80.2022.38
Procedura: reclamo, presupposti, tempestività, lingua ufficiale, mancata traduzione, irricevibile
25 aprile 2022Italiano6 min
febbraio 2022, RI 1, ancora rappresentato da RA 1, ha presentato reclamo [recte:
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.38
Lugano
25 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 gennaio 2022 contro la decisione del 31 gennaio 2022 in materia di IC
2020.
Fatti
Fatti
- RI 1, domiciliato a __________
(nel Canton Svitto), è limitatamente assoggettato all’imposta cantonale
ticinese quale proprietario di sostanza immobiliare a Brissago;
- con decisione del 22
dicembre 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (nel seguito
UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC 2020, commisurando il
reddito imponibile complessivo in fr. 57'200.– e il reddito determinante
per l’aliquota in fr. 95'500.–;
- in data 3 gennaio 2022, RI
1, rappresentato da __________, ha interposto reclamo in lingua tedesco contro
la suddetta decisione di tassazione;
- con scritto del 13 gennaio
2022, l’UT ha rilevato l’assenza di requisiti formali per la presentazione del
reclamo in quanto redatto in lingua tedesca e ha attribuito al reclamante un
termine fino al 24 gennaio 2022 per presentare il reclamo in lingua italiana e
corredato da procura, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
- scaduto infruttuoso tale
termine, l’autorità fiscale, con decisione del 31 gennaio 2022, ha dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente in quanto non redatto in lingua
italiana;
- con scritto datato 25
gennaio 2022 ma pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il 3
febbraio 2022, RI 1, ancora rappresentato da RA 1, ha presentato reclamo [recte:
ricorso] in lingua tedesca contro la decisione dell’Ufficio di tassazione;
- con scritto dell’8
febbraio 2022, questa Camera ha rilevato l’assenza di requisiti formali per la
presentazione del ricorso in quanto redatto in lingua tedesca e ha attribuito
al reclamante un termine di 15 giorni per presentare il ricorso in lingua
italiana, avvertendolo che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- con lettera datata 7
febbraio 2022 ma pervenuta alla cancelleria del Tribunale d’appello il 14
febbraio 2022, il rappresentante del ricorrente ha presentato la traduzione in
italiano del ricorso, chiedendo di azzerare il reddito imponibile;
- con osservazioni del 17
febbraio 2022, l’UT ha proposto di respingere il ricorso;
- con scritto del 3 marzo
2022 il ricorrente ha presentato una replica, chiedendo la riforma della
decisione di tassazione.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
Considerandi
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
in considerazione del fatto che non ha rispettato il requisito della lingua
ufficiale;
- la Camera di diritto
tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC
2020.
del ricorrente, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della decisione
con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;
- nei rapporti con le
autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della
lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es.
gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio
alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella
ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio
di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- l’art. 8 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del
procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;
- pertanto, l'osservanza
della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p.
302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- il ricorrente,
proprietario di un immobile nel Canton Ticino, è pertanto tenuto a
corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale;
- peraltro l’Ufficio di
tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto
in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale
vizio al reclamante e gli ha attribuito contestualmente un termine per la
traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF
106.
Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la
jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- infatti, come esposto in
narrativa, con lettera del 13 gennaio 2022, l’autorità fiscale ha avvertito il
contribuente del difetto formale inerente il suo reclamo e gli ha attribuito un
termine fino al 24 gennaio 2022 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità
in caso di mancata traduzione;
- nonostante il ricorrente
sia stato messa nella condizione di conformare il suo gravame alle esigenze
formali previste dal diritto cantonale, in casu il requisito della
lingua ufficiale, non ha dato seguito a tale correzione;
- alla luce di quanto sopra
esposto, la decisione impugnata appare legittima e il ricorso è
conseguentemente respinto;
- la tassa di giustizia e le
spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: