80.2022.291
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro dell’elenco titoli, diffida con termine, dubbi sulla data dell’invio, annullamento sanzione
6 marzo 2023Italiano8 min
settembre 2022 per procedere, avvertendolo altresì che, in caso di inosservanza,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.291
Lugano
6 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 dicembre 2022 contro la decisione del 14 dicembre 2022 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Con richiesta di
documentazione del 2 giugno 2022, nell’ambito della procedura di tassazione
relativa al periodo fiscale 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1
(UT) ha invitato RI 1, __________, a volergli inviare, entro il 23 giugno 2022,
il modulo allegato (modulo 2: Elenco dei titoli e di altri collocamenti in
capitale), “debitamente compilato in tutti i suoi dettagli”.
Non avendo il contribuente
dato seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione, quest’ultima, con
diffida del 7 settembre 2022, gli ha assegnato un ulteriore termine fino al 27
settembre 2022 per procedere, avvertendolo altresì che, in caso di inosservanza,
avrebbe proceduto con l’applicazione delle penalità previste dalla legge e con
la tassazione d’ufficio.
B. Il ricorrente ha inviato
all’autorità fiscale una comunicazione datata 13 settembre 2022 e sottoscritta,
nonché il Modulo 2 – Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitale,
anch’esso compilato e sottoscritto, ma datato 13 ottobre 2022. Nel suo scritto,
ha anche attirato l’attenzione su un cambiamento relativo al suo recapito
postale.
C. Con decisione del 12
dicembre 2022, l’UT ha inflitto al contribuente una multa disciplinare di fr.
100.– per violazione degli obblighi procedurali, argomentando che non era stato
osservato l’invito a trasmettere la documentazione richiestagli con la lettera
del 7 settembre 2022.
D. Con reclamo del 13
dicembre 2022, il contribuente ha contestato la multa disciplinare inflittagli,
sostenendo di aver inviato “la documentazione richiesta, con lo scritto del
7 settembre u.s., … un paio di giorni dopo” e di averla già spedita “in
precedenza… in una prima fase”.
Con decisione del 14 dicembre
2022, l’UT ha respinto il reclamo. Richiamate le precedenti comunicazioni
rimaste inevase, l’autorità fiscale ha ritenuto adempiuti i requisiti per
infliggere una multa per violazione di obblighi procedurali. Essa ha infatti
rilevato l’inosservanza del termine fissato al 27 settembre 2021 per il
rispetto degli obblighi fiscali procedurali, osservando che “presso i nostri
uffici sono arrivate separatamente una lettera datata 13.10.2022 e un elenco
titoli incompleto firmato nella medesima data, quindi in ritardo rispetto ai
termini richiesti”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della
multa disciplinare, ribadendo sostanzialmente quanto affermato in sede di
reclamo, ossia di aver provveduto all’invio della documentazione richiesta nel
rispetto del termine impartitogli con diffida del 7 settembre 2022. Chiede poi
che venga effettuata la tassazione per l’anno 2021 e che sia aperta, se
reputata necessaria, “un’inchiesta amministrativa nei confronti dei
funzionari responsabili”.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa sia di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica
o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non
hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo
il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in
modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati
prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta
il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
Il
capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
Il
capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di
analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione
intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire
la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, è
controverso il fatto che il ricorrente abbia rispettato il termine per
l’inoltro del documento richiestogli dall’autorità di tassazione. Mentre
l’autorità fiscale sostiene che, nel termine attribuitogli con la diffida del 7
settembre 2022, il contribuente non abbia inviato il modulo 2 compilato,
l’insorgente sostiene invece di averlo trasmesso all’autorità richiedente “un
paio di giorni dopo” la diffida.
2.2
Agli atti è reperibile uno
scritto, datato 13 settembre 2022, nel quale il contribuente afferma di mandare
in allegato quanto richiesto e di essere a disposizione per ulteriori
informazioni. È poi presente il modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri
collocamenti di capitali), compilato, sottoscritto e datato 13.10.2022.
È immediatamente evidente
che vi è un’incongruenza di date. Se la lettera e il modulo allegato sono stati
inviati insieme, ciò dovrebbe essere avvenuto o il 13.9.2022 o il 13.10.2022.
Si tratta di un aspetto decisivo: nel primo caso, il termine attribuitogli con
la diffida (27.9.2022) sarebbe stato rispettato, nel secondo no.
Ora, agli atti non è
reperibile alcuna busta, dalla quale si possa eventualmente provare a
ricostruire la data di invio del modulo in questione. D’altra parte, di fronte
all’incongruenza fra le due date, non risulta che l’UT si sia rivolto al
contribuente, chiedendogli di comprovare che l’invio sia avvenuto il 13.9.2022
e non il 13.10.2022. Nel rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente,
l’autorità di tassazione avrebbe dovuto attribuirgli la facoltà di prendere
posizione in merito alla questione, decisiva, della data di invio del documento
litigioso, prima di infliggergli la multa per violazione degli obblighi
procedurali.
In ogni caso, la
motivazione della decisione impugnata contiene un’indicazione errata.
Giustifica infatti la sanzione affermando che il termine attribuito al
contribuente con la diffida non è stato rispettato, in quanto “presso i
nostri uffici sono arrivate separatamente una lettera datata 13.10.2022 e un
elenco titoli incompleto firmato nella medesima data, quindi in ritardo
rispetto ai termini richiesti”. In tal modo, si fonda sul
presupposto che la lettera inviata dal contribuente sia datata 13.10.2022,
mentre invece la data indicata sulla lettera è il 13.09.2022. A prescindere
dalla “data indicata”, sarebbe tuttavia determinante la data dell’invio della
lettera e del modulo allegato. A tale riguardo, però, l’autorità di tassazione
non si esprime.
2.3
Riassumendo, la prova
della data, in cui il modulo litigioso è effettivamente stato inviato, non è
stata fornita e non può neppure essere ricostruita con i documenti agli atti,
non essendo reperibile in particolare la busta inviata dal contribuente.
D’altra parte, la decisione impugnata contiene un’affermazione errata, su un
aspetto decisivo ai fini della decisione.
Anche in considerazione
della natura della contravvenzione in questione e dell’ammontare della multa,
non si giustifica un rinvio degli atti per un approfondimento dei fatti e per
garantire il rispetto del diritto di essere sentito del ricorrente, prima di
una nuova decisione.
Per economia di giudizio,
la sanzione è annullata.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 dicembre 2022 è riformata nel senso
che è annullata la multa per violazione degli obblighi procedurali inflitta al
ricorrente.
2. Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: