80.2022.39
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, società con sede negli Emirati Arabi Uniti, azionista ticinese secondo informazioni delle autorità estere, amministrazione effettiva nel Canton Ticino
11 maggio 2023Italiano38 min
si rivolgeva alla __________ (all’attenzione di __________) comunicando che la __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.39
80.2022.43
Lugano
11 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 febbraio 2022 contro la decisione del 12 gennaio 2022 in materia di
assoggettamento all’IFD e all’IC.
Fatti
Fatti
A. __________ è
stata costituita a __________, negli __________, il 16.2.2011.
B.
a.
Con scritto 13.8.2020, l’Ufficio
di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG), tramite invio APlus,
si rivolgeva alla __________ (all’attenzione di __________) comunicando che la __________,
__________ sarebbe stata oggetto di una decisione pregiudiziale di assoggettamento
e che vi era la necessità di designare un rappresentante in Svizzera, in base
agli art. 191 LT e 118 LIFD entro il 25.8.2020. In caso di inosservanza dell’invito,
la __________ era avvertita che le decisioni sarebbero state notificate
validamente mediante pubblicazione nel Foglio Ufficiale del Canton Ticino (art.
189 LT e 116 LIFD).
b.
Il 16.10.2020, l’UTPG notificava
alla __________, mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale 83/2020, una
decisione pregiudiziale di assoggettamento alle imposte cantonali nel Canton
Ticino a far tempo dal 16.2.2011.
La contribuente veniva
avvisata che la decisione sarebbe divenuta definitiva e pertanto sarebbe
cresciuta in giudicato, qualora non si fosse presentato reclamo all’UTPG entro
30 giorni dalla pubblicazione e notificata tramite il Foglio Ufficiale (artt.
206 LT e 132 LIFD).
Veniva inoltre indicato
sul Foglio Ufficiale che la contribuente o il suo rappresentante autorizzato
avrebbero potuto prendere visione dei dispositivi della decisione presso l’UTPG.
Nel merito della
decisione, l’UTPG rilevava che sia in ambito intercantonale che ambito
internazionale, il domicilio fiscale primario di una persona giuridica si trova
in primis nel luogo designato quale sede dagli statuti. Tuttavia, nel
caso in cui presso la sede formale non vi sono né la direzione, né le
installazioni, di modo che la sede assume unicamente un’importanza formale,
diventa invece determinante il luogo dell’amministrazione effettiva.
Secondo l’autorità
fiscale, a __________ vi era solamente un recapito postale presso la fiduciaria
__________, il cui amministratore era __________,__________.
Inoltre, __________, di
professione fiduciario e residente a __________, era azionista e beneficiario
economico al 100% della __________ (detenuta da lui direttamente al momento
della costituzione e poi in seguito da __________, società a sua volta di
proprietà di __________).
Secondo l’UTPG, __________
avrebbe utilizzato la __________ in modo comprovato per operazioni a favore dei
suoi clienti svizzeri, tramite __________, __________, di cui era azionista ed
amministratore unico. Motivo per il quale, secondo l’autorità fiscale,
l’amministrazione effettiva di__________ si trovava a __________.
C. Il 6.11.2020 si
svolgeva un’audizione presso l’Ispettorato fiscale, in presenza di __________ e
__________ in rappresentanza della contribuente. Durante l’incontro questi
ultimi prendevano visione dell’incarto, composto dalle lettere ricevute tramite
la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) nell’ambito
di una procedura di assistenza amministrativa internazionale, che venivano
rilasciate in copia.
D. Con reclamo 13/16.11.2020,
la __________, rappresentata dallo __________, impugnava la decisione
pregiudiziale di assoggettamento, sostenendo, in via principale, la nullità
dell’intimazione, siccome non trasmessa all’avv. __________, presso il quale,
il 28.9.2020, la __________ aveva eletto il proprio indirizzo di recapito per
gli invii di corrispondenza da parte dell’autorità fiscale.
Subordinatamente, l’insorgente
contestava la rivendicazione del domicilio fiscale principale in Svizzera: riteneva
che l’UTPG avesse attribuito arbitrariamente la qualità di azionista e di
beneficiario economico ad __________ e che l’effettiva amministrazione della
società a __________ non era stata comprovata in alcun modo e men che meno “risultano
atti a sostegno del fatto che la società abbia operato a favore di clienti in
Svizzera (e se lo avesse fatto ciò non prova la benché minima attrazione
fiscale illimitata)”.
Aggiungeva inoltre che __________
era attivo come fiduciario e che “(…) non è raro in questi frangenti, per
motivi di riservatezza, che il fiduciario intervenga a nome suo ma per conto di
un cliente (infatti anche la definizione degli “economic beneficiaries” e
“beneficial owners” sono estranee al linguaggio legale e finanziario negli __________
in quegli anni). Si rileva pure come nella medesima formularistica si parli
anche di “shareholder”.
Inoltre, secondo la
rappresentante della contribuente, la pretesa di assoggettamento, giunta a
distanza di 9 anni dalla costituzione della società e a quasi tre anni dalla
ricezione della documentazione avvenuta tramite i canali diplomatici appariva “dubbia
e fors’anche perenta”.
E. Tramite scritto
inviato mediante posta APlus il 30.11.2020, l’UTPG contestava la tesi della
nullità dell’intimazione della decisione pregiudiziale di assoggettamento,
argomentando di non essere in possesso della lettera del 28.9.2020 trasmessa
dall’avv. __________. Ad ogni modo, il fisco indicava che, anche in presenza di
un eventuale difetto della notifica, la pubblicazione sul Foglio Ufficiale
aveva garantito, per la contribuente, la conoscenza della decisione
pregiudiziale di assoggettamento e l’esercizio dei suoi diritti procedurali.
Per quanto concerneva il
merito, il fisco ribadiva di disporre chiari e sufficienti elementi a suffragio
dell’esistenza dell’amministrazione effettiva della __________ dalla Svizzera:
l’amministratore era domiciliato a __________, mentre l’azionista, __________
risiedeva a __________ e svolgeva la professione di fiduciario a __________, e
la società reclamante era stata “(…) utilizzata dallo stesso __________ per
operazioni di suoi clienti (rispettivamente della sua fiduciaria) (…)”.
All’insorgente veniva
richiesta la presentazione – entro il 14.12.2020 – della seguente
documentazione:
·
Distinte salari 2011-2019 con
nome, cognome e funzione del personale dipendente della reclamante;
·
Copia contratto/i d’affitto in
essere nei periodi 2011-2019;
·
Copia conti annuali __________
2011-2019;
·
In difetto del punto precedente
tutti gli estratti bancari.
F.
a.
Il 27.4.2021 si teneva un
incontro tra l’Ispettorato fiscale e lo __________, in rappresentanza della
reclamante, durante il quale veniva richiesta la trasmissione della
documentazione inerente l’operatività e l’azionariato della reclamante.
b.
Il 6.10.2021 si svolgeva
un’audizione, alla presenza della rappresentante della contribuente e
dell’Ispettorato fiscale, durante il quale __________ esibiva (in visione) il
contratto fiduciario datato 19.12.2012, che avrebbe regolato “l’incasso di
crediti in via fiduciaria vantati da __________ verso __________, incasso a
favore del __________ da parte della contribuente, e portante le firme del Sig.
__________ e della __________ (all’epoca amministratrice della contribuente)”.
G. Con decisione del
12.1.2022, l’UTPG respingeva il reclamo, argomentando che, nell’ambito di una
richiesta di assistenza amministrativa risalente al 6.9.2017 e conformemente
alla Convenzione di doppia imposizione tra la Convenzione del 6 ottobre 2011
tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-EAU; RS 0.672.932.51), dalla
risposta delle autorità estere era emerso che __________ di professione
fiduciario commercialista, residente a __________, aveva costituito la __________
nel 2011, della quale era azionista al 100%. Successivamente alla costituzione,
la contribuente era stata apportata nella __________, della quale lo stesso __________
era azionista unico.
Quest’ultimo era anche
azionista della __________ SA, __________, e dell’omonima società svizzera __________,
con sede a __________. Inoltre, nell’ambito dell’accertamento fiscale inerente
la società __________ (cliente della __________ __________, rappresentante di __________,
il 22.7.2019 aveva presentato documentazione volta a fornire le generalità
dell’azionariato della reclamante: la fotocopia del documento d’identità del
cittadino __________ __________, nonché una missiva del 4.3.2014, firmata da
quest’ultimo, nella quale affermava di essere l’azionista della reclamante.
Dopo che l’autorità
fiscale aveva presentato a __________ la documentazione acquisita nell’ambito
della procedura di scambio di informazioni, in un successivo incontro del
6.8.2019, i rappresentanti della contribuente producevano un secondo foglio,
datato 25.7.2019, nel quale si leggeva che “(…) erano stati i genitori di __________,
residenti a __________ ed in età avanzata, a chiedere al figlio in via
fiduciaria di costituire la reclamante e la __________”. L’UTPG, dopo aver
esaminato i documenti prodotti dalla reclamante, non li aveva ritenuti
attendibili, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva della
società era svolta da __________, e meglio dalla sede della fiduciaria di __________.
Durante l’audizione del 27.4.2021, __________ aveva poi presentato i conti
annuali della reclamante (sino al 2020) nonché una dichiarazione rilasciata da
una fiduciaria di __________ che ricalcava l’evoluzione degli amministratori: e
meglio dal 12.2.2011 al 3.7.2012, __________ (residente a __________), dal
3.7.2012 al 16.11.2014 __________ e dal 16.11.2014 __________.
Nella decisione, in
relazione all’azionariato, l’UTPG indicava quanto segue: “Sull’evoluzione
dell’azionariato veniva indicato oralmente che alla costituzione lo era la
madre di __________, tra il __________ l’azionista di __________ per “l’incasso
di crediti fiduciariamente alla reclamante” e dal 4 marzo 2014 il Signor __________”.
Ritenendo che l’evoluzione dell’azionariato non fosse chiarita, l’autorità
fiscale aveva richiesto precisazioni alla contribuente, la quale, all’audizione
del 6.10.2021 aveva affermato che “in merito alla cronologia
dell’azionariato (registro azioni o documentazione analoga), non vi sono
documenti”.
L’UTPG faceva inoltre
notare che tra la documentazione ricevuta il 27.4.2021 aveva rilevato una
situazione particolare relativa ai conti annuali presentati: a parte il fatto
che i conti annuali 2011-2014 erano firmati, mentre quelli a partire dal 2015
(di pertinenza di __________) non lo erano, non si comprendeva a quale titolo __________
avrebbe potuto o dovuto firmare i conti annuali 2014 “(…) senz’altro chiusi
ed approvati nei primi mesi del 2015, se questa aveva lasciato la carica già
nel novembre 2014”. All’audizione del 6.10.2021 lo __________ aveva esibito
– ma non consegnato “per motivi di riservatezza” – un contratto fiduciario, nel
quale erano definite “(…) le modalità di incasso di crediti in via
fiduciaria vantati da __________ (USA) verso __________, incasso a favore di __________
(asserito azionista della reclamante) da parte della contribuente e portante le
firme di ____________________ (principal) e __________ (…)”.
L’autorità fiscale riteneva
che la contribuente fosse stata utilizzata a favore dell’azionista di
riferimento ed amministratore di __________ per incassare dei crediti che, in
capo alla stessa __________, rappresentavano debiti commerciali. Altrimenti non
si comprendeva “(…) perché nel periodo 3.7.2012-16.11.2014, che è proprio il
periodo in cui si sono verificate le prime operazioni di incasso crediti,
l’azionista di __________ sarebbe stato un cittadino __________ quando invece
gli interessi da tutelare per l’incasso di questi crediti, erano tutti
dell’azionista di riferimento di __________”. Inoltre, sempre secondo
l’UTPG, l’esistenza di un’amministrazione effettiva a __________ nel periodo
3.7.2012 – 16.11.2014 non poteva essere sostenuta con la mera esistenza di una
fiduciaria a __________, che nella fattispecie era obiettivamente di “paglia”
e pertanto senza valenza in termini di presa di decisioni, visto e considerato
che la direzione corrente era a __________ e che “(…) la reclamante non
disponeva né di uffici propri né di personale proprio a __________”.
Facendo riferimento
all’art. 4 cpv. 4 CDI-EAU, secondo cui, nei casi di doppia residenza, si
ritiene che la residenza sia data solo nello Stato in cui si trova la sede
della sua direzione effettiva, l’UTPG sosteneva la sovranità fiscale svizzera.
H. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario del 10.2.2022, la __________ impugna la
decisione su reclamo dell’UTPG, rimproverando a quest’ultima di avere agito
arbitrariamente senza riuscire a dimostrare che __________ è il suo azionista.
L’UTPG avrebbe allegato “tutta una serie di prove e fatti non veritieri o
irrilevanti per suffragare la propria tesi”. L’autorità fiscale non avrebbe
neppure fornito alcuna prova a sostegno della tesi che l’effettiva
amministrazione della società fino al 2014 fosse avvenuta a __________. Chiede
dunque alla Camera di diritto Tributario di annullare la decisione su reclamo.
I. Nelle sue
osservazioni del 21.3.2022 l’UTPG ribadisce che la decisione pregiudiziale d’assoggettamento
non è arbitraria ed è il risultato di accertamenti spesso resi difficoltosi a
causa della carente collaborazione della ricorrente, la quale ha fornito a più
riprese fatti e documenti non completamente attendibili. Come gi nella
decisione su reclamo, l’autorità ribadisce che a suo avviso la __________ è di
proprietà di __________ e che quest’ultimo non ha comprovato in modo
sufficiente che l’amministrazione effettiva di tale società sia avvenuta a __________.
L. Con scritto 31.7.2022,
la ricorrente ha inoltrato alla Camera di diritto tributario una presa di
posizione di __________, volta ad “essere d’aiuto nella vertenza del
presente incarto” e nella quale si esprime a riguardo di __________, di __________,
di __________ e dell’operato delle “Shelf company”.
M. Il 28.11.2022 si è
tenuta un’udienza, alla quale hanno partecipato __________, per la
contribuente, nonché l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni e
l’Ispettorato fiscale.
La ricorrente ha ribadito
che la decisione pregiudiziale di assoggettamento si basa esclusivamente sui
dati iniziali trasmessi tramite assistenza amministrativa dalle autorità degli __________.
I fiduciari costituirebbero molte società “off shore” destinate ad
essere messe a disposizioni di clienti, in particolar modo negli anni in
questione. Le autorità degli __________, non disporrebbero inoltre, di elenchi
che indicano gli aventi diritto economico in seguito alla costituzione. La
ricorrente esibiva – senza produrne copia – un contratto fiduciario, stipulato
con il signor __________.
L’autorità fiscale
rilevava che, per stabilire il luogo dell’amministrazione effettiva della
società non è determinante sapere chi è l’azionista. La ricorrente stessa
avrebbe infatti ammesso che la società non è amministrata a __________ e che
sarebbe stata utilizzata per incassare i crediti. __________ __________ avrebbe
inoltre incontrato __________ unicamente nel 2014. Questa sarebbe una delle
discrepanze emerse fra quanto sostenuto dalla ricorrente e quanto emerge dalla
documentazione agli atti.
Diritto
1. Si pone dapprima la
questione della legittimazione della ricorrente e della valida rappresentanza
processuale.
Per l’art. 140 cpv. 1
prima frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione,
davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
Per il diritto cantonale,
secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con
ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
Nella fattispecie, il
ricorso non è stato presentato da un organo della società, bensì da un
rappresentante contrattuale, che si è legittimato mediante procura.
Ora, la procura conferita
al rappresentante è stata sottoscritta da __________, nato il __________ a __________,
__________, e residente in __________, P.O. Box __________, __________, __________.
Come si vedrà in seguito,
dalle informazioni trasmesse al fisco cantonale dalle autorità finanziarie
degli Emirati Arabi Uniti, nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa,
gli organi della società risultano essere __________ (azionista) e __________
(direttore e segretario).
Il rappresentante della
ricorrente non ha neppure prodotto un estratto del registro di commercio dello
Stato in cui ha sede, per documentare la composizione attuale degli organi
sociali.
Si deve concludere che la
procura, allegata al ricorso, non dimostra che il mandante sia un organo della
ricorrente e sia pertanto legittimato a vincolare la società e, in particolare,
a conferire procura ad un rappresentante per un procedimento giudiziario.
La questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il fatto che il ricorso è
respinto anche nel merito, per le ragioni che seguono.
Considerandi
2.
2.1.
Nel merito è contestato
l’assoggettamento della contribuente in Svizzera, a far tempo dal 2011, anno
della sua costituzione.
2.2
Nel merito, per quanto
concerne segnatamente la direzione e l’amministrazione effettiva presso la sede
statutaria, avendo la ricorrente la sua sede formale a __________
la decisione impugnata dev’essere esaminata tenendo conto della base legale del
diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale, ma anche della CDI-EAU.
2.3
Le Convenzioni di doppia
imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione
stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una
forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (sentenza del Tribunale
federale n. 2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; in RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib
366). La dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI, nel
senso che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla
collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto
di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal
international, 4a ediz., Berna 2014, n. 139 p. 49).
Ne consegue che una
fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del
diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute
nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma
di diritto interno.
3.
3.1.
Secondo
l’art. 50 LIFD, le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù
della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva
in Svizzera e l’assoggettamento è illimitato. Esso non si estende alle imprese,
agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 52 cpv. 1 LIFD),
ma concerne però anche le persone giuridiche di diritto estero la cui
amministrazione effettiva è situata in Svizzera (p. es. sentenza del TF
2C_1086/2012 e 2C_1087/2012 del 16.5.2013 consid. 2.1, in StE 2013 B 11.1 n. 24
= RDAF 2013 II 500).
L’estensione
dell’assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d’impresa e dei fondi è
definita, nelle relazioni internazionali, dall’art. 52 cpv. 3 LIFD,
conformemente ai principi del diritto federale concernente il divieto della doppia
imposizione intercantonale. Il diritto cantonale prevede disposizioni analoghe,
agli articoli 60 e 62 LT.
3.2
Secondo
la prassi, il luogo dell’amministrazione effettiva si trova laddove una società
ha il centro economico e effettivo della sua esistenza o dove si provvede alla
gestione degli affari che normalmente si svolge alla sede della società. È cioè
determinante lo svolgimento degli affari correnti nel quadro dello scopo
sociale; se vi sono più luoghi, è determinante la prevalenza della gestione
degli affari. In questo contesto, è impensabile che l’amministrazione effettiva
possa essere esercitata da terzi in virtù di un rapporto di mandato. Questa
prassi, in origine sviluppata essenzialmente allo scopo di delimitare le
sovranità fiscali in caso di conflitti fra cantoni, è applicata dal Tribunale
federale anche per stabilire l’assoggettamento secondo l’art. 50 LIFD. A questo
proposito, la Suprema Corte distingue la direzione degli affari, da una parte,
dalla semplice attività amministrativa e, dall’altra, dall’attività degli
organi sociali superiori, se essa si limita al controllo sulla direzione vera e
propria degli affari e a determinate decisioni di fondo. Non è invece decisivo
il luogo in cui si tengono le riunioni del consiglio di amministrazione, le
assemblee generali oppure il domicilio degli azionisti (sentenza del TF
2C_1086/2012 e 2C_1087/2012 cit., consid. 2.2 con riferimenti a giurisprudenza
e dottrina).
3.3
Secondo
il Tribunale federale, l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello
scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi
ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito
si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management),
nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa
(intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato,
ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di
competenza del CdA (sentenza del
Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013,
consid. 2.2; De le Court,
Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 408 s.; Heilinger/ Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 752; Jung,
Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in
EF 3/17, p. 172; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,
Basilea 2011, § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
3.4
Coloro che sono incaricati
dell’amministrazione effettiva della società, di norma sono i rappresentanti
del consiglio di amministrazione autorizzati a gestire la società (delegati del
consiglio di amministrazione) nonché altri membri della direzione del gruppo. Al
contrario, è difficilmente concepibile che la gestione effettiva sia esercitata
da terzi in base ad un rapporto di mandato. La direzione deve essere distinta
dalla mera gestione amministrativa, da un lato, e dalle attività dei massimi
organi societari, dall'altro, nella misura in cui si limitano all'esercizio del
controllo sull’amministrazione in sé e ad alcune decisioni fondamentali (Zweifel/Hunziker, in. Zweifel/Beusch/Matteotti
[a cura di], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, Basilea 2015, n. 77-78
ad art. 4 OECD-MA; Zürich Verwaltungsgericht, SB.2013.00037 del 2.4.2014,
consid. 2.2.).
Inoltre anche il domicilio
di colui che assume l’amministrazione effettiva della società gioca un ruolo in
determinate circostanze, se la gestione è concentrata presso una persona che
svolge la sua attività in vari luoghi senza che la società abbia strutture
fisse e personale proprio (Zweifel/Hunziker,
op. cit., n. 79 ad art. 4 OECD-MA).
3.5
Riguardo
all’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). Quale aspetto che stabilisce il diritto di imporre,
l’esistenza del domicilio fiscale dev’essere sostanziata dall’autorità di
tassazione. Quando, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede
che si trova altrove, l’amministrazione effettiva di una persona giuridica nel
Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al
contribuente (sentenze 2C_373/2018 del 31.1.2019 consid. 4.3 e giurisprudenza
citata; inoltre Oesterhelt/Schreiber,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 31 ad art. 50 LIFD, p. 1040 s.).
4.
4.1.
Con
la decisione impugnata, l’autorità fiscale, conformemente agli articoli 50 LIFD
e 60 LT, ha confermato l’assoggettamento illimitato alle imposte federali e
cantonali sull’utile e sul capitale della __________, sulla base di una serie
di emergenze fattuali.
4.2
4.2.1
Va
ricordato che l’esistenza della __________ Ltd è emersa nell’ambito di una
verifica, esperita dall’Ispettorato fiscale in relazione ai conti della __________
SA, __________. Questa società registrava da anni nel proprio bilancio
importanti debiti commerciali nei confronti di una società americana, la __________,
__________ (__________), la quale aveva emesso numerose fatture per
commissioni. Alla fine del 2013 le fatture in questione non erano ancora state
pagate e la posizione creditori nei confronti della società americana ammontava
a fr. 5'199'698.–. Il 14 agosto 2013 la __________ Ltd aveva notificato alla __________
SA la cessione dei crediti da parte della __________, allegando le fatture
scoperte. Il 16 maggio 2014 la __________ SA aveva proceduto ad un primo
versamento di € 500'000.– a favore della __________ Ltd, in relazione
al debito in questione.
In
considerazione dell’omonimia tra la __________ Ltd e la __________ SA, __________,
dopo aver chiesto informazioni alla stessa società, il 6 settembre 2017
l’autorità fiscale cantonale ha inoltrato una domanda di assistenza amministrativa
in base all’art. 25 CDI-EAU. Dalla documentazione inviata dalle autorità
fiscali degli Emirati Arabi Uniti (“United Arab Emirates, Ministry of
finance”) è emerso che __________, di
professione fiduciario commercialista, residente in Ticino, a __________, nel
2011.
aveva costituito la __________ Ltd, della quale era azionista unico.
__________
è altresì azionista della __________, __________ e della__________, __________.
4.2.2
Dalla disamina della
documentazione proveniente dagli __________ agli atti inerenti la risposta alla
richiesta d’assistenza amministrativa emerge che la __________, è stata
registrata quale società il 16.2.2011. La società risultava essere attiva
nell’ambito della consulenza e poteva intraprendere qualsiasi attività
commerciale nonché qualsiasi atto o attività lecita (“Consultancy company;
To engage in any business or business whatsoever and any lawful act or activity
for which international Companies may be organised under __________. Free Trade Zone Authority International Company Regulations 2006”).
In merito
agli azionisti (“Shareholders Names”) si indicava: “Old Shareholder”:
__________”. Le preposte autorità degli __________ indicavano inoltre
che non esisteva una licenza commerciale, ma era stato rilasciato un
certificato. L’azienda non aveva inoltre sottoscritto contratti di locazione o
di lavoro e non aveva mai conferito mandato ad un avvocato.
In risposta alla domanda
posta dall’autorità fiscale elvetica, intesa a sapere chi fossero i beneficiari
economici o il proprietario economico della __________, la risposta era che,
per gli anni 2014 – 2015, si trattava della __________, società della quale
azionista era a sua volta __________.
Nel documento intitolato “International
Company Application Form” (sempre trasmesso dalle competenti autorità degli
Emirati Arabi nel contesto dell’assistenza amministrativa) veniva inoltre
indicato che direttore era __________, cittadino __________, domiciliato in
Svizzera, in via __________, a __________
4.2.3
Altre informazioni che
emergevano dalla documentazione inviata concernevano il nominativo dell’“agente
registrato”, abilitato a procedere all’incorporazione della società: si
trattava della __________, __________s, P.O. Box, __________). L’indirizzo della
__________ era il seguente (in base al __________): __________. Venivano
inoltre forniti dettagli in merito a chi aveva costituito la società: si
trattava di __________.
Le autorità degli __________
hanno inviato anche uno scritto del 6.12.2010 del __________, __________,
intitolato “Bank Confirmation in favour of __________, __________ in view of
the incorporation of a new company”, nel quale si confermava che __________
intratteneva una relazione bancaria con la filiale __________ di __________ dall’aprile
2004.
e che, le operazioni effettuate da allora non avevano dato luogo a reclami
di alcun genere.
4.2.4
Un ulteriore documento relativo
alla __________.è intitolato “__________ International Companies Regulations
2006, Memorandum of Association and Articles of Association”.
Nella parte denominata “Articles
of Association” (articolo 5), cioè gli statuti della società, in merito ai
certificati azionari, si legge che, a meno che le condizioni di assegnazione
delle azioni non avessero previsto diversamente, la società fornisce ad ogni
socio un certificato azionario per le azioni di ogni classe a lui assegnate; un
certificato azionario per le azioni che gli sono state trasferite e, al momento
della cessione di una parte delle sue azioni, di qualsiasi classe, un
certificato azionario per il saldo della sua partecipazione.
Ai punti 9-15 della parte
del documento chiamata “Memorandum of Association”, cioè l’atto
costitutivo, è disciplinato in particolar modo il trasferimento delle azioni (“transfer
of shares”). In particolare al punto 14 s’indica che la società avrebbe
dovuto conservare qualsiasi “strumento di trasferimento delle azioni”
registrato. Al punto 10 si legge anche che l'amministratore può rifiutarsi di
registrare il trasferimento di un’azione a una persona che non approva e, a
seconda dei casi, può rifiutarsi di registrare il trasferimento di un'azione a
meno che (a) l'atto di trasferimento, il certificato azionario e qualsiasi
altra prova che l'amministratore possa ragionevolmente richiedere siano depositati
presso la sede legale (b) il trasferimento riguardi una sola classe di azioni e
(c) e il trasferimento sia a favore di non più di quattro cessionari.
4.3
4.3.1
Per quanto riguardava
l’azionariato della società, nella decisione impugnata, l’UTPG indica che,
nell’ambito dell’accertamento fiscale inerente la citata __________ SA di
Chiasso, il rappresentante della stessa__________, il 22.7.2019 aveva
presentato all’autorità fiscale della documentazione a comprova del fatto che
proprietario della stessa fosse il cittadino __________ __________. A tale
riguardo, il rappresentante produceva copia del documento d’identità di
quest’ultimo e copia di uno scritto, datato 4.3.2014, nel quale lo stesso __________,
rivolgendosi ad un tale “____________________” (verosimilmente si trattava di __________,
azionista ed amministratore della __________), affermava di essere l’azionista
unico della __________ (“As many times discussed in the past, I confirm you
again that __________ it is my company. Remember to
make bank payments to me at __________ because it is Company account”).
4.3.2
Sempre nella decisione su
reclamo, l’autorità fiscale spiega che, dopo aver sottoposto le risultanze
dello scambio di informazioni a __________, quest’ultimo, in un successivo
incontro del 6.8.2019, ha prodotto un ulteriore documento, datato 25.7.2019, nel
quale__________ (madre di __________) afferma che erano stati lei e il marito a
chiedere al figlio __________, nel 2011, di costitui__________, __________ e __________
4.3.3
Durante l’audizione svoltasi
il 6.10.2021, __________, rappresentante della contribuente, ha sostenuto che
non esistono atti in merito alla cronologia dell’azionariato (registro azioni o
documentazione analoga).
4.3.4
In una dichiarazione,
rilasciata l’8.2.2022 e allegata al ricorso (allegato 1), __________ sostiene
quanto segue: “(…). La società non era molto utilizzata e i miei genitori
hanno espresso la volontà di venderla non appena se ne fosse presentata l’occasione.
Nel 2014 l’amministratrice della società Avv. __________ di __________, mi ha
messo in contatto con il Sig. A__________ __________, cittadino __________
attivo a __________ e suo cliente, che cercava una società pronta all’uso per
svolgere i propri affari in __________. Il 5 maggio 2014 i miei genitori hanno
ceduto la società al Sig. __________”.
4.4
4.4.1
Per
quanto concerne la direzione della società, nella documentazione trasmessa da
parte degli __________ nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa,
si leggono le seguenti indicazioni in relazione al Consiglio di amministrazione
ed alla segreteria (“Details concerning board of directors & secretary”):
nella veste sia di Director che di Secretary vi era __________,
residente in via __________, __________
4.4.2
Nel corso dell’audizione
del 27.4.2021, il nuovo rappresentante della contribuente (__________ – oltre a
presentare i conti annuali dal 2011 al 2020 della contribuente – ha prodotto
uno scritto stampigliato dal quale si evince il susseguirsi dei “directors” a
partire dalla costituzione della società:
·
dal 16.2.2011 al 3.7.2012, __________,
residente a __________ (ndr. secondo i dati risultanti dallo scambio di
informazioni lo stesso risiedeva a __________);
·
dal 3.7.2012 al 16.11.2014 __________,
residente a __________;
·
dal 16.11.2014 in poi, __________,
residente a __________.
4.4.3
Al punto 53 del documento
intitolato “Memorandum of Association”, cioè l’atto costitutivo della
società, al capitolo “Appointment and retirement of director(s)”, si
legge che una persona non potrà essere nominata amministratore nel corso di
un'assemblea generale a meno che non sia stata raccomandata dall'amministratore
o da un socio e i dettagli dell'amministratore proposto siano stati inclusi
nell'avviso di convocazione dell'assemblea in cui verrà presa in considerazione
la nomina. I dettagli devono includere almeno le informazioni che verrebbero
inserite nel registro degli amministratori se la persona venisse nominata.
Al punto 57 (“Minutes”)
viene inoltre specificato che gli amministratori devono far verbalizzare tutte
le nomine di funzionari effettuate dagli amministratori e tutti gli atti delle
assemblee della società, dei titolari di qualsiasi classe di azioni dell'amministratore
e di un comitato di amministratori, compresi i nomi degli amministratori
presenti a ciascuna di tali assemblee.
4.5
4.5.1
In relazione
all’operatività della società, dai documenti si evince quanto segue.
Dalla disamina dei bilanci
presentati dalla stessa contribuente in occasione di un incontro con l’autorità
fiscale ticinese, emerge che la __________ non ha avuto spese di rilievo
(personale e locazione), nel periodo 2015-2020. In questo periodo si sono
alternati profitti (di poco conto) a perdite. I conti presentati dal 2015 al
2020.
non sono stati sottoscritti.
Quelli dal 2012 al 2014 presentano
entrate più importanti e costi più significativi, fra i quali non risultano
comunque costi del personale e di locazione, e sono firmati da __________ (in
carica quale direttrice dal 3.7.2012 al 16.11.2014).
4.5.2
In occasione
dell’audizione del 6.10.2021 dinanzi all’Ispettorato fiscale, il rappresentante
fiscale della __________ ha esibito, senza tuttavia consegnarne una copia, un
contratto fiduciario del 19.12.2012, che regolerebbe l’incasso in via
fiduciaria dei crediti “(…) vantati da __________, incasso a favore del Sig.
__________ da parte della contribuente, e portante le firme del Sig. __________
(principal) e della Sig. ra __________ (all’epoca amministratrice della
contribuente)”.
5.
5.1.
Le informazioni su cui si
fonda la decisione impugnata sono state acquisite dall’autorità di tassazione
cantonale tramite assistenza amministrativa internazionale.
5.2
Secondo l’art. 25
paragrafo 1 prima frase CDI-EAU, le autorità competenti degli Stati contraenti
si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della
presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto
interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui
l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.
L’art. 25 paragrafo 5
prima frase CDI-EAU, in particolare, prevede che in nessun caso le disposizioni
del paragrafo 3 (che ammettono dei limiti all’obbligo di scambiare
informazioni) debbano essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato
contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste
sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una
persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si
rifanno ai diritti di proprietà di una persona.
Il riferimento ai diritti
di proprietà di una persona si estende anche alle società di capitali, società
di persone, fondazioni o strutture organizzative simili. Le domande di
assistenza amministrativa non possono essere respinte solo perché le leggi o le
prassi nazionali considerano determinate informazioni relative alla proprietà
dei segreti commerciali o simili (OCSE, Commentario del Modello di Convenzione
fiscale, art. 26, par. 19.13).
5.3
Ora, esaminando la
fattispecie alla luce della documentazione trasmessa da parte delle competenti
autorità degli __________ in risposta alla domanda di assistenza amministrativa
presentata dalle autorità fiscali cantonali, appare indiscutibile il fatto che
il primo azionista della __________ fosse __________. In relazione al periodo
fiscale 2014-2015, appare altrettanto inoppugnabile, vista la chiara
documentazione ricevuta, che l’azionista della __________, società a sua volta
detenuta dallo stesso __________.
Si tratta di informazioni,
rilasciate alle autorità degli __________ dallo stesso azionista e detenute in
base alla legislazione di quello Stato.
5.4
5.4.1
Non sono certo le
affermazioni della ricorrente, basate su una documentazione a dir poco
raffazzonata, che possono confutare le risultanze delle informazioni ricevute
mediante la procedura di assistenza amministrativa internazionale.
5.4.2
Lo scritto del 4.3.2014 di
__________ presentato quale azionista della contribuente alle autorità fiscali
elvetiche prima di conoscere l’esito della domanda di assistenza
amministrativa, desta quantomeno qualche perplessità in merito alla sua fedefacenza,
alla luce delle informazioni in merito all’azionariato inviate dagli __________
proprio per il 2014 ed il 2015. Se fossero vere le affermazioni del preteso
azionista libico, ne conseguirebbe che sarebbero state fornite informazioni
false alle autorità dello Stato in cui ha sede la società, cioè gli __________.
La contribuente non ha del
resto prodotto nessun registro degli azionisti né ha altrimenti comprovato la
cessione delle azioni da __________ a __________. Anche l’affermazione secondo
cui le società __________ e __________ sarebbero state costituite da __________
per conto dei genitori (tesi questa avanzata unicamente una volta preso atto
dell’esito della richiesta amministrativa) è in contrasto con gli atti
trasmessi dagli __________, che hanno da sempre individuato quale azionista e
beneficiario economico __________ e, in seguito, una società a lui riconducibile.
Lo scritto dell’8.2.2022
allegato al ricorso, nel quale __________ sostiene che la contribuente sarebbe
stata ceduta dai suoi genitori a __________ il 5.5.2014, si scontra non solo
con quanto emerge dalla documentazione trasmessa nella procedura di assistenza
amministrativa da parte delle preposte autorità degli __________ ma altresì con
lo scritto dello __________ del 4.3.2014, nel quale conferma di essere già
da tempo azionista della __________.
Non si vede pertanto come
queste affermazioni possano prevalere sulle informazioni acquisite tramite lo
scambio di informazioni internazionale.
5.4.3
Sempre negli atti ricevuti
da parte degli __________ si può leggere che in qualità di “Director”
(amministratore) e “Secretary” era stato designato __________ e si
indicava che quest’ultimo fosse residente a __________ (veniva esplicitamente
indicato che quest’ultimo non era residente negli __________).
Secondo quanto prodotto
dalla contribuente, e allestito dal __________, come detto, in qualità di
“Directors” si sarebbero succeduti __________, __________ ed __________ La
contribuente non ha presentato un registro dei direttori né, come già ricordato,
un registro degli azionisti.
5.5
5.5.1
La
vicinanza fra la società ricorrente e __________ è del resto confermata da
diversi altri elementi che si ricavano dagli atti raccolti dall’autorità
fiscale cantonale.
5.5.2
Si è già ricordato come lo
stesso inoltro della domanda di assistenza amministrativa sia stato deciso dal
fisco cantonale dopo che quest’ultimo, esaminando i conti della __________ SA,
si era posto delle domande in merito al ruolo della __________ Ltd, cessionaria
di importanti crediti, nei confronti della __________ SA, da parte di una
società statunitense.
Come visto, nella
decisione su reclamo impugnata, l’UTPG ha rilevato che la __________ è stata “(…)
utilizzata a favore dell’azionista di riferimento ed amministratore di __________
per incassare dei crediti che in capo alla stessa __________ rappresentavano
dei debiti commerciali”. Si puntualizza a tal proposito che, rappresentante
fiscale della __________ (attualmente in liquidazione) era la __________ (della
quale __________ è amministratore unico), la quale aveva funto, per un certo periodo,
anche da Ufficio di revisione della stessa __________.
In merito alle interazioni
tra __________, nelle osservazioni al ricorso, l’UTPG ha indicato:
“In occasione della verifica fiscale della società __________,
__________, rappresentata inizialmente dalla __________ di __________ e
successivamente dalla __________ di __________, era risultato che __________
esponeva importanti debiti commerciali, allibrati così da diversi anni. In
particolare emergeva che negli anni 2004-2006 __________ aveva registrato a
conto economico una serie di fatture passive relative a commissioni, fra cui
quelle nei confronti della società __________, __________, __________ (…).
Queste fatture non sono state pagate ed ancora al 31.12.2013 erano esposte alla
posizione creditori verso __________ in ragione di CHF 5'199'698. In data 14
agosto 2013 la società __________ (…) __________, notificava alla __________,
la cessione di credito da __________ a __________ per CHF 5'199'698 allegando
le fatture scoperte. Il 16.5.2014 veniva effettuato un (primo) pagamento di Eur
500'000 in favore della __________, importo pari a CHF 615’100”.
5.5.3
La società insorgente non
ha del resto alcuna infrastruttura nello Stato in cui ha la propria sede
formale.
Dalle informazioni
trasmesse nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, in
relazione alla domanda intesa a conoscere la struttura societaria, emerge – per
gli anni 2014 e 2015 – che non erano stati sottoscritti contratti per
lavoratori dipendenti, non erano stati conferiti mandati ad avvocati e neppure
erano stati siglati contratti di locazione. Inoltre, dai dati dei bilanci (in
parte neppure sottoscritti) non emergono costi specifici legati al personale
oppure a locazione.
Ne consegue che
l’amministrazione effettiva non poteva essere svolta negli __________. La
stessa era invece evidentemente gestita nel Canton Ticino dallo stesso
azionista, nell’ambito della sua attività di fiduciario.
5.6
Ora, sia come sia, al
momento della notifica della cessione del credito da __________ – avvenuta nel
2013.
-, la società non era certamente di proprietà di __________. Mal si
comprende come – proprio pochi giorni dopo la pretesa acquisizione della
società da parte di __________ – sarebbe avvenuto il primo pagamento in favore
del citato cittadino libico: in altri termini la società non ha minimamente
spiegato né reso credibili le interazioni tra i vari azionisti e le relazioni
commerciali, in particolare non ha spiegato su quali prestazioni si fondasse il
debito di __________ nei confronti di __________.
Oltre a ciò, si deve
inconfutabilmente riconoscere che il preteso avvicendamento dei proprietari non
è stato in alcun modo comprovato, per la semplice ragione che __________
risulta, secondo i dati ufficiali trasmessi mediante assistenza amministrativa,
il proprietario della contribuente (nel 2011 direttamente e nel periodo
2014-2015 tramite la __________). Secondo quanto indicato dalla stessa
contribuente, quest’ultimo sarebbe stato anche amministratore dal 2014 in
avanti.
In base agli atti a
disposizione, appare evidente che la __________ (che peraltro ave__________
[divenuta dal 20.4.2020 __________], __________, della quale AU ed azionista è __________)
aveva la propria amministrazione effettiva in Svizzera. Anche per quanto
attiene all’operatività, si evince che la società è servita per operazioni
commerciali nelle quali hanno interagito società ed azionisti residenti in
Svizzera (__________, attualmente in liquidazione), strettamente connessi ad __________
ed alla sua attività quale fiduciario. Anche volendo seguire lo schema presentato
dalla contribuente, che propone una sequenza di vari “directors” negli anni, e
mettendolo a confronto con i dati – certi – trasmessi dagli __________ per
quanto concerne gli azionisti, emerge che la società è sempre stata dominata e
controllata da __________.
Ne discende che la società
è sempre stata amministrata dalla Svizzera, ed in particolare da __________,
che l’ha sempre avuta a disposizione. Motivo per il quale, la conclusione dell’autorità
fiscale, secondo cui l’amministrazione effettiva è, sin dalla costituzione
della società, svolta da __________, presso gli uffici della Fiduciaria di __________,
non presta il fianco a critiche.
5.7
Alla conclusione secondo
il diritto interno non si oppone la CDI-EAU.
Secondo l’art. 4 paragrafo
4.
CDI-EAU, quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente
in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
6.
6.1.
Visti i rapporti fra la
società ricorrente, da una parte, e l’azionista __________ e le società tramite
le quali quest’ultimo svolge la sua attività professionale, dall’altra,
l’autorità di tassazione avrebbe anche potuto prendere in considerazione una
tassazione per trasparenza dell’insorgente.
6.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’autorità fiscale può eccezionalmente rifiutarsi di
riconoscere ad una persona giuridica la qualità di soggetto fiscale
indipendente, se la sua esistenza si basa su una costruzione abusiva. In simili
circostanze, da esaminare sotto il profilo dell’elusione fiscale, il reddito imputato
alla persona giuridica in modo abusivo viene fiscalmente attribuito al suo
proprietario economico (oppure ad una società sorella), mediante un approccio
fondato sulla trasparenza fiscale. Una situazione di questo genere può
presentarsi in particolar modo, nel contesto di una ripartizione
internazionale, quando una costruzione è adottata allo scopo di conseguire una
tassazione del reddito in uno Stato fiscalmente più favorevole oppure se i due
soggetti giuridici interessati sottostanno alla stessa sovranità fiscale, ma la
ripartizione (abusiva) dei redditi fra di loro comporta un risparmio d’imposta
(DTF 142 II 69 consid. 5.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Nella sentenza 2A.145/2005
del 30 gennaio 2006, in particolare, la Suprema Corte ha deciso che poteva
essere ignorata la forma giuridica di una società panamense, che non aveva
alcuna indipendenza ed esistenza economica reale. La stessa era infatti stata
costituita dalla Svizzera e la sua amministrazione effettiva veniva svolta
negli uffici della società sorella svizzera; inoltre, i documenti delle due
società non erano effettivamente separati fra loro, il personale impiegato in Svizzera
si occupava di entrambe, la contabilità della società offshore era tenuta in
franchi svizzeri sul sistema informatico della società svizzera e la società
panamense aveva lo stesso scopo della società svizzera. Siccome la ricorrente
non aveva fornito alcuna giustificazione economica per la domiciliazione della
società a Panama, l’Alta Corte ha riconosciuto il carattere insolito della sua
costituzione, che aveva permesso dei risparmi d’imposta, facendo sì che utili
spettanti alla società svizzera fossero realizzati da parte della società
panamense. Essendo in tal modo adempiuti i presupposti dell’elusione fiscale,
l’autorità di tassazione aveva correttamente ignorato la forma giuridica della
società offshore e attribuito i suoi elementi imponibili alla società sorella
svizzera.
6.3
Tornando alla fattispecie
in esame, la società ricorrente è stata costituita a __________ da __________
il 16.2.2011. Lo stesso __________ era anche proprietario della __________ SA, __________
(poi __________), dal 2005. Quest’ultima società aveva modificato la propria
ragione sociale in __________ Ltd il 7.4.2014. Fino al 2020, quando la società
svizzera ha nuovamente cambiato la ragione sociale in __________ SA, le due
persone giuridiche erano pertanto omonime.
Nell’esaminare i rapporti
fra le due società non si può ignorare il fatto che negli __________ le società
residenti non soggiacciono a imposizione (Messaggio del Consiglio federale n.
11.073
del 23 novembre 2011 concernente l’approvazione di una Convenzione tra
la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni, in FF
2011.
8123, p. 8128).
La costituzione della
ricorrente, da parte di un fiduciario che già detiene una società svizzera con
la stessa ragione sociale, è difficilmente spiegabile senza considerare
l’ipotesi di un intento elusivo.
La questione non merita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, non avendo il fisco cantonale
deciso di imporre per trasparenza l’insorgente.
7.
A titolo meramente
abbondanziale si rileva – anche se non contestato dalla ricorrente – che
l’autorità fiscale rivendica l’assoggettamento della contribuente, a partire
dal momento della sua costituzione, avvenuto nel 2011.
In base agli articoli 120
cpv. 2 lett. c LIFD e 190 cpv. 3 lett. c LT, la prescrizione del
diritto di tassare è sospesa fino a quando né il contribuente, né il
corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (in
merito Beusch, Der Untergang der
Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 291 s.; Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. III, Basilea 2015, n. 28 ad art. 120 LIFD). Motivo per
il quale - non essendo subentrata ancora la prescrizione assoluta -, la
prescrizione del diritto di tassare è sospesa.
8.
Il ricorso è
respinto, nella misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 4’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 5’000.–
sono a carico della
ricorrente (che le ha già anticipate).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: