80.2022.40
Procedura: revisione, non per errore nella dichiarazione, valore locativo troppo alto
25 marzo 2022Italiano10 min
IC/IFD 2019, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 72'737.-,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.40
80.2022.41
Lugano
25 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 febbraio 2022 contro la decisione del 28 gennaio 2022 in materia di revisione
IC e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________) è dipendente
della __________. In comproprietà con la moglie __________ è proprietario del
foglio di PPP n. __________ sul fondo base n. __________ RFD di __________.
Per il periodo fiscale
IC/IFD 2019, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 72'737.-,
comprensivo fra l’altro del valore locativo dell’abitazione primaria,
commisurato in fr. 18'000.-.
B. Con decisione del 28
maggio 2020, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019,
nella quale ha stabilito il reddito imponibile in fr. 72’700.- per l’IC ed in
fr. 81’800.- per l’IFD. In particolare, l’autorità di tassazione ha ripreso il
valore locativo di fr. 18'000.- indicato dal contribuente.
C. In data 9 luglio 2021
RI 1 ha presentato un “reclamo decisione di tassazione anno 2019”, chiedendo la
rettifica della suddetta tassazione, con la seguente motivazione:
Purtroppo abbiamo erroneamente chiesto, solo
telefonicamente, il valore locativo del nostro appartamento situato in __________
a __________. Il valore che ci era stato dato era di CHF 18'000.00 invece
di quello esatto di CHF 8'897.00 (vedi allegato).
In buona fede e per nostra ignoranza abbiamo inserito
come valore locativo, nella dichiarazione per l’anno 2019 fatta da noi online,
il valore che ci era stato dato in CHF 18'000.00 invece di
CHF 8'897.00. Questo errore ha comportato un aumento notevole sulla
decisione di tassazione per l’anno 2019.
Ci dispiace per il reclamo fuori dai termini ma questo
errore ci è stato fatto notare dal commercialista a cui ci siamo rivolti
quest’anno per la compilazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2020.
D. L’autorità di
tassazione ha considerato il suddetto reclamo come un’istanza di revisione,
respingendola con decisione del 26 luglio 2021, così motivata:
Nella fattispecie non si verifica nessuno dei motivi
legittimanti la revisione; infatti, il rimedio straordinario della revisione
non può supplire all’omissione, imputabile all’avente diritto, della tempestiva
impugnazione ordinaria, entro il termine utile di 30 giorni dall’intimazione
della notifica fiscale.
L’istituto della revisione,
poiché mezzo giuridico eccezionale, non permette all’interessato di rimediare
al fatto di non aver reclamato nei tempi utili (confrontando la dichiarazione
fiscale oggetto di revisione e quelle precedenti dove era già esposto il valore
locativo dell’appartamento).
E. Con reclamo del 25
agosto 2021, il contribuente ha contestato la decisione dell’autorità di
tassazione, chiedendo l’accoglimento dell’istanza di revisione. Ribadito di
aver commesso un errore nella propria dichiarazione, faceva riferimento alle
decisioni adottate dall’Ufficio di tassazione nei precedenti periodi fiscali
2017 e 2018, rilevando che indubbiamente l’autorità “era già in possesso degli elementi corretti per poter definire
in maniera esatta l’ammontare del valore locativo anche per l’anno 2019, così
come fatto per gli anni precedenti, tenuto inoltre conto che per il triennio
2017/2019 il tassatore era il medesimo”.
Lamentava infine la
decisione dell’Ufficio di tassazione “di ribaltare unicamente la
responsabilità della verifica a noi come contribuenti, tenuto conto, lo
ribadiamo, che la stessa persona da voi incaricata aveva già avuto modo di
emettere le decisioni per il triennio 2017/2019”.
F. Con decisione del 28
gennaio 2022, l’UT ha respinto il reclamo, proponendo in particolare le
argomentazioni seguenti:
A norma di una consolidata giurisprudenza la revisione
è esclusa ad esempio nel caso di “errore di dichiarazione” cioè quando per la trascuratezza
del contribuente o del suo rappresentante si è omesso di far valere nella
procedura di tassazione o con rimedi giuridici ordinari elementi di fatto
essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire
subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione
notificatagli […].
Anche volendo ammettere che
l’autorità fiscale non abbia effettivamente tenuto conto di fatti rilevanti o
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, una revisione della
tassazione in discussione sarebbe in ogni caso esclusa. […] Al contribuente
spetta sempre l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al momento
in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici
ordinari. […]
In questo contesto va precisato come l’autorità di
tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo
fiscale conformemente alla legge senza essere vincolata da sue eventuali
decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni non
implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori
[…].
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione
della decisione di tassazione IC e IFD 2019, ammettendo di non avere inoltrato
tempestivo reclamo e di avere indicato il valore locativo sbagliato su
indicazione di un dipendente a cui aveva telefonato. Aggiunge che si è “reso
conto dell’errore quanto [si è] recato dai sindacati per poter fare le
tassazioni 2021, e lì l’incaricato [si è accorto] dell’errore nel valore
locativo troppo eccessivo per un appartamento di una palazzina”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nel
caso in esame, il contribuente riconosce di aver inserito nella dichiarazione
d’imposta 2019 il valore locativo di fr. 18'000.–, seguendo l’indicazione
telefonica di un funzionario, mentre avrebbe dovuto dichiarare un valore di fr.
8'000.–. Ritiene che l’Ufficio di tassazione dovesse conoscere il valore
corretto, avendolo già applicato nelle decisioni dei periodi precedenti.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione
sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad
esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di
indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la
dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni
semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi
di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,
rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF
n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza
del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al
contribuente incombe sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di
imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.
2.3
Con una recente sentenza
(2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale ha respinto il
ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali,
avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi” (premi per
l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche
in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una negligenza del
contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha rilevato che lo
stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione avrebbe potuto
essere constatato con facilità al momento del ricevimento della decisione di
tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un reclamo al
fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che
hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere
denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Sottolineato
come tali principio vadano applicati con rigore, per garantire la distinzione
tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della revisione,
salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la Corte federale ha in
particolare rimproverato ai ricorrenti di aver omesso di controllare le
decisioni di tassazione loro notificate, ciò che gli avrebbe permesso di appurare
che le deduzioni non erano state concesse e di contestare le tassazioni con i
mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).
2.4
Anche nel caso in esame, il
ricorrente non ha solo commesso un errore nell’allestimento della sua
dichiarazione d’imposta, ma ha anche omesso di controllare il contenuto della
decisione di tassazione che gli è stata notificata. L’insorgente rimprovera
all’autorità di tassazione di non aver corretto il valore indicato, procedendo
al confronto con le decisioni dei periodi precedenti. Con una simile censura,
tuttavia, trascura il fatto che era chiamato lui stesso a verificare il
contenuto della decisione di tassazione. Se lui stesso avesse confrontato la
decisione relativa al periodo fiscale 2019 con quelle dei periodi precedenti,
avrebbe potuto constatare la differenza del reddito imponibile e interporre un
reclamo tempestivo.
Pur comprendendo lo
sconforto del contribuente, che, oltre un anno dopo che la tassazione è passata
in giudicato, si accorge dell’errore da cui è viziata, non si può che
condividere il giudizio dell’autorità fiscale, che ha escluso l’esistenza di un
motivo di revisione.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il present Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: