo di fr. 24'000.-.
3.2
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208.
cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per
far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.
2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981
in re St.; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.
249).
La motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.3
3.3.1
Ora, l’autorità fiscale,
dopo aver esaminato la dichiarazione fiscale presentata dal contribuente ha
correttamente riscontrato delle criticità in relazione ai redditi dichiarati da
quest’ultimo e, di conseguenza una problematica legata al suo sostentamento: __________
ha sostenuto di non aver fatto capo alle indennità di disoccupazione e di
essere stato aiutato dal suo “entourage” ma solo per qualche pasto. In
sede ricorsuale afferma inoltre di aver attinto alle sue risorse personali “per
far fronte a questo disagio” e di aver beneficiato del pagamento della
cassa malati da parte del “Servizio sussidi assicurazione malattia”.
3.3.2
Dal vaglio dei certificati
di salario presentati da __________ si rileva che quest’ultimo ha lavorato per
qualche giorno a cavallo tra fine luglio ed inizio agosto 2021 presso la __________,
__________, percependo un salario netto di fr. 890.- e poi ha lavorato un mese,
a dicembre 2021 presso la __________ a __________, ricevendo un compenso di fr.
4'870.- netti. Il contribuente, nei periodi fiscali precedenti, e meglio il
2020.
ed il 2019 era impiegato quale “autista di bus di linea” presso le
“__________” a __________, con un salario netto di fr. 58'335.60 nel 2020 e di
fr. 45'733.- nel 2019.
Già nella dichiarazione
fiscale 2019, non dichiarava di possedere “titoli e capitali”: in compenso era
proprietario di un autoveicolo di marca __________, del valore di fr. 3'000.- e
di un appartamento, in una proprietà per piani a __________ (del quale oltre ad
indicare il valore di stima esponeva il debito ipotecario contratto con __________).
Nella decisione fiscale 2019 non veniva indicato alcun “titolo e capitale”.
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2020, nella DF il contribuente non faceva valere alcun importo quali
“titoli e capitali”. Nei veicoli a motore dichiarava un veicolo di marca “__________”,
acquistato nel 2020 al costo di fr. 19'000.-. Era sempre proprietario
dell’immobile di __________.
Da quanto si desumeva
dagli atti presentati, nel 2020 il contribuente aveva aperto una relazione
bancaria con la __________. Dalla disamina della documentazione, sembrerebbe
invero che __________ abbia aperto due nuovi conti presso tale Istituto di
credito (conti nr. __________ e __________). Nella decisione fiscale del 2020
l’UT aggiungeva alla voce “Titoli e capitali” l’importo fr. 1'950.-.
3.3.3
Vista questa panoramica
della situazione finanziaria del contribuente, risulta quantomeno poco
comprensibile l’affermazione ricorsuale secondo la quale, in assenza di reddito
da lavoro fino praticamente a fine novembre 2021, egli abbia fatto capo alle
sue proprie risorse finanziarie per coprire il suo fabbisogno: come visto, egli
non ha dichiarato sostanza mobiliare, all’infuori di un conto di fr. 1'950.-
inserito nella decisione fiscale 2020, dalla stessa autorità fiscale.
L’autorità fiscale aveva
correttamente chiesto al contribuente di voler presentare, l’estratto completo
del conto IBAN __________. Dall’analisi del documento presentato si evinceva
unicamente la detrazione dei costi ipotecari e nessuna entrata.
Nessuna richiesta è invece
stata presentata in relazione all’altro conto, ossia il __________. In
quest’ordine di pensiero appare quantomeno curioso il fatto che il
contribuente, né nel 2021 ma neppure negli anni precedenti abbia dichiarato il
conto sul quale gli è stato versato lo stipendio mensile.
Se ci si concentra sul
periodo sub judice, dagli atti visionati, nell’estratto conto prodotto,
non vi è alcuna entrata né alcuna uscita relativa ad esempio al pagamento delle
spese ricorrenti ad esempio di telefonia mobile, di acqua ed elettricità, delle
imposte di alimentari, vestiti, benzina (ecc.).
3.4
3.4.1
La situazione finanziaria
del contribuente appare pertanto poco chiara. È necessario, per comprendere se
ed in quale misura occorra procedere ad un’aggiunta di altri redditi per il
2021, effettuare una serie di puntuali accertamenti, che in parte l’UT aveva
già iniziato a compiere.
È indispensabile
richiedere al contribuente su quale conto bancario gli è stato versato lo
stipendio negli anni 2019 – 2021 ed esigere un’attestazione di completezza sia
per quanto concerne le relazioni bancarie con __________ sia con la __________.
3.4.2
Ritenuto poi che il
contribuente non ha mai dichiarato della liquidità, occorre che __________
presenti tutta la documentazione inerente la vendita dell’autovettura di marca __________
(compresi i relativi bonifici bancari), nonché quella afferente l’acquisto del
veicolo __________ (comperato nel 2020 per fr. 19'000.-). Non è di immediata
evidenza comprendere come il contribuente abbia potuto finanziare l’acquisto
del veicolo in questione.
Ritenuto che nella
dichiarazione fiscale 2021, l’insorgente non ha più indicato l’esistenza di alcuna
autovettura è necessario richiedere il contratto di compravendita unitamente al
giustificativo bancario della transazione.
3.4.3
Visto quanto affermato in
sede ricorsuale da __________, è inoltre indispensabile richiedere a
quest’ultimo tutta la documentazione inerente il sussidio di cassa malati
ricevuto e la decisione presa dal Servizio sussidi di cassa malati di
accordargli il pagamento del premio mensile di fr. 400.-.
3.5
Raccolta tutta la
documentazione in questione spetterà all’UT procedere ad un calcolo del
dispendio e valutare il tenore di vita del contribuente, che tenga in
considerazione il minimo d’esistenza, nonché l’evoluzione del patrimonio del
contribuente, così da poter accertare, in maniera meno aleatoria l’eventuale
aggiunta di reddito da operare nella partita fiscale di __________.
Con ogni evidenza, a
quest’ultimo pertocca un dovere di collaborazione atto a stabilire la propria
situazione finanziaria: le nuove indagini dell’autorità fiscale potrebbero
comunque anche comportare una reformatio in pejus della decisione
impugnata.
4.
Il ricorso è evaso
ai sensi dei considerandi. La decisione di tassazione IC/IFD 2021 è annullata e
gli atti sono ritornati all’UT di Locarno affinché proceda nei propri
incombenti, così come indicato ai considerandi della sentenza. Non si prelevano
tasse di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione del 30 novembre 2022 è annullata e gli atti sono
ritornati all’UT di __________ affinché proceda nei propri incombenti, così
come indicato ai considerandi della sentenza.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: