80.2022.3
Deduzioni: alimenti per figli minorenni, figlia nata e residente all’estero, versamenti non regolari alla madre della figlia, senza approvazione di autorità
16 marzo 2022Italiano14 min
parentale sarebbe stata esercitata unicamente dalla madre. Per tale motivo, egli
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.3
80.2022.4
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 gennaio 2022 contro le decisioni dell’8 dicembre 2021 in materia di IC-IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1 presentava la
propria dichiarazione di imposta per il periodo fiscale 2020 il 25 settembre
2021, indicando un reddito imponibile complessivo pari a fr. 20'844.- ed una
sostanza imponibile complessiva pari a fr. 0.- (“- fr. 31'688.-“). In
particolare, il signor RI 1 faceva valere una deduzione dal reddito per
“alimenti per i figli minorenni” di fr. 20'360.- ed una per “persona bisognosa
a carico” di fr. 11'100.-.
B. Il
27 ottobre 2021, l’RS 1 (in seguito: UT) emetteva le decisioni di tassazione
IC/IFD 2020. L’autorità fiscale accertava un reddito imponibile complessivo,
per l’IC, di fr. 53'000.- e per l’IFD di fr. 60'700.-. La sostanza imponibile
complessiva veniva stabilita in fr. 0.-. In particolare, l’UT non ammetteva la
deduzione per “alimenti figli minorenni” pari a fr. 20'360.- e quella “per ogni
persona bisognosa a carico” di fr. 11'100.-, con la seguente motivazione:
“14.2
Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge
25.3
Deduzione non concessa; la persona a carico vive nell’economia domestica del
contribuente, vi lavora o è tenuta a prestarvi regolarmente dei servizi”.
C. Il 20/25 novembre
2021, il contribuente presentava tempestivo reclamo avverso le decisioni di
tassazione IC/IFD 2020. Per quanto qui di interesse, chiedeva il riconoscimento
di una deduzione per “alimenti per i figli minorenni” di fr. 20'360.-. Fino al
9 agosto 2020, infatti, sua figlia si sarebbe trovata in ______ e l’autorità
parentale sarebbe stata esercitata unicamente dalla madre. Per tale motivo, egli
avrebbe versato degli alimenti per la figlia.
D. Con
decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021, l’UT non ammetteva
la deduzione per “alimenti per figli minorenni”. A sostegno della propria
decisione, l’UT adduceva la seguente motivazione:
“Le spese di mantenimento del contribuente e della
propria famiglia non rientrano fra quelle deducibili dal reddito giusta gli
articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD. Le spese assunte dal contribuente per
il mantenimento della figlia durante la prima parte dell’anno e quelle della
madre non sono pertanto da dedurre.
Per
la figlia è da ammettere – come giustamente stabilito nelle tassazioni base –
la deduzione per figlio a carico di cui agli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35
lett. a LIFD.
Per
l’imposta cantonale è pertanto da applicare la tariffa per coniugati, per
contribuenti tassati individualmente, che vivono in economia domestica con i
figli al cui sostentamento provvedono, di cui all’art. 35 cpv. 2 LT.
Per
l’imposta federale diretta è invece da applicare la tariffa per genitori, di
cui all’articolo 36 cpv. 2bis LT.
Nelle
tassazioni base le tariffe in question[o]e sono state giustamente
applicate.
[…]”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro le decisioni di
tassazione IC/IFD 2020 dell’8 dicembre 2021, esponendo le medesime motivazioni
contenute nel reclamo. In particolare, il ricorrente chiede che venga
riconosciuta la deduzione per “alimenti per minorenni” di fr. 20'360.-,
composti da fr. 15'800.- quali “bonifici fino all’arrivo della […] figlia in
Svizzera” e da fr. 4'560.- quali “fatture rimaste non pagate prima del
trasferimento in Svizzera”.
Al ricorso, il ricorrente
allega anche un calcolo relativo ai “costi annuali per gli alimenti”,
secondo cui il totale annuo degli alimenti versati alla figlia corrisponderebbe
a fr. 34'090.-.
F. L’11 gennaio 2022,
l’UT trasmette alla Camera di diritto tributario l’intero incarto relativo al
contribuente RI 1 e, per le osservazioni, rimanda a quelle contenute nelle
decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021.
G. Con scritto datato 13
gennaio 2022, il contribuente produce la “traduzione del[l’]allegato 7,
l’iscrizione alla scuola bilingue LBS”.
Diritto
1. La censura mossa dal
ricorrente si riferisce, come detto, alla mancata deduzione dal reddito
imponibile degli “alimenti per figli minorenni”.
Considerandi
2.
2.1.
Per tutto il tempo che la
famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al
reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a
ediz., Basilea 2019, n. 34 ad
art. 33 LIFD) e le spese che il
contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili
dai proventi conseguiti (artt. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT).
Invece, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti
percepiti da un contribuente per sé stesso o per i figli sotto la sua autorità
parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (artt. 23 lett. f
LIFD e 22 lett. f LT), per contro sono deducibili per il contribuente
che li versa (artt. 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv. 1 lett. c
LT).
2.2
I contributi di
mantenimento sono deducibili unicamente quando i figli sottostanno all’autorità
parentale del genitore che riceve gli alimenti (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 18a ad
art. 33 LIFD), a tal proposito è irrilevante che i
genitori esercitino l’autorità parentale congiunta (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 21f ad
art. 33 LIFD).
2.3
Gli alimenti comprendono
tutte le spese che il figlio necessita per la sua quotidianità rispettivamente
per il suo sviluppo fisico, mentale e morale. Accanto alle spese per i bisogni
primari (vitto, alloggio, vestiti, etc.), gli alimenti vengono corrisposti
anche per far fronte a dei costi particolari, quali quelli scolastici o per le
attività extra scolastiche (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,
op. cit., n. 21d ad
art. 33 LIFD).
Gli alimenti possono
rivestire la forma di pagamenti (“Geldleistungen”) diretti e ricorrenti,
ma anche di prestazioni in natura (“Natural- und Barunterhalt”) o di
costi indiretti (“Betreuungsunterhalt”), come ad esempio la presa a
carico degli interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18a
e 18b ad
art. 33 LIFD).
Gli alimenti sono di
regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per
contratto (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,
op. cit., n. 21c ad
art. 33 LIFD).
Non rientrano tra le spese
deducibili invece i versamenti effettuati volontariamente, ad esempio le
donazioni (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,
op. cit., n. 21d e 21e ad
art. 33 LIFD).
2.4
Secondo il principio di
corrispondenza o congruenza (“Korrespondenzprinzip”; “principe de
concordance”), gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che
li riceve per i figli sotto la sua autorità parentale. Tale imposizione trova
tuttavia il suo limite nei rapporti internazionali (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18 ad
art. 33 LIFD), come nel caso in questione.
2.5
Di regola, sono deducibili
gli alimenti effettivamente pagati nel periodo di computo (secondo il principio
di periodicità) e non quelli che sono esigibili nell’anno fiscale in questione,
eccetto nel caso in cui il contribuente posticipi volontariamente il pagamento
al periodo successivo (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,
op. cit., n. 21h ad
art. 33 LIFD con riferimenti ivi citati).
2.6
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere
o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.
493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito
imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. per
esempio sentenza del TF n. 2C_112/2014 del 15 settembre 2014 consid. 4.1 in
fine).
Come ha ripetutamente
avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali
le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la
prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in
particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i
quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e
che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del
sostegno (cfr. sentenze del TF del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4;
del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n.
2C_390/2008; inoltre la sentenza del TF n. 2C_582/2017 del 23 febbraio 2018
consid. 4.2).
3.
3.1.
La figlia del ricorrente
si è trasferita dalla __________, dove era nata il 10.12.2009, a __________, il
10.
agosto 2020, insieme alla madre (cfr. in merito la banca dati del Movimento
della popolazione, Movpop, consultata il 3 marzo 2022). Pertanto, il
contribuente non viveva in comunione domestica con la figlia né con la madre di
quest’ultima, prima del 10 agosto 2020. Dagli atti prodotti dall’insorgente
risulta che, il 15 gennaio 2020, quest’ultimo ha sottoscritto con la madre di
sua figlia un accordo, con cui si è impegnato a versare 660'000 Bath annui per
i bisogni quotidiani della figlia, in cui erano compresi anche 180'000 Bath per
il canone di locazione dell’appartamento occupato dalla minore, ma non le spese
per la frequentazione della scuola, di malattia e per il dentista (cfr.
documento 1/3-2, cifra 1 dell’accordo tradotto dal tailandese al tedesco).
Sempre secondo l’appena
citato accordo tra il contribuente e la madre (cfr. documento 1/3-2, cifra 2 della
convenzione), il con-tribuente avrebbe dovuto versare alla madre della figlia –
in ag-giunta agli alimenti corrisposti per la minore – 210'000 Bath an-nui, che
avrebbero dovuto coprire i suoi fabbisogni personali.
Secondo gli estratti conto
allegati al ricorso (cfr. documento 1/3-20), il beneficiario dei versamenti
effettuati dal ricorrente era la signora __________, ovvero la mamma della
figlia del contribuente.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, è quindi da verificare se è a giusto titolo che
l’UT ha negato la deduzione dal reddito imponibile di fr. 20'360.- quali
“alimenti”.
A tal proposito, non si
comprende come mai l’UT nella decisione di tassazione dopo reclamo dell’8
dicembre 2021 sostenga che “le spese di mantenimento del contribuente e
della propria famiglia non rientrano fra quelle deducibili dal reddito”,
senza spendere alcuna parola sulla possibile qualificazione delle spese chieste
in deduzione quali “alimenti”.
3.2
Gli alimenti sono di
regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per
contratto (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e
della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”, n.
14.2.2., p. 32).
Il Tribunale federale ha
finora lasciato aperta la questione se la deduzione dei contributi di
mantenimento per figli sia ammessa solo se il loro versamento si fonda su una
convenzione omologata da un giudice o almeno da un’autorità regionale di
protezione (in particolare, sentenza del TF n. 2A.37/2006 del 1° settembre 2007
consid. 3.3). In una sentenza del 30 giugno 2010 (n. 2C_242/2010), la Suprema
Corte si è confrontata con il caso di un padre, che aveva riconosciuto la
figlia, prima della sua nascita, e si era poco dopo assunto, nei confronti
della madre che aveva l’autorità parentale, l’obbligo di provvedere
integralmente al suo mantenimento, mediante convenzione omologata dall’autorità
di protezione. Alcuni anni dopo, i genitori si erano separati e avevano
sottoscritto una nuova convenzione, stavolta omologata dal giudice, con la
quale il padre si era obbligato a versare alimenti nella misura di 2'000
franchi al mese. Il Tribunale federale ha ritenuto legittima la decisione
dell’autorità giudiziaria cantonale, che aveva negato la deduzione degli
alimenti, per un periodo fiscale precedente all’intervenuta separazione dei
genitori. La precedente convenzione, ancora in vigore in quel periodo fiscale,
non prevedeva l’obbligo di versare un contributo di mantenimento di un
determinato importo mensile, bensì l’obbligo di provvedere integralmente al
mantenimento della famiglia. L.lta Corte ha respinto in particolar modo la
tesi del ricorrente, secondo cui la seconda convenzione avrebbe semplicemente
ripreso la prima e il contributo di mantenimento fissato con la seconda sarebbe
corrisposto agli importi già versati in base alla prima. In tal modo, nessuna
delle due convenzioni permetteva di ritenere provato il versamento di alimenti,
nella misura pretesa dall’insorgente. La lista delle spese mensili, sostenute
da quest’ultimo per il mantenimento della figlia, non poteva essere considerata
il fondamento dell’obbligo di versare il contributo di mantenimento.
Nella stessa sentenza, la
Corte losannese ha ritenuto che, anche volendo ammettere che gli alimenti
possano essere pattuiti mediante una convenzione non omologata dal giudice o
dall’autorità di protezione, nondimeno nel caso concreto la loro deduzione non
poteva essere ammessa. In primo luogo, perché il contribuente non aveva
adempiuto l’onere della prova di un elemento che andava a ridurre l’onere
fiscale. In secondo luogo, in nome della parità di trattamento fra coniugi e
concubini. Questi ultimi sarebbero già avvantaggiati per il fatto che un
contributo di mantenimento versato dall’uno all’altro è deducibile dal reddito,
durante la loro convivenza. Infatti, il debitore del contributo beneficia in
tal caso di una riduzione dell’imposta sul reddito, mentre il creditore, se non
ha altri redditi di rilievo, paga imposte irrisorie. Non sarebbe pertanto
giusto far approfittare di questo vantaggio il concubino, che contribuisce al
mantenimento di un figlio, senza che la fattispecie sia stata provata in modo
ineccepibile (cfr. sentenza del TF n. 2C_242/2010 del 30 giugno 2010 consid.
2.3.1).
3.3
Tornando alla fattispecie
in esame, si deve anzitutto rilevare che l’accordo sottoscritto dal ricorrente
con la madre di sua figlia non è stato adottato nell’ambito di una procedura
giudiziaria né è stato omologato da un tribunale o da un’autorità preposta alla
protezione dei minori. In ogni caso, dal tenore dell’accordo non è possibile
determinare chi – se la signora __________ o la figlia dell’insorgente – abbia
beneficiato dei pagamenti effettuati dal contribuente, né tantomeno in che
misura. Del resto, nemmeno i motivi dei versamenti (“Lebenshaltung”, “Present”,
“Donation” e “Remittance”) aiutano in quest’ultimo senso. Solleva
poi qualche domanda la circostanza che i versamenti documentati dal ricorrente
siano proseguiti mensilmente fino al 30 dicembre 2020, cioè anche nei mesi
successivi al trasferimento in Svizzera della figlia e della di lei madre.
Di conseguenza, già solo
per tale motivo, avendo il ricorrente disatteso il proprio dovere di comprovare
l’ammontare degli alimenti versati alla figlia, la decisione dell’UT merita di
essere tutelata.
3.4
In aggiunta, si evidenzia
che l’insorgente sostiene di aver pagato fr. 6'600.- annui per le spese
scolastiche della figlia (cfr. il calcolo degli alimenti allestito dal
ricorrente ed allegato al ricorso). A tal proposito, ha allegato diverse
fatture rispettivamente bollettini di pagamento, che tuttavia portano quale
data l’anno 2019 e non il 2020 (periodo oggetto del gravame). Pertanto, tali
documenti non sono atti a dimostrare che anche nel corso del 2020 la figlia
abbia dovuto sostenere le medesime spese né, di conseguenza, che il ricorrente
abbia versato alimenti con il fine di coprire dei costi scolastici.
3.5
Inoltre, come detto, gli
estratti conto allegati dal ricorrente al proprio memoriale indicano quale
motivo del versamento: “Present” e “Remittance and Donation”
(cfr. estratti conto del 29.6.2020; 14.7.2020; 29.7.2020; 27.8.2020; 28.9.2020;
26.10.2020; 25.11.2020 e 30 12.2020). Pertanto, ritenuto che le donazioni di un
genitore al proprio figlio non sono deducibili dal reddito imponibile quali
“alimenti”, fr. 7'760.- (fr. 1'000.- + fr. 1'100.- + fr. 1'100.- + fr. 1'200.-
+ fr. 1'030.- + fr. 630.- + fr. 650.- + fr. 1'050.-) – anche volendo far
astrazione dalle considerazioni appena esposte – non potrebbero essere posti in
deduzione dal reddito, non rappresentando alcuna spesa deducibile ai sensi
della legislazione tributaria.
3.5
Ad abundantiam, si
evidenzia che nel proprio ricorso il ricorrente chiede dapprima di riconoscere
in deduzione fr. 20'360.-, mentre nel calcolo allegato al memoriale il totale
dell’importo versato a titolo di “alimenti” corrisponderebbe a fr. 34'090.-. Ciò
getta nuovamente dei dubbi sulla reale destinazione dei versamenti effettuati
dal signor RI 1.
4.
Alla luce di ciò che
precede, si deve concludere che il contribuente non ha comprovato di aver
versato degli alimenti per la propria figlia, contravvenendo così all’onere
probatorio che gli incombeva. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 650.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: