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Decisione

80.2022.38

Procedura: reclamo, presupposti, tempestività, lingua ufficiale, mancata traduzione, irricevibile

25 aprile 2022Italiano6 min

febbraio 2022, RI 1, ancora rappresentato da RA 1, ha presentato reclamo [recte:

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.38

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 gennaio 2022 contro la decisione del 31 gennaio 2022 in materia di IC

2020.

Fatti

Fatti

- RI 1, domiciliato a __________

(nel Canton Svitto), è limitatamente assoggettato all’imposta cantonale

ticinese quale proprietario di sostanza immobiliare a Brissago;

- con decisione del 22

dicembre 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (nel seguito

UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC 2020, commisurando il

reddito imponibile complessivo in fr. 57'200.– e il reddito determinante

per l’aliquota in fr. 95'500.–;

- in data 3 gennaio 2022, RI

1, rappresentato da __________, ha interposto reclamo in lingua tedesco contro

la suddetta decisione di tassazione;

- con scritto del 13 gennaio

2022, l’UT ha rilevato l’assenza di requisiti formali per la presentazione del

reclamo in quanto redatto in lingua tedesca e ha attribuito al reclamante un

termine fino al 24 gennaio 2022 per presentare il reclamo in lingua italiana e

corredato da procura, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato

irricevibile;

- scaduto infruttuoso tale

termine, l’autorità fiscale, con decisione del 31 gennaio 2022, ha dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente in quanto non redatto in lingua

italiana;

- con scritto datato 25

gennaio 2022 ma pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il 3

febbraio 2022, RI 1, ancora rappresentato da RA 1, ha presentato reclamo [recte:

ricorso] in lingua tedesca contro la decisione dell’Ufficio di tassazione;

- con scritto dell’8

febbraio 2022, questa Camera ha rilevato l’assenza di requisiti formali per la

presentazione del ricorso in quanto redatto in lingua tedesca e ha attribuito

al reclamante un termine di 15 giorni per presentare il ricorso in lingua

italiana, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- con lettera datata 7

febbraio 2022 ma pervenuta alla cancelleria del Tribunale d’appello il 14

febbraio 2022, il rappresentante del ricorrente ha presentato la traduzione in

italiano del ricorso, chiedendo di azzerare il reddito imponibile;

- con osservazioni del 17

febbraio 2022, l’UT ha proposto di respingere il ricorso;

- con scritto del 3 marzo

2022 il ricorrente ha presentato una replica, chiedendo la riforma della

decisione di tassazione.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

Considerandi

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito della lingua

ufficiale;

- la Camera di diritto

tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC

2020.

del ricorrente, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione

con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

- nei rapporti con le

autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della

lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es.

gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio

alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella

ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio

di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- l’art. 8 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del

procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

- pertanto, l'osservanza

della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata

un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti

i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana

non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p.

302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- il ricorrente,

proprietario di un immobile nel Canton Ticino, è pertanto tenuto a

corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;

- peraltro l’Ufficio di

tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto

in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale

vizio al reclamante e gli ha attribuito contestualmente un termine per la

traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF

106.

Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli,

La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la

jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

- infatti, come esposto in

narrativa, con lettera del 13 gennaio 2022, l’autorità fiscale ha avvertito il

contribuente del difetto formale inerente il suo reclamo e gli ha attribuito un

termine fino al 24 gennaio 2022 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità

in caso di mancata traduzione;

- nonostante il ricorrente

sia stato messa nella condizione di conformare il suo gravame alle esigenze

formali previste dal diritto cantonale, in casu il requisito della

lingua ufficiale, non ha dato seguito a tale correzione;

- alla luce di quanto sopra

esposto, la decisione impugnata appare legittima e il ricorso è

conseguentemente respinto;

- la tassa di giustizia e le

spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: