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Decisione

80.2022.34

Procedura: ricorso, ricevibilità, volontà incondizionata e senza riserve di ricorrere, termine per confermare, mancata risposta

4 marzo 2022Italiano5 min

reddito imponibile, per l’IC, di fr. 80’900.- e per l’IFD di fr. 87’000.-. La sostanza

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.34

80.2022.35

Lugano

4 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

“reclamo”

del 7 febbraio 2022 contro le decisioni del 12 gennaio 2022 in materia di IC/IFD

2020.

Fatti e diritto

- il 30 settembre 2021, il

signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta IC/IFD 2020,

dichiarando un reddito imponibile complessivo di fr. 2'790.- ed una sostanza imponibile

complessiva pari a fr. 0.-. In particolare, il contribuente chiedeva in

deduzione fr. 85'852.- quali “spese di manutenzione immobili”;

- con decisioni di

tassazione IC/IFD 2020 del 15 dicembre 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) accertava

un reddito imponibile, per l’IC, di fr. 82'500.- e per l’IFD di fr. 88'600.-.

La sostanza imponibile complessiva, ai soli fini di IC, veniva commisurata in

fr. 0.-. In particolare, l’UT non ammetteva interamente la deduzione per “spese

Fatti

di manutenzione immobili” fatta valere dal contribuente, bensì unicamente fr.

6'106.-, con la seguente motivazione: “Per la

deduzione fa stato il momento del pagamento della fattura. [Le] spese 2019 non

possono essere fatte valere nella partita fiscale 2020”;

- il 17 dicembre 2021, il

signor RI 1 interponeva tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione

IC/IFD 2020. Il reclamante postulava il riconoscimento della deduzione chiesta

con la dichiarazione di imposta IC/IFD 2020 per “spese di manutenzione

immobili”, indicando di essersi “dimenticato di far valere le spese per la

ristrutturazione della casa pagate a fine novembre 2019”, poiché “a

causa della pandemia, i tempi di realizzazione [della ristrutturazione

dell’immobile] si sono molto dilatati e, sinceramente, con il passare del

tempo, mi sono convinto che il pagamento di tutti i […] lavori fosse avvenuto

nel 2020”;

- con decisioni di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 12 gennaio 2022, l’UT accertava un

reddito imponibile, per l’IC, di fr. 80’900.- e per l’IFD di fr. 87’000.-. La sostanza

imponibile complessiva, ai soli fini di IC, veniva commisurata in fr. 0.-. Per

quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione aumentava la deduzione

concessa per “spese di gestione e manutenzione immobili” da fr. 6'106.- a fr.

7'667.-, con la seguente motivazione:

“[…] Il contribuente che per negligenza non ha fatto

valere la deduzione di spese effettive di manutenzione d’immobili nel periodo

fiscale in cui le ha pagate non può chiederne la compensazione in quello

successivo. Nella tassazione afferente il periodo fiscale 2020 sono perciò da

dedurre le spese pagate nel corso dell’anno 2020. La richiesta del contribuente

non può essere ammessa. Alle spese effettive pagate nel 2020 sono aggiunte

l’imposta immobiliare comunale (361.- franchi) e i premi delle assicurazioni

degli stabili, stabilite secondo valutazione d’ufficio (1'200.- franchi)”;

- con scritto del 7 gennaio

2022 (“Reclamo Decisione di tassazione 2020”) RI 1 chiede di “per

favore almeno […] leggere attentamente questa lettera”. In seguito, il

contribuente indica nuovamente di aver commesso, per negligenza, un errore

compilando la dichiarazione di imposta IC/IFD 2019 e meglio, di aver omesso di

Considerandi

“far valere le spese per la ristrutturazione della casa pagate a fine

novembre 2019”. L’insorgente afferma poi che “mi sentirei fortemente e

pesantemente penalizzato se solo per un errore di poco più di 30 giorni, a

causa di un periodo estremamente caotico dovuto ad una pandemia che ha generato

2.

lockdown e a causa di un posticipo di 5 mesi per la dichiarazione delle

imposte 2019 deciso dallo stesso Dipartimento delle Finanze e dell’Economia,

non doveste accettare spese di ristrutturazione pari a circa 80'000 CHF. Spero

di avervi convinto che il mio caso necessita di qualche riflessione in più di

una semplice applicazione meccanica della legge”;

- con scritto del 14

febbraio 2022, inviato mediante Posta APlus e recapitato il 15 febbraio 2022,

la Camera di diritto tributario si è rivolta al ricorrente, rendendolo attento

che “perché la Camera di diritto tributario possa entrare nel merito di un

ricorso […] occorre che dallo stesso risulti la volontà incondizionata e senza

riserve di impugnare la decisione”. Non ravvisando una tale volontà, in

quanto “la […] lettera sembra più finalizzata alla ricerca di una soluzione

al di fuori della procedura formale”, la Camera di diritto tributario ha

assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per confermare l’intenzione

di interporre ricorso contro le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD

2020, avvertendolo che “qualora non dovessimo ricevere alcuna risposta […],

riterremo che abbia rinunciato a presentare ricorso”;

- entro il summenzionato

termine di dieci giorni, il ricorrente non ha presentato alcuna conferma

scritta;

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- nella fattispecie, come

visto, l’insorgente non ha manifestato una volontà incondizionata e senza

riserve di impugnare le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 (cfr. sentenze del TF n. 2C_479/2015 e n.

2C_480/2015 del 5 giugno 2015 consid. 3), e ciò nemmeno entro il termine

assegnatogli da questa Camera;

- in queste circostanze, il “reclamo”

si rivela irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara

e pronuncia

1. Il “reclamo” è irricevibile.

2. Non si prelevano né spese

né tassa di giustizia.

3. Contro

il prese

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: