80.2022.296
Assoggettamento limitato: residente in Russia proprietario di un immobile nel Canton Ticino, reddito e sostanza determinanti per l’aliquota, mancata produzione della tassazione estera
18 luglio 2023Italiano20 min
russa e domiciliata all’estero, è proprietaria con il compagno __________ per metà
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.296
Lugano
18 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 dicembre 2022 contro la decisione del 23 novembre 2022 in materia di IC
e IFD 2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1, di nazionalità
russa e domiciliata all’estero, è proprietaria con il compagno __________ per metà
ciascuno di una casa di vacanza a __________ (fondo n. __________, foglio PPP __________).
Il 29 aprile 2022, la
ricorrente presentava la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD
2021.
Quali redditi esponeva
fr. 17'690.‑ relativi al valore locativo dell’abitazione secondaria
e faceva valere spese di manutenzione immobili per fr. 1'769.‑
(reddito immobiliare netto: fr. 15'921.‑).
Dichiarava inoltre
fr. 100'000.‑ quali “altri redditi” e faceva valere in deduzione
interessi passivi privati per fr. 9'075.‑.
Quale sostanza dichiarava
titoli e capitali in ragione di fr. 153'711.‑, sostanza immobiliare
per fr. 296'617.‑ e debiti privati per fr. 670'023.‑
(stato al 31.12.2021).
Dall’Elenco titoli (Modulo
2) si evince che i fr. 153'711.‑ corrispondevano ad un conto presso la
__________ detenuto al 50% con __________ (valore totale: fr. 307'421.76,
v. documentazione bancaria allegata).
Dall’Elenco debiti (Modulo
5) si evince che il debito ipotecario totale ammontava a fr. 1'340'000.‑
(fr. 670'023.‑ al 50%; v. anche documentazione bancaria allegata).
Nel Modulo 7 (Immobili,
determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) la contribuente
riportava i dati relativi alla comproprietà con __________ e la metà della
stima ufficiale dell’immobile (fr. 296'617.‑), del reddito immobiliare
(fr. 17'690.‑) e delle spese di gestione, amministrazione e
manutenzione (fr. 1'769.‑).
Alla DI 2021 allegava una
lettera nella quale precisava che “dato che sostanza e reddito sono uguali
tra [i conviventi], con il 2021 desideria[m]o che ci trattiate
allo stesso modo […] per tale ragione le dichiarazioni sono uguali”.
B. Con decisione del 6
luglio 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava alla contribuente la
tassazione IC/IFD 2021. Il reddito imponibile ammontava a fr. 13'300.‑
per l’imposta cantonale (determinante per l’aliquota: fr. 120'200.‑),
a fr. 13'300.‑ per l’IFD (determinante per l’aliquota:
fr. 120'200.‑) e la sostanza imponibile a fr. 109'000.‑ (determinante
per l’aliquota: fr. 810'000.‑).
Rispetto alla
dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva aggiunto un reddito
all’estero di fr. 16'800.‑ quale “valore locativo abitazione
primaria” con la motivazione “ai fini del calcolo dell’aliquota, si
espone/rettifica il reddito degli immobili posseduti all’estero o in altri
cantoni”. Aveva inoltre aumentato a fr. 5'129.‑ (+
fr. 3'360.‑, corrispondenti al 20% di fr. 16'800.‑) le
spese di gestione e manutenzione immobili. Aveva altresì considerato “altri
redditi” all’estero (__________) per fr. 100'000.‑.
L’RS 1 motivava la sua
decisione con la dicitura “aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti”.
Per quanto concerne
la sostanza, aveva aggiunto “altri elementi sostanza mobiliare” in
ragione di fr. 750'000.‑. Dal riparto IC 2021 si evince che tutta la
sostanza mobiliare era stata integralmente attribuita alla __________.
C. a.
Con il reclamo
presentato l’11 luglio 2022, la contribuente chiedeva di “cancellare il
valore per casa primaria” e delle delucidazioni in merito alla deduzione
per spese di gestione e manutenzione immobili accertate in fr. 5'129.‑.
Contestava poi l’aggiunta
di altri redditi per fr. 100'000.‑ “che non abbiamo, sia in
Svizzera che i[n] __________ dove del resto abbiamo altra tassazione”.
In merito alla sostanza, rispetto
alla tassazione del compagno, la reclamante si interrogava circa le “differenze
essendo perfettam[e]nte alla pari sia per il deposito alla __________ che il [d]ebito
ipotecario”.
Chiedeva di essere convocata
per spiegare meglio la situazione. Lasciava) e un numero di telefono con
prefisso internazionale relativo al Principato del Liechtenstein (__________).
b.
Il 21 luglio 2022,
l’insorgente conferiva formale procura a __________, che allegava ad uno scritto
con il quale faceva pervenire all’RS 1 anche l’originale del reclamo,
precedentemente inviato per e-mail.
Dapprima il 7 ottobre
2022, per e-mail, e poi l’8 ottobre 2022, per lettera, il rappresentante ribadiva
la richiesta di essere sentito.
c.
L’11 ottobre 2022, per
Posta A Plus, l’RS 1 inviava al rappresentante della reclamante un’articolata richiesta
di documentazione, da trasmettere entro il 31 ottobre 2022, altrimenti
l’autorità di tassazione avrebbe effettuato una “valutazione d’ufficio”.
In particolare, invitava la contribuente a voler presentare la Dichiarazione
d’imposta del Canton Ticino debitamente compilata, comprendente tutti gli
allegati necessari oppure la copia della dichiarazione fiscale estera con i
relativi giustificativi.
Nel contempo, l’RS 1
avvisava il rappresentante che “in caso di inosservanza del presente invito,
il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione già a disposizione
dell’autorità e la decisione di prima istanza sarà confermata”.
d.
Il
17 ottobre 2022, per e-mail, il rappresentante della contribuente rispondeva
che
“Per la relazione con la __________
banca ho fatto richiesta come da istruzioni ricevute.
Per
i moduli da Lei richiesti non sono stati dati dalla signora che ha
allestito la dichiarazione, potrei passare nel Suo ufficio a tal fine.
Copia
certificati salario, non hanno nulla
di tu[..]tto questo
Estratti
fiscali ..relazioni bancarie, fatta
richiesta con copia alla Sua attenzione.
Copia
bilanci . non hanno partecipazioni da dichiarare.
Valutazioni
fiscali estere . non hanno immobili
detenuti al di fuori di quello in Ch”.
Spiegava
altresì che la contribuente e il convivente
“erano attivi in ambito della
intermediazione degli oggetti della moda ovest-est e tecniche tessili in
genere. Attività oggi proibite come la movimentazione bancaria (Disposizioni
SECO); ora hanno serie difficoltà a far pervenire i soldi per pagare le spese
condominiali dello alloggio di __________, e mettere assieme la valuta per le
tasse nonché entrare in Svizzera.
Per
questi loro obblighi di pagamento [i] due si stanno da[ndo da]
fare nella n[u]ova dinamica dell’economi[…]a __________ e contano
di poter pagare oneri e tasse della casa di __________, che non possono né dare
in affitto né vendere, cosa che già nel 2020 avevano deciso di fare ed avviare”.
e.
Il 19 ottobre 2022, il
rappresentante inoltrava all’RS 1 una e-mail della banca __________ nella quale
erano riassunte le posizioni della contribuente e del convivente (interessi
passivi e relativi pagamenti, conti correnti in CHF e EUR, commissioni).
Il 9 novembre 2022
sollecitava l’evasione del reclamo.
D. Con decisione datata
23 novembre 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
“Al rappresentante del
contribuente è stata inviata una richiesta di documentazione dettagliata
richiedendo la documentazione necessaria oggetto del reclamo.
A
tale richiesta [h]a dato seguito tramite e-mail del 17 ottobre 2022
comunicando che ha inoltrato alla banca del contribuente una richiesta per la
relazione bancaria. Il 17 ottobre 2022 ha inviato tramite e-mail copia dei
documenti bancari i quali rispecchiano i dati già presenti in dichiarazione.
A
disposizione dell’autorità fiscale non sono pervenuti documenti, oltre a quell[i]
già in nostro possesso, per poter ridefinire gli elementi accertati nella
decisione di prima istanza che viene riconfermata”.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del suo rappresentante,
postula l’annullamento della decisione impugnata.
Chiede che lei e il
suo convivente siano trattati in modo uguale, “avendo entrambi la stessa abitazione
sostanza e valore locativo” e che siano stralciati gli “altri redditi”. Fa
valere il “diritto d’essere ascoltati”. Postula che le spese
siano poste a carico dell’RS 1.
Il 16 dicembre 2022, il
rappresentante invia un complemento al ricorso, nel quale chiede nuovamente la
tassazione uguale tra i conviventi e lo stralcio degli “altri redditi”.
Lamenta il fatto che il
reclamista sostenga che non gli siano stati forniti i documenti richiesti e che
abbia ignorato la comunicazione del 17 ottobre 2022.
F. Il 19 dicembre 2022,
la Camera di diritto tributario ordinava alla contribuente di versare entro il
24 gennaio 2023 un anticipo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura in ragione di fr. 1'000.‑, con l’avvertenza che
in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile. Il versamento è stato effettuato con valuta 29 dicembre 2022.
G. Nelle sue
osservazioni al ricorso, presentate il 13 gennaio 2023, l’autorità di
tassazione spiega che
“[…]
i redditi necessari alla definizione dell’aliquota
sono stati esposti come da dichiarazione della contribuente stessa, pur avendo
chiesto il dettaglio degli elementi imponibili la contribuente non ha mai
fornito informazioni o documenti utili a chiarire la posizione.
Il rappresentante pretende di
correggere le decisioni di tassazione stralciando tutti gli elementi
determinati per l’aliquota, richiesta che non può essere accolta per ovvi[i]
motivi, non riteniamo plausibile che un proprietario di un immobile a __________,
utilizzato come abitazione secondaria, sia considerato come nullatenente senza
fornire documentazioni o spiegazioni dettagliate e giustificate.
[…] alla Signora RI 1 è
stato imposto anche il valore di un immobile sito in __________, immobile che
negli anni passati è sempre stato esposto senza particolari contestazioni, non
riteniamo sia possibile stralciarlo senza spiegazioni e giustificativi, anche
considerando l’applicazione di un’aliquota favorevole.
Riteniamo che […] in
assenza di documenti o dati chiari la decisione emessa risulta essere ancora
favorevole alla contribuente in quanto la decisione corretta avrebbe dovuto
riportare le aliquote massime, eventualità che in sede di reclamo si è
rinunciato seguire”.
Diritto
1. Con il ricorso, il
rappresentante dapprima lamenta di non essere stato sentito in sede di reclamo.
Nel merito, l’insorgente chiede
di essere tassata al pari del convivente per quanto attiene all’immobile di __________
e si aggrava contro l’aggiunta di “altri redditi” in ragione di
fr. 100'000.‑.
Considerandi
2.
2.1.
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Per quanto concerne la
censura secondo cui l’autorità di tassazione non avrebbe convocato la
reclamante, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD
stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di tassazione
ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli
elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche
a svantaggio del medesimo.
Né la legge tributaria
cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono
dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente
prima di una decisione su reclamo. Né una simile
garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale
federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un
procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente
(DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).
Come ha ricordato il
Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di
massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per
le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]
l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche
oralmente; sentenza TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 3.2).
2.2
Nel caso in disamina, dopo
aver esaminato il reclamo, l’RS 1 ha ritenuto necessario inviare al
rappresentante della ricorrente un’articolata richiesta di documentazione, con
la comminatoria che se non avesse trasmesso quanto richiesto, l’autorità di
tassazione avrebbe deciso sulla base della documentazione già a sua
disposizione ed avrebbe riconfermato la decisione di prima istanza. L’RS 1 ha
quindi dato modo alla reclamante di esprimersi e di produrre prove pertinenti a
sostegno del proprio reclamo, rispettando il suo diritto di essere sentita. Ciononostante,
la reclamante non ha dato seguito alle richieste e l’RS 1 non ha potuto fare
altro che confermare la decisione di prima istanza, come peraltro anticipatole
nella lettera dell’11 ottobre 2022.
Questa prima censura deve
pertanto essere rigettata.
La Camera di diritto
tributario entra dunque nel merito del ricorso.
3.
3.1.
Come espresso in
narrativa, la ricorrente è domiciliata all’estero. In Ticino dispone di una
casa di vacanza in comproprietà con il convivente.
3.2
Il Cantone preleva
un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (art. 1 cpv. 1
lett. a LT). Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone
fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi
nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
economica.
Principi analoghi valgono
per l’imposta federale diretta (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD).
L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza
per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4 (art.
5.
cpv. 2 LT).
La LIFD contiene una
disposizione analoga (art. 6 cpv. 2 LIFD).
Nelle relazioni
internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel
Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT).
3.3
Per il calcolo
dell’imposta in caso di assoggettamento parziale, giusta gli art. 6 cpv. 1 LT e
7.
cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul
reddito e sulla sostanza nel Cantone devono tuttavia l’imposta sugli elementi
imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità
dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o
all’estero.
3.4
Proprio questi fattori,
determinanti per il calcolo dell’imposta, sono stati contestati dalla contribuente,
che sostiene di essere proprietaria solo della casa di vacanza di __________ e
di non aver conseguito alcun altro reddito né in Svizzera né all’estero.
Nella fattispecie, il
reddito imponibile sia per l’IC sia per l’IFD è costituito dalla metà del
valore locativo (art. 20 cpv. 1 lett. b LT; art. 21 cpv. 1 lett. b
LIFD) dedotti la metà delle spese di gestione e manutenzione (art. 31 LT; art.
32.
LIFD) e degli interessi passivi privati (art. 32 cpv. 1 lett. a LT;
art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
Per la sola imposta
cantonale, la sostanza imponibile è composta dalla metà del valore di stima
dell’immobile (art. 42 cpv. 1 LT) al netto della metà dei debiti comprovati
(art. 47 cpv. 1 LT).
A proposito della censura
riguardante la differenza degli elementi imponibili tra i due conviventi, conformemente
a quanto dichiarato da entrambi, il valore locativo dell’abitazione di __________
è stato esposto per metà ciascuno, in ragione di fr. 17'690.‑ (che
alla ricorrente “va bene”, v. reclamo dell’11 luglio 2022), come pure le
spese di gestione e manutenzione (fr. 1'769.‑) e gli interessi
passivi privati (fr. 9'075.‑). I valori attribuiti all’abitazione di
__________ sono dunque perfettamente uguali e riprendono quanto dichiarato da
entrambi. La censura relativa ad un diverso trattamento tra i comproprietari
deve essere rigettata.
4.
4.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der
Ermessenveranlagung, in: ASA 75 p.185, p.190).
La procedura fiscale è
tuttavia retta anche dal principio di collaborazione. Secondo gli articoli 196
LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano, con il
contribuente, le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di
fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.
200.
LT; art. 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in
maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli
elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire
l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle
autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati,
occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n.8 ad art. 7 LIFD, p.
94), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette
l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, sentenze TF n. 2C_340/2007
del 22 gennaio 2008 e n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n.
16t).
4.2
I contribuenti
parzialmente assoggettati all’imposta in Svizzera e nel Cantone devono pertanto
dichiarare l’insieme degli elementi patrimoniali e dei redditi conseguiti,
anche se determinanti solo per stabilire l’aliquota applicabile. Se non lo
fanno, violano i loro obblighi di procedura, con la conseguenza che possono
essere sottoposti a una tassazione per apprezzamento. L’autorità di tassazione
esegue infatti la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa,
se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130
cpv. 2 LIFD).
A tale riguardo, la
giurisprudenza del Tribunale federale sembra ammettere che i redditi e la
sostanza esteri possano essere stimati dall’autorità di tassazione, anche senza
che il contribuente sia stato preventivamente diffidato (cfr. le già citate
sentenze n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008 e n. 2A.457/2005 del 12 maggio
2006, in: RtiD II-2006 n. 16t; inoltre Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2017, n. 31 ad art. 130 LIFD, p. 543).
Poiché si tratta comunque di una violazione degli obblighi procedurali, la
diffida dovrebbe precedere la tassazione per apprezzamento anche in questo caso
(Locher, loc. cit.).
4.3
La ricorrente ha
presentato una Dichiarazione d’imposta palesemente incompleta. Soprattutto, manca
ogni indicazione in merito al suo patrimonio e ai suoi redditi esteri.
In casu, erano
senz’altro adempiute le condizioni perché l’autorità di tassazione potesse
procedere ad una tassazione d’ufficio, dopo aver diffidato la contribuente ad
adempiere ai suoi obblighi procedurali. L’Ufficio di tassazione ha invece
rinunciato a una tassazione d’ufficio in
senso stretto, limitandosi a stimare i fattori esteri ai fini della
determinazione dell’aliquota.
4.4
In sede di reclamo – nonostante
la precisa richiesta fattale dall’RS 1– oltre a non aver prodotto la dichiarazione
fiscale __________, la contribuente non ha neppure allegato alcuna nuova attestazione
bancaria, se non quella relativa al debito ipotecario, già fornita, e non ha
completato la DI 2021 con quanto previsto dagli articoli 199 LT e 125 LIFD. Non
è noto se, nel periodo fiscale litigioso o in periodi precedenti, abbia svolto
attività lucrativa né se abbia ottenuto prestazioni di assicurazioni sociali o
private. Dalle Dichiarazioni d’imposta presentate fino al 2017, quando ha
annunciato la partenza per la __________, dovrebbe essere possibile ricavare
qualche indicazione più precisa.
In ogni caso, che sia
titolare di un solo conto bancario in Svizzera, dove trascorre unicamente le
vacanze, appare poco verosimile. D’altronde, come spiega lo stesso
rappresentante della contribuente, i pagamenti delle fatture relative alla
manutenzione della casa, le spese condominiali e le imposte sono effettuati in
contanti, provenienti con tutta probabilità dalla __________.
5.
5.1.
A questo proposito,
è la stessa ricorrente a sostenere di avere un’“altra tassazione” in __________.
Secondo l’art. 23 lett. a
della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio (RS 0.672.966.51), qualora un residente di Svizzera ritragga redditi
o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente
Convenzione, sono imponibili in Russia, la Svizzera esenta da imposta detti
redditi o detto patrimonio, [salve le disposizioni della lettera b,] ma
può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente
patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero
reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione.
Sebbene tale disposizione,
ricalcata sull’art. 23A paragrafo 3 del modello di Convenzione fiscale
dell’OCSE, è indirizzata allo Stato di residenza, tuttavia, come ammesso dal
relativo commentario e dalla dottrina più recente, va interpretata nel senso
che anche lo Stato della fonte o lo Stato di situazione di un bene può far capo
al cosiddetto principio della progressione dell’aliquota (de Vries Reilingh/Chillà, Droit fiscal international,
Basilea 2023, p. 232; v. anche OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le
revenu et la fortune – version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).
5.2
Al riguardo, il Tribunale
federale ha affermato che, anche se la convenzione applicabile nei rapporti bilaterali
non contenesse una esplicita riserva della progressione dell’aliquota, tale
principio si imporrebbe in ogni caso in base all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti,
la regola dell’aliquota progressiva è un aspetto che concerne il calcolo delle imposte
e come tale disciplinato dal diritto interno. In considerazione del carattere
negativo del diritto delle convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo
potrebbe tutt’al più escludere o limitare gli effetti di una simile disposizione,
non invece prevederla (cfr. sentenza TF n. 2C_558/2007 del 6 marzo 2008 consid.
2.3). Ai fini della determinazione dell’aliquota, il calcolo dell’imposta sugli
elementi imponibili in Svizzera deve pertanto considerare anche il reddito e la
sostanza esenti dall’imposta in Svizzera.
5.3
Nella decisione di
tassazione, l’autorità fiscale ha aggiunto redditi per fr. 16'800.‑,
definendoli “valore locativo abitazione primaria” e attribuendoli alla __________
così come gli “altri redditi” pari a fr. 100'000.‑.
A quest’ultimo riguardo, è
stata la stessa contribuente a dichiarare “altri redditi” per 100'000 franchi. L’affermazione,
contenuta nel reclamo e nel ricorso, di non avere altri redditi in Svizzera e
in Russia, oltre al valore locativo, è pertanto in contrasto con il principio
della buona fede. Secondo l’art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo
l’art. 5 cpv. 3 Cost. gli organi dello Stato, le autorità e i privati devono
agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le disposizioni
costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell’abuso di diritto
(art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di abuso
di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta
contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio è
violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la
controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica
(sentenza TF n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e
giurisprudenza citata).
Anche gli altri elementi
della sostanza mobiliare per fr. 750'000.‑, aggiunti dall’RS 1, sono
stati attribuiti alla __________ (v. riparto IC 2021 dopo reclamo).
In
sede di reclamo, in considerazione del fatto che la ricorrente non ha prestato
la collaborazione richiesta per la determinazione del reddito e della sostanza
esteri, l’autorità fiscale ha confermato l’apprezzamento effettuato con la
decisione di tassazione.
5.4
Come visto, in questi
casi, ritenuta la mancanza di indicazioni ed informazioni concrete da parte
della contribuente, la giurisprudenza del Tribunale federale ammette
l’applicazione delle aliquote massime. La valutazione dell’autorità
fiscale ‑ che in concreto ha aggiunto fr. 16'800.‑ di
reddito all’estero (dedotti fr. 3'360.‑ di spese di gestione e
manutenzione) e fr. 750'000.‑ di altri elementi della sostanza all’estero ‑ appare
addirittura prudenziale rispetto alle aliquote massime, come affermato anche
dallo stesso RS 1 nelle osservazioni al ricorso. In tali circostanze, la Camera
di diritto tributario dovrebbe procedere ad una reformatio in peius
della decisione impugnata. Tuttavia, considerato che si tratta unicamente dei
fattori relativi al calcolo dell’aliquota e di importi relativamente esigui, vi
rinuncia, tutelando l’operato dell’RS 1 e confermando la decisione impugnata.
6.
Di conseguenza, il ricorso
è respinto.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: