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Decisione

80.2022.291

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro dell’elenco titoli, diffida con termine, dubbi sulla data dell’invio, annullamento sanzione

6 marzo 2023Italiano8 min

settembre 2022 per procedere, avvertendolo altresì che, in caso di inosservanza,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.291

Lugano

6 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 dicembre 2022 contro la decisione del 14 dicembre 2022 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Con richiesta di

documentazione del 2 giugno 2022, nell’ambito della procedura di tassazione

relativa al periodo fiscale 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1

(UT) ha invitato RI 1, __________, a volergli inviare, entro il 23 giugno 2022,

il modulo allegato (modulo 2: Elenco dei titoli e di altri collocamenti in

capitale), “debitamente compilato in tutti i suoi dettagli”.

Non avendo il contribuente

dato seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione, quest’ultima, con

diffida del 7 settembre 2022, gli ha assegnato un ulteriore termine fino al 27

settembre 2022 per procedere, avvertendolo altresì che, in caso di inosservanza,

avrebbe proceduto con l’applicazione delle penalità previste dalla legge e con

la tassazione d’ufficio.

B. Il ricorrente ha inviato

all’autorità fiscale una comunicazione datata 13 settembre 2022 e sottoscritta,

nonché il Modulo 2 – Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitale,

anch’esso compilato e sottoscritto, ma datato 13 ottobre 2022. Nel suo scritto,

ha anche attirato l’attenzione su un cambiamento relativo al suo recapito

postale.

C. Con decisione del 12

dicembre 2022, l’UT ha inflitto al contribuente una multa disciplinare di fr.

100.– per violazione degli obblighi procedurali, argomentando che non era stato

osservato l’invito a trasmettere la documentazione richiestagli con la lettera

del 7 settembre 2022.

D. Con reclamo del 13

dicembre 2022, il contribuente ha contestato la multa disciplinare inflittagli,

sostenendo di aver inviato “la documentazione richiesta, con lo scritto del

7 settembre u.s., … un paio di giorni dopo” e di averla già spedita “in

precedenza… in una prima fase”.

Con decisione del 14 dicembre

2022, l’UT ha respinto il reclamo. Richiamate le precedenti comunicazioni

rimaste inevase, l’autorità fiscale ha ritenuto adempiuti i requisiti per

infliggere una multa per violazione di obblighi procedurali. Essa ha infatti

rilevato l’inosservanza del termine fissato al 27 settembre 2021 per il

rispetto degli obblighi fiscali procedurali, osservando che “presso i nostri

uffici sono arrivate separatamente una lettera datata 13.10.2022 e un elenco

titoli incompleto firmato nella medesima data, quindi in ritardo rispetto ai

termini richiesti”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della

multa disciplinare, ribadendo sostanzialmente quanto affermato in sede di

reclamo, ossia di aver provveduto all’invio della documentazione richiesta nel

rispetto del termine impartitogli con diffida del 7 settembre 2022. Chiede poi

che venga effettuata la tassazione per l’anno 2021 e che sia aperta, se

reputata necessaria, “un’inchiesta amministrativa nei confronti dei

funzionari responsabili”.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta

l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a)

non consegna la dichiarazione

d’imposta o gli allegati;

b)

non adempie all’obbligo di

fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non

presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è

punito con la multa.

Il

capoverso 2 prevede che la multa sia di 1’000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Di

tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Secondo

l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica

o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non

hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo

il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in

modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati

prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta

il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

Il

capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal

Consiglio di Stato.

Il

capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i

termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Di

analogo tenore l’art. 124 LIFD.

1.3.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste

nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione

intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire

la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a

collaborare (cfr. Pedroli, Le

norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,

Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.

483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la

scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, è

controverso il fatto che il ricorrente abbia rispettato il termine per

l’inoltro del documento richiestogli dall’autorità di tassazione. Mentre

l’autorità fiscale sostiene che, nel termine attribuitogli con la diffida del 7

settembre 2022, il contribuente non abbia inviato il modulo 2 compilato,

l’insorgente sostiene invece di averlo trasmesso all’autorità richiedente “un

paio di giorni dopo” la diffida.

2.2

Agli atti è reperibile uno

scritto, datato 13 settembre 2022, nel quale il contribuente afferma di mandare

in allegato quanto richiesto e di essere a disposizione per ulteriori

informazioni. È poi presente il modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri

collocamenti di capitali), compilato, sottoscritto e datato 13.10.2022.

È immediatamente evidente

che vi è un’incongruenza di date. Se la lettera e il modulo allegato sono stati

inviati insieme, ciò dovrebbe essere avvenuto o il 13.9.2022 o il 13.10.2022.

Si tratta di un aspetto decisivo: nel primo caso, il termine attribuitogli con

la diffida (27.9.2022) sarebbe stato rispettato, nel secondo no.

Ora, agli atti non è

reperibile alcuna busta, dalla quale si possa eventualmente provare a

ricostruire la data di invio del modulo in questione. D’altra parte, di fronte

all’incongruenza fra le due date, non risulta che l’UT si sia rivolto al

contribuente, chiedendogli di comprovare che l’invio sia avvenuto il 13.9.2022

e non il 13.10.2022. Nel rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente,

l’autorità di tassazione avrebbe dovuto attribuirgli la facoltà di prendere

posizione in merito alla questione, decisiva, della data di invio del documento

litigioso, prima di infliggergli la multa per violazione degli obblighi

procedurali.

In ogni caso, la

motivazione della decisione impugnata contiene un’indicazione errata.

Giustifica infatti la sanzione affermando che il termine attribuito al

contribuente con la diffida non è stato rispettato, in quanto “presso i

nostri uffici sono arrivate separatamente una lettera datata 13.10.2022 e un

elenco titoli incompleto firmato nella medesima data, quindi in ritardo

rispetto ai termini richiesti”. In tal modo, si fonda sul

presupposto che la lettera inviata dal contribuente sia datata 13.10.2022,

mentre invece la data indicata sulla lettera è il 13.09.2022. A prescindere

dalla “data indicata”, sarebbe tuttavia determinante la data dell’invio della

lettera e del modulo allegato. A tale riguardo, però, l’autorità di tassazione

non si esprime.

2.3

Riassumendo, la prova

della data, in cui il modulo litigioso è effettivamente stato inviato, non è

stata fornita e non può neppure essere ricostruita con i documenti agli atti,

non essendo reperibile in particolare la busta inviata dal contribuente.

D’altra parte, la decisione impugnata contiene un’affermazione errata, su un

aspetto decisivo ai fini della decisione.

Anche in considerazione

della natura della contravvenzione in questione e dell’ammontare della multa,

non si giustifica un rinvio degli atti per un approfondimento dei fatti e per

garantire il rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente, prima di

una nuova decisione.

Per economia di giudizio,

la sanzione è annullata.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 14 dicembre 2022 è riformata nel senso

che è annullata la multa per violazione degli obblighi procedurali inflitta al

ricorrente.

2. Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: