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Decisione

80.2022.3

Deduzioni: alimenti per figli minorenni, figlia nata e residente all’estero, versamenti non regolari alla madre della figlia, senza approvazione di autorità

16 marzo 2022Italiano14 min

parentale sarebbe stata esercitata unicamente dalla madre. Per tale motivo, egli

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.3

80.2022.4

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 gennaio 2022 contro le decisioni dell’8 dicembre 2021 in materia di IC-IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1 presentava la

propria dichiarazione di imposta per il periodo fiscale 2020 il 25 settembre

2021, indicando un reddito imponibile complessivo pari a fr. 20'844.- ed una

sostanza imponibile complessiva pari a fr. 0.- (“- fr. 31'688.-“). In

particolare, il signor RI 1 faceva valere una deduzione dal reddito per

“alimenti per i figli minorenni” di fr. 20'360.- ed una per “persona bisognosa

a carico” di fr. 11'100.-.

B. Il

27 ottobre 2021, l’RS 1 (in seguito: UT) emetteva le decisioni di tassazione

IC/IFD 2020. L’autorità fiscale accertava un reddito imponibile complessivo,

per l’IC, di fr. 53'000.- e per l’IFD di fr. 60'700.-. La sostanza imponibile

complessiva veniva stabilita in fr. 0.-. In particolare, l’UT non ammetteva la

deduzione per “alimenti figli minorenni” pari a fr. 20'360.- e quella “per ogni

persona bisognosa a carico” di fr. 11'100.-, con la seguente motivazione:

“14.2

Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge

25.3

Deduzione non concessa; la persona a carico vive nell’economia domestica del

contribuente, vi lavora o è tenuta a prestarvi regolarmente dei servizi”.

C. Il 20/25 novembre

2021, il contribuente presentava tempestivo reclamo avverso le decisioni di

tassazione IC/IFD 2020. Per quanto qui di interesse, chiedeva il riconoscimento

di una deduzione per “alimenti per i figli minorenni” di fr. 20'360.-. Fino al

9 agosto 2020, infatti, sua figlia si sarebbe trovata in ______ e l’autorità

parentale sarebbe stata esercitata unicamente dalla madre. Per tale motivo, egli

avrebbe versato degli alimenti per la figlia.

D. Con

decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021, l’UT non ammetteva

la deduzione per “alimenti per figli minorenni”. A sostegno della propria

decisione, l’UT adduceva la seguente motivazione:

“Le spese di mantenimento del contribuente e della

propria famiglia non rientrano fra quelle deducibili dal reddito giusta gli

articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD. Le spese assunte dal contribuente per

il mantenimento della figlia durante la prima parte dell’anno e quelle della

madre non sono pertanto da dedurre.

Per

la figlia è da ammettere – come giustamente stabilito nelle tassazioni base –

la deduzione per figlio a carico di cui agli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35

lett. a LIFD.

Per

l’imposta cantonale è pertanto da applicare la tariffa per coniugati, per

contribuenti tassati individualmente, che vivono in economia domestica con i

figli al cui sostentamento provvedono, di cui all’art. 35 cpv. 2 LT.

Per

l’imposta federale diretta è invece da applicare la tariffa per genitori, di

cui all’articolo 36 cpv. 2bis LT.

Nelle

tassazioni base le tariffe in question[o]e sono state giustamente

applicate.

[…]”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro le decisioni di

tassazione IC/IFD 2020 dell’8 dicembre 2021, esponendo le medesime motivazioni

contenute nel reclamo. In particolare, il ricorrente chiede che venga

riconosciuta la deduzione per “alimenti per minorenni” di fr. 20'360.-,

composti da fr. 15'800.- quali “bonifici fino all’arrivo della […] figlia in

Svizzera” e da fr. 4'560.- quali “fatture rimaste non pagate prima del

trasferimento in Svizzera”.

Al ricorso, il ricorrente

allega anche un calcolo relativo ai “costi annuali per gli alimenti”,

secondo cui il totale annuo degli alimenti versati alla figlia corrisponderebbe

a fr. 34'090.-.

F. L’11 gennaio 2022,

l’UT trasmette alla Camera di diritto tributario l’intero incarto relativo al

contribuente RI 1 e, per le osservazioni, rimanda a quelle contenute nelle

decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021.

G. Con scritto datato 13

gennaio 2022, il contribuente produce la “traduzione del[l’]allegato 7,

l’iscrizione alla scuola bilingue LBS”.

Diritto

1. La censura mossa dal

ricorrente si riferisce, come detto, alla mancata deduzione dal reddito

imponibile degli “alimenti per figli minorenni”.

Considerandi

2.

2.1.

Per tutto il tempo che la

famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al

reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a

ediz., Basilea 2019, n. 34 ad

art. 33 LIFD) e le spese che il

contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili

dai proventi conseguiti (artt. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT).

Invece, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti

percepiti da un contribuente per sé stesso o per i figli sotto la sua autorità

parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (artt. 23 lett. f

LIFD e 22 lett. f LT), per contro sono deducibili per il contribuente

che li versa (artt. 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv. 1 lett. c

LT).

2.2

I contributi di

mantenimento sono deducibili unicamente quando i figli sottostanno all’autorità

parentale del genitore che riceve gli alimenti (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 18a ad

art. 33 LIFD), a tal proposito è irrilevante che i

genitori esercitino l’autorità parentale congiunta (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 21f ad

art. 33 LIFD).

2.3

Gli alimenti comprendono

tutte le spese che il figlio necessita per la sua quotidianità rispettivamente

per il suo sviluppo fisico, mentale e morale. Accanto alle spese per i bisogni

primari (vitto, alloggio, vestiti, etc.), gli alimenti vengono corrisposti

anche per far fronte a dei costi particolari, quali quelli scolastici o per le

attività extra scolastiche (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 21d ad

art. 33 LIFD).

Gli alimenti possono

rivestire la forma di pagamenti (“Geldleistungen”) diretti e ricorrenti,

ma anche di prestazioni in natura (“Natural- und Barunterhalt”) o di

costi indiretti (“Betreuungsunterhalt”), come ad esempio la presa a

carico degli interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18a

e 18b ad

art. 33 LIFD).

Gli alimenti sono di

regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per

contratto (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 21c ad

art. 33 LIFD).

Non rientrano tra le spese

deducibili invece i versamenti effettuati volontariamente, ad esempio le

donazioni (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 21d e 21e ad

art. 33 LIFD).

2.4

Secondo il principio di

corrispondenza o congruenza (“Korrespondenzprinzip”; “principe de

concordance”), gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che

li riceve per i figli sotto la sua autorità parentale. Tale imposizione trova

tuttavia il suo limite nei rapporti internazionali (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18 ad

art. 33 LIFD), come nel caso in questione.

2.5

Di regola, sono deducibili

gli alimenti effettivamente pagati nel periodo di computo (secondo il principio

di periodicità) e non quelli che sono esigibili nell’anno fiscale in questione,

eccetto nel caso in cui il contribuente posticipi volontariamente il pagamento

al periodo successivo (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., n. 21h ad

art. 33 LIFD con riferimenti ivi citati).

2.6

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere

o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.

493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito

imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. per

esempio sentenza del TF n. 2C_112/2014 del 15 settembre 2014 consid. 4.1 in

fine).

Come ha ripetutamente

avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali

le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la

prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in

particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i

quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e

che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del

sostegno (cfr. sentenze del TF del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4;

del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n.

2C_390/2008; inoltre la sentenza del TF n. 2C_582/2017 del 23 febbraio 2018

consid. 4.2).

3.

3.1.

La figlia del ricorrente

si è trasferita dalla __________, dove era nata il 10.12.2009, a __________, il

10.

agosto 2020, insieme alla madre (cfr. in merito la banca dati del Movimento

della popolazione, Movpop, consultata il 3 marzo 2022). Pertanto, il

contribuente non viveva in comunione domestica con la figlia né con la madre di

quest’ultima, prima del 10 agosto 2020. Dagli atti prodotti dall’insorgente

risulta che, il 15 gennaio 2020, quest’ultimo ha sottoscritto con la madre di

sua figlia un accordo, con cui si è impegnato a versare 660'000 Bath annui per

i bisogni quotidiani della figlia, in cui erano compresi anche 180'000 Bath per

il canone di locazione dell’appartamento occupato dalla minore, ma non le spese

per la frequentazione della scuola, di malattia e per il dentista (cfr.

documento 1/3-2, cifra 1 dell’accordo tradotto dal tailandese al tedesco).

Sempre secondo l’appena

citato accordo tra il contribuente e la madre (cfr. documento 1/3-2, cifra 2 della

convenzione), il con-tribuente avrebbe dovuto versare alla madre della figlia –

in ag-giunta agli alimenti corrisposti per la minore – 210'000 Bath an-nui, che

avrebbero dovuto coprire i suoi fabbisogni personali.

Secondo gli estratti conto

allegati al ricorso (cfr. documento 1/3-20), il beneficiario dei versamenti

effettuati dal ricorrente era la signora __________, ovvero la mamma della

figlia del contribuente.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, è quindi da verificare se è a giusto titolo che

l’UT ha negato la deduzione dal reddito imponibile di fr. 20'360.- quali

“alimenti”.

A tal proposito, non si

comprende come mai l’UT nella decisione di tassazione dopo reclamo dell’8

dicembre 2021 sostenga che “le spese di mantenimento del contribuente e

della propria famiglia non rientrano fra quelle deducibili dal reddito”,

senza spendere alcuna parola sulla possibile qualificazione delle spese chieste

in deduzione quali “alimenti”.

3.2

Gli alimenti sono di

regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per

contratto (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e

della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”, n.

14.2.2., p. 32).

Il Tribunale federale ha

finora lasciato aperta la questione se la deduzione dei contributi di

mantenimento per figli sia ammessa solo se il loro versamento si fonda su una

convenzione omologata da un giudice o almeno da un’autorità regionale di

protezione (in particolare, sentenza del TF n. 2A.37/2006 del 1° settembre 2007

consid. 3.3). In una sentenza del 30 giugno 2010 (n. 2C_242/2010), la Suprema

Corte si è confrontata con il caso di un padre, che aveva riconosciuto la

figlia, prima della sua nascita, e si era poco dopo assunto, nei confronti

della madre che aveva l’autorità parentale, l’obbligo di provvedere

integralmente al suo mantenimento, mediante convenzione omologata dall’autorità

di protezione. Alcuni anni dopo, i genitori si erano separati e avevano

sottoscritto una nuova convenzione, stavolta omologata dal giudice, con la

quale il padre si era obbligato a versare alimenti nella misura di 2'000

franchi al mese. Il Tribunale federale ha ritenuto legittima la decisione

dell’autorità giudiziaria cantonale, che aveva negato la deduzione degli

alimenti, per un periodo fiscale precedente all’intervenuta separazione dei

genitori. La precedente convenzione, ancora in vigore in quel periodo fiscale,

non prevedeva l’obbligo di versare un contributo di mantenimento di un

determinato importo mensile, bensì l’obbligo di provvedere integralmente al

mantenimento della famiglia. L.lta Corte ha respinto in particolar modo la

tesi del ricorrente, secondo cui la seconda convenzione avrebbe semplicemente

ripreso la prima e il contributo di mantenimento fissato con la seconda sarebbe

corrisposto agli importi già versati in base alla prima. In tal modo, nessuna

delle due convenzioni permetteva di ritenere provato il versamento di alimenti,

nella misura pretesa dall’insorgente. La lista delle spese mensili, sostenute

da quest’ultimo per il mantenimento della figlia, non poteva essere considerata

il fondamento dell’obbligo di versare il contributo di mantenimento.

Nella stessa sentenza, la

Corte losannese ha ritenuto che, anche volendo ammettere che gli alimenti

possano essere pattuiti mediante una convenzione non omologata dal giudice o

dall’autorità di protezione, nondimeno nel caso concreto la loro deduzione non

poteva essere ammessa. In primo luogo, perché il contribuente non aveva

adempiuto l’onere della prova di un elemento che andava a ridurre l’onere

fiscale. In secondo luogo, in nome della parità di trattamento fra coniugi e

concubini. Questi ultimi sarebbero già avvantaggiati per il fatto che un

contributo di mantenimento versato dall’uno all’altro è deducibile dal reddito,

durante la loro convivenza. Infatti, il debitore del contributo beneficia in

tal caso di una riduzione dell’imposta sul reddito, mentre il creditore, se non

ha altri redditi di rilievo, paga imposte irrisorie. Non sarebbe pertanto

giusto far approfittare di questo vantaggio il concubino, che contribuisce al

mantenimento di un figlio, senza che la fattispecie sia stata provata in modo

ineccepibile (cfr. sentenza del TF n. 2C_242/2010 del 30 giugno 2010 consid.

2.3.1).

3.3

Tornando alla fattispecie

in esame, si deve anzitutto rilevare che l’accordo sottoscritto dal ricorrente

con la madre di sua figlia non è stato adottato nell’ambito di una procedura

giudiziaria né è stato omologato da un tribunale o da un’autorità preposta alla

protezione dei minori. In ogni caso, dal tenore dell’accordo non è possibile

determinare chi – se la signora __________ o la figlia dell’insorgente – abbia

beneficiato dei pagamenti effettuati dal contribuente, né tantomeno in che

misura. Del resto, nemmeno i motivi dei versamenti (“Lebenshaltung”, “Present”,

“Donation” e “Remittance”) aiutano in quest’ultimo senso. Solleva

poi qualche domanda la circostanza che i versamenti documentati dal ricorrente

siano proseguiti mensilmente fino al 30 dicembre 2020, cioè anche nei mesi

successivi al trasferimento in Svizzera della figlia e della di lei madre.

Di conseguenza, già solo

per tale motivo, avendo il ricorrente disatteso il proprio dovere di comprovare

l’ammontare degli alimenti versati alla figlia, la decisione dell’UT merita di

essere tutelata.

3.4

In aggiunta, si evidenzia

che l’insorgente sostiene di aver pagato fr. 6'600.- annui per le spese

scolastiche della figlia (cfr. il calcolo degli alimenti allestito dal

ricorrente ed allegato al ricorso). A tal proposito, ha allegato diverse

fatture rispettivamente bollettini di pagamento, che tuttavia portano quale

data l’anno 2019 e non il 2020 (periodo oggetto del gravame). Pertanto, tali

documenti non sono atti a dimostrare che anche nel corso del 2020 la figlia

abbia dovuto sostenere le medesime spese né, di conseguenza, che il ricorrente

abbia versato alimenti con il fine di coprire dei costi scolastici.

3.5

Inoltre, come detto, gli

estratti conto allegati dal ricorrente al proprio memoriale indicano quale

motivo del versamento: “Present” e “Remittance and Donation”

(cfr. estratti conto del 29.6.2020; 14.7.2020; 29.7.2020; 27.8.2020; 28.9.2020;

26.10.2020; 25.11.2020 e 30 12.2020). Pertanto, ritenuto che le donazioni di un

genitore al proprio figlio non sono deducibili dal reddito imponibile quali

“alimenti”, fr. 7'760.- (fr. 1'000.- + fr. 1'100.- + fr. 1'100.- + fr. 1'200.-

+ fr. 1'030.- + fr. 630.- + fr. 650.- + fr. 1'050.-) – anche volendo far

astrazione dalle considerazioni appena esposte – non potrebbero essere posti in

deduzione dal reddito, non rappresentando alcuna spesa deducibile ai sensi

della legislazione tributaria.

3.5

Ad abundantiam, si

evidenzia che nel proprio ricorso il ricorrente chiede dapprima di riconoscere

in deduzione fr. 20'360.-, mentre nel calcolo allegato al memoriale il totale

dell’importo versato a titolo di “alimenti” corrisponderebbe a fr. 34'090.-. Ciò

getta nuovamente dei dubbi sulla reale destinazione dei versamenti effettuati

dal signor RI 1.

4.

Alla luce di ciò che

precede, si deve concludere che il contribuente non ha comprovato di aver

versato degli alimenti per la propria figlia, contravvenendo così all’onere

probatorio che gli incombeva. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 650.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: