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Decisione

80.2022.40

Procedura: revisione, non per errore nella dichiarazione, valore locativo troppo alto

25 marzo 2022Italiano10 min

IC/IFD 2019, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 72'737.-,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.40

80.2022.41

Lugano

25 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 febbraio 2022 contro la decisione del 28 gennaio 2022 in materia di revisione

IC e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________) è dipendente

della __________. In comproprietà con la moglie __________ è proprietario del

foglio di PPP n. __________ sul fondo base n. __________ RFD di __________.

Per il periodo fiscale

IC/IFD 2019, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 72'737.-,

comprensivo fra l’altro del valore locativo dell’abitazione primaria,

commisurato in fr. 18'000.-.

B. Con decisione del 28

maggio 2020, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019,

nella quale ha stabilito il reddito imponibile in fr. 72’700.- per l’IC ed in

fr. 81’800.- per l’IFD. In particolare, l’autorità di tassazione ha ripreso il

valore locativo di fr. 18'000.- indicato dal contribuente.

C. In data 9 luglio 2021

RI 1 ha presentato un “reclamo decisione di tassazione anno 2019”, chiedendo la

rettifica della suddetta tassazione, con la seguente motivazione:

Purtroppo abbiamo erroneamente chiesto, solo

telefonicamente, il valore locativo del nostro appartamento situato in __________

a __________. Il valore che ci era stato dato era di CHF 18'000.00 invece

di quello esatto di CHF 8'897.00 (vedi allegato).

In buona fede e per nostra ignoranza abbiamo inserito

come valore locativo, nella dichiarazione per l’anno 2019 fatta da noi online,

il valore che ci era stato dato in CHF 18'000.00 invece di

CHF 8'897.00. Questo errore ha comportato un aumento notevole sulla

decisione di tassazione per l’anno 2019.

Ci dispiace per il reclamo fuori dai termini ma questo

errore ci è stato fatto notare dal commercialista a cui ci siamo rivolti

quest’anno per la compilazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2020.

D. L’autorità di

tassazione ha considerato il suddetto reclamo come un’istanza di revisione,

respingendola con decisione del 26 luglio 2021, così motivata:

Nella fattispecie non si verifica nessuno dei motivi

legittimanti la revisione; infatti, il rimedio straordinario della revisione

non può supplire all’omissione, imputabile all’avente diritto, della tempestiva

impugnazione ordinaria, entro il termine utile di 30 giorni dall’intimazione

della notifica fiscale.

L’istituto della revisione,

poiché mezzo giuridico eccezionale, non permette all’interessato di rimediare

al fatto di non aver reclamato nei tempi utili (confrontando la dichiarazione

fiscale oggetto di revisione e quelle precedenti dove era già esposto il valore

locativo dell’appartamento).

E. Con reclamo del 25

agosto 2021, il contribuente ha contestato la decisione dell’autorità di

tassazione, chiedendo l’accoglimento dell’istanza di revisione. Ribadito di

aver commesso un errore nella propria dichiarazione, faceva riferimento alle

decisioni adottate dall’Ufficio di tassazione nei precedenti periodi fiscali

2017 e 2018, rilevando che indubbiamente l’autorità “era già in possesso degli elementi corretti per poter definire

in maniera esatta l’ammontare del valore locativo anche per l’anno 2019, così

come fatto per gli anni precedenti, tenuto inoltre conto che per il triennio

2017/2019 il tassatore era il medesimo”.

Lamentava infine la

decisione dell’Ufficio di tassazione “di ribaltare unicamente la

responsabilità della verifica a noi come contribuenti, tenuto conto, lo

ribadiamo, che la stessa persona da voi incaricata aveva già avuto modo di

emettere le decisioni per il triennio 2017/2019”.

F. Con decisione del 28

gennaio 2022, l’UT ha respinto il reclamo, proponendo in particolare le

argomentazioni seguenti:

A norma di una consolidata giurisprudenza la revisione

è esclusa ad esempio nel caso di “errore di dichiarazione” cioè quando per la trascuratezza

del contribuente o del suo rappresentante si è omesso di far valere nella

procedura di tassazione o con rimedi giuridici ordinari elementi di fatto

essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire

subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione

notificatagli […].

Anche volendo ammettere che

l’autorità fiscale non abbia effettivamente tenuto conto di fatti rilevanti o

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, una revisione della

tassazione in discussione sarebbe in ogni caso esclusa. […] Al contribuente

spetta sempre l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al momento

in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici

ordinari. […]

In questo contesto va precisato come l’autorità di

tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo

fiscale conformemente alla legge senza essere vincolata da sue eventuali

decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni non

implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori

[…].

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione

della decisione di tassazione IC e IFD 2019, ammettendo di non avere inoltrato

tempestivo reclamo e di avere indicato il valore locativo sbagliato su

indicazione di un dipendente a cui aveva telefonato. Aggiunge che si è “reso

conto dell’errore quanto [si è] recato dai sindacati per poter fare le

tassazioni 2021, e lì l’incaricato [si è accorto] dell’errore nel valore

locativo troppo eccessivo per un appartamento di una palazzina”.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nel

caso in esame, il contribuente riconosce di aver inserito nella dichiarazione

d’imposta 2019 il valore locativo di fr. 18'000.–, seguendo l’indicazione

telefonica di un funzionario, mentre avrebbe dovuto dichiarare un valore di fr.

8'000.–. Ritiene che l’Ufficio di tassazione dovesse conoscere il valore

corretto, avendolo già applicato nelle decisioni dei periodi precedenti.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione

sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad

esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di

indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni

semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi

di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,

rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF

n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza

del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al

contribuente incombe sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di

imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.

2.3

Con una recente sentenza

(2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale ha respinto il

ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali,

avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi” (premi per

l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche

in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una negligenza del

contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha rilevato che lo

stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione avrebbe potuto

essere constatato con facilità al momento del ricevimento della decisione di

tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un reclamo al

fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che

hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere

denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Sottolineato

come tali principio vadano applicati con rigore, per garantire la distinzione

tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della revisione,

salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la Corte federale ha in

particolare rimproverato ai ricorrenti di aver omesso di controllare le

decisioni di tassazione loro notificate, ciò che gli avrebbe permesso di appurare

che le deduzioni non erano state concesse e di contestare le tassazioni con i

mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).

2.4

Anche nel caso in esame, il

ricorrente non ha solo commesso un errore nell’allestimento della sua

dichiarazione d’imposta, ma ha anche omesso di controllare il contenuto della

decisione di tassazione che gli è stata notificata. L’insorgente rimprovera

all’autorità di tassazione di non aver corretto il valore indicato, procedendo

al confronto con le decisioni dei periodi precedenti. Con una simile censura,

tuttavia, trascura il fatto che era chiamato lui stesso a verificare il

contenuto della decisione di tassazione. Se lui stesso avesse confrontato la

decisione relativa al periodo fiscale 2019 con quelle dei periodi precedenti,

avrebbe potuto constatare la differenza del reddito imponibile e interporre un

reclamo tempestivo.

Pur comprendendo lo

sconforto del contribuente, che, oltre un anno dopo che la tassazione è passata

in giudicato, si accorge dell’errore da cui è viziata, non si può che

condividere il giudizio dell’autorità fiscale, che ha escluso l’esistenza di un

motivo di revisione.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il present Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: