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Decisione

80.2022.296

Assoggettamento limitato: residente in Russia proprietario di un immobile nel Canton Ticino, reddito e sostanza determinanti per l’aliquota, mancata produzione della tassazione estera

18 luglio 2023Italiano20 min

russa e domiciliata all’estero, è proprietaria con il compagno __________ per metà

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.296

Lugano

18 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 dicembre 2022 contro la decisione del 23 novembre 2022 in materia di IC

e IFD 2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1, di nazionalità

russa e domiciliata all’estero, è proprietaria con il compagno __________ per metà

ciascuno di una casa di vacanza a __________ (fondo n. __________, foglio PPP __________).

Il 29 aprile 2022, la

ricorrente presentava la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD

2021.

Quali redditi esponeva

fr. 17'690.‑ relativi al valore locativo dell’abitazione secondaria

e faceva valere spese di manutenzione immobili per fr. 1'769.‑

(reddito immobiliare netto: fr. 15'921.‑).

Dichiarava inoltre

fr. 100'000.‑ quali “altri redditi” e faceva valere in deduzione

interessi passivi privati per fr. 9'075.‑.

Quale sostanza dichiarava

titoli e capitali in ragione di fr. 153'711.‑, sostanza immobiliare

per fr. 296'617.‑ e debiti privati per fr. 670'023.‑

(stato al 31.12.2021).

Dall’Elenco titoli (Modulo

2) si evince che i fr. 153'711.‑ corrispondevano ad un conto presso la

__________ detenuto al 50% con __________ (valore totale: fr. 307'421.76,

v. documentazione bancaria allegata).

Dall’Elenco debiti (Modulo

5) si evince che il debito ipotecario totale ammontava a fr. 1'340'000.‑

(fr. 670'023.‑ al 50%; v. anche documentazione bancaria allegata).

Nel Modulo 7 (Immobili,

determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) la contribuente

riportava i dati relativi alla comproprietà con __________ e la metà della

stima ufficiale dell’immobile (fr. 296'617.‑), del reddito immobiliare

(fr. 17'690.‑) e delle spese di gestione, amministrazione e

manutenzione (fr. 1'769.‑).

Alla DI 2021 allegava una

lettera nella quale precisava che “dato che sostanza e reddito sono uguali

tra [i conviventi], con il 2021 desideria[m]o che ci trattiate

allo stesso modo […] per tale ragione le dichiarazioni sono uguali”.

B. Con decisione del 6

luglio 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava alla contribuente la

tassazione IC/IFD 2021. Il reddito imponibile ammontava a fr. 13'300.‑

per l’imposta cantonale (determinante per l’aliquota: fr. 120'200.‑),

a fr. 13'300.‑ per l’IFD (determinante per l’aliquota:

fr. 120'200.‑) e la sostanza imponibile a fr. 109'000.‑ (determinante

per l’aliquota: fr. 810'000.‑).

Rispetto alla

dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva aggiunto un reddito

all’estero di fr. 16'800.‑ quale “valore locativo abitazione

primaria” con la motivazione “ai fini del calcolo dell’aliquota, si

espone/rettifica il reddito degli immobili posseduti all’estero o in altri

cantoni”. Aveva inoltre aumentato a fr. 5'129.‑ (+

fr. 3'360.‑, corrispondenti al 20% di fr. 16'800.‑) le

spese di gestione e manutenzione immobili. Aveva altresì considerato “altri

redditi” all’estero (__________) per fr. 100'000.‑.

L’RS 1 motivava la sua

decisione con la dicitura “aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi

imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta

federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):

elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati

o presunti”.

Per quanto concerne

la sostanza, aveva aggiunto “altri elementi sostanza mobiliare” in

ragione di fr. 750'000.‑. Dal riparto IC 2021 si evince che tutta la

sostanza mobiliare era stata integralmente attribuita alla __________.

C. a.

Con il reclamo

presentato l’11 luglio 2022, la contribuente chiedeva di “cancellare il

valore per casa primaria” e delle delucidazioni in merito alla deduzione

per spese di gestione e manutenzione immobili accertate in fr. 5'129.‑.

Contestava poi l’aggiunta

di altri redditi per fr. 100'000.‑ “che non abbiamo, sia in

Svizzera che i[n] __________ dove del resto abbiamo altra tassazione”.

In merito alla sostanza, rispetto

alla tassazione del compagno, la reclamante si interrogava circa le “differenze

essendo perfettam[e]nte alla pari sia per il deposito alla __________ che il [d]ebito

ipotecario”.

Chiedeva di essere convocata

per spiegare meglio la situazione. Lasciava) e un numero di telefono con

prefisso internazionale relativo al Principato del Liechtenstein (__________).

b.

Il 21 luglio 2022,

l’insorgente conferiva formale procura a __________, che allegava ad uno scritto

con il quale faceva pervenire all’RS 1 anche l’originale del reclamo,

precedentemente inviato per e-mail.

Dapprima il 7 ottobre

2022, per e-mail, e poi l’8 ottobre 2022, per lettera, il rappresentante ribadiva

la richiesta di essere sentito.

c.

L’11 ottobre 2022, per

Posta A Plus, l’RS 1 inviava al rappresentante della reclamante un’articolata richiesta

di documentazione, da trasmettere entro il 31 ottobre 2022, altrimenti

l’autorità di tassazione avrebbe effettuato una “valutazione d’ufficio”.

In particolare, invitava la contribuente a voler presentare la Dichiarazione

d’imposta del Canton Ticino debitamente compilata, comprendente tutti gli

allegati necessari oppure la copia della dichiarazione fiscale estera con i

relativi giustificativi.

Nel contempo, l’RS 1

avvisava il rappresentante che “in caso di inosservanza del presente invito,

il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione

dell’autorità e la decisione di prima istanza sarà confermata”.

d.

Il

17 ottobre 2022, per e-mail, il rappresentante della contribuente rispondeva

che

“Per la relazione con la __________

banca ho fatto richiesta come da istruzioni ricevute.

Per

i moduli da Lei richiesti non sono stati dati dalla signora che ha

allestito la dichiarazione, potrei passare nel Suo ufficio a tal fine.

Copia

certificati salario, non hanno nulla

di tu[..]tto questo

Estratti

fiscali ..relazioni bancarie, fatta

richiesta con copia alla Sua attenzione.

Copia

bilanci . non hanno partecipazioni da dichiarare.

Valutazioni

fiscali estere . non hanno immobili

detenuti al di fuori di quello in Ch”.

Spiegava

altresì che la contribuente e il convivente

“erano attivi in ambito della

intermediazione degli oggetti della moda ovest-est e tecniche tessili in

genere. Attività oggi proibite come la movimentazione bancaria (Disposizioni

SECO); ora hanno serie difficoltà a far pervenire i soldi per pagare le spese

condominiali dello alloggio di __________, e mettere assieme la valuta per le

tasse nonché entrare in Svizzera.

Per

questi loro obblighi di pagamento [i] due si stanno da[ndo da]

fare nella n[u]ova dinamica dell’economi[…]a __________ e contano

di poter pagare oneri e tasse della casa di __________, che non possono né dare

in affitto né vendere, cosa che già nel 2020 avevano deciso di fare ed avviare”.

e.

Il 19 ottobre 2022, il

rappresentante inoltrava all’RS 1 una e-mail della banca __________ nella quale

erano riassunte le posizioni della contribuente e del convivente (interessi

passivi e relativi pagamenti, conti correnti in CHF e EUR, commissioni).

Il 9 novembre 2022

sollecitava l’evasione del reclamo.

D. Con decisione datata

23 novembre 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

“Al rappresentante del

contribuente è stata inviata una richiesta di documentazione dettagliata

richiedendo la documentazione necessaria oggetto del reclamo.

A

tale richiesta [h]a dato seguito tramite e-mail del 17 ottobre 2022

comunicando che ha inoltrato alla banca del contribuente una richiesta per la

relazione bancaria. Il 17 ottobre 2022 ha inviato tramite e-mail copia dei

documenti bancari i quali rispecchiano i dati già presenti in dichiarazione.

A

disposizione dell’autorità fiscale non sono pervenuti documenti, oltre a quell[i]

già in nostro possesso, per poter ridefinire gli elementi accertati nella

decisione di prima istanza che viene riconfermata”.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del suo rappresentante,

postula l’annullamento della decisione impugnata.

Chiede che lei e il

suo convivente siano trattati in modo uguale, “avendo entrambi la stessa abitazione

sostanza e valore locativo” e che siano stralciati gli “altri redditi”. Fa

valere il “diritto d’essere ascoltati”. Postula che le spese

siano poste a carico dell’RS 1.

Il 16 dicembre 2022, il

rappresentante invia un complemento al ricorso, nel quale chiede nuovamente la

tassazione uguale tra i conviventi e lo stralcio degli “altri redditi”.

Lamenta il fatto che il

reclamista sostenga che non gli siano stati forniti i documenti richiesti e che

abbia ignorato la comunicazione del 17 ottobre 2022.

F. Il 19 dicembre 2022,

la Camera di diritto tributario ordinava alla contribuente di versare entro il

24 gennaio 2023 un anticipo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le

spese di procedura in ragione di fr. 1'000.‑, con l’avvertenza che

in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato

irricevibile. Il versamento è stato effettuato con valuta 29 dicembre 2022.

G. Nelle sue

osservazioni al ricorso, presentate il 13 gennaio 2023, l’autorità di

tassazione spiega che

“[…]

i redditi necessari alla definizione dell’aliquota

sono stati esposti come da dichiarazione della contribuente stessa, pur avendo

chiesto il dettaglio degli elementi imponibili la contribuente non ha mai

fornito informazioni o documenti utili a chiarire la posizione.

Il rappresentante pretende di

correggere le decisioni di tassazione stralciando tutti gli elementi

determinati per l’aliquota, richiesta che non può essere accolta per ovvi[i]

motivi, non riteniamo plausibile che un proprietario di un immobile a __________,

utilizzato come abitazione secondaria, sia considerato come nullatenente senza

fornire documentazioni o spiegazioni dettagliate e giustificate.

[…] alla Signora RI 1 è

stato imposto anche il valore di un immobile sito in __________, immobile che

negli anni passati è sempre stato esposto senza particolari contestazioni, non

riteniamo sia possibile stralciarlo senza spiegazioni e giustificativi, anche

considerando l’applicazione di un’aliquota favorevole.

Riteniamo che […] in

assenza di documenti o dati chiari la decisione emessa risulta essere ancora

favorevole alla contribuente in quanto la decisione corretta avrebbe dovuto

riportare le aliquote massime, eventualità che in sede di reclamo si è

rinunciato seguire”.

Diritto

1. Con il ricorso, il

rappresentante dapprima lamenta di non essere stato sentito in sede di reclamo.

Nel merito, l’insorgente chiede

di essere tassata al pari del convivente per quanto attiene all’immobile di __________

e si aggrava contro l’aggiunta di “altri redditi” in ragione di

fr. 100'000.‑.

Considerandi

2.

2.1.

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di

regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Per quanto concerne la

censura secondo cui l’autorità di tassazione non avrebbe convocato la

reclamante, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD

stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di tassazione

ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli

elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche

a svantaggio del medesimo.

Né la legge tributaria

cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono

dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su reclamo. Né una simile

garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale

federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un

procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente

(DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha ricordato il

Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di

massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per

le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche

oralmente; sentenza TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 3.2).

2.2

Nel caso in disamina, dopo

aver esaminato il reclamo, l’RS 1 ha ritenuto necessario inviare al

rappresentante della ricorrente un’articolata richiesta di documentazione, con

la comminatoria che se non avesse trasmesso quanto richiesto, l’autorità di

tassazione avrebbe deciso sulla base della documentazione già a sua

disposizione ed avrebbe riconfermato la decisione di prima istanza. L’RS 1 ha

quindi dato modo alla reclamante di esprimersi e di produrre prove pertinenti a

sostegno del proprio reclamo, rispettando il suo diritto di essere sentita. Ciononostante,

la reclamante non ha dato seguito alle richieste e l’RS 1 non ha potuto fare

altro che confermare la decisione di prima istanza, come peraltro anticipatole

nella lettera dell’11 ottobre 2022.

Questa prima censura deve

pertanto essere rigettata.

La Camera di diritto

tributario entra dunque nel merito del ricorso.

3.

3.1.

Come espresso in

narrativa, la ricorrente è domiciliata all’estero. In Ticino dispone di una

casa di vacanza in comproprietà con il convivente.

3.2

Il Cantone preleva

un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (art. 1 cpv. 1

lett. a LT). Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone

fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi

nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

economica.

Principi analoghi valgono

per l’imposta federale diretta (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD).

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza

per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4 (art.

5.

cpv. 2 LT).

La LIFD contiene una

disposizione analoga (art. 6 cpv. 2 LIFD).

Nelle relazioni

internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel

Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT).

3.3

Per il calcolo

dell’imposta in caso di assoggettamento parziale, giusta gli art. 6 cpv. 1 LT e

7.

cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul

reddito e sulla sostanza nel Cantone devono tuttavia l’imposta sugli elementi

imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità

dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o

all’estero.

3.4

Proprio questi fattori,

determinanti per il calcolo dell’imposta, sono stati contestati dalla contribuente,

che sostiene di essere proprietaria solo della casa di vacanza di __________ e

di non aver conseguito alcun altro reddito né in Svizzera né all’estero.

Nella fattispecie, il

reddito imponibile sia per l’IC sia per l’IFD è costituito dalla metà del

valore locativo (art. 20 cpv. 1 lett. b LT; art. 21 cpv. 1 lett. b

LIFD) dedotti la metà delle spese di gestione e manutenzione (art. 31 LT; art.

32.

LIFD) e degli interessi passivi privati (art. 32 cpv. 1 lett. a LT;

art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

Per la sola imposta

cantonale, la sostanza imponibile è composta dalla metà del valore di stima

dell’immobile (art. 42 cpv. 1 LT) al netto della metà dei debiti comprovati

(art. 47 cpv. 1 LT).

A proposito della censura

riguardante la differenza degli elementi imponibili tra i due conviventi, conformemente

a quanto dichiarato da entrambi, il valore locativo dell’abitazione di __________

è stato esposto per metà ciascuno, in ragione di fr. 17'690.‑ (che

alla ricorrente “va bene”, v. reclamo dell’11 luglio 2022), come pure le

spese di gestione e manutenzione (fr. 1'769.‑) e gli interessi

passivi privati (fr. 9'075.‑). I valori attribuiti all’abitazione di

__________ sono dunque perfettamente uguali e riprendono quanto dichiarato da

entrambi. La censura relativa ad un diverso trattamento tra i comproprietari

deve essere rigettata.

4.

4.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der

Ermessenveranlagung, in: ASA 75 p.185, p.190).

La procedura fiscale è

tuttavia retta anche dal principio di collaborazione. Secondo gli articoli 196

LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano, con il

contribuente, le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di

fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.

200.

LT; art. 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in

maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli

elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire

l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle

autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati,

occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n.8 ad art. 7 LIFD, p.

94), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette

l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, sentenze TF n. 2C_340/2007

del 22 gennaio 2008 e n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n.

16t).

4.2

I contribuenti

parzialmente assoggettati all’imposta in Svizzera e nel Cantone devono pertanto

dichiarare l’insieme degli elementi patrimoniali e dei redditi conseguiti,

anche se determinanti solo per stabilire l’aliquota applicabile. Se non lo

fanno, violano i loro obblighi di procedura, con la conseguenza che possono

essere sottoposti a una tassazione per apprezzamento. L’autorità di tassazione

esegue infatti la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa,

se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130

cpv. 2 LIFD).

A tale riguardo, la

giurisprudenza del Tribunale federale sembra ammettere che i redditi e la

sostanza esteri possano essere stimati dall’autorità di tassazione, anche senza

che il contribuente sia stato preventivamente diffidato (cfr. le già citate

sentenze n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008 e n. 2A.457/2005 del 12 maggio

2006, in: RtiD II-2006 n. 16t; inoltre Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2017, n. 31 ad art. 130 LIFD, p. 543).

Poiché si tratta comunque di una violazione degli obblighi procedurali, la

diffida dovrebbe precedere la tassazione per apprezzamento anche in questo caso

(Locher, loc. cit.).

4.3

La ricorrente ha

presentato una Dichiarazione d’imposta palesemente incompleta. Soprattutto, manca

ogni indicazione in merito al suo patrimonio e ai suoi redditi esteri.

In casu, erano

senz’altro adempiute le condizioni perché l’autorità di tassazione potesse

procedere ad una tassazione d’ufficio, dopo aver diffidato la contribuente ad

adempiere ai suoi obblighi procedurali. L’Ufficio di tassazione ha invece

rinunciato a una tassazione d’ufficio in

senso stretto, limitandosi a stimare i fattori esteri ai fini della

determinazione dell’aliquota.

4.4

In sede di reclamo – nonostante

la precisa richiesta fattale dall’RS 1– oltre a non aver prodotto la dichiarazione

fiscale __________, la contribuente non ha neppure allegato alcuna nuova attestazione

bancaria, se non quella relativa al debito ipotecario, già fornita, e non ha

completato la DI 2021 con quanto previsto dagli articoli 199 LT e 125 LIFD. Non

è noto se, nel periodo fiscale litigioso o in periodi precedenti, abbia svolto

attività lucrativa né se abbia ottenuto prestazioni di assicurazioni sociali o

private. Dalle Dichiarazioni d’imposta presentate fino al 2017, quando ha

annunciato la partenza per la __________, dovrebbe essere possibile ricavare

qualche indicazione più precisa.

In ogni caso, che sia

titolare di un solo conto bancario in Svizzera, dove trascorre unicamente le

vacanze, appare poco verosimile. D’altronde, come spiega lo stesso

rappresentante della contribuente, i pagamenti delle fatture relative alla

manutenzione della casa, le spese condominiali e le imposte sono effettuati in

contanti, provenienti con tutta probabilità dalla __________.

5.

5.1.

A questo proposito,

è la stessa ricorrente a sostenere di avere un’“altra tassazione” in __________.

Secondo l’art. 23 lett. a

della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul

patrimonio (RS 0.672.966.51), qualora un residente di Svizzera ritragga redditi

o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente

Convenzione, sono imponibili in Russia, la Svizzera esenta da imposta detti

redditi o detto patrimonio, [salve le disposizioni della lettera b,] ma

può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente

patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero

reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione.

Sebbene tale disposizione,

ricalcata sull’art. 23A paragrafo 3 del modello di Convenzione fiscale

dell’OCSE, è indirizzata allo Stato di residenza, tuttavia, come ammesso dal

relativo commentario e dalla dottrina più recente, va interpretata nel senso

che anche lo Stato della fonte o lo Stato di situazione di un bene può far capo

al cosiddetto principio della progressione dell’aliquota (de Vries Reilingh/Chillà, Droit fiscal international,

Basilea 2023, p. 232; v. anche OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le

revenu et la fortune – version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).

5.2

Al riguardo, il Tribunale

federale ha affermato che, anche se la convenzione applicabile nei rapporti bilaterali

non contenesse una esplicita riserva della progressione dell’aliquota, tale

principio si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti,

la regola dell’aliquota progressiva è un aspetto che concerne il calcolo delle imposte

e come tale disciplinato dal diritto interno. In considerazione del carattere

negativo del diritto delle convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo

potrebbe tutt’al più escludere o limitare gli effetti di una simile disposizione,

non invece prevederla (cfr. sentenza TF n. 2C_558/2007 del 6 marzo 2008 consid.

2.3). Ai fini della determinazione dell’aliquota, il calcolo dell’imposta sugli

elementi imponibili in Svizzera deve pertanto considerare anche il reddito e la

sostanza esenti dall’imposta in Svizzera.

5.3

Nella decisione di

tassazione, l’autorità fiscale ha aggiunto redditi per fr. 16'800.‑,

definendoli “valore locativo abitazione primaria” e attribuendoli alla __________

così come gli “altri redditi” pari a fr. 100'000.‑.

A quest’ultimo riguardo, è

stata la stessa contribuente a dichiarare “altri redditi” per 100'000 franchi. L’affermazione,

contenuta nel reclamo e nel ricorso, di non avere altri redditi in Svizzera e

in Russia, oltre al valore locativo, è pertanto in contrasto con il principio

della buona fede. Secondo l’art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo

l’art. 5 cpv. 3 Cost. gli organi dello Stato, le autorità e i privati devono

agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le disposizioni

costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell’abuso di diritto

(art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di abuso

di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta

contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio è

violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la

controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica

(sentenza TF n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e

giurisprudenza citata).

Anche gli altri elementi

della sostanza mobiliare per fr. 750'000.‑, aggiunti dall’RS 1, sono

stati attribuiti alla __________ (v. riparto IC 2021 dopo reclamo).

In

sede di reclamo, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha prestato

la collaborazione richiesta per la determinazione del reddito e della sostanza

esteri, l’autorità fiscale ha confermato l’apprezzamento effettuato con la

decisione di tassazione.

5.4

Come visto, in questi

casi, ritenuta la mancanza di indicazioni ed informazioni concrete da parte

della contribuente, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette

l’applicazione delle aliquote massime. La valutazione dell’autorità

fiscale ‑ che in concreto ha aggiunto fr. 16'800.‑ di

reddito all’estero (dedotti fr. 3'360.‑ di spese di gestione e

manutenzione) e fr. 750'000.‑ di altri elementi della sostanza all’estero ‑ appare

addirittura prudenziale rispetto alle aliquote massime, come affermato anche

dallo stesso RS 1 nelle osservazioni al ricorso. In tali circostanze, la Camera

di diritto tributario dovrebbe procedere ad una reformatio in peius

della decisione impugnata. Tuttavia, considerato che si tratta unicamente dei

fattori relativi al calcolo dell’aliquota e di importi relativamente esigui, vi

rinuncia, tutelando l’operato dell’RS 1 e confermando la decisione impugnata.

6.

Di conseguenza, il ricorso

è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: