80.2022.34
Procedura: ricorso, ricevibilità, volontà incondizionata e senza riserve di ricorrere, termine per confermare, mancata risposta
4 marzo 2022Italiano5 min
reddito imponibile, per l’IC, di fr. 80’900.- e per l’IFD di fr. 87’000.-. La sostanza
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.34
80.2022.35
Lugano
4 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
“reclamo”
del 7 febbraio 2022 contro le decisioni del 12 gennaio 2022 in materia di IC/IFD
2020.
Fatti e diritto
- il 30 settembre 2021, il
signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta IC/IFD 2020,
dichiarando un reddito imponibile complessivo di fr. 2'790.- ed una sostanza imponibile
complessiva pari a fr. 0.-. In particolare, il contribuente chiedeva in
deduzione fr. 85'852.- quali “spese di manutenzione immobili”;
- con decisioni di
tassazione IC/IFD 2020 del 15 dicembre 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) accertava
un reddito imponibile, per l’IC, di fr. 82'500.- e per l’IFD di fr. 88'600.-.
La sostanza imponibile complessiva, ai soli fini di IC, veniva commisurata in
fr. 0.-. In particolare, l’UT non ammetteva interamente la deduzione per “spese
Fatti
di manutenzione immobili” fatta valere dal contribuente, bensì unicamente fr.
6'106.-, con la seguente motivazione: “Per la
deduzione fa stato il momento del pagamento della fattura. [Le] spese 2019 non
possono essere fatte valere nella partita fiscale 2020”;
- il 17 dicembre 2021, il
signor RI 1 interponeva tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione
IC/IFD 2020. Il reclamante postulava il riconoscimento della deduzione chiesta
con la dichiarazione di imposta IC/IFD 2020 per “spese di manutenzione
immobili”, indicando di essersi “dimenticato di far valere le spese per la
ristrutturazione della casa pagate a fine novembre 2019”, poiché “a
causa della pandemia, i tempi di realizzazione [della ristrutturazione
dell’immobile] si sono molto dilatati e, sinceramente, con il passare del
tempo, mi sono convinto che il pagamento di tutti i […] lavori fosse avvenuto
nel 2020”;
- con decisioni di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 12 gennaio 2022, l’UT accertava un
reddito imponibile, per l’IC, di fr. 80’900.- e per l’IFD di fr. 87’000.-. La sostanza
imponibile complessiva, ai soli fini di IC, veniva commisurata in fr. 0.-. Per
quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione aumentava la deduzione
concessa per “spese di gestione e manutenzione immobili” da fr. 6'106.- a fr.
7'667.-, con la seguente motivazione:
“[…] Il contribuente che per negligenza non ha fatto
valere la deduzione di spese effettive di manutenzione d’immobili nel periodo
fiscale in cui le ha pagate non può chiederne la compensazione in quello
successivo. Nella tassazione afferente il periodo fiscale 2020 sono perciò da
dedurre le spese pagate nel corso dell’anno 2020. La richiesta del contribuente
non può essere ammessa. Alle spese effettive pagate nel 2020 sono aggiunte
l’imposta immobiliare comunale (361.- franchi) e i premi delle assicurazioni
degli stabili, stabilite secondo valutazione d’ufficio (1'200.- franchi)”;
- con scritto del 7 gennaio
2022 (“Reclamo Decisione di tassazione 2020”) RI 1 chiede di “per
favore almeno […] leggere attentamente questa lettera”. In seguito, il
contribuente indica nuovamente di aver commesso, per negligenza, un errore
compilando la dichiarazione di imposta IC/IFD 2019 e meglio, di aver omesso di
Considerandi
“far valere le spese per la ristrutturazione della casa pagate a fine
novembre 2019”. L’insorgente afferma poi che “mi sentirei fortemente e
pesantemente penalizzato se solo per un errore di poco più di 30 giorni, a
causa di un periodo estremamente caotico dovuto ad una pandemia che ha generato
2.
lockdown e a causa di un posticipo di 5 mesi per la dichiarazione delle
imposte 2019 deciso dallo stesso Dipartimento delle Finanze e dell’Economia,
non doveste accettare spese di ristrutturazione pari a circa 80'000 CHF. Spero
di avervi convinto che il mio caso necessita di qualche riflessione in più di
una semplice applicazione meccanica della legge”;
- con scritto del 14
febbraio 2022, inviato mediante Posta APlus e recapitato il 15 febbraio 2022,
la Camera di diritto tributario si è rivolta al ricorrente, rendendolo attento
che “perché la Camera di diritto tributario possa entrare nel merito di un
ricorso […] occorre che dallo stesso risulti la volontà incondizionata e senza
riserve di impugnare la decisione”. Non ravvisando una tale volontà, in
quanto “la […] lettera sembra più finalizzata alla ricerca di una soluzione
al di fuori della procedura formale”, la Camera di diritto tributario ha
assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per confermare l’intenzione
di interporre ricorso contro le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD
2020, avvertendolo che “qualora non dovessimo ricevere alcuna risposta […],
riterremo che abbia rinunciato a presentare ricorso”;
- entro il summenzionato
termine di dieci giorni, il ricorrente non ha presentato alcuna conferma
scritta;
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
- nella fattispecie, come
visto, l’insorgente non ha manifestato una volontà incondizionata e senza
riserve di impugnare le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 (cfr. sentenze del TF n. 2C_479/2015 e n.
2C_480/2015 del 5 giugno 2015 consid. 3), e ciò nemmeno entro il termine
assegnatogli da questa Camera;
- in queste circostanze, il “reclamo”
si rivela irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
1. Il “reclamo” è irricevibile.
2. Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
3. Contro
il prese
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: